CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 1° aprile 2008 1(1)
Cause riunite C‑152/07, C‑153/07 e C‑154/07
Arcor AG & Co. KG, Communication Services TELE2 GmbH e Firma 01051 Telekom GmbH
contro
Bundesrepublik Deutschland
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)]
«Telecomunicazioni – Finanziamento di obblighi di servizio universale – Elementi supplementari della tariffa di interconnessione – Interpretazione dell’art. 4 quater della direttiva concorrenza e degli artt. 7, nn. 2 e 4, e 12, n. 7, della direttiva interconnessione – Effetto diretto – Rapporto triangolare»
I – Introduzione
1. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) tedesco chiede alla Corte di pronunciarsi sull’applicazione al finanziamento di taluni obblighi di servizio universale della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (in prosieguo: la «direttiva concorrenza» o «direttiva 90/388») (2) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (in prosieguo: la «direttiva interconnessione» o «direttiva 97/33») (3).
2. Il giudice del rinvio dubita della legittimità di alcuni contributi aggiuntivi a titolo di collegamento, imposti a vantaggio dell’operatore dominante della rete locale, in un settore caratterizzato dalla liberalizzazione (4) avviata dalle direttive concorrenza (5) e interconnessione (6) e culminata nel «nuovo quadro normativo» (7), approvato il 7 marzo 2002 e pubblicato il 24 aprile seguente (8).
3. Le imprese obbligate al pagamento di tali contributi supplementari ne contestano la validità (9) invocando i principi della libera concorrenza, di non discriminazione e della trasparenza amministrativa.
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
4. L’elaborazione, nel 1987, del Libro verde sulle telecomunicazioni (10) ha avviato l’instaurazione di un mercato comunitario concorrenziale e armonizzato, fondato sulla libertà di scegliere gli operatori di telecomunicazioni.
5. La «deregulation» amministrativa del settore ha comportato una profonda trasformazione della sua concezione giuridica, fondata sulla publicatio o gestione esclusiva degli enti pubblici, in seguito alla scomparsa del sistema tradizionale di monopoli statali, che era inidoneo a soddisfare le esigenze degli utenti, sempre più numerosi dopo la rivoluzione sperimentata dell’industria.
6. La convergenza si cristallizza in un nuovo contesto incompatibile con l’intervento pubblico nella prestazione del servizio, che ne comportava lo sbandamento verso il predominio della volontà politica (11), a detrimento dell’emancipazione del commercio.
1. La direttiva 90/388 (12)
7. La sentenza Italia/Commissione (13), ammettendo l’applicazione del regime della concorrenza agli enti pubblici titolari di diritti speciali o esclusivi, ha rivoluzionato il mondo delle telecomunicazioni.
8. Nonostante i correttivi giurisprudenziali, il sistema era affetto da notevoli lacune, palesate dalla complessità della materia e dalla persistenza di mercati interamente monopolizzati dall’operatore pubblico, la cui integrazione poteva essere ottenuta solo con provvedimenti normativi concreti.
9. Le reazioni si sono moltiplicate con l’attesa liberalizzazione realizzata mediante la direttiva 88/301/CEE (14), consolidata due anni dopo con la direttiva 90/388, che ha implicato la soppressione dei diritti speciali o esclusivi, fatte salve alcune eccezioni, tra le quali occorre evidenziare quella della telefonia vocale, la cui riconduzione sotto l’egida della libera concorrenza è avvenuta solo con la direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, che ha modificato la citata direttiva 90/388.
10. L’art. 4 quater della direttiva 90/388 (15) impone agli Stati membri di avviare il riequilibrio delle tariffe, fissando come criterio fondamentale l’aumento dell’onere della prestazione del servizio universale, senza dimenticare la necessità di garantire la possibilità economica di accedere a tale servizio, coniugando il perseguimento del profitto imprenditoriale, in base alle specifiche condizioni di mercato, con l’irrinunciabile senso di solidarietà necessario per consentire a tutti i cittadini di utilizzare i servizi di telecomunicazione.
2. La direttiva 97/33 (16)
11. D’altro canto, il processo di armonizzazione (17), in parallelo con gli sforzi tesi a rimuovere i vincoli che limitavano la concorrenza reale tra gli operatori, ha favorito l’ingresso di nuovi operatori, garantendo l’instaurazione di un equilibrio permanente tra i partecipanti alla fornitura di una rete aperta a tutti (18).
12. Tuttavia, tale processo doveva anche condurre all’accesso e alla localizzazione delle infrastrutture, garantendo l’interconnessione tra le reti pubbliche e i loro distributori.
13. A tale fine, come ho rilevato nelle mie conclusioni relative alla citata causa Telefónica O2 Czech Republic (19), è stata adottata la direttiva 97/33, riguardante alcuni aspetti finanziari del collegamento tra gli operatori, che vieta di fissare tariffe inferiori ai costi reali e al contempo previene eventuali eccessi mercantilistici, vietando tariffe superiori a tale livello (decimo ‘considerando’).
14. L’art. 7, n. 2, della direttiva 97/33 dispone:
«Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell’orientamento ai costi. L’organismo che garantisce l’interconnessione alle proprie strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono basate su costi effettivi incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad un organismo di giustificare dettagliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se del caso, provvedere ad adeguarle. Il presente paragrafo si applica anche agli organismi di cui all’allegato I, parte 3 che sono stati notificati dalle autorità di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa sul mercato nazionale della interconnessione.
(…)».
15. Il n. 4 del medesimo art. 7, per evitare frodi, prevede che, a norma del diritto comunitario, le tariffe di interconnessione devono essere sufficientemente disaggregate, di modo che il richiedente non paghi per ciò che non è strettamente attinente al servizio.
16. Inoltre, si conferisce agli abbonati il diritto di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore di telecomunicazioni interconnesso, ed emerge così la direttiva 98/61, che ha aggiunto il n. 7 all’art. 12 della direttiva 97/33, secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione devono provvedere affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione sia basata sui costi, evitando che gli addebiti finiscano con il disincentivare il ricorso a tale servizio.
17. Il regime comunitario della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, fondato sulla tutela del consumatore, prevede contributi di allacciamento dai quali siano escluse quote non destinate a coprire i costi reali dei servizi corrispondenti, esaltando la trasparenza (20).
B – Diritto tedesco
18. Gli obblighi incombenti all’operatore dominante per quanto riguarda la fornitura dell’accesso e dell’interconnessione sono sanciti dagli artt. 35 e segg. del Telekommunikationsgesetz del 25 luglio 1996 (legge sulle telecomunicazioni; in prosieguo: il «TKG») (21).
