CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 20 novembre 2008 1(1)
Causa C‑45/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Sicurezza marittima – Regolamento (CE) n. 725/2004 – Miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali – Competenza esterna esclusiva della Comunità – Artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE»
1. Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo sottoposto all’Organizzazione marittima internazionale (IMO) una proposta in merito al controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti di cui al capitolo XI‑2 della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (in prosieguo: la «convenzione SOLAS») e al codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (in prosieguo: il «codice ISPS») (2), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE.
2. Con tale proposta, la Repubblica ellenica ha sottoposto al Comitato di sicurezza marittima dell’IMO liste di controllo («check lists») e altri strumenti che le sembravano appropriati per assistere gli Stati contraenti della convenzione SOLAS nelle loro operazioni di controllo della conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti contenuti in tale convenzione nonché nel codice ISPS.
3. La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, agendo individualmente in un settore rientrante nella competenza esterna esclusiva della Comunità europea e mettendo, così, in discussione il principio di unità della rappresentanza esterna di quest’ultima, abbia violato il diritto comunitario.
4. Nelle presenti conclusioni, esporrò i motivi per cui ritengo fondato il presente ricorso per inadempimento.
I – Contesto normativo
5. L’art. 1 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 725, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (3), intitolato «Obiettivi» dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento ha, come obiettivo principale, l’introduzione e l’applicazione delle misure comunitarie finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale ed al traffico nazionale, nonché dei relativi impianti portuali, contro le minacce di azioni illecite intenzionali.
2. Il regolamento intende inoltre fornire una base per l’interpretazione e l’applicazione armonizzate e per il controllo comunitario delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima adottate dalla Conferenza diplomatica dell’IMO il 12 dicembre 2002, che ha modificato la [Convenzione SOLAS] e che ha istituito il [Codice ISPS]».
6. L’art. 9 del regolamento n. 725/2004, intitolato «Attuazione e controllo della conformità», così recita:
«1. Gli Stati membri assolvono i compiti di amministrazione e di controllo derivanti dalle disposizioni delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Essi provvedono affinché, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente regolamento, vengano predisposti ed effettivamente attivati tutti i mezzi necessari.
(...)».
7. L’allegato I del regolamento n. 725/2004 contiene il testo degli emendamenti con cui è stato introdotto il nuovo capitolo XI‑2 nell’allegato della convenzione SOLAS, nella sua versione aggiornata. Nell’allegato II di tale regolamento figura il testo del codice ISPS, nella sua versione aggiornata.
II – Procedimento precontenzioso
8. Ritenendo che la proposta nazionale, depositata in data 18 marzo 2005 dalla Repubblica ellenica presso il comitato di sicurezza marittima dell’IMO, avesse interferito con un settore rientrante nella competenza esterna esclusiva della Comunità, il 10 maggio 2005 la Commissione inviava a tale Stato membro una lettera di diffida, alla quale quest’ultimo rispondeva in data 7 luglio 2005.
9. Reputando tale risposta insoddisfacente, la Commissione emetteva un parere motivato in data 19 dicembre 2005, al quale la Repubblica ellenica rispondeva il 21 febbraio 2006.
10. Continuando a ritenere poco persuasivi gli argomenti invocati dalla Repubblica ellenica, la Commissione decideva di introdurre il presente ricorso.
III – Ricorso
11. Con il proprio ricorso, la Commissione conclude che la Corte voglia:
– dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo sottoposto all’IMO una proposta in merito al controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti di cui al capitolo XI‑2 della convenzione SOLAS e al codice ISPS, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE e
– condannare la Repubblica ellenica alle spese.
12. La Repubblica ellenica conclude che la Corte voglia:
– respingere il ricorso e
– condannare la Commissione alle spese.
13. Con ordinanza del presidente della Corte 2 agosto 2007, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica ellenica.
