CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 4 settembre 2008 1(1)
Causa C‑38/07 P
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione − Unione doganale − Art. 239 del codice doganale comunitario − Sgravio dei dazi all’importazione − Clausola di equità − Criteri di applicazione dell’art. 239 del codice doganale – Errore delle autorità doganali − Negligenza manifesta»
1. Con il presente ricorso, la Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (in prosieguo: la «Heuschen & Schrouff») chiede l’annullamento della sentenza 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee aveva respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 17 giugno 2004, REM 19/2002 con la quale la Commissione aveva accertato che lo sgravio dei dazi all’importazione richiesto dalla Heuschen & Schrouff non era giustificato.
2. Il ricorso qui in esame è connesso ad una domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) presentata nell’ambito di una controversia fra lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) e la Heuschen & Schrouff, relativa al recupero dei dazi all’importazione (3) il cui sgravio è oggetto della presente controversia.
I – Contesto normativo
A – Disposizioni in materia di classificazione doganale
3. La «nomenclatura combinata» (in prosieguo: la «NC»), introdotta nell’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, attualmente Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (in prosieguo: la «convenzione SA»), approvata, unitamente al relativo protocollo di modifica 24 giugno 1986, per conto della Comunità, con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (5). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari (6).
4. L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2658/87 autorizza la Commissione delle Comunità europee, assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, ad emettere delle misure per classificare le merci nella NC in base alla procedura fissata nell’art. 10 del regolamento n. 2658/87.
5. L’allegato I, parte II, sezione IV, capitolo 19, del regolamento n. 2658/87 contiene il codice NC per «Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria».
6. La voce 1901 NC raggruppa «Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di …, in peso, di cacao (…); preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 ((7)) (…)», fra i quali anche la sottovoce 1901 90 99 NC, sotto la designazione «altri».
7. La voce 1905 NC contempla i «prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: (…)», fra i quali, alla sottovoce 1905 90 NC, «altri», l’ulteriore sottovoce 1905 90 20 NC «Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili».
8. In alcune versioni linguistiche della voce 1905 NC, si parla di prodotti «essiccati», talvolta di «paste in sfoglie essiccate di farina» (8), tuttavia non nella versione olandese (9). In alcune versioni, come per esempio in quella inglese e in quella slovena, si trova esplicitamente il termine «carta di riso» (10).
9. Ai sensi del punto 1 dell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (11) (questo regolamento è fondato sul summenzionato art. 9 del regolamento n. 2658/87), i prodotti della seguente designazione devono essere classificati alla sottovoce 1905 90 20 NC:
«Preparazione alimentare, sotto forma di fogli essiccati, traslucidi, di varie dimensioni, fatti di farina di riso, sale e acqua.
Dopo essere stati immersi in acqua per essere resi flessibili, questi fogli vengono generalmente utilizzati come “involucri” per involtini primavera e prodotti simili» (12).
10. Il punto 1 dell’allegato al regolamento n. 1196/97 contiene al riguardo la seguente motivazione:
«La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 1905, 1905 90 e 1905 90 20».
B – Sgravio dei dazi all’importazione per ragioni di equità
11. L’art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (13) (in prosieguo: il «codice doganale») disciplina l’eventuale sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in circostanze particolari. L’art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale stabilisce:
«Si può procedere (…) allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni (…) dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato (…)».
II – Fatti
12. La Heuschen & Schrouff, un importatore di alimenti e ingredienti alimentari, importa da molti anni carta di riso (14) dal Vietnam.
13. Nel 1996 e negli anni successivi l’agente doganale che opera in nome della Heuschen & Schrouff dichiarava alla sottovoce 1901 90 99 NC, ai fini dell’immissione in libera pratica, la carta di riso importata. Con lettera datata 21 marzo 1996, l’autorità doganale olandese comunicava alla Heuschen & Schrouff che la carta di riso doveva effettivamente essere classificata alla sottovoce 1901 90 99 NC.
14. Il 27 giugno 1997 la Commissione emanava il regolamento n. 1196/97 (15), il quale veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 28 giugno 1997 ed entrava in vigore il 19 luglio 1997.
