16.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 11/7
Ordinanza della Corte 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provinicial de La Coruña — Spagna) — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L./GALP Energía España SAU
(Causa C-506/07) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Concorrenza - Intese - Art. 81 CE - Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili concluso tra un fornitore e un gestore di una stazione di servizio - Esenzione - Accordo di importanza minore - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Art. 12, n. 2 - Regolamento (CEE) n. 2790/1999 - Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) - Durata dell’esclusiva - Fissazione del prezzo di vendita al pubblico)
2010/C 11/12
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provinicial de La Coruña — Spagna
Parti
Ricorrente: Lubricantes y Carburantes Galaicos, S.L.
Convenuta: GALP Energía España SAU
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provinicial de La Coruña — Interpretazione dell’art. 81, n. 1, lett. a), CE, dell’ottavo «considerando» e degli artt. 10 e 12, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984/83, relativo all’applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5), e degli artt. 4, lett. a), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Accordo di somministrazione in esclusiva di carburanti e combustibili fra un fornitore ed un gestore di una stazione di servizio — Stazione di servizio costruita dal fornitore in base ad un diritto di superficie accordato dal rivenditore su di un terreno di sua proprietà per la durata di 25 anni e il cui sfruttamento è concesso a detto rivenditore per il medesimo lasso di tempo
Dispositivo
1)
Un contratto, come quello in discussione nella causa principale, che prevede la costituzione di un diritto reale, detto “diritto di superficie”, a favore di un fornitore di prodotti petroliferi per la durata di 25 anni, autorizzando quest’ultimo a costruire una stazione di servizio per concederla in locazione al proprietario del terreno per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto, nel caso in cui contenga clausole relative alla fissazione del prezzo di vendita dei prodotti al pubblico e/o un divieto di concorrenza la durata della cui applicazione va oltre i limiti temporali stabiliti dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984/83, relativo all'applicazione dell'articolo [81], paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, si sottrae al divieto ex art. 81, n. 1 CE, purché non sia idoneo ad incidere sul commercio fra gli Stati membri e non abbia né per oggetto né per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza, ciò che spetta al giudice del rinvio determinare tenendo conto segnatamente del contesto economico e giuridico in cui tale contratto è inserito.
2)
L’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, deve essere interpretato nel senso che non osta, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, a che la durata di applicazione di un accordo di esclusiva sia superiore ai limiti temporali stabiliti dal regolamento in parola qualora il proprietario di un terreno abbia concesso ad un fornitore un diritto di superficie per la durata di 25 anni, quando quest’ultimo si impegni a costruire una stazione di servizio concedendola in locazione al proprietario del terreno affinché questi la gestisca per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto.
3)
L’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 deve essere interpretato nel senso che osta, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, a che la durata di applicazione di un accordo di esclusiva sia superiore ai limiti temporali stabiliti dal regolamento in parola qualora il proprietario di un terreno abbia concesso ad un fornitore un diritto di superficie per la durata di 25 anni, quando quest’ultimo si impegni a costruire una stazione di servizio concedendola in locazione al proprietario del terreno affinché questi la gestisca per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto.
4)
3) Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale.
(1) GU C 37 del 9.2.2008.
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