CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 6 marzo 2008 1(1)
Causa C‑49/07
Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon, Grecia)
«Concorrenza – Sport – Artt. 82 CE e 86 CE – Nozione d’impresa – Attività economiche – Abuso di posizione dominante sul mercato – Concessione di diritti esclusivi o speciali – Ente senza scopo di lucro che, da un lato, partecipa alle decisioni di concessione di autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche e, dall’altro, organizza e commercializza esso stesso tali competizioni»
I – Introduzione
1. Nella presente causa, la Corte si trova nuovamente a decidere sulla questione relativa all’individuazione delle prescrizioni del diritto comunitario sulla concorrenza applicabili all’ambito dello sport. Al centro del dibattito vi è il doppio ruolo svolto dal club automobilistico ed escursionistico greco ELPA (2) per quanto concerne le gare motociclistiche.
2. Il doppio ruolo dell’ELPA si lascia così descrivere: in Grecia, l’ELPA si occupa, da un lato, dell’organizzazione di gare sportive in ambito motociclistico; a tale scopo, l’ELPA ha istituito una commissione nazionale delle gare motociclistiche (la «ETHEAM» (3)), cui ha affidato il controllo e l’organizzazione delle gare di motociclette. Dall’altro, l’ELPA partecipa anche alle decisioni di autorizzazione pubblica di tali gare di motociclette, autorizzazione che, secondo il diritto greco, può essere concessa solo con il parere conforme della medesima.
3. Degli effetti risultanti da un tale doppio ruolo dell’ELPA ha risentito la MOTOE (4), un’associazione motociclistica greca indipendente. Quando nel 2000 la MOTOE intese organizzare, in Grecia, una serie di gare motociclistiche sotto la propria responsabilità, non le venne concessa la relativa autorizzazione, in quanto l’ELPA non aveva espresso il suo parere conforme dinanzi all’autorità competente.
4. Dal punto di vista del diritto della concorrenza sorge la questione se un doppio ruolo quale quello dell’ELPA sia compatibile con gli artt. 82 CE e 86 CE. La questione preliminare da esaminare è, quindi, se e in qual misura possano essere applicate, in ambito sportivo, le norme del diritto comunitario della concorrenza all’attività di un ente senza scopo di lucro come l’ELPA.
II – Contesto normativo
A – Disposizioni comunitarie
5. Il contesto normativo comunitario della presente fattispecie risulta dagli artt. 82 CE e 86 CE.
6. L’art. 82 CE così recita:
«È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».
7. L’art. 86 CE stabilisce quanto segue:
«1) Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2) Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità
(…)».
B – Normativa nazionale
8. L’art. 49 della legge greca n. 2696/1999 (5) (in prosieguo: il «Codice della strada») nel testo vigente nell’anno 2000, così recita:
«1) Possono svolgersi gare di veicoli trainati da animali, di animali, di biciclette, di autoveicoli, di veicoli a tre ruote, di motociclette e di ciclomotori su strada e in luoghi pubblici o privati solo previa apposita autorizzazione.
2) L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente viene concessa
(…)
c) per tutte le gare di autoveicoli, di veicoli a tre ruote, di motociclette e di ciclomotori dall’Ypourgos Dimosias Taxis [Ministro dell’Ordine pubblico] o dalle autorità da quest’ultimo delegate, previo parere conforme della persona giuridica che rappresenta ufficialmente in Grecia la Federazione automobilistica internazionale (DOA), la Federazione internazionale di motociclismo (DOM) e, in caso di gare di autovetture d’epoca, la Federazione internazionale autovetture d’epoca (DOPA) (…)».
9. La legge greca n. 2725/1999 (6), all’art. 134, n. 8, prevede inoltre quanto segue:
«Le gare di veicoli a motore e le relative categorie (automobile, monoposto, go cart, ciclomotore, ecc.) costituiscono attività sportive, disciplinate dalle disposizioni della presente legge. (…)».
C – Regolamento dell’associazione
10. L’annuario delle gare motociclistiche (2000) dell’ELPA, pubblicato dalla ETHEAM, contiene le circolari pubblicate per il 2000 dalla prima ed informa, inter alia, sui documenti da produrre ai fini della concessione dell’autorizzazione allo svolgimento delle gare e sulle condizioni di gara da rispettare nonché, da ultimo, sulle tasse e gli altri aspetti finanziari. Nell’annuario viene altresì pubblicato anche il regolamento nazionale dello sport motociclistico, il cosiddetto EAKM (7), che reca, tra le altre, le seguenti disposizioni:
«10.7. Ogni manifestazione sportiva che comprende campionati, trofei o premi dell’ETHEAM/ELPA può essere collegata con la promozione commerciale di uno sponsor menzionato nel nome o in altre diciture delle gare, solo previo parere conforme dell’ETHEAM/ELPA.
(…)
60.6. Durante lo svolgimento delle manifestazione sportive è consentita la pubblicità su corridori e motociclette. Per quanto riguarda il casco è consentita la pubblicità sulla sua superficie, purché non ne vengano alterate le caratteristiche tecniche. Nelle gare di velocità e di motocross dei campionati, dei trofei e dei premi dell’ETHEAM/ELPA, gli organizzatori non hanno il diritto di imporre a un corridore, a un passeggero o ad una motocicletta di pubblicizzare un determinato prodotto, a meno che non abbiano il consenso del partecipante. Qualora sia in vigore un contratto dell’ETHEAM/ELPA per la sponsorizzazione, i corridori, passeggeri e le motociclette devono rispettare i termini di tale contratto.
(…)
110.1.L’organizzatore, direttamente o attraverso l’autorità di vigilanza, deve assicurare la copertura assicurativa della manifestazione sportiva, che comprende le responsabilità dello stesso, dei costruttori, dei corridori, dei passeggeri (…) in caso di incidenti e di danni a terzi durante lo svolgimento della gara e quello delle prove».
III – Fatti e causa principale
11. L’ELPA, il Club automobilistico ed escursionistico greco, è il rappresentante ufficiale in Grecia della Federazione motociclistica internazionale (DOM). Stando alle affermazioni del giudice del rinvio, l’ELPA è un’associazione senza scopo di lucro che, inter alia, organizza gare sportive di motociclette e che, in tale contesto, conclude anche contratti di sponsorizzazione, pubblicità e assicurazione.
12. L’ELPA ha affidato il controllo delle attività agonistiche nazionali e la funzione di autorità sportiva nelle gare di motociclette in tutta la Grecia alla Commissione nazionale delle gare motociclistiche (ETHEAM), da lei costituita.
13. La MOTOE è un’associazione sportiva di motociclismo senza scopo di lucro indipendente dalla ELPA, la cui attività consiste anch’essa nell’organizzare gare di motociclismo. Tra i suoi soci vi sono diversi club motociclistici regionali.
14. Il 13 febbraio 2000, la MOTOE ha chiesto al Ministero greco dell’Ordine pubblico che le fosse concessa l’autorizzazione a svolgere una serie di gare motociclistiche. La domanda era corredata di un programma delle gare previste, secondo il quale, nel periodo compreso tra il 26 marzo 2000 e il 3 dicembre 2000, vi sarebbero dovute essere 28 gare indette da diversi club motociclistici, tutti associati MOTOE. L’8 febbraio 2000 il programma di gare è stato comunicato all’ELPA, per ottenere il suo parere conforme alla concessione dell’autorizzazione.
15. Con lettera del 16 marzo 2000, l’ELPA ha chiesto alla MOTOE di presentare un regolamento specifico di ogni gara prevista almeno due mesi prima della data di svolgimento, affinché fosse possibile il controllo delle griglie di partenza, del percorso o della pista in cui doveva svolgersi la gara, delle misure di sicurezza da adottarsi e, in generale, di tutti i requisiti per lo svolgimento sicuro della gara. Ha chiesto, inoltre, che i club che avrebbero organizzato le gare presentassero copia del loro statuto all’ETHEAM.
16. Con lettera del 5 maggio 2000, la MOTOE ha, quindi, chiesto al Ministero dell’Ordine pubblico l’autorizzazione allo svolgimento di sei gare nel periodo compreso tra il 9 luglio e il 26 novembre 2000, corredando la domanda con i regolamenti specifici di svolgimento delle gare, nonché con copie degli statuti dei club organizzatori. Con lettera del 20 maggio 2000 il Ministero dell’Ordine pubblico ha trasmesso tale domanda, con i relativi allegati, all’ELPA, per ottenere il suo parere conforme.
17. Il 6 luglio 2000, l’ELPA/ETHEAM ha inviato alla MOTOE una lettera del seguente tenore:
«1. Secondo la normativa in vigore, l’ETHEAM, su autorizzazione dell’ELPA, che è l’unico legittimo rappresentante della DOM in Grecia, organizza campionati, trofei e premi di gare motociclistiche.
2. Qualora un ente o un’associazione che presenta i requisiti necessari per l’organizzazione e lo svolgimento di gare desideri bandire un trofeo o un premio deve indirizzarsi all’ETHEAM e presentare il relativo bando. L’ETHEAM, dopo aver valutato i termini del bando proposto, decide di conseguenza, determinando anche le relative condizioni di svolgimento, sempre in conformità con i regolamenti internazionali e nazionali.
