CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 2 aprile 2009 1(1)
Cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P
Papierfabrik August Koehler AG (C‑322/07 P),
Bolloré SA (C‑327/07 P),
Distribuidora Vizcaína de Papeles, SL (C‑338/07 P),
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazioni – Intese – Mercato della carta autocopiante – Art. 81 CE – Mancata concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione – Violazione dei diritti della difesa – Conseguenze – Durata ragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale – Snaturamento degli elementi di prova – Partecipazione all’infrazione – Durata dell’infrazione – Regolamento n. 17 – Art. 15, n. 2 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento – Obbligo di motivazione»
1. Costituiscono oggetto della presente causa i ricorsi di tre produttori di carta autocopiante, la Papierfabrik August Koehler AG (C‑322/07 P, in prosieguo: la «Koehler»), la Bolloré SA (C‑327/07 P, in prosieguo: la «Bolloré») e la Distribuidora Vizcaína de Papeles, SL (C‑338/07 P, in prosieguo la «Divipa»), avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 aprile 2007, Bolloré e a./Commissione (2).
2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva i ricorsi di annullamento proposti dalle ricorrenti avverso la decisione della Commissione 2004/337/CE (3), con la quale quest’ultima aveva accertato la loro partecipazione ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore della carta autocopiante, contrarie all’art. 81 CE.
3. Con i ricorsi in esame, le ricorrenti contestano innanzitutto la legalità della procedura dinanzi al Tribunale. In particolare, la Bolloré rimprovera al Tribunale di non aver tratto le conseguenze che si imponevano relativamente alla legittimità della decisione controversa, tenuto conto della violazione dei suoi diritti della difesa da parte della Commissione delle Comunità europee nel corso del procedimento amministrativo.
4. Le ricorrenti addebitano poi al Tribunale di aver violato l’art. 81, n. 1, CE, snaturando taluni elementi di prova relativi alla loro partecipazione all’infrazione e alla durata della stessa. Esse contestano inoltre la sua valutazione relativa al calcolo dell’importo delle ammende inflitte dalla Commissione in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (4) facendo valere, in particolare, la violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Infine, una delle ricorrenti critica la sentenza impugnata in quanto sarebbe viziata da un difetto di motivazione relativamente alla valutazione delle circostanze attenuanti.
5. Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte di annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto non traendo tutte le conseguenze che si imponevano rispetto alla violazione dei diritti della difesa della Bolloré. Sosterrò, infatti, che il Tribunale, non avendo quest’ultima potuto formulare difese contro la censura relativa al suo coinvolgimento personale e diretto nelle attività del cartello, avrebbe dovuto annullare la decisione controversa in quanto fondata su tale censura.
6. Per contro, proporrò alla Corte di respingere i ricorsi proposti dalla Koehler e dalla Divipa.
7. In quanto, a mio avviso, lo stato dei fatti consente di risolvere la controversia, proporrò alla Corte di statuire definitivamente sul motivo dedotto dalla Bolloré, vertente su una violazione dei diritti della difesa, dopodiché inviterò la Corte ad annullare la decisione controversa in quanto si fonda su elementi che chiamano personalmente e direttamente in causa la Bolloré nella commissione dell’infrazione.
I – Contesto normativo
8. L’art. 81 CE vieta «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune».
9. In caso di violazione di tale norma, la Commissione può, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, «infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di [EUR] mille (…) ad un massimo di [EUR] un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione».
10. La Commissione, al fine di garantire la trasparenza e il carattere obiettivo delle proprie decisioni sia nei riguardi delle imprese sia nei riguardi del giudice comunitario, ha pubblicato, nel 1998, alcuni orientamenti nei quali ha indicato il metodo di calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (5).
11. Al punto 1, gli orientamenti stabiliscono che per la determinazione dell’ammontare delle ammende l’importo di base è determinato in funzione dei criteri indicati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, vale a dire la gravità e la durata dell’infrazione.
12. In primo luogo, per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1, A, primo comma, degli orientamenti). In quest’ottica, le infrazioni vengono classificate in tre categorie: le «infrazioni poco gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso fra EUR 1 000 ed EUR 1 milione; le «infrazioni gravi», per le quali tale importo può oscillare tra EUR 1 milione ed EUR 20 milioni, nonché le «infrazioni molto gravi», per le quali il predetto importo supera EUR 20 milioni (punto 1, A, secondo comma, primo-terzo trattino degli orientamenti).
13. In secondo luogo, la gravità dell’infrazione viene esaminata in relazione alle caratteristiche di ciascuna impresa interessata. Nell’ambito di ciascuna di tali categorie, la forcella di sanzioni previste consente di differenziare il trattamento riservato alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse. La Commissione valuta inoltre in che misura le imprese interessate abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno e fissa l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere dissuasivo (punto 1, A, quarto comma, degli orientamenti). È in tale fase che la Commissione può classificare le imprese in diverse categorie e ponderare l’importo di base delle ammende per ciascuna impresa.
14. In terzo luogo, la Commissione tiene conto della durata dell’infrazione.
15. In forza dei punti 2 e 3 degli orientamenti, la Commissione può, inoltre, prendere in considerazione talune circostanze aggravanti o attenuanti per aumentare ovvero diminuire l’importo di base.
16. Inoltre, conformemente al punto 4 dei detti orientamenti, la Commissione può applicare la sua comunicazione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (6).
17. In linea generale, il punto 5, lett. a), primo comma, degli orientamenti precisa che l’importo finale dell’ammenda non può in alcun caso superare il 10% del volume d’affari mondiale delle imprese, come previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
II – Fatti
18. I fatti, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
19. I fatti all’origine della presente controversia, quali esposti ai punti 1-21 della sentenza impugnata, possono essere così riassunti.
20. La Commissione, informata dell’asserita esistenza di un cartello segreto tra imprese operanti nel settore della carta autocopiante, ha effettuato accertamenti presso vari produttori, a titolo dell’art. 14, nn. 2 e 3, del regolamento n. 17. Nel 1999, la Commissione ha anche trasmesso richieste di informazioni, conformemente all’art. 11 del regolamento n. 17, a svariate società, alcune delle quali hanno ammesso la partecipazione alle riunioni del cartello a livello multilaterale.
21. La Mougeot SA (in prosieguo: la «Mougeot»), che aveva accettato di cooperare all’indagine in applicazione della comunicazione sulla cooperazione, ha ammesso l’esistenza di un cartello per la fissazione dei prezzi nel settore della carta autocopiante e ha fornito alla Commissione informazioni sulla struttura del cartello e, in particolare, sulle singole riunioni a cui avevano preso parte i suoi rappresentanti.
22. Il 26 luglio 2000, la Commissione ha avviato il procedimento nei casi in esame e ha adottato una comunicazione degli addebiti che essa ha inviato a 17 imprese, tra cui la Bolloré e la Copigraph SA, sua controllata (in prosieguo: la «Copigraph»), la Divipa e la Koehler. La maggior parte delle imprese ha trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti della Commissione. L’8 e il 9 marzo 2001 si è svolta un’audizione e il 20 dicembre 2001 la Commissione ha adottato la decisione controversa.
23. All’art. 1, primo comma, di tale decisione, la Commissione constata che undici imprese, con la loro partecipazione ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore della carta autocopiante, hanno violato l’art. 81, n. 1, del Trattato CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992(7).
24. All’art. 1, secondo comma, della medesima decisione, la Commissione constata, segnatamente, che la Arjo Wiggins Appelton plc (in prosieguo: l’«AWA»), la Bolloré, la Koehler, la Sappi Ltd (in prosieguo: la «Sappi») e altre tre imprese hanno partecipato all’infrazione dal gennaio 1992 al settembre 1995, la Divipa dal marzo 1992 al gennaio 1995 e la Mougeot dal maggio 1992 al settembre 1995.
25. Secondo l’art. 3, primo comma, della decisione controversa, la Commissione ha inflitto un’ammenda di EUR 33,07 milioni alla Koehler, di EUR 22,68 milioni alla Bolloré e di EUR 1,75 milioni alla Divipa.
III – Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
26. Con atti introduttivi separati depositati nella cancelleria del Tribunale nel mese di aprile 2002, la Bolloré, la Koehler e la Divipa, nonché altre sei imprese destinatarie della decisione controversa, hanno proposto ricorsi di annullamento avverso quest’ultima.
27. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, segnatamente, i ricorsi proposti dalla Bolloré, dalla Koehler e dalla Divipa.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
28. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente il 12, 13 e 20 luglio 2007, la Koehler, la Bolloré e la Divipa hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro la sentenza impugnata.
29. Nel procedimento C‑322/07 P, la Koehler chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa; in subordine, di ridurre l’ammenda che le è stata inflitta; in ulteriore subordine, di rinviare la causa al Tribunale per una decisione conforme alla sentenza della Corte e, in ogni caso, di condannare la Commissione alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
30. Nel procedimento C‑327/07 P, la Bolloré chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata; di statuire definitivamente e di annullare la decisione controversa o, in ogni caso, di ridurre l’ammenda che le è stata inflitta; nel caso in cui la Corte non statuisse sulla presente causa, di riservare la decisione sulle spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame, conformemente alla sentenza della Corte, e di condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.
31. Nel procedimento C‑338/07 P, la Divipa chiede alla Corte di dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; di annullare in toto o parzialmente la sentenza impugnata e di statuire espressamente nel merito ovvero di rinviare la causa dinanzi al Tribunale; di revocare o ridurre l’ammenda inflitta nella decisione controversa e di condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
32. Nei procedimenti C‑322/07 P e C‑338/07 P, la Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese.
33. Nel procedimento C‑327/07 P, la Commissione chiede alla Corte, in via principale, di respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e infondato; in subordine, di respingere il ricorso in quanto infondato e, in ogni caso, di condannare la ricorrente alle spese.
V – Motivi delle impugnazioni
A – I motivi sollevati dalla Koehler (C‑322/07 P)
34. A sostegno del ricorso, la Koehler deduce due motivi.
35. Con il primo motivo, essa contesta la valutazione del Tribunale relativa alla durata dell’infrazione da essa commessa. A tale riguardo, essa addebita a quest’ultimo di aver snaturato i mezzi di prova ad esso sottoposti, di essere venuto meno all’obbligo di motivazione e, infine, di aver violato i diritti della difesa.
36. A sostegno del suo secondo motivo, la Koehler fa valere che il Tribunale ha violato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità in sede di valutazione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
B – I motivi sollevati dalla Bolloré (C‑327/07 P)
37. A sostegno del ricorso, la Bolloré deduce due motivi.
38. A sostegno del suo primo motivo, la Bolloré contesta al Tribunale di non aver correttamente valutato le conseguenze che occorreva trarre dalla violazione dei suoi diritti della difesa, commessa dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo.
39. A sostegno del suo secondo motivo, la Bolloré fa valere che il Tribunale ha violato l’art. 81, n. 1, CE, snaturando gli elementi di prova, sui quali si è basato per valutare la durata dell’infrazione, e venendo meno all’obbligo di motivazione.
C – I motivi sollevati dalla Divipa (C‑338/07 P)
40. La Divipa, da parte sua, deduce quattro motivi a sostegno del ricorso.
41. A sostegno del suo primo motivo, essa addebita al Tribunale di aver impiegato un tempo eccessivamente lungo per statuire, violando in tal modo il principio della durata ragionevole del procedimento.
42. Con il secondo motivo, la Divipa sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 81, n. 1, CE, snaturando taluni elementi di prova nell’ambito della sua valutazione relativa alla partecipazione all’infrazione.
43. A sostegno del suo terzo motivo, la Divipa contesta inoltre al Tribunale di aver violato il principio di proporzionalità in sede di valutazione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
44. Infine, nell’ambito del suo quarto motivo, la Divipa fa valere che la sentenza è viziata da difetto di motivazione con riferimento alla valutazione delle circostanze attenuanti.
VI – Riunione dei ricorsi e loro trattazione nelle presenti conclusioni
45. Conformemente all’art. 43 del regolamento di procedura, le presenti cause sono state riunite ai fini della sentenza, in ragione della loro connessione. Visto che taluni dei motivi sollevati dalle ricorrenti si sovrappongono, ho ritenuto opportuno trattarli congiuntamente per motivi di chiarezza.
46. Ai fini della nostra analisi, esaminerò in un primo momento i motivi riguardanti gli asseriti vizi di procedura, dai quali potrebbe essere inficiata la sentenza impugnata. A tal proposito analizzerò il motivo dedotto dalla Bolloré, fondato sulla violazione dei suoi diritti della difesa, prima di esaminare il motivo sollevato dalla Divipa, vertente su una durata eccessiva del procedimento.