15. Dopo l’emanazione di questo regolamento, la Heuschen & Schrouff continuava ad importare carta di riso dal Vietnam ricorrendo alla sottovoce 1901 90 99 NC, il che è stato accettato dall’autorità doganale olandese in relazione a 29 dichiarazioni durante un periodo di sei mesi (previo controllo dei documenti e ‑ in un caso ‑ di un controllo fisico). Il 16 marzo 1998 l’autorità doganale olandese segnalava che la dichiarazione avrebbe dovuto essere fatta facendo riferimento alla sottovoce 1905 90 20 NC. In un momento successivo dello stesso giorno, tuttavia, la stessa autorità doganale confermava la correttezza di una dichiarazione che aveva utilizzato la sottovoce 1901 90 99 NC. A partire dal 17 marzo 1998, la Heuschen & Schrouff si serviva, per l’importazione di carta di riso, della sottovoce 1905 90 20 NC.
16. Con lettera datata 22 novembre 2000 la Heuschen & Schrouff veniva invitata al pagamento di dazi doganali per complessivi 645 399,50 NLG (292 869,52 Euro) per tutte le importazioni di carta di riso effettuate fra il 13 novembre 1997 e il 31 dicembre 1998. Facendo riferimento al regolamento n. 1196/97 l’autorità doganale dichiarava, a fini chiarificatori, che la sottovoce 1901 90 99 NC, indicata al momento della dichiarazione, non era esatta e che sarebbe pertanto stata necessaria una correzione degli avvisi di liquidazione interessati.
17. A seguito di opposizione della Heuschen & Schrouff, le intimazioni di pagamento venivano confermate con decisione dell’ispettore del 9 marzo 2001, fatta eccezione per un’intimazione di pagamento per un importo di 13 650,30 NLG (6 194,24 Euro), relativa ad una dichiarazione doganale del 16 marzo 1998, la quale veniva annullata. A seguito di adeguamento, la somma da pagare veniva fissata in un ammontare pari a 636 518,40 NLG (282 645,21 Euro) per il periodo dal 25 novembre 1997 al 2 febbraio 1998.
18. La Heuschen & Schrouff, in data 13 settembre 2002, ha presentato alle autorità nazionali doganali istanza di sgravio ai sensi dell’art. 239, n. 1, del codice doganale. Tale istanza veniva presentata alla Commissione il 19 settembre 2002.
19. La Commissione ha respinto l’istanza con decisione 17 giugno 2004 REM 19/2002 sostenendo che, pur trattandosi di una circostanza particolare ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, la Heuschen & Schrouff avrebbe agito in modo manifestamente negligente. La Commissione afferma al riguardo che, a seguito della pubblicazione, il 28 giugno 1997, del regolamento n. 1196/97, la situazione tariffaria non sarebbe più stata né complessa né poco chiara. La Heuschen & Schrouff, a quel punto, avrebbe dovuto perlomeno raccogliere informazioni per acquisire certezze.
20. La Heuschen & Schrouff, in data 23 settembre 2004, ha impugnato, con il presente ricorso, la decisione della Commissione.
III – Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata
21. A sostegno del suo ricorso, la Heuschen & Schrouff deduceva tre motivi:
– violazione dell’art. 239 del codice doganale, valutazione erronea dei fatti e assenza di motivazione;
– violazione dei principi di buona gestione dell’amministrazione e di parità di trattamento;
– violazione del principio di proporzionalità.
22. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i ricorsi e ha condannato la ricorrente alle spese.
23. Nei passaggi della sentenza che qui interessano il Tribunale afferma che, pur essendosi venuta a creare, a causa dell’errore delle autorità doganali olandesi, una circostanza particolare ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, la Heuschen & Schrouff avrebbe agito in modo manifestamente negligente. La pubblicazione del regolamento n. 1196/97 avrebbe messo fine alla situazione esistente precedentemente, di cui si ammetterebbe l’eventuale complessità con riguardo alla versione in lingua olandese. In ogni caso, da questo momento in poi, eventuali contraddizioni fra la precedente dichiarazione e il regolamento n. 1196/97 risulterebbero palesi. Ad ogni modo, sarebbe stata necessaria un’indagine presso l’autorità doganale in merito a tali contraddizioni. Gli errori dell’agente doganale sarebbero imputabili alla Heuschen & Schrouff. Di conseguenza, la decisione della Commissione sarebbe corretta e non vi sarebbe stata violazione dell’art. 239 del codice doganale.