19. Gli artt. 39 e 27 e segg. di tale legge impongono di subordinare a un’autorizzazione tutti i contributi connessi con l’accesso alla rete, di modo che il beneficiario di una licenza non percepisca contributi superiori a quelli autorizzati dalla pubblica amministrazione.
20. Il fondamento normativo dei contributi aggregati come rimedio per le perdite dell’operatore dominante è costituito dall’art. 43, n. 6, del TKG, nella versione introdotta dalla legge 21 ottobre 2002 (22).
III – Fatti, controversie principali e questioni pregiudiziali
21. La Arcor AG & Co. KG, la Communication Services TELE2 GmbH e la Firma 01051 Telekom GmbH operano in Germania attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni, offrendo ai rispettivi clienti un servizio di selezione degli operatori mediante interconnessione alla rete locale della Deutsche Telekom.
22. L’autorità di regolamentazione impone alla Deutsche Telekom di fornire il servizio Telekom B.2 (locale), in cambio di una controprestazione corrisposta dalla Arcor AG & Co. KG, dalla Communication Services TELE2 GmbH e dalla Firma 01051 Telekom GmbH.
23. Con decreto 29 aprile 2003, la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni e i servizi postali) (23) su richiesta della Deutsche Telekom, autorizzava, sul fondamento dell’art. 43, n. 6, del TKG e con effetto dal 1° luglio 2003, un contributo supplementare a titolo del servizio Telekom–B. 2 (locale), indipendente dai costi, pari a EUR 0,0004 al minuto, poiché i canoni versati a tale impresa dai clienti finali non coprivano interamente le spese di attivazione della rete locale.
24. Appena un mese dopo, la Commissione (24) comminava alla Deutsche Telekom un’ammenda di EUR 12 600 000 per abuso di posizione dominante, per avere chiesto ai concorrenti, ai fini dell’accesso alla rete locale, un contributo superiore a quello pagato dai suoi stessi clienti per l’utilizzo della rete fissa.
25. Con decreto 23 settembre 2003 l’autorità di regolamentazione annullava (ex nunc) il provvedimento di autorizzazione dei contributi supplementari, che riguardano quindi solo il periodo compreso tra il 1° luglio e il 23 settembre 2003.
26. Le tre imprese che avevano versato i contributi supplementari impugnavano separatamente il provvedimento amministrativo di autorizzazione.
27. Con sentenza 3 novembre 2005, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) di Colonia accoglieva le loro domande per violazione del diritto comunitario, e in particolare degli artt. 7, n. 2, e 12, n. 7, della direttiva 97/33, come modificata dalla direttiva 98/61.
28. La Germania e la Deutsche Telekom hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht che, dubitando della compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 43, n. 6, del TKG, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva della Commissione 28 luglio 1990, 90/388/CEE (…), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE (…), debbano essere intese nel senso che ostano all’obbligo imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione all’operatore di una rete di collegamento interconnessa con una rete pubblica di telecomunicazioni di versare, per il 2003, a favore dell’operatore della rete di abbonati in posizione dominante, un contributo per ripianare le perdite causate a quest’ultimo dalla messa a disposizione di tale rete.
2) In caso di risposta affermativa (...), se il giudice nazionale debba prendere in considerazione la mancata conformità con il diritto comunitario di una tale obbligazione, derivante da una disposizione del diritto nazionale, nel procedimento relativo all’autorizzazione a imporre un contributo a carico dell’operatore della rete di collegamento».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
29. La decisione di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 20 marzo 2007.
30. Con ordinanza 1° giugno 2007, il presidente della Corte ha disposto la riunione delle tre cause, data la loro connessione oggettiva.
31. Hanno presentato osservazioni entro il termine stabilito dall’art. 23 dello Statuto CE della Corte il governo tedesco e la Deutsche Telekom, che chiedono di risolvere in senso negativo le questioni poste, nonché le imprese ricorrenti nelle cause principali e la Commissione, che chiedono una pronuncia di incompatibilità.
32. All’udienza tenutasi il 19 febbraio 2008 sono comparsi per esporre oralmente le rispettive tesi i rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla fase scritta, nonché il Regno Unito.
V – Analisi delle questioni pregiudiziali
33. La Corte sta esaminando numerosi ricorsi nei quali le telecomunicazioni assumono grande rilevanza, fenomeno previsto fin dagli albori del loro sviluppo per le potenzialità economiche che riveste il loro sfruttamento.
34. Per quanto possa sembrare paradossale, dopo avere concesso il brevetto per il telefono ad Alexander Graham Bell nel 1876 (25), in seguito a un lungo confronto giudiziario (26), il Congresso degli Stati Uniti (27) ha recentemente riabilitato la memoria e i successi dell’italiano Antonio Meucci, ammettendo che già nel 1860 egli aveva pubblicamente dimostrato a New York il funzionamento di tale creazione. Il trascorrere del tempo ha quindi assicurato a ciascuno il posto che meritava (28).
A – Sulla prima questione pregiudiziale
1. Osservazioni preliminari sul servizio universale
35. «Un unico sistema, una sola politica, il servizio universale» (29). Questa frase (30) riflette la volontà di collegare l’intera popolazione attraverso una rete (31), in un periodo in cui la rivalità tra la Bell System e le società indipendenti raggiungeva il parossismo (32).
36. Si tratta di offrire a un prezzo ragionevole, sull’intero territorio, un servizio di qualità, premesse esplicitate rispettivamente agli artt. 3 e 9 della direttiva 97/33.
37. Tuttavia, questa missione di interesse generale comporta alcuni inconvenienti, dato che, con una guida inadeguata, si corre il rischio di naufragare in una società caratterizzata dal dualismo tra coloro che hanno accesso a determinate reti e servizi e coloro che ne sono esclusi.
38. Per evitare le difficoltà, il diritto comunitario soddisfa sia le esigenze della popolazione che quelle delle regole di concorrenza, sforzandosi di salvaguardare la solidarietà e la libertà d’impresa, senza scordare di calcolare i costi e di ripartirli fra tutti gli operatori, come emerge dall’art. 5 della direttiva interconnessione e dagli artt. 12‑14 della direttiva servizio universale.
39. La distinzione tra la nozione di operatore storico e quella di fornitore del servizio universale diviene quindi un corollario irrinunciabile, di modo che qualsiasi impresa privata dotata di capacità sufficienti può assumere tale compito e, per evitare una commistione tra il ruolo di giudice e quello di parte, lo Stato cessa la propria funzione di tutore e assume quella di semplice regolatore (33).
2. Le comunicazioni locali come parte integrante del servizio universale
40. Le chiamate locali ruotano nell’orbita del servizio universale, come si evince dall’art. 5, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE (34), sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, nonché dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2002/22.