3. Un trofeo o un premio deve comprendere gare dello stesso tipo, ad esempio solo scramble o solo enduro. Altre manifestazioni isolate che non sono comprese tra i campionati, trofei o premi già indetti possono essere solo qualificate come gare amichevoli.
4. Al fine di rendere possibile la formulazione del parere conforme all’organizzazione di una gara, anche nel contesto dell’organizzazione di un trofeo o premio, ciascun organizzatore che si è assunto l’organizzazione di una delle manifestazioni comprese nel trofeo o premio di cui trattasi deve soddisfare le condizioni stabilite nell’Ethniko Agonistico Kodikas Motosikletas [Regolamento nazionale delle gare motociclistiche] e nelle circolari dell’ETHEAM. Infine, deve essere evidente che, quando nel corso dell’anno agonistico si richiede che siano indette altre gare, le date richieste non devono influire sulle gare già programmate, e ciò a beneficio sia dei corridori sia degli organizzatori. Ciò premesso, l’ETHEAM rimane a Vostra disposizione per discutere la possibilità di indire un trofeo o premio secondo i regolamenti nazionali attinenti alle gare motociclistiche per l’anno in corso e in attesa del Vostro programma agonistico per il 2001, in modo che nel programma annuale siano comprese anche queste gare. Il Vostro programma deve essere depositato presso l’ETHEAM-ELPA al più tardi entro il 15 settembre 2000».
18. Il 26 luglio 2000 la MOTOE ha chiesto al Ministero per l’Ordine pubblico di essere informata sull’avanzamento della pratica concernente la concessione dell’autorizzazione. Il 7 agosto 2000, il Ministero per l’Ordine pubblico ha risposto alla MOTOE che sino a tale data non era stato comunicato il necessario parere conforme dell’ELPA o dell’ETHEAM.
19. La MOTOE ha pertanto proposto ricorso dinanzi al Dioikitiko Protodikeio Athinon (8), chiedendo, a titolo di risarcimento pecuniario, la somma di 5 milioni di GRD (9). A causa del tacito rigetto della sua domanda di autorizzazione delle gare, a suo avviso illegittimo, avrebbe subìto un danno morale, poiché erano stati lesi il suo prestigio e la sua credibilità di fronte alle organizzazioni che di essa sono membri, di fronte ai motociclisti greci e al pubblico in generale. La MOTOE ha eccepito che l’art. 49 del Codice della strada violerebbe il principio di imparzialità degli organi amministrativi, sancito dalla costituzione greca, nonché gli artt. 82 CE e 86 CE. L’ELPA è intervenuta nella causa a sostegno dello Stato ellenico.
20. Il ricorso della MOTOE è stato respinto in primo grado, in quanto non sarebbe stato possibile concedere l’autorizzazione in mancanza del necessario parere conforme ai sensi dell’art. 49 del Codice della strada. L’art. 49 del Codice della strada non sarebbe, peraltro, né incostituzionale né contrario al diritto comunitario.
21. Avverso la sentenza di primo grado, la MOTOE ha proposto ricorso dinanzi al Dioikitiko Efeteio di Atene (10), il giudice del rinvio.
IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale
22. Con sentenza del 21 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2007, il Dioikitiko Efeteio di Atene ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 82 [CE] e 86 [CE] debbano essere interpretati nel senso che includono nel loro ambito di applicazione anche le attività di una persona giuridica che ha la qualità di rappresentante nazionale della Federazione motociclistica internazionale e che svolga attività economiche come quelle precedentemente descritte, attraverso la conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione, relativamente alle manifestazioni sportive da essa organizzate nel settore dei veicoli a motore.
2) In caso di risposta affermativa, se [l’art. 49 del codice stradale greco] sia compatibile con le suddette disposizioni del Trattato CE, in quanto, ai fini della concessione da parte dell’autorità pubblica nazionale (nella fattispecie il Ministro dell’Ordine pubblico) di un’autorizzazione per l’organizzazione di una gara di veicoli a motore, attribuisce alla summenzionata persona giuridica il potere di emettere un parere conforme quanto all’organizzazione della gara, senza fissare limiti, obblighi e controlli all’esercizio di tale potere».
23. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte e orali il governo ellenico e la Commissione delle Comunità europee. La MOTOE ha presentato solo osservazioni orali.
V – Analisi
A – Osservazioni preliminari
24. Lo sport non è generalmente sottratto al campo d’applicazione del Trattato CE. Ciò è pacifico sia a livello politico che nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado.
25. A livello politico la conferenza governativa tenutasi per il Trattato di Amsterdam (1997) invita gli organi dell’Unione europea, con una «Dichiarazione sullo sport» (11), a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport e di riservare un’attenzione particolare alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico. Una dichiarazione analoga è allegata alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Nizza (2000) (12). Inoltre, lo scorso anno la Commissione ha presentato un «Libro bianco» che tratta, tra le altre cose, degli effetti del diritto comunitario sullo sport e rafforza la validità dell’acquis communautaire per lo sport (13).
26. Siffatte dichiarazioni ed iniziative sottolineano che lo sport non è completamente escluso dal campo di attività dell’Unione europea o della Comunità europea. Peraltro, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (14), lo sport entrerà addirittura nel diritto primario della UE (15).
27. La giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale di primo grado riconosce (16), a sua volta, che l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario per quanto possa configurarsi come attività economica ai sensi dell’art. 2 CE (17). Mentre, in un primo momento, si privilegiavano soprattutto le conseguenze che l’attività sportiva poteva avere sulle libertà fondamentali (18), ultimamente la giurisprudenza sembra attribuire un crescente risalto alle norme in materia di concorrenza del Trattato CE (19). Ed è, infatti, questa la situazione che si riscontra anche nel presente caso, dove la Corte è chiamata ad interpretare gli artt. 82 CE e 86 CE.
28. Mentre la prima questione pregiudiziale riguarda l’applicabilità degli artt. 82 CE e 86 CE ad un ente senza scopo di lucro quale l’ELPA, con la seconda questione pregiudiziale il giudice sposta l’obiettivo sul doppio ruolo svolto dall’ELPA, che da un lato partecipa all’autorizzazione pubblica delle gare di motociclette e, dall’altro, organizza essa stessa tali gare.
B – Applicabilità degli artt. 82 CE e 86 CE (prima questione pregiudiziale)
29. Con la prima questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l’attività di un’associazione senza scopo di lucro rientri nell’ambito di applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE, quando tale associazione non solo partecipi, con diritto esclusivo, all’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche, ma organizzi anche essa stessa siffatte gare, concludendo in tale contesto contratti di sponsorizzazione, pubblicità e assicurazione.
30. Il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (20). Per poter applicare gli artt. 82 CE e 86 CE è, pertanto, essenziale che l’associazione di cui trattasi sia un’impresa nell’accezione datane dalle norme sulla concorrenza del Trattato CE (v. infra, punto 1). L’applicazione dell’art. 82 CE presuppone altresì che la predetta associazione detenga una posizione dominante sul mercato e che sussista la possibilità di un’incidenza sulla libertà del commercio fra Stati membri (v. infra, punto 2). Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 86, n. 1, CE è altresì necessario esaminare se lo Stato abbia conferito a detta associazione diritti speciali od esclusivi (v. infra, punto 3).
1. La nozione di impresa ai sensi della normativa comunitaria sulla concorrenza
31. La nozione di impresa nel quadro della normativa sulla concorrenza è da intendersi in senso funzionale e comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (21). Un ente che non esercita alcuna attività economica non costituisce un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza (22).
32. L’attività economica (l’attività «come impresa») consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (23). Anche se la valutazione definitiva dell’attività dell’ELPA spetta al giudice nazionale, nell’ambito del procedimento pregiudiziale la Corte è tuttavia competente a fornirgli tutte le indicazioni utili a facilitargli il giudizio (24).
33. Un’associazione come l’ELPA fornisce servizi in due sensi: da un lato, l’ELPA organizza, appoggiandosi alla Commissione da essa appositamente costituita a tale scopo, la ETHEAM (25), gare motociclistiche in Grecia. Dall’altro, l’ELPA commercializza tali gare motociclistiche secondo quanto riferito dal giudice a quo, concludendo o procacciando contratti di sponsorizzazione, pubblicità e assicurazione.
34. Per entrambe le attività – l’organizzazione e la commercializzazione delle gare motociclistiche – sussiste un mercato, e ciò a prescindere dal fatto che sia l’ELPA da sola ad erogare i servizi in oggetto in regime di monopolio o vi siano anche altri enti offerenti, quali la MOTOE. Le prestazioni erogate dall’ELPA in relazione all’organizzazione delle gare motociclistiche sono richieste e anche pagate dai motociclisti che vi partecipano e dai loro club. Per quanto concerne la commercializzazione delle gare automobilistiche, sono i relativi sponsor, partner pubblicitari e assicuratori a far ricorso alle prestazioni dell’ELPA. A prescindere da ciò, le gare motociclistiche possono essere commercializzate, come risulta dall’udienza, anche tramite la vendita di biglietti di ingresso al luogo della manifestazione sportiva e, eventualmente, anche tramite cessione dei diritti di diffusione televisiva.