IV – Argomenti principali delle parti
14. Richiamando la giurisprudenza scaturita dalla sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, detta «AETS» (4), la Commissione fa valere che, a partire dall’adozione del regolamento n. 725/2004 che ha integrato nel diritto comunitario il capitolo XI‑2 dell’allegato della convenzione SOLAS nonché il codice ISPS, la Comunità dispone della competenza esclusiva ad assumere obblighi internazionali nel settore contemplato da tale regolamento. Ne consegue, a parere della Commissione, che la Comunità è competente in via esclusiva ad assicurare una corretta applicazione a livello comunitario e a discutere, con altri membri dell’IMO, dell’adeguata attuazione o dell’ulteriore sviluppo delle norme contenute nella convenzione SOLAS e nel codice ISPS. Gli Stati membri quindi non sarebbero più competenti a presentare posizioni nazionali all’IMO riguardo alle materie rientranti nella competenza esclusiva della Comunità, a meno che non siano stati espressamente autorizzati da quest’ultima.
15. La Repubblica ellenica si difende invocando i seguenti argomenti.
16. In primis, ritiene di essersi conformata all’obbligo di leale cooperazione ad essa incombente ai sensi dell’art. 10 CE presentando, in data 1° marzo 2005, la proposta controversa al comitato Marsec, come previsto dall’art. 11 del regolamento n. 725/2004, affinché la stessa potesse essere discussa nel corso della riunione del suddetto comitato il 14 marzo 2005 e ne scaturisse una posizione comunitaria. La Repubblica ellenica osserva che la Commissione, agendo tramite il proprio rappresentante che presiede il comitato Marsec, non ha tuttavia inserito tale proposta all’ordine del giorno della riunione sopra menzionata. Da ciò deduce che la Commissione è venuta meno all’obbligo di leale cooperazione ad essa incombente in forza dell’art. 10 CE.
17. In secondo luogo, la Repubblica ellenica sottolinea che la presentazione all’IMO di tale proposta è un atto dovuto nell’ambito della sua partecipazione all’organizzazione internazionale in questione. Orbene, la partecipazione attiva a un’organizzazione internazionale in qualità di membro non significa, a suo parere, assumere impegni internazionali, e solo quest’ultima ipotesi ricade nella giurisprudenza scaturita dalla citata sentenza AETS. La presentazione della proposta greca non lederebbe, pertanto, la competenza esclusiva della Comunità.
18. In terzo luogo, la questione relativa all’elaborazione e alla presentazione delle proposte all’IMO è regolata da un gentlemen’s agreement adottato dal Consiglio dell’Unione europea nel 1993. Tale gentlemen’s agreement consentirebbe agli Stati membri di presentare proposte all’IMO non solo collettivamente, ma anche individualmente, allorché non vi sia una posizione comunitaria sulla questione.
19. In quarto luogo, la Repubblica ellenica ritiene che, nel caso in cui, come nella fattispecie, non sia stata raggiunta una posizione comunitaria, la tutela dell’interesse comunitario sia assicurata dall’attiva partecipazione degli Stati membri nell’ambito dell’IMO e non da un obbligo di astensione. Qualsiasi obbligo di partecipazione passiva che si concretizzi nell’astensione dalle procedure di elaborazione della normativa dell’IMO porterebbe alla restrizione, alla svalutazione e, infine, alla perdita della qualità statutaria di membro di tale organizzazione. Peraltro, nel caso in cui, come nella fattispecie, la Comunità non abbia la qualità di membro dell’IMO, l’obbligo di astensione non assicurerebbe, a maggior ragione, la protezione dell’interesse comunitario, proprio perché l’astensione degli Stati membri dalle fasi del procedimento legislativo non consentirebbe di difendere tale interesse, a tutto vantaggio degli Stati terzi.
