CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 28 febbraio 2008 1(1)
Causa C‑164/07
James Wood
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nantes (Francia)]
«Discriminazione in base alla nazionalità – Articolo 12, primo comma, CE – Cittadinanza dell’Unione – Indennizzo per le vittime di reati commessi all’estero – Normativa nazionale che concede un siffatto indennizzo solo ai cittadini del relativo Stato»
I – Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda questioni concernenti la discriminazione in base alla nazionalità nella concessione di un indennizzo da parte dello Stato per le vittime di reati. La Corte di giustizia aveva già affrontato una tematica analoga nella causa Cowan (2).
2. Diversamente che nel caso Cowan non si tratta tuttavia, nel caso di specie, dell’indennizzo delle vittime di reati commessi sul territorio nazionale. Piuttosto, alla Corte di giustizia viene chiesto questa volta di pronunciarsi sulle prescrizioni del diritto comunitario in relazione ad una normativa nazionale, la quale preveda un indennizzo per le vittime anche di reati commessi all’estero, concedendolo tuttavia solo ai cittadini del relativo Stato.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
3. L’art. 12, primo comma, CE prevede:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
4. L’art. 17 della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (3) (in prosieguo: la «direttiva 2004/80») recita:
«Disposizioni più favorevoli
La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva:
a) disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato;
b) disposizioni volte a indennizzare le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, fatte salve le condizioni che gli Stati membri possono specificare a tal fine».
B – Normativa nazionale
5. L’art. 706-3 del Codice di procedura penale francese stabilisce:
«Chiunque abbia subito un danno in conseguenza di fatti dolosi o no, integranti una fattispecie di reato può ottenere il risarcimento integrale dei danni conseguenti a offese alla persona, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
1. (...)
2. (...)
3. la persona lesa abbia la cittadinanza francese o, in caso contrario, i fatti siano stati commessi nel territorio nazionale e la persona lesa:
– abbia la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea, o
– abbia soggiorno regolare in Francia al momento dei fatti o della domanda, salvo quanto previsto dai trattati e dagli accordi internazionali.
(...)».
III – Fatti e procedimento principale
6. James Wood è un cittadino britannico che abita in Francia da più di venti anni. Egli ha avuto dalla moglie, cittadina francese, tre figli, i quali sono anch’essi in possesso della cittadinanza francese.
7. Uno dei figli, Helena Wood, decedeva nel 2004 a seguito di un incidente stradale avvenuto in Australia, dove la stessa si trovava in occasione di uno stage.
8. La famiglia Wood adiva pertanto la Commissione per l’indennizzo delle vittime di reati di Nantes (Commission nantaise d’indemnisation des victimes d’infractions, in prosieguo anche: «Commissione per l’indennizzo») e chiedeva il risarcimento dei danni materiali e morali sofferti a seguito della morte di Helena Wood.
9. Alla madre e ai fratelli veniva riconosciuto un diritto all’indennizzo, sul cui ammontare essi raggiungevano un accordo con il competente Fondo di Garanzia (Fonds de Garantie).
10. Il Fondo di Garanzia negava invece la concessione dell’indennizzo al padre della vittima, in quanto lo stesso non soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 706-3 del Codice di procedura penale francese. Ai sensi di questa disposizione, laddove il fatto generatore del danno si sia verificato all’estero, il diritto all’indennizzo spetta esclusivamente ai cittadini francesi. Poiché il sig. Wood, diversamente dal resto della famiglia, non è in possesso della cittadinanza francese, allo stesso non spetterebbe tale diritto. Quest’ultimo gli spetterebbe solo nel caso in cui l’incidente della figlia si fosse verificato in Francia.
11. Il sig. Wood pertanto, con atto introduttivo depositato in data 11 gennaio 2007, presentava ricorso nei confronti del Fondo di Garanzia dinanzi alla Commissione per l’indennizzo del Tribunal de grande instance de Nantes. A fondamento della propria domanda egli invoca l’art. 7 del Trattato CEE, il quale vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
12. Egli ravvisa una discriminazione nel fatto che, sulla sola base della circostanza di non essere in possesso della cittadinanza francese – come invece la moglie e i figli, cittadini francesi – non gli venga concesso l’indennizzo previsto per le vittime di reato, e ciò nonostante il fatto che egli abiti, lavori e paghi le imposte in Francia da più di venti anni.
IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
13. Con decisione 16 marzo 2006, la Commissione per l’indennizzo del Tribunal de grande instance di Nantes ha sospeso il procedimento dinanzi ad essa pendente e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
Se, alla luce del principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’art. 7 del Trattato di Roma, le disposizioni dell’art. 706-3 del Codice di procedura penale francese siano o no compatibili con il diritto comunitario, nella misura in cui un cittadino della Comunità europea, residente in Francia, il cui figlio, cittadino francese, è deceduto fuori del territorio nazionale, venga escluso, soltanto a motivo della sua cittadinanza, dal beneficio dell’indennizzo erogato dal Fonds de Garantie.
14. Nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte e orali, oltre al ricorrente e al convenuto nella causa principale, il governo francese e la Commissione. Inoltre, i governi italiano e portoghese hanno presentato osservazioni scritte.
V – Analisi
A – Ammissibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
15. Prima di dedicarmi all’analisi della questione pregiudiziale, è innanzi tutto necessario affrontare brevemente due aspetti concernenti l’ammissibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
1. Interpretazione della questione pregiudiziale
16. La questione pregiudiziale fa riferimento all’art. 7 del Trattato CEE. Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità si trova tuttavia nel frattempo nell’art. 12, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, disposizione avente lo stesso tenore. L’art. 12, primo comma, CE è applicabile ratione temporis al caso di specie. In prosieguo mi baserò pertanto sull’art. 12, primo comma, CE.
17. Alla luce della formulazione della questione pregiudiziale, occorre inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 234 CE, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi d’interpretazione attinenti al diritto comunitario che consentano a tale giudice di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa di cui è stato investito (4).
18. La questione pregiudiziale deve pertanto essere interpretata nel senso che essa concerne l’interpretazione dell’art. 12, primo comma, CE.
2. Legittimazione al rinvio da parte della Commissione per l’indennizzo
19. Ci si potrebbe inoltre porre la questione se la Commissione per l’indennizzo, la quale ha sottoposto alla Corte di giustizia la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, sia una giurisdizione legittimata al rinvio ai sensi dell’art. 234 CE. Al riguardo si può tuttavia rinviare alle conclusioni nella causa Cowan, in cui l’avvocato generale Lenz ha correttamente constatato, con estesa motivazione, che una siffatta commissione deve essere considerata una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE (5). Egli ha sostenuto al riguardo che una siffatta commissione costituisce un’istituzione indipendente, la quale è chiamata a risolvere la questione del diritto ad un indennizzo per le vittime di reati; essa è istituita per legge, è concepita quale giurisdizione obbligatoria e le sue decisioni sono fondate sull’applicazione di norme giuridiche, in particolare quelle del Codice di procedura penale francese.
3. Conclusione parziale
20. La domanda di pronuncia pregiudiziale della Commissione per l’indennizzo del Tribunal de grande instance di Nantes è pertanto ammissibile.
B – Valutazione nel merito della questione pregiudiziale
21. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame ha ad oggetto la questione se l’art. 12, primo comma, CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda un indennizzo per le vittime di reati commessi all’estero solo a beneficio dei propri cittadini, negandola così al cittadino di un altro Stato membro il quale abbia la propria residenza sul territorio nazionale.
22. Prima di analizzare le conseguenze che derivano dall’art. 12, primo comma, CE per la normativa nazionale è tuttavia necessario esaminare innanzi tutto la direttiva 2004/80.
1. Direttiva 2004/80 relativa all’indennizzo delle vittime di reato
23. I governi portoghese e italiano sottolineano a ragione il fatto che il settore dell’indennizzo delle vittime di reati commessi al di fuori del territorio di uno Stato membro non è armonizzato. È vero che, in materia di indennizzo delle vittime di reato, esiste un atto di diritto comunitario, e precisamente la direttiva 2004/80. Tuttavia l’art. 17 di questa direttiva chiarisce che quest’ultima non preclude agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere disposizioni volte a indennizzare le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati.
24. Entrambi i governi fanno discendere da questa competenza degli Stati membri la conseguenza che dal diritto comunitario non deriva alcuna prescrizione per normative degli Stati membri in questo settore. Questa conclusione non può tuttavia essere dedotta dalla competenza degli Stati membri.