41. Ciononostante, l’ex monopolista sostenuta dal governo tedesco, nelle sue argomentazioni, interpreta l’art. 4 quater della direttiva 90/388 in modo peculiare, secondo me a torto.
42. Essa afferma che detta disposizione è inapplicabile, in quanto la Deutsche Telekom non ha contratto alcun obbligo di servizio universale.
43. Tuttavia, risultano paradigmatiche le discrepanze che emergono tra le versioni della disposizione (35) redatte nelle diverse lingue comunitarie; l’individuazione dell’interpretazione esatta richiede quindi una valutazione della struttura generale e del criterio teleologico sotteso alla norma (36), sempre alla luce delle altre versioni linguistiche (37).
44. Adottando siffatto criterio interpretativo risulta facile confutare l’argomento, se ci si pone nella prospettiva della liberalizzazione, in cui qualsiasi imposizione assume una dimensione sussidiaria. L’intervento amministrativo e l’attribuzione di responsabilità sarebbero inevitabili solo se gli operatori non potessero garantire il servizio universale, ma fintantoché non si verifica tale situazione eccezionale, gli obblighi di servizio universale vengono affidati al gioco del mercato.
45. In ogni caso, i fatti dimostrano che la Deutsche Telekom si occupava, prima e dopo (per oltre il 95%) la liberalizzazione, della parte di servizio universale delle comunicazioni locali.
3. Il finanziamento del servizio universale
a) Il riequilibrio tariffario (38)
46. Una volta createsi le condizioni fondamentali per l’apertura delle comunicazioni, l’avvocato generale Léger (39) ha ricordato che una concorrenza reale comporta un riequilibrio delle tariffe, volto a evitare il rischio che l’operatore concentri la sua attività nei segmenti più redditizi (le chiamate nazionali e internazionali), trascurando i servizi meno remunerativi (le comunicazioni locali), la cui gestione discende del pari dalla vocazione all’universalità.
47. La direttiva 90/388 e la sua riforma introdotta con la direttiva 96/19 perseguono appunto tale obiettivo. Il ventesimo ‘considerando’ di quest’ultima direttiva descrive la situazione che essa è diretta a modificare, in cui esistevano categorie di chiamate telefoniche non redditizie, compensate con gli utili di altri segmenti di attività della medesima impresa.
48. I prezzi delle comunicazioni locali, artificiosamente bassi, ostacolavano la concorrenza e non stimolavano l’ingresso di potenziali concorrenti nei segmenti meno remunerativi.
49. La sentenza della Corte 7 gennaio 2004, Commissione/Spagna (40), pur ammettendo che l’art. 4 quater della direttiva 90/388 non fissava alcun termine per il riequilibrio delle tariffe, ha tuttavia individuato nella direttiva 96/19 indizi secondo cui tale riequilibrio doveva essere compiuto a un ritmo sostenuto, non oltre il 1° gennaio 1998 (punto 32).
50. Il quinto ‘considerando’ della direttiva 96/19 prevede deroghe a tale termine, giustificate dallo scarso sviluppo della rete (41) o dalle dimensioni della stessa (42), ma sempre secondo un calendario dettagliato.
51. Nessuna di tali deroghe è applicabile al caso in esame, dato che la simmetria delle tariffe avrebbe dovuto essere raggiunta in Germania nel 2003; tuttavia, in un caso analogo di inosservanza dei suddetti termini, la Corte ha dichiarato l’inadempimento della Francia, avendo accertato che il riequilibrio tariffario di cui all’art. 4 quater, terzo comma, della direttiva 90/388, come modificata, non era pienamente realizzato il 1° gennaio 1998 e che il governo francese non aveva trasmesso alla Commissione una relazione sui piani riguardanti la graduale abolizione dei restanti squilibri tariffari, né un calendario di attuazione circostanziato (43).
b) Sovvenzioni incrociate: un mezzo di finanziamento inadeguato a un mercato aperto alla concorrenza
52. Nella scia della liberalizzazione, la direttiva 97/33 utilizza gli ingredienti dell’equità e della proporzionalità, conditi con il principio di non discriminazione (secondo ‘considerando’), per regolare le condizioni di interoperabilità, presentate sotto forma di separazione contabile delle attività, onde evitare eventuali turbative causate da sovvenzioni incrociate sleali (44), sempre difficili da digerire sulla tavola della libera concorrenza.
53. A differenza di quanto accadeva in regime di monopolio, quando era ammesso questo tipo di trasferimenti interni, con i quali si destinavano gli utili di attività non soggette a restrizioni alla copertura delle perdite connesse alla prestazione di servizi d’interesse sociale (come quello universale), tali trasferimenti non sono tollerati nel nuovo contesto liberalizzato, poiché le imprese dominanti potrebbero utilizzarli come un’arma per eliminare i concorrenti, mantenendo scientemente prezzi predatori (45) che esse, anziché ripercuotere sugli abbonati, trasferirebbero su altri operatori, come osservano nelle loro osservazioni le ricorrenti nelle cause principali.
54. In tal modo si snatura la concorrenza, dato che i nuovi operatori, costretti a pagare i contributi aggiuntivi, devono aumentare le tariffe per conservare il proprio margine di profitto, a detrimento della loro stessa competitività; risulta quindi infondato l’argomento dedotto in udienza dal governo tedesco, secondo cui ne trarrebbero beneficio gli operatori alternativi, tra i quali l’Arcor.
55. La Deutsche Telekom risulta quindi avvantaggiata da un protezionismo incompatibile con gli artt. 82 CE e segg., il che peraltro sembra endogamico, dato che, come ha ammesso tale impresa nelle sue osservazioni, la partecipazione nel suo capitale della Repubblica federale di Germania era pari al 31,7%, anche se, in udienza, il rappresentante della Firma 01051 Telekom GmbH ha fatto riferimento a una quota del 43% (46).
c) Il deficit di accesso
56. Le perdite si verificano quando i costi sostenuti per fornire l’accesso alla rete locale alla nuove imprese risultano superiori agli utili generati da tale attività.
57. Tale sfavorevole circostanza affonda le sue radici nel monopolio, quando i parametri economici venivano stabiliti in base alle possibilità contributive del cliente finale e la solidarietà ripudiava le tariffe eccessive, con la conseguenza che non venivano coperti i costi reali del servizio.
58. Tuttavia, il diritto comunitario non ammette più l’ipotesi proposta dal governo tedesco e dalla Deutsche Telekom, e il momento di svolta è stato fissato al 1° gennaio 1998, con eventuale proroga fino al 1° gennaio 2000 per assicurare che, nel periodo transitorio, gli ex monopolisti si adeguino alla novità e individuino le tariffe da applicare.
