CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JAN MAZÁK
presentate il 5 giugno 2008 1(1)
Causa C‑121/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2001/18/CE – Deliberata emissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Causa C‑419/03 – Inadempimento parziale – Art. 228 CE – Irrogazione di sanzioni pecuniarie»
I – Introduzione
1. Il presente ricorso è stato proposto dalla Commissione in forza dell’art. 228 CE. Essa sostiene che la Repubblica francese non si è conformata alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03, Commissione/Francia (2). Inizialmente, la Commissione ha chiesto che fosse imposta alla Repubblica francese una penalità di EUR 366 744 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza nella causa C‑419/03, dal giorno in cui è stata emanata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà data piena attuazione alla sentenza pronunciata nella causa C‑419/03. La Commissione chiede inoltre che venga imposto alla Repubblica francese il pagamento di una somma forfettaria.
2. Nella sentenza 15 luglio 2004 relativa alla causa C‑419/03, la Corte ha dichiarato che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire nel suo ordinamento interno le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE (3), le quali divergono o eccedono la portata di quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (4), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva 2001/18.
3. La direttiva 2001/18 mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM») a scopo diverso dall’immissione in commercio all’interno della Comunità e quando si immettono in commercio all’interno della Comunità OGM come tali o contenuti in prodotti (5).
II – Contesto normativo
A – Direttiva 2001/18
4. L’art. 8 della direttiva 2001/18, intitolato «Trattamento delle modifiche e nuove informazioni», dispone:
«1. In caso in cui, dopo l’autorizzazione scritta dell’autorità competente, si verifichi una modifica oppure una variazione non intenzionale dell’emissione deliberata di un OGM o combinazione di OGM, con possibili conseguenze sui rischi per la salute umana e per l’ambiente, o qualora si rendano disponibili nuove informazioni su detti rischi mentre l’autorità competente di uno Stato membro sta esaminando la notifica o ha già rilasciato l’autorizzazione scritta, il notificante provvede immediatamente a:
a) adottare le misure necessarie per la tutela della salute umana e dell’ambiente;
b) informare l’autorità competente prima di qualsiasi modifica o non appena la variazione non intenzionale sia nota o le nuove informazioni siano disponibili,
c) riesaminare le misure specificate nella notifica.
2. Se informazioni che potrebbero avere importanti ripercussioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente o le circostanze di cui al paragrafo 1 si rendono disponibili per l’autorità competente, questa le valuta e le rende accessibili al pubblico. Essa può imporre al notificante di modificare le modalità dell’emissione deliberata, di sospenderla o di interromperla definitivamente informandone il pubblico».
5. L’art. 19 della direttiva 2001/18, intitolato «Autorizzazione», prevede:
«1. Fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l’autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato (...)
2. Il notificante può procedere all’immissione in commercio solamente dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’autorità competente a norma degli articoli 15, 17, e 18 e rispettando tutte le condizioni in essa prescritte (…)».
6. L’art. 23 della direttiva 2001/18, intitolato «Clausola di salvaguardia», dispone al n. 1:
«Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio.
Lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell’immissione in commercio, e l’informazione del pubblico.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le azioni adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste dall’autorizzazione debbano essere modificate o l’autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione».
7. L’art. 34 della direttiva 2001/18 prevede:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative[,] regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 ottobre 2002 (...)».
8. L’art. 36 della direttiva 2001/18 così recita:
«1. La direttiva 90/220/CEE è abrogata il 17 ottobre 2002.
2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti second[o] la tabella di correlazione contenuta nell’allegato VIII».
B – Normativa nazionale
9. L’art. L533‑6 del codice dell’ambiente francese (in prosieguo: il «codice») dispone:
«Le autorizzazioni concesse da altri Stati membri dell’Unione europea in forza di leggi applicate in tali Stati o in altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ai sensi della direttiva 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sono considerate autorizzazioni a norma del presente capitolo.
Tuttavia, qualora vi siano validi motivi per ritenere che un prodotto autorizzato da un altro Stato membro o da un altro Stato parte presenti rischi per la salute pubblica o [per] l’ambiente, l’autorità amministrativa può temporaneamente limitare o vietare l’uso o l’immissione in commercio di tale prodotto».
10. L’art. L535‑2 del codice, contenuto nel capitolo V del titolo III dello stesso, prevede:
«I. – Ogniqualvolta lo giustifichi una nuova valutazione dei rischi per la salute o l’ambiente causati dalla presenza di organismi geneticamente modificati, l’autorità amministrativa può, a spese del titolare dell’autorizzazione o dei detentori degli organismi geneticamente modificati:
1 sospendere l’autorizzazione in attesa di ulteriori informazioni e, se del caso, ordinare il ritiro dei prodotti dal mercato o vietarne l’uso;
2 imporre modifiche alle condizioni di emissione deliberata;
3 revocare l’autorizzazione;
4 ordinare la distruzione degli organismi geneticamente modificati e, qualora il titolare dell’autorizzazione o il detentore non ottemperi, procedere alla loro distruzione ex officio.
II. – Salvi i casi di emergenza, tali misure possono essere attuate solo se il titolare ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni».
11. L’art. L537‑1 del codice, contenuto nel titolo III dello stesso, dispone:
«Le misure di attuazione dei capitoli III, V e VI del presente titolo sono adottate con decreto, previo parere obbligatorio del Conseil d’État».
12. L’art. 16 del decreto 19 marzo 2007, n. 2007‑358, relativo all’emissione deliberata per scopi diversi dall’immissione in commercio di prodotti costituiti in tutto o in parte da organismi geneticamente modificati, prevede:
«Qualora l’autorità amministrativa competente disponga di informazioni relative a nuovi elementi che potrebbero avere importanti ripercussioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente, detta autorità procede a una nuova valutazione dei rischi e rende tali elementi disponibili al pubblico.
Conformemente all’art. L535‑6 del [codice], la competente autorità amministrativa può imporre al responsabile dell’emissione deliberata di modificare le condizioni, sospendere o cessare l’emissione deliberata e informarne il pubblico».
13. L’art. 16 del decreto 19 marzo 2007, n. 2007‑359, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti non destinati all’alimentazione costituiti in tutto o in parte da organismi geneticamente modificati, dispone:
«La competente autorità amministrativa adotta provvisoriamente le misure di cui al paragrafo I dell’art. L535‑2 del [codice]. In caso di rischio grave, tali misure sono adottate con urgenza e rese note al pubblico con modalità appropriate.
La competente autorità amministrativa informa la Commissione delle Comunità europee e gli Stati membri in merito alle misure adottate e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se le condizioni dell’autorizzazione debbano essere modificate o se sia opportuno revocare l’autorizzazione, nonché, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione».
III – Fatti all’origine della controversia
A – La sentenza nella causa C‑419/03
14. Il punto 1 del dispositivo della sentenza nella causa C‑419/03 enuncia che, «[n]on avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire nel suo ordinamento interno le disposizioni della direttiva [2001/18/CE], le quali divergono o eccedono la portata di quelle della direttiva del Consiglio [90/220/CEE], la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva 2001/18».
B – Procedimento precontenzioso
15. Il 5 novembre 2004 la Commissione chiedeva informazioni alle autorità francesi in merito alle misure adottate dalla Repubblica francese per dare esecuzione alla sentenza nella causa C‑419/03. Il 4 febbraio 2005 le autorità francesi informavano la Commissione che era stata organizzata una missione di inchiesta del Parlamento sugli OGM e che la Repubblica francese intendeva recepire la direttiva 2001/18 al termine della missione di inchiesta. Il 21 febbraio 2005 le autorità francesi trasmettevano alla Commissione il decreto 26 gennaio 2005, n. 2005‑51. Esse sostenevano che il decreto in questione contribuiva al recepimento della direttiva 2001/18.
16. Il 13 luglio 2005 la Commissione inviava alla Repubblica francese una lettera di diffida, ai sensi dell’art. 228 CE, informando detto Stato membro che le misure adottate erano insufficienti per dare esecuzione alla sentenza nella causa C‑419/03. La Commissione faceva presente che, per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte, potevano essere irrogate sanzioni pecuniarie e concedeva alla Repubblica francese un termine di due mesi per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa C‑419/03. Non essendo soddisfatta della risposta fornita il 22 settembre 2005 dalla Repubblica francese, il 19 dicembre 2005 la Commissione trasmetteva a quest’ultima un parere motivato, in cui affermava che detto Stato membro, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa C‑419/03, era venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza dell’art. 228, n. 1, CE. La Commissione invitava la Repubblica francese a conformarsi al parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione dello stesso.
