CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 12 giugno 2008 1(1)
Causa C‑239/07
Julius Sabatauskas e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – Lituania)
«Mercato interno dell’energia elettrica – Accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione»
I – Introduzione
1. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (in prosieguo: la «direttiva 2003/54») (2) disciplina, tra l’altro, l’accesso dei terzi alle reti di energia elettrica. Il Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) chiede l’interpretazione di tale direttiva nell’ambito dell’esame della normativa sulla connessione alla rete, prevista dalla legge nazionale di attuazione.
2. La normativa nazionale controversa prevede fondamentalmente che i clienti debbano essere connessi alla rete di distribuzione. Un cliente può accedere direttamente alla superiore rete di trasmissione soltanto qualora il gestore della rete di distribuzione rifiuti la connessione alla propria rete per motivi tecnici. Per determinati clienti sarebbe, tuttavia, più conveniente poter scegliere liberamente la connessione alla rete di trasmissione, allo scopo di evitare le spese di trasporto della rete di distribuzione. Occorre stabilire se l’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54, che disciplina l’accesso dei terzi alla rete, preveda tale diritto di scelta.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
3. L’art. 2 della direttiva 2003/54 reca, tra le altre, le seguenti definizioni:
«(…)
3) “trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
(…)
5) “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
(…)
12) “clienti idonei”: i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell’articolo 21 della presente direttiva;
(…)
18) “utenti del sistema”: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;
19) “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;
(…)».
4. L’art. 3 della direttiva disciplina gli obblighi relativi al servizio pubblico, che gli Stati membri possono imporre alle imprese elettriche, e la tutela dei consumatori. I nn. 2, 3, 5 e 8 della disposizione recitano, tra l’altro, come segue:
«2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. (…).
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. (…). Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
(…)
5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture. (…). Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato A.
(…)
8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato».
5. L’art. 5 della direttiva reca le seguenti norme tecniche:
«Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. (…)».
6. L’art. 20 della direttiva disciplina l’accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione nei termini seguenti:
«1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all’articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione».
7. L’art. 21, n. 1, della direttiva prescrive un’apertura graduale del mercato. In conformità a tale disposizione gli Stati membri erano tenuti ad includere nell’ambito dei clienti idonei, dal 1° luglio 2004, tutti i clienti non civili e infine, dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.
B – Normativa nazionale
8. In attuazione della direttiva 2003/54 è stata adottata una nuova versione della legge sull’elettricità, entrata in vigore il 10 luglio 2004. L’art. 15, n. 2, della legge dispone:
«Il gestore della rete di trasmissione è tenuto a garantire che le condizioni per la connessione alla rete di trasmissione dei generatori di corrente, dei gestori della rete di distribuzione e dei clienti siano conformi ai requisiti stabiliti per legge e non siano discriminatori. L’apparecchiatura di un cliente può essere connessa a una rete di trasmissione esclusivamente qualora il gestore della rete di distribuzione rifiuti, a causa di requisiti tecnici o operativi fissi, di connettere alla rete di distribuzione l’apparecchiatura del cliente situata nel territorio indicato nella licenza del gestore della rete di distribuzione».
III – Causa principale, questione pregiudiziale e procedimento
9. In Lituania le apparecchiature della maggioranza dei clienti sono connesse alla rete di distribuzione di uno dei due gestori delle reti di distribuzione. Vi sono inoltre cinque imprese industriali che dispongono di una licenza di distribuzione e che gestiscono reti locali per la fornitura di energia elettrica alla popolazione in un’area molto limitata o per il proprio fabbisogno energetico. Alla rete di trasmissione sono connesse, oltre ai gestori delle reti di distribuzione (3), sei imprese industriali ad elevato consumo di energia elettrica. La connessione di tali imprese è stata effettuata all’epoca dell’esistenza dell’Unione sovietica, quando non si operava alcuna distinzione tra reti di trasmissione e di distribuzione. In conformità alla nuova versione della legge sull’elettricità del 2004, tali imprese continuerebbero ad essere connesse alla rete di trasmissione. A partire da tale data nuove connessioni a detta rete sono possibili soltanto in conformità all’art. 15, n. 2, della legge.
10. In data 28 ottobre 2004 un gruppo di deputati del Seimas (il Parlamento lituano) – in prosieguo: i «ricorrenti» – ha chiesto che il Konstitucinis Teismas esamini la questione se la disposizione dell’art. 15, n. 2, della legge sull’elettricità sia conforme alla Costituzione e alla direttiva 2003/54.
