8.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 285/11
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Salvatore Aiello e a./Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA
(Causa C-156/07) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Realizzazione di una strada a Milano)
(2008/C 285/17)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Salvatore Aiello e a.
Convenuti: Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Con l'intervento: Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli artt. 2 e 4 e dell'allegato III della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Criteri per la selezione da prendere in considerazione per la valutazione di un progetto — Realizzazione di una strada (la «strada Interquartiere Nord») a Milano
Dispositivo
1)
L'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista da questa direttiva, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all'art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, e 2, n. 3, della medesima direttiva.
2)
I criteri di selezione rilevanti citati all'allegato III della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono — per i progetti rientranti all'allegato II di quest'ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano — se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
3)
Quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali progetti tra quelli rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all'allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l'uno o l'altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.
(1) GU C 140 del 23.6.2007.
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