17. Il 20 febbraio 2006 le autorità francesi inviavano alla Commissione il testo di un progetto di legge diretto a recepire la direttiva 2001/18 (in prosieguo: il «progetto di legge del 2006»), la cui adozione era prevista per la fine del secondo trimestre del 2006. L’8 maggio 2006, le autorità francesi informavano la Commissione che il progetto di legge del 2006 era stato approvato dal Senato in data 23 marzo 2006 ed era stato sottoposto all’Assemblea nazionale (Assemblée nationale) il 24 marzo 2006. Ritenendo che la Repubblica francese non si fosse ancora conformata alla sentenza nella causa C‑419/03, il 28 febbraio 2007 la Commissione ha proposto il presente ricorso.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte ed eventi sopravvenuti nel corso della presente causa
18. Nell’atto introduttivo, la Commissione chiede che la Corte voglia:
«– dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza della Corte (…) 15 luglio 2004, causa C‑419/03, relativa al mancato recepimento nel suo ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva [2001/18/CE], che divergono o vanno oltre quelle della direttiva [90/220/CEE], la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, [CE];
– ordinare alla Repubblica francese di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto “risorse proprie della Comunità europea”, una penalità di mora pari a EUR 366 744 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza di cui alla causa C‑419/03, dal giorno in cui è stata emanata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà data piena attuazione alla sentenza pronunciata nella causa C‑419/03;
– ordinare alla Repubblica francese di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto “risorse proprie della Comunità europea”, un importo forfettario di EUR 43 660 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C‑419/03, dal giorno di pronuncia della suddetta sentenza fino al giorno:
in cui sarà data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C‑419/03 (se tale dovesse essere la situazione prima che venga pronunciata la sentenza nella presente causa);
in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa (qualora a quella data non fosse stata data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C‑419/03);
– condannare la Repubblica francese alle spese».
19. Il governo francese chiede che la Corte voglia:
«dichiarare che la Repubblica francese ha cessato l’infrazione accertata con sentenza 15 luglio 2004 e pertanto respingere la domanda della Commissione diretta a ottenere la condanna della Repubblica francese al pagamento di una penalità e di una somma forfettaria e condannare la Commissione alle spese. Qualora invece la Corte ritenga che la Repubblica francese debba essere condannata a pagare una somma forfettaria, detto Stato membro chiede alla Corte di tenere conto delle circostanze del caso di specie, che dovrebbero indurla a fissare la penalità a un livello molto inferiore a quello stabilito dalla Commissione».
20. Con ordinanza del presidente della Corte 27 settembre 2007, la Repubblica ceca è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese. La Repubblica ceca non ha presentato osservazioni scritte o orali nel presente procedimento.
21. Il 20 marzo 2007 le autorità francesi hanno informato per lettera la Commissione che in quella stessa data erano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese tre decreti e tre ordinanze diretti a recepire la direttiva 2001/18. I decreti e le ordinanze in questione sono stati allegati al controricorso della Repubblica francese nel presente procedimento.
22. Nel controricorso e in udienza, il governo francese ha ammesso che, nel momento in cui è stato proposto il ricorso nel presente procedimento, non aveva adottato le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza nella causa C‑419/03.
23. Nella replica, la Commissione rileva che, nonostante la trasposizione di molte disposizioni della direttiva 2001/18 mediante i tre decreti e le tre ordinanze menzionati al precedente paragrafo 21, devono ancora essere recepiti gli artt. 8, n. 2, 17, nn. 1, 2 e 9, 19 e 23 di detta direttiva. Nella replica, la Commissione chiede pertanto che la Corte voglia:
– ridurre l’importo della penalità di mora giornaliera da essa proposta e menzionata al precedente paragrafo 18, nella misura in cui sia stata eseguita la sentenza Commissione/Francia,
– modificare, nella misura in cui sia stata eseguita la sentenza in questione, l’importo della somma forfettaria menzionata al precedente paragrafo 18, ma solo in relazione al periodo compreso tra il 21 marzo 2007 (6) e il giorno in cui:
– sarà data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C‑419/03, Commissione/Francia (se tale dovesse essere la situazione prima che venga pronunciata la sentenza nella presente causa);
– sarà pronunciata la sentenza nella presente causa (qualora a quella data non fosse stata data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C‑419/03, Commissione/Francia).
24. All’udienza del 12 marzo 2008, in cui la Commissione e il governo francese hanno presentato osservazioni orali, la Commissione ha rilevato che l’art. 17, nn. 1, 2 e 9, della direttiva 2001/18 era stato recepito correttamente dalla Repubblica francese.
V – Inadempimento
25. Secondo una giurisprudenza costante, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso a norma di tale disposizione (7). Nel caso di specie, è pacifico che la Repubblica francese, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato trasmessole il 19 dicembre 2005, non aveva ancora adottato le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03.
26. Alla luce di quanto precede, ritengo che, non avendo adottato la misure necessarie per garantire l’esecuzione della sentenza nella causa C‑419/03, la Repubblica francese sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
VI – Sanzioni pecuniarie
A – Osservazioni preliminari
27. Poiché la Commissione chiede, fra l’altro, che venga comminato alla Repubblica francese il pagamento di una penalità, occorre accertare se l’inadempimento contestato sia perdurato sino all’esame dei fatti da parte della Corte (8). Si deve quindi esaminare se sia persistita la mancata trasposizione degli artt. 8, n. 2, 19 e 23 della direttiva 2001/18 da parte della Repubblica francese.
B – Portata della mancata esecuzione della sentenza nella causa C‑419/03
1. Argomenti delle parti
28. La Commissione fa valere che le autorità francesi, durante il procedimento precontenzioso, hanno dichiarato che alcune disposizioni della direttiva 2001/18 dovevano essere recepite mediante atti legislativi, anziché con atti regolamentari. La Commissione afferma inoltre che gli artt. da L531‑1 a L537‑1 del codice definiscono il regime giuridico applicabile agli OGM e sono quindi contenuti nella sezione legislativa dello stesso. La Commissione ritiene che il governo francese non abbia indicato nel controricorso i motivi per cui è stato successivamente possibile recepire la direttiva 2001/18 con un atto regolamentare anziché con un atto legislativo e afferma che il governo francese deve giustificare questo cambiamento di approccio.
29. La Commissione fa valere che le autorità francesi non hanno recepito correttamente l’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18. Essa sostiene che l’art. L535‑2 del codice, che non è stato modificato e produce effetti a prescindere da qualsiasi misura di attuazione, compreso, in particolare, l’art. 16 del decreto n. 2007‑358, conferisce alle autorità amministrative poteri di intervento molto più ampi rispetto a quelli previsti dall’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18. Anche se l’art. L535‑2 del codice conferisce alle autorità amministrative il potere di adottare le misure previste dall’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18, tali misure possono essere adottate, anzitutto, senza informarne il pubblico e, inoltre, in base a una semplice nuova valutazione dei rischi, anziché in base a informazioni che potrebbero avere importanti ripercussioni sui rischi per la salute umana e l’ambiente, come previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18.
30. La Commissione fa valere che le autorità francesi non hanno recepito pienamente e correttamente l’art. 19 della direttiva 2001/18, che stabilisce le condizioni cui è subordinato l’uso di OGM in tutta la Comunità. Secondo la Commissione, l’art. L533‑6 del codice fa specificamente riferimento alle autorizzazioni concesse dagli altri Stati membri ai sensi della direttiva 90/220 e pertanto non tiene conto delle autorizzazioni accordate da altri Stati membri in applicazione della direttiva 2001/18.
31. La Commissione ritiene che le autorità francesi non abbiano trasposto correttamente la clausola di salvaguardia di cui all’art. 23 della direttiva 2001/18, che consente agli Stati membri di limitare o vietare temporaneamente, a determinate condizioni, l’uso e/o la vendita di OGM sul loro territorio. La Commissione sottolinea che, per far valere la clausola di cui all’art. 23 della direttiva 2001/18, devono essere divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione nuove o ulteriori informazioni o nuove o supplementari conoscenze scientifiche che impongano una nuova valutazione delle informazioni esistenti. La Commissione sostiene che le disposizioni corrispondenti del diritto francese hanno una portata molto più ampia di quella dell’art. 23 della direttiva 2001/18. Infatti, l’art. L533‑6 del codice, che riguarda le autorizzazioni concesse da altri Stati membri, consente di limitare o vietare l’uso o l’immissione in commercio di prodotti per «validi motivi». L’art. L535‑2 del codice, che riguarda le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità francesi, consente alle autorità competenti, «[o]gniqualvolta lo giustifichi una nuova valutazione dei rischi per la salute o l’ambiente causati dalla presenza di organismi geneticamente modificati», di sospendere un’autorizzazione, imporre modifiche alle condizioni di emissione deliberata, revocare un’autorizzazione o, fra l’altro, ordinare la distruzione degli OGM. Inoltre, l’art. 16 del decreto n. 2007‑359 consente di procedere ad una nuova valutazione dei rischi per l’ambiente quando non vi siano nuove o ulteriori informazioni né nuove o supplementari conoscenze scientifiche.