IV – Domande nel procedimento dinanzi alla Corte
24. La Heuschen & Schrouff chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2006 nella causa T‑382/04;
– annullare la decisione della Commissione europea 17 giugno 2004 (REM 19/2002), in cui la Commissione stabilisce che nella fattispecie lo sgravio dei dazi all’importazione non è giustificato;
– condannare la Commissione alle spese.
25. La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso infondato;
– condannare la Heuschen & Schrouff alle spese.
26. Il 22 maggio 2008, a conclusione della fase scritta del procedimento, si è svolta la fase orale, alla quale hanno preso parte la Heuschen & Schrouff, la Commissione, il governo olandese, il governo greco e il governo italiano. Nel corso dell’udienza non sono emersi elementi nuovi.
V – Sull’impugnazione
A – Argomenti delle parti
27. La Heuschen & Schrouff nel procedimento di impugnazione deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione dell’art. 239 del codice doganale da parte del Tribunale (16). Al Tribunale viene contestata inoltre mancanza o quantomeno insufficienza della motivazione delle conclusioni che ha trattato.
28. Fino a questo momento, secondo la ricorrente, la corretta classificazione della carta di riso non cotta non sarebbe certa. Il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che dovesse essere classificata alla voce 1905 90 20 NC. La Heuschen & Schrouff sostiene che siffatta classificazione sia errata e sottolinea che la questione della corretta classificazione sarebbe già oggetto di un procedimento pendente dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi (17).
29. L’esame effettuato sulla base dell’art. 239 del codice doganale, ossia relativo al tipo di errore (e rispettivamente alla complessità della disposizione), all’esperienza professionale della ricorrente e al grado di diligenza osservato dovrebbe, considerato nel suo complesso, portare a uno sgravio dei dazi.
30. Quanto al criterio della complessità, occorre osservare che debbono essere rilevati degli errori commessi sia da parte della Commissione sia da parte dell’autorità doganale olandese. La Commissione, con il regolamento n. 1196/97, avrebbe emanato una normativa evidentemente non corretta e in ogni caso ambigua, la quale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia (18). Nel suo ambito di applicazione potrebbe rientrare al massimo la carta di riso cotta, ma non quella non cotta importata dalla Heuschen & Schrouff. Inoltre, il testo della voce 1905 NC non conterrebbe, nella versione in lingua olandese, alcun riferimento alla carta di riso. Il che genererebbe confusione. Anche l’autorità doganale avrebbe commesso un errore, in quanto avrebbe accettato e confermato, nei sei mesi successivi alla pubblicazione del regolamento n. 1196/97, ulteriori 29 dichiarazioni munite di classificazione alla voce 1901 NC. Dopo tutto, si sarebbe in presenza di una disciplina di classificazione complessa, alla quale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe stato posto fine con la pubblicazione del regolamento n. 1196/97. Avuto riguardo alla sentenza Biegi Nahrungsmittel (19) si dovrebbe inoltre tenere conto del lasso di tempo in cui le autorità avrebbero persistito nel loro errore. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si dovrebbe valutare la circostanza che le autorità olandesi, per ulteriori sei mesi, non avrebbero esternato dubbi bensì approvazione in relazione alla classificazione operata.
31. Quanto al criterio dell’esperienza professionale, si deve osservare che il Tribunale a torto riterrebbe che la Heuschen & Schrouff disponga di un’ampia esperienza professionale nel settore dell’importazione e dell’esportazione. La qualificherebbe così indebitamente come operatore economico sperimentato e, di conseguenza, come esperto in materia di formalità di importazioni e di esportazioni. Essa, tuttavia, non si occuperebbe direttamente delle dichiarazioni doganali, bensì utilizzerebbe i servizi competenti di terzi che, ai sensi dell’art. 5 del codice doganale, agiscono in suo nome. L’attività di tali soggetti non rientrerebbe nell’ambito dell’art. 239 del codice doganale. Inoltre nel caso in questione, avuto riguardo alla particolare complessità della normativa, l’asserita errata classificazione non sarebbe stata evitabile neanche nel caso di notevole esperienza professionale.