11. I ricorrenti sono dell’avviso che dalla direttiva discenda un diritto del cliente di scegliere liberamente la rete alla quale desidera essere connesso. Per contro, il Seimas, in qualità di parte ulteriore del procedimento, sostiene che la direttiva non affronterebbe tale questione, che potrebbe pertanto essere disciplinata liberamente dagli Stati membri. A tale riguardo, si fa riferimento alla nota D/1255 del 21 dicembre 2005 del sig. A. Piebalgs, membro della Commissione europea, responsabile in materia di energia. In tale nota, in risposta alla questione posta da un’impresa, il Commissario ha osservato: «la direttiva 2003/54 non impone di conferire al cliente il diritto di scegliere, a sua discrezione, tra una connessione ad una rete di trasmissione o ad una rete di distribuzione. Il cliente ha il diritto di connettersi ad una rete elettrica; la sua concreta attuazione rappresenta una questione da risolversi sulla base del principio di sussidiarietà».
12. Secondo il giudice a quo, il dettato dell’art. 20, n. 1, della direttiva conferma la tesi dei ricorrenti. D’altro lato, il giudice fa riferimento alle finalità di natura sociale perseguite dal legislatore comunitario, in particolar modo con l’art. 3 della direttiva. La normativa nazionale terrebbe conto di tale articolo, tutelando i piccoli clienti da un aumento dei costi per l’utilizzazione della rete. I costi della rete sarebbero distribuiti uniformemente su tutti i clienti che acquistano energia elettrica attraverso la rete interessata. Se i grossi clienti potessero accedere liberamente alla rete di trasmissione piuttosto che a quella di distribuzione, ciò provocherebbe la diminuzione del volume di elettricità trasportato dalla rete di distribuzione e, conseguentemente, l’aumento delle spese di rete per i restanti clienti.
13. Al fine di risolvere tale dubbio interpretativo, il Konstitucinis Teismas ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se occorra interpretare l’art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nel senso che esso obbliga gli Stati membri ad adottare una normativa in forza della quale, posto che la rete elettrica disponga della necessaria capacità, qualsiasi terzo ha il diritto di scegliere, a sua discrezione, la rete – di trasmissione o di distribuzione elettrica – alla quale desidera connettersi e il gestore della relativa rete è obbligato a dargli l’accesso alla rete».
14. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nella causa principale, i governi di Lituania, Italia e Finlandia, nonché la Commissione delle Comunità europee. Tali soggetti – ad eccezione del governo italiano – hanno altresì preso parte alla trattazione orale.
IV – Valutazione
A – Ricevibilità
15. Secondo giurisprudenza costante, risulta dall’art. 234 CE che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale (4).
16. Sulla natura di organo giurisdizionale del Konstitucinis Teismas non esistono dubbi. Anche i giudici costituzionali rientrano nella nozione di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE (5).
17. Inoltre, nella causa principale il Konstitucinis Teismas è chiamato altresì ad adottare una decisione di natura giurisdizionale. A tal fine, non è rilevante se il procedimento di controllo di legittimità richiesto da un gruppo di membri del Seimas abbia carattere contraddittorio (6). Determinante è, piuttosto, da un lato, che non si tratti di un procedimento amministrativo che veda contrapposti il singolo e il giudice in qualità di autorità amministrativa (7). Dall’altro lato, il giudice non deve esercitare una funzione meramente consultiva (8).
18. A tal riguardo, occorre constatare che la causa principale verte sull’esame di una legge già entrata in vigore. Pertanto, la Corte costituzionale non viene adita nel corso del processo legislativo. Piuttosto, nell’ambito del procedimento di controllo di legittimità la Corte costituzionale è competente a dichiarare l’inapplicabilità della legge nazionale con efficacia erga omnes, come ha esposto il giudice a quo nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
19. La domanda di pronuncia pregiudiziale è, pertanto, ricevibile.
B – Sulla questione pregiudiziale
20. Prima della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in numerosi Stati membri le imprese fornitrici di energia elettrica possedevano monopoli territoriali. Un’impresa forniva tutte le prestazioni necessarie all’approvvigionamento dei clienti nella propria area territoriale. Essa produceva e vendeva energia elettrica, che consegnava attraverso le proprie reti a tutti i clienti ad esse connessi.