35. Orbene, il governo ellenico contesta che l’ELPA organizzi ancora al giorno d’oggi delle gare motociclistiche. Ma a tale proposito è sufficiente rammentare che, quanto al contesto fattuale e normativo in cui si inserisce la domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è tenuta a considerare quanto stabilito dal giudice del rinvio (26). La decisione di rinvio muove manifestamente dall’idea che l’ELPA organizzi essa stessa gare motociclistiche. Come è peraltro emerso nel corso della fase orale, l’ELPA sembra comunque sostenere determinati club automobilistici nell’organizzazione delle loro gare automobilistiche, presentandosi talvolta nelle vesti di co-organizzatore di siffatte gare. Fatti salvi gli accertamenti sul punto da compiersi dal giudice a quo, tale circostanza indica che l’ELPA continua ad occuparsi dell’organizzazione di gare motociclistiche. Inoltre, nel procedimento dinanzi alla Corte non viene contestato all’ELPA l’esercizio di attività di commercializzazione delle gare motociclistiche.
36. Tale rilievo depone senz’altro a favore del carattere economico dell’attività di un’associazione come l’ELPA e, conseguentemente, a favore della sua qualità di impresa.
37. Come mi accingo a dimostrare, la qualità di impresa non viene meno per il fatto che i servizi forniti dall’ELPA siano correlati ad attività sportive, che l’ELPA sia un’associazione senza scopo di lucro e che operi senza fini di lucro, o che l’ELPA partecipi all’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche.
– Servizi correlati ad attività sportive
38. Che i predetti servizi siano correlati ad attività sportive non osta a che siano classificati come attività economica e che ad essi siano, di conseguenza, applicate le norme sulla concorrenza (27). Ferma restando la notevole importanza sociale dello sport (28), anche la sua dimensione economica non può essere, oggi, trascurata. Per sapere se trovi applicazione una norma sulla concorrenza, è pertanto necessario appurare l’eventuale natura economica di ogni singola attività ad esso correlata (29).
39. In tale contesto, l’organizzatore di una manifestazione sportiva può parimenti esercitare un’attività economica a prescindere dal fatto che gli sportivi che vi partecipino siano professionisti o dilettanti, vale a dire economicamente attivi o meno. Diversamente da quanto sostiene il governo ellenico, non è determinante l’attività svolta dagli sportivi che partecipano alle gare motociclistiche. Ai fini della valutazione della qualità di impresa di un’associazione come l’ELPA rileva piuttosto unicamente l’attività propriamente svolta dall’associazione medesima.
40. L’organizzazione delle manifestazioni sportive costituisce un’attività economica tutte le volte che ai partecipanti o, ad ogni modo, agli spettatori si chiede di versare una quota di partecipazione. E se nel contesto di una manifestazione sportiva si addiviene alla stipula di contratti di sponsorizzazione, pubblicità o assicurazione, costituisce un’attività economica anche tale commercializzazione della relativa manifestazione. A questo riguardo, la posizione dell’organizzatore di una manifestazione sportiva non deve essere giudicata diversamente da quella del produttore o rivenditore d’abbigliamento o attrezzature sportive utilizzati dagli sportivi; anch’egli esercita un’attività economica, a prescindere dalla circostanza che il relativo sportivo sia un professionista o un dilettante.
– Assenza dello scopo di lucro
41. La presunzione di un’attività economica e della qualità di impresa ad essa collegata non viene peraltro smentita neppure dal fatto che un ente quale l’ELPA si qualifichi come associazione senza scopo di lucro, ossia che operi senza fini di lucro. Anche le prestazioni offerte sul mercato da siffatti istituti si pongono in concorrenza con quelle di altri operatori economici (30), poco importa se l’attività esercitata da questi ultimi sia senza scopo di lucro o peraltro di natura commerciale.
42. Ciò è chiaramente quanto può rilevarsi nel caso in esame, ove due associazioni elleniche senza scopo di lucro – la ELPA e la MOTOE – si sono prefisse l’obiettivo di organizzare e commercializzare gare motociclistiche in Grecia. Il successo di siffatti istituti dipende, nel lungo termine, dalla loro capacità di imporsi sugli altri offerenti per le prestazioni offerte e dalla loro capacità di assicurarsi i finanziamenti necessari allo svolgimento delle loro attività.
43. È vero che un ente non può essere qualificato come impresa allorquando si limiti ad un’attività di natura esclusivamente sociale o di pubblica utilità, non svolta su di un mercato in concorrenza con altri operatori (31). Questo perché un’attività che, per la sua natura, per le norme alle quali è soggetta e per il suo oggetto, esula dalla sfera degli scambi economici sfugge all’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE (32).
44. Laddove l’ente interessato cominci, tuttavia, a commercializzare (33) le sue prestazioni, esso abbandona l’ambito di un’attività di natura esclusivamente sociale o di pubblica utilità; la mera circostanza che esso continui a promuovere un interesse generale – nel caso dell’ELPA, la promozione dell’attività sportiva – operando, per giunta, senza scopo di lucro, non sarà più sufficiente per escludere la sua qualità di impresa ai sensi del diritto sulla concorrenza (34).
45. Il governo ellenico eccepisce che le entrate dell’ELPA sarebbero sufficienti solo a coprirne i costi. Ciò non contrasta la presunzione secondo cui si tratterebbe di un’attività economica. La qualità di impresa non dipende, infatti, dalle dimensioni dell’ente e neppure dal suo successo economico (35).
46. Nel complesso, quindi, un’associazione come l’ELPA che commercializza le sue prestazioni nell’ambito dello sport motociclistico dovrà essere considerata un’impresa nonostante l’assenza dello scopo di lucro.
47. Si noti, per inciso, che un’associazione come l’ELPA non può essere paragonata in alcun modo agli enti previdenziali previsti dalla legge ai quali, in alcune sentenze, la Corte ha negato la qualità di impresa (36). La loro attività, infatti, oltre ad essere caratterizzata da finalità sociali e dall’assenza di uno scopo di lucro, è disciplinata dalla legge vigente, che pone in essere obblighi di solidarietà, negando all’ente in oggetto una qualsiasi possibilità di influire sulla determinazione del livello delle prestazioni fornite e sull’ammontare dei contributi incassati (37). Stando alle informazioni di cui dispone la Corte, l’ELPA non è governata da leggi analoghe; dagli atti di causa non risulta neppure alcun limite di legge al margine di manovra concesso all’ELPA nella definizione delle sue prestazioni e degli eventuali compensi da versarsi in cambio.
– Codecisione nella concessione dell’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche
48. Infine, non contrasta con l’ipotesi di un’attività economica il fatto che l’ELPA, oltre ad organizzare e commercializzare le gare motociclistiche come sopra illustrato, partecipi altresì, in forza dell’art. 49 del Codice della strada, all’autorizzazione pubblica di siffatte gare.
49. È vero che l’esercizio di pubblici poteri non rientra nel campo di applicazione delle norme sulla concorrenza del Trattato CE e che un ente che si ricollega all’esercizio di prerogative tipiche dei pubblici poteri non costituisce un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza (38). Per ogni attività svolta da un ente sarà pertanto necessario distinguere, caso per caso, tra attività che si ricollegano a prerogative dei pubblici poteri e attività di natura economica (39). Le attività svolte da un ente possono, pertanto, in parte ricollegarsi all’esercizio di prerogative tipiche dei pubblici poteri e in parte ad attività di natura economica.
50. Quanto detto si attaglia perfettamente all’ELPA, che da un lato è chiamata ad esprimere il suo parere conforme ai fini dell’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche, mentre, dall’altro, organizza e commercializza essa stessa siffatte gare: benché la partecipazione dell’ELPA all’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche sia, di per sé, da attribuirsi alla sfera delle attività svolte nell’esercizio di prerogative di natura pubblica, ciò non muta la qualità di impresa di tale associazione per quanto riguarda il resto, vale a dire l’organizzazione e la commercializzazione di gare motociclistiche.
– Conclusione parziale
51. Sulla base delle considerazioni svolte, un’associazione come l’ELPA costituisce un’impresa ai sensi delle norme sulla concorrenza del Trattato CE.
2. Posizione dominante e incidenza sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 82 CE
52. L’applicazione dell’art. 82 CE ad un’associazione come l’ELPA presuppone – a prescindere dalla sua qualità d’impresa testé discussa – che tale associazione detenga una posizione dominante sul mercato e che vi sia la possibilità di un pregiudizio per gli scambi tra Stati membri.
53. Sebbene la Corte di giustizia non sia chiamata a valutare anche i fatti oggetto della causa principale, essa può però fornire al giudice del rinvio, in considerazione delle particolarità di tali fatti, tutti gli elementi utili che possano facilitargli la soluzione della causa principale. In proposito, si deve rilevare quanto segue.
a) Definizione dei mercati rilevanti, parte sostanziale del mercato comune
54. La verifica dell’esistenza di una posizione dominante sul mercato presuppone, innanzi tutto, una delimitazione dei mercati rilevanti.