32. Quanto al criterio del dovere di diligenza, il Tribunale, nella sentenza impugnata, imporrebbe esigenze troppo elevate, anche se la Heuschen & Schrouff fosse un operatore economico sperimentato. Inoltre, il Tribunale l’equiparerebbe indebitamente al rappresentante diretto da lei designato. Non si capirebbe perché la Heuschen & Schrouff avrebbe dovuto dubitare della classificazione nella NC in vigore fino a quel momento. Avrebbe avuto sufficienti motivi per ritenere corretta la voce 1901 NC, come già esposto in relazione al criterio della complessità, in particolare, in quanto il regolamento n. 1196/97 non farebbe alcun riferimento alla carta di riso non cotta da lei importata. La circostanza che la stessa non abbia applicato il regolamento non si porrebbe in relazione col fatto che non avrebbe letto tale regolamento, bensì col fatto che tale regolamento non sarebbe applicabile al prodotto da lei importato e che l’autorità doganale olandese avrebbe confermato tale circostanza. Occorre altresì osservare che la NC, negli anni dal 1996 al 1998, non sarebbe stata modificata conformemente al testo del regolamento n. 1196/97. Per questi motivi non si potrebbe fare un paragone con la situazione che caratterizza la sentenza Covita (20), cui fa riferimento il Tribunale. Dovrebbe invece essere imputata alle autorità doganali olandesi una violazione del dovere di diligenza, in quanto, in un lasso di tempo di sei mesi, avrebbero accettato 29 dichiarazioni che adesso verrebbero ritenute errate. Da allora fino al momento in cui è stata esaminata l’istanza di sgravio dei dazi doganali sarebbero passati due anni e otto mesi. Sarebbe necessario tenere conto di siffatte circostanze nel valutare un’eventuale negligenza della Heuschen & Schrouff, limitata e lontana nel tempo che, alla luce dell’enorme negligenza dell’autorità doganale olandese, non avrebbe peso. Ciò sarebbe confermato anche dal cosiddetto documento di lavoro dell’autorità doganale olandese del settembre del 2002, prodotto in allegato al ricorso e che avrebbe preceduto la presentazione alla Commissione dell’istanza di sgravio dei dazi all’importazione da parte della Heuschen & Schrouff. Facendo riferimento alla sentenza Sommer (21), l’autorità doganale olandese sarebbe partita dal presupposto che la Heuschen & Schrouff, nella fattispecie, poteva confidare nella correttezza della condotta dell’autorità doganale.
33. La Commissione sottolinea innanzi tutto che nel ricorso è stato ripetuto molto di quanto già esposto dinanzi al Tribunale. Con tale osservazione non intende tuttavia rilevare l’irricevibilità del presente ricorso.
34. La Commissione replica poi che gli argomenti della Heuschen & Schrouff non sarebbero in grado di mettere in discussione la sentenza del Tribunale. È vero che si sarebbe in presenza di una circostanza particolare ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, in quanto le autorità doganali olandesi indebitamente non avrebbero contestato, a seguito della pubblicazione del regolamento n. 1196/97, le errate dichiarazioni della Heuschen & Schrouff. Non vi sarebbe inoltre stato alcun intento fraudolento. Tuttavia, non verrebbe soddisfatto l’ulteriore requisito previsto dall’art. 239 del codice doganale, ossia l’esclusione della manifesta negligenza del soggetto interessato. Nell’esame dei tre criteri elaborati dalla giurisprudenza (complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligazione doganale nonché l’esperienza professionale e la diligenza dell’operatore), cui è necessario procedere, ciò che rileverebbe sarebbe esclusivamente la condotta del rispettivo operatore economico. Contrariamente a quanto argomentato dalla Heuschen & Schrouff, l’esame della condotta dell’autorità doganale nazionale non avrebbe alcun rilievo.
B – Contesto normativo
35. Occorre innanzi tutto osservare che, a mio avviso, le ripetizioni delle deduzioni cui ha accennato la Commissione non sono problematiche. È vero che non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti dagli artt. 225 CE, 58, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (22). Tuttavia, dal momento che la ricorrente, come nel caso in questione, contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione (23).
