CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 12 giugno 2008 1(1)
Causa C‑16/07 P
Marguerite Chetcuti
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Nozione di “concorso interno all’istituzione” – Agente ausiliario – Principio di parità di trattamento – Motivazione delle sentenze»
1. La presente causa ha ad oggetto l’impugnazione proposta dalla sig.ra Chetcuti, agente ausiliario, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 novembre 2006 (2), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso di annullamento dalla stessa presentato contro la decisione della Commissione delle Comunità europee di respingere la sua candidatura ad un concorso per il passaggio dalla categoria B alla categoria A.
2. A sostegno del proprio ricorso, la sig.ra Chetcuti adduce tre motivi relativi, rispettivamente, all’interpretazione erronea da parte del Tribunale della nozione di concorso interno all’istituzione, alla violazione del principio della parità di trattamento e alla violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze.
3. Nelle presenti conclusioni, sosterrò che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che la Commissione poteva legittimamente riservare il concorso controverso ai funzionari e agli agenti temporanei, con esclusione degli agenti ausiliari, e che ha motivato sufficientemente la sua sentenza.
I – Contesto normativo
4. L’art. 4 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella versione in vigore fino al 30 aprile 2004, applicabile al caso di specie (in prosieguo: lo «Statuto»), prevede quanto segue:
«Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.
Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell’istituzione stessa non appena l’autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.
Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, promozioni o concorso interno, essa viene portata a conoscenza del personale delle tre Comunità europee».
5. L’art. 27, primo comma, dello Statuto dispone:
«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».
6. L’art. 29, n. 1, dello Statuto prevede:
«Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:
a) le possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione;
b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione;
c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».
7. L’art. 1, n. 1, dell’allegato III dello Statuto intitolato «Procedura di concorso» dispone:
«Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.
Il bando deve specificare:
a) il tipo di concorso (concorso interno nell’ambito dell’istituzione, concorso interno nell’ambito delle istituzioni, concorso generale, eventualmente comune a due o più istituzioni);
b) le modalità (concorso per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami);
c) la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire;
d) i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;
(…)».
8. L’art. 12, n. 1, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nella versione in vigore fino al 30 aprile 2004, applicabile alla fattispecie (in prosieguo: l’«RAA»), prevede quanto segue:
«L’assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all’istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».
9. Per contro, l’RAA non stabilisce alcuna condizione relativamente alle caratteristiche di competenza e di rendimento richieste per l’assunzione degli agenti ausiliari.
II – Fatti all’origine della presente causa
10. La sig.ra Chetcuti ha svolto, in qualità di agente locale, la funzione di segretaria addetta alla delegazione della Commissione a Malta dal 1º novembre 1991 al 30 aprile 2004. Il suo contratto si è risolto con l’adesione della Repubblica di Malta alla Comunità europea il 1º maggio di quello stesso anno.
11. Successivamente la ricorrente ha stipulato un contratto di agente ausiliario di categoria B in data 27 aprile 2004, per il periodo compreso fra il 1º maggio 2004 e il 31 dicembre 2004. L’art. 2 del suo contratto prevedeva che avrebbe esercitato funzioni di «agente incaricato di compiti complessi di redazione, correzione, contabilità o lavori tecnici».
12. In data 6 aprile 2004 la Commissione ha pubblicato un «bando di concorso interno di passaggio dalla categoria B alla categoria A» (COM/PA/04), relativo a un concorso per esami per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori (A 7/A 6) (in prosieguo: il «bando di concorso»).
13. Ai sensi del punto III del bando di concorso, potevano candidarsi i funzionari e gli agenti temporanei inquadrati in uno dei gradi della categoria B nonché quelli inquadrati in uno dei gradi della categoria superiore che, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, erano in attività presso i servizi della Commissione o in posizione di comando nell’interesse del servizio o in congedo per servizio militare. Tutte queste persone dovevano, inoltre, occupare un impiego retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento o per la ricerca.
14. Secondo la stessa disposizione i candidati dovevano, inoltre, avere almeno cinque anni di anzianità di servizio nella categoria B o in una categoria superiore acquisita in qualità di funzionario, di agente temporaneo o di agente ausiliario dei gruppi I‑V, presso la Commissione o in parte presso altre istituzioni o agenzie il cui personale è soggetto allo Statuto o all’RAA.
15. Con lettera 22 giugno 2004, la ricorrente, che si era candidata, ha visto respingere la propria candidatura perché non aveva i cinque anni di anzianità richiesti e la sua qualifica amministrativa non soddisfaceva le condizioni di ammissione, in quanto, ai fini del bando di concorso, potevano essere ammessi solo i funzionari o gli agenti temporanei.