20. In quinto luogo, la Repubblica ellenica rileva che il regolamento n. 725/2004, all’art. 9, n. 1, pone esso stesso a carico degli Stati membri la responsabilità esclusiva dell’applicazione, alle condizioni da essi previste, dei requisiti di sicurezza prescritti dal suddetto regolamento e fondati sulle modifiche della convenzione SOLAS nonché del codice ISPS. Orbene, tanto la lettera quanto il contenuto della proposta controversa sarebbero conformi allo spirito della legislazione comunitaria, che lascia agli Stati membri un ampio potere discrezionale per sviluppare le migliori prassi sulle questioni tecniche.
21. In sesto luogo, è emerso in udienza che, secondo la Repubblica ellenica, l’art. 307 conferma la fondatezza dei suoi argomenti.
22. Il Regno Unito deduce, da parte sua, tre argomenti specifici. Fa valere che la competenza esclusiva della Comunità in materia di sicurezza marittima è limitata ai settori che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento n. 725/2004 e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (5). Il Regno Unito rileva inoltre che il dovere di cooperazione previsto dall’art. 10 CE non include l’obbligo per gli Stati membri di agevolare l’adesione della Comunità alle organizzazioni internazionali, in particolare quando, come nel caso dell’IMO, un’organizzazione internazionale non è autorizzata, in virtù del suo atto costitutivo, ad ammettere come membri enti quali la Comunità. Il Regno Unito ritiene, infine, che la Commissione avrebbe dovuto presentare la proposta greca al comitato Marsec e consentire un dibattito in proposito, al fine di adempiere al dovere di leale cooperazione, conformemente all’art. 10 CE.
V – Valutazione
23. È necessario anzitutto ricordare i principi emanati dalla Corte nella citata sentenza AETS, nonché i contributi della giurisprudenza successiva, da cui emerge, da un lato, l’esistenza di una competenza esterna implicita e, dall’altro, il carattere esclusivo di tale competenza.
24. Ai punti 16‑18 e 22 della citata sentenza AETS la Corte ha dichiarato che la competenza della Comunità a concludere accordi internazionali non dev’essere in ogni caso espressamente prevista dal Trattato CE, ma può desumersi anche da altre disposizioni del Trattato e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle istituzioni della Comunità. In particolare, tutte le volte che, per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato, la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere, né individualmente né collettivamente, di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme. Man mano che queste norme comuni vengono adottate, infatti, si accentra nella Comunità, con effetto per l’intera sfera in cui vige l’ordinamento comunitario, la competenza ad assumere e ad adempiere impegni nei confronti degli Stati terzi. Inoltre, qualora vengano adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli scopi del Trattato, gli Stati membri non possono, fuori dall’ambito delle istituzioni comuni, assumere impegni atti ad incidere su dette norme o ad alterarne l’efficacia (6).
25. Al riguardo, la Corte ha precisato che, se gli Stati membri restassero liberi di concludere impegni internazionali che incidono sulle norme comuni, verrebbe messa a repentaglio la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tali norme come pure quella della missione della Comunità e degli scopi del Trattato (7).
26. Le condizioni in cui la portata delle norme comuni può essere lesa o alterata da impegni internazionali assunti dagli Stati membri e, di conseguenza, le condizioni in cui la Comunità acquista una competenza esterna esclusiva a motivo dell’esercizio della sua competenza interna sono state sintetizzate dalla Corte nelle sentenze dette «Cielo aperto» (8), poi richiamate nelle citate sentenze 2 giugno 2005, Commissione/Lussemburgo, nonché 14 luglio 2005, Commissione/Germania.
27. Questo si verifica quando tali impegni internazionali rientrano nell’ambito di applicazione delle norme comuni o, comunque, di un settore già in gran parte disciplinato da tali norme, e ciò anche qualora non vi siano contraddizioni fra tali impegni e dette norme (9).
28. Pertanto, allorché la Comunità include nei suoi atti legislativi interni clausole relative al trattamento da riservare ai cittadini di Stati terzi o conferisce espressamente alle proprie istituzioni una competenza a negoziare con gli Stati terzi, essa acquisisce una competenza esterna esclusiva in misura corrispondente ai suddetti atti (10).