36. In tale contesto si deve rilevare che gli accertamenti e le valutazioni effettuati dal Tribunale riguardano fatti che, in linea di principio, non possono costituire oggetto del presente procedimento. Il loro esame è legittimo solo qualora trattasi di verificare la qualificazione giuridica dei fatti e delle conseguenze di diritto che il Tribunale ha da essi tratto per negare la sussistenza del criterio di cui qui trattasi previsto dall’art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale (24).
37. Di conseguenza, è necessario affrontare la questione sollevata dalla Heuschen & Schrouff concernente la corretta classificazione doganale (25) della carta di riso. La Heuschen & Schrouff sembra accettare che, qualora la classificazione alla sottovoce 1905 90 20 NC, da lei contestata, risultasse inesatta, non si porrebbe ulteriormente la questione dello sgravio dei dazi doganali. Al riguardo, da una parte, si deve sottolineare che, come osservato anche dalla Commissione, tale questione non costituisce l’oggetto del presente procedimento, bensì del parallelo procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale (26). Dall’altra, è opportuno osservare che è pur vero che, da un punto di vista sistematico, sarebbe corretto decidere la questione dello sgravio dei dazi doganali qui controversi solo dopo che sia stata chiarita definitivamente la questione della contabilizzazione (27). Tuttavia, la giurisprudenza non ha finora preteso una siffatta sequenza sistematica delle decisioni (28).
38. Quanto alla questione dello sgravio dei dazi all’importazione (nella fattispecie rilevati a posteriori) per motivi di equità, l’art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale stabilisce che si può procedere allo sgravio dei dazi all’importazione in circostanze particolari (29) che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Per valutare se ci sia «manifesta negligenza» ai sensi dell’art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, occorre tener conto, in particolare, della complessità delle disposizioni la cui mancata esecuzione ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, nonché dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore (30). Anche il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha giustamente fatto riferimento a tali criteri (31).
39. In modo parimenti corretto il Tribunale ha accertato che, nella presente controversia, rileva esclusivamente la questione della negligenza manifesta, e dunque la valutazione dei tre criteri menzionati. Infatti tutte le parti coinvolte concordano sul fatto che si è in presenza di una circostanza particolare ai sensi dell’art. 239 del codice doganale - il che ha avuto ripercussioni anche sulla decisione della Commissione -, in quanto l’autorità doganale olandese a torto non ha contestato, a seguito della pubblicazione del regolamento n. 1196/97, le errate dichiarazioni della Heuschen & Schrouff. Le parti concordano altresì sull’assenza di frode.
40. Quanto alla questione della complessità della normativa, l’interpretazione e l’applicazione del diritto comunitario effettuate dal Tribunale sono, a mio avviso, corrette. Al riguardo il Tribunale, che è senz’altro consapevole della complessa situazione che caratterizza il periodo precedente all’emanazione del regolamento n. 1196/97, ha correttamente ritenuto, facendo riferimento alla sentenza Hewlett Packard France (32), che la situazione, a seguito dell’emanazione di tale regolamento, deve considerarsi chiarita. Contrariamente alle argomentazioni della Heuschen & Schrouff ritengo che il riferimento, nella sentenza Biegi Nahrungsmittel (33), al «lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore», non costituisca una circostanza suscettibile di condurre ad una valutazione diversa. La situazione che caratterizzava la sentenza Biegi Nahrungsmittel, nella quale suddetto lasso di tempo poteva eventualmente risultare importante (34), non è paragonabile a quella presente. Infatti, a differenza di quel caso, quello qui in esame è caratterizzato dal fatto che la pubblicazione del regolamento n. 1196/97 ha creato una situazione chiara. Il fatto che non solo la Heuschen & Schrouff, ma anche le autorità doganali non si siano informate attraverso la Gazzetta ufficiale può, in tali circostanze, non essere rilevante, in quanto tale circostanza non esonera la parte coinvolta dal dovere di attivarsi essa stessa. Infatti, nel valutare la negligenza della parte coinvolta, rileva, in genere e di regola, l’ambito soggettivo, e si deve fare riferimento alla parte coinvolta stessa. A mio avviso è possibile prendere in considerazione la condotta dell’autorità doganale solo in casi eccezionali.