III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16. Con istanza depositata in cancelleria in data 31 agosto 2004, la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice ha respinto la sua candidatura al concorso interno di passaggio dalla categoria B alla categoria A (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nonché degli atti successivi della procedura di concorso e, in particolare, l’elenco dei candidati rispondenti alle condizioni previste dal bando di concorso, approvato dalla commissione giudicatrice, la decisione della Commissione che, su tale base, ha stabilito il numero di posti da coprire, l’elenco dei candidati idonei approvato dalla commissione giudicatrice al termine dei suoi lavori e le decisioni di nomina adottate dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»).
17. La ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna della Commissione alle spese.
18. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto due motivi relativi entrambi a eccezioni di illegittimità del bando di concorso.
19. Con il suo primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che il punto III.1, primo e secondo comma, nonché il terzo comma, lett. a) del bando di concorso è in contrasto con gli artt. 4, 27 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto e con il principio della parità di trattamento, in quanto riserva l’accesso al concorso ai soli funzionari e agenti temporanei, escludendo pertanto gli agenti ausiliari. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, illegittima.
20. Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che i punti III.1, terzo comma, lett. b), III.2 e III.3 del bando di concorso sono in contrasto sia con gli artt. 27 e 29 dello Statuto, sia con l’interesse del servizio e con il principio della parità di trattamento, in quanto richiedono un’anzianità di servizio di cinque anni nella categoria B o in una categoria superiore acquisita in qualità di funzionario, agente temporaneo o agente ausiliario dei gruppi I‑V, escludendo pertanto l’anzianità acquisita in qualità di agente locale. Per queste ragioni, la decisione impugnata sarebbe illegittima.
21. Con la sentenza impugnata, l’istanza della ricorrente è stata respinta e il Tribunale ha deciso che ciascuna parte avrebbe sopportato le proprie spese.
22. Il Tribunale ha respinto il primo motivo, reputandolo infondato, per le ragioni che seguono.
23. In primis esso ha giudicato che lo Statuto conferisce alle istituzioni un ampio potere discrezionale circa le procedure di assunzione e che con il suo controllo il giudice comunitario si limita ad accertare che l’autorità competente non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in modo manifestamente improprio.
24. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che ciascuna delle diverse categorie di persone assunte dalle Comunità risponde a esigenze legittime dell’amministrazione comunitaria. Ha aggiunto che i requisiti essenziali stabiliti per l’assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei sono diversi da quelli stabiliti per gli agenti ausiliari.
25. Il Tribunale ha poi constatato che discende espressamente dal bando di concorso ch’esso ha essenzialmente lo scopo di consentire il passaggio dalla categoria B alla categoria A dei funzionari e degli agenti temporanei. Il Tribunale ha pertanto giudicato che la Commissione non aveva fatto uso del proprio potere discrezionale in modo improprio prevedendo al punto III. 1 del bando di concorso, come requisito di ammissione, il possesso della qualifica di funzionario o agente temporaneo ed escludendo quella di agente ausiliario.
26. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non pertinente l’argomento della ricorrente secondo cui il concorso controverso costituirebbe non solo un concorso di passaggio dalla categoria B alla categoria A, ma anche un concorso interno di altro tipo, in particolare perché, da un lato, è aperto agli agenti temporanei della categoria B o A e, dall’altro, ai funzionari di categoria A. Il Tribunale ha ritenuto questo argomento non pertinente, poiché, contrariamente agli agenti ausiliari, i funzionari e gli agenti temporanei ammissibili al concorso hanno già dato prova delle loro competenze in occasione della loro assunzione iniziale conformemente agli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA.
27. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che, poiché queste due ultime norme sono già state applicate all’atto dell’assunzione iniziale dei funzionari e degli agenti temporanei, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’obiettivo di tutte le selezioni e assunzioni definite dalle suddette norme è privo di fondamento.
28. Il Tribunale ha anche aggiunto che il fatto che gli agenti ausiliari possano esercitare qualsiasi tipo di funzione all’interno dell’istituzione non è sufficiente a renderli assimilabili ai funzionari e agli agenti temporanei ai fini dei concorsi di promozione. Pertanto, secondo il Tribunale, la Commissione ha potuto riservare il concorso di cui trattasi alla promozione dalla categoria B alla categoria A dei funzionari e degli agenti temporanei, avendo questi ultimi già soddisfatto i requisiti dell’assunzione iniziale di cui agli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA.
29. Infine, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente abbia erroneamente dedotto la violazione del principio della parità di trattamento, poiché i funzionari e gli agenti temporanei, da una parte, e gli agenti ausiliari, dall’altra, si trovano in posizioni giuridiche non equiparabili a causa della diversità delle rispettive condizioni di assunzione.
30. In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sul secondo motivo e ha respinto le conclusioni dedotte contro i successivi atti della procedura concorsuale.
