29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/13
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel e dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Belgische Staat/KBC Bank SA
(Cause riunite C-439/07 e C-499/07) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Artt. 43 CE e 56 CE - Direttiva 90/435/CEE - Art. 4, n. 1 - Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti - Deduzione dell’importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società madre unicamente in quanto quest’ultima ha realizzato utili imponibili)
2009/C 205/24
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge
Parti
Ricorrenti: Belgische Staat (C-439/07), Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)
Convenuti: KBC Bank SA (C-439/07), Belgische Staat (C-499/07)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione degli artt. 43 CE e 56 CE e dell’art. 4, n. 1, primo trattino, e 2 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Disposizioni nazionali miranti ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti — Sistema di deduzione dei redditi definitivamente assoggettati ad imposta
Dispositivo
1)
L’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che, ai fini dell’esenzione dei dividendi distribuiti ad una società madre stabilita in questo Stato da una società figlia con sede in un altro Stato membro, prevede che detti dividendi siano inclusi nella base imponibile della società madre e poi dedotti dalla stessa sino a concorrenza del 95 % nella misura in cui, per il periodo d’imposta considerato, sussiste un saldo attivo dopo la deduzione degli altri utili esentati, e comporta che:
—
la società madre è sottoposta ad imposizione in un periodo d’imposta successivo per quanto riguarda la distribuzione degli utili ricevuti ove essa non ha realizzato utili imponibili, o ha realizzato utili imponibili insufficienti nel corso del periodo d’imposta in cui tali utili sono stati distribuiti,
o che
—
le perdite di tale periodo vengono compensate con le distribuzioni di utili e non sono trasferibili ad un periodo d’imposta successivo sino a concorrenza dell’importo di tali distribuzioni.
2)
L’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435, letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, dev’essere interpretato nel senso che esso non obbliga detto Stato membro a considerare integralmente deducibili gli utili distribuiti alla società madre stabilita in questo Stato dalla sua società figlia con sede in un altro Stato membro dall’importo degli utili del periodo d’imposta della società madre e a considerare la perdita che ne deriva trasferibile ad un periodo d’imposta successivo. Spetta agli Stati membri determinare, tenuto conto delle necessità del loro ordinamento giuridico interno e della facoltà di cui al detto art. 4, n. 2, della direttiva 90/435, le modalità per conseguire il risultato prescritto dal n. 1, primo trattino, dello stesso articolo.
Tuttavia, qualora uno Stato membro abbia optato per il sistema dell’esenzione di cui all’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435 e qualora, in linea di principio, la normativa di detto Stato membro consenta di trasferire le perdite a periodi d’imposta successivi, detta disposizione osta ad una normativa di uno Stato membro che produca l’effetto di ridurre le perdite della società madre che possono beneficiare di un tale trasferimento sino a concorrenza dell’importo dei dividendi percepiti.
3)
Quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, solo il giudice nazionale è competente, nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte prevista dall’art. 234 CE, a pronunciarsi sulla portata esatta di tale rinvio al diritto comunitario, dato che la presa in considerazione dei limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione di tale diritto a situazioni puramente interne rientra nella sfera del diritto dello Stato membro interessato e, di conseguenza, nella competenza esclusiva dei giudici di quest’ultimo.
4)
Nel caso in cui, in forza di una normativa nazionale di uno Stato membro, i dividendi provenienti da una società stabilita in uno Stato terzo siano trattati in modo meno favorevole di quelli provenienti da una società che ha sede in detto Stato membro, spetta al giudice nazionale, tenuto conto sia dell’oggetto della normativa nazionale sia dei fatti della controversia di cui è adito, accertare se sia applicabile l’art. 56 CE e, eventualmente, se esso osti a detto trattamento differenziato.
5)
L’art. 43 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale una società madre stabilita in uno Stato membro, che percepisca utili distribuiti dalla sua società figlia avente sede in un altro Stato membro, può dedurli dai propri redditi imponibili solo sino a concorrenza dell’importo degli utili realizzati nel periodo d’imposta in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili, mentre sarebbe possibile un’esenzione totale di questi ultimi ove siffatta società avesse istituito un centro d’attività stabile nell’altro Stato membro, a condizione che gli utili provenienti dalle entità istituite in un altro Stato membro non siano soggetti ad un trattamento discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle entità nazionali comparabili.
(1) GU C 315 del 22.12.2007.
GU C 22 del 26.1.2008.
Full & Egal Universal Law Academy