47. Esaminerò, in un secondo momento, i motivi vertenti su una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, secondo i quali il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova su cui si è basato per valutare la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione nonché la durata di quest’ultima.
48. In un terzo momento, analizzerò i motivi vertenti su una violazione da parte del Tribunale dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità nell’ambito della sua valutazione dell’importo delle ammende inflitte dalla Commissione.
49. Infine, in un quarto momento, verificherò se la sentenza impugnata sia viziata da un difetto di motivazione relativamente alla valutazione delle circostanze attenuanti.
50. Prima di procedere nell’analisi vorrei formulare, in via preliminare, alcune osservazioni sulla portata del controllo giurisdizionale svolto dalla Corte nell’ambito di un giudizio d’impugnazione.
VII – Osservazioni preliminari quanto alla portata del controllo svolto dalla Corte nell’ambito delle presenti impugnazioni
51. In sede di impugnazione, la Corte è competente unicamente ad esaminare se il Tribunale ha commesso un errore di diritto in occasione dell’esercizio del suo controllo giurisdizionale.
52. Ai sensi degli artt. 225, n. 1, secondo comma, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale ovvero alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo. Inoltre, conformemente all’art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l’atto d’impugnazione deve precisare i motivi e gli argomenti di diritto fatti valere.
53. La Corte, sulla base di tali disposizioni, ha precisato i presupposti per la ricevibilità delle impugnazioni proposte contro le sentenze del Tribunale.
54. In primo luogo, la Corte sostiene che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (8).
55. In secondo luogo, la Corte considera che un ricorrente non può sollevare per la prima volta dinanzi ad essa motivi ed argomenti che esso non aveva dedotto dinanzi al Tribunale. Infatti, ciò equivarrebbe a consentire ad una parte di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale (9).
56. In terzo luogo, la Corte dichiara che un ricorso non è ricevibile se il ricorrente si limita a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale e se non spiega e non individua l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza di cui trattasi. In questo caso la Corte considera, infatti, che un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda che consente al ricorrente di ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (10). Viceversa, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuate dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, secondo la Corte, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato (11).
57. Emerge altresì dalle disposizioni sopra menzionate che il ricorso può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto. I motivi relativi alla valutazione dei fatti sono, in linea di principio, giudicati irricevibili, salvo che in due ipotesi, espressamente previste dalla giurisprudenza.
58. In linea di principio, il Tribunale è il solo competente ad accertare e a valutare i fatti. Inoltre, una volta che le prove sulle quali ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (12).
59. In tal caso, la Corte può soltanto effettuare, ai sensi dell’art. 225 CE, il controllo sulla qualificazione giuridica dei detti fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (13).
60. Pertanto, in particolare, nell’ambito dell’applicazione degli artt. 81 CE e 15 del regolamento n. 17, il controllo della Corte ha un duplice oggetto. Da un lato, la Corte deve verificare che il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità del comportamento dell’impresa alla luce degli artt. 81 CE e 15 del regolamento n. 17. Dall’altro, essa deve esaminare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni di diritto poste dal complesso degli argomenti invocati dal ricorrente diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda (14). Viceversa, non spetta alla Corte sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte alle imprese (15).
61. Come ho rilevato, vi sono due casi in cui la Corte può essere investita di censure relative all’accertamento e alla valutazione dei fatti (16).
62. Il primo caso si verifica quando il ricorrente sostiene che il Tribunale ha effettuato constatazioni la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo.
63. Il secondo caso si verifica allorché il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti. In tale ipotesi la Corte, che in linea di principio non è competente ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti, può procedere ad un controllo giurisdizionale. Il ricorrente deve in tal caso indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento. Secondo costante giurisprudenza, il detto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove o assumere nuove prove (17).
64. È sulla base di tali considerazioni che esaminerò la ricevibilità dei motivi e degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti nelle impugnazioni in esame.
VIII – Sui motivi relativi ad asseriti vizi procedurali
65. Ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale si siano verificati vizi procedurali lesivi degli interessi delle parti ricorrenti. A tale proposito, essa deve verificare che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova (18).
66. La Corte ritiene che il diritto a un processo equo, e in particolare i principi del rispetto dei diritti della difesa e della durata ragionevole del procedimento, si applichi nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende ad un’impresa per violazione del diritto della concorrenza (19).
67. Occorre ora esaminare i motivi addotti dalla Bolloré e dalla Divipa, relativi all’illegittimità del procedimento dinanzi al Tribunale.
A – Sul primo motivo, attinente ad un’erronea valutazione delle conseguenze derivanti dalla violazione dei diritti della difesa della Bolloré da parte della Commissione
68. La Bolloré addebita al Tribunale di aver leso i suoi diritti della difesa in quanto non avrebbe tratto le conseguenze che si imponevano in seguito alla violazione da parte della Commissione del suo diritto ad essere sentita e a difendersi nel corso del procedimento amministrativo, in merito al suo coinvolgimento diretto nell’infrazione.
1. La sentenza impugnata
69. Nel giudizio di primo grado, la Bolloré ha sostenuto che, in fase di comunicazione degli addebiti, la Commissione ha accertato la sua partecipazione all’infrazione unicamente a causa della sua responsabilità, in quanto società controllante, per il comportamento della sua controllata, la Copigraph. Invece, la decisione controversa conteneva, a suo avviso, una censura nuova, relativa al suo coinvolgimento personale ed autonomo nel cartello. La Bolloré ha sostenuto che, non offrendole la possibilità di prendere posizione su tale censura nel procedimento amministrativo, la Commissione aveva violato nei suoi confronti il principio del rispetto dei diritti della difesa.
70. Dopo aver indicato, ai punti 66‑68 della sentenza impugnata, la giurisprudenza pertinente relativa a tale principio, il Tribunale ha constatato, al punto 79 di detta sentenza, che la comunicazione degli addebiti non aveva permesso alla Bolloré di venire a conoscenza della censura relativa al suo coinvolgimento diretto nell’infrazione, e nemmeno dei fatti accertati dalla Commissione nella decisione controversa a sostegno di tale censura, per cui la Bolloré non aveva potuto assicurare utilmente la propria difesa, durante il procedimento amministrativo, su tale censura e su tali fatti.
71. Tuttavia, nel successivo sviluppo della propria analisi, il Tribunale ha affermato che la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa da parte della Commissione non era sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa. A suo avviso, tale vizio di procedura non ha avuto alcuna influenza determinante sul dispositivo di tale decisione in quanto la Commissione ha potuto correttamente ritenere la Bolloré responsabile per la partecipazione della sua controllata, la Copigraph, all’intesa.
72. Il ragionamento del Tribunale si sviluppa come segue:
«80 Tuttavia, occorre sottolineare che, anche se la decisione [controversa] contiene nuove allegazioni di fatto o di diritto sulle quali le imprese interessate non sono state sentite, il vizio constatato comporterà l’annullamento della decisione sul punto soltanto se le allegazioni in causa non possono essere sufficientemente dimostrate in diritto sulla base di altri elementi presi in considerazione dalla [detta] decisione, sui quali le imprese in causa hanno avuto occasione di illustrare il proprio punto di vista [(20)]. Peraltro, la violazione dei diritti della difesa della Bolloré può inficiare la validità della decisione [controversa] nella parte in cui riguarda la Bolloré solo qualora [detta decisione] sia stata basata esclusivamente sul coinvolgimento diretto della Bolloré nell’infrazione [(21)]. In tal caso, infatti, poiché la nuova censura formulata nella [detta] decisione, relativa ad un coinvolgimento diretto della Bolloré nelle attività del cartello, non poteva essere accertata, a quest’ultima non si potrebbe imputare la responsabilità dell’infrazione.
81 Invece, qualora dovesse emergere dall’esame del merito (v. (…) punti 123-150 [della sentenza impugnata]) che la Commissione ha correttamente ritenuto la Bolloré responsabile per la partecipazione della sua controllata, la Copigraph, all’intesa, l’illecito perpetrato dalla Commissione non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione [controversa] perché non avrebbe potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo deciso dall’istituzione [(22)]. Infatti, secondo ben consolidata giurisprudenza, laddove taluni elementi della motivazione di una decisione siano di per sé sufficienti a costituirne valida giustificazione, i vizi eventualmente gravanti su altri elementi della motivazione dell’atto restano, in ogni caso, irrilevanti riguardo al suo dispositivo [(23)]».
73. Ai punti 123-149 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dimostrato che la Bolloré doveva rispondere dell’infrazione commessa dalla sua controllata, la Copigraph, in ragione della partecipazione di quest’ultima all’intesa. Ne ha dedotto, al punto 150 della sentenza impugnata, che «[l]a responsabilità della Bolloré per l’infrazione è quindi provata, indipendentemente dal suo coinvolgimento diretto nella medesima, il quale è stato escluso (v. punti 66-81 [della sentenza impugnata])».
74. È con riguardo al complesso di tali considerazioni che il Tribunale ha respinto il motivo dedotto dalla Bolloré, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, risultante da una mancata concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa.
2. Argomenti delle parti
75. La Bolloré sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il motivo di annullamento della decisione controversa da essa dedotto in relazione al fatto che, dopo averle inviato una comunicazione degli addebiti da cui risultava che la stessa doveva rispondere soltanto dell’infrazione commessa dalla sua controllata, la Copigraph, la Commissione l’ha condannata, nella decisione controversa, anche in ragione del suo coinvolgimento personale e diretto nelle attività del cartello. A suo avviso, il Tribunale ha violato il principio del rispetto dei diritti della difesa, da un lato, rifiutando di annullare nei suoi confronti la decisione controversa e, dall’altro, ritenendo che il vizio constatato non avesse modificato il dispositivo di tale decisione.
76. A sostegno della sua censura, la Bolloré si fonda in primo luogo su varie pronunce della Corte e del Tribunale nel settore delle pratiche anticoncorrenziali e del diritto delle concentrazioni, per sostenere che quest’ultimo, non annullando la decisione controversa in presenza di una comunicazione incompleta degli addebiti, ha violato i diritti della difesa (24).
77. In secondo luogo, la Bolloré afferma che la giurisprudenza sulla quale il Tribunale si è basato è inconferente. Da un lato, la prima serie di sentenze evocate al punto 80 della sentenza impugnata riguarderebbe un’ipotesi diversa da quella di cui alla presente causa. In tali sentenze, il giudice comunitario avrebbe constatato un’imprecisione nella comunicazione degli addebiti che riguardava non la determinazione e la precisa individuazione delle responsabilità, ma unicamente i fatti, vale a dire i comportamenti contestati. Dall’altro lato, la seconda serie di sentenze, anch’essa evocata al punto 80 della sentenza impugnata, sarebbe ancor più estranea al dibattito. Tali sentenze, infatti, riguarderebbero i procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione e degli aiuti di Stato.
78. In terzo luogo, la Bolloré contesta al Tribunale di aver adottato un «approccio finalistico» dei diritti della difesa, secondo il quale la nullità di un atto potrebbe essere pronunciata unicamente qualora la violazione della norma in questione recasse pregiudizio ai diritti della parte interessata. Un simile approccio non sarebbe applicabile indistintamente a tutte le ipotesi di violazione procedurale e, in particolare, non riguarderebbe la presente causa.
79. In quarto luogo, la Bolloré critica la valutazione del Tribunale secondo la quale non vi sarebbe alcuna ragione di annullare il dispositivo della decisione controversa che la riguarda, poiché ciò non avrebbe alcuna influenza sull’importo dell’ammenda di EUR 22,68 milioni ad essa inflitta. Essa sostiene che tale ragionamento è viziato da un errore di diritto, in quanto non terrebbe conto delle modalità con cui detto importo è stato calcolato.
80. La Commissione ritiene che tali argomenti siano irricevibili poiché riprendono quelli già utilizzati dinanzi al Tribunale e, in ogni caso, infondati, in quanto alla Bolloré è stato imputato il comportamento della sua controllata, la Copigraph, e tale imputazione non costituirebbe oggetto di discussione. Essa ribatte che il fondamento della decisione controversa, quale confermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, è rappresentato unicamente, per quanto concerne la Bolloré, dalla sua responsabilità per i comportamenti della sua controllata. Secondo la Commissione, il Tribunale non avrebbe fatto altro che applicare, nel modo più classico, la giurisprudenza comunitaria.
3. Valutazione
81. Ritengo che la sentenza impugnata sia inficiata da un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha tratto le conseguenze che si imponevano in seguito alla violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa che, com’è noto, costituiscono un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario (25).