25. Infatti, proprio anche nell’ambito delle competenze loro restanti, gli Stati membri devono esercitare i loro poteri nel rispetto del diritto comunitario (6). È pertanto necessario verificare in prosieguo se derivino prescrizioni, e in caso affermativo quali, dal divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all’art. 12, CE.
2. Campo di applicazione del divieto di discriminazione
26. L’art. 12, primo comma, CE vieta, nel campo di applicazione del Trattato, ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. In prosieguo è dunque necessario verificare innanzi tutto se nella fattispecie in esame operi il campo di applicazione del Trattato.
27. Secondo una giurisprudenza della Corte di giustizia ormai consolidata, tra le situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario figurano quelle riguardanti l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare della libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 18 CE (7).
28. Nel caso di specie, il campo di applicazione del Trattato opera pertanto o in forza della circostanza che il sig. Wood si è trasferito in Francia e svolge qui un’attività economica, o in forza della circostanza che egli ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione quale cittadino dell’Unione.
29. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non è dato ricavare alcuna informazione dettagliata sulla posizione lavorativa del sig. Wood. Solo in un punto si asserisce che questi ha fatto valere la circostanza di abitare e lavorare in Francia da oltre venti anni. In tale sede non è tuttavia precisato se egli sia un lavoratore dipendente oppure autonomo. Non è neanche chiaro se questo argomento sia pacifico oppure se con ciò venga semplicemente riportato l’argomento del ricorrente.
30. Se si parte da questa informazione, il sig. Wood, nel momento in cui si pone la questione di un diritto all’indennizzo, si avvale, a seconda del tipo di attività lavorativa da lui svolta in Francia, o della sua libertà di circolazione in quanto lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE, oppure del proprio diritto di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE.
31. Qualora però nel procedimento dinnanzi al giudice del rinvio dovesse risultare che il sig. Wood non svolgeva alcuna attività lavorativa, il campo di applicazione del Trattato ai sensi dell’art. 12 CE opererebbe attraverso le disposizioni del Trattato sulla cittadinanza dell’Unione (art. 18 CE). Infatti, secondo la giurisprudenza, un cittadino dell’Unione che si è avvalso del suo diritto alla libera circolazione ai sensi dell’art. 18, n. 1, CE rientra nell’ambito di applicazione del Trattato e, di conseguenza, può invocare il generale divieto di discriminazione previsto dall’art. 12, primo comma, CE.
32. Lo status di cittadino dell’Unione è infatti destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a coloro tra di essi che si trovino nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato, indipendentemente dalla loro cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (8).
33. Sarà compito del giudice del rinvio chiarire se, nel caso di specie, il campo di applicazione del Trattato operi in concreto attraverso l’art. 39 CE, l’art. 43 CE oppure l’art. 18 CE.
34. In definitiva, è tuttavia certo che la situazione del sig. Wood rientra nel campo di applicazione del Trattato e che questi può pertanto invocare il suo diritto a non essere discriminato in base alla nazionalità.
3. Disparità di trattamento
35. In prosieguo si deve pertanto verificare se il sig. Wood sia stato discriminato in base alla sua nazionalità. Secondo il Fondo di Garanzia, non si configura alcuna disparità di trattamento. Esso fonda questa affermazione, fra l’altro, sulla circostanza che il sig. Wood avrebbe ricevuto un indennizzo qualora avesse rinunciato alla cittadinanza britannica e avesse acquisito la cittadinanza francese.
36. Il divieto di discriminazione richiede, secondo giurisprudenza costante, che fattispecie analoghe non siano trattate in maniera diversa e che fattispecie diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (9).
37. Che nel caso di specie fattispecie analoghe siano trattate in modo diverso risulta chiaro laddove si paragoni la situazione del sig. Wood a quella della moglie francese. Entrambi vivono insieme da più di venti anni in Francia e hanno sofferto la perdita della figlia a causa di un reato verificatosi all’estero. Essi hanno lo stesso rapporto di parentela con la persona deceduta e hanno quindi subito il medesimo danno.
38. Eccezion fatta per la cittadinanza, il sig. Wood e la moglie non si differenziano quindi quanto ai presupposti per il diritto all’indennizzo. Tuttavia, solo la moglie ottiene l’indennizzo, il sig. Wood invece no.