55. Per quanto riguarda i mercati rilevanti del prodotto, si deve ricordare che i servizi offerti dall’ELPA nell’ambito dello sport motociclistico sono di due tipi: da un lato, l’ELPA organizza, in ciò coadiuvata dall’ETHEAM, gare motociclistiche in Grecia. Dall’altro, l’ELPA commercializza tali gare motociclistiche, stando a quanto riferito dal giudice a quo, mediante la conclusione di contratti di sponsorizzazione, pubblicità e assicurazione. Tra i due tipi di prestazioni non sussiste necessariamente una connessione e si tratta di prestazioni che non sono intercambiabili. Per tale ragione, l’organizzazione e la commercializzazione delle manifestazioni sportive sono da attribuirsi a due mercati rilevanti del prodotto separati.
56. Al giudice del rinvio spetta, tuttavia, stabilire se i rispettivi mercati si limitino solo all’organizzazione o commercializzazione di gare motociclistiche o se comprendano anche altre manifestazioni sportive nel settore dei veicoli a motore, abbracciando, forse, addirittura manifestazioni sportive di ogni genere.
57. Da un punto di vista geografico occorre notare che l’ELPA eroga le suddette prestazioni in Grecia. Il territorio di tale Stato membro rappresenta il mercato geografico pertinente e può, del resto, costituire una parte sostanziale del mercato comune (40).
b) Posizione dominante
58. Esiste una posizione dominante, quando la potenza economica di un’impresa le consente di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori (41).
59. Si dovrebbe postulare una posizione dominante qualora appaia evidente che l’ELPA organizzi o contribuisca ad organizzare la totalità o comunque la maggior parte di tutte le gare motociclistiche in Grecia – sul punto spetta al giudice del rinvio svolgere tutti gli accertamenti necessari. Le stesse considerazioni si applicano alla commercializzazione di siffatte gare motociclistiche.
60. Tutto ciò presuppone, tuttavia, che il mercato rilevante del prodotto si limiti in entrambi i casi alle gare motociclistiche e non preveda anche l’organizzazione o la commercializzazione di altre manifestazioni sportive (42). Maggiore è il numero di manifestazioni sportive comprese nei mercati rilevanti del prodotto, minore è la probabilità di una posizione dominante dell’ELPA su detti mercati.
61. Ai fini del ragionamento svolto di seguito si postula che l’ELPA detenga una posizione dominante su entrambi i mercati rilevanti del prodotto.
c) Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri
62. L’art. 82 CE vieta lo sfruttamento di una posizione dominante sul mercato solo «nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri». L’elemento cosiddetto transfrontaliero ha lo scopo di delimitare il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri in materia di disciplina della concorrenza (43).
63. Tale pregiudizio può ritenersi sussistente solo quando, in base ad un complesso di elementi di fatto e di diritto, appaia sufficientemente probabile che la condotta de qua sia atta ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri (44).
64. In tale contesto, è sufficiente che il comportamento dell’impresa con posizione dominante sul mercato sia atto a produrre un pregiudizio degli scambi tra Stati membri (45); per contro, gli effetti puramente ipotetici o speculativi non sono sufficienti per determinare l’applicabilità dell’art. 82 CE (46).
65. È compito del giudice nazionale svolgere gli accertamenti del caso in considerazione delle precisazioni della Corte (47), tenendo presente un triplice ordine di fattori.
66. In primo luogo, come sostiene la Commissione, si deve registrare un’internazionalizzazione del business sportivo. Non sembra, pertanto, a priori irragionevole che imprese estere possano nutrire un interesse a penetrare il mercato ellenico per organizzarvi e commercializzarvi gare motociclistiche.
67. In secondo luogo, è necessario mettere in conto che un’associazione come l’ELPA, in quanto partecipe all’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche (art. 49 del Codice della strada) ha il potere di impedire efficacemente la penetrazione del mercato ellenico ad altri offerenti. Il fatto che la MOTOE, in qualità di concorrente nazionale, non abbia potuto organizzare le sue gare motociclistiche pianificate per il 2000 può avere un effetto dissuasivo anche sugli offerenti esteri.
68. In terzo luogo, il regolamento associativo dell’ELPA prevede che, ai fini della promozione commerciale nel corso delle gare motociclistiche, è indispensabile ottenere il previo parere conforme dell’ETHEAM/ELPA (48). Tale onere nella commercializzazione delle gare motociclistiche può anch’esso dissuadere gli offerenti esteri dal penetrare il mercato ellenico. Ciò può, peraltro, far desistere sponsor, partner pubblicitari e compagnie di assicurazione da un possibile coinvolgimento nel business delle gare motociclistiche.
69. Alla luce di tali circostanze non si può, nell’insieme, escludere che l’eventuale comportamento abusivo dell’ELPA quanto all’approvazione delle gare motociclistiche di altri offerenti o alla loro commercializzazione sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
70. Il governo ellenico obietta che, a fronte dell’esiguo numero di gare motociclistiche a partecipazione internazionale organizzate in Grecia, le possibili conseguenze di un eventuale comportamento anticoncorrenziale dell’ELPA sarebbero del tutto irrilevanti per gli scambi tra gli Stati membri.
71. Vero è che, ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE, al pari di quella dell’art. 81 CE, occorre un pregiudizio sensibile agli scambi intracomunitari; in altre parole, il pregiudizio non può essere solo irrilevante (49). La valutazione di tale sensibilità o irrilevanza, oltre a dipendere da fattori quantitativi, dipende, altresì, da fattori qualitativi; tale valutazione non può, inoltre, essere limitata ad un singolo aspetto, quale può essere la dimensione del mercato, trattandosi, in generale, della combinazione di diversi fattori che, considerati isolatamente, non sono necessariamente determinanti (50).
72. Sotto l’aspetto quantitativo, non basta considerare solo il volume complessivo del mercato del prodotto rilevante e del mercato geografico rilevante. È vero che tale volume complessivo può avere una certa rilevanza in merito alla questione se sia interessata una parte sostanziale del mercato comune (51). Ma per stabilire la sensibilità del pregiudizio agli scambi intracomunitari si deve altresì considerare anche il volume dei beni o servizi interessati dalla presunta pratica abusiva; tale ultimo volume dovrà poi essere messo in rapporto con il volume complessivo del mercato del prodotto rilevante e del mercato geografico rilevante (52).
73. Se in Grecia, come dedotto in argomento dal governo ellenico, il numero di gare motociclistiche internazionali organizzate è, a titolo di confronto, limitato, già l’impedimento dell’organizzazione o della commercializzazione di una o poche altre gare motociclistiche può influire notevolmente in rapporto al volume complessivo del mercato locale. Fatto che può, in ultima analisi, contrastare lo sviluppo di un mercato più grande con un fatturato potenzialmente più alto.
74. Sotto l’aspetto qualitativo, la valutazione della sensibilità dipende anche dalla natura del comportamento dell’impresa dominante (53). Rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 82 CE qualsiasi prassi atta ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato comune fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (54).
75. Un eventuale abuso da parte dell’ELPA dei diritti a partecipare alla decisione sull’organizzazione e commercializzazione delle gare motociclistiche può contribuire all’isolamento dei mercati e, così facendo, minare l’obiettivo della realizzazione del mercato interno. Inoltre, come correttamente sottolinea la Commissione, già la mera esistenza di una posizione dominante che si estenda all’intero territorio di uno Stato membro può contribuire a consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato (55).
76. È quindi evidente che, per determinare quanto sensibile sia il pregiudizio sugli scambi intracomunitari, è necessario considerare aspetti quantitativi e qualitativi.
3. Diritti speciali od esclusivi (art. 86, n. 1, CE)
77. Essendo pacifico che un ente come l’ELPA non è un’impresa pubblica, ma un’associazione privata, l’applicazione dell’art. 86, n. 1, CE è ipotizzabile solo se lo Stato ellenico ha conferito a tale associazione diritti speciali od esclusivi.
78. Siffatti diritti speciali od esclusivi si caratterizzano per il fatto di instaurare un particolare legame tra il relativo ente ufficiale preposto e l’impresa beneficiaria (56), privilegiando quest’ultima rispetto ai suoi concorrenti.
79. Con la norma di cui all’art. 49 del Codice della strada, che prevede la previa concessione di un parere conforme, lo Stato ellenico conferisce all’ELPA, quale rappresentante ufficiale in Grecia della Federazione automobilistica internazionale (DOA), il potere di partecipare all’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche, deferendo alla stessa l’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri. In Grecia, quindi, l’ELPA viene privilegiata rispetto ad altri possibili organizzatori di gare motociclistiche. L’associazione gode, pertanto, di un diritto speciale. Poiché, in forza dell’art. 49 del Codice della strada, tale potere di partecipare all’autorizzazione pubblica viene conferito esclusivamente all’ELPA, si può parlare anche di un diritto esclusivo (57).
80. L’attività dell’ELPA rientra, così, oltre che nel campo di applicazione dell’art. 82 CE, anche in quello dell’art. 86, n. 1, CE.
4. Conclusione parziale
81. Riassumendo, occorre rilevare quanto segue:
un’associazione senza scopo di lucro che, oltre ad essere munita di un diritto esclusivo di codecisione nella concessione dell’autorizzazione pubblica di gare motociclistiche, organizzi essa stessa siffatte gare e, in tale contesto, concluda contratti di sponsorizzazione, pubblicità ed assicurazione, costituisce un’impresa ai sensi degli artt. 82 CE e 86 CE.