IV – Procedimento dinanzi la Corte e conclusioni delle parti
31. Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte in data 18 gennaio 2007, la sig.ra Chetcuti ha presentato il presente ricorso.
32. La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, la decisione impugnata, i successivi atti della procedura concorsuale e, in particolare, l’elenco dei candidati rispondenti alle condizioni previste dal bando di concorso, quale approvato dalla commissione giudicatrice, la decisione della Commissione che, su tale base, ha stabilito il numero di posti da coprire, l’elenco dei candidati idonei approvato dalla commissione giudicatrice al termine dei suoi lavori e le decisioni di nomina adottate su tale base dall’APN.
33. La ricorrente chiede, inoltre, che la Commissione sia condannata alle spese del primo grado di giudizio nonché a quelle relative al procedimento dinanzi alla Corte.
34. La Commissione conclude chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
V – Valutazione
35. Ritengo che la ricorrente deduca tre motivi a sostegno del proprio ricorso.
36. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato in modo erroneo la nozione di concorso interno e ne ha quindi tratto errate conseguenze di diritto.
37. Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola il principio della parità di trattamento.
38. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale non abbia motivato sufficientemente la propria sentenza.
39. Esaminerò di seguito i tre motivi.
A – Sul primo motivo, relativo all’erronea interpretazione della nozione di concorso interno
40. In via preliminare, è opportuno esaminare la ricevibilità del primo motivo.
41. La Commissione ritiene infatti irricevibile il primo motivo in quanto la ricorrente contesta la qualifica del concorso controverso effettuata dal Tribunale. Orbene, la Commissione considera che, in virtù di una giurisprudenza costante, il Tribunale è il solo organo competente ad accertare i fatti e a valutarli.
42. Secondo tale giurisprudenza, discende dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti (3).
43. La Corte ha aggiunto che, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (4).
44. Risulta chiaramente dal ricorso che la sig.ra Chetcuti contesta la conclusione dedotta dal Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata secondo cui il concorso controverso «ha essenzialmente lo scopo di consentire il passaggio dalla categoria B alla categoria A». A sostegno di tale contestazione, la ricorrente invoca vari argomenti che mirano a dimostrare che il Tribunale non ha attribuito una qualificazione giuridica corretta alla nozione di concorso interno e che ne ha, quindi, tratto conclusioni di diritto erronee.
45. Poiché la qualificazione giuridica di un fatto o di un atto operata dal Tribunale è una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un ricorso per annullamento di una sentenza (5), ritengo il motivo ricevibile.
46. Con tale primo motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia equivocato la nozione di ‘concorso interno all’istituzione’ ai sensi degli artt. 4 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto e ne abbia, pertanto, tratto conseguenze di diritto erronee.
47. A sostegno di tale motivo, essa invoca diversi argomenti.
48. In primo luogo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di essersi fondato, al punto 56 della sentenza impugnata, su un criterio soggettivo per definire il tipo di concorso, vale a dire sulla sua finalità come attribuita dall’intitolazione del bando di concorso. Sulla base di tale qualificazione, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare le categorie di candidati che potevano legittimamente essere ammesse o meno al concorso. A dire della ricorrente, la natura del concorso controverso avrebbe dovuto essere definita in funzione delle condizioni di ammissione oggettive stabilite dal bando di concorso stesso, condizioni che sono a loro volta definite in funzione delle esigenze dei posti da coprire.
49. In via subordinata, la ricorrente osserva che, anche ammettendo che il concorso controverso fosse essenzialmente volto a consentire il passaggio dalla categoria B alla categoria A, si trattava nondimeno di un concorso di nomina in ruolo e doveva essere qualificato come concorso interno. Quindi, secondo la giurisprudenza Rauch/Commissione (6) e Van Huffel/Commissione (7), gli agenti ausiliari non potevano essere legittimamente esclusi da tale concorso.
50. Tale argomento, a mio parere, è infondato.
51. Il Tribunale ha anzitutto ricordato i principi che devono governare qualsiasi procedura di selezione.
52. Il Tribunale ha così rammentato, al punto 48 della sentenza impugnata, che, «al fine di rispettare l’obiettivo stabilito dall’art. 27 dello Statuto per qualsiasi procedura di selezione, ovvero “assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità”, è necessario selezionare i funzionari su una base quanto più ampia possibile. Pertanto, l’espressione “concorso interno all’istituzione” riguarda, in linea di principio, tutte le persone che prestano servizio presso la stessa, a qualsiasi titolo».
53. Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 49 della sentenza impugnata, che «tuttavia, lo Statuto conferisce alle istituzioni un ampio potere discrezionale per stabilire i criteri di idoneità ai posti da coprire e per determinare, in funzione di tali criteri e, più in generale, nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità d’organizzazione di un concorso» (8). Il Tribunale ha proseguito precisando che tale potere può esercitarsi, in particolare, quando l’APN redige il bando di concorso e precisa le condizioni di ammissione (9).