59. Ciò è quanto emerge dalla raccomandazione della Commissione 8 aprile 1998, 98/322/CE (47), e dal suo antecedente, la comunicazione 27 novembre 1996 (48).
60. Il motivo è evidente: la separazione tra i contributi per l’interconnessione e quelli relativi al servizio universale verrebbe meno se fossero ammissibili altri contributi in alternativa al menzionato equilibrio delle tariffe, il che depone appunto a favore, oltre che della rimozione degli ostacoli alla preselezione dell’operatore, dell’eliminazione dell’eventuale deficit.
d) I contributi aggiuntivi a titolo di collegamento: un provvedimento effimero
61. Le tesi della Germania e della Deutsche Telekom, secondo cui le direttive in esame non osterebbero a siffatto finanziamento, sono prive di fondamento.
62. Non posso non sottolineare la contraddizione esistente tra l’affermare, da un lato, che, ai sensi dell’art. 4 quater della direttiva 90/388, sono illegittime le tariffe inferiori al costo reale della prestazione del servizio e, dall’altro, che la medesima disposizione non osta alla possibilità di compensare le perdite che ne derivano.
63. Ovviamente, se il diritto comunitario non vuole tali perdite, il suggerimento secondo cui è possibile neutralizzarle con questo tipo di compensazioni implica che dette perdite si perpetueranno (49).
64. Nasce così la tendenza a legare in un identico destino l’accessorio e il principale (50), di modo che, se si saldasse il debito, la stessa sorte spetterebbe alle sue conseguenze.
65. Come un malato immaginario (51), la Deutsche Telekom si lamenta dell’anacronistico debito di cui, a mio parere, è l’unica responsabile.
66. Concordo con tutti i soggetti partecipanti al dialogo pregiudiziale che le perdite connesse alla rete locale nel 2003 sono dovute alla strategia dell’impresa dominante, ma non rilevo alcun ostacolo che le avrebbe impedito di eliminare tali perdite con un aumento delle tariffe.
67. Sono sorprendenti le argomentazioni rivelatrici della Deutsche Telekom secondo cui i precetti della sentenza Commissione/Spagna (52) non sarebbero applicabili nel caso in esame, in ragione del fatto che, in quella causa, la responsabilità per le differenze economiche era ripartita tra l’organismo di telecomunicazioni e le autorità nazionali, ipotesi estranea, a suo parere, rispetto a quella di «un deficit imputabile unicamente all’impresa» (53).
68. La Corte ha condannato la Spagna per l’inadempimento di tali direttive, a causa dei limiti tassativi di prezzo fissati dall’organismo regolatore, ma, a mio avviso, quand’anche esistesse un margine di discrezionalità, non si potrebbe ignorare che il nobile duello tra le imprese risulta compromesso anche da contributi supplementari intesi a sostenere il capitale di alcune di esse.
69. Il finanziamento del servizio universale orientato esclusivamente ai costi implica che il collegamento alla rete locale, il cui destinatario ultimo è il singolo cliente, sia pagato da tale beneficiario sotto forma di abbonamento, e solo qualora l’operatore preesistente incontrasse difficoltà nel riequilibrare le sue tariffe, il che non si verifica nel caso di specie, avrebbe senso la valutazione del deficit (54) e della sua compensazione, ma ovviamente non quando le perdite siano imputabili alla stessa strategia d’impresa.
70. Al pari della Commissione, secondo cui i contributi supplementari destinati a coprire i costi di collegamento non costituiscono una remunerazione dei servizi di interconnessione, sono propenso a ritenere che, in un contesto nel quale non esistono ostacoli normativi, l’aggiunta di tali contributi si converta in un meccanismo dissimulato di finanziamento, analogo agli aiuti di Stato (55) vietati dal diritto comunitario.
71. Tuttavia, occorre reagire di fronte a eventuali oneri ingiustificati connessi a obblighi di servizio universale, cui può porsi rimedio con sistemi di ripartizione equitativa.
72. Il rigore non è assoluto, dato che la giurisprudenza (56) esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE taluni provvedimenti amministrativi adottati come contropartita per prestazioni obbligatorie di servizio pubblico (57), quando non comportino un miglioramento della posizione delle imprese.
73. Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione a non aizzare gli animi di coloro che si trovano nella stessa situazione e a tal fine, nel settore delle comunicazioni, l’art. 4 quater della direttiva 90/388 consentiva agli Stati membri di ripartire tali effetti antieconomici mediante tariffe supplementari o un fondo per il servizio universale, sempreché fosse «necessario».
74. Ovviamente, questo concetto giuridico indeterminato si completa solo con misure normative che impediscano l’allineamento economico al costo dell’anello locale, giacché, senza tali ostacoli, siffatte tariffe supplementari risulterebbero ingiustificate (58).
75. La preoccupazione di coprire le perdite riappare all’art. 5, nn. 1 e 3, della direttiva 97/33, da cui emerge l’importanza di calcolare i contributi secondo grandezze comparabili (59) ed esclusivamente in base ai costi diretti della prestazione, ipotesi diversa da quella di autorizzazioni, come quelle di cui alle controversie principali, che sono state configurate prescindendo da un’ottica globale, con riferimento a ogni singola impresa.
76. Il periplo termina con l’art. 13, n. 1, lett. a) e b), della direttiva servizio universale, che prevede quali soluzioni, oltre al ricorso a fondi pubblici, la creazione di una cassa di compensazione comune, alimentata da tutti i fornitori, anch’essa incompatibile con trasferimenti di denaro tra singole imprese.
77. Pertanto, qualsiasi provvedimento destinato a relativizzare l’adeguamento prescritto difficilmente si concilia con l’acquis comunitario, il che incentiva il senso di responsabilità degli Stati membri nella fissazione dei prezzi (60), che possono essere eventualmente sostenuti solo con forme di compensazione trasparenti e non collusive.
78. In un mercato pubblico come quello delle comunicazioni, la trasparenza (61) dev’essere particolarmente intensa, dato che entrano in gioco l’interesse generale e il rispetto della parità tra gli operatori, fattori chiave che non ammettono svalutazioni non necessarie.
79. Alla luce di quanto precede, la Corte dovrebbe risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che le direttive competenza e interconnessione ostano a una normativa come quella del diritto tedesco, che ammette, per ripianare le perdite dell’impresa dominante, contributi estranei ai costi di interconnessione, che non vengono calcolati esclusivamente in base ai costi del servizio.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
80. Una volta risolta la prima questione, occorre dissipare i dubbi manifestati dal giudice del rinvio in ordine agli inconvenienti connessi alla prevalenza delle direttive esaminate sulle disposizioni nazionali incompatibili.
