16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/14
Ordinanza della Corte 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH
(Causa C-557/07) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Società dell’informazione - Diritto d’autore e diritti connessi - Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico - Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche - Nozione di «intermediario» ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29/CE)
2009/C 113/28
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH
Convenuta: Tele2 Telecommunication GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) e degli artt. 6 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Natura di «intermediario» di un fornitore di accesso ad Internet — Normativa nazionale che impone agli intermediari un obbligo di informazione nei confronti dei privati vittime di una violazione del diritto d'autore a fini di azioni civili — Comunicazione ad una società di difesa dei diritti d'autore dei nomi e degli indirizzi degli utenti che partecipano a sistemi di condivisione di file
Dispositivo
1)
Il diritto comunitario, in particolare l’art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a terzi, privati, di dati personali relativi al traffico al fine di consentire l’avvio di procedimenti civili per violazioni del diritto d’autore. Tuttavia, il diritto comunitario impone che gli Stati membri, all’atto della trasposizione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»); 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione; 2002/58 e 2004/48, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali rilevanti in materia. Peraltro, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su un’interpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.
2)
Un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti l’accesso a Internet, senza proporre altri servizi, quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, deve essere considerato un «intermediario» ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29.
(1) GU C 64 dell’8.3.2008.
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