54. Come ha correttamente ricordato il Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, l’esercizio del potere discrezionale conferito all’APN deve essere compatibile specificamente con le norme imperative degli artt. 27, primo comma, e 29, n. 1, dello Statuto.
55. Alla luce di questi principi il Tribunale ha concluso, al punto 56 della sentenza impugnata, che la natura di concorso interno di passaggio dalla categoria B alla categoria A discendeva esplicitamente dal bando di concorso e che questo era finalizzato a consentire ai funzionari e agli agenti temporanei che, contrariamente agli agenti ausiliari, hanno già dato prova delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, di passare dalla categoria B alla categoria A.
56. Ritengo che il Tribunale abbia compiuto una corretta qualificazione della nozione di concorso interno all’istituzione.
57. Infatti, la formulazione dell’art. 29, n. 1, dello Statuto dimostra che l’APN gode di un ampio potere circa le modalità d’organizzazione di un concorso. Secondo tale disposizione, l’APN, dopo avere esaminato le possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione, quelle di organizzazione di concorsi interni all’istituzione e le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee, bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La norma precisa, inoltre, che tale procedura può essere avviata anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.
58. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’uso del termine «possibilità» significa chiaramente che l’APN non è obbligata a optare per una procedura determinata, ma può scegliere tra più procedure quella che gli consente di ottenere le migliori candidature (10), restando essenziale che la procedura scelta porti, di volta in volta, alla nomina di persone in possesso delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità (11).
59. Inoltre, la Corte ha giudicato, a proposito di un concorso di passaggio di categoria, che la Commissione disponeva di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri d’idoneità ai posti di nuova creazione e per stabilire quindi, in base a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni del concorso (12).
60. In aggiunta, rammento che, secondo una giurisprudenza costante, l’APN dispone di un ampio potere discrezionale per la ricerca dei candidati in possesso delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità (13).
61. Nella presente causa, l’intitolazione del concorso controverso è chiara, poiché si tratta di un concorso interno all’istituzione di passaggio dalla categoria B alla categoria A.
62. D’altro canto, come ha precisato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, le persone ammissibili al concorso controverso erano i funzionari e gli agenti temporanei in quanto, conformemente agli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA, sono persone che hanno già dato prova, al momento della loro assunzione iniziale, delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, contrariamente agli agenti ausiliari, cui nessuna di queste qualità era richiesta al momento dell’assunzione.
63. Così stando le cose, ritengo che a giusto titolo il Tribunale abbia potuto dichiarare, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, che il concorso controverso è un concorso interno di passaggio dalla categoria B alla categoria A riservato ai funzionari e agli agenti temporanei e che, pertanto, la Commissione non ha fatto uso del suo potere discrezionale in modo erroneo prevedendo che solo queste due categorie di persone potevano candidarsi al suddetto concorso.
64. Aggiungo che la Commissione avrebbe anche potuto, al fine di costituire una lista di riserva di amministratori, scegliere di assegnare gli impieghi mediante promozione, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, il che avrebbe limitato la selezione ai soli funzionari, giacché nell’RAA non esiste una misura equivalente per gli agenti temporanei.
65. La Commissione, optando per una procedura di concorso interno di passaggio di categoria aperto ai funzionari e agli agenti temporanei, ha assicurato all’istituzione la partecipazione dei migliori candidati, effettuando la selezione su una base quanto più ampia possibile.
66. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che l’esclusione dal concorso controverso degli agenti ausiliari era giustificata, giacché questi ultimi, contrariamente ai funzionari e agli agenti temporanei, non hanno dovuto dar prova, al momento della loro assunzione iniziale, delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. La ricorrente contesta il fatto che la condizione del possesso di tali qualità possa essere dedotta dai requisiti dei posti da coprire e, più in generale, dall’interesse del servizio. Secondo la ricorrente, i funzionari e gli agenti temporanei di categoria B avrebbero dimostrato di possedere le suddette qualità soltanto per occupare i posti di categoria B. La prova delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità dovrebbe risultare dall’esito degli esami di preselezione e selezione.
67. Non sono di tale avviso.
68. Ritengo che il Tribunale abbia potuto validamente considerare ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata che la Commissione non ha ignorato l’obiettivo di qualsiasi assunzione definito dagli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA.
69. Ricordo che, ai sensi di queste due disposizioni, l’assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei deve garantire all’istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.
70. Pertanto, pur se a norma dell’art. 55, n. 1, lett. c), dell’RAA, gli agenti ausiliari devono, ai fini dell’assunzione, offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle loro funzioni, non è assolutamente fatta menzione nell’RAA dell’obbligo, per questi agenti, di possedere quelle stesse qualità.
