CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 10 luglio 2008 1(1)
Causa C-304/07
Directmedia Publishing GmbH
contro
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
[Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Nozione di «estrazione» ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a) della direttiva 96/9/CE]
1. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione), Germania, chiede alla Corte se il trasferimento di dati da una banca dati tutelata ex art. 7, n. 1, della direttiva 96/9/CE (in prosieguo: la «direttiva sulla tutela delle banche di dati») (2) e il loro inserimento in un’altra banca dati possa configurare un’operazione di estrazione ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della detta direttiva anche qualora esso venga effettuato sulla base di consultazioni della prima banca dati a seguito di valutazione caso per caso, oppure se un’estrazione ai sensi di quest’ultima disposizione presupponga un’attività di (materiale) copiatura di un insieme di dati (3).
Quadro giuridico
La direttiva sulla tutela delle banche di dati
2. Nella direttiva si trovano i seguenti ‘considerando’ pertinenti:
«(…)
(7) (…) per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente;
(8) (…) l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche;
(9) (…) le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori;
(10) (…) la crescita esponenziale, all’interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell’informazione in tutti gli Stati membri;
(11) (…) esiste attualmente un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche di dati tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed i più importanti paesi terzi produttori di banche di dati;
(12) (…) tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all’interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;
(…)
(17) (…) con il termine «banca di dati» si intende definire una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati; (…) deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili (…);
(18) (…) l’applicazione del diritto sui generis per la protezione delle banche di dati lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto (…) in particolare, se un autore o il titolare di un diritto concesso autorizza l’inserimento in una banca di dati di alcune sue opere o prestazioni in ordine all’esecuzione di un contratto di autorizzazione non esclusiva, un terzo può utilizzare dette opere o prestazioni previa la necessaria autorizzazione dell’autore o del titolare del diritto connesso senza che il costitutore della banca di dati possa opporgli il diritto sui generis, purché tali opere e prestazioni non siano estratte dalla banca di dati né reimpiegate a partire da quest’ultima;
(…)
(21) (…) la tutela prevista dalla presente direttiva si riferisce alle banche di dati, in cui siano stati disposti in maniera sistematica o metodica opere, dati o altri elementi; (…) non è necessario che tali materie siano state memorizzate fisicamente in forma organizzata;
(…)
(26) (…) le opere tutelate dal diritto d’autore e le prestazioni tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite in una banca di dati beneficiano comunque dei rispettivi diritti esclusivi e non possono pertanto essere inserite o riprodotte da una banca di dati senza l’autorizzazione del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa;
(27) (…) l’esistenza di un diritto separato nella scelta o nella disposizione di opere e prestazioni in una banca di dati lascia impregiudicati i diritti d’autore su tali opere e i diritti connessi sulle prestazioni inserite in una banca di dati;
(…)
(38) (…) il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un’altra banca di dati, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d’autore attinente alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;
(39) (…) oltre alla tutela del diritto d’autore per la scelta o la disposizione originali del contenuto di una banca di dati, la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di dati dall’indebita appropriazione dei risultati dell’investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto proteggendo la totalità o parti sostanziali della banca di dati da taluni atti commessi dall’utente o da un concorrente;
(…)
(42) (…) il diritto specifico di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati riguarda atti dell’utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all’investimento; (…) il diritto di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l’utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all’investimento;
(43) (…) in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario alla trasmissione;
(…)
(45) (…) il diritto di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati non costituisce in alcun modo un’estensione della tutela del diritto d’autore a semplici fatti o dati;
(…)
(48) (…) l’obiettivo della presente direttiva, che consiste nell’assicurare un livello adeguato e uniforme di tutela alle banche di dati, in modo che il costitutore della banca possa ottenerne un beneficio economico, è diverso dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 95/46/CE (…) [(4)], che è quello di garantire la libera circolazione dei dati personali sulla base di norme armonizzate volte alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, riconosciuto dall’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; (…) le disposizioni della presente direttiva non ostano all’applicazione della normativa sulla tutela dei dati;
(…)».
3. L’art. 1, n. 1, definisce l’ambito di applicazione della direttiva come «la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma».
4. Per «banca di dati» si intende, ai sensi dell’art. 1, n. 2, «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».
5. L’art. 3, n. 1, dispone che «le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri».
6. L’art. 7 attribuisce una tutela sui generis per le banche di dati:
«1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.
2. Ai fini del presente capitolo:
(a) per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
(b) per «reimpiego» si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità;
(…)
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.
5. Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».
Normativa nazionale pertinente
7. L’art. 87a della Urheberrechtsgesetz (in prosieguo: la «UrhG») (Legge sul diritto d’autore) (5) dispone quanto segue:
«(1) Ai fini del presente Atto, per banca di dati si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo, e il conseguimento, la verifica e la presentazione dei quali comporti un sostanziale investimento sotto il profilo quantitativo o qualitativo. Una banca di dati il cui contenuto sia stato modificato in modo qualitativamente o quantitativamente sostanziale è da considerarsi come una nuova banca di dati, posto che tale modifica comporti un sostanziale investimento sotto il profilo qualitativo o quantitativo.