41. Anche in relazione al criterio dell’esperienza professionale non rinvengo problemi nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto comunitario effettuate dal Tribunale. Correttamente quest’ultimo si è servito (35) dei principi sviluppati nella sentenza Söhl & Söhlke (36). Ha altresì affermato coerentemente che la parte coinvolta non è essa stessa inesperta e che le deve essere imputata inoltre la condotta dell’agente doganale (37). Quanto all’aspetto dell’esperienza della parte coinvolta, il Tribunale ha proceduto ad una valutazione dei fatti che può essere contestata in sede di impugnazione solo in presenza di rigidi requisiti non rinvenibili nella fattispecie in questione (38). Quanto all’aspetto dell’imputazione della condotta dell’agente doganale si deve osservare che, secondo la giurisprudenza, un limite a siffatta imputazione potrebbe sussistere solo qualora il soggetto incaricato agisca in modo fraudolento e tale frode si ripercuota anche sul debitore (39). Quanto all’argomento secondo il quale, nel caso presente, data la particolare complessità della normativa, l’asserita errata classificazione non avrebbe potuto essere evitata neanche nel caso di un’ampia esperienza professionale, si deve ribattere che questo può valere solo per la situazione precedente all’emanazione del regolamento n. 1196/97 e che è stato già valutato in un altro punto (40).
42. Infine, quanto al criterio della diligenza dell’operatore economico, si deve osservare che, anche al riguardo, la sentenza impugnata regge all’esame. Il Tribunale ha correttamente fatto riferimento, in particolare, alle sentenze Deutsche Fernsprecher (41), Covita (42) e Binder (43) e ha affermato che, in casi come quello in oggetto, la conoscenza delle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale deve essere presunta e che è possibile fare un’eccezione solo in assenza della corrispondente versione linguistica (44). Contrariamente agli argomenti della Heuschen & Schrouff non si potrebbe assolutamente parlare di esigenze troppo elevate. A partire dalla pubblicazione del regolamento n. 1196/97, un debitore nella situazione della Heuschen & Schrouff, se si fosse comportato diligentemente (45), avrebbe acquisito conoscenza di tale regolamento e si sarebbe premurato di chiarire adeguatamente i dubbi ad esso inevitabilmente connessi e concernenti la classificazione in vigore fino a quel momento. Il Tribunale ha quindi affrontato l’argomento della Heuschen & Schrouff secondo il quale avrebbe dovuto essere presa in considerazione la condotta delle autorità doganali olandesi sul punto, e in concreto la loro carente diligenza. Il Tribunale ha a ragione respinto tale argomento. Al riguardo si deve ripetere che, come già osservato anche dalla Commissione, a questo stadio della verifica, la condotta delle autorità doganali non riveste alcuna importanza. La Heuschen & Schrouff pretende in sostanza che l’errore dell’autorità doganale olandese, pacifico nel caso in questione e riconosciuto sia dalla Commissione nella sua decisione sia dal Tribunale nella sentenza impugnata, venga doppiamente valutato: da un lato sotto il profilo della «circostanza particolare», dall’altro sotto il profilo della «negligenza del debitore». Quanto a quest’ultimo, si può trattare tuttavia solo della sua propria condotta, mentre la condotta delle autorità doganali è già stata valutata sotto il profilo della «circostanza particolare».
43. Alla luce di quanto esposto, ritengo che il Tribunale, sulla base di una sufficiente motivazione, abbia correttamente accertato e valutato che la Heuschen & Schrouff ha agito in modo negligente ai sensi dell’art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale.
44. L’impugnazione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.
VI – Sulle spese
45. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Heuschen & Schrouff è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.
VII – Conclusione
46. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1. respingere l’impugnazione;
2. condannare la Heuschen & Schrouff alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sentenza 30 novembre 2006, causa T‑382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (Racc. pag. II‑94*).
3 – V., al riguardo, le mie conclusioni 4 settembre 2008 nella causa C‑375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading.
4 – GU C 256, pag. 1.
5 – GU L 198, pag. 1.
6 – V. i ‘considerando’ del regolamento n. 2658/87 (in particolare il terzo ‘considerando’), gli artt. 1 e 3 di questo regolamento nonché la sentenza 27 settembre 2007, cause riunite C‑208/06 e C‑209/06, Medion (Racc. pag. I‑7963, punto 3).