71. La ricorrente fa valere che il criterio relativo all’assunzione iniziale non è pertinente, giacché la necessità che i candidati siano dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità non discenderebbe dai requisiti relativi ai posti da assegnare e, più generalmente, dall’interesse del servizio.
72. È opportuno rammentare che l’APN gode di un ampio potere discrezionale relativamente alla valutazione dell’interesse del servizio. Pertanto, il controllo del Tribunale deve limitarsi a verificare se l’APN si è attenuta a limiti non censurabili e non ha fatto uso del proprio potere in modo manifestamente erroneo (14).
73. Come risulta dal punto 15 della sentenza impugnata, il concorso controverso è destinato a costituire una lista di riserva e non ad assegnare un posto determinato. Rilevo, al riguardo, che il bando di concorso non richiede il possesso di diplomi o attitudini specifiche. Infatti, all’atto della costituzione di una lista di riserva, le condizioni di ammissione dei candidati si limitano ad esigere che essi siano in possesso di attitudini generiche (15). Come la Commissione, ritengo che i requisiti da soddisfare al momento dell’assunzione iniziale, ovvero la prova delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, costituiscano un criterio appropriato per l’ammissione dei candidati.
74. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia giustamente considerato che la Commissione non ha violato gli obiettivi previsti dagli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA.
75. In terzo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente respinto il suo argomento secondo cui gli agenti ausiliari che, ai sensi dell’art. 3 dell’RAA, possono esercitare qualsiasi tipo di funzione quando la loro assunzione non è stata effettuata per sostituire un funzionario, potevano essere assimilati ai funzionari e agli agenti temporanei. La ricorrente constata, al riguardo, che neppure i funzionari e gli agenti temporanei di categoria B avevano dato prova delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità per quanto riguarda le funzioni di categoria A, ma che venivano ugualmente ammessi a partecipare al concorso controverso.
76. Rilevo che il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, ha respinto l’argomento della ricorrente per il motivo che «il fatto che gli agenti ausiliari possano esercitare qualsiasi tipo di funzione all’interno dell’istituzione non è sufficiente a renderli assimilabili ai funzionari e agli agenti temporanei ai fini dei concorsi di promozione. Pertanto, la Commissione ha potuto, senza compiere un atto illegittimo, riservare il concorso di cui trattasi alla promozione alla categoria A dei funzionari e degli agenti temporanei, che avevano già soddisfatto i requisiti per l’assunzione iniziale conformemente all’art. 27 dello Statuto e all’art. 12 dell’RAA, indipendentemente dalle funzioni da essi esercitate».
77. Ricordo, inoltre, che il Tribunale, ai punti 49 e 56 della sentenza impugnata, ha rammentato che lo Statuto conferisce un ampio potere discrezionale all’APN per stabilire i criteri di idoneità ai posti da assegnare e che, contrariamente ai funzionari e agli agenti temporanei, gli agenti ausiliari non sono tenuti a dar prova delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità al momento dell’assunzione.
78. Peraltro, il Tribunale ha correttamente ricordato, al punto 52 della sentenza impugnata, che ogni categoria di persone assunte presso le Comunità risponde a esigenze legittime dell’amministrazione comunitaria e al tipo di compiti, permanenti o temporanei, che l’istituzione ha la missione di adempiere.
79. Pertanto, considero l’argomento della ricorrente infondato.
80. In considerazione di quanto sopra, sono del parere che il primo motivo sia ricevibile ma infondato.
B – Sul secondo motivo, ovvero la violazione del principio della parità di trattamento
81. Secondo la ricorrente, al punto 62 della sentenza impugnata il Tribunale sarebbe incorso in errore dichiarando che la posizione giuridica dei funzionari e degli agenti temporanei non è equiparabile a quella degli agenti ausiliari a causa delle diversità delle rispettive condizioni di assunzione e avrebbe pertanto violato il principio della parità di trattamento.
82. Come ha dichiarato la Corte, pur se il principio della parità di trattamento è una norma di carattere generale che si applica al diritto della funzione pubblica comunitaria, occorre però, perché si abbia discriminazione, che a situazioni identiche o analoghe venga riservato un trattamento diverso (16).
83. In particolare, si ha violazione del principio della parità di trattamento qualora due categorie di persone in condizioni di fatto e giuridiche che non presentano alcuna differenza essenziale si vedono applicare un trattamento diverso al momento dell’assunzione (17).
84. È pertanto necessario chiarire se i funzionari e gli agenti temporanei, da un lato, e gli agenti ausiliari, dall’altro, si trovano in situazioni identiche o analoghe.