(2) Ai fini del presente Atto per costitutore di banca di dati si intende il soggetto che ha compiuto l’investimento di cui alla sottosezione 1».
8. L’art. 87b della UrhG dispone quanto segue:
«(1) Il costitutore della banca di dati gode del diritto esclusivo di riprodurre, distribuire e comunicare al pubblico la totalità della banca di dati o una parte sostanziale di essa dal punto di vista qualitativo o quantitativo. La ripetuta e sistematica riproduzione, distribuzione o comunicazione al pubblico di parti non sostanziali, dal punto di vista quantitativo o qualitativo, della banca di dati equivalgono alla riproduzione, distribuzione o comunicazione di una parte sostanziale, dal punto di vista quantitativo o qualitativo, di una banca di dati, qualora tali atti non costituiscano un normale utilizzo della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del costitutore della banca di dati.
(…)» (6).
Fatti e questione pregiudiziale
9. Il Prof. Dr Ulrich Knoop è professore ordinario incaricato del corso di Lingua e Letteratura tedesca I della Albrecht-Ludwigs-Universität Freiburg (in prosieguo: «l’Università di Friburgo»). Egli dirige il progetto «Patrimonio dei classici» (Klassikerwortschatz), che ha portato alla pubblicazione della Antologia di Friburgo, una raccolta di poesie del periodo compreso tra il 1720 e il 1933.
10. Nell’ambito del progetto «Patrimonio dei classici», il Prof. Knoop ha redatto un elenco di titoli di poesie, pubblicato su Internet con la denominazione «Le 1 100 più importanti poesie della letteratura tedesca tra il 1730 ed il 1900» (Die 1 100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900) (7), che serviva come base per l’Antologia di Friburgo. L’elenco, ordinato in base al numero di antologie che citano le poesie in questione (8), riporta l’autore, il titolo, il verso iniziale e l’anno di apparizione di ciascuna poesia.
11. L’elenco è stato predisposto sulla base di una scelta di poesie operata come segue. Su circa 3 000 antologie di poesia pubblicate ne sono state selezionate 14. Tale selezione è stata arricchita dalla raccolta bibliografica realizzata da Anneliese Dühmert sulla base di 50 antologie in lingua tedesca intitolata «Di chi è la poesia?» (Von wem ist das Gedicht?). Da tali opere, comprendenti circa 20 000 poesie, sono state selezionate e comprese nell’elenco le poesie riportate in almeno tre antologie o menzionate almeno tre volte nella raccolta bibliografica della Dühmert. Per fondare l’analisi statistica si è proceduto a un’unificazione dei titoli e dei versi iniziali delle liriche ed è stato elaborato un elenco di tutti i titoli delle poesie. Infine, per ciascuna poesia si è citata l’opera nella quale era stata pubblicata e se ne è accertata la data di composizione.
12. Il lavoro di compilazione dell’elenco, realizzato da Klemens Wolber e dai suoi collaboratori sotto la supervisione del Prof. Knoop, ha richiesto circa due anni e mezzo. I costi totali, ammontanti a EUR 34 900, sono stati sostenuti dall’Università di Friburgo.
13. La Directmedia Publishing GmbH (in prosieguo: la «Directmedia») distribuisce un CD-ROM intitolato «1 000 poesie che tutti debbono avere» (1 000 Gedichte, die jeder haben muss), che è stato pubblicato nel 2002. Delle poesie contenute nel CD-ROM, 876 risalgono al periodo compreso tra il 1720 ed il 1900 e, tra queste, 856 sono menzionate nell’elenco di titoli di poesie del progetto «Patrimonio dei classici».
14. Nel selezionare le poesie per la raccolta del suo CD-ROM, la Directmedia si è ispirata all’elenco di titoli di poesie del progetto «Patrimonio dei classici». Essa ha analizzato accuratamente le opere vagliate dal Prof. Knoop, omettendo alcune delle poesie comprese nell’elenco e aggiungendone altre di propria scelta. La Directmedia ha estratto i testi veri e propri delle poesie da proprie fonti informatiche.
15. Il Prof. Knoop e l’Università di Friburgo hanno sostenuto che la Directmedia, attraverso la riproduzione su copie e la diffusione del proprio CD-ROM, ha violato il diritto d’autore del Prof. Knoop, quale creatore di un’opera antologica, e il relativo diritto dell’Università di Friburgo, quale costitutrice di una banca dati. Essi hanno quindi chiesto che alla Directmedia venisse intimato di cessare la riproduzione e/o la distribuzione del CD-ROM dal titolo «1 000 poesie che tutti debbono avere». Hanno inoltre chiesto alla Directmedia il risarcimento dei danni e la condanna di quest’ultima a divulgare l’accaduto e a consegnare gli esemplari della raccolta di poesie ancora in suo possesso affinché venissero distrutti.
