CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 23 ottobre 2008 1(1)
Causa C-241/07
JK Otsa Talu OÜ
contro
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus (Estonia)]
«Agricoltura – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) – Sostegno allo sviluppo rurale»
1. Nel caso di specie, la Riigikohus (Corte di cassazione) (Estonia) chiede che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sulle questioni attinenti all’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, (altresì indicato come «regolamento sullo sviluppo rurale») (2). Il giudice del rinvio solleva le questioni pregiudiziali in un procedimento dinanzi ad esso pendente, che trova la sua origine in una controversia tra la AS Agrofarm (in prosieguo: l’«Agrofarm»), alla quale è succeduta la JK Osta Talu OÜ (in prosieguo: l’«Otsa Talu») e l’«Ufficio nazionale dei registri e dell’informazione agricola» (3), concernente un rifiuto di concedere i sostegni agroambientali da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
I – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
2. Il regolamento n. 1257/1999 definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.
3. L’art. 22 del regolamento n. 1257/1999 (4) dispone quanto segue:
«Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento.
Tale sostegno è inteso a promuovere:
a) forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,
b) l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,
c) la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,
d) la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,
e) il ricorso alla pianificazione ambientale nell’ambito della produzione agricola,
f) il miglioramento del benessere degli animali».
4. L’art. 23 del regolamento n. 1257/1999 statuisce quanto segue:
«1. Gli agricoltori ricevono un aiuto in compenso di impegni della durata minima di cinque anni a favore dell’agroambiente o del benessere degli animali. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di questi ultimi sull’ambiente o sul benessere degli animali.
2. Gli impegni a favore dell’agroambiente e del benessere degli animali oltrepassano l’applicazione delle normali buone pratiche agricole, comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.
Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative».
5. Ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 1257/1999:
«Il sostegno agli impegni a favore dell’agroambiente o del benessere degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri [il corsivo è mio]:
a) il mancato guadagno,
b) i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto e
c) la necessità di fornire un incentivo.
I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto. I costi degli investimenti non rimunerativi necessari all’adempimento di un impegno possono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto».
6. I nn. 1, 2 e 4 dell’art. 37 del regolamento n. 1257/1999 prevedono quanto segue:
«1. Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria.
2. Tali misure devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell’ambito di tali politiche.
In particolare, nessuna misura che rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento può beneficiare di un sostegno nell’ambito di altri regimi di sostegno comunitari, se è incompatibile con le condizioni specifiche previste dal presente regolamento».
(…)
4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento».
7. L’art. 39 del regolamento n. 1257/1999 statuisce:
«1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.
2. I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un’indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.
3. Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza».
B – Normativa nazionale
8. La «ELÜPS» (5) (legge per l’attuazione della politica agricola comune dell’Unione europea) è stata emanata il 24 marzo 2004 ed è entrata in vigore in parte il 1° maggio 2004 e in parte il 1° gennaio 2005 (6). Nella fattispecie rilevano le seguenti disposizioni di tale legge:
«Articolo 42. Disposizioni per la concessione di sostegni allo sviluppo rurale relative alla politica agricola comune
(…)
2) Il ministro dell’Agricoltura stabilisce il tipo di sostegno allo sviluppo rurale concesso in un esercizio di bilancio, il tipo di attività finanziato in un esercizio di bilancio e le modalità di ripartizione delle risorse previste per il sostegno allo sviluppo rurale.
3) Il diritto di domandare e ottenere il sostegno per lo sviluppo rurale non sussiste qualora la concessione di tale sostegno o il sostegno alle corrispondenti attività nei rispettivi esercizi di bilancio non siano previsti sulla base del n. 2 del presente articolo.
Articolo 43. Presupposti per la concessione del sostegno allo sviluppo rurale
1) Ha diritto di chiedere il sostegno allo sviluppo rurale chi integra i presupposti fissati nella presente legge e nel programma menzionato all’art. 42, n. 1, della presente legge.
2) Il ministro per l’Agricoltura può fissare ulteriori presupposti per l’ottenimento del sostegno allo sviluppo rurale in relazione al richiedente e alle attività programmate nonché un elenco di quei territori per i quali accordare sostegni allo sviluppo rurale. Tali presupposti possono essere fissati specificatamente per ciascun tipo di sostegno.
(…)
Articolo 44. Domanda di sostegno allo sviluppo rurale e trattamento della domanda
(…)
2) Il ministro dell’Agricoltura stabilisce i dettagli della domanda per ottenere il sostegno allo sviluppo rurale nonché il trattamento e la forma della stessa, i motivi per una riduzione dell’aiuto, e le aliquote separate per ciascun tipo di sostegno nonché i motivi del rigetto della domanda. Le regole per presentare la domanda di sostegno e il trattamento della stessa possono essere disciplinati separatamente per ciascun tipo di sostegno».
9. La normativa relativa alle «Condizioni particolareggiate per la concessione di sostegni agroambientali nonché la disciplina particolareggiata per la domanda di sostegno, per il trattamento della domanda e per il pagamento del sostegno» (7), adottata con regolamento del ministro dell’Agricoltura 20 aprile 2004, n. 51, nella versione in vigore fino al 1° maggio 2005, era così formulata:
«Articolo 3. Presupposti per la concessione del sostegno
1) Il sostegno può essere chiesto per le attività menzionate all’art. 2, da una persona fisica, da una persona giuridica, da una società o da un’altra associazione di persone priva di personalità giuridica (in prosieguo: il “richiedente”) che operi nelle zone menzionate al punto 9.2 del capitolo 9 del piano di sviluppo e che soddisfi le condizioni fissate al punto 9.2 del capitolo 9 del piano di sviluppo e che:
(…)
3. si impegni a soddisfare gli obblighi di cui ai nn. 1 e 2, nonché i presupposti per la concessione del sostegno agroambientale per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine fissato per la domanda del sostegno».