81. È irrinunciabile innalzare il baluardo della preminenza del diritto comunitario ed esaminare, al riparo della giurisprudenza della Corte, gli effetti di tali norme, rimuovendo le impurità concettuali che alterano la visione cristallina della realtà.
1. Una preminenza assoluta
82. L’uniformità del diritto comunitario presuppone che sia le sue norme primarie che quelle derivate abbiano in tutti gli Stati membri lo stesso significato, la stessa forza vincolante e un contenuto analogo, obiettivi che non si possono conseguire in mancanza della preminenza assoluta del diritto comunitario (62).
83. Tuttavia, tale assolutezza viene meno se si pone in dubbio l’indivisibilità della preminenza o il suo carattere incondizionato, negando che il principio si estenda a tutto il diritto comunitario e valga nei confronti di qualsiasi norma di diritto nazionale.
84. Sotto questo profilo, la Corte, agli albori della costruzione europea, ha affermato (63) che «il diritto nato dal Trattato non potrebbe (…) trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno» e che le disposizioni del Trattato «prevalgono su qualsiasi norma di diritto interno contraria», il che fa pensare a una preminenza che si estende senza riserve sulle costituzioni stesse degli Stati.
85. Inoltre, nelle seconde conclusioni nella causa Pfeiffer (64) esprimo il mio dissenso rispetto a chi ha sostenuto che si possa attribuire preminenza solo al diritto comunitario primario o, al massimo, ai regolamenti, distinzione che dev’essere considerata artificiosa e inesatta.
2. Effetti diretti delle direttive concorrenza e interconnessione
86. La Corte ha iniziato a elaborare la teoria dell’effetto diretto nella sentenza Van Gend en Loos (65), l’ha estesa alle direttive nella causa Van Duyn (66), mostrandosi sensibile «ai diritti che esse creano in capo ai singoli» (67), e l’ha confermata nelle sentenze Ratti (68) e Ursula Becker (69).
87. Prudentemente, essa ha fatto pendere l’ago della bilancia verso la funzionalità della direttiva, subordinando la possibilità di farla valere alla circostanza che essa sia incondizionata e sufficientemente precisa (70), e che non siano stati adottati provvedimenti entro il termine stabilito o esistano contrasti con la legislazione nazionale determinati da una trasposizione carente o insufficiente (71).
88. In tal modo, i singoli rafforzano la propria sfera giuridica e il diritto comunitario sancisce il proprio effetto utile, che non viene meno per un’eventuale mancata o inesatta attuazione delle sue direttive.
89. Tali elementi concorrono a costituire l’impalcatura argomentativa a sostegno dell’applicabilità diretta dell’art. 4 quater della direttiva 90/388 e dell’art. 12, n. 7, della direttiva 90/33, cui si contrappone l’art. 43, n. 6, della TKG del 1996 (72).
90. Quando il diritto nazionale non può essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, forzare l’attività del giudice per conseguire l’armonia significa travalicare il sottile confine tra la creazione giuridica e l’interpretazione (73).
91. Dalle disposizioni controverse emerge che il prelievo di un contributo supplementare a titolo di costi di collegamento risultava illegittimo in Germania a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 4 quater della direttiva 90/388), conformemente al criterio dell’orientamento ai costi (artt. 7, n. 2, e 12, n. 7, della direttiva 97/33).
92. Nella fattispecie non si tratta di concetti astratti, bensì di precetti normativi concreti, che conferiscono all’operatore di telecomunicazioni il diritto a che il prezzo dell’interconnessione rifletta unicamente i costi di collegamento alla rete locale.
93. Inoltre, l’assioma giuridico di tali precetti si fonda sul principio della libera concorrenza (74), che la Corte ha riconosciuto (75) idoneo a conferire diritti dotati di efficacia diretta, anche nei rapporti tra privati (orizzontali), la cui tutela è affidata ai giudici nazionali.
94. La concretizzazione del concetto di «tariffe orientate ai costi» si rispecchia in definitiva nella determinazione dell’importo, pur senza pregiudicare la sostanza dei suddetti diritti.
95. L’argomento sviluppato dal governo tedesco e dalla Deutsche Telekom per negare che tali norme siano precise è viziato da una grave confusione, che viene meno una volta individuato l’errore consistente nel confondere l’operazione dell’«integrare» un concetto indeterminato con quella di «dare attuazione» a una direttiva.
96. Pertanto, l’autorità nazionale di regolamentazione definisce l’importo della tariffa, ma su un fondamento giuridico così preciso e incondizionato (il divieto di oneri supplementari non necessari per coprire i costi) da non richiedere alcuna integrazione normativa, comunitaria o nazionale.
97. In ogni caso, occorre tenere presente che, come rileva l’avvocato generale Mázak nelle sue conclusioni (76) relative alla causa Félix Palacios de la Villa (77), la giurisprudenza non nega l’effetto diretto neanche delle norme di una direttiva soggetta a eccezioni o che preveda una giustificazione.
3. Rapporti verticali, orizzontali e triangolari
98. La dottrina dell’effetto diretto si muove su un piano verticale a senso unico (dal privato verso lo Stato), essendo vietati sia la circolazione nel senso opposto (relazioni verticali inverse) (78) che i percorsi perpendicolari che consentano di far valere una direttiva inter privatos (effetto orizzontale) (79).
99. Secondo la Corte, estendere la giurisprudenza dell’effetto diretto delle direttive all’ambito dei rapporti tra i singoli significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il potere di imporre obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza è limitata all’adozione di regolamenti o decisioni (80).
100. Ciononostante, gli anni non sono riusciti a far tacere le voci favorevoli al riconoscimento dell’effetto orizzontale, come quella levata dall’avvocato generale Lenz (81) nelle conclusioni relative alla causa Faccini Dori (82) sulla base di argomenti sviluppati in precedenza dagli avvocati generali Van Gerven (83) e Jacobs (84).
101. Gli autori avvertono la sensazione di un’occasione perduta (85), nonostante la Corte abbia applicato la propria giurisprudenza senza esitazioni (86) quando le direttive producono effetti sui diritti dei singoli, estranei al rapporto verticale, dando luogo così alla teoria dei rapporti triangolari (87).
102. Tuttavia, nella causa Wells (88), in un settore come quello ambientale (89) nel quale gli interessi in gioco sono diffusi, la giurisprudenza ha apprestato un terreno più solido laddove, pur spiegando che «un singolo non può far valere una direttiva nei confronti di uno Stato membro, qualora si tratti di un obbligo pubblico direttamente connesso all’attuazione di un altro obbligo che incombe ad un terzo, ai sensi di tale direttiva» (punto 56), ha poi esplicitato per la prima volta che «mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato» (punto 57).