32. Il governo francese fa valere che, conformemente all’art. 34, n. 1, della direttiva 2001/18 e all’art. 249 CE, la scelta se recepire una direttiva con un atto legislativo o con un atto regolamentare è rimessa all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro. Secondo il governo francese, il Conseil constitutionnel ha ritenuto che una legge contenente disposizioni di natura regolamentare non è incostituzionale. Inoltre, i decreti nn. 2007‑358 e 2007‑359 sono stati adottati in seguito e conformemente a un parere del Conseil d’État.
33. Il governo francese sostiene che l’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18 è stato recepito correttamente attraverso l’art. 16 del decreto n. 2007‑358, che stabilisce, conformemente all’art. L537‑1 del codice, le condizioni di applicazione delle disposizioni dell’art. L535‑2 del medesimo codice. L’art. 16 del decreto n. 2007‑358 dispone, conformemente alle condizioni stabilite all’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18, che, se informazioni che potrebbero avere importanti ripercussioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente si rendono disponibili per l’autorità amministrativa competente, questa procede a una nuova valutazione dei rischi e rende dette informazioni accessibili al pubblico. In tali circostanze, l’autorità in questione può, conformemente all’art. L535‑2 del codice, modificare le condizioni dell’emissione, oppure sospendere o revocare l’autorizzazione, informandone il pubblico.
34. Il governo francese afferma che l’art. 19 della direttiva 2001/18 è stato recepito correttamente. Benché l’art. L533‑6 del codice si riferisca al riconoscimento dell’autorizzazione concessa da altri Stati membri ai sensi della direttiva 90/220, tale articolo del codice dovrebbe essere interpretato nel senso che si riferisce anche alla direttiva 2001/18, dato che l’art. 36 di quest’ultima prevede che i riferimenti alla direttiva 90/220, che è stata abrogata, si intendono fatti alla direttiva 2001/18. Inoltre, secondo la giurisprudenza francese, qualora un atto regolamentare si riferisca a una legge che è stata abrogata e sostituita da un’altra avente lo stesso oggetto, il giudice nazionale dovrebbe sostituire il riferimento alla prima legge con un riferimento alla seconda. Per di più, secondo la giurisprudenza del Conseil d’État, le autorità amministrative dovrebbero interpretare la legislazione nazionale conformemente alle direttive comunitarie. Il governo francese afferma peraltro che in Francia sono state riconosciute varie autorizzazioni accordate da altri Stati membri ai sensi della direttiva 2001/18.
35. Il governo francese ritiene inoltre che l’art. 23 della direttiva 2001/18 sia stato recepito correttamente. Esso sostiene che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il diritto francese non contempla due clausole di salvaguardia. Fa valere che l’art. L533‑6 del codice si limita a conferire all’autorità competente il potere di sospendere un’autorizzazione accordata da un altro Stato membro, mentre l’art. L535‑2 del codice stabilisce le condizioni cui è subordinata la sospensione di autorizzazioni concesse dalle autorità francesi ai sensi dell’art. L533‑5 del codice o da altri Stati membri. Inoltre, il governo francese sostiene che la Commissione ritiene erroneamente che l’art. L535‑2 del codice abbia una portata troppo ampia. Benché l’art. L535‑2 non richieda che la nuova valutazione venga effettuata sulla base di nuove o ulteriori informazioni oppure di nuove o supplementari conoscenze scientifiche, il governo francese ritiene che, in mancanza di tali informazioni, il risultato della nuova valutazione non possa differire in alcun modo dalla valutazione iniziale in base alla quale è stata accordata l’autorizzazione. Per quanto riguarda l’art. 16 del decreto n. 2007‑359, il governo francese osserva che tale disposizione comprende l’obbligo di cui all’art. 23 della direttiva 2001/18 di informare la Commissione e gli Stati membri in merito alle misure adottate e di motivare la decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se le condizioni poste dall’autorizzazione debbano essere modificate o l’autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione.
2. Valutazione
36. Secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (9). Ritengo pertanto che gli argomenti sollevati dal governo francese nelle sue osservazioni scritte e orali relative ai problemi incontrati internamente nell’adozione della normativa sugli OGM non possano giustificare l’inosservanza del diritto comunitario e, in particolare, la mancata corretta trasposizione della direttiva 2001/18 e la mancata esecuzione della sentenza della Corte nella causa C‑419/03.
37. Nelle sue osservazioni, la Commissione afferma che il governo francese deve indicare i motivi per i quali ritiene che l’adozione di atti regolamentari costituisca un mezzo adeguato per recepire la direttiva 2001/18, dato che lo stesso governo francese riteneva in precedenza che detta direttiva dovesse essere recepita sia con un atto legislativo che con uno regolamentare.
38. Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva debbono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, nonché con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie (10). Le disposizioni destinate a garantire la trasposizione di una direttiva devono, in particolare, delineare una situazione giuridica sufficientemente precisa, chiara e trasparente per consentire ai singoli di conoscere pienamente i loro doveri e i loro diritti e, quanto a questi ultimi, eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (11).
39. Inoltre, secondo un’altra giurisprudenza consolidata, spetta alla Commissione, nell’ambito del procedimento ai sensi dell’art. 228 CE, fornire alla Corte gli elementi necessari per stabilire il livello di esecuzione da parte di uno Stato membro di una sentenza di condanna per inadempimento (12). Inoltre, se la Commissione ha fornito sufficienti elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento, spetta allo Stato membro interessato contestare in modo approfondito e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano (13).
40. A mio parere, le osservazioni generali fatte dalla Commissione in merito alla scelta dello strumento normativo utilizzato dalle autorità francesi per trasporre la direttiva 2001/18 non bastano, di per sé, a dimostrare che detta trasposizione è stata inadeguata, ai sensi della giurisprudenza descritta al precedente paragrafo 38 e che, pertanto, la Repubblica francese non si è conformata alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03. Inoltre, ritengo che nel corso del presente procedimento la Commissione non abbia addotto prove, diverse dalla pretesa modifica dell’approccio del governo francese per quanto riguarda la scelta dello strumento normativo per trasporre la direttiva 2001/18, sufficienti per imporre a tale governo di spiegare dettagliatamente i motivi per cui l’adozione di disposizioni regolamentari anziché legislative sarebbe sufficiente per recepire la direttiva 2001/18. Pertanto, a mio parere, occorre esaminare gli argomenti sollevati dalla Commissione in ordine all’inadeguata trasposizione nel diritto francese di specifiche disposizioni della direttiva 2001/18.
41. Per quanto riguarda la pretesa mancata trasposizione da parte delle autorità francesi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18, ritengo che la Commissione abbia dimostrato che l’art. L535‑2 del codice, la cui portata è indubbiamente superiore a quella dell’art. 8, n. 2, della direttiva, non è chiaramente limitato dalle disposizioni più restrittive dell’art. 16 del decreto n. 2007‑358.
42. Benché l’art. L537‑1 del codice preveda che le misure di attuazione, fra l’altro, del capitolo del codice contenente l’art. L535‑2 sono adottate mediante decreto e l’art. 16 del decreto n. 2007‑358 riproduca di fatto gran parte delle disposizioni dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18 e contenga effettivamente uno specifico riferimento all’art. L535‑2 del codice, non sono convinto, dopo avere letto le disposizioni in questione e alla luce degli argomenti delle parti, che l’art. L535‑2 del codice sia necessariamente limitato dall’art. 16 del decreto n. 2007‑358 e che l’art. L535‑2 del codice non possa quindi essere applicato pienamente e a prescindere dal disposto dell’art. 16 del decreto n. 2007‑358. Ritengo pertanto che, nonostante le disposizioni restrittive dell’art. 16 del decreto n. 2007‑358, l’art. 8, n. 2, della direttiva 2001/18 non sia stato attuato in modo sufficientemente chiaro, certo e vincolante.