7 – Le voci da 0401 a 0404 raggruppano prodotti quali latte, crema di latte, siero di latte e derivati.
8 – Ciò vale, inter alia, per la versione tedesca («getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke»), per quella francese («pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles»), per quella spagnola («pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas») e per quella portoghese («pastas secas de farinha, amido ou fécula»).
9 – La versione olandese («dergelijke producten van meel of van zetmeel»), quella danese («lignende varer af mel eller stivelse») e quella svedese («liknande produkter») le quali, alla fine dell’enumerazione, rimandano più o meno dettagliatamente ad «altri prodotti», sono considerate meno complete di altre versioni, le quali, fra l’indicazione delle «ostie per sigilli» e gli «altri prodotti», contengono anche le nozioni indicate nella nota a piè di pagina successiva
10 – V. «rice paper» nella versione inglese e «rižev papir» in quella slovena.
11 – GU L 170, pag. 13.
12 – Nella versione olandese: «Voedselbereiding in de vorm van droge, doorschijnende vellen, met verschillende afmetingen, vervaardigd van rijstmeel, zout en water. De vellen worden, na weken in water om ze plooibaarte maken, meestal gebruikt om daarvan de „wikkels” voorloempia’s en dergelijke te vervaardigen».
13 – GU L 302, pag. 1.
14 – Conosciuta anche come «sfoglie di riso» o sotto la denominazione inglese «rice-paper».
15 – V. supra, paragrafi 9 e 10 di queste conclusioni.
16 – All’inizio dell'atto d'impugnazione la Heuschen & Schrouff menziona contemporaneamente violazione degli artt. 899‑909 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, GU L 253, pag. 1. Poiché, tuttavia, nei passi successivi dell’atto di impugnazione, non viene fatto concreto riferimento a tali disposizioni in relazione al procedimento amministrativo per le decisioni attinenti all’art. 239 del codice doganale, ritengo che si tratti di un mezzo di impugnazione unico, il quale riguarda in sostanza l’art. 239 del codice doganale.
17 – V., al riguardo, supra, paragrafo 2 di queste conclusioni.
18 – La Heuschen & Schrouff rimanda, al riguardo, alla sentenza 11 agosto 1995, causa C‑12/94, Uelzena Milchwerke (Racc. pag. I‑2397).
19 – Sentenza 3 marzo 2005, causa C‑499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione (Racc. pag. I‑1751, punto 48).
20 – Sentenza 26 novembre 1998, causa C‑370/96, Covita (Racc. pag. I‑7711).
21 – Sentenza 19 ottobre 2000, causa C‑15/99, Sommer (Racc. pag. I‑8989).
22 – Sentenza 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione (Racc. pag. I‑2125, punto 16).
23 – V., inter alia, sentenze 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I‑5843, punto 43) nonché Interporc/Commissione (cit. alla nota 22, punto 17).
24 – Una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte, in virtù dell’art. 225 CE, è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti, nonché sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenze Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, cit. alla nota 19, punto 41; in tal senso Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I., Procedural Law of the European Union, 2a edizione, Londra 2006, pag. 457, punto 16-007). Come la Corte ha più volte dichiarato, siffatta operazione di qualificazione costituisce infatti una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata dinanzi alla Corte nell’ambito di un ricorso di annullamento di una sentenza (v. sentenze Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, cit. alla nota 19, punto 41; 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I‑3319, punto 26 nonché 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I‑4167, punto 41).
25 – V., supra, paragrafo 28 di queste conclusioni.
26 – Per la dettagliata soluzione della questione della classificazione doganale della carta di riso rinvio alle mie osservazioni nella causa C‑375/07 (v., al riguardo, supra, paragrafo 2 di queste conclusioni), dalle quali risulta che questa deve essere classificata alla sottovoce 1905 90 20 NC.
27 – Da un punto di vista sistematico, infatti, è possibile solo lo sgravio o il rimborso di un importo dei dazi già rilevato. Pertanto, fintantoché il procedimento avente ad oggetto la contabilizzazione a posteriori non si sia concluso definitivamente, non è certa l’esistenza o meno di un importo dei dazi rilevato a posteriori ai sensi dell’art. 220 e suscettibile di sgravio o rimborso.