39. Di conseguenza, fattispecie analoghe vengono trattate in maniera diversa. Poiché la disparità di trattamento viene esplicitamente legata al criterio della cittadinanza, sussiste una discriminazione diretta. Per la sussistenza di una discriminazione è dunque irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, il fatto che il sig. Wood potrebbe ottenere il diritto all’indennizzo cambiando cittadinanza.
4. Giustificazione
40. Resta quindi solo da verificare se questa discriminazione possa essere giustificata.
41. Una disparità di trattamento è giustificata se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale (10).
42. È dubbio se una normativa nazionale, la quale operi una discriminazione direttamente in base alla nazionalità, possa in generale essere giustificata (11). La questione non deve tuttavia essere affrontata in questa sede, in quanto – anche qualora si parta dal presupposto di una siffatta possibilità di giustificazione – nel caso di specie una giustificazione deve essere in definitiva negata.
43. Il governo portoghese individua la giustificazione nell’idea della solidarietà nazionale, dalla quale conseguirebbe che uno Stato membro possa limitare ai propri cittadini gli indennizzi per reati commessi al di fuori del suo territorio.
44. Lo stesso governo francese ammette di ritenere che il sig. Wood dovrebbe ricevere un indennizzo così come sua moglie e i suoi figli. Esso non adduce quindi alcuna giustificazione a sostegno del criterio della cittadinanza quale presupposto per la concessione di un indennizzo.
45. Esso fa tuttavia riferimento agli oneri che deriverebbero da un’illimitata concessione dell’indennizzo alle vittime di reato per il finanziamento e per l’intero livello del regime di indennizzo. Infatti, il regime di indennizzo delle vittime di reato sarebbe in Francia particolarmente generoso e prevederebbe un siffatto diritto in un numero di casi particolarmente elevato. Così, verrebbero indennizzate non solo le vittime dirette di reati, bensì anche le vittime indirette, mentre anche la nozione di vittima indiretta sarebbe interpretata in maniera particolarmente estensiva.
46. Senza una qualche limitazione, ciascun cittadino di un altro Stato membro, il quale trascorra in Francia anche solo un breve soggiorno turistico, potrebbe pretendere in tale paese un indennizzo anche nel caso in cui, durante la sua permanenza in Francia, una persona a lui vicina risulti vittima di un reato nel suo paese d’origine o in un paese terzo.
47. In determinati casi, la Corte di giustizia ha riconosciuto che uno Stato membro possa fare dipendere la concessione di determinate prestazioni previdenziali, la quale potrebbe condurre ad un onere eccessivo, dalla sussistenza di un collegamento effettivo fra la persona e lo Stato (12), di un certo grado di integrazione (13) o di un particolare collegamento (14) con la società di tale Stato membro. Così, per esempio, nella sentenza Bidar essa ha dichiarato, in relazione ai sussidi di mantenimento per studenti, che ogni Stato membro è libero di vigilare affinché la concessione di aiuti a copertura delle spese di mantenimento di studenti provenienti da altri Stati membri non diventi un onere irragionevole che potrebbe produrre conseguenze sul livello globale dell’aiuto che può essere concesso da tale Stato.
48. Applicando per analogia queste riflessioni al caso in esame, sembra legittimo far dipendere la concessione di un indennizzo per le vittime di reati commessi all’estero, al fine di evitare un onere eccessivo, dalla sussistenza di un collegamento effettivo fra la persona che invoca la prestazione e lo Stato membro che la concede.
49. Una normativa nazionale che intenda limitare le prestazioni a favore delle vittime di reati commessi all’estero ad una cerchia di persone la quale presenti un collegamento effettivo con la società francese perseguirebbe dunque senz’altro uno scopo ammissibile.
50. Per essere giustificata, una siffatta normativa nazionale dovrebbe peraltro soddisfare anche i presupposti della proporzionalità (15). Una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito e non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.
51. A tal riguardo, è vero che per quanto riguarda prestazioni che non sono disciplinate dal diritto comunitario gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la fissazione dei criteri di valutazione di un collegamento effettivo, dovendo però in ciò rispettare i limiti imposti dal diritto comunitario (16).