85. Ritengo di no.
86. Infatti, come correttamente ha rilevato il Tribunale al punto 53 della sentenza impugnata, risulta dagli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA che i requisiti essenziali stabiliti per l’assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei sono diversi da quelli previsti per gli agenti ausiliari, giacché questi ultimi non sono tenuti, contrariamente alle altre due categorie, a dar prova, al momento dell’assunzione, delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità.
87. Si è visto che, ai sensi dell’art. 55, n. 1, lett. c), dell’RAA, gli agenti ausiliari devono solamente, ai fini dell’assunzione, offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle loro funzioni.
88. Aggiungo, peraltro, che vi sono differenze significative tra lo status di funzionario o di agente temporaneo, da un lato, e quello di agente ausiliario, dall’altro.
89. Risulta, infatti, dagli artt. 6 dello Statuto e 9 dell’RAA che gli impieghi dei funzionari e degli agenti temporanei figurano in una tabella degli organici, cosa che non avviene per gli agenti ausiliari. La Corte ha peraltro dichiarato che, ai sensi dell’art. 3 dell’RAA, si considera ausiliario l’agente assunto per svolgere determinate funzioni in una istituzione senza essere assegnato a un posto compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a detta istituzione (18).
90. La Corte ha aggiunto che, secondo l’art. 52 dell’RAA, la durata effettiva del contratto di un agente ausiliario non può superare la durata dell’interim del funzionario o dell’agente temporaneo provvisoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni o, in tutti gli altri casi, la durata di un anno (19).
91. La Corte ne ha dedotto che la caratteristica di un contratto di agente ausiliario consiste quindi nella precarietà dello stesso quanto alla durata, visto che ad esso può ricorrersi soltanto per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti (20).
92. Si deve anche osservare che vi sono differenze tra lo status di agente ausiliario, da un lato, e quello di funzionario o di agente temporaneo, dall’altro, per quanto riguarda, in particolare, la valutazione periodica, l’avanzamento di scatto e i diritti a pensione. Mentre i funzionari e gli agenti temporanei sono oggetto di una valutazione periodica, possono fruire di avanzamenti di scatto e hanno diritto a una pensione di anzianità (21), l’RAA non prevede niente di tutto questo per gli agenti ausiliari.
93. Lo status di agente ausiliario è stato creato per rispondere a esigenze specifiche delle istituzioni comunitarie e l’impiego di tale agente non ha caratteristiche di stabilità.
94. Sono del parere, quindi, che i funzionari e gli agenti temporanei si trovino in una situazione giuridica diversa da quella degli agenti ausiliari.
95. Per queste ragioni, ritengo che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto nel giudicare, al punto 62 della sentenza impugnata, che la posizione giuridica dei funzionari e degli agenti temporanei non è equiparabile a quella degli agenti ausiliari in ragione della diversità delle rispettive condizioni di assunzione.
96. Pertanto, in considerazione degli elementi che precedono, ritengo che il secondo motivo debba essere respinto in quanto infondato.
C – Sul terzo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata
97. A quanto risulta, con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha risposto ai suoi argomenti diretti a confutare la tesi della Commissione secondo cui l’assenza nel bando di concorso di requisiti attitudinali generici, quali i titoli accademici, si giustifica con il fatto che i funzionari e gli agenti temporanei avevano già dato prova delle competenze richieste al momento della loro assunzione iniziale.
98. In primo luogo, la ricorrente aveva ritenuto erroneo l’argomento della Commissione secondo cui tale assenza si spiegava con il fatto che i funzionari e gli agenti temporanei avevano già dato prova delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità al momento della loro assunzione iniziale.
99. La ricorrente aveva quindi sostenuto dinanzi al Tribunale che tale assenza non si spiegava con il fatto che i funzionari e gli agenti temporanei avevano già dato prova, all’atto della loro assunzione iniziale, di tali qualità, giacché il concorso era aperto ai funzionari di categoria B e l’assunzione nell’ambito di tale categoria non richiede diplomi.
100. Secondo la ricorrente, l’assenza di tali condizioni era dovuta al fatto che la Commissione aveva ritenuto che un’anzianità di cinque anni in qualità di funzionario, di agente temporaneo o di agente ausiliario costituisse un’esperienza professionale equivalente ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. La ricorrente aveva anche affermato che l’assenza di requisiti specifici era dovuta al fatto che la Commissione non mirava ad assegnare direttamente posti vacanti, bensì a costituire una lista di riserva, per la quale le condizioni di ammissione si limitavano a definire requisiti attitudinali di carattere generale.