28 – La prassi a livello nazionale sembra tuttavia effettuare talvolta l’esame delle domande in una sequenza tale che, per motivi di economia processuale, la questione dello sgravio viene decisa solo dopo che sia conosciuta la contabilizzazione (Alexander, «Vorbemerkungen zu Art. 220, 221», in: Witte, Zollkodex, Kommentar, 4a ed. 2006, punto 2). Per il futuro, il «Codice doganale aggiornato», contenuto nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 450, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 145, pag. 1) prevede una positiva modifica nel senso del mantenimento di una successione sistematica delle decisioni dato che l’art. 84, n. 2 dispone che, se è stato presentato un ricorso avverso la notifica dell’obbligazione doganale, il termine di presentazione di una domanda di rimborso o di sgravio per ragioni di equità è sospeso per la durata del relativo procedimento.
29 – Questa generale clausola di equità consente l’apprezzamento delle particolari circostanze del singolo caso; v. al riguardo Berr/Trémeau, «Le droit douanier, Communautaire et national», 7e ed., 2006, pag. 241 nonché Huchatz, «Art. 239 – Erstattung oder Erlass in Sonderfällen», in: Witte, op. cit., punti 1 e 28.
30 – Sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke (Racc. pag. I‑7877, punti 56 e 60). V. anche Lyons, EC Customs Law, 2nd ed., 2008, pag. 489. V. le mie conclusioni 4 settembre 2008 nella causa C‑375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading in merito all’identità fra questi criteri e determinati criteri previsti dall’art. 220, n. 2, nonché la giurisprudenza elaborata al riguardo.
31 – Punto 44 della sentenza impugnata.
32 – Sentenza 1° aprile 1993, causa C‑250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I‑1819, punto 28).
33 – Già cit. alla nota 19, punto 48.
34 – V., al riguardo, punto 55 nella sentenza Biegi Nahrungsmittel. Alla luce di tale sentenza, Harings, «Nacherhebung von Einfuhrabgaben, Nichterkennbarkeit eines Irrtums der Zollbehörden», Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2005, pagg. 230 e segg., pag. 321, afferma che in precedenza le autorità doganali sono spesso partite dal presupposto che un errore non sarebbe riconoscibile solo se fondato su una prassi amministrativa di molti anni. La sentenza Biegi Nahrungsmittel avrebbe invertito tale prassi. Harings sottolinea inoltre che una prassi amministrativa errata può costituire solo un indizio per la non riconoscibilità di un errore.
35 – V. punto 59 della sentenza impugnata.
36 – Già cit. alla nota 30 di queste conclusioni.
37 – V. punti 65 e 66 della sentenza impugnata nonché l’analisi che ne consegue fino al punto 70.
38 – In linea di principio, a norma dell’art. 225, n. 1, CE e dell’art. 58, n. 1, dello Statuto della Corte, un’impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia è limitata ai motivi di diritto. Di regola, dunque, è escluso un nuovo esame dei fatti. Solo entro un ambito strettamente delimitato, in particolare con riferimento ad una falsificazione dei mezzi di prova, la Corte può conoscere di questioni attinenti ai fatti.
39 – Depone a favore la sentenza 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan (Racc. pag. I‑5003, punto 53).
40 – V., supra, paragrafo 40 di queste conclusioni.
41 – Sentenza 26 giugno 1990, causa C‑64/89, Deutsche Fernsprecher (Racc. pag. I‑2535).
42 – Già cit. alla nota 20.
43 – Sentenza 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder (Racc. pag. 2415).
44 – V. punti 75 e segg. della sentenza impugnata.
45 – Harings, già cit. (nota 34 di queste conclusioni), pag. 231, deduce dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che il parametro di riferimento al riguardo è costituito dall’«importatore informato». Con tale espressione si intende un operatore economico dedito alla lettura accurata della Gazzetta ufficiale. Quale parametro di riferimento non è invece adatto colui che dispone di conoscenze approfondite in materia di diritto doganale, ossia che conosce tutte le disposizioni di legge in vigore in tale settore del diritto nonché la loro interazione. In senso contrario Berr «Droit douanier», La semaine juridique - édition entreprise 1990 II 15876, pag. 589 e segg., 592.
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