16. La Directmedia ha tuttavia affermato di aver essa stessa raccolto per il suo CD-ROM le poesie più apprezzate del periodo compreso tra il 1720 ed il 1900. Nella scelta avrebbe utilizzato soltanto l’elenco di titoli di poesie del progetto «Patrimonio dei classici», peraltro assumendolo unicamente come riferimento. Essa avrebbe utilizzato anche altri criteri di scelta, come ad esempio la citazione di singole poesie nelle antologie letterarie. Inoltre le poesie sarebbero state datate in maniera autonoma. A suo avviso, l’elenco di titoli di poesie del progetto «Patrimonio dei classici» non sarebbe un’opera tutelabile ai sensi delle norme sul diritto d’autore, in quanto la scelta e la disposizione dei materiali non richiederebbero alcuno sforzo creativo. Inoltre, la raccolta di dati in quanto tale non soddisferebbe i presupposti per l’esistenza di una banca di dati ai sensi dell’art. 87a della UrhG.
17. Il Landgericht (Tribunale di primo grado) ha accolto la domanda del Prof. Knoop e dell’Università di Friburgo.
18. L’appello proposto dalla Directmedia è stato respinto. Essa ha successivamente presentato ricorso per cassazione al Bundesgerichtshof.
19. Il Bundesgerichtshof, con un primo parere, ha respinto il ricorso proposto contro la decisione emessa in favore del Prof. Knoop (9). In seguito, ha esaminato il ricorso contro la decisione emessa in favore dell’Università di Friburgo.
20. L’Università di Friburgo sostiene che la Directmedia avrebbe violato i propri diritti di costitutrice di una banca di dati ai sensi degli artt. 97, n. 1 e 98, n. 1 (10), in combinato disposto con gli artt. 87a e 87b, della UrhG. Tali norme sono state inserite nella UrhG in attuazione della direttiva sulla tutela delle banche di dati. Il giudice del rinvio ha quindi ritenuto che l’esito del ricorso proposto dalla Directmedia dipenda dall’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. a) della detta direttiva.
21. Il giudice del rinvio sostiene che l’elenco di titoli di poesie «Le 1 100 più importanti poesie della letteratura tedesca tra il 1730 ed il 1900» pubblicato su Internet configura una banca dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva sulla tutela delle banche di dati (11). Il giudice del rinvio ritiene inoltre che l’Università di Friburgo goda di un diritto di tutela sui generis per tale banca dati, in quanto essa ha effettuato, per il conseguimento, la verifica e la presentazione del suo contenuto, rilevanti investimenti.
22. Secondo il giudice del rinvio, per selezionare le poesie destinate al suo CD-ROM, la Directmedia ha ripetutamente e sistematicamente utilizzato una parte sostanziale dei dati contenuti nella banca di dati dell’Università di Friburgo. La selezione di poesie relative al periodo compreso fra il 1720 e il 1900 corrisponde quasi interamente all’elenco di titoli di poesie dell’Università di Friburgo: su 876 poesie risalenti a quel periodo, 856 (quasi il 98%) risultano già menzionate nella banca dati dell’Università di Friburgo. Per contro, la Directmedia ha reperito autonomamente i testi veri e propri, in quanto, nel proprio elenco, l’Università di Friburgo forniva solo i titoli.
23. Il giudice del rinvio ritiene che, in base alle constatazioni del giudice dell’impugnazione, nella scelta delle poesie per il suo CD‑ROM, la Directmedia si sia solamente ispirata all’elenco di titoli di poesie dell’Università di Friburgo. La Directmedia avrebbe esaminato criticamente ciascuna opera selezionata dall’Università di Friburgo, escludendo quindi alcune liriche comprese nell’elenco e aggiungendone altre. La questione è quindi se anche un siffatto prelievo di materiale da una banca dati (effettuato previa valutazione caso per caso) possa ciononostante costituire un’operazione di estrazione ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva sulla tutela delle banche di dati.
24. In dottrina si sostiene la tesi secondo cui il costitutore di una banca dati non può, alla luce della tutela che gli spetta, impedire che la sua banca di dati venga utilizzata come fonte di informazione, anche qualora in tal modo parti sostanziali dei dati vengano a poco a poco incorporate in un’altra banca di dati. Il diritto di tutela assume rilievo soltanto nel caso in cui il contenuto della banca dati venga trasferito fisicamente, ossia mediante un’operazione di copiatura, nella sua interezza o per parti sostanziali su un altro supporto. A sostegno di tale tesi, il giudice del rinvio fa riferimento al trentottesimo, al quarantaduesimo, al quarantacinquesimo e al quarantottesimo ‘considerando’ della direttiva, al tenore dello stesso art. 7, n. 2, lett. a), alla sentenza The British Horseracing Board della Corte, alla sua percezione della portata e alla specifica questione del diritto sui generis, ad alcuni passaggi delle conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nella causa Svenska Spel (12) e all’interesse della certezza del diritto. Purtuttavia, il giudice del rinvio riconosce la possibilità di una diversa interpretazione.
25. Il Bundesgerichtshof ha quindi sottoposto alla Corte la seguente questione:
«se il prelievo di dati da una banca dati tutelata (ex art. 7, n. 1, della direttiva sulle banche dati) con loro contestuale inserimento in un’altra banca dati possa configurare un’operazione di estrazione ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della detta direttiva anche qualora esso venga effettuato sulla base di consultazioni della prima banca dati a seguito di valutazione caso per caso, oppure se un’estrazione ai sensi di quest’ultima disposizione presupponga un’attività di (materiale) copiatura di un insieme di dati».