52. Una normativa nazionale che, quale presupposto per la concessione dell’indennizzo per le vittime di reato, si fondi sul criterio della cittadinanza – ove si consideri in generale giustificabile in linea di principio una misura direttamente discriminatoria – non può tuttavia essere giustificata.
53. Con il mero riferimento alla cittadinanza del beneficiario della prestazione vengono infatti esclusi dalla concessione della stessa anche coloro che sono perfettamente in grado di dimostrare un collegamento effettivo sufficiente con la società francese. Una persona come il sig. Wood, il quale ha vissuto e lavorato in Francia per venti anni, presenta senza dubbio – come del resto riconosciuto anche dal governo francese – un’integrazione sufficiente nella società francese, la quale non permette di rifiutargli la concessione di un indennizzo. Una siffatta misura è già inidonea a realizzare il fine perseguito.
54. Quale possibile criterio per dimostrare l’esistenza di un collegamento effettivo con la società francese potrebbe tuttavia essere presa in considerazione la residenza del richiedente (17). L’integrazione del beneficiario della prestazione nella rispettiva società di uno Stato membro può essere provata in base alla constatazione secondo la quale questi ha risieduto per un certo periodo in tale Stato membro (18). Anche la configurazione concreta di un siffatto requisito di residenza e, in particolare, la durata richiesta della permanenza dovrebbero tuttavia soddisfare il principio di proporzionalità (19).
55. Neanche la sentenza della Corte di giustizia nella causa Cowan osterebbe a tale criterio di residenza.
56. Alla base della sentenza Cowan si trovava una norma di legge francese, la quale faceva dipendere la concessione di un indennizzo per le vittime dalla circostanza che l’interessato fosse in possesso di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che avesse concluso un accordo di reciprocità con la Francia.
57. Il sig. Cowan si era recato come turista in Francia ed era ivi vittima di un reato. Poiché il soggiorno del sig. Cowan quale turista doveva ricondursi alla libertà di circolazione passiva, la normativa nazionale in questione rientrava nel campo di applicazione del Trattato ai sensi dell’art. 12 CE. La Corte di giustizia dichiarava che costituiva una disparità di trattamento ingiustificata il fatto che la normativa nazionale subordinasse la concessione dell’indennizzo, nel caso di persone non in possesso della cittadinanza dello Stato in questione, al possesso di una tessera di residente – in altre parole alla residenza sul territorio nazionale –, mentre questo requisito non vigeva per i cittadini di quest’ultimo Stato (20).
58. Da tale sentenza non discende peraltro che anche nel caso in esame un criterio di residenza non sarebbe conciliabile con il diritto comunitario.
59. Infatti, il «collegamento effettivo» fra il cittadino e lo Stato sussisteva nella causa Cowan già per un altro motivo. In tal caso, il collegamento sufficiente con la Francia era dato dalla circostanza che il reato si era verificato sul territorio francese e che il sig. Cowan era stato la vittima diretta del reato stesso. Sussistendo al riguardo già un collegamento effettivo, non si doveva far dipendere la concessione dell’indennizzo dall’esistenza di un ulteriore «collegamento effettivo» sotto forma di criterio di residenza.
60. Poiché invece, in una fattispecie come quella che è alla base del caso Wood, il collegamento effettivo non viene costituito attraverso il luogo del reato, verrebbe qui senz’altro in considerazione, a differenza del caso Cowan, l’ammissibilità di un criterio di residenza.
5. Conclusione parziale
61. Il diniego dell’indennizzo per le vittime sulla base della cittadinanza non può essere giustificato.
VI – Conclusione
62. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nei seguenti termini:
L’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può far dipendere la concessione di un indennizzo statale a persone che risiedono nel suo territorio, per reati commessi al di fuori di tale territorio, dalla circostanza che dette persone siano in possesso della cittadinanza di tale Stato membro.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195).
3 – GU L 261, pag. 15.
4 – V. solo sentenze 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse (Racc. pag. I‑2843, punto 24); 3 maggio 2001, causa C‑28/99, Verdonck e a. (Racc. pag. I‑3399, punto 28), nonché sentenza 15 dicembre 1993, causa C‑292/92, Hünermund e a. (Racc. pag. I‑6787, punto 8).