43. Ritengo inoltre che la Repubblica francese non abbia trasposto correttamente l’art. 19 della direttiva 2001/18, in quanto la legge francese non riconosce specificamente le autorizzazioni accordate da altri Stati membri ai sensi della direttiva 2001/18. L’assenza di una specifica disposizione che riconosca tali autorizzazioni determina, a mio parere, un certo grado di incertezza giuridica in relazione a tale riconoscimento. Il fatto che l’art. L533‑6 del codice si riferisca al riconoscimento delle autorizzazioni concesse ai sensi della direttiva 90/220 e che l’art. 36 della direttiva 2001/18 preveda che i riferimenti alla direttiva 90/220 si intendono fatti alla direttiva 2001/18 non è sufficiente per porre rimedio all’assenza di una specifica disposizione di diritto francese relativa al riconoscimento delle autorizzazioni accordate in forza della direttiva 2001/18. Inoltre, ritengo che il governo francese non abbia dimostrato che, secondo la giurisprudenza di tale Stato, il riferimento, contenuto in una disposizione di legge o di regolamento nazionale, a una direttiva successivamente abrogata e sostituita da un’altra direttiva avente lo stesso oggetto si intende sostituito con il riferimento alla seconda direttiva. Peraltro, il fatto che, secondo la giurisprudenza francese, le autorità amministrative debbano interpretare la legislazione nazionale conformemente alle direttive comunitarie (14) e che le autorizzazioni accordate da altri Stati membri in forza della direttiva 2001/18 siano state effettivamente riconosciute in Francia non è sufficiente, in mancanza di una specifica disposizione nazionale in materia, per eliminare l’incertezza giuridica gravante sul riconoscimento delle autorizzazioni in questione.
44. Per quanto riguarda l’art. 23 della direttiva 2001/18, ritengo che la Repubblica francese non abbia recepito correttamente l’art. 23, n. 1, primo comma (15). Ai sensi di tale disposizione, uno Stato membro può adottare misure di salvaguardia in relazione a un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla direttiva 2001/18 quando, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione o nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto rappresenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente. Tuttavia, ritengo che, come ha sostenuto la Commissione, dalla lettura dell’art. L535‑2 del codice emerga che le misure di salvaguardia possono essere adottate in forza di detta disposizione a condizioni molto meno restrittive dalle autorità amministrative nazionali, vale a dire quando lo giustifichi una nuova valutazione dei rischi per la salute pubblica o per l’ambiente causati dalla presenza di OGM. Non mi convince quindi la tesi del governo francese secondo cui tale nuova valutazione, di fatto, potrebbe avere luogo solo sulla base di nuove o ulteriori informazioni o di nuove o supplementari conoscenze scientifiche.
45. Ritengo quindi che, alla data dell’udienza, la Repubblica francese non avesse trasposto correttamente gli artt. 8, n. 2, 19 e 23, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/18 e quindi non avesse dato piena esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03.
C – Penalità di mora
1. Argomenti delle parti
46. Conformemente al metodo di calcolo indicato nella comunicazione della Commissione sull’attuazione dell’art. 228 CE [SEC(2005)1658; in prosieguo: la «comunicazione del 2005»], la Commissione, nel ricorso, propone alla Corte di comminare alla Repubblica francese una penalità di EUR 366 744 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza nella causa C‑419/03, dal giorno in cui la Corte si sia pronunciata nella presente causa e fino al giorno in cui sarà data esecuzione alla sentenza nella causa C‑419/03. L’importo di tale penalità viene calcolato moltiplicando una base uniforme di EUR 600 per un coefficiente di 10 (su una scala da 1 a 20) per la gravità dell’infrazione, un coefficiente di 2,8 (su una scala da 1 a 3), che corrisponde ai 28 mesi trascorsi tra la pronuncia della sentenza nella causa C‑419/03 e il 12 dicembre 2006, data in cui la Commissione ha adottato la propria decisione di proporre una penalità, e un coefficiente di 21,83, calcolato in base al prodotto interno lordo della Repubblica francese e al numero di voti di cui tale Stato membro dispone in seno al Consiglio dell’Unione europea, che ne rispecchia la capacità finanziaria.
47. La Commissione ritiene che la direttiva 2001/18 costituisca un elemento essenziale del quadro normativo comunitario in materia di emissione e immissione in commercio di OGM. La direttiva 2001/18 è intesa a garantire lo sviluppo sicuro e controllato delle biotecnologie nella Comunità, a garantire la libera circolazione degli OGM autorizzati conformemente a detta direttiva e a tutelare la salute umana e l’ambiente. Tali obiettivi vengono compromessi dalla mancata trasposizione, da parte della Repubblica francese, di parti di tale direttiva. La Commissione sostiene che l’inadempimento lede interessi privati e pubblici e travalica i confini nazionali. La Commissione afferma inoltre che la mancata trasposizione di parti della direttiva 2001/18 determina una grave incertezza giuridica nel settore degli OGM e pregiudica gli interessi dei produttori di OGM e la ricerca biotecnica sugli OGM. Tale incertezza potrebbe inoltre ostacolare le relazioni internazionali della Comunità.
48. Il governo francese sostiene che la direttiva 2001/18 ha avuto piena attuazione mediante l’adozione delle misure menzionate al precedente paragrafo 21 e che non va imposta alcuna penalità.
2. Valutazione
49. Qualora ritenga che la Repubblica francese non abbia dato esecuzione alla sua sentenza nella causa C‑419/03, la Corte può, conformemente all’art. 228, n. 2, terzo comma, CE, e alla luce della sua sentenza nella causa C‑304/02, Commissione/Francia, comminare a tale Stato membro il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare alla luce delle circostanze del caso di specie le sanzioni pecuniarie da irrogare (16). A tale riguardo, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un’utile base di riferimento. Inoltre, la comunicazione del 2005, che non è neanch’essa vincolante per la Corte, contribuisce a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta da tale istituzione (17).
50. La penalità dev’essere fissata in modo tale da essere adeguata alle circostanze e proporzionata all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Inoltre, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’uniforme ed efficace applicazione del diritto comunitario sono, in linea di principio, la durata dell’infrazione, il suo grado di gravità e la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. Per l’applicazione di tali criteri si deve tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici come pure dell’urgenza di indurre lo Stato membro di cui trattasi a conformarsi ai suoi obblighi (18).
51. Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione nel caso in esame, la Commissione ha inizialmente suggerito nel ricorso un coefficiente di 10 (su una scala da 1 a 20), in quanto riteneva che la Repubblica francese non avesse recepito un gran numero di disposizioni della direttiva 2001/18 (19). Va rilevato tuttavia che, alla data dell’udienza nel presente procedimento, la Commissione ha insistito nel suo ricorso solo in relazione a tre disposizioni della direttiva 2001/18. A mio parere, quindi, la proposta iniziale della Commissione per quanto riguarda la gravità dell’infrazione nel caso di specie ha una portata e un’utilità limitate.
52. Ritengo che la Corte, per valutare la gravità di un’infrazione consistente nella mancata trasposizione di una direttiva, oltre ad esaminare l’importanza generale della direttiva in questione nell’ambito dell’ordinamento comunitario, debba prestare particolare attenzione al contenuto e all’importanza relativa delle specifiche disposizioni di detta direttiva che lo Stato membro non ha recepito.
53. Secondo il quarto ‘considerando’ della direttiva 2001/18, gli organismi viventi emessi nell’ambiente per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali. Inoltre, gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili. La direttiva 2001/18 è quindi intesa a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri riguardanti l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM e a garantire il corretto sviluppo dei prodotti industriali che utilizzano OGM, istituendo un quadro legislativo completo e trasparente (20). La direttiva 2001/18 mira altresì a tutelare la salute umana e l’ambiente e a rispettare le prescrizioni del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica (21).
54. Nella replica, la Commissione ha sostenuto che l’art. 19 della direttiva 2001/18, concernente la dimensione comunitaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM, come tale o contenuto in un prodotto, concessa in forza di tale direttiva, e l’art. 23 di quest’ultima, che stabilisce una clausola di salvaguardia, costituiscono i «pilastri» di detta direttiva. A mio avviso, questa affermazione si basa, fra l’altro, sulla lettera degli artt. 19 e 23 della direttiva 2001/18 e sul cinquantaseiesimo ‘considerando’ della stessa. L’art. 19 della direttiva 2001/18 prevede il mutuo riconoscimento in tutta la Comunità degli OGM, come tali o contenuti in un prodotto, autorizzati ai sensi di detta direttiva e l’art. 23, intitolato «Clausola di salvaguardia», disciplina e armonizza in modo molto preciso le condizioni in cui uno Stato membro può temporaneamente limitare o vietare l’uso e/o la vendita nel suo territorio di detti OGM come tali o contenuti in un prodotto. La mancata corretta trasposizione, da parte della Repubblica francese, dell’art. 19 e dell’art. 23, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/18 determina, secondo me, una notevole incertezza giuridica in tale Stato membro su aspetti fondamentali delle norme concernenti l’immissione in commercio e la limitazione di OGM autorizzati in forza di detta direttiva, compromettendo così la libera circolazione di questi ultimi. L’incertezza giuridica causata dalla mancata trasposizione da parte della Repubblica francese di tali disposizioni chiave della direttiva 2001/18 è particolarmente nociva, a mio avviso, vista l’incertezza scientifica che indubbiamente esiste intorno agli OGM. A mio parere, il fatto che, come ha affermato la Repubblica francese, tale Stato membro possa essere, fra l’altro, uno dei principali produttori di OGM, o possa avere riconosciuto autorizzazioni accordate da altri Stati membri in forza della direttiva 2001/18, non pone rimedio né dissipa l’incertezza giuridica determinata dal fatto che la Repubblica francese non abbia dato piena attuazione alla direttiva 2001/18.