26. Hanno presentato osservazioni la Directmedia e l’Università di Friburgo, il governo italiano e la Commissione.
27. In sostanza, la Directmedia sostiene che la nozione di «estrazione» ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva presuppone un’attività di copiatura fisica, diretta o indiretta, della banca dati. Non si potrebbe parlare di estrazione nei casi in cui la banca dati venga utilizzata come semplice fonte di informazioni. L’Università di Friburgo (sostenuta dal governo italiano e dalla Commissione) esprime avviso contrario, ritenendo che anche un’«estrazione» fondata sulla consultazione della banca dati e successiva valutazione caso per caso dei dati costituisce un’operazione di «estrazione».
28. Non essendone stata fatta domanda, non si è tenuta udienza.
Analisi
29. La copiatura diretta di un’intera banca dati o di parti sostanziali di essa da un supporto ad un altro costituisce una chiara operazione di estrazione (13). La semplice consultazione di una banca dati senza trasferimento di dati non costituisce invece un’operazione di estrazione (14). L’utilizzo da parte della Directmedia della banca dati dell’Università di Friburgo sembra collocarsi a metà strada fra le due fattispecie prospettate.
30. Il giudice del rinvio ritiene in sostanza che il tenore dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva, l’oggetto e la finalità della tutela sui generis inducano a un’interpretazione restrittiva della nozione di «estrazione», ovvero, riferibile alla sola attività di copiatura «fisica» della totalità o di parti sostanziali del contenuto di una banca dati su un altro supporto. Prenderò pertanto in esame questi tre elementi uno alla volta.
Il tenore dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva sulla tutela delle banche di dati
31. L’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva definisce la nozione di «estrazione» come «il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma».
32. Nella causa The British Horseracing Board, la Corte ha ritenuto che l’uso, nell’art. 7, n. 2, di espressioni quali «con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma» (nella definizione della nozione di «estrazione») e «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico» (nella definizione di «reimpiego») dimostra che il legislatore comunitario ha voluto conferire un senso ampio a tali nozioni. La Corte ha aggiunto che, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, queste nozioni «devono essere quindi interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione consistente, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costitutore della banca di dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo dei redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento» (15).
33. Il giudice del rinvio ritiene che dal tenore di tale disposizione si desuma che non si configura un’estrazione quando un utilizzatore, consultando una banca dati elettronica, trascriva tali dati dallo schermo e, a seguito di valutazione caso per caso, li inserisca in un’altra banca dati. A suo parere il termine «estrazione» designa un’operazione nella quale, «mediante procedimenti di copiatura», i dati incorporati nella banca dati vengono «trasferiti» verso un altro supporto. Il trentottesimo ‘considerando’ appoggia tale tesi, affermando che «il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un’altra banca di dati, di contenuto identico (…)» (16).
34. Il giudice del rinvio, a mio parere, delimita pertanto in due modi la nozione di «estrazione». Da una parte, introducendo un criterio qualitativo, ovvero lo sforzo intellettuale operato dal soggetto che copia le informazioni dalla banca dati, la soddisfazione del quale, a suo parere, comporta l’assenza di qualsivoglia estrazione. Dall’altra parte, lega il concetto di «estrazione» a una determinata (restrittiva) definizione di ciò che si intende con «copiare» dati da una banca di dati.
35. Né l’una né l’altra di tali limitazioni risulta convincente.
36. In primo luogo il fatto che l’art. 7, n. 1, vieti l’estrazione «della totalità o di una parte sostanziale» (17) del contenuto di una banca dati comporta un minimo di cernita e di esame critico, non fosse che per determinare quali parti estrarre. Analogamente (come fa valere l’Università di Friburgo) il divieto di cui all’art. 7, n. 5, riguardante «l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti sostanziali del contenuto della banca di dati» presuppone una certa valutazione caso per caso degli elementi da estrarre. Qualora l’utilizzatore decidesse di copiare l’intera banca dati in una volta, egli potrebbe farlo dopo averne esaminato l’intero contenuto e aver deciso che la totalità dei dati merita di essere estratta.
37. Come giustamente sottolinea la Commissione, il fatto che la Directmedia abbia «esaminato in modo critico» il contenuto della banca dati dell’Università di Friburgo potrebbe essere rilevante per determinare se il CD-ROM della Directmedia costituisca (a sua volta) il risultato di una propria «creazione dell’ingegno», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva o sia il risultato di un «investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva, così da comportare, per il CD-ROM, la tutela di cui alla legge sul diritto d’autore o il diritto di tutela sui generis. In ogni caso, anche se così fosse, ciò non potrebbe pregiudicare il diritto di tutela sui generis (preesistente) dell’Università di Friburgo. In tale contesto, la Commissione stabilisce un parallelo con l’art. 2, n. 3, della Convenzione di Berna (18), il quale dispone che «le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria e artistica» sono protette come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale.
38. In secondo luogo, non mi appare chiaro su quali basi il giudice del rinvio tenti di delimitare che cosa si intenda per «copiare» dati. Sembra lasci intendere che (nel caso di una banca dati elettronica) si tratti dell’effettiva copiatura elettronica di dati, presumibilmente tramite un’operazione simile a quella della funzione «copia» e «incolla» del computer o (nel caso di una banca dati cartacea) (19) dell’esecuzione di una fotocopia. Non riscontro alcuna giustificazione per tale restrizione dalla formulazione dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva.