10. Con la modifica entrata in vigore il 1° maggio 2005, che vigeva al momento della presentazione della domanda del sostegno in questione, vale a dire il 26 maggio 2005 (in prosieguo: il «provvedimento controverso»), sono state inserite le seguenti condizioni integrative:
«Articolo 82. Disposizioni di applicazione
(…)
7) Nel 2005 un soggetto può presentare domanda di sostegno per produzioni a basso impatto ambientale se nel 2004 al richiedente è stato accordato, tramite decisione, il sostegno a produzioni a basso impatto ambientale e il richiedente ha assunto l’impegno menzionato nell’art. 3, n. 1, sub 3».
11. Il piano di sviluppo rurale 2004-2006 per l’Estonia, approvato dalla Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») e adottato dal governo e dal ministro dell’Agricoltura della Repubblica di Estonia, dispone quanto segue:
«12.6.2 Sostegno agroambientale
L’esame della domanda e la decisione avvengono sulla base dei criteri per la concessione del sostegno e delle risorse finanziarie stanziate nel corrispondente anno per ciascuna misura. Se necessario, viene fissata una graduatoria delle domande per ordine di merito.
Se le risorse stanziate in bilancio non sono sufficienti per accogliere tutte le domande che soddisfano i detti requisiti, il ministro dell’Agricoltura può stabilire una procedura di riduzione dei sostegni agroambientali in base alla quale il sostegno viene ridotto proporzionatamente per tutti i richiedenti che integrano i presupposti per ottenere il pagamento del sostegno agroambientale, in base alla superficie rurale cui si riferisce la domanda o l’attività da finanziare ovvero su altra base».
II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
12. Il 26 maggio 2005 l’Agrofarm ha presentato all’Ufficio una domanda per pagamenti per superfici rurali. Già nel 2004 l’Agrofarm aveva realizzato i preparativi necessari per passare ad una produzione a basso impatto ambientale allo scopo di ottenere sostegni agroambientali (8).
13. Con decisione del direttore dell’Ufficio in data 19 dicembre 2005, n. 1‑3.13‑4/74, la domanda dell’Agrofarm veniva respinta con la motivazione che il sostegno non veniva concesso per superfici per le quali non vigeva alcun impegno di produzione a basso impatto ambientale.
14. Il 1° febbraio 2006 l’Agrofarm adiva il tribunale amministrativo di Tartu (Tartu Halduskohus) chiedendo l’annullamento del n. 17 della decisione del direttore dell’Ufficio e un’ingiunzione di pagamento del sostegno di cui trattasi. Con sentenza 28 aprile 2006 tale tribunale respingeva il ricorso e decideva, sostanzialmente, che nella modifica del regolamento n. 51 non era dato ravvisare alcuna limitazione dei diritti della ricorrente.
15. L’Otsa Talu, quale successore dell’Agrofarm (9), interponeva appello presso il tribunale circondariale di Tartu (Tartu Ringkonnakohus), facendo valere che il regolamento n. 1257/1999 non consentiva di introdurre disparità di norme per quanto riguarda i richiedenti. Non era compatibile con i principi del legittimo affidamento e dello stato di diritto il fatto che il ministro dell’Agricoltura avesse deciso di modificare il precedente regolamento solo un mese prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande del 2005. Con sentenza 7 settembre 2006, tale tribunale respingeva l’appello dell’Otsa Talu con la motivazione che, sostanzialmente, le modifiche del regolamento del ministro dell’Agricoltura non erano in contrasto con il diritto comunitario.
16. L’Otsa Talu ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. La ricorrente per cassazione ritiene che la controversa modifica del regolamento n. 51, in quanto normativa nazionale di trasposizione del diritto comunitario, violi il diritto comunitario, in particolare l’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999, ai sensi del quale i sostegni vengono concessi annualmente. Inoltre, l’Otsa Talu ritiene che l’art. 82, n. 7, del regolamento n. 51 contrasti con il punto 12.6.2 del piano di sviluppo, secondo il quale, in caso di stanziamenti di bilancio insufficienti, il sostegno totale a disposizione di tutti i richiedenti che integrano i presupposti deve essere ridotto in pari proporzione.
17. Dinanzi al giudice del rinvio, l’Ufficio ha sostenuto, sostanzialmente, che per quanto concerne la natura del sostegno in questione, quest’ultimo non dovrebbe essere considerato come un sussidio sociale da distribuire su basi generali. Nel presente caso, si tratta di un sostegno in relazione al quale i presupposti per concederlo risultano dalle esigenze e dalle priorità della politica agricola degli Stati, e lo Stato dispone anche del potere di modificare tali presupposti.
18. Il giudice del rinvio ritiene che, nella fattispecie, sia fondamentale accertare se sia lecito modificare, durante il periodo di un aiuto, i presupposti per le domande di sostegno agroambientale a favore di produzioni a basso impatto ambientale in un modo tale che la cerchia di coloro che integrano i detti presupposti venga limitata rispetto a quella precedente.