29. Secondo la Corte, lo stesso vale, anche in mancanza di clausola espressa che autorizzi le sue istituzioni a negoziare con gli Stati terzi, quando la Comunità realizza un’armonizzazione completa in un determinato settore, poiché il mantenimento da parte degli Stati membri di una certa libertà di negoziare con gli Stati terzi potrebbe incidere, ai sensi della citata sentenza AETS, sulle norme comuni così adottate (11).
30. Ritengo che tali elementi tratti dalla sua giurisprudenza dovrebbero indurre la Corte a dichiarare fondato il presente ricorso per inadempimento.
31. Infatti, sono del parere che, sottoponendo al comitato di sicurezza marittima dell’IMO liste di controllo («check lists») e altri strumenti utili che le sembravano appropriati per assistere gli Stati contraenti della convenzione SOLAS nelle operazioni di controllo della conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti contenuti in tale convenzione nonché nel codice ISPS, la Repubblica ellenica è intervenuta in un settore che rientra nella competenza esterna esclusiva della Comunità. Tale settore riguarda il miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ed è circoscritto in modo preciso dal regolamento n. 725/2004.
32. Adottando tale regolamento, sulla base dell’art. 80, n. 2, CE, il legislatore comunitario ha auspicato che l’obiettivo volto a «garantire in permanenza la sicurezza dei trasporti marittimi della Comunità (…), quella dei cittadini che fanno uso di detti trasporti, nonché la sicurezza dell’ambiente dinanzi alla minaccia di azioni illecite intenzionali, come gli atti di terrorismo, gli atti di pirateria o altri atti dello stesso tipo» (12), fosse oggetto di norme comuni a livello comunitario, e ciò nel quadro della navigazione marittima che si colloca nella politica comune dei trasporti.
33. Come indicato nel quinto ‘considerando’ del regolamento n. 725/2004, tale obiettivo di sicurezza «[deve essere conseguito] tramite l’adozione di misure idonee nel settore della politica del trasporto marittimo, definendo norme comuni relative all’interpretazione, all’applicazione edal controllo [(13)] all’interno della Comunità delle disposizioni adottate dalla Conferenza diplomatica dell’[IMO] il 12 dicembre 2002», vale a dire le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della convenzione SOLAS nonché del codice ISPS. L’art. 1, n. 2, stabilisce che, in tale prospettiva, il regolamento intende «fornire una base per l’interpretazione e l’applicazione armonizzate, e per il controllo comunitario [(14)] [di tali] misure speciali».
34. In ragione dell’esercizio da parte della Comunità della propria competenza interna nel settore della navigazione marittima, e più precisamente a seguito dell’adozione di norme comuni per il miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, la Comunità ha acquisito, in una certa misura, una competenza esterna che riveste un carattere esclusivo.
35. È giocoforza constatare, infatti, che, avendo la Comunità armonizzato le condizioni d’interpretazione, di applicazione e di controllo delle misure speciali adottate sotto l’egida dell’IMO e integrate nel regolamento n. 725/2004, le norme comuni previste da tale regolamento potrebbero essere violate se uno Stato membro conservasse la possibilità di proporre all’IMO, a titolo individuale, l’adozione di nuove norme per l’applicazione e il controllo dei requisiti contenuti nel capitolo XI‑2 della convenzione SOLAS e del codice ISPS.
36. Anzi, il fatto di sottoporre all’IMO una proposta come quella in discussione nel caso di specie avvia un processo che può condurre all’adozione da parte di tale organizzazione internazionale di nuove norme in materia di applicazione e controllo dei criteri contenuti nel capitolo XI‑2 della convenzione SOLAS e nel codice ISPS. Tali nuove norme potrebbero, di riflesso, avere un impatto sul regolamento n. 725/2004, proprio perché quest’ultimo incorpora il capitolo XI‑2 della convenzione SOLAS nonché il codice ISPS nel diritto comunitario e armonizza, a livello comunitario, l’applicazione e il controllo di tali misure.