39. Nella causa OPAP (20) la Corte ha indicato diversi elementi dai quali risulta la volontà del legislatore comunitario di conferire alla nozione di «banca dati» una portata, ai sensi della direttiva, ampia, libera da considerazioni di ordine formale, tecnico o materiale. La qualifica di una raccolta come banca di dati presuppone che gli elementi indipendenti costitutivi di tale raccolta siano disposti in maniera sistematica o metodica e siano individualmente accessibili in un modo o nell’altro (21). Come precisato dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva, non è necessario che la disposizione sistematica e metodica sia fisicamente visibile (22).
40. Pertanto, delimitare la nozione di «estrazione» a un’operazione per mezzo della quale dati contenuti in una banca dati vengono trasferiti su un altro supporto facendone materialmente una copia sembrerebbe ad un tempo improprio e arbitrario. Copiare individualmente gran parte dei dati di una banca dati mediante consultazione sullo schermo e successivo inserimento di tali dati su un altro supporto non può plausibilmente essere considerato come un’attività meno dannosa per l’investimento fatto dal creatore della banca dati di quanto lo sia copiare elettronicamente quegli stessi dati dalla banca dati originaria e incollarli direttamente su un altro supporto elettronico.
41. Analogamente, non si evince dal trentottesimo ‘considerando’ della direttiva che occorra dare alla nozione di «estrazione» un’interpretazione restrittiva. Tale ‘considerando’ si riferisce esclusivamente al rischio specifico per il creatore della banca dati derivante dalla riproduzione elettronica della sua opera. Ciò non significa che questo sia l’unico modo in cui una banca di dati può essere illecitamente riprodotta. Contro tale tesi sta del resto il fatto che la tutela della direttiva copre anche le banche di dati non elettroniche (23). Qualora un utilizzatore consultasse sullo schermo una banca di dati e, successivamente, copiasse parte del suo contenuto in un’altra banca di dati mediante inserimento manuale delle informazioni, egli avrebbe semplicemente – in modo più complicato – effettuato l’equivalente dell’operazione di «riproduzione e ridisposizione elettronica» del contenuto della banca dati. Come giustamente fa notare la Commissione, ciò che importa è che la disposizione sistematica e metodica dei dati estrapolati dalla banca dati originaria venga poi riprodotta, in qualche modo, su di un altro supporto.
42. Ritengo inoltre che neppure il quarantatreesimo ‘considerando’ suffraghi l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio. Tale ‘considerando’ rileva che «in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario alla trasmissione» (24). A mio avviso, tale ‘considerando’ non fa altro che puntualizzare che il diritto sui generis non si esaurisce per il semplice fatto che la banca dati è stata trasferita in linea. Il riferimento alla «copia materiale della banca di dati» ha semplicemente lo scopo di chiarire che neppure la copia materiale di tale banca dati trasferita in linea può pregiudicare il diritto sui generis del titolare del diritto. Non interpreto quindi le parole «copia materiale» come dirette a limitare la detta tutela sui generis a circostanze nelle quali l’utilizzatore effettui una copia materiale della banca dati.
43. A mio avviso, il tenore letterale dell’art. 7, n. 2, lett. a), e i ‘considerando’ citati della direttiva depongono piuttosto a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di «estrazione».
44. Tale conclusione è avvalorata dall’analisi dell’oggetto e della finalità del diritto sui generis.
L’oggetto del diritto sui generis
45. Il giudice del rinvio rileva a ragione che il diritto sui generis non mira a conferire alcun diritto sulle informazioni memorizzate nella banca dati (25). Ciononostante, come giustamente sottolinea la Commissione, il diritto sui generis non tutela la banca dati in quanto tale, ma piuttosto il risultato dell’investimento volto a costituire una raccolta sistematica e metodica di dati indipendenti intesa come bene immateriale, indipendentemente dal tipo di supporto che la rende accessibile. La protezione va intesa in questo senso, come se si trattasse di un testo, il quale resta invariato indipendentemente dal fatto di essere accessibile sotto forma di copia cartacea di libro, in formato elettronico, su Internet, mediante proiezione su un edificio o tramite qualsiasi altro tipo di mezzo. Sia che si usi una fotocopiatrice per ottenere la copia cartacea di un libro, sia che si copi elettronicamente un libro in formato elettronico o da Internet e lo si incolli su un altro documento, sia che si faccia una fotografia digitale di una proiezione e la si manipoli digitalmente creando un altro documento, si tratterà pur sempre di «riproduzione» del testo.