19. A parere del giudice del rinvio, corrisponde all’obiettivo del sostegno agroambientale a produzioni a basso impatto ambientale, disciplinato nel regolamento n. 1257/1999, il fatto che in ciascun esercizio di bilancio debbano essere anche incentivati, per il programma corrispondente, nuovi richiedenti che sono pronti ad assumere impegni per produzioni a basso impatto ambientale e che di conseguenza organizzano la loro produzione conformemente ai detti requisiti normativi. Tale approccio sarebbe inoltre coerente con il principio della parità di trattamento, nonché con l’obiettivo di garantire una migliore tutela dell’ambiente.
20. Di conseguenza, il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto se gli ulteriori presupposti prescritti dall’art. 82, n. 7, del regolamento n. 51 a coloro che hanno presentato domanda siano conformi agli scopi del diritto comunitario, in particolare, al concetto di sostegno agroambientale disciplinato nel regolamento n. 1257/1999.
21. Inoltre, il giudice del rinvio prende in considerazione il fatto che, ove non ci siano più risorse sufficienti in bilancio, il piano di sviluppo estone ha previsto una riduzione del sostegno in pari proporzione per tutti i richiedenti che in origine integravano le condizioni per la concessione del sostegno agroambientale.
22. Il giudice del rinvio è del parere che «restringere» la cerchia dei destinatari del sostegno non fosse una misura proporzionata per risolvere la situazione di risorse di bilancio insufficienti e che il sostegno avrebbe invece dovuto essere ridotto in pari proporzione a tutti i richiedenti che in origine integravano i presupposti per la concessione del sostegno agroambientale, come previsto dal piano di sviluppo approvato dalla Commissione.
23. Alla luce di quanto sopra, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se sia conforme alla finalità di un sostegno a misure agroambientali ai sensi degli artt. 22-24 del [regolamento n. 1257/1999] il fatto che:
a) continui ad essere concesso un sostegno solo a quei richiedenti che sono già stati beneficiari, nel quadro del corrispondente programma, di una decisione di concessione di un sostegno a misure agroambientali nel corso del precedente esercizio di bilancio e che sono soggetti ad un impegno correlato con misure agroambientali, ovvero
b) in ogni esercizio di bilancio vengano concessi sostegni anche ai nuovi richiedenti che siano disposti ad assumere impegni agroambientali e che orientano corrispondentemente i loro metodi di produzione secondo i detti presupposti.
2. Qualora la soluzione della questione 1 dovesse andare nel senso dell’ipotesi b), se il combinato disposto di cui agli artt. 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del [regolamento n. 1257/1999] – qualora risultasse che, nel quadro del programma, non fossero più disponibili stanziamenti a bilancio sufficienti per l’assegnazione del primo sostegno – consenta a uno Stato membro di:
a) modificare la normativa e i presupposti originari per la domanda e per la concessione del sostegno a misure agroambientali e prevedere che il sostegno possa essere domandato solo qualora, nel precedente esercizio di bilancio, il richiedente abbia beneficiato di una decisione di concessione del sostegno e sia pertanto assoggettato ad un impegno agroambientale in vigore, ovvero
b) ridurre in pari proporzione il sostegno a tutti i richiedenti che integrano i presupposti per un sostegno a misure agroambientali.
24. I governi estone, greco e polacco, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni scritte. L’Otsa Talu, nonché tutte le summenzionate parti, ad eccezione del governo polacco, hanno esposto oralmente le proprie tesi all’udienza del 10 aprile 2008.
III – Valutazione
A – Argomenti principali delle parti
25. Il governo estone illustra le circostanze attinenti all’elaborazione del piano di sviluppo, nonché quelle riguardanti le modifiche al regolamento n. 51. Esso rileva che, da una relazione di verifica concernente tale piano, risulta che nel 2004 sono state presentate circa il doppio delle domande previste nel piano di sviluppo. Di conseguenza, gli obiettivi quantitativi concernenti gli impegni originariamente stabiliti nel piano di sviluppo per il 2006 erano già stati raggiunti nel 2004. Inoltre, alla luce del fatto che il ministro dell’Agricoltura aveva deciso di non ridurre i sostegni agroambientali nel 2004, le risorse stanziate in bilancio per il finanziamento di tali sostegni non erano sufficienti per poter accettare nuove domande nel 2005 e 2006.
26. È in tale contesto che nel maggio 2005 è stata adottata la prima modifica del regolamento n. 51, che limita la cerchia dei destinatari del sostegno. Nel luglio 2005, tuttavia, veniva approvata una seconda modifica di tale regolamento, che prevedeva l’allargamento della cerchia dei richiedenti il sostegno a coloro che avessero almeno un terreno in una zona agricola interamente compresa in una zona NATURA 2000.
27. Il governo estone sostiene che la limitazione della cerchia dei destinatari del sostegno prevista dalla modifica del regolamento n. 51 è conforme sia agli obiettivi del regolamento n. 1257/1999 (come menzionato nel trentunesimo ‘considerando’) sia al principio della parità di trattamento.