82. Il ragionamento del Tribunale non mi pare soddisfacente. Infatti, nonostante riconosca il carattere fondamentale di detto principio e delle esigenze che ne discendono, esso afferma che la violazione dei diritti della difesa della Bolloré da parte della Commissione non è sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa, poiché l’illecito commesso da quest’ultima non ha avuto un’influenza determinante sul dispositivo di tale decisione. Il Tribunale, quindi, si limita a respingere, in un punto della sentenza impugnata, la censura vertente sul coinvolgimento personale e diretto della Bolloré nell’infrazione.
83. Se, come afferma il Tribunale, i diritti della difesa sono espressione di un «principio fondamentale del diritto comunitario», la corrispondente sanzione non dovrebbe forse necessariamente consistere nella nullità della decisione controversa o, quantomeno, in quella degli elementi relativamente ai quali l’impresa non ha avuto modo di difendersi?
84. Nel privilegiare l’efficacia del procedimento amministrativo, l’analisi del Tribunale suscita in me alcune riserve, poiché finisce col rimettere in discussione il carattere fondamentale del principio del rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento che potrebbe definirsi quasi repressivo e in cui la Commissione gode di un potere discrezionale molto ampio, in cui il controllo giurisdizionale risulta limitato.
85. Prima di esaminare gli argomenti sui quali si fonda la mia valutazione, desidero richiamare la giurisprudenza della Corte relativa al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito del procedimento di attuazione dell’art. 81 CE.
a) Giurisprudenza comunitaria relativa al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito del procedimento di attuazione dell’art. 81 CE
86. La Corte ha espressamente riconosciuto il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo (26). Tale diritto si ispira all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (27).
87. Tale disposizione precisa, lo ricordo, che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».
88. Per quanto riguarda, più precisamente, i diritti della difesa, va osservato che essi occupano un posto preminente nell’ambito dello svolgimento dell’indagine amministrativa della Commissione su violazioni agli artt. 81 CE e 82 CE (28). La Corte ha ripetutamente sottolineato che il rispetto di tali diritti costituisce pertanto un principio fondamentale del diritto comunitario (29).
89. Nel corso degli anni il contenuto dei suddetti diritti è stato sempre più elaborato dalla giurisprudenza e reso concreto dal legislatore comunitario (30).
90. Secondo la Corte, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione del Trattato CE (31).
91. In tal senso, l’art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti (32).
92. Secondo la Corte, tale documento costituisce una garanzia procedurale essenziale (33), i cui requisiti sono stati fin da subito elaborati in una copiosa giurisprudenza (34). La comunicazione degli addebiti deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in quello stadio del procedimento. Fra tali elementi figurano, tra l’altro, i fatti addebitati all’impresa, la qualificazione assegnata agli stessi, gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione nonché gli elementi che essa prende in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda, quali la durata dell’infrazione. Nella citata sentenza ARBED/Commissione, la Corte ha inoltre affermato che la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte delle ammende.
93. Tuttavia, tali indicazioni possono essere fornite in maniera sommaria e la decisione non dev’essere necessariamente una copia della comunicazione degli addebiti. Secondo la Corte, la comunicazione degli addebiti costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria (35). La Commissione deve tener conto delle risultanze del procedimento amministrativo, sia per rinunciare agli addebiti che si siano rivelati infondati, sia per rettificare ed integrare, sia in fatto che in diritto, i propri argomenti a sostegno delle censure che essa accoglie, a condizione, tuttavia, che essa tenga conto soltanto dei fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista ed abbia fornito, nel corso del procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla difesa.
94. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, ricordata al punto 68 della sentenza impugnata, una violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo deve essere esaminata in relazione alle censure di cui la Commissione ha tenuto conto nella comunicazione degli addebiti e nella decisione.
95. Tali garanzie procedurali sono state sancite all’art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e agli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63 (36) per poi essere codificate agli artt. 27 del regolamento n. 1/2003 e 10‑12 e 15 del regolamento n. 773/2004.
96. È alla luce di tali considerazioni che occorre ora esaminare la fondatezza del motivo dedotto dalla Bolloré.
b) Esame del motivo dedotto dalla Bolloré
97. Come ho rilevato, il Tribunale ha constatato una violazione dei diritti della difesa della Bolloré in quanto la comunicazione degli addebiti non le aveva consentito di essere informata della censura relativa al suo coinvolgimento personale e diretto nell’infrazione, né dei fatti allegati dalla Commissione nella decisione controversa a sostegno di tale censura.
98. Tuttavia, secondo il Tribunale, l’illecito commesso dalla Commissione non poteva essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa, non avendo alcuna influenza determinante sul dispositivo della stessa.
99. Infatti, al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, «secondo ben consolidata giurisprudenza, laddove taluni elementi della motivazione di una decisione siano di per sé sufficienti a costituirne valida giustificazione, i vizi eventualmente gravanti su altri elementi della motivazione dell’atto restano, in ogni caso, irrilevanti riguardo al suo dispositivo» (37).
100. Al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi «escluso» (38) la censura vertente sulla responsabilità propria della Bolloré nel commettere l’infrazione e, dopo aver esaminato l’insieme dei motivi sollevati da detta impresa, ha respinto il ricorso di annullamento da essa proposto.
101. Ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto applicando tale giurisprudenza alla presente causa.
102. È vero che i motivi sui quali la Bolloré è stata sentita sono di per sé sufficienti a giustificarne la condanna, in quanto essa è responsabile del comportamento della sua controllata.
103. Il dispositivo della decisione controversa resta invariato per due ragioni. In primo luogo, la Commissione ha considerato che la Bolloré, in quanto società controllante del gruppo costituito, doveva rispondere dell’infrazione commessa dalla sua controllata. Essa rimane quindi responsabile, in quanto tale, dell’infrazione all’art. 81 CE, e la formulazione dell’art. 1 della decisione controversa resta, effettivamente, invariata. In secondo luogo, anche l’importo dell’ammenda di cui all’art. 3 di tale decisione resta invariato – per quanto ciò possa apparire sorprendente – in ragione del sistema di calcolo adottato dalla Commissione. L’ammenda inflitta alle imprese interessate, infatti, è stata calcolata sulla base del fatturato relativo alla vendita della carta autocopiante nel SEE. Orbene, nel caso della Bolloré, solo la controllata disponeva di tale fatturato. Di conseguenza, se consideriamo che la Bolloré deve rispondere unicamente dei comportamenti posti in essere dalla sua controllata, l’importo dell’ammenda resta quello di cui al dispositivo della decisione controversa.
104. Tuttavia, a me sembra che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata non potesse essere applicata nella presente causa. Ritengo infatti che, in un caso come quello di specie, il Tribunale non potesse limitarsi ad escludere la censura relativa al coinvolgimento personale e diretto della Bolloré nell’intesa senza trarre ulteriori conseguenze circa la legittimità della decisione controversa, e ciò per i seguenti motivi:
– in primo luogo, perché equivarrebbe a ignorare il carattere fondamentale riconosciuto al principio del rispetto dei diritti della difesa;
– in secondo luogo, perché la giurisprudenza della Corte a tale proposito è molto ferma;
– in terzo luogo, perché l’analisi del Tribunale non tiene conto delle conseguenze che derivano da una decisione di condanna adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e
– in quarto luogo, perché si è in presenza di un procedimento di natura quasi repressiva, che potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU.
105. Passo ora ad elaborare ciascuno di tali argomenti.
106. In primo luogo, nella sentenza impugnata, il Tribunale sembra negare la natura stessa del diritto in esame, privilegiando l’efficacia dell’azione della Commissione e l’ordine pubblico concorrenziale.
107. Ricordo infatti che la Commissione non ha violato un requisito meramente formale, bensì il diritto di un’impresa di difendersi a fronte della sua chiamata in causa relativamente alla commissione di un’infrazione. Ricordo che il rispetto del principio dei diritti della difesa è un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario e costituisce una forma sostanziale. Di conseguenza, la violazione di tale principio dovrebbe, a mio avviso, essere sanzionata in quanto tale dal giudice comunitario, ai sensi dell’art. 230 CE, e dovrebbe comportare l’annullamento dell’atto di cui trattasi, ovvero di una sua parte.
108. In secondo luogo, infatti, quando la Corte accerta una violazione dei diritti della difesa conseguente, in particolare, ad un difetto di corrispondenza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione, essa assume una posizione molto attenta ai diritti delle imprese e molto ferma nei riguardi della Commissione, annullando la decisione o la parte di decisione relativa ai fatti e agli addebiti rispetto ai quali le parti non hanno avuto modo di far valere le loro osservazioni.
109. A tale proposito, la Corte procede ad un’applicazione classica dell’art. 230 CE, ai sensi del quale essa può annullare gli atti della Commissione adottati in violazione delle forme sostanziali. Del pari, essa applica gli artt. 4 del regolamento n. 99/63 e 11, n. 2, del regolamento n. 773/2004, ai sensi dei quali, lo ricordo, la Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese ed associazioni contro cui la decisione è diretta, hanno avuto modo di far conoscere il proprio punto di vista.
110. La Corte procede ad un annullamento parziale della decisione quando gli elementi controversi, a prescindere dall’importanza del loro oggetto, siano separabili dalle altre disposizioni (39).
111. Può trattarsi di elementi aventi carattere meramente accessorio rispetto all’infrazione accertata nella decisione definitiva, come, ad esempio, qualora si constati che la Commissione non ha comunicato alle imprese alcuni documenti sulla base dei quali essa ha valutato il loro comportamento ai sensi dell’art. 81 CE. In questo caso, la Corte ha ritenuto che tale violazione non inficiasse la validità della decisione nel suo complesso, ma altresì che, nell’esaminare il merito della decisione, essa avrebbe dovuto prescindere dal contenuto di tali elementi (40).
112. Può anche trattarsi di elementi essenziali concernenti l’infrazione contestata, quali la durata della stessa ovvero l’identificazione delle imprese responsabili.
113. Così la Commissione, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, aveva omesso di indicare alle ricorrenti che intendeva condannarle, ai sensi dell’art. 1 della decisione in causa, per la commissione di un’infrazione di durata maggiore di quella indicata nella comunicazione degli addebiti. La Corte ha annullato questa decisione «nella parte in cui dichiara[va] che le pratiche concertate si [erano] protratte oltre il periodo fine di gennaio/inizio di febbraio del 1976», ossia il periodo relativamente al quale le imprese non avevano avuto l’opportunità di presentare osservazioni (41).
114. In altre due cause sfociate nelle citate sentenze Compagnie maritime belge transports e a./Commissione e ARBED/Commissione, la comunicazione degli addebiti conteneva un equivoco circa le persone giuridiche cui poteva essere inflitta un’ammenda per una violazione dell’art. 81, n. 1, CE.
115. Nella prima causa, la comunicazione degli addebiti si limitava ad identificare quale autore dell’infrazione un’entità collettiva, nella fattispecie una conferenza marittima. Per contro, nella sua decisione, la Commissione infliggeva un’ammenda individuale ad alcuni dei membri di tale conferenza. Investito del corrispondente ricorso d’annullamento, il Tribunale ha respinto il motivo proposto da questi ultimi, vertente su una violazione dei loro diritti procedurali, adducendo, in particolare, che essi avevano avuto conoscenza della comunicazione degli addebiti e avevano anche replicato alle censure sollevate dalla Commissione (42).
116. La Corte ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto comportante l’annullamento della sentenza. Essa ha considerato che la comunicazione degli addebiti alla conferenza marittima non consentiva ai suoi membri di essere sufficientemente informati del fatto che, nel caso in cui l’infrazione fosse stata accertata, essi sarebbero stati condannati al pagamento di un’ammenda a titolo individuale. Nell’ambito dell’avocazione della controversia, la Corte ha quindi annullato le disposizioni della decisione con cui erano state inflitte ammende individuali ai membri di tale conferenza (43).
117. Nel secondo caso, la comunicazione degli addebiti non menzionava l’intendimento della Commissione di imputare alla società madre, la ARBED SA, la responsabilità del comportamento della sua controllata e di condannarla, conseguentemente, al pagamento di un’ammenda calcolata in base al suo volume di affari (44). Benché il Tribunale abbia rilevato la lesione dei diritti della difesa di tale società, esso non ha tuttavia sanzionato l’irregolarità procedurale, adducendo che, nel corso di tutto il procedimento amministrativo, vi era stata incertezza quanto ai rispettivi ruoli e responsabilità della società madre e della sua controllata.
118. Nell’ambito del ricorso proposto dalla ARBED SA, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale. Sebbene la società in questione avesse avuto conoscenza della comunicazione degli addebiti inviata alla sua controllata e della prosecuzione del procedimento contro quest’ultima, la Corte ha statuito che da tale circostanza non si poteva dedurre che i diritti della difesa di detta società non fossero stati violati. Essa ha constatato che «fino alla fine del procedimento amministrativo è persistito un equivoco quanto alla persona giuridica alla quale sarebbero state inflitte le ammende» (45). Conseguentemente, nell’ambito dell’avocazione della controversia, la Corte ha annullato la decisione di cui trattasi «nella parte riguardante la ARBED SA».