La finalità del diritto sui generis
46. La ragione per prevedere e tutelare un diritto sui generis può essere rinvenuta, inter alia, nel preambolo alla direttiva, il cui testo sottolinea il considerevole investimento in risorse necessario per poter creare una banca di dati (definita uno «strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della Comunità»), evidenziando il fatto che, per contro, è possibile copiarla e accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearla autonomamente (26). Vi si dichiara che l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche (27). Nel preambolo si fa inoltre riferimento alla crescita esponenziale, all’interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali, la quale richiede investimenti nei «sistemi avanzati di gestione dell’informazione» in tutti gli Stati membri, ma rileva che esiste un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costruzione di banche di dati tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed i più importanti paesi terzi produttori di banche di dati (28). Il necessario investimento non sarà effettuato all’interno della Comunità «a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati» (29). In base al nono, decimo e dodicesimo ‘considerando’, la Corte ha interpretato la finalità della direttiva sulla tutela delle banche di dati come quella di «incentivare e tutelare gli investimenti nei sistemi di “memorizzazione” e “gestione” dei dati (…)» (30).
47. La detta direttiva intende inoltre «salvaguardare i costitutori di banche di dati dall’indebita appropriazione dei risultati dell’investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto proteggendo la totalità o parti sostanziali della banca di dati da taluni atti commessi dall’utente o da un concorrente» (31). Pertanto, l’obiettivo del diritto sui generis è di assicurare la tutela di un investimento effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati (il quale può consistere nell’impiegare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia) e accordare al costitutore di una banca di dati la possibilità di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca (32).
48. La sentenza della Corte nella causa The British Horseracing Board della Corte costituisce una chiara indicazione di come la questione pregiudiziale dovrebbe essere risolta.
49. In primo luogo, la Corte ha statuito che le nozioni di «estrazione» e «reimpiego» di cui all’art. 7, nn. 1 e 5, devono essere interpretate alla luce dell’obiettivo del diritto sui generis, il quale mira a tutelare il costitutore della banca di dati contro «atti dell’utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all’investimento» del costitutore (33). Inoltre, «il diritto di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l’utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all’investimento» (34). Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto irrilevante, per determinare la portata del diritto sui generis, il fatto che l’operazione di estrazione e/o di reimpiego abbia come fine la costituzione di un’altra banca di dati, concorrente o meno della banca di dati originaria, di dimensioni identiche o diverse da questa, o che tale operazione si inserisca nell’ambito di un’attività diversa dalla costituzione di una banca di dati (35).
50. In secondo luogo, la Corte pone l’accento sul fatto che le nozioni di «estrazione» e «reimpiego» non possono limitarsi ai casi di estrazione e di reimpiego diretti dalla banca dati originaria. Una tale limitazione lascerebbe il soggetto che ha costituito la banca dati senza tutela nei confronti di operazioni non autorizzate di copiatura operate a partire da una copia della sua banca dati (36). La Corte ha concluso affermando che, dato che operazioni di estrazione e/o di reimpiego non autorizzate effettuate da un terzo a partire da una fonte diversa dalla banca dati interessata sono tali, così come operazioni analoghe effettuate direttamente a partire dalla detta banca dati, da arrecare pregiudizio all’investimento del costitutore di quella banca dati, le nozioni di estrazione e di reimpiego non possono presupporre un accesso diretto alla banca dati di cui trattasi (37).
51. Analogamente, ritengo che trascrivere il contenuto di una banca dati, previa consultazione sullo schermo, e inserirlo poi in una diversa banca dati arrechi pregiudizio all’investimento del costitutore della banca dati tanto quanto copiare elettronicamente o fotocopiare la detta banca dati. La valutazione della Corte nella sentenza The British Horseracing Board non presuppone che la nozione di «estrazione» debba essere limitata a questi ultimi metodi di copiatura di una banca dati o parte di essa.
52. Tale limitazione non può essere desunta neppure dal fatto che la Corte abbia ritenuto che la tutela conferita dal diritto sui generis riguardi unicamente le operazioni di estrazione e di reimpiego, quali definite all’art. 7, n. 2, della direttiva, e non le operazioni di consultazione di una banca dati. Il consenso del costitutore della banca dati per quanto riguarda la consultazione di quest’ultima non comporta infatti un esaurimento del suo diritto sui generis. La Corte ha ritenuto questa analisi confermata, per quanto riguarda l’estrazione, dal quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva, il quale dispone che il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della visualizzazione su schermo di una banca di dati su un altro supporto è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del diritto (38).
53. Infine, la Corte ha chiarito il campo di applicazione dell’art. 7, n. 5, della direttiva. L’obiettivo di questa disposizione è di ostacolare estrazioni e/o reimpieghi ripetuti e sistematici di parti non sostanziali nel contenuto di una banca dati, che, per il loro effetto cumulativo, pregiudicherebbero gravemente l’investimento del costitutore della banca dati, allo stesso modo delle operazioni di estrazione e/o di reimpiego di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva (39). Per quanto riguarda la nozione di «estrazione», l’espressione «operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati» si riferisce a comportamenti non autorizzati, che mirano a ricostituire, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di estrazione, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca dati tutelata dal diritto sui generis, e che pertanto pregiudicano gravemente l’investimento del costitutore di tale banca dati (40).
54. A mio avviso, la finalità del diritto sui generis, così come interpretata dalla Corte, non suffraga un’interpretazione restrittiva della nozione di «estrazione». Invero, il fatto che nella sentenza The British Horseracing Board la parte convenuta non avesse «materialmente» potuto copiare tutti i dati sul proprio supporto elettronico non ha evidentemente impedito alla Corte di ritenere che avesse effettuato «operazioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva» (41).