55. Ritengo pertanto che un coefficiente di 6 (su una scala da 1 a 20) rispecchi la gravità della mancata trasposizione, da parte della Repubblica francese, degli artt. 8, n. 2, 19 e 23, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/18.
56. Per quanto riguarda il coefficiente relativo alla durata dell’infrazione, ritengo che la Corte non debba accogliere la proposta della Commissione di fissarlo a 2,8 (su una scala da 1 a 3), sulla base di un ritardo di 28 mesi. Emerge dagli atti che il coefficiente proposto dalla Commissione è stato calcolato in base al tempo trascorso fra la data della sentenza nella causa C‑419/03 e il 12 dicembre 2006, data in cui la Commissione ha adottato la decisione di proporre una penalità. Tuttavia, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la durata di un’infrazione dev’essere valutata facendo riferimento alla data della prima sentenza che ha dichiarato l’inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE e al momento in cui la Corte esamina i fatti nel successivo procedimento a norma dell’art. 228 CE (22).
57. Inoltre, è evidente che la Commissione ha basato la sua proposta relativa a un coefficiente di 2,8 sul punto 17 della comunicazione del 2005, secondo cui «[s]ulla base della durata dell’infrazione, all’importo fisso di base viene applicato un coefficiente moltiplicatore il cui minimo è 1 e il massimo 3, e che viene calcolato computando 0,10 per ogni mese a decorrere dalla pronuncia della sentenza ai sensi dell’articolo 226 CE». Ritengo che tale disposizione della comunicazione del 2005 sia incoerente e quindi inutilizzabile, poiché sembra fissare un massimale o un tetto di 3 per il coefficiente di durata nonostante il fatto che un’infrazione possa persistere per oltre 30 mesi. Rilevo inoltre che la Corte ha precisato, nella causa C‑177/04, Commissione/Francia, di non essere vincolata dalla scala da 1 a 3 proposta dalla Commissione in quella causa (23).
58. Nel caso di specie sono trascorsi quasi quattro anni, dato che la sentenza nella causa C‑419/03 è stata pronunciata il 15 luglio 2004 e l’udienza si è tenuta il 12 marzo 2008 (24). Pertanto, ritengo che, alla luce della precedente prassi della Corte, un coefficiente di 3 sia più appropriato per tenere conto della durata dell’infrazione nel caso in esame. A tale riguardo, rilevo che un coefficiente di 3 per la durata è stato adottato in relazione a un identico ritardo di quasi quattro anni nel trasporre correttamente la normativa comunitaria nella causa C‑177/04, Commissione/Francia (25). Inoltre, nella causa C‑278/01, Commissione/Spagna, la Corte ha ammesso che le considerazioni tecniche che rendevano difficile conformarsi in un breve lasso di tempo alla precedente sentenza pronunciata dalla Corte in forza dell’art. 226 CE potevano essere prese in considerazione per stabilire il coefficiente relativo alla durata dell’infrazione (26). Secondo me, i problemi incontrati internamente dalla Repubblica francese nella trasposizione della direttiva 2001/18 erano di natura politica, più che tecnica, e pertanto non vanno presi in considerazione per stabilire il coefficiente di durata.
59. Per quanto riguarda la proposta della Commissione di moltiplicare un importo di base per un coefficiente fondato sul prodotto interno lordo dello Stato membro di cui trattasi e sul numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio, tale proposta risulta adeguata, in linea di massima, a riflettere la capacità finanziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (27). Ritengo inoltre appropriato, nel caso di specie, moltiplicare i coefficienti relativi alla durata, alla gravità e alla capacità finanziaria dello Stato membro per un importo base di EUR 600, come suggerito dalla Commissione (28).
60. Alla luce di tutto quanto precede, la moltiplicazione dell’importo base di EUR 600 per coefficienti fissati a 6 per la gravità dell’infrazione, a 3 per la durata della stessa e a 21,83 per la capacità finanziaria della Repubblica francese, sfocia nella specie in un importo di EUR 235 764 per ogni giorno di ritardo. Nella presente causa, che ha per oggetto l’esecuzione di una sentenza della Corte che postula l’adozione di una disposizione legislativa di modifica, a mio parere si deve optare per una penalità inflitta su base giornaliera (29).
D – Somma forfettaria
1. Argomenti delle parti
61. Nel caso di specie, la Commissione propone alla Corte di comminare alla Repubblica francese il pagamento di una somma forfettaria. Nei casi in cui uno Stato membro ometta di dare esecuzione a una sentenza della Corte ex art. 226 CE, la Commissione intende proporre sistematicamente alla Corte di comminare il pagamento di una somma forfettaria nei procedimenti ai sensi dell’art. 228 CE (30). Inoltre, la Commissione intende proporre di comminare il pagamento di una somma forfettaria anche quando la precedente sentenza ex art. 226 CE sia stata eseguita durante il procedimento ai sensi dell’art. 228 CE dinanzi alla Corte.
62. La Commissione rileva che, secondo la sentenza della Corte nella causa C‑304/02, Commissione/Francia, le sanzioni pecuniarie non mirano solo a indurre uno Stato membro a conformarsi ad una sentenza ex art. 226 CE, ma hanno anche uno scopo preventivo o dissuasivo. Lo scopo della somma forfettaria consiste nel sanzionare il comportamento tenuto in passato da uno Stato membro che non abbia dato esecuzione ad una sentenza ai sensi dell’art. 226 CE, per dissuadere gli Stati membri dall’agire nello stesso modo in futuro. La somma forfettaria andrebbe quindi imposta a prescindere dalla circostanza che lo Stato membro si conformi alla sentenza ex art. 226 CE nelle more di un procedimento a norma dell’art. 228 CE o subito dopo la sentenza pronunciata in tale procedimento.
63. La Commissione rileva che la sua precedente prassi di proporre solo penalità ai sensi dell’art. 228 CE assicurava che non fosse penalizzata l’esecuzione tardiva della precedente sentenza ex art. 226 CE intervenuta prima della pronuncia di quella nel successivo procedimento ai sensi dell’art. 228 CE e pertanto non era effettivamente dissuasiva. La Commissione ritiene che la prolungata omessa esecuzione di una sentenza della Corte leda gravemente i principi di legalità e della certezza giuridica in una Comunità di diritto. La Commissione afferma che l’importanza delle sentenze ai sensi dell’art. 226 CE viene gravemente compromessa dalle tattiche dilatorie adottate sistematicamente da alcuni Stati membri. Per quanto riguarda la Repubblica francese, la Commissione, in risposta a un quesito scritto postole dalla Corte, ha precisato che, tra dicembre 1996 e ottobre 2005, alla Repubblica francese sono stati indirizzati 50 lettere di diffida (su un totale di 296 – 16,89%) e 25 pareri motivati (su un totale di 125 – 20%) ai sensi dell’art. 228 CE. Nello stesso periodo, la Commissione ha avviato sei volte un procedimento a norma dell’art. 228 CE dinanzi alla Corte contro la Repubblica francese (su un totale di 21 – 28,57%). La Commissione ritiene pertanto che occorra comminare il pagamento di una somma forfettaria per scoraggiare tali tattiche dilatorie e prevenire recidive da parte degli Stati membri.
