15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/14
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 12 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 e C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli-Venezia Giulia
(Cause riunite C-23/07 e C-24/07) (1)
(Agricoltura - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999, 753/2002 e 1429/2004 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Etichettatura dei vini - Utilizzazione di nomi di varietà di viti o di loro sinonimi - Indicazione geografica «Tokaj» per vini originari dell'Ungheria - Possibilità di utilizzare la denominazione di vitigno «Tocai friulano» o «Tocai italico» in aggiunta alla menzione dell'indicazione geografica di taluni vini originari d'Italia - Esclusione dopo un periodo transitorio di tredici anni avente termine il 31 marzo 2007 - Validità - Fondamento normativo - Art. 34 CE - Principio di non discriminazione - Principi di diritto internazionale relativi ai trattati - Adesione dell'Ungheria all'Unione europea - Artt. 22-24 dell'accordo ADPIC)
(2008/C 209/19)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Parti
Ricorrenti: Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 e C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)
Convenuti: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli-Venezia Giulia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Interpretazione dei regolamenti 1493/1999 e 753/2002, come modificati con il regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11) — Interpretazione dell'art. 34, n. 2, CE — Denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità — Soppressione della denominazione «Tocai friuliano» — Discriminazione dei produttori e degli utilizzatori della detta denominazione rispetto ai produttori e agli utilizzatori di altre denominazioni
Dispositivo
1)
L'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in quanto vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante dell'acquis comunitario esistente il 1o maggio 2004 e, dopo essere state richiamate dal regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, hanno continuato ad avere applicazione oltre questa data.
2)
L'art. 53 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituisce una base giuridica sufficiente per consentire alla Commissione delle Comunità europee di adottare le disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
3)
L'art. 34, n. 2, secondo comma, CE non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
4)
L'art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
5)
L'art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve essere interpretato nel senso che, nell'applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e 24, in particolare dell'art. 24, n. 6, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), tali disposizioni non ostano all'adozione di misure quali quelle previste dal regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
(1) GU C 82 del 14.4.2007.
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