Spetta al giudice nazionale, tenendo conto della giurisprudenza della Corte sull’art. 82 CE, stabilire se tale associazione detenga una posizione dominante e se lo sfruttamento abusivo di tale posizione sia tale da pregiudicare sensibilmente gli scambi intracomunitari.
C – Compatibilità del doppio ruolo dell’ELPA con l’art. 85, n. 1, CE, letto in combinato disposto con l’art. 82 CE (seconda questione pregiudiziale)
82. Qualora la prima questione pregiudiziale venga risolta in senso affermativo, come da me suggerito, occorrerà esaminare anche la seconda questione pregiudiziale. Con tale seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 82 CE e 86 CE ostano ad una norma interna quale l’art. 49 del Codice della strada greco, il quale, ai fini della concessione da parte della competente autorità statale nazionale dell’autorizzazione per l’organizzazione di una gara motociclistica, attribuisce ad un’associazione senza scopo di lucro, la quale organizza e commercializza essa stessa gare motociclistiche, il potere di negare il suo parere conforme, senza fissare limiti, vincoli e controlli all’esercizio di tale potere.
83. In sostanza, con ciò si chiede di esaminare il già menzionato doppio ruolo di un’associazione come l’ELPA sotto il profilo del diritto comunitario, in particolare dell’art. 86, n. 1 CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE.
1. I requisiti dell’art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE
84. Ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE, è fatto divieto agli Stati membri di emanare o mantenere nei confronti delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi misure contrarie alle norme sulla concorrenza.
85. In tale contesto, la nozione di misura deve intendersi in senso lato. Ciò vale anche per una disposizione di legge quale l’art. 49 del Codice della strada greco (58).
86. Poiché tale norma subordina l’autorizzazione al parere conforme dell’ELPA, lo Stato ellenico conferisce alla stessa, quale rappresentante ufficiale in Grecia della Federazione automobilistica internazionale (DOA), il diritto esclusivo di codecisione nella concessione dell’autorizzazione delle gare motociclistiche.
87. Una siffatta norma violerebbe l’art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE, allorquando l’impresa considerata abusasse della propria posizione dominante con il semplice esercizio del diritto esclusivo conferitole, o qualora la concessione di tale diritto creasse una situazione tale da indurre l’impresa a commettere l’abuso (59). L’effettiva realizzazione dell’abuso resta poi irrilevante (60).
88. Come illustrerò in prosieguo, l’ELPA non abusa necessariamente della sua posizione dominante ogni qualvolta eserciti il suo potere di codecisione sull’autorizzazione di una gara motociclistica, soprattutto ove si tengano in debita considerazione motivi quali le oggettive esigenze dello sport [v. infra, punto a)]. Una norma come quella dell’art. 49 del Codice della strada greco induce tuttavia, alla luce della sua concreta configurazione, all’abuso [v. infra, punto b)].
a) Non ogni esercizio del diritto di codecisione costituisce di per sé un abuso
89. Certamente, non ogni esercizio del diritto di codecisione conferito all’ELPA ai sensi dell’art. 49 del Codice della strada può essere considerato automaticamente abusivo. Se il comportamento di un’impresa dominante sul mercato trova, infatti, una giustificazione obiettiva, esso non è abusivo (61). In circostanze analoghe a quelle del caso di specie, possono esistere fondati motivi per cui un’associazione come l’ELPA abbia ragione di negare il suo parere conforme ai fini della concessione dell’approvazione allo svolgimento di una gara motociclistica.
90. La sussistenza di un siffatto motivo obiettivo risulta particolarmente evidente allorquando non sia possibile garantire la sicurezza di corridori e spettatori poiché l’organizzatore ha omesso di prendere le misure opportune.
91. Oltre ai requisiti meramente tecnici attinenti alla sicurezza possono tuttavia sussistere anche motivi obiettivi connessi alle particolarità dell’attività sportiva che giustificano una negazione del parere conforme (62). In una fattispecie come quella in esame è, ad esempio, opportuno prendere in considerazione i seguenti fattori.
92. Da un lato, è nell’interesse degli sportivi interessati, ma anche del pubblico e della collettività, che ogni disciplina sportiva sia governata da regole possibilmente uniformi, da osservarsi per assicurare un regolare e giusto svolgimento delle competizioni. Non si vuole fare riferimento solo all’assai discussa normativa antidoping, ma anche alle normali regole del gioco. Se si dovessero applicare regole che variano da organizzatore a organizzatore, ne risulterebbe ostacolata la partecipazione degli sportivi interessati alle gare, nonché il confronto con le prestazioni passate; ne potrebbe peraltro risentire anche l’interesse e il riconoscimento dato dal pubblico al particolare tipo di sport.
93. Per tale motivo, non è possibile qualificare immediatamente come abusiva una situazione in cui un ente come l’ELPA subordini la concessione del proprio parere conforme circa l’autorizzazione di una gara motociclistica dall’osservanza di determinate norme riconosciute a livello internazionale (63). Resta, ovviamente, impregiudicato l’esame sotto un profilo sostanziale di ciascuna di tali norme alla luce del diritto comunitario, soprattutto alla luce delle disposizioni relative alla concorrenza (64).
94. D’altro lato, è nell’interesse degli sportivi coinvolti, ma anche del pubblico e della collettività, che le diverse competizioni di una particolare disciplina sportiva siano inquadrate ad un livello più generale, di modo che, ad esempio, venga seguito un determinato calendario di gara. Il fatto di evitare accavallamenti tra gare torna, infatti, utile sia agli sportivi che agli spettatori, in quanto permette loro di partecipare al maggior numero possibile di tali manifestazioni.
95. Per tale motivo, il fatto che un ente quale l’ELPA subordini la pronuncia del proprio parere conforme circa la concessione dell’autorizzazione di una gara motociclistica dal fatto che tale gara non si accavalli con un’altra gara già in programma e autorizzata non può essere qualificato immediatamente come abusivo (65). È del tutto ovvio che l’ELPA, nell’eventuale determinazione del calendario annuale nazionale delle gare di motociclismo in Grecia, non possa privilegiare le gare da essa (co)organizzate o commercializzate rispetto a quelle di altri organizzatori indipendenti.
96. La struttura a piramide (66) che si è sviluppata nella maggior parte delle discipline sportive (67) concorre ad assicurare l’osservanza dei particolari requisiti dello sport, quali regole uniformi e calendari di gara unitari. Un ente come l’ELPA, che è l’unico legittimo rappresentante in Grecia della Federazione motociclistica internazionale FIM, è parte di questa struttura a piramide. Nel quadro del potere ad essa conferito di codecisione nella concessione dell’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche, può far valere gli interessi dello sport in maniera legittima e, all’occorrenza, negare il proprio parere conforme. La negazione del parere conforme si trasforma, tuttavia, in abuso allorquando non possa essere obiettivamente giustificata con gli interessi dello sport e venga, invece, arbitrariamente impiegata per promuovere propri interessi economici, a scapito degli altri offerenti, che intendano organizzare e soprattutto commercializzare gare motociclistiche sotto la propria responsabilità.
b) La situazione normativa ellenica induce all’abuso
97. A prescindere dalla sussistenza di un abuso effettivo, per ritenere che vi sia una violazione dell’art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE, è sufficiente che la misura statale possa creare una situazione tale da indurre l’abuso (68). Nel caso in esame, il rischio d’abuso della posizione dominante di ELPA (69) è particolarmente evidente nel contesto dell’esercizio del suo diritto di codecisione ai sensi dell’art. 49 del Codice della strada greco per due motivi.
98. In primo luogo, una norma che prevede la previa concessione di un parere conforme come quella di cui trattasi può dar luogo ad un conflitto di interessi (70): all’ELPA, associazione che organizza e commercializza gare motociclistiche, lo Stato ellenico conferisce il diritto di codecisione in ordine alla concessione dell’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche di altri offerenti indipendenti. In tal modo, l’ELPA dispone non solo degli strumenti giuridici per impedire efficacemente agli altri offerenti di penetrare nel mercato ellenico, ma ha anche un interesse economico a limitare, a proprio vantaggio, l’accesso al mercato dei propri concorrenti.
99. In secondo luogo, nel quadro di tale normativa, che prevede la previa concessione di un parere conforme, l’ELPA non è soggetta ad alcun limite, vincolo e controllo all’esercizio del suo potere di concedere o rifiutare il suo parere conforme ai fini dell’autorizzazione delle gare motociclistiche. Ne consegue che per l’ELPA è assai semplice negare il suo parere conforme ai fini dell’autorizzazione di gare motociclistiche organizzate da altri offerenti indipendenti. Come dimostra con evidenza il caso in esame, nell’anno 2000 è bastata l’inerzia dell’ELPA per far cadere l’iniziativa di un altro offerente – nella specie, la MOTOE.
100. Un sistema di concorrenza non falsata, come quello prefigurato dal Trattato CE (71), può garantirsi solo se viene assicurata l’uguaglianza delle opportunità tra i singoli operatori economici (72). Ciò non è compatibile con una situazione in cui lo Stato conferisca ad un’impresa quale l’ELPA, che organizza e commercializza anch’essa gare motociclistiche, il potere di decidere, a suo piacimento, quali gare motociclistiche autorizzare in Grecia, concedendole in tal modo un evidente vantaggio nei confronti dei suoi concorrenti, per quanto riguarda sia l’organizzazione delle gare motociclistiche, sia la loro commercializzazione (73).