21. Ai fini della liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica, già la direttiva 96/92 (9) prevedeva che gradualmente un numero sempre maggiore di clienti, in qualità di «clienti idonei», potesse scegliere liberamente l’impresa fornitrice dalla quale acquistare l’energia elettrica. Attualmente, tale elemento centrale della liberalizzazione trova espressione nel quarto e nel ventesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/54:
«4. La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
(…)
20. I clienti dell’energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore.
(…)».
22. Per garantire al cliente la libera scelta dell’impresa fornitrice, occorrerebbe eliminare il monopolio naturale delle imprese consolidate risultante dal controllo sulla rete, attribuendo ai terzi un diritto di accesso alla rete non discriminatorio. L’apertura delle reti a favore dei terzi costituisce, pertanto, la condizione determinante per la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica, come rileva il legislatore, in particolare, nel settimo ‘considerando’ della direttiva 2003/54 (10). In questo modo, un cliente non è più esclusivamente legato alla fornitura dell’impresa alla cui rete è connesso, bensì può scegliere anche un’altro fornitore che trasporta l’energia elettrica al cliente attraverso la stessa rete.
23. Il disposto dell’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54, che disciplina l’accesso dei terzi alla rete, presenta, tuttavia, elementi di ambiguità sotto diversi aspetti. In via preliminare, occorre accertare se la nozione di terzo comprenda soltanto le imprese di produzione e fornitura o anche i clienti. La questione centrale è quindi come debba essere intesa la nozione di accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione. A tal riguardo è controverso, sostanzialmente, se tale nozione comprenda anche il diritto del cliente di scegliere liberamente la rete alla quale desidera connettersi.
Sulla nozione di terzo ai sensi dell’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54
24. Il governo finlandese è dell’avviso che la nozione di terzo di cui all’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 sarebbe riferita a produttori e fornitori che non fanno parte dell’impresa verticalmente integrata, che gestisce la rete interessata e che, inoltre, assolve a entrambe le funzioni di produzione e fornitura di elettricità (11). La disposizione vieterebbe che un’impresa verticalmente integrata danneggi tali terzi nell’accesso alle reti a favore del proprio settore di produzione e fornitura. La disposizione non disciplinerebbe il diritto di accesso del cliente.
25. Secondo la versione tedesca dell’art. 20, n. 1, della direttiva tale interpretazione non può essere esclusa in via di principio. In particolare, il passaggio «die Zugangsregelung gilt für alle zugelassenen Kunden [sistema di accesso (…) basato su tariffe (…) praticabili a tutti i clienti idonei]» potrebbe essere inteso nel senso che l’accesso di terzi produttori o fornitori è ammesso limitatamente alla fornitura di tutti i clienti idonei (12). Espresso in altri termini: il gestore della rete potrebbe negare a produttori o fornitori l’uso della rete, se tali soggetti intendono rifornire clienti non idonei (13). In altre versioni linguistiche il riferimento ai clienti idonei sembra attenere esclusivamente ad una regolamentazione delle tariffe per i costi legati all’uso della rete, ma non per il diritto di accesso in quanto tale (14).
26. Tuttavia, il passaggio citato non va isolato dal contesto. Occorre piuttosto osservare che la disposizione prosegue recitando: «sistema di accesso (…) applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema» [il corsivo è mio].
27. I ricorrenti correttamente rilevano che la nozione di utente del sistema ai sensi dell’art. 2, n. 18, della direttiva 2003/54 comprende sia soggetti che riforniscono di elettricità un sistema di trasmissione o distribuzione, sia soggetti che ne sono riforniti. Conseguentemente, l’art. 20, n. 1, della direttiva, facendo ricadere nel proprio ambito di applicazione tutti gli utenti del sistema, attribuisce anche ai clienti un diritto di accesso alla rete non discriminatorio.
28. Come rilevato dal governo lituano in merito a tale questione, ai fini della realizzazione della finalità della direttiva, cioè affinché il cliente possa scegliere liberamente l’impresa fornitrice (15), le due parti di tale rapporto di fornitura devono, infatti, poter accedere liberamente alla rete (16). Un’impresa fornitrice non trarrebbe alcuna utilità dal diritto di accesso, se il cliente destinatario della fornitura non avesse il diritto di accedere al sistema.