4. Constatazione del disallineamento del TKG
103. Il repertorio della giurisprudenza comunitaria non ammette dissonanze, anche se, in casi come quello in esame, cede alla melodia dei rapporti triangolari.
104. Non vedo motivi per impedirlo. Va ricordato che i rapporti di fatto e giuridici sottesi ai presenti rinvii pregiudiziali riguardano soggetti privati (Arcor, TELE2 e Telekom GmbH), che non agiscono contro altri privati, ma direttamente contro lo Stato (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post).
105. In ciò consiste la differenza fondamentale rispetto ad altre cause, e in particolare rispetto alla causa Telefónica O2 Czech Republic, vertente su una controversia tra due operatori di telecomunicazioni per l’accesso alla rete, dalla quale era scaturito un procedimento civile tra gli stessi, in cui l’autorità di regolamentazione era relegata al ruolo di mediatore.
106. Tuttavia, nel conflitto giuridico latente nella presente causa non vi sono margini per l’autonomia della volontà, né, quindi, per il diritto privato, ai fini della determinazione della tariffa, dato che l’ordinamento comunitario e quello tedesco conferiscono una competenza esclusiva allo Stato.
107. In tale contesto, la determinazione del contributo aggiuntivo si separa dalla previa autorizzazione all’interconnessione (che certamente ha reso possibili i rapporti contrattuali) e acquista connotazioni peculiari, convertendosi in un problema autonomo.
108. Lo scoramento del Bundesverwaltungsgericht non ha ragion d’essere, dato che nel caso di specie non si fa valere un diritto slegato da qualsiasi rapporto con i poteri pubblici, atto ad arrecare pregiudizio a un’altra persona, come accadeva nella causa Busseni (90), e anzi, così come nelle cause Wells e Fratelli Costanzo, il danno deriva dall’intervento dello Stato.
109. Pertanto, non vi sono effetti orizzontali diretti né danni reali per l’impresa dominante. Inoltre, il diritto rivendicato da quest’ultima le è stato conferito da una disposizione contrastante con il diritto comunitario e la sua posizione viene pregiudicata solo indirettamente, giacché non percepisce contributi illegali.
110. La soluzione affermativa della seconda questione appare inevitabile alla luce della preminenza del diritto comunitario, che impone al giudice nazionale di garantire all’interessato l’esercizio dei diritti conferiti dalle direttive quando la normativa nazionale gli impedisca di ottenere soddisfazione.
VI – Conclusione
111. In base a tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal Bundesverwaltungsgericht dichiarando che:
«1) L’art. 4 quater della direttiva 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, e gli artt. 7, nn. 2 e 4, e 12, n. 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, ostano a che un’autorità nazionale di regolamentazione obblighi l’operatore di una rete di collegamento interconnessa con una pubblica rete locale a versare, a favore dell’operatore della rete locale in posizione dominante, un contributo per ripianare le perdite causate a quest’ultimo dalla messa a disposizione di tale rete.
2) Il giudice nazionale deve valutare tale incompatibilità con il diritto comunitario di una norma del suo diritto interno nel procedimento in cui l’operatore dominante esige l’adempimento di detto obbligo».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – GU L 192, pag. 10.
3 – GU L 199, pag. 32.
4 – Descrivo le tappe che ne segnano il percorso nelle mie conclusioni relative alle cause ISIS Multimedia Firma O2 (sentenza 20 ottobre 2005, cause riunite C‑327/03 e C‑328/03, Racc. pag. I‑8877); alla causa Nuova società di telecomunicazioni (sentenza 18 luglio 2006, causa C‑339/04, Racc. pag. I‑6917) e, più recentemente, nelle cause Telefónica 02 Czech Republic (sentenza 14 giugno 2007, causa C‑64/07, Racc. pag. I‑4887), e Deutsche Telekom (sentenza 22 novembre 2007, causa C‑262/06, Racc. pag. I‑10057).
5 – Modificata con direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (GU L 74, pag. 13)
6 – In particolare attraverso la versione introdotta dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE (GU L 268, pag. 37), applicabile ratione temporis.
7 – Con tale espressione mi riferisco, nelle conclusioni relative alla citata causa Deutsche Telekom, a quattro direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: la direttiva 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (in prosieguo: la «direttiva accesso»); la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni»); la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: la «direttiva quadro»), e la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: la «direttiva servizio universale»).
8 – GU L 108, pagg. 7, 21, 33 e 51.
9 – Trarre profitto da un obbligo di pagamento implica una contraddizione in termini, anche se sono sempre esistiti paradossi creati intenzionalmente, come il titolo dell’opera «Gli schiavi felici», che il bilbaino Juan Crisóstomo de Arriaga, definito il Mozart spagnolo, compose nel 1820, prima di morire alla giovane età di 20 anni, lasciando un’eredità musicale ricca di cromatismi e di belle ambivalenze modali.
10 – «Libro verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi ed apparati di telecomunicazioni», Bruxelles, 16 dicembre 1987, COM(87) 290 def., pagg. 6, 16 e segg., integrato da alcune proposte per garantire l’uniformità dei meccanismi di autorizzazione contemplati dalle normative nazionali, come quelle del «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo», parte II, Bruxelles, 25 gennaio 1995, COM(94) 682 def., pagg. 61 e segg.
11 – Situazione che non è passata inosservata nella direttiva 90/388, come emerge dai ‘considerando’ secondo e settimo.
12 – Sostituita dalla direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21).
13 – Sentenza 20 marzo 1985, causa 41/83 (Racc. pag. 873).
14 – Direttiva della Commissione 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73).
15 – Introdotto dalla citata direttiva 96/19.
16 – Sostituita dalla direttiva 2002/21.
17 – Decisamente ampliato dalla direttiva quadro del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 1)
18 – Nota con l’acronimo inglese «ONP», Open Network Provision.
19 – Paragrafi 5 e 6.
20 – Nella sentenza 8 dicembre 2005, causa C‑33/04, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I‑10629), la Corte ha dichiarato l’inadempimento del Granducato di Lussemburgo per non essersi attenuto ai principi di trasparenza, avendo omesso di verificare, ai sensi della direttiva 97/33, la conformità dei sistemi di contabilità dei costi attraverso un organismo competente indipendente e di pubblicare una dichiarazione di conformità.
21 – BGBl. 1996, I, pag. 1120.
22 – BGBl. 2002, I, pag. 4186.
23 – Attualmente Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale per le reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, posta e ferrovie).
24 – Decisione 21 maggio 2003, 2003/707/CE (GU L 263, p. 9). Il ricorso proposto contro tale decisione dinanzi al Tribunale (causa T‑271/03) è pendente da oltre quattro anni.