101. Vero è che dalla prospettiva del diritto comunitario non è censurabile il fatto che, in casi particolari, il legislatore nazionale preveda che le autorità competenti facciano ricorso a pareri di specialisti prima di concedere un’autorizzazione allo svolgimento di un’attività. In linea del tutto generale può, pertanto, essere opportuno coinvolgere le associazioni sportive interessate nelle decisioni che riguardano lo sport, così da tenere conto, nel migliore dei modi, delle particolarità dello sport e della relativa disciplina sportiva (74).
102. Tuttavia, per mantenere un’effettiva concorrenza e garantire la trasparenza è necessario operare una netta separazione tra l’autorità che partecipa alla decisione circa la concessione dell’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche, vigilando, all’occorrenza, su di esse e, dall’altro, l’impresa che organizza e commercializza tali gare (75). Si contravviene a questo principio di separazione laddove, in fattispecie come quella in esame, sussista un’unica autorità, inispecie l’ELPA o la sua delegata ETHEAM, cui non solo competa concedere l’autorizzazione allo svolgimento delle gare motociclistiche e vigilare sulla loro sicurezza, ma che si occupi essa medesima, in concorrenza con altri offerenti indipendenti, dell’organizzazione e commercializzazione di siffatte gare.
103. Occorre, inoltre, garantire che la negazione dell’autorizzazione pubblica di una gara motociclistica si fondi esclusivamente su criteri oggettivi e non discriminatori. Se del caso, l’autorizzazione allo svolgimento della gara motociclistica deve poter essere concessa anche senza il parere conforme di un’ente come l’ELPA, munito di poteri di codecisione, laddove quest’ultimo neghi arbitrariamente il proprio parere conforme. Inoltre, avverso il rifiuto dell’autorità competente, il richiedente deve poter disporre di un’effettiva tutela giuridica (76), una tutela che include anche l’adozione di provvedimenti provvisori (77).
104. A tal riguardo, il governo ellenico sostiene che l’ELPA sarebbe, contrariamente a quanto esposto nella sentenza del rinvio, obbligata a formulare un parere conforme all’approvazione di una gara motociclistica ogni qual volta tale autorizzazione sia stata regolarmente richiesta e siano soddisfatti tutti i requisiti vigenti della normativa nazionale pertinente. Inoltre, il rifiuto espresso o mediante comportamento concludente dell’ELPA ad esprimere un parere conforme sarebbe soggetto al controllo giurisdizionale del Symvoulio tis Epikrateias(78).
105. Non spetta tuttavia alla Corte prendere posizione sull’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale in questa controversia. Nell’ambito della ripartizione delle competenze tra giudici comunitari e giudici nazionali, la Corte è, infatti, tenuta a prendere in considerazione il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio (79). La sentenza di rinvio si basa espressamente sulla premessa che l’ELPA, al momento della pronuncia di un parere conforme, non è soggetta a limiti, vincoli o controlli.
106. In sintesi si deve pertanto ritenere che una norma quale l’art. 49 del Codice della strada greco non è compatibile con le disposizioni di cui all’art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE, in quanto induce all’abuso.
2. Le deroghe di cui all’art. 86, n. 2, CE
107. Infine, resta da stabilire se una normativa quale l’art. 49 del Codice della strada possa rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione di deroga, di cui all’art. 86, n. 2, CE. Secondo tale disposizione, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (80) sono soggette alle norme del Trattato CE e, in particolare, alle regole di concorrenza solo limitatamente; tali imprese sono, infatti, soggette alle regole di concorrenza nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
108. Rispetto all’attività di un’associazione come l’ELPA si deve, a tal proposito, operare una distinzione tra due competenze: l’organizzazione e la commercializzazione delle gare motociclistiche, da un lato, e la partecipazione alla decisione di concessione dell’autorizzazione pubblica di tali gare, ai sensi dell’art. 49 del Codice della strada, dall’altro.
109. Quanto all’organizzazione e commercializzazione delle gare motociclistiche da parte di un’associazione come l’ELPA, non serve, in questa sede, entrare nel merito se si tratti di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, come potrebbe forse suggerire la rilevanza sociale dello sport. Nella causa in esame non si riscontra, in ogni caso, alcun indizio a sostegno del fatto che lo Stato ellenico abbia «affidato» all’ELPA l’organizzazione e la commercializzazione delle manifestazioni sportive mediante un atto della pubblica autorità (81). Non è neppure chiaro fino a che punto, per l’adempimento di siffatte mansioni, l’ELPA necessiti di una prerogativa come l’art. 49 del Codice della strada, che consente alla medesima di eliminare dal mercato gli altri offerenti (82). In ogni caso, però, la concreta configurazione di tale prerogativa (83), in base alla quale l’ELPA può rifiutare il suo parere conforme all’approvazione delle gare motociclistiche di altri offerenti, senza per questo essere soggetta a limiti, vincoli e controlli, appare sproporzionata.
110. Infine, quanto alla partecipazione stessa dell’ELPA alla decisione di concessione dell’autorizzazione pubblica delle gare motociclistiche, non si tratta affatto di un servizio di generale interesse economico, ma di una partecipazione all’esercizio di pubblici poteri. Esula, pertanto, dall’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, presupponendo l’applicazione di tale disposizione l’esistenza di un servizio, ossia di un’attività economica come impresa (84).
111. Alla luce di tali considerazioni, l’art. 86, n. 2, CE non può essere invocato per giustificare una norma quale l’art. 49 del Codice della strada.
3. Conclusione parziale
112. In sintesi, si deve rilevare quanto segue:
gli artt. 82 CE e 86 CE non sono compatibili con la norma prevista dall’art. 49 del Codice della strada greco, il quale, ai fini della concessione da parte della competente autorità statale nazionale di un’autorizzazione per l’organizzazione di una gara motociclistica, attribuisce ad un’associazione senza scopo di lucro il potere di negare un parere conforme allo svolgimento della gara, senza fissare limiti, vincoli e controlli all’esercizio di tale potere.
VI – Conclusione
113. Per i motivi sopra esposti, propongo pertanto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Dioikitiko Efeteio Athinon nei termini seguenti:
1) un’associazione senza scopo di lucro che, oltre ad essere munita del diritto esclusivo di codecisione nella concessione dell’autorizzazione pubblica di gare motociclistiche, organizzi, essa stessa, tali gare e, in tale contesto, concluda contratti di sponsorizzazione, pubblicità e assicurazione, costituisce un’impresa ai sensi degli artt. 82 CE e 86 CE.
Spetta al giudice nazionale, tenendo conto della giurisprudenza della Corte in merito all’art. 82 CE, controllare se tale associazione detenga una posizione dominante sul mercato e se lo sfruttamento abusivo di tale posizione sia tale da recare un sensibile pregiudizio agli scambi intracomunitari.
2) Gli artt. 82 CE e 86 CE non sono compatibili con la norma prevista dall’art. 49 CE del Codice della strada greco, il quale conferisce ad un’associazione senza scopo di lucro, che organizza e commercializza essa stessa gare motociclistiche, il diritto esclusivo di codecisione nella concessione dell’autorizzazione pubblica di tali gare, conferendo alla medesima il potere di negare il suo parere conforme senza fissare limiti, vincoli e controlli all’esercizio di tale potere.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Elliniki Leschi Aftokinitou kai Periigiseon.
3 – Ethniki Epitropi Agonon Motosikletas.
4 – Motosykletistiki Omospondia Ellados.
5 – FEK A’ 57.
6 – FEK A’ 121.
7 – Ethnikos Athlitikos Kanonismos Motosikletas.
8 – Tribunale amministrativo di Atene.
9 – In base al tasso di cambio in euro definitivo (1 EUR = 340,750 GRD), ciò corrisponde ad un importo di 14 673,51 EUR.
10 – Tribunale amministrativo superiore di Atene.
11 – Dichiarazione n. 29 adottata dalla conferenza governativa relativamente al Trattato di Amsterdam sottoscritto il 2 ottobre 1997 (GU C 340, pag. 136).
12 – «Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni», Consiglio europeo di Nizza (7, 8 e 9 dicembre 2000), conclusioni della Presidenza (punto 52 e allegato IV; v., in particolare, i nn. 1, 7 e 17 della dichiarazione ivi riportata).
13 – COM(2007) 391 def., v., in particolare, l’introduzione (pag. 2) e il paragrafo 4.1 (pag. 14 e segg.); v., inoltre, i paragrafi 3.4 e 4 del documento di lavoro della Commissione pubblicato in accompagnamento al Libro bianco sullo sport «Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background and Context» dell’11 luglio 2007, SEC(2007) 935. Il Libro bianco e il Documento di lavoro sono reperibili su (visitato da ultimo il 10 gennaio 2008).
14 – Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoscritto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (GU C 306, pag. 1).
15 – V., in particolare, gli artt. 6, lett. e), e 165 del futuro Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nella sua nuova formulazione; nello stesso senso, già gli artt. I‑17, lett. e), e III‑282 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004 (GU C 310, pag. 1).