28. In base alle considerazioni sopra esposte, il governo estone propone che alle questioni pregiudiziali si debba rispondere come segue. Qualora gli obiettivi quantitativi del piano di sviluppo siano raggiunti e risulti che nel quadro di tale programma non sono più disponibili stanziamenti in bilancio sufficienti per l’assegnazione del primo sostegno, il combinato disposto degli artt. 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del regolamento n. 1257/1999 consente ad uno Stato membro di modificare la normativa per la domanda e per la concessione del sostegno a misure agroambientali e di introdurre condizioni che limitano la cerchia dei destinatari del sostegno. Siffatte condizioni possono impedire a nuovi potenziali destinatari di presentare domanda per quanto riguarda uno o più periodi pertinenti.
29. Il governo greco sottolinea che il legislatore comunitario ha riconosciuto l’esigenza di flessibilità non soltanto durante la fase di pianificazione, ma anche durante la fase di realizzazione dei programmi di sostegno allo sviluppo rurale. Esso ritiene che i criteri relativi ai destinatari possano essere modificati a posteriori, nella misura in cui ciò non implichi discriminazioni o limitazioni ingiustificate.
30. Pertanto, il governo greco propone di risolvere la prima questione come segue: la concessione di un sostegno annuo solo ai destinatari già partecipanti al programma è autorizzata dalle disposizioni del regolamento n. 1257/1999. L’inserimento su base annua di nuovi destinatari nel programma è pertanto ammesso ma non obbligatorio.
31. Per quanto concerne la seconda questione, il governo greco sostiene che, se durante la realizzazione del programma uno Stato membro rileva l’insufficienza delle risorse stanziate a bilancio, esso può, conformemente al regolamento n. 1257/1999, modificare le disposizioni nazionali di cui trattasi al fine di soddisfare gli obblighi già assunti e può rifiutare di accettare nuove domande di sostegno agroambientale.
32. Il governo polacco è del parere che, per quanto concerne sia il sostegno agroambientale sia altre forme di sostegno, gli obiettivi del regolamento n. 1257/1999 possano essere raggiunti, in linea di principio, solo quando il sostegno viene concesso a tutti i richiedenti che integrano i presupposti. Diversamente, sarebbe possibile per gli Stati membri limitare, a loro completa discrezione, la concessione di tale sostegno durante un determinato periodo di bilancio.
33. Di conseguenza, il governo polacco sostiene che la prima questione debba essere risolta nel senso che è coerente con la finalità di sostegno agroambientale stabilita negli artt. 22 e 24 del regolamento n. 1257/1999, che il sostegno sia concesso annualmente anche ai nuovi destinatari che abbiano assunto un impegno per una produzione a basso impatto ambientale e che organizzino di conseguenza la loro produzione in modo da conformarsi alle condizioni richieste.
34. Per quanto concerne la seconda questione, il governo polacco considera che, qualora le risorse stanziate in bilancio siano insufficienti, il rifiuto di concedere sostegni a nuovi richiedenti permette di raggiungere gli obiettivi del sostegno per le misure agroambientali e non costituisce una violazione del diritto comunitario o nazionale.
35. Di conseguenza, esso propone che la seconda questione venga risolta come segue. Qualora risultasse evidente che nel quadro del programma non fossero più disponibili stanziamenti in bilancio sufficienti per l’assegnazione del primo sostegno, il combinato disposto degli artt. 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del regolamento n. 1257/1999 consente ad uno Stato membro di prevedere che il sostegno possa essere domandato solo qualora, nel precedente esercizio di bilancio, i richiedenti abbiano beneficiato di una decisione di concessione del sostegno e siano pertanto assoggettati ad un impegno agroambientale in vigore.
36. Infine, la Commissione osserva che il regolamento n. 1257/1999 non definisce le modalità per effettuare il calcolo degli importi annui. Di conseguenza, essa è del parere che gli Stati membri possano scegliere tra fissare gli importi annui all’inizio del periodo di cinque anni, da un lato, e modificare tali importi ogni anno – a seconda degli stanziamenti in bilancio disponibili e del numero di destinatari partecipanti al programma – dall’altro.
37. La Commissione ritiene che entrambe le opzioni siano coerenti con il regolamento n. 1257/1999 e che entrambe forniscano incentivi agli agricoltori.
38. In base alle considerazioni che precedono, la Commissione propone che le questioni siano risolte nel senso che la condizione in base alla quale il sostegno agroambientale di cui agli artt. 22, 23 e 24 del regolamento n. 1257/1999 può essere concesso solo a quei richiedenti che sono già stati beneficiari, nel quadro del programma, di una decisione di concessione di un sostegno nel corso del precedente esercizio di bilancio, è compatibile con tale regolamento.
B – Ricevibilità
39. Sembrerebbe che il governo estone miri a mettere in discussione la ricevibilità delle questioni pregiudiziali. Tale governo è del parere che, tenuto conto delle modifiche al regolamento n. 51 (10), la presunzione su cui si fondano le questioni del giudice del rinvio sia inesatta. Ne consegue, a parere di tale governo, che le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale non riflettono pienamente le misure nazionali in vigore nel 2005 e, di conseguenza, hanno carattere teorico. Nessuna delle altre parti ha sollevato tale obiezione nelle proprie osservazioni né ha preso posizione in tal senso.
40. Nella sentenza Unión General de Trabajadores de La Rioja (11) la Corte ha osservato che «sia dal dettato sia dal sistema dell’art. 234 CE emerge quindi che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale».