25 – United States Patent n. 174, 465.
26 – Sul quale v. Evenson, E., The Telephone Patent Conspiracy of 1876: The Elisha Gray - Alexander Bell Controversy, Jefferson (North Carolina), McFarland Publishing, 2000; Catania, B., Il Governo degli Stati Uniti contro Alexander Graham Bell – Un importante riconoscimento per Antonio Meucci, AEI-Automazione, Energia, Informazione, vol. 86, n. 10 Supplemento ottobre 1999, pagg. 1‑12, nonché, dello stesso autore, Antonio Meucci finally recognized, Lecture in the presence of the President of Italy, Carlo Azeglio Ciampi, at the Meucci Day in Rome, 28 May 2003.
27 – Con decisione n. 269 dell’11 giugno 2002 (107th Congress, 1st session).
28 – Dopo le risposte della scimmia indovina, Don Chisciotte, rivolgendosi a Sancho, pronostica: «I fatti lo diranno (….) perché il tempo, che tutto rivela, non c’è cosa che non tragga alla luce del sole anche se nascosta nel più profondo della terra», Don Chisciotte, seconda parte, ed. Oscar Mondadori, 2004, capitolo XXV, pag. 811.
29 – «One policy, one system, universal service».
30 – Pronunciata negli Stati Uniti nel 1907 da Theodore Wail, presidente dell’American Telephone and Telegraph Company.
31 – Mueller, M., Universal service and the new Telecommunications Act: mythology made law. Communications of the ACM, Rutgers University SCILS, marzo, 1997; e Renaudin, E., L´évolution du Service Universel dans le secteur des télécommunications, DEA Droit public des Affaires, 2003‑2004, Università Parigi X, Nanterre.
32 – Arlandis, J., Service Universal: évolution d’un concept-clé, Communications et stratégies, primo trimestre, 1994, n. 13, pag. 41.
33 – Renaudin, E., op. cit., pag. 11.
34 – GU L 101, pag. 24.
35 – L’art. 4 quater presenta differenze nelle diverse traduzioni: quella francese («imposées») e quella tedesca («auferlegt wurden») danno un’idea di imposizione; quelle inglese («entrusted»), italiana («assegnati») o spagnola («confiadas») fanno riferimento a tali obblighi con toni più sfumati.
36 – Sentenze della Corte 5 dicembre 1967, causa 19/67, Van der vecht (Racc. pag. 408); 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999), e, più recentemente, 7 dicembre 2000, causa C‑482/98, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑10861); 1° aprile 2004, causa C‑1/02, Borgman (Racc. pag. I‑3219), e 19 aprile 2007, causa C‑63/06, Profisa (Racc. pag. I‑3239).
37 – Sentenza 27 marzo 1990, causa C‑372/88, Cricket St. Thomas (Racc. pag. I‑1345, punto 19).
38 – «Rebalancing», nell’accezione anglosassone.
39 – Conclusioni presentate il 10 luglio 2003 nella causa Commissione/Spagna (sentenza 7 gennaio 2004, causa C‑500/01, Racc. pag. I‑583, paragrafi 3 e 4).
40 – Causa C‑500/01, citata alla nota precedente.
41 – Come accadeva in Spagna, Irlanda, Grecia e Portogallo.
42 – Per ovvi motivi, il Lussemburgo.
43 – Sentenza 6 dicembre 2001, causa C‑146/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑9767).
44 – Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community, Ed. Kluwer Law, 4ª ed., pag. 939.
45 – La sentenza 14 novembre 1996, causa C‑333/94 P, Tetra Pak/Commissione (Racc. pag. I-5951), ha fornito gli strumenti per individuarli.
46 – La Corte, nelle sentenze 13 maggio 2003, causa C‑463/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑4581), e 6 dicembre 2007, cause riunite C‑463/04 e C‑464/04, Federconsumatori e a. (Racc. pag. I‑10419), non ha ignorato «le preoccupazioni che, a seconda delle circostanze, possono giustificare che gli Stati membri conservino una certa influenza sulle imprese inizialmente pubbliche e successivamente privatizzate, qualora tali imprese operino nei settori dei servizi di interesse generale o strategici».
47 – Sull’interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 2 - Separazione contabile e contabilità dei costi) (GU L 141, pag. 6).
48 – COM(96) 608 del 27 novembre 1996, relativa ai criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi.
49 – Come rileva nelle sue osservazioni la Firma 01051 Telecom GmbH.
50 – Sublato principali, tollitur accessorium.
51 – Molière, Le malade imaginaire, Ed. Larousse, Parigi, 1998, narra in modo grottesco le disavventure dell’ipocondriaco Argan, schiavo di malattie immaginarie, che vuole dare in sposa la figlia Angelica al figlio di un dottore perché tale apparentamento gli assicurerebbe assistenza medica a vita.
52 – Causa C‑500/01.
53 – In udienza, il governo tedesco ha sottolineato che, a decorrere dal dicembre 1997, Deutsche Telekom era libera di riadeguare le sue tariffe.
54 – Allegato I della raccomandazione della Commissione 8 gennaio 1998, 98/195/CE, sull’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (Parte 1 ‑ Fissazione dei prezzi d’interconnessione) (GU L 73, pag. 42).
55 – Nella sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (Racc. pag. 89), la Corte ha utilizzato una nozione ampia di aiuti, dato che, oltre alle prestazioni positive quali le sovvenzioni, ne ha menzionate altre che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri gravanti sul bilancio di un’impresa; in quest’ottica si vietano le prestazioni che, in qualsiasi modo, favoriscano direttamente o indirettamente le imprese, o siano considerate un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali (sentenze 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punto 60, e 29 aprile 1999, causa C‑342/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑2459, punto 41).
56 – V., per quanto riguarda il servizio pubblico di trasporto, sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Almark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I‑7747); in relazione alle indennità per la raccolta e lo smaltimento degli oli usati, sentenza 7 febbraio 1985, causa C‑240/83, ADBHU (Racc. pag. 531), nonché, per quanto riguarda l’esenzione dal contributo sulle vendite dirette cui sono soggetti i laboratori farmaceutici, quando esso corrisponda ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai grossisti distributori per l’assolvimento dei loro obblighi di servizio pubblico, sentenza 22 novembre 2001, causa C‑53/00, Ferring (Racc. pag. I‑9067).
57 – Nozione che appartiene più a tradizioni giuridiche come quelle spagnola o francese che non a quella anglosassone.
58 – A tale riguardo, è categorica la raccomandazione della Commissione 98/195/CE.
59 – Il che, già di per sé, presuppone che si precisino i contributi spettanti singolarmente a chiunque operi nel mondo delle telecomunicazioni.