101. Inoltre, la ricorrente aveva sostenuto che, trattandosi di un concorso finalizzato all’assunzione di funzionari, esso avrebbe imperativamente dovuto rispondere all’obiettivo stabilito dall’art. 27 dello Statuto. Pertanto, era irrilevante che il perseguimento di tale obiettivo fosse già stato verificato per quanto riguarda i funzionari e gli agenti temporanei ma non per gli agenti ausiliari, dal momento che il concorso interno avrebbe precisamente consentito di procedere a tale verifica.
102. Occorre anzitutto ricordare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia insufficiente rappresenta una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione (22).
103. Rammento poi che, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale a norma dell’art. 53 di tale Statuto, «[l]e sentenze sono motivate».
104. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve fare trasparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale, per consentire agli interessati di verificare le giustificazioni della decisione presa e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (23).
105. Detto questo, si deve passare ad esaminare la questione se il Tribunale abbia omesso di rispondere all’argomento della ricorrente.
106. Il Tribunale, dopo aver ricordato al punto 48 della sentenza impugnata che l’istituzione deve effettuare la selezione su una base quanto più ampia possibile al fine di rispettare l’obiettivo stabilito dall’art. 27 dello Statuto, ha considerato, al punto 53 della sua sentenza, che «come risulta rispettivamente dall’art. 27 dello Statuto e dall’art. 12 dell’RAA, i requisiti essenziali stabiliti per l’assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei sono diversi da quelli stabiliti per gli agenti ausiliari. A differenza degli agenti ausiliari, i quali non devono dare prova di tali requisiti, le due norme sopracitate prevedono che l’assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei deve assicurare all’istituzione la collaborazione di persone in possesso delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità».
107. Più oltre, dopo avere qualificato il concorso come «concorso interno di passaggio dalla categoria B alla categoria A», il Tribunale ha dichiarato, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, che questo concorso era aperto ai soli funzionari e agenti temporanei, proprio per il motivo che queste due categorie di persone avevano potuto dar prova, all’atto della loro assunzione iniziale, delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità, conformemente agli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA.
108. L’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (24).
109. È vero che il Tribunale non ha risposto nel dettaglio a tutti gli argomenti fatti valere dalla sig.ra Chetcuti. Tuttavia, è sufficiente constatare che il Tribunale ha chiaramente confermato la tesi della Commissione ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata. Esso ha spiegato che i funzionari e gli agenti temporanei, contrariamente agli agenti ausiliari, sono tenuti, all’atto della loro assunzione iniziale, a dimostrare di essere in possesso delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, conformemente agli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA.
110. Come ho avuto modo di constatare, l’analisi del Tribunale era, in particolare, volta a spiegare le ragioni per cui solo i funzionari e gli agenti temporanei potevano essere ammessi al concorso controverso e a dimostrare che l’obiettivo stabilito per qualsiasi assunzione era stato rispettato, sottolineando che l’APN dispone di un ampio potere discrezionale riguardo alle modalità di organizzazione di un concorso.
111. Il Tribunale ha quindi potuto dedurre che la Commissione poteva validamente riservare il concorso controverso ai soli funzionari e agenti temporanei e che l’obiettivo stabilito per qualsiasi selezione e assunzione, ovvero possedere tali qualità, era stato conseguito.
112. La ricorrente rimprovera, inoltre, al Tribunale di non avere risposto al suo argomento secondo cui il bando di concorso presentava una certa contraddizione interna in quanto escludeva gli agenti ausiliari in base al primo requisito d’ammissione, ma ammetteva l’esperienza di tali agenti ai fini della valutazione dell’esperienza professionale.
113. Ritengo questo argomento infondato.
114. Infatti, come si è visto, il Tribunale si è impegnato, nel corso dell’intera analisi, a indicare le ragioni per le quali la Commissione non aveva ecceduto nell’uso dei propri poteri ammettendo le sole candidature dei funzionari e degli agenti temporanei in ragione del fatto, lo ricordo, che queste due categorie di persone avevano già potuto dar prova delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.
115. Il fatto che, nel determinare l’anzianità di un funzionario o di un agente temporaneo, si tenga conto dell’esperienza professionale di agente ausiliario nulla toglie al fatto che, contrariamente agli agenti ausiliari, le altre due categorie di persone, in un dato momento, hanno dato prova delle qualità richieste per la loro assunzione ai sensi degli artt. 27 dello Statuto e 12 dell’RAA.
116. Inoltre, tener conto dell’anzianità di servizio in qualità di agente dell’RAA rappresenta un mezzo appropriato per perseguire l’interesse del servizio (25).
117. Queste due condizioni non sono dunque contraddittorie bensì complementari. Pertanto, il Tribunale ha potuto validamente dichiarare al punto 61 della sentenza impugnata che, benché gli agenti ausiliari possano effettivamente esercitare qualsiasi tipo di funzione, ciò non è sufficiente ad assimilarli ai funzionari e agli agenti temporanei, avendo queste due categorie di persone, contrariamente agli agenti ausiliari, dato prova delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità al momento della loro assunzione iniziale.