41. Nella sentenza Ritter-Coulais (12), la Corte ha precisato che «risulta da giurisprudenza costante che la procedura istituita dall’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali (…). Nell’ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale investito della controversia, che è il solo ad avere una diretta conoscenza dei fatti della causa principale e che dovrà assumersi la responsabilità della decisione giurisdizionale da emanare, è colui che può meglio valutare, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, sia la necessità di una decisione pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che egli pone alla Corte (…). Tuttavia, spetta comunque alla Corte, in caso di necessità, esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza e, in particolare, stabilire se la richiesta interpretazione del diritto comunitario presenti una relazione con la realtà e l’oggetto della controversia nella causa principale, di modo che la Corte non debba esprimere pareri consultivi su questioni generali o teoriche. Quando risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente per la soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere».
42. Ne consegue che, nel caso di specie, esiste chiaramente un procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio per la soluzione del quale quest’ultimo necessita di una risposta da parte della Corte di giustizia. Nulla nei documenti presentati alla Corte suggerisce che la domanda di pronuncia pregiudiziale abbia carattere teorico o ipotetico. Concludo da quanto precede che le questioni proposte sono ricevibili.
C – Nel merito
43. Con le sue due questioni, che occorre considerare congiuntamente, la Riigikohus chiede, sostanzialmente, se sia compatibile con il regolamento n. 1257/1999 il fatto che uno Stato membro, per insufficienza delle risorse stanziate in bilancio, limiti la cerchia dei richiedenti il sostegno agroambientale a quegli agricoltori che già nel precedente esercizio di bilancio abbiano beneficiato di una decisione di concessione del sostegno.
44. La Commissione fa giustamente riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo cui, anche se i programmi di sviluppo degli Stati membri sono approvati dalla Commissione – dopo avere valutato la conformità di tali programmi al regolamento n. 1257/1999 e dopo avere determinato la natura delle azioni che possono essere cofinanziate e l’importo totale delle spese che possono essere cofinanziate – l’approvazione da parte della Commissione di un programma nazionale di aiuti non conferisce affatto a detto programma il carattere di atto di diritto comunitario. In caso, ad esempio, di incompatibilità di un contratto di sovvenzione con il programma approvato dalla Commissione, spetta ai giudici nazionali trarre le conseguenze da tale incompatibilità alla luce del diritto interno, tenendo conto, in sede di applicazione di quest’ultimo, del diritto comunitario pertinente (13).
45. A questo proposito, la Corte ha rilevato che «(…) spetta alle autorità nazionali dare attuazione alla normativa comunitaria e adottare, con riguardo agli operatori economici interessati, le decisioni individuali necessarie. Per attuare detta normativa, gli Stati membri agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale entro i limiti sanciti dal diritto comunitario» (14).
46. Il diritto comunitario e il regolamento n. 1257/1999 in particolare (o il regolamento n. 817/2004 (15) per quanto rileva) non disciplinano nei dettagli l’allocazione del sostegno agroambientale da concedere annualmente.
47. Gli artt. 37, n. 4, e 39, n. 3, del regolamento n. 1257/1999 lasciano presumere che, in sede di attuazione dei loro piani di sviluppo, gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità relativamente ampio. Tali articoli prevedono, rispettivamente, che «gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento» (16) e che «le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente [dagli Stati membri] per garantire compatibilità e coerenza».
48. Tuttavia, dalla sentenza della Corte nella causa Huber si può dedurre che, quand’anche l’attuazione di piani di sviluppo connessi con aiuti strutturali dell’Unione europea rientrino nella competenza degli Stati membri, gli atti interni di cui trattasi non debbono pregiudicare l’efficacia del diritto comunitario (17).
49. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale è del parere che il termine «annualmente» nell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999 debba essere inteso nel senso che una persona debba poter chiedere ogni anno lo stesso tipo di sostegno a prescindere dal fatto che un sostegno di quel tipo le sia già stato concesso in precedenza. Tale è anche la tesi dell’Otsa Talu.
50. Non posso, tuttavia, aderire a tale interpretazione. Ritengo piuttosto, come anche, sostanzialmente, la Commissione e i governi estone e polacco, che tale articolo non si riferisca al punto sopra esposto ma prescriva soltanto che nel corso del programma pluriennale i pagamenti nell’ambito del sostegno devono essere rate annuali.
51. Di conseguenza, l’interpretazione secondo cui, in base all’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999, il programma deve essere aperto a nuovi impegni ogni anno deve essere respinta. In effetti, ciò si evince anche dall’art. 66, n. 5, del regolamento n. 817/2004, che statuisce: «nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell’aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un’efficace verifica annuale a norma dell’art [67, n. 1]».
52. Fatta questa precisazione, è quindi necessario accertare se le «condizioni ulteriori o più restrittive» di cui all’art. 37, n. 4 e previste dall’Estonia nella causa principale siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal regolamento n. 1257/1999.
53. Nei prossimi due paragrafi, esporrò i ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999 pertinenti nella causa principale.
54. Il quattordicesimo ‘considerando’ del preambolo del regolamento n. 1257/1999 prevede che «(…) i criteri per poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non dovrebbero oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale» (18).
55. Nel trentunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999 si afferma poi che «il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell’interesse dell’intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell’ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio» (19).