16 – Sentenza 18 luglio 2006, causa C‑519/04 P, Meca-Medina (Racc. pag. I‑6991, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
17 – Tale giurisprudenza non ha perso nulla, ad oggi, della sua rilevanza, quanto alla delimitazione dell’ambito di applicazione delle classiche libertà fondamentali previste dal Trattato CE o, come nel caso di specie, alla limitazione dell’ambito di applicazione delle relative norme sulla concorrenza. In generale, giova tuttavia osservare che tale giurisprudenza si è inizialmente sviluppata in un periodo in cui la Comunità era essenzialmente una comunità economica. A seguito dell’introduzione della cittadinanza dell’Unione e di numerose nuove politiche, in particolare in materia di istruzione e gioventù, il Trattato CE offre oggi anche presupposti non economici per un’applicazione allo sport. Al massimo con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona non sussisterà più alcun dubbio in merito al fatto che lo sport sia rilevante per il diritto comunitario anche per aspetti che esulano da quello economico; ciò viene sottolineato dalla menzione datane nel titolo XII «Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport» del futuro Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
18 – Quanto alle libertà fondamentali previste dal Trattato CE, v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch (Racc. 36/74, pag. 1405); 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà (Racc. pag. 1333); 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921); 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96 e C‑191/97, Deliège (Racc. pag. I‑2549), e 13 aprile 2000, causa C‑176/96, Lehtonen e Castors Braine (Racc. pag. I‑2681); in merito alle corrispondenti disposizioni dell’accordo di associazione, v. inoltre sentenze 8 maggio 2003, causa C‑438/00, Deutscher Handballbund (Racc. pag. I‑4135), e 12 aprile 2005, causa C‑265/03, Simutenkov (Racc. pag. I‑2579).
19 – V. la sentenza (cit. alla nota 16) Meca-Medina e inoltre la sentenza del Tribunale 26 gennaio 2005, causa T‑193/02, Piau/Commissione (Racc. II‑209, confermata dall’ordinanza della Corte 23 febbraio 2006, causa C‑171/05, Piau/Commissione, Racc. pag. I‑37). Già in precedenza alcuni avvocati generali della Corte si erano dedicati a questa problematica; v., in particolare, le conclusioni dell’avvocato generale Lenz del 20 settembre 1995 nella causa Bosman (paragrafi 253‑286), dell’avvocato generale Cosmas del 18 marzo 1999 nella causa Deliège (paragrafi 103‑114) e dell’avvocato generale Alber del 22 giugno 1999 nella causa Lehtonen e Castors Braine (paragrafi 103‑114), cause ciascuna citata alla nota 18.
20 – Sentenza 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, Ente Tabacchi Italiani e a. (Racc. pag. I‑10893, punto 38).
21 – V., tra le altre, sentenze 23 aprile 1991, causa C‑41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I‑1979, punto 21); 16 marzo 2004, cause riunite C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 e C‑355/01, AOK Bundesverband e a. (Racc. pag. I‑2493, punto 46); 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze (Racc. pag. I‑289, punto 107); 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse (Racc. pag. I‑2843, punto 28), e Ente Tabacchi Italiani e a. (cit. alla nota 20, punto 38).
22 – Sentenza 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters (Racc. pag. I‑1577, punto 112).
23 – Sentenze 18 giugno 1998, causa C‑35/96, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑3851, punto 36); 12 dicembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov e a. (Racc. pag. I‑6451, punto 75); 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner (Racc. pag. I‑8089, punto 19); Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 21, punto 108), e Enirisorse (cit. alla nota 21, punto 29).
24 – Nello stesso senso v. sentenza Enirisorse (cit. alla nota 21, punto 30).
25 – Poiché l’ELPA ha istituito l’ETHEAM appositamente a tale scopo, l’attività dell’ETHEAM è da attribuire all’ELPA (v., in proposito, sentenza Cassa di Risparmio di Firenze, cit. alla nota 21, punto 110 e segg.).
26 – Sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri (Racc. pag. I‑5257, punto 42); 30 giugno 2005, causa C‑28/04, Tod’s (Racc. pag. I‑5781, punto 14), e 12 gennaio 2006, causa C‑246/04, Turn- und Sportunion Waldburg (Racc. pag. I‑589, punto 21).
27 – V. anche supra, paragrafi 24‑27 di queste conclusioni.
28 – Sentenze Bosman (punto 106), Deliège (punto 41) e Lehtonen e Castors Braine (punto 32), ciascuna citata alla nota 18; v., inoltre, il Libro bianco sullo sport (cit. alla nota13), che dedica il capitolo 2 al ruolo sociale dello sport.
29 – Che dipenda dall’analisi di ciascuna singola attività, è dimostrato anche dalla sentenza Meca-Medina (cit. alla nota 16, punti 28‑31).
30 – Sentenze 16 novembre 1995, causa C‑244/94, Fédération française des sociétés d’assurance e a. (Racc. pag. I‑4013, punti 17 e 18); 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany (Racc. pag. I‑5751, punti 84‑87), e Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 21, punto 123).
31 – Sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 21, punti 120 e 121).
32 – Sentenza Wouters (cit. alla nota 22, punto 57).
33 – Quanto alla nozione di commercializzazione, v. supra, paragrafi 33 e 34 di queste conclusioni.
34 – Quanto allo scopo sociale, v. sentenze Pavlov (cit. alla nota 23, punto 118); 22 gennaio 2002, causa C‑218/00, Cisal (Racc. pag. I‑691, punto 37), e Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 21, punto 124), analogamente la sentenza Enirisorse (cit. alla nota 21, punto 34); in merito alla mancanza di una finalità di lucro, v. sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78‑215/78 e 218/78, van Landewyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125, punto 88); Fédération française des sociétés d’assurance e a. (cit. alla nota 30, punto 21); Albany (cit. alla nota 30, punto 85); Pavlov (cit. alla nota 23, punto 117); Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 21, punto 123), e 29 novembre 2007, causa C‑119/06, Commissione/Italia (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).
35 – Conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Bosman (cit. alla nota 18, par. 255).
36 – Sentenza 17 febbraio 1993, cause riunite C‑159/91 e C‑160/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I‑637); Cisal (cit. alla nota 34) e AOK Bundesverband (cit. alla nota 21).
37 – Sentenze Poucet e Pistre (cit. alla nota 36, punti 18 e 19), Cisal (cit. alla nota 34, punto 45) e AOK Bundesverband (cit. alla nota 21, in particolare i punti 47 e 49).
38 – Sentenze 19 gennaio 1994, causa C‑364/92, SAT Fluggesellschaft (Racc. pag. I‑43, punti 30 e 31); 18 marzo 1997, causa C‑343/95, Calì (Racc. pag. I‑1547, punti 22 e 23), e Wouters (cit. alla nota 22, punto 57).
39 – In tal senso, sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2599, punto 7), Calì (cit. alla nota 38, punti 16 e 18) e 24 ottobre 2002, causa C‑82/01, Aéroports de Paris/Commissione (Racc. pag. I‑9297, punti 74 e 75, secondo paragrafo); v. inoltre le mie conclusioni del 28 ottobre 2004 nella causa C‑134/03, Viacom Outdoor (Racc. pag. I‑1167, par. 72).
40 – Sentenza della Corte 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT (Racc. pag. I‑2925, punto 31); nello stesso senso sentenza 25 giugno 1998, causa C‑203/96, Dusseldorp e a. (Racc. pag. I‑4075, punto 60), e 22 maggio 2003, causa C‑462/99, Connect Austria (Racc. pag. I‑5197, punto 79), nonché sentenza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 1999, causa T‑228/97, Irish Sugar/Commissione (Racc. pag. II‑2969, punto 99). Anche parti di un territorio di uno Stato membro possono costituire una parte essenziale del mercato comune; v. sentenza Ambulanz Glöckner (cit. alla nota 23, punto 38).
41 – Sentenze 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione (Racc. pag. 207, punto 65); 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 38); 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461, punto 30), e 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (Racc. pag. I‑1365, punto 34).
42 – V. in tal senso supra, par. 56 di queste conclusioni.
43 – Sentenze 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione (Racc. pag. 458, 518); 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Commercial Solvents/Commissione (Racc. pag. 223, punto 31), e Ambulanz Glöckner (cit. alla nota 23, punto 47).
44 – Sentenza Ambulanz Glöckner (cit. alla nota 23, punto 48), nonché, in riferimento all’art. 81 CE, sentenze 11 dicembre 1980, causa 31/80, L’Oréal (Racc. pag. 3775, punto 18); 13 luglio 2006, causa C‑295/04, Manfredi (Racc. pag. I‑6619, punto 42); 23 novembre 2006, causa C‑238/05, Asnef-Equifax (Racc. pag. I‑11125, punto 34), e 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione (Racc. pag. I‑829, punto 90).
45 – Sentenze Michelin/Commissione (cit. alla nota 41, punto 104), Höfner e Elser (cit. alla nota 21, punto 32), e 11 dicembre 1997, causa C‑55/96, Job Centre (Racc. pag. I‑7119, punto 36).
46 – Comunicazione della Commissione «Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato» (GU 2004, C 101, pag. 81; in prosieguo: «Linee direttrici della Commissione»), punto 43.
47 – V., ad esempio, le sentenze cit. alla nota 44, Manfredi (punti 47 e 48) e Asnef‑Equifax (punti 39 e 40).