119. Riconosco che nelle cause suddette i motivi viziati incidevano direttamente sul dispositivo della decisione in questione. Nella citata sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, l’art. 1 della decisione era viziato poiché prendeva come riferimento il periodo nel corso del quale le imprese non avevano avuto modo di far valere le loro osservazioni. Nella citata sentenza della Corte Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, l’art. 6 della decisione era viziato poiché condannava al pagamento di un’ammenda individuale alcune imprese che non erano state debitamente informate. Infine, nella citata sentenza della Corte ARBED/Commissione, l’art. 4 della decisione in questione era viziato poiché condannava la società madre, la ARBED SA, al pagamento dell’ammenda.
120. Tuttavia penso che la Corte, al di là dell’incidenza che il motivo viziato potesse avere sul dispositivo della decisione in questione, abbia attribuito rilevanza soprattutto al carattere essenziale o accessorio dei motivi controversi. Nelle cause suddette ciascuno dei motivi viziati costituiva un elemento essenziale dell’infrazione contestata.
121. Ciò si verifica anche nella presente causa relativamente all’identificazione delle imprese responsabili. La censura in oggetto, infatti, riguarda il coinvolgimento personale e diretto della Bolloré nella perpetrazione dell’infrazione e si riferisce a tale impresa quale autrice dell’infrazione contestata. Se tale censura dev’essere respinta poiché la detta impresa non ha potuto formulare le proprie difese, risulta allora opportuno trarre tutte le conseguenze relative alla legittimità della decisione controversa fondata su tali elementi.
122. In terzo luogo, il Tribunale, dichiarando che la violazione dei diritti della Bolloré non può inficiare la validità della decisione controversa nella parte in cui la riguarda, non tiene conto, a mio avviso, delle conseguenze che derivano da una decisione di condanna adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.
123. Ritengo, da un lato, che la Bolloré abbia un interesse morale all’annullamento della decisione controversa in quanto essa la chiama in causa direttamente e personalmente nella commissione dell’infrazione.
124. Ritengo, d’altra parte, che occorra, per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica, in particolare con riferimento alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla violazione dell’art. 81 CE, annullare la decisione controversa in quanto fondata su un motivo viziato.
125. Infatti, quando la Commissione accerta un’infrazione all’art. 81 CE, le vittime dell’infrazione stessa possono presentare un’azione di responsabilità civile dinanzi ai tribunali nazionali nei confronti degli autori della pratica anticoncorrenziale di cui trattasi, per richiedere la riparazione del pregiudizio subito (46). Possono beneficiare di tale tutela non soltanto i terzi, vale a dire i consumatori e i concorrenti che sono lesi dall’accordo anticoncorrenziale, ma, in presenza di circostanze eccezionali, anche le parti dell’accordo stesso (47).
126. A tale proposito occorre precisare che la base del loro ricorso è costituita dalla decisione della Commissione, confermata oppure invalidata dal giudice comunitario. È dunque essenziale, in particolare quando si tratta di un’infrazione complessa, collettiva e ininterrotta, che tale decisione definisca in modo molto chiaro le responsabilità delle imprese nella commissione dell’infrazione. La detta decisione comporterà la responsabilità civile delle imprese in questione soltanto nell’ipotesi in cui venga accertata la partecipazione delle stesse ai comportamenti collettivi sanzionati, i quali devono essere correttamente definiti. Ciò costituisce un presupposto imprescindibile ai fini del corretto esercizio dell’azione di risarcimento danni, sul quale la Commissione insiste con forza nel suo Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (48).
127. Nella presente causa, e considerati questi elementi, mi sembra che il Tribunale non potesse limitarsi a escludere il motivo in questione, senza «depurare» la decisione controversa dagli elementi sui quali la Commissione ha fondato la responsabilità della Bolloré. L’esclusione di un motivo non può essere assolutamente assimilata all’annullamento dello stesso da parte del giudice comunitario; agendo in tal modo il Tribunale non lo fa sparire dall’ordinamento giuridico, contrariamente a quanto accade nell’ipotesi dell’annullamento, in forza del quale l’atto annullato è considerato come mai esistito. Un siffatto ragionamento non garantisce al procedimento per l’accertamento di infrazioni in questione la chiarezza necessaria inerente al ruolo e alle responsabilità che incombono alla Bolloré, la quale, in base a tale procedura, rischia di dover sopportare l’onere conseguente all’infrazione.
128. In quarto luogo, ritengo che il controllo del giudice debba essere ancor più penetrante quando si è in presenza di una violazione dei diritti della difesa posta in essere dalla Commissione nel quadro di un procedimento di natura quasi repressiva, che può rientrare nelle prescrizioni di cui all’art. 6, n. 1, della CEDU.
129. Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti» (49).
130. Secondo una costante giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo non richiede che tutti i soggetti che intervengono in questi due tipi di procedimento soddisfino l’insieme delle prescrizioni di cui all’art. 6 della CEDU. Pertanto, una decisione adottata da un’autorità amministrativa, la quale non offre tutte le garanzie proprie di un procedimento giudiziario, deve poter formare oggetto di un successivo controllo da parte di un organo giudiziario con una competenza giurisdizionale anche di merito, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 6, n. 1, della CEDU (50).
131. L’applicazione dell’art. 6 della CEDU al procedimento di applicazione dell’art. 81 CE ha suscitato numerosi interrogativi in quanto, in particolare, la Commissione non può definirsi «tribunale» ai sensi di tale disposizione (51) e il procedimento non si riferisce ad un procedimento stricto sensu penale.
132. Sembra tuttavia che le ammende di cui all’art. 15 del regolamento n. 17 siano, per loro stessa natura ed importanza, assimilabili ad una sanzione penale (benché abbiano, nel senso stretto del termine, il carattere di una sanzione amministrativa) e che, date le funzioni di indagine, di istruzione e di decisione della Commissione, il procedimento di attuazione dell’art. 81 CE presenti un carattere quasi repressivo. Ad ogni modo la Corte ha espressamente rilevato la specificità di tale procedura nella sentenza 8 luglio 1999, Hüls/Commissione (52), e non ha esitato, in quell’occasione, a richiamare il principio della presunzione d’innocenza garantita dall’art. 6, n. 2, della CEDU. In tale causa, la Corte ha rilevato che, «considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende» (53).
133. Tale giurisprudenza mi sembra perfettamente trasponibile alla presente fattispecie, pertanto il procedimento di applicazione dell’art. 81 CE deve rispettare anche i requisiti di cui all’art. 6, n. 1, della CEDU. Non si capisce del resto come il rispetto del principio della presunzione d’innocenza potrebbe conciliarsi con la violazione dei diritti della difesa.
134. Ciò significa che, in un procedimento di carattere quasi repressivo, quale quello di cui trattasi, nel quale la Commissione esercita nei confronti delle imprese funzioni d’indagine, di istruzione e di decisione, il giudice comunitario deve esercitare un controllo giurisdizionale molto rigoroso sull’osservanza, da parte di quest’ultima, dei diritti procedurali delle parti. In altri termini, ritengo che esso debba trarre le conseguenze che si rendano necessarie nei casi in cui la Commissione, nell’esercizio delle sue prerogative, non rispetti i diritti fondamentali riconosciuti alle imprese nell’ambito del procedimento di attuazione dell’art. 81 CE.
135. Orbene, nella presente causa, il Tribunale adotta un approccio che tende a limitare il controllo che, a mio avviso, il giudice deve poter esercitare sulle decisioni della Commissione, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della CEDU. Un siffatto approccio potrebbe, a mio avviso, rivelarsi pericoloso. Infatti, in un caso come quello di specie, nel quale l’impresa deve comunque rispondere dell’infrazione commessa da altri, considerare che la violazione da parte della Commissione del diritto di detta impresa di essere sentita non renda illegittima la decisione, equivale a dire che la Commissione può impunemente ignorare le forme sostanziali.
136. Alla luce di tali elementi, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’ambito della sua valutazione della violazione dei diritti della difesa della Bolloré, non annullando nessuno degli elementi della decisione controversa che chiama in causa direttamente e personalmente tale impresa nel commettere l’infrazione. A mio avviso, il Tribunale avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze, ossia l’annullamento della decisione controversa, in quanto fondata sul motivo vertente sul coinvolgimento personale e diretto della Bolloré nel commettere l’infrazione.
137. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare fondato il primo motivo dedotto dalla Bolloré.
138. Infine, vorrei soltanto precisare che è evidente che, quando una comunicazione degli addebiti è viziata da un’omissione siffatta, la Commissione può porvi rimedio soltanto tramite l’adozione di una comunicazione degli addebiti supplementare, che consenta alle parti di prenderne conoscenza e di reagire durante la procedura amministrativa preliminare.
B – Sul secondo motivo dedotto dalla Divipa, relativo alla durata asseritamente eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale
1. Argomenti delle parti
139. La Divipa ricorda che il diritto ad una durata ragionevole del procedimento si applica, in materia di concorrenza, sia ai procedimenti amministrativi sia a quelli giurisdizionali e, a tale proposito, richiama la citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione. Tale diritto sarebbe stato violato poiché sarebbero decorsi cinque anni tra la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale e la pronuncia della sentenza impugnata.
140. La Commissione ritiene che, tenuto conto delle circostanze proprie della causa, la durata del procedimento non sarebbe eccessiva. Comunque essa rileva che un’irregolarità del procedimento come quella oggetto della censura, ammesso che venga dimostrata, non potrebbe portare all’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza.
2. Valutazione
141. Come ho indicato in precedenza, il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo e, in particolare, il diritto ad una durata ragionevole del procedimento, è applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione di condanna di un’impresa per violazione dell’art. 81 CE.
142. Al fine di valutare il carattere ragionevole della durata del procedimento, la Corte ha fatto riferimento ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’applicazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU. Così, nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, essa ha statuito che il carattere ragionevole della durata del procedimento dev’essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (54).
143. La Corte ha precisato, al riguardo, che l’elencazione di tali criteri non è esaustiva e che la valutazione del carattere ragionevole della durata non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento appaia giustificata alla luce di uno solo di essi. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la complessità del caso può essere considerata una valida giustificazione di una durata a prima vista troppo lunga (55).
144. Nella presente causa, il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto inizio con il deposito, il 18 aprile 2002, dell’atto introduttivo della Divipa con cui si proponeva ricorso di annullamento della decisione controversa e si è concluso il 26 aprile 2007, data di pronuncia della sentenza impugnata. Il procedimento dinanzi al Tribunale è durato quindi circa cinque anni.
145. Se è vero che, a prima vista, tale durata può apparire considerevole, ritengo nondimeno che essa possa essere giustificata in considerazione della particolare complessità della causa.
146. Invero, quasi tutti i fatti posti a fondamento della decisione controversa sono stati contestati nel procedimento di primo grado e hanno dovuto essere opportunamente verificati. Il valore probatorio delle dichiarazioni e dei documenti disponibili, relativi, segnatamente, alle varie riunioni tenutesi nei mercati nazionali ed europei, ha dovuto essere valutato. Inoltre, come emerge dai punti 40-63 e 109-117 della sentenza impugnata, il Tribunale è stato chiamato ad esaminare diverse contestazioni relative all’accesso ai documenti del procedimento amministrativo nonché alla utilizzabilità degli stessi. Peraltro, i provvedimenti istruttori emanati dal Tribunale nell’ambito della preparazione di tale procedimento e, in particolare, i diversi quesiti scritti sottoposti alle parti, presupponevano una previa analisi dei fascicoli o quantomeno di alcune parti di questi ultimi.
147. Ricordo inoltre che nove imprese hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione controversa, in quattro lingue processuali. La sentenza impugnata è stata pronunciata lo stesso giorno in cui sono state pronunciate le altre otto sentenze che hanno deciso i ricorsi proposti contro la detta decisione.
148. Alla luce di tali rilievi, ritengo che la durata del procedimento che si è concluso con la sentenza impugnata si spieghi in particolare in ragione del numero di imprese che hanno partecipato all’intesa addebitata e che hanno proposto ricorso contro la detta decisione, circostanza che ha richiesto un esame parallelo dei diversi ricorsi, nonché in ragione dell’approfondita istruttoria del fascicolo condotta dal Tribunale e a causa dei vincoli linguistici imposti dalle norme procedurali di quest’ultimo.
149. Alla luce dei suddetti elementi, sono del parere che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale sia giustificata in considerazione della particolare complessità della causa.
150. Propongo pertanto alla Corte di respingere il motivo sollevato dalla Divipa, relativo alla violazione della durata ragionevole del procedimento, in quanto infondato.