29. Occorre, pertanto, respingere la tesi opposta, sostenuta dal governo finlandese.
Prescrizioni dell’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 relativamente all’accesso e alla connessione alla rete
30. Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della legge sull’elettricità, il diritto ad una connessione non discriminatoria alla rete di trasmissione sorge soltanto qualora il gestore della rete di distribuzione abbia rifiutato di connettere il cliente interessato. Prima di poter procedere all’esame della questione, se l’art. 20, n. 1, della direttiva osti a tale restrizione della scelta di una rete, occorre definire la questione preliminare, se la disposizione regoli in principio la connessione ad una rete.
31. Diversamente dai ricorrenti, nonché dal governo italiano, i governi di Lituania e Finlandia e la Commissione hanno, infatti, sostenuto la tesi, secondo la quale occorre distinguere tra connessione e accesso; soltanto l’accesso sarebbe disciplinato dall’art. 20 della direttiva. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione concordava ancora con la posizione espressa dai ricorrenti, in conformità alla quale il diritto ad un accesso non discriminatorio ai sensi dell’art. 20 della direttiva osterebbe anche a restrizioni relative alla scelta della connessione alla rete. Nel corso della trattazione orale, tuttavia, essa ha abbandonato tale tesi e ha aderito all’impostazione di Finlandia e Lituania.
32. La tesi dei governi lituano e finlandese, nonché della Commissione è corroborata dalla lettera dell’art. 20, n. 1, della direttiva, che menziona esclusivamente l’accesso. In tale contesto, accesso e connessione non possono essere considerati quali sinonimi. Come è stato correttamente osservato dalle parti menzionate, infatti, i due termini sono impiegati nella direttiva con significati diversi.
33. Ciò emerge in misura particolarmente evidente dall’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva, che attribuisce alle autorità di regolamentazione il compito di fissare o approvare, prima dell’entrata in vigore, «le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione». Se le nozioni di connessione e accesso avessero il medesimo significato, in tale passaggio esse non dovrebbero figurare una accanto all’altra.
34. Al riguardo, la nozione di accesso alla rete comprende il diritto di utilizzare una rete per il trasporto di energia elettrica o per l’acquisto di elettricità dietro compenso. L’art. 20 costituisce la disposizione centrale della direttiva per la disciplina dell’accesso alla rete, senza il quale la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica non sarebbe possibile. Ai sensi dell’art. 20, n. 2, della direttiva, il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso soltanto ove essa manchi della necessaria capacità.
35. Norme specifiche per la connessione alla rete sono previste, per contro, dall’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva, che impone alle società di distribuzione l’obbligo (relativo al servizio pubblico) di collegare alla rete tutti i clienti civili, nonché altri piccoli clienti. Inoltre, l’art. 5 della direttiva conferisce agli Stati membri la competenza ad adottare norme tecniche per la connessione alla rete, che garantiscano l’interoperabilità delle reti e siano obiettive e non discriminatorie. Infine, ai sensi dell’art. 23, n. 1, lett. c) e f), della direttiva, le autorità di regolamentazione sono tenute a determinate attività di controllo sulle condizioni di connessione.
36. Dall’analisi complessiva di tali disposizioni discende che per connessione si intende l’instaurazione di un collegamento fisico tra una rete e le apparecchiature dei clienti, gli impianti di generazione, altre reti e impianti.
37. Pertanto, secondo il chiaro disposto dell’art. 20, n. 1, della direttiva, tale articolo non disciplina direttamente la connessione ad una rete. Tuttavia, occorre ancora esaminare, da un lato, se dalle norme relative alla connessione alla rete discenda un diritto a connettersi liberamente ad una rete di trasmissione (17). D’altro lato, dall’art. 20, n. 1, della direttiva potrebbero dedursi prescrizioni indirette relativamente alla connessione, dal momento che la connessione ad una rete costituisce una condizione preliminare all’esercizio del diritto di accesso.
38. Le disposizioni sulla connessione alla rete sono essenzialmente di natura tecnica e non attribuiscono al cliente alcun diritto generale a connettersi ad una rete a propria scelta. Esclusivamente dall’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva potrebbe discendere un diritto di determinati clienti a connettersi alla rete di distribuzione, ma non alla rete di trasmissione.