64. La Commissione, in base alla comunicazione del 2005, ritiene che nel caso di specie la somma forfettaria vada calcolata moltiplicando la base uniforme di EUR 200 per i coefficienti 10 (per la gravità) e 21,83 (per la capacità finanziaria), il che dà un importo di EUR 43 660 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza nella causa C‑419/03, a partire dal giorno di pronuncia di tale sentenza e fino al giorno in cui sarà data piena esecuzione alla sentenza nella causa C‑419/03 o in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa. La Commissione afferma inoltre che, nel caso di specie, la Repubblica francese non ha collaborato durante il procedimento precontenzioso e osserva che quest’ultima non ha neppure rispettato il calendario per la trasposizione della direttiva 2001/18 fissato da tale Stato membro dopo il parere motivato emanato nella fattispecie. La Commissione sottolinea inoltre la prolungata omessa trasposizione da parte della Repubblica francese della direttiva 2001/18, che avrebbe dovuto essere completata entro il 17 ottobre 2002. Infatti, quattro anni dopo quella data, ad eccezione del decreto n. 2005‑51, che riveste un’importanza marginale, la Repubblica francese non ha adottato alcun provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03. La Commissione sostiene che l’inadempimento della Repubblica francese ha causato una notevole incertezza giuridica in tale settore sensibile. Sottolinea inoltre l’importanza della direttiva 2001/18, che mira a tutelare la salute umana e l’ambiente e a promuovere lo sviluppo delle biotecnologie e la libera circolazione di OGM. Inoltre, la Commissione afferma che la Repubblica francese ha omesso in varie precedenti occasioni di dare piena attuazione alla normativa comunitaria in materia di OGM. A tale riguardo, la Commissione afferma che, nelle cause C‑296/01 (31) e C‑429/01 (32), la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese aveva omesso di trasporre alcune disposizioni rispettivamente della direttiva 90/220 e della direttiva del Consiglio 90/219/CEE (33). Inoltre, la Commissione ha successivamente proposto ricorso in forza dell’art. 228 CE contro la Repubblica francese per la mancata esecuzione della sentenza nella causa C‑429/01. Il ricorso in questione, registrato con il numero di ruolo C‑79/06, è stato successivamente ritirato dalla Commissione quando la Repubblica francese ha dato esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C‑429/01 (34).
65. Nella replica, la Commissione rileva che, per tenere conto dell’esecuzione parziale, avvenuta il 21 marzo 2007, della sentenza della Corte nella causa C‑419/03 (35), la Corte dovrebbe ridurre l’importo della somma forfettaria proposta dalla Commissione da tale data e fino al giorno in cui sarà data piena esecuzione alla sentenza nella causa C‑419/03 (36) o sarà pronunciata la sentenza nella presente causa (37).
66. Secondo la Repubblica francese, poiché essa si è conformata alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03, la proposta della Commissione di comminarle il pagamento di una somma forfettaria nel caso di specie è priva di scopo. Mentre la Commissione ha precisato nella comunicazione del 2005 che nei procedimenti a norma dell’art. 228 CE intendeva anzitutto richiedere sistematicamente che fosse comminato il pagamento di una somma forfettaria, anche quando lo Stato membro avesse cessato l’infrazione prima della pronuncia della sentenza, la Repubblica francese ritiene che tale impostazione sia in contrasto con l’art. 228 CE e con la giurisprudenza della Corte in materia. La Repubblica francese osserva che, conformemente alla sentenza nella causa C‑304/02, Commissione/Francia, lo scopo del procedimento istituito dall’art. 228, n. 2, CE, è di indurre lo Stato membro inadempiente ad eseguire la sentenza ex art. 226 CE al più presto e di garantire così l’effettiva applicazione del diritto comunitario. Le sanzioni previste dall’art. 228 CE non mirerebbero a prevenire altre infrazioni analoghe.
67. La Repubblica francese rileva che, in ogni caso, nella specie non sussistono le condizioni cui è subordinata l’imposizione di tale somma forfettaria. Essa fa valere che le circostanze di cui alla causa C‑304/02, Commissione/Francia, finora l’unica in cui la Corte abbia imposto una somma forfettaria, non sono equiparabili a quelle del presente procedimento, in quanto l’infrazione oggetto di quella causa era persistita per 11 anni e minacciava le risorse ittiche della Comunità. A tale riguardo, la Repubblica francese sottolinea che sono trascorsi meno di tre anni fra la sentenza nella causa C‑419/03 e la presentazione del presente ricorso, un lasso di tempo analogo o inferiore a quello trascorso nelle cause C‑387/97, Commissione/Grecia, C‑278/01, Commissione/Spagna, C‑177/04, Commissione/Francia, e C‑119/04, Commissione/Italia, nelle quali la Corte non ha imposto il pagamento di una somma forfettaria. Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la Repubblica francese afferma che nella causa C‑419/03 è stato accertato che essa aveva omesso di recepire non la direttiva 2001/18 nella sua interezza, ma solo le disposizioni che andavano al di là di quelle della direttiva 90/220. Inoltre, la Repubblica francese ha cessato tale infrazione nel marzo 2007, un mese dopo la proposizione del presente ricorso.
68. La Repubblica francese fa valere in subordine che l’importo della somma forfettaria proposta dalla Commissione è eccessivo. Il coefficiente di 10 suggerito da quest’ultima per la gravità sarebbe eccessivo, dato che l’infrazione nel caso di specie avrebbe avuto conseguenze molto limitate. A tale riguardo, la Repubblica francese sostiene che la maggior parte delle richieste di autorizzazione in Europa riguarda alimenti geneticamente modificati. Tuttavia, gli alimenti geneticamente modificati destinati al consumo umano non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/18 e tale direttiva riguarda solo gli alimenti geneticamente modificati destinati al consumo animale fino al 18 aprile 2004. Inoltre, la Repubblica francese afferma che, pur avendo omesso di recepire talune disposizioni della direttiva 2001/18, le autorità francesi hanno istituito una procedura di autorizzazione con cui è stata effettivamente data attuazione a detta direttiva, adottando nel 2005 due guide sulle colture geneticamente modificate che definiscono la procedura d’indagine seguita dal Ministero dell’Agricoltura, le condizioni cui è subordinata la domanda di autorizzazione e la consultazione del pubblico. La Repubblica francese ritiene altresì che la Commissione non possa fondarsi sulle circostanze della causa C‑79/06. La Commissione ha ritirato il ricorso in quella causa in quanto la Repubblica francese si era conformata alla precedente sentenza della Corte nella causa C‑429/01.
2. Valutazione
69. Gli argomenti sollevati dalle parti nel caso di specie in ordine all’imposizione da parte della Corte del pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell’art. 228 CE non mettono in discussione la facoltà della Corte di imporre il pagamento sia di una penalità che di una somma forfettaria nei procedimenti a norma dell’art. 228 CE e tale facoltà è stata specificamente riconosciuta e concretamente esercitata dalla Corte nella causa C‑304/02, Commissione/Francia (38).
70. In quella causa la Corte ha rilevato che le sanzioni previste dall’art. 228 CE hanno lo scopo comune di spingere uno Stato membro inadempiente a eseguire una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l’applicazione effettiva del diritto comunitario. Inoltre, spetta alla Corte determinare, in relazione al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza pronunciata nel precedente procedimento ai sensi dell’art. 226 CE e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto comunitario (39).
71. Pertanto, a mio parere, le sanzioni di cui all’art. 228 CE servono non solo come mezzo per garantire l’esecuzione delle sentenze ex art. 226 CE, ma anche come misure generali di prevenzione (40).
72. Nonostante lo scopo comune delle sanzioni previste dall’art. 228 CE, la Corte, nella causa C‑304/02, Commissione/Francia, ha anche dichiarato che la penalità e la somma forfettaria hanno una propria funzione distinta (41). Essa ha quindi ritenuto che l’imposizione di una penalità è particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a porre fine, quanto prima, a un inadempimento che, in mancanza di una misura del genere, avrebbe tendenza a persistere. L’imposizione di una somma forfettaria, invece, si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro di cui trattasi sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per molto tempo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato (42).
73. Inoltre, nonostante lo scopo comune delle sanzioni previste dall’art. 228 CE, la Corte ha imposto il pagamento di una somma forfettaria in un solo caso, nella causa C‑304/02, Commissione/Francia, da quando ha pronunciato la sua prima sentenza ai sensi dell’art. 228 CE, il 4 luglio 2000 nella causa Commissione/Grecia (43). A mio avviso, dalla prassi applicata dalla Corte da quasi otto anni emerge che l’imposizione sia di una penalità che di una somma forfettaria in relazione a una specifica infrazione ai sensi dell’art. 228 CE può non essere necessaria per raggiungere lo scopo di garantire l’applicazione del diritto comunitario.
74. Ritengo pertanto che l’approccio sistematico all’imposizione di una somma forfettaria difeso dalla Commissione, non solo nelle osservazioni svolte nel presente procedimento, ma anche nella comunicazione del 2005, possa risultare sproporzionato alla luce delle circostanze prevalenti in un singolo caso e vada quindi respinto. La Corte, pertanto, dovrebbe seguire la propria prassi consolidata di imporre le sanzioni previste dall’art. 228 CE in modo misurato e selettivo, ove necessario, per contrastare efficacemente le violazioni del diritto comunitario.
75. A tale riguardo, e alla luce della giurisprudenza, ritengo che la Corte, comminando il pagamento di una penalità in uno specifico caso, miri a scoraggiare la persistente e quindi futura inosservanza da parte di uno Stato membro di una specifica sentenza ai sensi dell’art. 226 CE, a partire dalla data della sentenza pronunciata in un procedimento a norma dell’art. 228 CE (44).
