21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/23
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres
(Causa C-551/07) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 2004/38/CE - Artt. 18 CE e 39 CE - Diritto al rispetto della vita familiare - Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo che è entrato nel territorio di uno Stato membro chiedendo asilo e che ha successivamente preso in moglie una cittadina di un altro Stato membro)
(2009/C 44/39)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Deniz Sahin
Convenuto: Bundesminister für Inneres
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 18 CE e 39 CE nonché degli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, 7, nn. 1, lett. d), e 2, 9, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo entrato nel territorio di uno Stato membro quale richiedente asilo e coniugatosi poi con una cittadina di un altro Stato membro
Dispositivo
1)
Gli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, e 7, nn. 1, lett. d), e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che comprendono anche i familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino dell'Unione e abbiano acquisito la qualità di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato. È irrilevante, a tale riguardo, che al momento dell'acquisizione della qualità di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo.
2)
Gli artt. 9, n. 1, e 10 della direttiva 2004/38 ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale i familiari di un cittadino dell'Unione che non siano cittadini di uno Stato membro e godano di un diritto di soggiorno in applicazione del diritto comunitario, segnatamente dell'art. 7, n. 2, della medesima direttiva, non possono ricevere una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione per il solo fatto di essere legittimati a soggiornare provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo.
(1) GU C 64 dell'8.3.2008.
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