56. In base a tali ‘considerando’ e al tenore complessivo del capitolo VI del regolamento n. 1257/1999 (vale a dire gli artt. 22‑24, citati nei paragrafi 3‑5 di queste conclusioni), ritengo che il regolamento n. 1257/1999 non abbia ostacolato l’Estonia, quando ha appurato di non avere in bilancio risorse sufficienti, nel prendere la decisione di far fronte a tale situazione di insufficienza di risorse mediante l’adozione del provvedimento controverso (20).
57. Concordo con il governo estone sul fatto che la circostanza che i sostegni siano garantiti per le zone rurali già oggetto di impegni pluriennali contribuisca alla continuità della misura agroambientale. Diversamente, il risultato sarebbe che gli agricoltori non avrebbero alcuna certezza per quanto riguarda l’ammontare del sostegno concesso loro annualmente. Ciò li scoraggerebbe dal chiedere la partecipazione al regime di aiuti, oppure li porterebbe ad abbandonare il regime negli anni in cui il loro sostegno fosse ridotto.
58. In tale contesto, si noti che l’ammontare del sostegno non è determinato casualmente o in maniera arbitraria. Al contrario, come spiegato in precedenza in queste conclusioni, esso viene calcolato in base al criterio oggettivo stabilito nell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999.
59. Tuttavia, se l’Estonia riducesse tutti i pagamenti in pari proporzione, essa verrebbe meno all’obbligo «contrattuale» di soddisfare il pagamento dell’ammontare totale del sostegno previsto per le domande conformi accettate nel 2004.
60. Infatti, lo Stato membro in questione ha assunto impegni nei confronti dei destinatari già inseriti nel programma di sostegno così come tali destinatari hanno, a loro volta, assunto impegni a lungo termine.
61. Al contempo, concordo con la Commissione sul fatto che uno Stato membro possa decidere di adottare la soluzione alternativa menzionata nelle questioni pregiudiziali e di ridurre in pari proporzione il sostegno a tutti i richiedenti che soddisfano i criteri per ottenere un sostegno a misure agroambientali. Adottando tale alternativa, gli agricoltori sarebbero incoraggiati ad introdurre l’uso di pratiche agricole a basso impatto ambientale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno già beneficiato di una decisione di concessione del sostegno nel precedente esercizio di bilancio. In altre parole, ogni anno nuovi destinatari sarebbero incoraggiati ad introdurre e ad applicare tali pratiche agricole. In tal caso, tuttavia, lo Stato membro dovrebbe dimostrare che gli obiettivi del regime di aiuti agroambientali sono stati effettivamente raggiunti allo stesso livello, anche se l’importo del sostegno è stato riesaminato ogni anno.
62. Tenendo conto del potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri, il provvedimento controverso non sembrerebbe in contraddizione con il regolamento n. 1257/1999, che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo agroambientale e lo sviluppo rurale in generale.
63. Si deve quindi accertare se l’Estonia abbia esercitato la propria discrezionalità in conformità al diritto comunitario.
1. Presunta violazione dei principi generali del diritto comunitario
64. Nella sentenza Piek (21) la Corte ha dichiarato che «risulta da giurisprudenza consolidata che, al momento di adottare le misure di attuazione della normativa comunitaria, le autorità nazionali devono esercitare il loro potere discrezionale conformemente ai principi generali del diritto comunitario, che comprendono il principio di proporzionalità». Tali principi comprendono anche i principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.
65. All’udienza, l’Otsa Talu ha sostenuto, in sostanza, che l’introduzione del provvedimento controverso è incompatibile con il principio della tutela del legittimo affidamento.
66. La Corte ha affermato che «il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità» (22).
67. A mio parere, non si può ritenere che l’Otsa Talu nutrisse un legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente che poteva essere modificata da decisioni adottate dalle autorità nazionali in attuazione di normative comunitarie nell’ambito del loro potere discrezionale, e ciò soprattutto in un settore come quello della politica agricola comune, che implica un costante adeguamento ai mutamenti della situazione economica (23).
68. Inoltre, il concetto di legittimo affidamento presuppone, in capo all’interessato, la presenza di aspettative fondate su assicurazioni precise fornite dall’amministrazione comunitaria (24). Nella causa principale, tuttavia, né la ELÜPS né il regolamento n. 51 stabilivano espressamente che tutte le domande sarebbero state accettate.
69. Infine, dai documenti del fascicolo risulta che l’Otsa Talu, il 26 maggio 2005, al momento della presentazione della domanda di pagamenti per superfici rurali, era a conoscenza dell’esistenza dell’art. 82, n. 7, del regolamento n. 51, e pertanto la modifica del regolamento non avrebbe leso alcuna sua legittima aspettativa di ottenere il sostegno.
70. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
71. Per quanto riguarda poi il principio della parità di trattamento, come precisato dalla Corte nella causa Belgio/Commissione (25), «secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità».
72. A mio parere, l’Otsa Talu, quando ha richiesto il sostegno, non era chiaramente in una situazione paragonabile a quella dei destinatari che già facevano parte del regime di aiuti e che avevano assunto un impegno pluriennale per produzioni a basso impatto ambientale. L’Otsa Talu poteva essere in una situazione paragonabile solo a quella degli agricoltori che avevano semplicemente l’intenzione di richiedere il sostegno e che non partecipavano tuttavia (ancora) al regime di aiuti.