39. Inoltre, l’art. 5 prevede l’obbligo di adottare norme non discriminatorie sulla connessione alla rete. Ne consegue che clienti analoghi, ovvero, in particolare, clienti contraddistinti da volume e caratteristiche di acquisto simili, devono anche potersi connettere ad una rete determinata alle stesse condizioni. In caso di violazione di tale principio di non discriminazione da parte delle corrispondenti norme nazionali, esiste un diritto dell’utente del sistema discriminato, probabilmente fondato direttamente sulla direttiva, alla parità di trattamento rispetto all’insieme dei soggetti agevolati, ma tale conclusione può essere valutata soltanto in relazione a casi concreti.
40. Dalla disciplina dell’accesso alla rete di cui all’art. 20, n. 1, della direttiva potrebbe, inoltre, discendere indirettamente un diritto di scelta relativamente alla connessione alla rete, se in assenza di tale diritto venisse pregiudicato anche l’accesso.
41. Come osservato, la finalità dell’accesso dei terzi alla rete consiste nel permettere che il cliente scelga liberamente l’impresa fornitrice dalla quale acquista l’elettricità. La libera scelta del fornitore non è, tuttavia, in relazione diretta con la rete alla quale il cliente è connesso. I clienti finali possono, invero, essere riforniti, in via di principio, anche attraverso la rete di trasmissione, come si evince dall’art. 2, n. 3, della direttiva. Tuttavia, il cliente resta parimenti libero di scegliere l’impresa fornitrice anche se è connesso alla rete di distribuzione. L’impresa fornitrice, infatti, è autorizzata a trasportare energia elettrica ai clienti attraverso la rete di trasmissione e di distribuzione.
42. Pertanto, il sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e distribuzione, che deve essere introdotto dagli Stati membri in conformità all’art. 20, n. 1, della direttiva, non presuppone che ogni cliente abbia un diritto di connessione alla rete di trasmissione. Piuttosto, gli Stati membri sono liberi di organizzare il sistema tenendo conto delle particolarità tecniche, in modo tale che ogni cliente sia connesso ad una rete idonea, attraverso la quale esso può acquistare energia elettrica da un fornitore di sua scelta.
43. A tal riguardo, lo Stato membro può anche tenere in considerazione interessi comuni, quali ad esempio l’utilizzazione uniforme delle infrastrutture e l’equa ripartizione delle spese di rete, senza a tal fine dover ricorrere alla deroga di cui all’art. 3, n. 8, della direttiva. Tale eventualità sarebbe necessaria soltanto qualora la normativa nazionale si ponesse in contrasto con l’art. 20, n. 1.
44. Ai sensi dell’art. 20, n. 1, seconda frase, della direttiva, il sistema di accesso dei terzi deve essere applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Ciò non esclude che alcuni clienti dispongano di un accesso diretto alla rete di trasmissione (ad esempio, il gestore della rete di distribuzione o alcuni grossi clienti), laddove altri clienti possono accedere alla rete di trasmissione solo indirettamente attraverso la rete di distribuzione. Nell’attribuire l’accesso diretto alla rete di trasmissione o di distribuzione, il gestore della rete in questione è tenuto soltanto a non operare distinzioni arbitrarie, bensì ad orientarsi secondo criteri oggettivi, come, ad esempio, il volume o le caratteristiche di acquisto.
45. I ricorrenti adducono, inoltre, che la legge sull’elettricità del 2004 consentirebbe manipolazioni all’atto della determinazione delle spese per la gestione delle reti di distribuzione. Attraverso la possibilità di connettersi alla rete di trasmissione anziché a quella di distribuzione, ci si potrebbe sottrarre all’onere di spese di rete non giustificate.
46. Tale affermazione, che non ha trovato corrispondenza nell’ordinanza di rinvio, non porrebbe in discussione – qualora anche fosse corretta – la soluzione che propongo di adottare nella fattispecie. Per garantire una configurazione equa delle spese per l’uso della rete e un controllo degli elementi di costo che vanno considerati in tal contesto, la direttiva 2003/54 ha previsto una normativa sui costi. Una «concorrenza tra le reti» non costituisce, per contro, una soluzione utile per contrastare la strutturazione abusiva dei costi di gestione della rete. La possibilità di ripiegare su un’altra rete (la rete di trasmissione) caratterizzata da una corretta struttura dei costi, alla quale alcuni grossi clienti sarebbero tecnicamente in condizione di accedere, non modifica, infatti, in nessun modo l’onere ingiustificato che ricade sui restanti clienti, ma lo rafforza ulteriormente.