37. Ne consegue che, nel settore disciplinato dal regolamento n. 725/2004, gli Stati membri sono privati della competenza di agire a titolo individuale a livello internazionale, assumendo nuovi impegni o proponendo modifiche ovvero integrazioni alle norme esistenti. Avendo scelto, con l’adozione di tale regolamento, di definire norme comuni a livello comunitario, gli Stati membri non possono pretendere di poterne alterare neppure indirettamente la portata, salvo che tale approccio scaturisca dalla volontà comunitaria.
38. Il comportamento di uno Stato quale quello messo in discussione dalla Commissione nel presente procedimento mi pare altresì costituire una violazione dell’art. 10 CE. Ricordo, al riguardo, che tale articolo impone agli Stati membri di agevolare la Comunità nell’adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato (15). Rilevo anche che, secondo la Corte, tale dovere di leale cooperazione è di applicazione generale e non dipende né dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria di cui trattasi né dall’eventuale diritto degli Stati membri a contrarre obbligazioni nei confronti di Stati terzi (16).
39. In circostanze quali quelle della fattispecie, ritengo che uno Stato membro sia tenuto al dovere di astensione e che tale dovere non possa essere rimosso se non in caso di azione concertata decisa a livello comunitario.
40. La Repubblica ellenica contesta di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE. Non reputo tuttavia convincenti gli argomenti invocati a propria difesa da tale Stato membro.
41. Mi riferisco, in primo luogo, alla censura mossa alla Commissione di essere venuta meno al suo dovere di leale cooperazione non iscrivendo la proposta greca all’ordine del giorno della riunione del comitato Marsec del 14 marzo 2005; sono dell’opinione, con riguardo agli atti del fascicolo, che la Repubblica ellenica abbia cercato di informare gli altri Stati membri della propria proposta nazionale all’IMO anziché di definire una posizione comunitaria in materia. La presidenza del comitato può quindi non aver ritenuto opportuno iscrivere siffatta proposta all’ordine del giorno della riunione del 14 marzo 2005, senza che tale rifiuto costituisca una violazione dell’art 10 CE.
42. Peraltro, risulta altresì dalle osservazioni proposte alla Corte che un coordinamento comunitario avente specificamente per oggetto l’applicazione del capitolo XI‑2 della convenzione SOLAS nonché del codice ISPS è stato avanzato dalla Commissione allo scopo di presentare una posizione comunitaria in occasione dell’80ª sessione del comitato di sicurezza marittima dell’IMO. La Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio, in data 27 aprile 2005, un documento di lavoro intitolato «IMO – European Community position to be adopted by the Council on maritime issues for the 80th session of the Maritime Safety Committee (MSC 80) meeting in London from 11 to 20 May 2005» (17). Tale documento è stato esaminato da un gruppo di esperti convocati dalla presidenza in data 29 aprile 2005 e confermato dal gruppo di lavoro sugli affari marittimi in seno al Consiglio in data 3 maggio 2005 (18). Parallelamente, risulta dagli atti che la Repubblica ellenica è stata a più riprese invitata dalla Commissione, peraltro senza esito alcuno, a ritirare la propria proposta nazionale depositata il 18 marzo 2005 presso l’IMO. Il mancato riferimento a tale proposta nel documento che espone la posizione comunitaria può essere percepito come il risultato di tale atteggiamento della Repubblica ellenica.
43. In tali circostanze, ritengo che non possa rimproverarsi alla Commissione di essere venuta meno al suo dovere di favorire un coordinamento comunitario.
44. Condivido inoltre l’opinione della Commissione secondo cui, poiché l’ordinamento giuridico comunitario non si fonda sul principio di reciprocità, un’eventuale violazione da parte di tale istituzione del dovere di leale cooperazione ad essa imposto dall’art. 10 CE non consente in ogni caso a uno Stato membro di giustificare le proprie infrazioni al diritto comunitario, nel caso specifico la violazione della competenza esterna esclusiva della Comunità.