IX – Sui motivi relativi alla violazione da parte del Tribunale dell’art. 81, n. 1, CE, in ragione di uno snaturamento degli elementi di prova relativi alla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione nonché alla durata di quest’ultima
151. In sostanza, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova sui quali si è basato per valutare, ai sensi dell’art. 81 CE, la loro partecipazione all’infrazione nonché la durata della stessa.
152. Prima di esaminare la ricevibilità e la fondatezza di tali motivi, vorrei richiamare brevemente la giurisprudenza della Corte relativa alla produzione della prova di un’infrazione all’art. 81 CE.
153. Secondo il giudice comunitario, la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti che integrano tali infrazioni (56). La Commissione deve pertanto produrre elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione è stata commessa. Tuttavia, il giudice comunitario non pretende che tutte le prove prodotte dalla Commissione rispondano a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente, a suo avviso, che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tali requisiti (57). Inoltre, come ricordato dal Tribunale al punto 155 della sentenza impugnata, le prove della partecipazione ad un’intesa devono essere valutate nel loro complesso, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti.
154. La produzione della prova nei procedimenti in materia di concorrenza è caratterizzata da problemi particolari, di recente ricordati dalla Corte nella citata sentenza Aalborg Portland e a./Commissione. Le attività attinenti a pratiche anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è sporadica e ridotta al minimo. Inoltre, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono fornire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (58).
155. A tutto ciò è necessario aggiungere le limitazioni a cui è assoggettata la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri istruttori. Mi riferisco a quelle derivanti dal diritto delle imprese interessate a non testimoniare contro se stesse (59) o a quelle che non consentivano alla Commissione, sotto la vigenza del regolamento n. 17, di interrogare le persone per acquisire informazioni utili per l’indagine.
156. Nel quadro del procedimento di attuazione dell’art. 81 CE, pertanto, i documenti scritti svolgono un ruolo centrale nella produzione della prova, per quanto difficile sia in pratica assicurarne la disponibilità.
157. Nella presente causa, la Koehler, la Bolloré e la Divipa contestano il valore probatorio di taluni fatti e documenti che hanno indotto il Tribunale a concludere nel senso della loro partecipazione a riunioni collusive sui mercati nazionali e sul mercato europeo nonché a valutare la durata della stessa.
158. Conformemente ai principi elaborati ai paragrafi 56-58 delle presenti conclusioni, disattenderò, in quanto irricevibili, gli argomenti della Divipa volti semplicemente ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti. Viceversa, esaminerò gli argomenti delle ricorrenti con cui esse fanno effettivamente valere uno snaturamento delle prove da parte del Tribunale.
159. A tal fine, ricordo che le ricorrenti devono indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a loro avviso, avrebbero indotto il Tribunale a tale snaturamento. Secondo costante giurisprudenza, detto snaturamento deve apparire in modo manifesto dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario che la Corte proceda ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove, ovvero che ricorra a nuovi elementi di prova.
160. Nel corso della valutazione occorrerà pertanto tener conto di tali elementi e, segnatamente, delle particolari difficoltà inerenti l’assunzione di prove nell’ambito del procedimento di attuazione dell’art. 81 CE.
A – Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE in quanto il Tribunale avrebbe snaturato taluni elementi di prova inerenti alla partecipazione della Divipa all’infrazione
161. Nell’ambito della sua impugnazione, la Divipa contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti quando ha ribadito la partecipazione della stessa, in primo luogo alla riunione del 5 marzo 1992, in secondo luogo a quella del 19 ottobre 1994 e, in terzo luogo, all’intesa sul mercato europeo. Essa richiama, in particolare, i punti 156-171, 192-197, 205-207 e 216 della sentenza impugnata.
1. Sulla prima parte, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova relativi alla partecipazione della Divipa alla riunione 5 marzo 1992
a) Argomenti delle parti
162. La Divipa sostiene, in particolare, che il Tribunale ha snaturato la nota del dipendente della Sappi, datata 9 marzo 1992, in quanto non ha tenuto conto, né ha citato nella sentenza impugnata, una parte di detta nota in cui sarebbe stato precisato che la Sappi è venuta a conoscenza dei prezzi praticati dalla Divipa non direttamente, bensì per il tramite di alcuni clienti. A suo avviso, non è logico che un’impresa che si ritiene abbia partecipato ad una riunione in cui venivano discussi i prezzi, non abbia indicato i prezzi da essa stessa praticati in occasione della riunione medesima.
163. La Commissione respinge questo argomento adducendo in particolare il fatto che qualsiasi documento dev’essere esaminato unitamente agli altri elementi del fascicolo. Essa rileva, inoltre, che la Divipa non mette in dubbio il valore probatorio delle dichiarazioni della AWA e della Sappi, né la loro interpretazione da parte del Tribunale.
b) Valutazione
164. Ritengo che le critiche espresse dalla Divipa in merito all’analisi del Tribunale non siano fondate.
165. Infatti, essa non spiega in che senso il Tribunale avrebbe snaturato la nota del dipendente della Sappi, omettendo di indicare che le informazioni relative ai prezzi da esso fornite provenivano da indicazioni date dai clienti. Non vedo come tale omissione possa configurare un errore di analisi da parte Tribunale relativamente alla partecipazione della Divipa alla riunione del 5 marzo 1992. Quest’ultima, peraltro, non mette in discussione il valore probatorio di tale nota.
166. In ogni caso, la Divipa è stata posta in grado di prendere conoscenza e di esporre le proprie osservazioni riguardo al contenuto di detta nota, poiché, come risulta dal punto 162 della sentenza impugnata, le dichiarazioni della Sappi erano allegate alla comunicazione degli addebiti e sono state trasmesse al Tribunale, per cui la Divipa vi aveva accesso.
167. Di conseguenza propongo alla Corte di respingere tale prima parte, in quanto infondata.
2. Sulla seconda parte, relativa ad uno snaturamento degli elementi di prova concernenti la partecipazione della Divipa alla riunione del 19 ottobre 1994
a) Argomenti delle parti
168. La Divipa ha affermato che le dichiarazioni della Mougeot, utilizzate dal Tribunale a sostegno della sua asserita partecipazione alla riunione del 19 ottobre 1994, sono successive ai fatti e sono state rese al fine di poter far valere la comunicazione sulla cooperazione.
169. Il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova basandosi principalmente sulla propria giurisprudenza per contestare alla Divipa la sua partecipazione a tale riunione, cosa che costituirebbe un’evidente violazione del principio del processo equo e un errore manifesto nella qualificazione dei fatti.
170. La Commissione respinge questo argomento.
b) Valutazione
171. Ritengo che anche gli argomenti dedotti dalla Divipa, relativi alle dichiarazioni della Mougeot, debbano essere respinti.
172. Infatti il Tribunale, al punto 166 della sentenza impugnata, ha espressamente rilevato il fatto che tali dichiarazioni fossero successive ai fatti e che fossero state rese ai fini dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Non si può dunque addebitare a quest’ultimo di non averne tenuto conto. Come osserva il Tribunale, dette dichiarazioni non possono tuttavia essere prive di valore probatorio poiché, essendo contrarie agli interessi del dichiarante, dovrebbero essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili.
173. Il Tribunale ha inoltre statuito, al punto 168 della sentenza impugnata, che le dichiarazioni della Mougeot concordavano in diversi punti con quelle della Sappi e dell’AWA. Orbene, quest’ultima, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha trasmesso un elenco di riunioni sul mercato spagnolo, tra le quali figurava quella del 19 ottobre 1994.
174. In ogni caso, come rilevato dalla Commissione, non si può addebitare al Tribunale di aver interpretato in modo scorretto le dichiarazioni della Mougeot.
175. Ritengo quindi che anche tale seconda parte possa essere respinta in quanto infondata.
3. Sulla terza parte, relativa ad uno snaturamento degli elementi di prova concernenti la partecipazione della Divipa all’intesa sul mercato europeo
a) Argomenti delle parti
176. La Divipa sostiene che il Tribunale ha snaturato e omesso alcuni elementi di prova. Sottolinea che essa non opera quale produttore, che vendeva esclusivamente sul mercato nazionale, che era l’unica società non produttrice cui è stata contestata la pretesa partecipazione ad alcune riunioni sul mercato nazionale e che non fa parte di alcuna rete di distribuzione, in Spagna, di grandi produttori europei di carta autocopiante. Nessun documento potrebbe dimostrare che, in occasione delle riunioni alle quali si ritiene essa abbia partecipato, sia stato fatto riferimento all’esistenza di un piano di collusione su più ampia scala.
177. La Commissione respinge anche questo argomento. Essa rileva, in particolare, che la Divipa non precisa i punti degli argomenti del Tribunale in cui rinvenire lo snaturamento dei fatti.
b) Valutazione
178. Ritengo che la Corte dovrebbe dichiarare tali argomenti irricevibili.
179. Infatti, per quanto concerne, in primo luogo, l’argomento relativo ad uno snaturamento di «taluni elementi di prova», dalla lettura del ricorso emerge che la Divipa non individua gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale.
180. Per quanto concerne, in secondo luogo, l’argomento relativo al fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di taluni elementi di prova relativi al suo status di produttore, ricordo che spetta solo al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Pertanto, a mio avviso, tale argomento è irricevibile. In ogni caso, il detto argomento non mi pare fondato poiché, contrariamente a quanto sostiene la Divipa, il Tribunale ha preso più volte in considerazione, nella sentenza impugnata e, segnatamente ai punti 203, 605 e 628 della stessa, il valore che occorreva riconoscere allo status di distributore della Divipa.
181. Così stando le cose, sono del parere che questa terza parte sia irricevibile.
182. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, ritengo che il Tribunale non sia incorso in alcuno snaturamento degli elementi di prova sui quali si è basato per constatare la partecipazione della Divipa all’accordo in questione e alle misure di attuazione di quest’ultimo.
183. Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere il primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
B – Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE in quanto il Tribunale avrebbe snaturato taluni elementi di prova, sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione e avrebbe violato i diritti della difesa della Koehler per quanto concerne la durata dell’infrazione commessa da quest’ultima
184. In sostanza, la Koehler contesta l’analisi del Tribunale vertente sulla sua partecipazione all’intesa durante il periodo precedente al mese di settembre o al mese di ottobre 1993. Essa sostiene che il Tribunale ha svolto un’istruttoria insufficiente e ne ha tratto conclusioni erronee circa un sistema di riunioni collusive, da un lato nell’ambito dell’AEMCP (Association of European Manufacturers of Carbonless Paper), l’associazione dei produttori europei di carta autocopiante, prima dei mesi di settembre o ottobre 1993 (prima parte) e, dall’altro, a livello nazionale o regionale, prima di tale epoca (seconda parte).
1. Sulla prima parte, vertente su uno snaturamento degli elementi di prova relativamente alla partecipazione della Koehler alle riunioni che si sono svolte su scala europea nell’ambito dell’AEMCP prima dei mesi di settembre od ottobre 1993
a) Argomenti delle parti
185. Secondo la Koehler, la Commissione si sarebbe basata su tre categorie di prove, ossia le dichiarazioni della Mougeot, la testimonianza del dipendente della Sappi e alcune prove dell’organizzazione di riunioni nazionali o regionali del cartello.
186. Orbene, la Koehler sostiene, anzitutto, che la lettera della Mougeot del 14 aprile 1999 non contiene alcuna ammissione circa riunioni del cartello per il periodo precedente al mese di ottobre 1993. Il Tribunale avrebbe peraltro affermato, al punto 279 della sentenza impugnata, che la conclusione di accordi collusivi sui prezzi a partire dal gennaio 1992, e quindi prima del mese di ottobre 1993, non era stata dimostrata. Le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine ad asseriti accordi tariffari nell’ambito delle riunioni ufficiali dell’AEMCP prima del mese di ottobre 1993 sarebbero insufficienti e viziate da contraddizioni nella motivazione costitutive di un errore di diritto. Il Tribunale non avrebbe neppure rispettato la presunzione d’innocenza cercando di rinvenire, nelle dichiarazioni della Mougeot, l’ammissione di un’infrazione per il periodo precedente al mese di ottobre 1993.
187. La Koehler sostiene, inoltre, che la testimonianza del dipendente della Sappi non contiene informazioni relativamente al periodo in cui hanno avuto luogo le riunioni del cartello. Il Tribunale non potrebbe correttamente ritenere, senza fornire «indicazioni in senso contrario», che il dipendente abbia voluto confermare implicitamente che l’infrazione aveva avuto inizio prima del mese di settembre 1993. Il Tribunale avrebbe in tal modo snaturato il contenuto della testimonianza. Ciò contravverrebbe al diritto a un processo equo, sancito dall’art. 6, n. 1, della CEDU, nonché all’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).