60 – Opportunamente, il terzo ‘considerando’ della raccomandazione della Commissione 98/195/CE ricorda che, conformemente al principio di sussidiarietà, la fissazione delle tariffe di inetrconnessione è di competenza degli Stati membri.
61 – Dal progressivo rafforzamento giurisprudenziale del principio di trasparenza discende il suo carattere di fonte non scritta del diritto comunitario: sentenze 25 aprile 1996, causa C‑87/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑2043), e 18 novembre 1999, causa C‑275/98, Unitron Scandinavia e 3 S (Racc. pag. I‑8305).
62 – Simon, D., Le système juridique communautaire, 2ª ed, Presses Universitaires de France, Parigi, 1998, pag. 284.
63 – Sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/ENEL (Racc. pag. 1129).
64 – Conclusioni presentate il 27 aprile 2004 nella, causa Pfeiffer e a. (sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Racc. pag. I‑8835), al cui paragrafo 42 analizzo la sentenza Simmenthal, nella quale la Corte ha confermato la preminenza sia del Trattato che degli atti delle istituzioni direttamente applicabili e osservo che, quando un precetto comunitario osti a una norma di uno Stato membro, si ribadisce la preminenza riconosciuta quasi quarant’anni fa, a prescindere dalla fonte comunitaria, sia essa il Trattato, un regolamento o una direttiva.
65 – Sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos (Racc. pag. 3).
66 – Sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn (Racc. pag. 1337).
67 – La Corte ha insistito su questo aspetto nelle sentenze 26 febbraio 1975, causa 67/74, Bonsignore (Racc. pag. 297); 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili (Racc. pag. 1219); 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer (Racc. pag. 497); 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999); 7 luglio 1976, causa 118/75, Watson e Belmann (Racc. pag. 1185); 14 luglio 1977, causa 8/77, Sagulo e a. (Racc. pag. 1495), e 3 luglio 1980, causa 157/79, Pieck (Racc. pag. 2171).
68 – Sentenza 5 aprile 1979, causa 148/78 (Racc. pag. 1629).
69 – Sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81 (Racc. pag. 53).
70 – Wathelet, M., «Du concept de l’effet direct à celui de l’invocabilité au regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice», A true European Law. Essays for Judge David Edward, ed. Mark Hoskins & William Robinson, Oxford and Portland, Oregon, 2003, pag. 370, sostiene che la precisione e il carattere incondizionato devono sussistere simultaneamente solo quando il richiamo alla norma comunitaria sia inteso a sostituire quello alla norma nazionale, ma non quando ne persegua la mera esclusione, anche se la giurisprudenza li richiede anche in questi casi.
71 – Sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo (Racc. pag. 1839), e 1° giugno 1999, causa C‑319/97, Kortas (Racc. pag. I‑3143).
72 – In questo senso concordo con l’ordinanza di rinvio (punti 44 e segg.), che non sembra dubitare affatto dell’esistenza di diritti precisi e incondizionati nell’ambito di tali direttive.
73 – Emmert, F., «Les jeux sont faits: rien ne va plus ou une nouvelle occasion perdue par la CJCE», Revue trimestrielle de droit européen, n. 1, (1995), pag. 17.
74 – Art. 82 CE.
75 – Con una giurisprudenza costante, come dimostrano le sentenze 30 aprile 1974, causa C‑155/73, Sacchi (Racc. pag. 409); 30 gennaio 1974, causa C‑127/73, BRT/SABAM (Racc. pag. 51); 10 dicembre1991, causa C‑179/90, Merci Convenzionali porto di Genova (Racc. pag. I‑5889); 18 marzo1997, causa C‑282/95, Guérin automobiles/Commissione (Racc. pag. I‑1503); 17 luglio 1997, causa C‑242/95, GT‑Link (Racc. pag. I‑4449); 16 settembre 1999, causa C‑22/98, Becu e a. (Racc. pag. I‑5665); 8 giugno 2000, causa C‑258/98, Carra e a. (Racc. pag. I‑4217), e 1° aprile 2004, causa C‑99/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑3353).
76 – Presentate il 15 febbraio 2007, nelle quali si rinvia al punto 105 della sentenza 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., sopra citata, nelle cui seconde conclusioni (al paragrafo 36) sottolineo l’importanza di non regredire rispetto ai progressi ottenuti in materia di efficacia diretta.
77 – Sentenza 16 ottobre 2007, causa C‑411/05 (Racc. pag. I‑8531).
78 – Sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C‑74/95 e C‑129/95, X (Racc. pag. I‑6609).
79 – Sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall I (Racc. pag. 723).
80 – Sentenza 7 marzo 1996, causa C‑192/94, El Corte Inglés (Racc. pag. I‑1281).
81 – L’avvocato generale chiede un’evoluzione giurisprudenziale fondata sul Trattato, richiamandosi all’interesse di un’applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario, per estendere tale dottrina ai rapporti tra privati e soddisfare in tal modo le legittime aspettative dei cittadini dell’Unione.
82 – Sentenza 14 luglio 1994, causa C‑91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I‑3325).
83 – Conclusioni presentate il 26 gennaio 1993 nella causa Marshall II (sentenza 2 agosto 1993, causa C‑271/91, Racc. pag. I‑4367).
84 – Conclusioni presentate il 27 gennaio 1994 nella causa Vaneetveld (sentenza 3 marzo 1994, causa C‑316/93, Racc. pag. I‑763).
85 – Oltre all’opera citata di F. Emmert, descrive questa percezione Tridimas, T., «Horizontal effect of directives: a missed opportunity?», European Law Review, n. 6 (1994), pagg. 621‑636.
86 – Come sottolineo al paragrafo 41 delle mie seconde conclusioni Pfeiffer e a.
87 – In materia di appalti pubblici, sentenza Fratelli Costanzo, citata supra; sulla commercializzazione di specialità farmaceutiche, sentenza 12 novembre 1996, causa C‑201/94, Smith & Nephew e Primecrown (Racc. pag. I-5819); per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche, sentenze 30 aprile 1996, causa C‑194/94, CIA Security International (Racc. pag. I-2201), e 26 settembre 2000, causa C‑443/98, Unilever (Racc. pag. I-7535).
88 – Sentenza 7 gennaio 2004, causa C‑201/02, Wells (Racc. pag. I‑723).
89 – Anche se l’effetto orizzontale in materia di ambiente era già stato confermato dalla sentenza 16 settembre 1999, causa C‑435/97, World Wildlife Fund e a. (Racc. pag. I-5613).
90 – Sentenza 22 febbraio 1990, causa C‑221/88, Busseni (Racc. pag. I‑495).
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