45. In secondo luogo, non credo, a differenza della Repubblica ellenica, che la giurisprudenza scaturita dalla citata sentenza AETS possa essere limitata ai casi in cui uno Stato membro abbia violato la competenza esterna esclusiva della Comunità assumendo impegni internazionali. Il ragionamento sviluppato dalla Corte nel contesto delle cause che le sono state deferite consiste nell’evitare che gli Stati membri invadano individualmente o collettivamente settori che rientrano nella competenza esterna esclusiva della Comunità. Ciò accade quando un intervento dello Stato è tale da incidere su norme comuni o alterarne la portata. Orbene, come ho già osservato, un’iniziativa come quella della Repubblica ellenica presso l’IMO avvia un processo che può portare all’adozione da parte di tale organizzazione internazionale di nuove norme, e queste ultime possono a loro volta ripercuotersi sulla disciplina comunitaria esistente.
46. In terzo luogo, riguardo alla questione se il gentlemen’s agreement, adottato dal Consiglio nel 1993, consenta agli Stati membri di presentare proposte all’IMO non solo collettivamente ma anche individualmente, laddove non vi sia una posizione comune, è difficile riconoscere a tale atto la portata giuridica che intende conferirgli la Repubblica ellenica. Risulta, infatti, dalle osservazioni sottoposte alla Corte dalla Commissione che tale «gentlemen’s agreement» è una dichiarazione fatta da tale istituzione e registrata nel resoconto del Consiglio nel corso della riunione del gruppo di lavoro sui trasporti del 14 dicembre 1993. Si tratta, dunque, di un atto non vincolante che, oltretutto, non è assimilabile ad un accordo interistituzionale. Inoltre, il contenuto di tale dichiarazione, così come gli altri estratti dei resoconti citati nei documenti sottoposti alla Corte, confermano piuttosto la tesi della Commissione, che da parte mia sottoscrivo e che può essere così riassunta: la competenza esclusiva della Comunità non impedisce la partecipazione attiva degli Stati membri all’IMO, in quanto le posizioni assunte da questi ultimi nell’ambito di tale organizzazione internazionale hanno costituito, ex ante, un coordinamento comunitario.
47. In quarto luogo, il fatto che la Comunità non abbia la qualità di membro dell’IMO, a mio giudizio, non può consentire agli Stati membri di sottoporre a tale organizzazione internazionale proposte nazionali in un settore che rientra nella competenza esterna esclusiva della Comunità. Condivido, in proposito, l’opinione della Commissione secondo la quale, se un’organizzazione internazionale non le permette di agire come regolare rappresentante della Comunità in un settore di competenza comunitaria esclusiva, tale competenza può essere esercitata per il tramite di Stati membri che agiscano congiuntamente nell’interesse della Comunità e con l’autorizzazione di quest’ultima (19). Una posizione comunitaria, quale quella menzionata nell’ambito delle mie precedenti osservazioni, può quindi essere esposta in seno ad un’organizzazione internazionale di cui la Comunità non è membro. La necessità di tale posizione è, peraltro, ricordata dal legislatore comunitario all’art. 10, n. 4, del regolamento n. 725/2004 che prevede che, «[a]l fine del presente regolamento e onde ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima comunitaria e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano, attraverso riunioni di coordinamento e/o qualsiasi altra idonea misura, al fine di definire, ove opportuno, una posizione o un approccio comuni nelle sedi internazionali competenti».
48. In quinto luogo, non condivido l’argomento dedotto dall’art. 9, n. 1, del regolamento n. 725/2004 secondo cui la competenza esclusiva della Comunità non si estenderebbe all’attuazione da parte degli Stati membri dei requisiti contenuti nel capitolo XI‑2 della convenzione SOLAS nonché nel codice ISPS, così come integrati in tale regolamento.