188. Infine, la Koehler ritiene che possa darsi credito alle dichiarazioni di un teste dell’accusa pentito solo nel caso in cui esse siano avvalorate anche da altre prove. Orbene, nella presente causa, non esisterebbe alcuna prova confermativa.
189. Secondo la Commissione, questa parte sarebbe irricevibile poiché la Koehler, in realtà, cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
b) Valutazione
190. Le critiche della Koehler concernenti la pertinenza delle dichiarazioni della Mougeot e del dipendente della Sappi, mi sembrano infondate.
191. Infatti, la Koehler sembra ignorare il fatto che il Tribunale, ai punti 261-310 della sentenza impugnata, si sia basato su un insieme di indizi relativi all’esistenza di riunioni collusive precedenti ai mesi di settembre od ottobre 1993. Se è vero che la lettera della Mougeot del 14 aprile 1999 costituisce effettivamente, come riconosce il Tribunale al punto 262 della sentenza impugnata, l’elemento centrale della dimostrazione della Commissione su tale punto, ciò non toglie che occorre leggere e comprendere le dichiarazioni contenute in tale lettera alla luce degli altri elementi di prova esaminati dal Tribunale e, in particolare, delle testimonianze del dipendente della Sappi e dell’AWA. Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 264 di tale sentenza, il senso di detta lettera è, in effetti, particolarmente chiaro e il contenuto di essa non è contraddetto da alcun elemento che possa mettere in dubbio il valore probatorio del documento stesso.
192. Per quanto concerne la testimonianza del dipendente della Sappi, mi sembra che, nonostante la mancanza di indicazioni precise circa il periodo durante il quale si sono tenute le riunioni collusive in questione, essa abbia comunque consentito al Tribunale, tenuto conto dell’insieme degli elementi di prova, di considerare che tali riunioni abbiano plausibilmente avuto inizio a partire dal mese di febbraio 1993, data in cui il detto dipendente è stato assunto.
193. Desidero infine precisare che, contrariamente a quanto sostiene la Koehler, il fatto che la conclusione di accordi collusivi sui prezzi a partire dal gennaio 1992 non sia stata dimostrata non consente affatto di escludere che tali accordi siano stati negoziati prima del mese di ottobre 1993.
194. Alla luce di tali elementi, mi sembra che le critiche formulate dalla Koehler non consentano di ritenere che il Tribunale abbia snaturato, in modo manifesto, tali elementi di prova. Ritengo quindi che non vi sia motivo di esaminare le altre censure, relative ad una violazione del diritto ad un processo equo.
195. Pertanto, propongo alla Corte di respingere tale prima parte in quanto infondata.
2. Sulla seconda parte, vertente su uno snaturamento degli elementi di prova relativi alla partecipazione della Koehler a riunioni collusive sul mercato spagnolo prima del mese di ottobre 1993
a) Argomenti delle parti
196. Secondo la Koehler, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova che avrebbero dimostrato la sua partecipazione a talune riunioni collusive sul mercato spagnolo prima del mese di ottobre 1993.
197. Per quanto riguarda la riunione del 17 febbraio 1992, concernente il mercato spagnolo, il Tribunale non avrebbe dovuto concludere nel senso della partecipazione della Koehler alla riunione medesima, poiché il dipendente della Sappi, nella sua nota del 17 febbraio 1992, fa soltanto riferimento ad una riunione delle «parti interessate», senza menzionare i nomi di tali parti. Il Tribunale non spiegherebbe in modo preciso le ragioni per cui la Koehler avrebbe presumibilmente partecipato all’accordo.
198. Quanto alla riunione del 16 luglio 1992 concernente il mercato spagnolo, la Koehler, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non vi avrebbe partecipato, dal momento che, tra l’altro, l’AWA non ha riconosciuto espressamente tale partecipazione.
199. La Commissione ritiene che la Koehler, invece che far valere uno snaturamento degli elementi di prova, tenti piuttosto di rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Tale motivo sarebbe pertanto irricevibile.
b) Valutazione
200. Per quanto riguarda il primo argomento della Koehler, relativo alla sua partecipazione alla riunione del 17 febbraio 1992, ritengo che esso sia irricevibile.
201. Mi sembra, infatti, che l’analisi operata dal Tribunale al punto 321 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione era autorizzata a constatare che la Koehler figurava tra le «parti interessate» di cui alla nota del dipendente della Sappi, rientri in una valutazione dei fatti che, come ho già avuto modo di osservare, risulta insindacabile dalla Corte in sede di impugnazione.
202. Qualora la Corte dovesse considerare tale censura ricevibile, ritengo che essa sarebbe, in ogni caso, infondata. Infatti, come risulta chiaramente ai punti 169 e 321 di tale sentenza, il Tribunale ha interpretato tale indicazione alla luce delle altre indicazioni fornite dal dipendente nella stessa nota. Orbene, nella detta nota, questi esponeva al suo superiore gerarchico la situazione in cui versava l’impresa a causa delle incertezze suscitate dal comportamento della Koehler e della Sarriopapel y Celulosa SA (in prosieguo: la «Sarrió»). È in tale contesto che egli afferma che lo stesso giorno si era svolta una «riunione delle parti interessate». Di conseguenza, e secondo i termini impiegati nella nota, ritengo che il Tribunale potesse effettivamente dedurre che la Koehler aveva partecipato a tale riunione, e ciò senza snaturare in modo manifesto tale documento. Inoltre, non ritengo che il Tribunale fosse tenuto a precisare ulteriormente le ragioni per cui giudicava che la Koehler avesse partecipato a tale accordo.
203. Per quanto concerne il secondo argomento della Koehler, trattandosi della sua partecipazione alla riunione del 16 luglio 1992, ritengo che esso debba essere respinto in quanto inconferente.
204. Infatti, come si evince chiaramente dal punto 332 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la sua valutazione relativa alla partecipazione della Koehler a tale riunione sulla base, segnatamente, delle dichiarazioni del sig. B. G. (60) ed è soltanto per avvalorare tali dichiarazioni che il Tribunale ha richiamato le affermazioni generali dell’AWA. Orbene, la Koehler non rimette in discussione il valore probatorio delle dichiarazioni del sig. B. G.
205. Alla luce degli elementi che precedono, propongo alla Corte di respingere questa seconda parte in quanto in parte irricevibile e in parte inconferente.
3. Sulla terza parte, vertente sull’assenza di prova e su un difetto di motivazione relativo alla partecipazione della Koehler alle riunioni che si sono svolte nella primavera degli anni 1992 e 1993 a Parigi
a) Argomenti delle parti
206. A sostegno di tale parte, la Koehler critica l’analisi del Tribunale, esposta ai punti 325 e seguenti della sentenza impugnata, concernente la sua partecipazione alle due riunioni, relative al mercato francese, che si sono tenute durante la primavera degli anni 1992 e 1993. La Koehler sostiene che non vi sarebbe alcuna prova che uno dei suoi dipendenti si sia recato a Parigi per partecipare ad una riunione del cartello nella primavera del 1993. Le considerazioni svolte dal Tribunale al riguardo sarebbero talmente vaghe da apparire inidonee a soddisfare l’obbligo di motivazione. E comunque esso non afferma in alcun punto che la Koehler abbia partecipato ad una riunione relativa al mercato francese nella primavera del 1992.
b) Valutazione
207. Ritengo che tale parte debba essere respinta in quanto inconferente. Le censure della Koehler riguardano, infatti, punti della motivazione sviluppati ad abundantiam nella sentenza impugnata, come risulta chiaramente dal punto 320 della sentenza stessa.
4. Sulla quarta parte, vertente su una violazione dei diritti della difesa della Koehler relativamente alla mancata comunicazione di un documento
a) Argomenti delle parti
208. La Koehler contesta al Tribunale di aver utilizzato, ai fini della sua valutazione, un documento, nella specie la risposta del 30 aprile 1999 da parte dell’AWA ad una richiesta di informazioni della Commissione, di cui essa non avrebbe ricevuto comunicazione. È in base a tale documento che il Tribunale avrebbe provato la partecipazione della Koehler ad una riunione collusiva, ovvero quella del 5 marzo 1992, relativa al mercato spagnolo.
b) Valutazione
209. Ritengo che tale parte debba essere dichiarata irricevibile, conformemente ai principi richiamati al paragrafo 56 delle presenti conclusioni.
210. La detta prima parte, infatti, non è che la riproduzione testuale di un motivo che la Koehler aveva già sollevato dinanzi al Tribunale (61) e non identifica alcun errore di diritto.
211. A tal riguardo, occorre rilevare che, al punto 59 della sentenza impugnata (62), il Tribunale ha statuito che la Koehler non aveva dimostrato di aver espressamente richiesto alla Commissione di comunicarle elementi non figuranti nel fascicolo istruttorio. Esso ha inoltre rilevato che la Koehler aveva ammesso, in udienza, di non aver presentato domande di accesso a tali documenti. Il Tribunale ha pertanto dichiarato irricevibile la censura da essa avanzata.
212. In considerazione di tutto quanto precede, ritengo quindi che il motivo sollevato dalla Koehler debba essere respinto in quanto in parte inconferente, in parte irricevibile e in parte infondato.
C – Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE in quanto il Tribunale avrebbe snaturato taluni elementi di prova e avrebbe inficiato la sentenza impugnata per difetto di motivazione con riferimento alla durata dell’infrazione commessa dalla Bolloré
213. Nell’ambito di questo terzo motivo, la Bolloré addebita al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova relativi, in primo luogo, all’esistenza di un’intesa a livello europeo a partire dal mese di gennaio 1992 e, in secondo luogo, all’oggetto delle riunioni ufficiali dell’AEMCP.
1. Sulla prima parte, relativa ad uno snaturamento delle dichiarazioni dell’AWA e ad una contraddizione nella motivazione
a) Argomenti delle parti
214. La Bolloré solleva quattro censure a sostegno di tale prima parte.
215. In primo luogo, la Bolloré osserva che dalle dichiarazioni dell’AWA risulta chiaramente che essa avrebbe escluso tutte le riunioni ufficiali dell’AEMCP dalla sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione. L’uso del modo condizionale nella sentenza impugnata non avrebbe quindi ragion d’essere. Lo snaturamento delle dichiarazioni dell’AWA da parte del Tribunale sarebbe pertanto manifesto.
216. In secondo luogo, la Bolloré sostiene che, poiché l’esistenza di un dubbio ragionevole dev’essere, stando a quanto affermato dallo stesso Tribunale, a vantaggio delle ricorrenti, il fatto che le dichiarazioni dell’AWA siano state considerate, ciononostante, un indizio «sostanziale» dell’esistenza di un’intesa a livello europeo a partire dall’inizio del 1992, risulta quanto meno sorprendente.
217. In terzo luogo, la Bolloré sostiene che la sentenza impugnata è viziata da motivazione contraddittoria. Infatti il Tribunale, pur avendo affermato, al punto 275 della sentenza impugnata, che le dichiarazioni dell’AWA non consentivano di ritenere che la riunione dell’AEMCP rappresentasse il contesto di una collusione relativa ai prezzi, avrebbe nondimeno statuito che tali dichiarazioni costituivano un indizio sostanziale dell’esistenza di un’intesa a livello europeo a partire dall’inizio del 1992.
218. In quarto luogo, la Bolloré contesta al Tribunale di aver accomunato indebitamente, al punto 274 della sentenza impugnata, le riunioni nazionali e regionali e le riunioni europee dell’AEMCP organizzate tra il 1992 e il 1995, precisando soltanto che Zurigo figurava nella lista delle città menzionate dall’AWA nelle sue dichiarazioni.
b) Valutazione
219. Per quanto riguarda la prima censura, essa deve essere certamente respinta in quanto infondata, poiché l’uso del modo condizionale da parte del Tribunale non può rispecchiare una sua valutazione manifestamente erronea delle dichiarazioni dell’AWA.
220. Quanto alla seconda censura, a mio avviso occorre respingerla in quanto irricevibile. Infatti, in conformità ai principi esposti al paragrafo 57 delle presenti conclusioni, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, a meno che, effettivamente, il ricorrente non adduca uno snaturamento di tale elemento da parte del Tribunale. Nel caso di specie, il Tribunale, definendo tale dichiarazione come «indizio sostanziale», ha semplicemente valutato il valore che, a suo avviso, occorreva attribuire alle dichiarazioni dell’AWA e la Bolloré non ha dimostrato in cosa tale valutazione sarebbe manifestamente erronea.