V – Conclusione
Occorre, pertanto, risolvere la questione pregiudiziale presentata dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas dichiarando quanto segue:
L’art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, non osta ad una normativa nazionale che preveda in modo non discriminatorio che l’apparecchiatura di un cliente possa essere connessa a una rete di trasmissione esclusivamente qualora il gestore della rete di distribuzione rifiuti, a causa di requisiti tecnici o operativi fissi, di connettere alla rete di distribuzione l’apparecchiatura del cliente situata nel territorio indicato nella licenza del gestore della rete di distribuzione.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE – Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37).
3 Dall’ordinanza di rinvio non è possibile desumere univocamente se tutte le imprese dotate di licenza di distribuzione, e dunque anche le dette cinque imprese industriali, siano connesse alla rete di trasmissione.
4 – Ordinanza 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger (Racc. pag. 955, punto 4); sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑111/94, Job Centre (Racc. pag. I‑3361, punto 9); 14 giugno 2001, causa C‑178/99, Salzmann (Racc. pag. I‑4421, punto 14); 30 giugno 2005, causa C‑165/03, Längst (Racc. pag. I‑5637, punto 25) e 27 aprile 2006, causa C‑96/04, Standesamt Niebüll (Racc. pag. I‑3561, punto 13).
5 – Il Verfassungsgerichtshof austriaco e la Cour d’arbitrage belga, attualmente Cour constitutionnelle, ad esempio, hanno sottoposto alla Corte numerose questioni pregiudiziali senza che il carattere giurisdizionale di tali organi fosse messo in dubbio (v. ad esempio, sentenza 20 maggio 2003, cause riunite C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, Österreichischer Rundfunk e a., Racc. pag. I‑4989, e 1° aprile 2008, causa C‑212/06, Gouvernement de la Communauté française e Gouvernement wallon, non ancora pubblicata nella Raccolta).
6 – Sentenze 17 maggio 1994, causa C‑18/93, Corsica Ferries (Racc. pag. I‑1783, punto 12) e Standesamt Niebüll (citata alla nota 4, punto 13).
7 – V. sentenze Job Centre (citata alla nota 4, punto 11), Salzmann (citata alla nota 4, punto 15) e Standesamt Niebüll (citata alla nota 4, punto 14).
8 – V. ordinanza Greis Unterweger (citata alla nota 4, punto 4).
9 – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20).
10 – Il settimo ‘considerando’ recita: «Per completare il mercato interno dell’energia elettrica, è di fondamentale importanza che l’accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o più imprese». V. sentenza 22 maggio 2008, causa C‑439/06, Citiworks, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 42‑44, nonché le conclusioni dell’avvocato generale Mazák presentate il 13 dicembre 2007 nella stessa causa (paragrafi 72‑74). V., in generale sulla rilevanza dell’accesso non discriminatorio dei terzi alla rete, anche sentenza 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a. (Racc. pag. I‑4983, punti 42‑46).
11 – Sulla definizione della nozione di «impresa verticalmente integrata», v. l’art. 2, n. 21, della direttiva 2003/54.
12 – In tal senso, v. ad esempio anche la versione francese: «Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau».
13 – Poiché a partire dal 1° luglio 2007, se alla direttiva 2003/54 è data regolare attuazione, non esistono più clienti non idonei, tale fattispecie non riveste più rilevanza pratica.
14 – V., ad esempio, la versione italiana e spagnola dell’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54:
«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema».
«Los Estados miembros garantizarán la aplicación de un sistema de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución basado en tarifas publicadas, aplicables a todos los clientes cualificados de forma objetiva y sin discriminación entre usuarios de la red».
15 – V. supra, paragrafo 22.
16 – V., in tal senso, sentenza Citiworks (citata alla nota 10, punto 43, con riferimento al paragrafo 72 delle conclusioni dell’Avvocato generale Mazák nella stessa causa).
17 – Invero, il giudice a quo non ha richiesto l’interpretazione di disposizioni della direttiva 2003/54 diverse dall’art. 20. Conformemente a giurisprudenza costante, tuttavia, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (sentenze 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9; 18 novembre 1999, causa C‑107/98, Teckal Racc. pag. I‑8121, punto 39, e 28 febbraio 2008, causa C‑2/07, Abraham e a., Racc. pag. I‑1197), punto 24).
Full & Egal Universal Law Academy