49. È necessario, infatti, ricordare che l’armonizzazione delle condizioni d’attuazione e di controllo delle misure speciali per rafforzare la sicurezza marittima adottate dalla Conferenza diplomatica dell’IMO in data 12 dicembre 2002 costituisce, per l’appunto, ai termini dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 725/2004, uno degli scopi principali del regolamento stesso. Inoltre, l’art. 9, n. 1, di tale regolamento costituisce una disposizione classica in questo tipo di normativa che, per la sua applicazione, implica il necessario ricorso all’apparato amministrativo degli Stati membri. L’applicazione decentrata del diritto comunitario non può avere l’effetto, a mio parere, di conferire agli Stati membri, in un settore che rientra nella competenza esclusiva della Comunità, la competenza a perseguire a livello internazionale l’armonizzazione delle norme di controllo, giacché tale armonizzazione, in forza del regolamento n. 725/2004, deve passare innanzi tutto attraverso il canale comunitario.
50. In sesto e ultimo luogo, reputo che l’argomento relativo all’art. 307 CE sia irrilevante. Non si tratta, infatti, nel caso di specie, di porre in discussione i diritti e gli obblighi risultanti da una convenzione conclusa prima della data di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea. In particolare, il presente ricorso non mira ad impedire a tale Stato membro la partecipazione ai lavori dell’IMO in qualità di membro attivo di tale organizzazione. Si tratta, invece, soltanto di indicare alla Repubblica ellenica che, in un settore rientrante nella competenza esterna esclusiva della Comunità, la sua partecipazione all’IMO non può eludere i vincoli che risultano dall’adozione, a livello comunitario, di norme comuni agli Stati membri.
VI – Conclusioni
51. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
– dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo sottoposto all’Organizzazione marittima internazionale una proposta in merito al controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti di cui al capitolo XI‑2 della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e del codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE, nonché del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 725, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
– condannare la Repubblica ellenica alle spese, imputando al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le sue spese.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Proposta 18 marzo 2005 (MSC 80/5/11).
3 – GU L 129, pag. 6.
4 – Racc. pag. 263.
5 – GU L 310, pag. 28.
6 – V., inoltre, sentenze 2 giugno 2005, causa C‑266/03, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I‑4805, punto 40), nonché 14 luglio 2005, causa C‑433/03, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑6985, punto 42).
7 – Sentenze citate Commissione/Lussemburgo (punto 41) e Commissione/Germania (punto 43).
8 – Sentenze 5 novembre 2002, causa C‑466/98, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I‑9427); causa C‑467/98, Commissione/Danimarca, (Racc. pag. I‑9519); causa C‑468/98, Commissione/Svezia, (Racc. pag. I‑9575); causa C‑469/98, Commissione/Finlandia, (Racc. pag. I‑9627); causa C‑471/98, Commissione/Belgio, (Racc. pag. I‑9681); causa C‑472/98, Commissione/Lussemburgo, (Racc. pag. I‑9741); causa C‑475/98 Commissione/Austria, (Racc. pag. I‑9797) e causa C‑476/98, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑9855).
9 – V., in particolare, sentenza 14 luglio 2005, Commissione/Germania, cit. (punto 45).
10 – Ibidem (punto 46).
11 – Ibidem (punto 47).
12 – Secondo ‘considerando’ del regolamento n. 725/2004.
13 – Il corsivo è mio.
14 – Idem.
15 – V., in particolare, sentenze 14 luglio 2005, Commissione/Germania, cit. (punto 63) nonché 24 aprile 2007, causa C‑523/04, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑3267, punto 74).
16 – Sentenza 14 luglio 2005, Commissione/Germania, cit. (punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
17 – SEC (2005) 586.
18 – V. allegati 2 e 3 della memoria di replica della Commissione.
19 – V., in tal senso, parere 19 marzo 1993, 2/91 (Racc. pag. I‑1061, punto 5).
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