221. Per quanto riguarda la terza censura, relativa ad una contraddizione nella motivazione, ritengo che essa non sia fondata. Se è vero che le dichiarazioni dell’AWA non consentivano, di per sé stesse, di provare lo scopo perseguito dalla riunione dell’AEMCP del 23 gennaio 1992, ciò non toglie che esse potessero effettivamente costituire un indizio. Come ho indicato in precedenza, il fatto che tale indizio sia stato qualificato come «sostanziale» dal Tribunale non può formare oggetto di un controllo da parte della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
222. Per quanto riguarda la quarta censura, deve essere senza dubbio respinta in quanto infondata. Infatti, dalla lettera del punto 274 della sentenza impugnata non si può affatto evincere che il Tribunale abbia «accomunato» le riunioni nazionali e le riunioni europee precisando che Zurigo figurava nell’elenco delle città di cui alla tabella A dell’allegato I della decisione controversa. Il Tribunale si è limitato a constatare tale fatto, cosa che la Bolloré, nella sua impugnazione, non mette in discussione.
223. In base a tutti i suesposti elementi, propongo alla Corte di respingere questa prima parte del terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
2. Sulla seconda parte, vertente su uno snaturamento degli elementi di prova relativi al preteso oggetto anticoncorrenziale della riunione ufficiale dell’AEMCP del 23 gennaio 1992
a) Argomenti delle parti
224. La Bolloré solleva tre censure a sostegno di tale seconda parte.
225. In primo luogo, la Bolloré contesta al Tribunale di non aver indicato, ai punti 295 e 304 della sentenza impugnata, gli elementi in forza dei quali esso poteva attestare che, a partire dal gennaio 1992, accordi di aumenti tariffari erano stati conclusi a livello europeo.
226. In secondo luogo, la Bolloré sostiene, in particolare, che il Tribunale non precisa in nessun passaggio quali sono le imprese che hanno ammesso di aver partecipato ad un’intesa europea a partire dal mese di gennaio 1992. Nessuna delle dichiarazioni della Mougeot, della Sappi e dell’AWA permetterebbe, a meno di non travisarne il contenuto, di dimostrare che a partire dal mese di gennaio 1992 si sono svolte riunioni collusive a livello europeo.
227. In terzo luogo, non sussistono elementi da cui desumere che Copigraph abbia partecipato alle riunioni collusive che si sarebbero tenute a partire dal febbraio 1992 in Spagna. Il Tribunale avrebbe accomunato, senza fornire alcuna dimostrazione e attraverso uno snaturamento delle prove, le riunioni europee dell’AEMCP e le riunioni nazionali o regionali.
228. La Commissione eccepisce l’irricevibilità del motivo, considerato nelle sue prime due parti, laddove mira a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
b) Valutazione
229. Per quanto riguarda le prime due censure, ritengo che esse siano infondate. Infatti, le pretese omissioni che vizierebbero la motivazione del Tribunale ai punti 295, 304 e 308 della sentenza impugnata si spiegano con il fatto che quest’ultimo fa riferimento ad elementi da esso già descritti ed esposti nel contesto della sua analisi delle riunioni ufficiali dell’AEMCP prima dei mesi di settembre od ottobre 1993.
230. Gli «elementi» sui quali il Tribunale si fonda ai punti 295 e 304 della sentenza impugnata si riferiscono quindi a quelli da esso esposti ai precedenti punti 261-280 della sentenza stessa. Inoltre, le «imprese» cui il Tribunale si riferisce al punto 308 della detta sentenza e che avrebbero rilasciato confessioni, sono, a mio avviso, quelle menzionate ai punti 272-279 della sentenza impugnata e, segnatamente, l’AWA e la Sappi.
231. Quanto alla terza censura, propongo alla Corte di dichiararla inconferente poiché riferita a punti della motivazione sviluppati ad abundantiam nella sentenza impugnata.
232. Così stando le cose, ritengo che la seconda parte del terzo motivo debba essere respinta poiché in parte inconferente e in parte infondata.
233. Alla luce di tutti i suesposti elementi, ritengo che il terzo motivo dedotto dalla Bolloré sia in parte inconferente, in parte irricevibile e in parte infondato.
X – Sui motivi vertenti su una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto il Tribunale avrebbe valutato erroneamente l’importo dell’ammenda
234. Fatte salve le specificità legate alla loro situazione rispettiva, la Koehler e la Divipa addebitano al Tribunale, in sostanza, di aver erroneamente valutato l’importo dell’ammenda ad esse inflitta dalla Commissione, non tenendo conto in alcun modo dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità.
235. Nella decisione controversa, la Commissione ha qualificato l’infrazione commessa dalle ricorrenti come molto grave. Considerate poi le differenze di dimensione esistenti tra le imprese in questione, la Commissione ha applicato un trattamento differenziato alle stesse, suddividendole così in cinque categorie. A tal fine, essa si è basata sul loro fatturato relativo alla vendita del prodotto nell’ambito del SEE e sulle quote di mercato nel settore della carta autocopiante. Per quanto concerne la Koehler, trattandosi di un operatore di media grandezza su tale mercato, essa ha ritenuto opportuno classificarla nella seconda categoria, così come la Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH (in prosieguo: la «MHTP») e la Zanders Feinpapiere AG diventata M‑real Zanders GmbH (in prosieguo: la «Zanders»). La Divipa, invece, è stata opportunamente classificata dalla Commissione nella quinta categoria, in quanto realizzava le proprie vendite principalmente in uno o in pochi paesi del SEE.
236. Ai punti 486-497 e 500-522 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva valutato l’importo dell’ammenda inflitta alla Koehler e alla Divipa conformemente ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
237. Nell’ambito delle impugnazioni in esame, l’analisi della Corte si limita alla questione se il Tribunale, confermando i criteri impiegati dalla Commissione per la fissazione delle ammende inflitte alla Koehler e alla Divipa ai sensi dell’art. 3 della decisione controversa e controllando la loro applicazione, abbia commesso un errore manifesto o sia venuto meno ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità che disciplinano l’irrogazione delle ammende.
A – Sul motivo dedotto dalla Koehler, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento
1. Argomenti della Koehler
238. A sostegno del suddetto motivo, la Koehler paragona l’ammenda che le è stata imposta con quella inflitta alla Zanders, alla MHTP e all’AWA. Essa addebita al Tribunale, in sostanza, di averla trattata allo stesso modo di tali imprese, classificandola, come la Zanders e la MHTP, nella seconda categoria, mentre esistevano importanti differenze strutturali e finanziarie fra la stessa e le dette imprese.
239. In primo luogo, essa addebita al Tribunale di aver ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione del quantum dell’ammenda, il fatto che essa sia un’impresa familiare che non ha accesso al mercato dei capitali, a differenza delle imprese quotate in borsa.
240. In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che la Commissione non fosse tenuta a prendere in considerazione il fatturato del gruppo cui appartengono la MHTP e la Zanders, mentre, nel suo caso, essa avrebbe proceduto in tal senso.
241. In terzo luogo, la Koehler afferma di essere stata punita in modo più severo rispetto all’AWA, sebbene quest’ultima svolgesse un ruolo di leader nell’intesa e nonostante la sua appartenenza ad un gruppo, cosa che le consente di attingere alle risorse finanziarie globali dello stesso.
2. Valutazione
242. Ritengo che le censure formulate dalla Koehler siano infondate. Mi sembra, infatti, che il Tribunale abbia valutato correttamente l’esercizio, da parte della Commissione, del suo potere discrezionale in relazione agli obblighi che le derivano dal rispetto del principio di parità di trattamento.
243. Occorre ricordare che la Commissione gode di un ampio margine discrezionale quanto al metodo di calcolo delle ammende (63). Gli orientamenti, che definiscono la metodologia utilizzata dalla Commissione in questo settore, contengono vari elementi di flessibilità che le consentono di tener conto di diversi fattori nella valutazione della gravità dell’infrazione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (64).
244. Fra tali elementi, di cui al punto 1, A, degli orientamenti, figurano non soltanto quelli connessi alla natura dell’infrazione, al suo impatto e alla sua estensione geografica, ma anche gli elementi connessi alle caratteristiche stesse delle imprese e alle necessità di garantire un’azione deterrente (65).
245. Gli orientamenti, quando si tratta di un’infrazione qualificata come grave o molto grave che coinvolge, in particolare, una pluralità di imprese, consentono alla Commissione di ponderare l’importo di base dell’ammenda applicata in funzione della gravità dell’infrazione, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese in questione.
246. Infatti, come si evince dal punto 1, A, degli orientamenti, il «principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all’applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico».
247. La Corte ritiene che tali orientamenti, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è obbligata, debbano comunque essere seguiti dalla Commissione, pena una sanzione a titolo di violazione dei principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (66).
248. Come ha ricordato il Tribunale al punto 501 della sentenza impugnata, il principio della parità di trattamento viene trasgredito quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
249. L’applicazione di tale principio al procedimento di attuazione dell’art. 81 CE, nel quadro di un’infrazione che coinvolge più imprese, ha dato luogo ad una cospicua giurisprudenza.
250. Ricordo che, in questo tipo di procedimento, la Commissione dispone di un considerevole margine di valutazione relativamente alla determinazione dell’ammontare dell’ammenda che sarà inflitta alle imprese in questione. Gli orientamenti consentono alla Commissione di tener conto di diversi elementi per il calcolo dell’ammenda e di individualizzare in tal modo la sanzione, in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche proprie delle imprese, al fine di garantire, in ogni caso di specie, la piena efficacia delle norme comunitarie in materia di concorrenza (67).
251. Così, il giudice comunitario riconosce espressamente che un «determinato trattamento differenziato» tra le imprese in questione è inerente all’applicazione del metodo previsto dagli orientamenti e all’esercizio da parte della Commissione, dei poteri ad essa riconosciuti dal regolamento n. 17 (68).
252. La Koehler, nell’ambito della sua impugnazione, considera, in sostanza, che la suddivisione in gruppi a cui ha proceduto la Commissione viola il principio di parità di trattamento in quanto essa ha subito un trattamento identico a quello riservato a imprese che si trovano in una situazione differente, come la Zanders o la MHTP.
253. La suddivisione in gruppi potrebbe effettivamente violare il principio di parità di trattamento laddove un metodo siffatto comporta una forfetizzazione dell’importo di base e porta ad ignorare le differenze tra le dimensioni delle imprese inserite nello stesso gruppo.
254. Il giudice comunitario, tuttavia, se la determinazione dei valori limite per ogni singola categoria individuata è coerente e obiettivamente giustificata, ammette tale metodo. Esso ritiene, infatti, che la Commissione non sia tenuta ad assicurare che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato realizzato sul mercato del prodotto rilevante (69).
255. Ai punti 506-513 della sentenza il Tribunale ha esaminato se la suddivisione in categorie effettuata dalla Commissione fosse effettivamente coerente e oggettivamente giustificata.
256. Il Tribunale ha anzitutto rilevato, ai punti 506 e 507 della sentenza impugnata, che la suddivisione in categorie effettuata dalla Commissione era, nella fattispecie, fondata su due criteri, ossia il fatturato del prodotto nell’ambito del SEE, e la quota di mercato di ciascuna delle imprese. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso a tali criteri fosse perfettamente giustificato in quanto essi consentivano effettivamente di valutare l’importanza relativa delle imprese coinvolte nel mercato, cosa che non è contestata nell’ambito del ricorso della Koehler. Inoltre, dopo aver constatato l’affidabilità delle cifre su cui la Commissione si è basata, il Tribunale, al punto 513 della sentenza impugnata, ha dichiarato che tale criterio era coerente e non discriminatorio nei confronti della Koehler.
257. Tale analisi mi sembra perfettamente chiara e priva di errori di diritto.
258. Per quanto riguarda il primo argomento della Koehler, ritengo che esso sia infondato. Il Tribunale, infatti, respinge detto argomento, relativo al carattere di impresa familiare della Koehler, in quanto i criteri presi in considerazione dalla Commissione ai fini della classificazione in categorie delle imprese si fondano sui dati del fatturato ricavato dalla vendita della carta autocopiante e sulle quote di mercato delle imprese in questione. Orbene, tali criteri, la cui fondatezza non è rimessa in discussione nel ricorso della Koehler, non consentono di dar rilievo alle differenze strutturali esistenti tra le imprese in questione. Di conseguenza, anche se la Koehler è un’impresa familiare, la sua classificazione è stata effettuata tenendo conto esclusivamente del suo fatturato relativo alla carta autocopiante, cosa che, come peraltro rilevato dal Tribunale al punto 495 della sentenza impugnata, non consentiva di classificarla tra le piccole imprese del settore.
259. Propongo inoltre alla Corte di respingere anche il secondo argomento sollevato dalla Koehler. A mio avviso, risulta infatti evidente che il Tribunale non poteva pretendere che la Commissione, ai fini della classificazione in categorie della MHTP e della Zanders, prendesse in considerazione il fatturato totale del gruppo a cui esse appartengono poiché, come risulta chiaramente dal punto 478 della sentenza impugnata, la Commissione non ha trovato indizi sufficienti per imputare l’infrazione commessa da tali imprese a detti gruppi.