76. Quando impone il pagamento di una somma forfettaria, la Corte, a mio parere, intende punire uno Stato membro per il comportamento tenuto in passato e consistente nel non dare esecuzione ad una determinata sentenza ex art. 226 CE, quando tale comportamento sia caratterizzato da circostanze aggiuntive che aggravano la mancanza di una tempestiva e integrale esecuzione di detta sentenza da parte dello Stato membro. Secondo me, la sanzione della somma forfettaria si giustifica solo quando tali circostanze aggravanti aggiuntive siano state dimostrate in maniera convincente. Anche se tali circostanze aggravanti aggiuntive non possono essere elencate esaustivamente a priori, esse, a mio parere, dovrebbero includere l’omessa cooperazione in buona fede di uno Stato membro con la Commissione per porre tempestivamente fine all’infrazione. Inoltre, la sanzione della somma forfettaria può essere comminata quando interessi pubblici e privati risultino lesi in misura intollerabile dall’infrazione di uno Stato membro (45). Peraltro, quando l’infrazione venga commessa in una materia di interesse per la Comunità, o comprometta un principio comunitario fondamentale, è più agevole per la Corte accertare tali circostanze aggravanti e quindi comminare il pagamento di una somma forfettaria.
77. Ritengo che la Corte, in linea di massima, debba limitare il proprio esame dell’opportunità di imporre una somma forfettaria alle specifiche circostanze del caso di specie. A mio avviso, la Corte, per decidere se condannare uno Stato membro al pagamento di una somma forfettaria, dovrebbe tenere conto delle altre infrazioni commesse da quest’ultimo solo qualora la Commissione dimostri, con prove convincenti, che sussiste un’omissione strutturale o sistematica da parte dello Stato membro in questione nell’esecuzione delle sentenze ai sensi dell’art. 226 CE. In proposito, ritengo che non sia sufficiente di per sé la mera produzione, da parte della Commissione, di dati statistici relativi alla mancata esecuzione di sentenze ex art. 226 CE da parte di uno Stato membro.
78. Poiché la sanzione della somma forfettaria è intesa, secondo me, a punire uno Stato membro per l’omessa esecuzione di una sentenza ai sensi dell’art. 226 CE caratterizzata da circostanze aggravanti aggiuntive, ritengo che l’importo della sanzione vada fissato in modo da riflettere tali specifiche circostanze. Ritengo quindi che il metodo di calcolo della somma forfettaria proposto dalla Commissione nel presente procedimento e nella comunicazione del 2005 (46), che si basa, fra l’altro, sullo stesso coefficiente per la gravità previsto per la penalità e sul numero di giorni per il quale è persistita l’infrazione, non rifletta tali circostanze.
79. Per quanto riguarda l’opportunità di comminare il pagamento di una somma forfettaria nel caso di specie, preciso in via preliminare che, alla luce del ragionamento svolto ai precedenti paragrafi 36‑45, ritengo che la Repubblica francese, al momento dell’udienza nella presente causa, non avesse dato piena esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03. A mio avviso, quindi, gli argomenti dedotti dalle parti in questo procedimento in ordine alla questione se l’esecuzione della sentenza nella causa C‑419/03 da parte della Repubblica francese nelle more del presente procedimento possa privare di scopo l’imposizione del pagamento di una somma forfettaria non sono pertinenti.
80. In ogni caso, poiché la sanzione della somma forfettaria è una sanzione una tantum intesa a punire un comportamento(47) tenuto da uno Stato membro, a mio avviso molto prima dell’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 228 CE, è irrilevante la circostanza che lo Stato membro dia esecuzione alla sentenza ex art. 226 CE prima che la Corte esamini i fatti nell’ambito di detto procedimento. In tali circostanze, la Corte può imporre una somma forfettaria se la Commissione dimostra che lo Stato membro non si è conformato alla sentenza ex art. 226 CE entro il termine prescritto nel parere motivato in un procedimento a norma dell’art. 228 CE, sempreché, come sottolineato ai paragrafi 76-78, siano comprovate le circostanze aggravanti aggiuntive che giustificano tale sanzione.
81. Ritengo che, nella specie, la Commissione non abbia dimostrato l’esistenza di circostanze aggravanti aggiuntive atte a giustificare l’imposizione di una somma forfettaria.
82. Per quanto riguarda la tesi della Commissione secondo cui la Repubblica francese non avrebbe cooperato con essa o avrebbe adottato «tattiche dilatorie» nella fase precontenziosa del presente procedimento, ritengo che la Commissione non abbia prodotto alcuna prova chiara di tale comportamento. È evidente che la Repubblica francese non si è conformata alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03 entro un termine ragionevole, circostanza che va deplorata (48). Tuttavia, alla luce della corrispondenza tra le parti riprodotta ai precedenti paragrafi 15‑17, sono del parere che la Repubblica francese abbia risposto in modo accettabile alle richieste di informazioni della Commissione nel procedimento precontenzioso e abbia dimostrato che stava adottando provvedimenti concreti, ancorché tardivi e, in definitiva, inadeguati, per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C‑419/03.
83. Per quanto attiene alla questione se la mancata trasposizione integrale della direttiva 2001/18 da parte della Repubblica francese abbia leso interessi pubblici e privati in misura tale da giustificare l’imposizione di una somma forfettaria, ritengo che la Commissione abbia dimostrato che tale omissione ha creato una situazione di incertezza giuridica in un settore già afflitto da notevoli incertezze scientifiche (49). Tuttavia, a parte l’argomento relativo al procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo di Clermont‑Ferrand (50), ritengo che la Commissione non abbia prodotto prove sufficienti per dimostrare che la mancata trasposizione integrale della direttiva 2001/18 e la mancata piena esecuzione della sentenza nella causa C‑419/03 da parte della Repubblica francese ha leso interessi pubblici e privati in una misura così intollerabile da giustificare l’imposizione di una somma forfettaria. La Repubblica francese ha affermato nella presente causa, senza essere contraddetta dalla Commissione, che la mancata esecuzione integrale della direttiva 2001/18 non ha ostacolato la ricerca biotecnica sugli OGM. Inoltre, la Repubblica francese ha affermato di avere registrato più richieste di autorizzazione per l’emissione sperimentale di OGM ai sensi della parte B di detta direttiva nel 2003, 2005 e 2006 rispetto a qualsiasi altro Stato membro, ad eccezione della Spagna, e che tra il 2004 e il 2006 la Francia è stata il secondo produttore europeo di OGM per scopi commerciali. Inoltre, la Repubblica francese ha sostenuto, anche in questo caso senza essere contraddetta, che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, la mancata trasposizione della direttiva 2001/18 da parte di detto Stato membro non ha ostacolato le relazioni internazionali della Comunità nel settore degli OGM, dato che il recepimento incompleto di tale direttiva non è mai stato eccepito nell’ambito di negoziati internazionali.
84. Per di più, in mancanza di prove diverse dai dati statistici riprodotti al precedente paragrafo 63 e dal ricorso proposto dalla Commissione contro la Repubblica francese per la mancata trasposizione integrale della normativa sugli OGM menzionato al precedente paragrafo 64, ritengo che, nella specie, la Commissione non abbia provato un inadempimento da parte della Repubblica francese degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE tale da dover essere sanzionato con l’imposizione di una somma forfettaria, né che tale sanzione sia necessaria a scopi preventivi.
85. Ritengo pertanto che la Repubblica francese non debba essere condannata al pagamento di una somma forfettaria.
VII – Sulle spese
86. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, ritengo che la Repubblica francese, rimasta soccombente, debba essere condannata alle spese. Conformemente all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica ceca deve sopportare le proprie spese.
VIII – Conclusione
87. In base alle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di:
– dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza della Corte 15 luglio 2004, causa C‑419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE, le quali divergono o eccedono la portata di quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art. 228, n. 1, CE;
– ordinare alla Repubblica francese di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di mora di EUR 235 764 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza di cui alla causa C‑419/03, dal giorno in cui è stata emanata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà data piena attuazione alla sentenza pronunciata nella causa C‑419/03;
– condannare la Repubblica francese alle spese;
– condannare la Repubblica ceca a sopportare le proprie spese.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Sentenza 15 luglio 2004 (non pubblicata nella Raccolta) (GU 2004, C 228, pag. 15).
3 – GU L 106, pag. 1.
4 – GU L 117, pag. 15.
5 – V. art. 1 della direttiva 2001/18.
6 – La Commissione ritiene che i tre decreti e le tre ordinanze menzionati al precedente paragrafo 21 siano entrati in vigore il 21 marzo 2007.