55. La questione chiave sembra quindi vertere sul fatto che l’estrazione (indipendentemente da come sia avvenuta) riguardi la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca dati e pregiudichi quindi l’investimento fatto per costituire la banca dati originaria. Tale fattispecie è soddisfatta quando l’operazione di copiatura coinvolge non solo la totalità o una parte sostanziale dei dati contenuti nella banca dati, ma anche il modo sistematico e metodico con cui sono disposti nella banca dati. A mio avviso, è irrilevante che l’estrazione avvenga tramite copiatura del contenuto della banca dati originaria oppure mediante riproduzione a seguito di consultazione della banca dati sullo schermo.
56. Secondo il giudice del rinvio, ritenere che l’utilizzo di una banca dati come mera fonte di informazioni, anche qualora dovesse trattarsi di utilizzo particolarmente esteso, non configuri un’operazione di «estrazione», risponderebbe meglio all’applicazione del principio della certezza del diritto. Esso sostiene che gli utilizzatori che non reperiscono i propri dati direttamente, ma da fonti derivate, spesso si trovano nell’impossibilità di dichiarare se (e quindi come) tali dati siano stati tratti da una banca dati protetta e se costituiscano una parte sostanziale di una banca dati o siano stati reperiti tramite una ripetuta e sistematica estrazione non autorizzata.
57. A mio modo di vedere, la tutela del principio della certezza del diritto è utilizzata in questo contesto per opporsi a una pronuncia che considererebbe l’operazione di copiatura indiretta di una banca dati come una violazione del diritto sui generis. Una tale argomentazione, a prima vista, è senza dubbio suggestiva. Tuttavia, la Corte si è già implicitamente espressa sul fatto che le considerazioni riguardanti il principio della certezza del diritto non sono necessariamente determinanti, in quanto ha già statuito che l’accesso diretto alla banca dati originaria non è condizione necessaria per far sì che si configuri un’operazione di «estrazione» non autorizzata. Pertanto, la copiatura indiretta di una banca dati protetta può senza dubbio costituire una violazione del diritto sui generis (42).
58. In ogni caso, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che la Directmedia ha, di fatto, utilizzato la banca dati dell’Università di Friburgo in modo diretto. La questione riguardante l’accesso indiretto a una banca dati non rileva quindi ai fini della soluzione della presente causa. Spetterà ovviamente al giudice nazionale, e non alla Corte, decidere se, sulla base dei fatti, l’utilizzo della banca dati dell’Università di Friburgo da parte della Directmedia costituisce un’estrazione.
59. Concludo pertanto che, ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva, la nozione di «estrazione» non presuppone la copia (materiale) dei dati. Affinché si configuri un’operazione di «estrazione» ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva, è irrilevante che il trasferimento dei dati da una banca dati tutelata ex art. 7, n. 1, e il loro inserimento in una banca dati diversa avvenga a seguito di una valutazione caso per caso, previa consultazione della banca dati.
Conclusioni
60. Alla luce di quanto sopra, ritengo che la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dal Bundesgerichtshof debba essere risolta come segue:
– La nozione di «estrazione» ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche dati, non presuppone la copiatura (materiale) dei dati;
– Affinché si configuri un’operazione di «estrazione» ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva, è irrilevante che il trasferimento dei dati da una banca dati protetta in forza dell’art. 7, n. 1, della stessa direttiva, e il loro inserimento in una diversa banca dati avvenga a seguito di una valutazione caso per caso, previa consultazione della banca dati.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
3 – La Corte si è espressa per la prima volta sull’interpretazione della direttiva con le sentenze 9 novembre 2004, causa C‑203/02, The British Horseracing Board e a. (Racc. pag. I‑10415); 9 novembre 2004, causa C‑46/02, Fixtures Marketing/Veikkaus (Racc. pag. I‑10365); 9 novembre 2004, causa C‑338/02, Fixtures Marketing/Svenska Spel (Racc. pag. I‑10497), nonché sentenza 9 novembre 2004, causa C‑444/02, Fixtures Marketing/OPAP (Racc. pag. I‑10549). Mi riferirò individualmente alle ultime tre cause citando il nome del convenuto. Le quattro cause sono state tutte decise con sentenze pronunciate in data 9 novembre 2004. Una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 7, nn. 1 e 5, e dell’art. 9, della direttiva era stata sottoposta alla Corte, ma poi ritirata, nella causa C‑215/07, Verlag Schawe.
4 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
5 – Legge 9 settembre 1965 (BGBl. I, pag. 1273).
6 – Traduzione in inglese dell’International Bureau of WIPO, disponibile in linea all’indirizzo elettronico: .
7 – Disponibile in linea all’indirizzo elettronico ‑/Lyrik.htm.
8 – V. punto successivo.
9 – Il Prof. Knoop non è quindi litisconsorte nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.