48 – N. 10.7 del regolamento dello sport motociclistico EAKM (v. par. 10 di queste conclusioni).
49 – Sentenze 21 gennaio 1999, cause riunite C‑215/96 e C‑216/96, Bagnasco e a. (Racc. pag. I‑135, punto 60); Ambulanz Glöckner (cit. alla nota 23, punto 48), nonché, in riferimento all’art. 81 CE, sentenze 25 novembre 1971, causa 22/71, Béguelin Import (Racc. pag. 949, punto 16); 28 aprile 1998, causa C‑306/96, Javico (Racc. pag. I‑1983, punto 16); Manfredi (cit. alla nota 44, punto 42), Asnef-Equifax (cit. alla nota 44, punto 34) e Dalmine/Commissione (cit. alla nota 44, punto 90).
50 – Sentenze Bagnasco (cit. alla nota 49, punto 47), Manfredi (cit. alla nota 44, punto 43) e Asnef-Equifax (cit. alla nota 44, punto 35).
51 – Sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663, punto 371); 10 dicembre 1991, causa C‑179/90, Merci convenzionali porto di Genova (Racc. pag. I‑5889, punto 15, seconda frase), e 12 febbraio 1998, causa C‑163/96, Raso e a. (Racc. pag. I‑533, punto 26, seconda frase).
Anche per l’esistenza di una parte sostanziale del mercato comune, però, il semplice volume complessivo del mercato non può essere, se considerato singolarmente, determinante. Nel caso di specie si deduce, come sopra menzionato, già dall’estensione geografica dei mercati interessati, corrispondente al territorio di uno Stato membro, che trattasi di una parte sostanziale del mercato comune (v., sul punto, il par. 57 di queste conclusioni e la giurisprudenza ivi citata).
52 – In tal senso, sentenza Javico (cit. alla nota 49, punto 26). V. anche gli orientamenti proposti dalla Commissione, al punto 52, ove, alla luce dell’art. 81 CE, si intendono la quota di mercato e il fatturato annuo delle imprese coinvolte con riguardo ai mercati o ai beni interessati da una convenzione.
53 – V. sul punto anche gli orientamenti proposti dalla Commissione, punto 45.
54 – Sentenza 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin Kassaregister e Hugin Cash Registers/Commissione (Racc. pag. 1869, punto 17); Ambulanz Glöckner (cit. alla nota 23, punti 47 e 49); Manfredi (cit. alla nota 44, punto 41); Asnef-Equifax (cit. alla nota 44, punto 33) e Dalmine/Commissione (cit. alla nota 44, punti 89 e 91); nello stesso senso, sentenze 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson (Racc. pag. 2479, punto 24), e 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel (Racc. pag. 5987, punto 11).
55 – Nello stesso senso, seppure riferita alle intese che si estendono all’intero territorio di uno Stato membro, sentenze 17 ottobre 1972, causa 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren/Commissione (Racc. pag. 977, punto 29); Manfredi (cit. alla nota 44, punto 45) e Asnef-Equifax (cit. alla nota 44, punto 37); in senso analogo, sentenza 5 dicembre 2006, causa C‑94/04, Cipolla (Racc. pag. I‑11421, punto 45).
56 – Sentenza 19 marzo 1991, causa C‑202/88, Francia/Commissione, «Telekommunikations-Endgeräte» (Racc. pag. I‑1223, punto 24).
57 – In prosieguo, per motivi di praticità, utilizzerò solo la nozione di diritto esclusivo.
58 – In tal senso, sentenza Job Centre (cit. alla nota 45, punto 29).
59 – Sentenze Höfner e Elser (cit. alla nota 21, punto 29); ERT (cit. alla nota 40, punto 37); Merci convenzionali porto di Genova (cit. alla nota 51, punto 17); 5 ottobre 1994, causa C‑323/93, Centre d’insémination de la Crespelle (Racc. pag. I‑5077, punto 18); Raso e a. (cit. alla nota 51, punti 27 e 28); Albany (cit. alla nota 30, punto 93); Pavlov (cit. alla nota 23, punto 127); Ambulanz Glöckner (cit. alla nota 23, punto 39), e 31 gennaio 2008, causa C‑380/05, Centro Europa 7 (Racc. pag. I‑349, punto 60); in senso analogo, sentenza Connect Austria (cit. alla nota 40, punto 80).
60 – Sentenze Job Centre (cit. alla nota 45, punto 36) e Raso e a. (cit. alla nota 51, punto 31).
61 – In tal senso, sentenza 15 marzo 2007, causa C‑95/04 P, British Airways/Commissione (Racc. pag. I‑2331, punti 84 e 85); nello stesso senso, riferita all’art. 81 CE, sentenza Wouters (cit. alla nota 22, punto 97).
62 – Per quanto riguarda l’osservanza delle particolarità dello sport per l’applicazione del diritto comunitario, v. le Dichiarazioni sullo sport e il Libro bianco sullo sport (cit. alle note 11‑13).
63 – V., al riguardo, anche i nn. 2‑4 della lettera scritta da ELPA/ETHEAM a MOTOE, riportata al par. 17 di queste conclusioni.
64 – Sentenza Meca-Medina (cit. alla nota 16, punti 28 e 31, nonché 42‑55).
65 – V,, al riguardo, anche il n. 4 della lettera scritta da ELPA/ETHEAM a MOTOE, riportata al par. 17 di queste conclusioni.
66 – V. , sul punto, il Libro bianco sullo sport (cit. alla nota 13, par. 4.1).
67 – Struttura a piramide non significa necessariamente anche una struttura con un’unica federazione: nella disciplina sportiva della box, ad esempio, coesistono contemporaneamente diverse federazioni internazionali.
68 – V. supra, par. 87 di queste conclusioni e la giurisprudenza cit. alla nota 59.
69 – In merito alla posizione dominante sul mercato dell’ELPA, v. supra i par. 59 e 61 di queste conclusioni.
70 – V., al riguardo, la sentenza Raso e a. (cit. alla nota 51, punto 28).
71 – L’idea di una concorrenza non falsata viene espressamente menzionata nell’art. 3, n. 1, lett. g), CE e rappresenta, altresì, il fondamento delle norme sulla concorrenza degli artt. 81 CE ‑ 89 CE.
72 – Sentenze Francia/Commissione («Telekommunikations-Endgeräte», cit. alla nota 56, punto 51) e 13 dicembre 1991, causa C‑18/88, GB-Inno-BM (Racc. pag. I‑5941, punto 25); nello stesso senso, sentenze ERT (cit. alla nota 40, punto 37) e Raso e a. (cit. alla nota 51, punti 29‑31).
73 – In tal senso, sentenze Francia/Commissione («Telekommunikations-Endgeräte», cit. alla nota 56, punto 51) e GB-Inno-BM (cit. alla nota 72, punto 25).
74 – V. supra, par. 90‑95.
75 – In tal senso, le sentenze Francia/Commissione («Telekommunikations-Endgeräte», cit. alla nota 56, punto 52) e GB-Inno-BM (cit. alla nota 72, punto 26).
76 – In tal senso, sentenza Albany (cit. alla nota 30, punti 117 e 121); in merito all’effettiva tutela giuridica, v. anche sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a. (Racc. pag. 4097, punti 14 e 15), e 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet (Racc. pag. I‑2271, punti 37 e 38). Tuttavia, il diritto comunitario non pretende una tutela giuridica individuale nei confronti di meri atti preparatori di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità, ad esempio contro la concessione o il rifiuto di un parere conforme da parte di un’associazione come l’ELPA (in questo senso, sentenza Heylens, punto 16).
77 – Sentenze 19 giugno 1990, causa C‑213/89, Factortame e a. (Racc. pag. I‑2433, punto 21); 11 gennaio 2001, causa C‑226/99, Siples (Racc. pag. I‑277, punto 19), e Unibet (cit. alla nota 76, punto 67).
78 – Consiglio di stato ellenico.
79 – V., al riguardo, la giurisprudenza cit. alla nota 26.
80 – Nel caso di specie si trascende dalle imprese aventi carattere di monopolio fiscale, anch’esse menzionate all’art. 86, n. 2, CE.
81 – V. sentenze 27 marzo 1974, causa 127/73, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, „BRT II“ (Racc. pag. 313, punto 20); 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro (Racc. pag. 803, punto 55), e 23 ottobre 1997, causa C‑159/94, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑5815, punto 65).
82 – In merito al criterio di necessità di una prerogativa, v. sentenze 19 maggio 1993, causa C‑320/91, Corbeau (Racc. pag. I‑2533, punti 13 e 14); 23 ottobre 1997, causa C‑157/94, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑5699, punto 53); 23 maggio 2000, causa C‑209/98, Sydhavnens Sten & Grus (Racc. pag. I‑3743, punto 77), e Ambulanz Glöckner (cit. alla nota 23, punto 57).
83 – Sull’effettiva forma da darsi ai servizi di interesse economico generale si esprime anche l’art. 16 CE: occorre che «tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti».
84 – Per distinguere tra attività economica e esercizio di pubblico potere v. sentenze cit. alla nota 38 SAT Fluggesellschaft (punti 30 e 31), e Calì (punti 22 e 23), nonché il par. 49 di queste conclusioni.
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