7 – V. sentenze 12 luglio 2005, causa C‑304/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6263, punto 30); 18 luglio 2006, causa C‑119/04, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑6885, punto 27); 18 luglio 2007, causa C‑503/04, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑6153, punto 19), e 10 gennaio 2008, causa C‑70/06, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I-0001, punto 18).
8 – V., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, causa C‑304/02, cit. alla nota 7 (punto 31).
9 – Sentenze 26 giugno 2001, cause C‑212/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑4923, punto 34), e 9 settembre 2004, causa C‑195/02, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑7857, punto 82).
10 – V. in tal senso, fra l’altro, sentenza 18 ottobre 2001, causa C‑354/99, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑7657, punto 27).
11 – V., segnatamente, sentenza 28 febbraio 1991, causa C‑131/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑825, punto 6).
12 – Sentenza 4 luglio 2000, causa C‑387/97, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑5047, punto 73).
13 – Sentenza Commissione/Francia, causa C‑304/02, cit. alla nota 7 (punto 56).
14 – Va rilevato che tale affermazione non è stata assolutamente dimostrata dal governo francese nella presente causa. Infatti, nelle sue osservazioni scritte e orali, la Commissione, senza essere contraddetta dal governo francese, ha posto in evidenza una sentenza del Tribunale amministrativo di Clermont-Ferrand del 4 maggio 2006, in cui il giudice, anziché interpretare il diritto nazionale conformemente alla direttiva 2001/18, ha annullato alcune autorizzazioni accordate ai sensi della legge francese in quanto le disposizioni nazionali sulla cui base erano state concesse le autorizzazioni erano in contrasto con la direttiva 2001/18. La Corte è stata informata che tale sentenza è stata impugnata. Inoltre, il governo francese ha sottolineato nelle sue osservazioni che la sentenza in questione costituiva un incidente isolato.
15 – Ritengo che l’art. 16 del decreto n. 2007‑359 trasponga nel diritto francese il contenuto del secondo e del terzo comma dell’art. 23, n. 1, della direttiva 2001/18.
16 – Sentenze Commissione/Francia, causa C‑304/02, cit. alla nota 7 (punto 86); 14 marzo 2006, causa C‑177/04, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑2461, punto 58), e Commissione/Portogallo, cit. alla nota 7 (punto 31).
17 – V., in tal senso, sentenza Commissione/Portogallo, cit. alla nota 7 (punto 34).
18 – V. sentenza Commissione/Portogallo, cit. alla nota 7 (punti 38 e 39).
19 – Artt. 3, n. 1, 6, nn. 2 e 4, 7, 8, n. 2, 9, 13, nn. 2 e 6, 14, n. 1, 15, n. 2, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 35 e allegati II, III, IV, V, VI e VII.
20 – Secondo cui il pubblico viene consultato in merito all’emissione deliberata di OGM nell’ambiente. V. art. 2, nonché il settimo e il decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/18.
21 – V. quinto e tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/18.
22 – V. sentenza 14 marzo 2006, causa C‑177/04, Commissione/Francia, cit. alla nota 16 (punto 71).
23 – V. punto 71, in cui la Corte ha dichiarato che il suo «libero apprezzamento [non è] limitato dalla scala da 1 a 3 proposta dalla Commissione» (sentenza cit. alla nota 16).
24 – Inoltre, anche se la Repubblica francese ha dato parzialmente esecuzione alla sentenza nella causa C‑419/03, peraltro con notevole ritardo e solo dopo la presentazione del ricorso nel presente procedimento, sono trascorsi quasi tre anni fra la sentenza nella causa C‑419/03, che è stata pronunciata il 15 luglio 2004, e la pubblicazione degli atti normativi citati al precedente paragrafo 21, avvenuta il 20 marzo 2007.
25 – Cit. alla nota 16 (punti 73 e 74).
26 – V. sentenza 25 novembre 2003, causa C‑278/01, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑14141, punti 53 e 54).
27 – V. sentenze Commissione/Spagna, causa C‑278/01, cit. alla nota 26 (punto 59), e Commissione/Portogallo, cit. alla nota 7 (punto 48).
28 – V. sentenza Commissione/Portogallo, cit. alla nota 7 (punto 50), in cui la Corte ha approvato l’applicazione dell’importo base di EUR 600 stabilito dalla comunicazione del 2005.
29 – V., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, causa C‑177/04, cit. alla nota 16 (punto 77), e Commissione/Portogallo, cit. alla nota 7 (punto 52).
30 – V. anche la spiegazione di cui al punto 10 della comunicazione del 2005.
31 – Sentenza 20 novembre 2003, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑13909).
32 – Sentenza 27 novembre 2003, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑14355).
33 – Direttiva 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1), come modificata dalla direttiva 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio (GU L 297, pag. 29).
34 – V. ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 7 febbraio 2007 (non pubblicata nella Raccolta, GU C 82, pag. 27).
35 – Vista l’adozione delle misure menzionate al precedente paragrafo 21, che la Commissione considera entrate in vigore il 21 marzo 2007.
36 – Se tale dovesse essere la situazione prima che venga pronunciata la sentenza nella presente causa.
37 – Qualora a quella data non fosse stata data piena esecuzione alla sentenza emanata nella causa C‑419/03.
38 – V. punto 82, in cui la Corte ha dichiarato che non è escluso il ricorso ai due tipi di sanzioni previste dall’art. 228, n. 2, CE.
39 – V., in tal senso, punti 80, 91 e 97. La Corte ha chiaramente stabilito che le sanzioni previste dall’art. 228 CE non mirano a compensare i danni causati da uno Stato membro (v. punto 91).
40 – Dalla sentenza della Corte nella causa C‑304/02, Commissione/Francia (cit. alla nota 7), emerge che, mentre le sanzioni previste dall’art. 228 CE hanno un unico obiettivo guida generale, ossia garantire il massimo rispetto del diritto comunitario, dette sanzioni perseguono tale scopo in due modi. Esercitando sufficiente pressione economica su un determinato Stato membro in un singolo caso, le sanzioni previste dall’art. 228 CE mirano a far cessare una specifica mancata esecuzione di una sentenza ex art. 226 CE da parte dello Stato membro di cui trattasi, scoraggiando o impedendo così più in generale future infrazioni dello stesso tipo da parte degli Stati membri.
41 – V., in tal senso, punto 84.
42 – V., in tal senso, punto 81.
43 – In realtà, nelle cause Commissione/Grecia (cit. alla nota 12), C‑278/01, Commissione/Spagna (cit. alla nota 26), C‑177/04, Commissione/Francia (cit. alla nota 16) e Commissione/Portogallo (cit. alla nota 7), la Corte non ha imposto una somma forfettaria agli Stati membri inadempienti in questione, nonostante essi non avessero dato esecuzione alle precedenti sentenze ai sensi dell’art. 226 CE nel momento in cui la Corte esaminava i fatti nell’ambito del procedimento ex art. 228 CE. Tale prassi costante della Corte sottolinea, secondo me, la natura autonoma delle sanzioni previste dall’art. 228, n. 2, CE. Ritengo quindi che l’imposizione di una somma forfettaria a uno Stato membro non dipenda dalla circostanza che allo stesso Stato sia stata comminata una penalità.
44 – Scoraggiando così, in generale, tutti gli Stati membri dal non adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del Trattato CE. Sono la prospettiva di un procedimento ai sensi dell’art. 228 CE e la possibilità, tra l’altro, di essere condannati al pagamento di una penalità che inducono gli Stati membri a non violare i propri obblighi.
45 – A tale riguardo, ritengo che la Corte, nella causa C‑304/02, Commissione/Francia (cit. alla nota 7), abbia comminato il pagamento di una somma forfettaria alla Repubblica francese in quanto, nella fattispecie, l’infrazione era persistita per un lungo periodo, durante il quale gli interessi pubblici e privati connessi alle risorse ittiche avevano subito una lesione significativa. Inoltre, dai fatti di causa emerge che la Repubblica francese non aveva cooperato con la Commissione per porre fine all’infrazione.
46 – V. punti 17‑24 della comunicazione del 2005. Va rilevato che la comunicazione del 2005 prevede anche una somma forfettaria minima, che, nel caso della Repubblica francese, ammonta a EUR 10 915 000.
47 – Nel caso in cui l’inosservanza di una sentenza ex art. 226 CE sia caratterizzata da circostanze aggravanti aggiuntive.
48 – Inoltre, non si deve dimenticare che obbligare la Commissione ad avviare un procedimento ai sensi dell’art. 228 CE o dell’art. 226 CE determina uno spreco di risorse comunitarie.
49 – V. supra, paragrafo 54.
50 – V. supra, nota 14.
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