118. Propongo, pertanto, alla Corte di dichiarare questo motivo infondato.
VI – Sulle spese
119. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, la Corte stessa, in materia di impugnazioni, statuisce sulle spese.
120. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, di questo stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
121. In virtù dell’art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
122. Tuttavia, ai sensi dell’art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento, l’art. 70 non si applica all’impugnazione proposta da un funzionario o qualsiasi altro dipendente di un’istituzione contro quest’ultima.
123. Poiché la Commissione ha domandato la condanna della sig.ra Chetcuti e essendo questa, a mio parere, soccombente nel suo ricorso, ritengo debba essere condannata alle spese.
VII – Conclusioni
124. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«1) L’impugnazione è respinta.
2) La sig.ra Chetcuti è condannata alle spese».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Sentenza Chetcuti/Commissione, causa T‑357/04 (Racc. pagg. FP‑I‑A-2-255; in particolare II‑A-2-1323, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
3 – V., in particolare, sentenza 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).
4 – Idem.
5 – V. sentenza 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione (Racc. pag. I‑5019, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).
6 – Sentenza 31 marzo 1965, causa 16/64 (Racc. pag. 179).
7 – Sentenza del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑142/00 (Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑1011).
8 – Sentenze del Tribunale 8 novembre 1990, causa T‑56/89, Bataille e a./Parlamento (Racc. pag. II‑597, punto 42); 5 febbraio 1997, causa T‑207/95, Ibarra Gil/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑31, punto 66), e 15 febbraio 2005, causa T‑256/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑99, punto 36).
9 – Sentenze del Tribunale 21 novembre 2000, causa T‑214/99, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punto 52) e Van Huffel/Commissione, cit. (punto 51).
10 – V., in particolare, sentenza 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/Richard (Racc. pag. I‑6189, punto 38). V. anche sentenza del Tribunale 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑223, punti 93 e 98).
11 – V. sentenze 31 marzo 1965, cause riunite 12/64 e 29/64, Ley/Commissione (Racc. pag. 140, in particolare pag 155); 14 luglio 1983, causa 10/82, Mogensen e a./Commissione (Racc. pag. 2397, punto 9), e 8 giugno 1988, causa 135/87, Vlachou/Corte dei conti (Racc. pag. 2901, punto 23).
12 – V. sentenza 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck/Commissione (Racc. pag. 1123, punto 29).
13 – Sentenza del Tribunale 11 novembre 2003, causa T‑248/02, Faita/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑1365, punto 45).
14 – V. sentenze del Tribunale 12 giugno 1997, causa T‑237/95, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑141 e II‑429, punto 99) e 1º marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 49).
15 – Sentenza 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn‑Bergé/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑47 e II‑135, punto 43).
16 – Sentenza 2 dicembre 1982, cause riunite 198/81‑202/81, Micheli e a./Commissione (Racc. pag. 4145, punto 5).
17 – Sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 66/83‑68/83 e 136/83‑140/83, Hattet e a./Commissione (Racc. pag. 2459, punto 24). V., inoltre, sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T‑18/89 e T‑24/89, Tagaras/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑53, punto 68); 17 dicembre 1997, causa T‑159/95, Dricot e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑385 e II‑1035, punti 83 e 98); 17 dicembre 1997, causa T‑225/95, Chiou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑423 e II‑1135, punti 48 e 66), e 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑677, punto 122).
18 – Sentenza 1 febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione (Racc. pag. 189, punto 35).
19 – Ibidem, punto 36. Occorre osservare che, ai sensi dell’RAA, la durata massima del contratto di un agente ausiliario è stata portata a tre anni in tutti quei casi che non riguardano la sostituzione di un funzionario o di un agente temporaneo [art. 52, lett. b), dell’RAA].
20 – Sentenza Deshormes/Commissione, cit. (punto 37).
21 – Si veda, per quanto riguarda i funzionari, gli artt. 43, 44 e 77 dello Statuto e, per gli agenti temporanei, gli artt. 15, 20 e 39 dell’RAA.
22 – V. sentenza 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Gruppo Danone/Commissione (Racc. pag. I‑1331, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
23 – V., in tal senso, sentenze 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens (Racc. pag. I‑2915, punti 32‑34) e 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3875, punto 70); nonché ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a. (Racc. pag. I‑2165, punto 58); 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. I‑4971, punto 52), e 25 giugno 1998, causa C‑159/98 P(R), Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. I‑4147, punto 70).
24 – Sentenza Gruppo Danone/Commissione, cit. (punto 46). V., inoltre, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 372).
25 – Sentenza de Kerros e Kohn‑Bergé/Commissione, cit. (punto 47).
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