5 – Conclusioni dell’avvocato generale Lenz 6 dicembre 1988 nella causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, paragrafo 7). La Corte di giustizia, nella sua sentenza Cowan, cit. alla nota 2, non pronunciandosi al riguardo, è partita dal presupposto dell’ammissibilità del rinvio da parte di una siffatta commissione.
6 – V. solo sentenze 18 dicembre 2007, causa C‑101/05, Skatteverket (Racc. pag. I‑11531, punto 19), e Cowan, cit. alla nota 2 (punto 19).
7 – V. sentenze 11 settembre 2007, causa C‑318/05, Commissione/Germania (Racc. pag. p.I‑6957, punto 126); 11 settembre 2007, causa C‑76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz (Racc. pag. p.I‑6849, punto 87); 23 ottobre 2007, causa C‑11/06, Morgan (Racc. pag. p.I‑9161, punto 23); 12 luglio 2005, causa C‑403/03, Schempp (Racc. pag. I‑6421, punto 18); 2 ottobre 2003, causa C‑148/02, Garcia Avello (Racc. I‑11613, punto 24), nonché sentenza 24 novembre 1998, causa C‑274/96, Bickel e Franz (Racc. pag. I‑7637, punto 15).
8 – Cfr. fra le altre le sentenze Commissione/Germania, cit. alla nota 7 (punto 125); 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins (Racc. pag. I‑2703, punto 61); Garcia Avello, cit. alla nota 7 (punti 22 e 23); 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D'Hoop (Racc. pag. I‑6191, punto 28), nonché sentenza 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193, punto 31).
9 – Cfr. sentenze 12 settembre 2006, causa C‑300/04, Eman e Sevinger (Racc. pag. I‑8055, punto 57); 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403, punto 95), nonché sentenza Garcia Avello, cit. alla nota 7 (punto 31).
10 – Sentenze 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar (Racc. pag. I‑2119, punto 54); 15 settembre 2005, causa C‑258/04, Ioannidis (Racc. pag. I‑8275, punto 29); D'Hoop, cit. alla nota 8 (punto 36), nonché sentenza Bickel e Franz, cit. alla nota 7 (punto 27), e Garcia Avello, cit. alla nota 7 (punto 31).
11 – Fanno riferimento alla possibilità teorica di una giustificazione anche nel caso di discriminazioni dirette, fra le altre, le sentenze 6 giugno 2002, causa C‑360/00, Ricordi (Racc. pag. I‑5089, punto 33); 12 maggio 1998, causa C‑85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I‑2691, punto 64); 2 ottobre 1997, causa C‑122/96, Saldanha e MTS (Racc. pag. I‑5325, punto 26 e segg.), nonché sentenza 20 marzo 1997, causa C‑323/95, Hayes (Racc. pag. I‑1711, punto 24). In senso contrario si pronunciano, fra le altre, le sentenze 20 ottobre 1993, cause C‑92/92 e C‑326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I‑5145, punto 32), e 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier (Racc. pag. 593).
12 – Sentenze D'Hoop, cit. alla nota 8 (punto 38) e Collins, cit. alla nota 8 (punto 67).
13 – Sentenze Morgan, cit. alla nota 7 (punto 43) e Bidar, cit. alla nota 10 (punti 56 e 57).
14 – Sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑192/05, Tas-Hagen e Tas (Racc. pag. I‑10451, punto 34).
15 – V. solo le sentenze Commissione/Germania, cit. alla nota 7 (punto 136) e Tas-Hagen, cit. alla nota 14 (punto 35).
16 – Sentenza Tas-Hagen, cit. alla nota 14 (punto 36) e le mie conclusioni del 30 marzo 2006 in tale causa.
17 – V. in relazione a tale criterio anche le mie conclusioni nella causa Tas-Hagen, cit. alla nota 14 (paragrafi 62 e segg.).
18 – Sentenza Bidar, cit. alla nota 10 (punto 59).
19 – Sentenze Collins, cit. alla nota 8 (punti 66 e 72) e Tas-Hagen, cit. alla nota 14 (punti 36 e 37). V. al riguardo anche le mie conclusioni per la sentenza nella causa Tas-Hagen, cit. alla nota 14 (paragrafi 63 e 64).
20 – Sentenza Cowan, cit. alla nota 2 (punto 10).
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