73. Di conseguenza, l’introduzione del provvedimento controverso non può violare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l’Otsa Talu, giacché risulta che essa sia stata trattata esattamente come gli altri che versavano nella stessa situazione (vale a dire coloro che hanno presentato domanda per il sostegno nel 2005) e alle stesse condizioni.
74. Pertanto, a mio parere, non sussiste alcuna violazione del principio della parità di trattamento.
75. Nella sentenza Viamex Agrar Handel e ZVK (26), la Corte ha osservato che «occorre anzitutto precisare che il principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto comunitario e che è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente nell’ambito della politica agricola comune (…) deve essere rispettato in quanto tale sia dal legislatore comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto comunitario». Per analogia, tale principio deve essere osservato anche dalle autorità nazionali competenti nell’applicazione del regolamento n. 1257/1999.
76. La questione che si pone è sapere se, nelle circostanze della causa principale, il provvedimento controverso adottato dall’Estonia nell’esercizio del potere discrezionale che le viene riconosciuto persegua effettivamente l’obiettivo di promuovere lo sviluppo rurale (27) e se sia appropriato e necessario a raggiungere tale scopo.
77. A tale riguardo è necessario accertare se il provvedimento controverso sia idoneo a raggiungere lo scopo desiderato.
78. Come già rilevato nei paragrafi 58‑61 delle presenti conclusioni, ritengo che, tenuto conto dell’insufficienza delle risorse stanziate in bilancio, il provvedimento controverso fosse idoneo e necessario a raggiungere lo scopo di promuovere lo sviluppo rurale e non abbia imposto al soggetto un onere eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito. Al contempo, a mio parere, l’opzione alternativa di ridurre tutti i pagamenti in pari proporzione sembrerebbe meno idonea a raggiungere tale scopo, dal momento che l’Estonia correrebbe il rischio di non riuscire ad adempiere al suo obbligo «contrattuale» di soddisfare il pagamento dell’importo totale del sostegno previsto e, se ridotto fino ad un certo punto, potrebbe rischiare di rendere impossibile per i destinatari già partecipanti al programma di sostegno proseguire la produzione a basso impatto ambientale (28).
79. In base alle considerazioni che precedono, ritengo, in definitiva, che dai documenti del fascicolo risulti che, nelle circostanze della causa principale, l’introduzione del provvedimento controverso non abbia costituito una violazione del principio di proporzionalità.
IV – Conclusione
80. Ritengo quindi che le questioni sottoposte alla Corte dalla Riigikohus debbano essere risolte nel senso che:
Disposizioni nazionali, quali la normativa di cui trattasi nella causa principale, che pongono una condizione in base alla quale, a motivo dell’insufficienza delle risorse stanziate in bilancio, continui ad essere concesso un sostegno solo a quei richiedenti che sono già stati beneficiari, nel corso del precedente esercizio di bilancio, di una decisione di concessione di un sostegno a misure agroambientali quale quello di cui agli artt. da 22 a 24 del regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che sono soggetti ad un impegno correlato con misure agroambientali non impedisce, in linea di principio, il raggiungimento degli obiettivi di tale regolamento.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Regolamento n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), parzialmente abrogato dal regolamento del Consiglio (CE) 20 settembre 2005, n. 1698, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1), (in prosieguo: il «regolamento n. 1257/1999»).
3 – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), un ente governativo operante nell’ambito dei settori di competenza del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica estone tra i cui compiti rientra, tra l’altro, l’organizzazione per il pagamento dei sostegni nazionali nonché di quelli dell’UE per l’agricoltura e per lo sviluppo rurale (in prosieguo: l’«Ufficio»).
4 – Gli artt. 22, 23 e 24 del regolamento n. 1257/1999 sono qui riportati come modificati dal regolamento del Consiglio (CE) 29 settembre 2003, n. 1783, recante modifica del regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 270, pag. 70).
5 – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus.
6 – RT (Gazzetta ufficiale) I‑2004, 24, 163.
7 – Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord [RTL (Supplemento alla Gazzetta ufficiale) 2004, 51, 879].
8 – Nella domanda di pronuncia pregiudiziale viene precisato che già nel 2004 l’Agrofarm si era procurata la semenza necessaria per la semina nella primavera 2005, preparandosi così alla produzione a basso impatto ambientale.
9 – L’Agrofarm si è fusa con l’Otsa Talu.
10 – V. paragrafi 25 e 26 di queste conclusioni.
11 – Sentenza 11 settembre 2008, cause riunite da C‑428/06 a C‑434/06 (Racc. pag. I‑6747, punto 39), che cita in tal senso le sentenze 15 giugno 1995, cause riunite da C‑422/93 a C‑424/93, Zabala Erasun e a. (Racc. pag. I‑1567, punto 28), 12 marzo 1998, causa C‑314/96, Djabali (Racc. pag. I‑1149, punto 18), nonché 20 gennaio 2005, causa C‑225/02, García Blanco (Racc. pag. I‑523, punto 27).
12 – Sentenza 21 febbraio 2006, causa C‑152/03 (Racc. pag. I‑1711, punti 13‑15), e giurisprudenza ivi citata.
13 – V., in tal senso, sentenza 19 settembre 2002, causa C‑336/00, Huber (Racc. pag. I‑7699, punti 39 e 40).