10 – L’art. 97, n. 1, prevede la possibilità per la parte lesa di chiedere contro il soggetto che viola il diritto d’autore o qualsiasi altro diritto tutelato dalla UrhG un provvedimento inibitorio che gli imponga la cessazione del suo comportamento e, se opportuno, di promuovere un’azione di risarcimento danni o di rivendicare i profitti realizzati dal trasgressore. L’art. 98, n. 1, prevede la possibilità per la parte lesa di esigere la distruzione di tutte le copie illegittimamente in possesso del trasgressore o di sua proprietà.
11 – La domanda di pronuncia pregiudiziale fornisce le ragioni che hanno portato il Bundesgerichthof a tale conclusione.
12 – Entrambe le sentenze sono citate alla nota 3.
13 – V., al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nelle cause British Horseracing Board (paragrafi 62‑70), Veikkaus (paragrafi 78‑86), e OPAP (paragrafi 84‑92), citate alla nota 3.
14 – Sentenza British Horseracing Board e a., citata alla nota 3, punti 54 e 55.
15 – Sentenza The British Horseracing Board, citata alla nota 3, punto 51. Nelle proprie conclusioni, l’avvocato generale Stix-Hackl ha suggerito che dall’impiego dell’espressione «con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma» si deduce che il legislatore comunitario ha attribuito alla nozione di «estrazione» un significato ampio, e ha aggiunto che «non è pertanto limitata soltanto al trasferimento su un supporto dello stesso tipo, ma anche su supporti di altro tipo. Anche la mera stampa ricade quindi nella nozione di ‘estrazione’» (paragrafi 98 e 99). V., inoltre, le sue conclusioni nelle cause Veikkaus, paragrafi 113 e 114, Svenska Spel, paragrafi 94 e 95, e OPAP, paragrafi 119 e 120 (cit. alla nota 3).
16 – Il corsivo è mio.
17 – Il corsivo è mio.
18 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, come modificata da ultimo in data 28 settembre 1979.
19 – Il quattordicesimo ‘considerando’ precisa che la tutela concessa dalla direttiva deve essere estesa alle banche dati non elettroniche.
20 – Cit. alla nota 3.
21 – V., inoltre, il diciassettesimo ‘considerando’ del preambolo della direttiva.
22 – Cionondimeno, questa condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un mezzo tecnico (quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettroottico, come indicato al tredicesimo ‘considerando’ della direttiva), o un altro mezzo (quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di classificazione), che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito: sentenza OPAP, citata alla nota 3, punti 20 e 30.
23 – Quattordicesimo ‘considerando’.
24 – Il corsivo è mio.
25 – V. l’art. 7, n. 4, della direttiva nonché il diciottesimo, il ventiseiesimo e il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva.
26 – Settimo e nono ‘considerando’.
27 – Ottavo ‘considerando’.
28 – Decimo e undicesimo ‘considerando’.
29 – Dodicesimo ‘considerando’.
30 – Sentenze The British Horseracing Board, punto 30; Veikkaus, punto 33; Svenska Spel, punto 23; nonché OPAP, punto 39, citate alla nota 3 (il corsivo è mio).
31 – Trentanovesimo ‘considerando’.
32 – Quarantesimo e quarantunesimo ‘considerando’.
33 – Punto 45. La Corte cita, in tale contesto, il quarantaduesimo ‘considerando’.
34 – Ibidem. La Corte fa inoltre riferimento (al punto 46) al quarantottesimo ‘considerando’, il quale spiega che il diritto sui generis si basa su una giustificazione economica: assicurare al costitutore della banca di dati la tutela e la remunerazione dell’investimento destinato alla costituzione e al funzionamento della stessa.
35 – Sentenza The British Horseracing Board, citata alla nota 3, punti 45‑47.
36 – La Corte ha ritenuto che tale interpretazione fosse confermata dall’art. 7, n. 2, lett. b), della direttiva, secondo cui la prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di «controllare la rivendita» della copia nella Comunità, ma non quello di controllare l’estrazione e il reimpiego del contenuto di tale copia.
37 – Sentenza The British Horseracing Board, citata alla nota 3, punti 52 e 53.
38 – Sentenza The British Horseracing Board, citata alla nota 3, punti 54‑59.
39 – V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nelle cause The British Horseracing Board, paragrafo 34; Svenska Spel, paragrafo 121, nonché OPAP, paragrafo 146 (citate alla nota 3).
40 – Sentenza The British Horseracing Board, citata alla nota 3, punti 86‑89.
41 – Sentenza The British Horseracing Board, citata alla nota 3, punti 63‑66. Dall’ordinanza di rinvio di tale causa risultava che i dati relativi alle corse ippiche che il convenuto collocava sul suo sito Internet e che trovavano origine nella banca dati della British Horseracing Board (BHB) erano tratti dai giornali pubblicati la vigilia della corsa e da informazioni rese da un soggetto terzo. Il convenuto estraeva dati (che provenivano dalla banca dati della BHB) dalle dette fonti e li integrava nel proprio sistema elettronico. Successivamente, egli reimpiegava questi dati mettendoli a disposizione del pubblico tramite il suo sito Internet, al fine di consentire ai suoi clienti di effettuare scommesse su corse ippiche.
42 – Sentenza The British Horseracing Board, citata alla nota 3, punti 52 e 53. V. paragrafo 51 supra.
Full & Egal Universal Law Academy