14 – V. sentenza 7 luglio 1987, cause riunite 89/86 e 91/86, L’Étoile commerciale e CNTA/Commissione (Racc. pag. 3005, punto 12). V. inoltre, ad esempio, sentenze 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633), e 2 febbraio 1989, causa 262/87, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 225). V. inoltre Mögele, R., «The financing system of the Common Agricultural Policy and its legal framework», Irish Journal of European Law, Round Hall Sweet & Maxwell, 2 (1995), pagg. 139 e 140: «anche se la determinazione delle norme concernenti la politica agricola comune è in larga misura una questione di normativa comunitaria (…), spetta agli Stati membri e alle relative autorità dare esecuzione ed applicare tali regole, conformemente al principio generale che disciplina la struttura istituzionale della Comunità e i rapporti tra la Comunità e gli Stati membri»; e McMahon, J.A., EU Agricultural Law, Oxford University Press, 2007, pag. 30: «le modifiche in questo campo, che ha costituito un quadro comunitario per il mantenimento di buone condizioni agronomiche ed agroalimentari, conferiscono ancora un certo grado di discrezionalità agli Stati membri», e giurisprudenza ivi citata.
15 – Regolamento della Commissione (CE) 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 30) (in prosieguo: il «regolamento n. 817/2004»).
16 – A mio parere, da tale articolo risulta che il fatto che la misura in questione non fosse originariamente prevista nel piano di sviluppo estone per gli anni dal 2004 al 2006 non è decisivo.
17 – V. sentenza Huber, cit. alla nota 13, punti 61‑64. V. inoltre le conclusioni dell’avvocato generale Alber nella medesima causa, punti 74‑76, e giurisprudenza ivi citata. Nella causa Deutsche Milchkontor e a., cit. alla nota 14, la Corte ha osservato, al punto 22, che «l’applicazione del diritto nazionale non deve intaccare la portata e l’efficacia del diritto comunitario».
18 – Si veda anche il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 817/2004. Inoltre, l’undicesimo ‘considerando’ recita che «nell’ambito del sostegno per misure agroambientali (…), la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali (…) deve garantire un’applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile».
19 – Aggiungo inoltre che il ventinovesimo ‘considerando’ del preambolo del regolamento n. 1257/1999 statuisce che « (…) gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore ambientale».
20 – Vale a dire la modifica del regolamento n. 51 che ha inserito una condizione integrativa in base alla quale nel 2005 una persona può presentare una domanda di sostegno per produzioni a basso impatto ambientale se nel 2004 a favore del richiedente è stata emanata una decisione che gli ha concesso tale sostegno e il richiedente è assoggettato all’impegno di soddisfare gli obblighi e i requisiti per ottenere un sostegno agroambientale per un periodo di cinque anni.
21 – Sentenza 11 gennaio 2007, causa C‑384/05 (Racc. pag. I‑289, punto 34), e giurisprudenza ivi citata. Per quanto riguarda il settore dell’agricoltura e i principi generali del diritto comunitario, v., ad esempio, Bianchi, D., La politique agricole commune (PAC), Bruylant Bruxelles, 2006, pagg. 62-69; McMahon, J.A, EU Agricultural Law, cit. alla nota 14, pagg. 28‑33.
22 – Sentenza 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a. (Racc. pag. I‑4983, punto 73), e giurisprudenza ivi citata.
23– V., per analogia, per quanto riguarda le istituzioni comunitarie, sentenza 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a. (Racc. pag. I‑569, punto 20): «[il] principio [della tutela del legittimo affidamento], che fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario (…) costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario. Al riguardo si deve innanzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nulla giustifica che, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, gli operatori economici si aspettino di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale», e giurisprudenza citata in tale punto. V., inoltre, sentenza 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑7285, punto 81), e giurisprudenza ivi citata.
24 – V., per analogia, ordinanza 11 marzo 1996, causa T‑195/95, Guérin Automobiles/Commissione (Racc. pag. II‑171, punto 20).
25 – Sentenza 14 aprile 2005, causa C‑110/03 (Racc. pag. I‑2801, punto 71), che cita le sentenze 9 settembre 2004, causa C‑304/01, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑7655, punto 31), nonché 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match (Racc. pag. I‑11893, punto 70). V., inoltre, sentenza 5 ottobre 1994, cause riunite C‑133/93, C‑300/93 e C‑362/93, Crispoltoni e a. (Racc. pag. I‑4863), punto 50, e giurisprudenza ivi citata.
26 – Sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C‑37/06 e C‑58/06 (Racc. pag. I‑69, punti 33 e 35).
27 – Richiamando il trentunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999, l’obiettivo di «continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell’interesse della società (…) introducendo o mantenendo metodi di produzione agricola [a basso impatto ambientale] (…)».
28 – V. con riferimento alle istituzioni comunitarie, sentenza Spagna/Consiglio, cit. alla nota 23, in cui la Corte ha concluso, al punto 134, che «i dati illustrati dalle istituzioni comunitarie non permettono alla Corte di accertare se il legislatore comunitario abbia potuto, senza eccedere i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone nella [politica agricola comune], pervenire alla conclusione che la fissazione dell’importo dell’aiuto specifico al cotone al 35% del totale degli aiuti esistenti nel regime di aiuto anteriore è sufficiente a garantire l’obiettivo esposto al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 864/2004, cioè assicurare la redditività e, dunque, il proseguimento di tale coltura, obiettivo che riflette quello prescritto al paragrafo 2 del protocollo n. 4».
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