260. Ritengo, infine, che il terzo argomento sia parimenti infondato. Infatti, come si è visto, la classificazione in categorie operata dalla Commissione è stata effettuata tenendo unicamente in considerazione l’importanza relativa delle imprese sul mercato rilevante, indipendentemente dalle differenze strutturali o comportamentali tra esse esistenti. Così stando le cose, il fatto che l’AWA fosse il principale leader del cartello e appartenesse ad un gruppo non poteva essere preso in considerazione in tale fase. Ciò non significa che tale criterio abbia portato la Commissione a fissare l’importo dell’ammenda sulla base di un calcolo fondato soltanto sul fatturato complessivo delle imprese in questione senza tener conto delle circostanze individuali proprie di ciascuna di esse. Difatti, come rilevato dal Tribunale al punto 493 della sentenza impugnata, è nella fase della maggiorazione dell’ammenda a fini deterrenti che la Commissione ha preso in considerazione la differenza di dimensioni e di risorse globali tra la Koehler e l’AWA. Inoltre, come emerge dai punti 418-424 della motivazione della decisione controversa, è stato nella fase della valutazione dell’esistenza di circostanze aggravanti che la Commissione ha preso in considerazione il ruolo di istigatrice dell’AWA.
261. Alla luce degli elementi che precedono, penso che il Tribunale abbia potuto correttamente ritenere che la Commissione, nella sua valutazione relativa all’importo dell’ammenda inflitta alla Koehler, non avesse violato il principio della parità di trattamento.
262. Propongo pertanto alla Corte di respingere in quanto infondato il motivo dedotto dalla Koehler, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento.
B – Sul motivo sollevato dalla Divipa e dalla Koehler, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità
1. Argomenti delle parti
263. Dalla lettura dell’atto d’impugnazione della Divipa, risulta che quest’ultima sostiene che l’ammenda inflittale è sproporzionata rispetto alla gravità dell’infrazione, alla sua partecipazione alla stessa, alla sua capacità finanziaria nonché alla sua condizione di piccolo distributore.
264. In primo luogo, secondo la Divipa, il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità qualificando l’infrazione come molto grave, mentre essa non avrebbe partecipato ad un’intesa europea e la sua partecipazione, che non avrebbe riguardato tutte le riunioni relative al mercato spagnolo, sarebbe durata un anno.
265. In secondo luogo, la Divipa contesta al Tribunale di non aver tenuto conto di un elemento che la distingue dalle altre imprese, ossia il suo status di distributore.
266. In terzo luogo, essa ritiene che il Tribunale non possa approvare l’iter seguito dalla Commissione, il quale non tiene in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, la capacità economica dell’impresa in questione. Nel suo caso, le conseguenze finanziarie derivanti dal pagamento dell’ammenda risulterebbero chiaramente dai dati indicati nel suo ricorso.
267. Dal canto suo, la Koehler contesta al Tribunale di aver violato il principio di proporzionalità poiché avrebbe ignorato, ai fini della valutazione del calcolo dell’ammenda, le differenze di trattamento da essa denunciate. A tale riguardo, la Koehler mette in discussione l’analisi del Tribunale di cui ai punti 486-497 della sentenza impugnata. Essa rileva che ciò che può essere adeguato nell’ipotesi di un’impresa quotata in borsa eccede di gran lunga quanto necessario ad assicurare un effetto dissuasivo nel caso di un’impresa familiare che non ha accesso diretto al mercato dei capitali.
2. Valutazione
a) Sugli argomenti dedotti dalla Divipa
268. Secondo una costante giurisprudenza, il carattere proporzionato di un’ammenda dev’essere valutato rispetto all’insieme delle circostanze dell’infrazione e, in particolare, alla gravità e alla durata della stessa, all’entità dei suoi effetti anticoncorrenziali sul mercato, agli interessi dei consumatori o dei concorrenti lesi, come pure alla capacità finanziaria delle imprese in questione (70).
269. A sostegno dell’impugnazione, la Divipa afferma che l’ammenda che le è stata inflitta è sproporzionata rispetto alla gravità e alla durata dell’infrazione, alla sua partecipazione alla stessa, alla sua capacità finanziaria nonché al suo status di distributore.
270. In primo luogo, malgrado l’assenza di chiarezza della sentenza impugnata su tale punto, ritengo che i primi due argomenti della Divipa debbano essere respinti.
271. Ho infatti constatato che il Tribunale aveva correttamente affermato che la Divipa aveva effettivamente preso parte ad un cartello di portata europea e a riunioni collusive sul mercato spagnolo nel periodo compreso tra il mese di marzo 1992 e il mese di gennaio 1995. Non può essere dunque addebitato al Tribunale di aver violato il principio di proporzionalità contestando a torto alla Divipa di aver partecipato ad un’intesa europea, cosa che ha condotto a qualificare l’infrazione come molto grave invece che grave. Tali elementi, relativi alla qualificazione dell’infrazione, sui quali la Divipa si basa per far valere una violazione del principio di proporzionalità, non possono avere rilevanza.
272. Inoltre, l’argomento della Divipa non prende atto delle considerazioni di cui la Commissione ha tenuto conto nel determinare l’importo dell’ammenda e che hanno portato a decretare un’ammenda in proporzione meno rilevante rispetto a quella comminata ad altre imprese. Rinvio, a tale proposito, al punto 408 della decisione controversa, in cui la Commissione ha ritenuto opportuno classificare la Divipa nella quinta categoria, in considerazione del fatto che essa realizza le sue vendite soltanto in uno o in pochi paesi del SEE, e al punto 416 di tale decisione, in cui la Commissione ha tenuto conto della durata della partecipazione della Divipa all’infrazione, maggiorando l’ammenda del 25% rispetto alle altre imprese.
273. Infine, non vedo come la qualità di distributrice della Divipa potrebbe influenzare l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.
274. In secondo luogo, ritengo che il terzo argomento della Divipa, vertente sulla mancata presa in considerazione delle sue capacità finanziarie, sia irricevibile. Infatti, alla luce dei principi elaborati al paragrafo 55 delle presenti conclusioni, la Divipa non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un argomento che non aveva dedotto dinanzi al Tribunale.
275. Alla luce di tali elementi, propongo pertanto alla Corte di respingere gli argomenti dedotti dalla Divipa poiché in parte irricevibili e in parte infondati.
b) Sugli argomenti sollevati dalla Koehler
276. Anche gli argomenti sollevati dalla Koehler devono essere, a mio avviso, respinti.
277. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Koehler, il Tribunale, per valutare l’esistenza di una violazione del principio di proporzionalità, non ha «ignorato» le differenze strutturali e finanziarie esistenti tra la stessa e le altre imprese. La Koehler ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, che l’ammenda che le era stata inflitta era sproporzionata rispetto alla sua potenza economica (71). A tale proposito essa ha operato un paragone della percentuale rappresentata dalle ammende inflitte dalla Commissione rispetto al fatturato globale delle imprese interessate (72).
278. Al punto 494 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente rilevato che tale paragone non era sufficiente a dimostrare il carattere sproporzionato dell’ammenda inflitta alla Koehler. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, richiamata dal Tribunale al punto 468 di tale sentenza, la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo delle imprese. Come ho indicato in precedenza, la proporzionalità dell’ammenda dev’essere valutata alla luce dell’insieme delle circostanze dell’infrazione e, in particolare, della gravità e della durata di questa, dell’entità dei suoi effetti anticoncorrenziali, degli interessi dei consumatori o concorrenti lesi, come pure della capacità finanziaria delle imprese interessate.
279. Non si può comunque addebitare al Tribunale di aver violato il principio di proporzionalità, anche se, come lo stesso osserva al punto 495 della sentenza impugnata, la Koehler non ha fornito alcun elemento idoneo a provare che l’importo di base dell’ammenda fosse eccessivo rispetto al suo peso specifico.
280. Stando così le cose, ritengo che gli argomenti sollevati dalla Koehler debbano essere respinti perché infondati.
281. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, suggerisco quindi alla Corte di respingere tale motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità, poiché in parte irricevibile e in parte infondato.
XI – Sul motivo relativo a un difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle circostanze attenuanti
282. Nella decisione controversa, la Commissione non ha riconosciuto alcuna circostanza attenuante a vantaggio delle imprese interessate.
283. La Divipa ha sostenuto dinanzi al Tribunale che la Commissione avrebbe dovuto concederle una circostanza attenuante, basata sulla non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite. Il Tribunale ha respinto il suddetto argomento per i motivi esposti ai punti 618-626, 628, 629 e 635 della sentenza impugnata.
284. La Divipa, nell’ambito della sua impugnazione, sostiene che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione.
A – Argomenti delle parti
285. La Divipa sostiene che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione omettendo di dimostrare uno degli elementi su cui esso si fonda per respingere la sua censura. Essa si riferisce alla menzione del «profitto» che avrebbe realizzato, figurante nell’ultima frase del punto 629 della sentenza impugnata.
286. La Divipa riporta il testo seguente:
«[Del resto], il semplice fatto che essa abbia potuto non avere un comportamento pienamente conforme agli accordi convenuti, qualora fosse dimostrato, non sarebbe sufficiente ad obbligare la Commissione a riconoscerle circostanze attenuanti. Infatti, [la Divipa] potrebbe, attraverso la sua politica più o meno indipendente sul mercato, semplicemente tentare di utilizzare l’intesa a proprio profitto (73)».
B – Valutazione
287. Come la Commissione, anch’io ritengo che il motivo sollevato dalla Divipa sia inconferente. Infatti, il motivo cui essa fa riferimento è solo un motivo ad abundantiam, come testimonia l’espressione «del resto» utilizzata dal Tribunale, nonché l’uso del condizionale.
288. In ogni caso, i due primi motivi esposti dal Tribunale, al punto 629 della sentenza impugnata, sono ampiamente sufficienti per rispondere e respingere l’argomento sollevato dalla Divipa nel suo ricorso.
XII – Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata
289. Come ho già indicato, propongo alla Corte di annullare la sentenza impugnata poiché il Tribunale non ha annullato la decisione controversa in quanto fondata su elementi che chiamano in causa direttamente e personalmente la Bolloré nella perpetrazione dell’infrazione.
290. Poiché, a mio avviso, lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia, propongo alla Corte, conformemente all’art. 61, primo comma dello Statuto della Corte di giustizia, di pronunciarsi in via definitiva sul motivo di annullamento sollevato dalla Bolloré dinanzi al Tribunale, relativo ad una violazione dei suoi diritti della difesa.
291. Conformemente all’analisi effettuata ai paragrafi 81-137 delle presenti conclusioni, propongo alla Corte di annullare la decisione impugnata in quanto questa si basa su elementi che chiamano in causa direttamente e personalmente la Bolloré quale autore dell’infrazione.
XIII – Sulle spese
292. Propongo alla Corte di statuire sulle spese in conformità degli artt. 122, primo comma, e 69, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura della Corte.
293. La Koehler e la Divipa sono risultate soccombenti su tutte le loro pretese. Propongo pertanto alla Corte di condannarle a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione.
294. Quanto alla Bolloré, essa è risultata soccombente su un punto. Propongo pertanto alla Corte di condannarla a sopportare le proprie spese nonché il 50% di quelle della Commissione.
XIV – Conclusione
295. Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare:
1) «La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./Commissione, è annullata in quanto è viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale di primo grado ha dichiarato che la violazione da parte della Commissione delle Comunità europee dei diritti della difesa della Bolloré SA non era idonea a determinare l’annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 del trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (nel caso COMP/E‑1/36.212 – Carta autocopiante), per quanto riguarda il coinvolgimento personale e diretto della Bolloré SA nel commettere l’infrazione.
2) La decisione 2004/337/CE è annullata in quanto chiama direttamente e personalmente in causa la Bolloré SA quale autore dell’infrazione.
3) I ricorsi proposti nelle cause C‑322/07P, Papierfabrik August Koehler/Commissione, e C‑338/07 P, Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione, sono integralmente respinti.
4) Nella causa C‑327/07 P, la Bolloré SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché il 50% di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. Quest’ultima sopporta il 50% delle proprie spese.
5) Nelle cause C‑322/07 P e C‑338/07 P, la Papierfabrik August Koehler AG e la Distribuidora Vizcaína de Papeles, SL sono condannate ognuna a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Racc. pag. II‑947 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
3 – Decisione 20 dicembre 2001, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (nel caso COMP/E‑1/36.212 – Carta autocopiante) (GU 2004, L 115, pag. 1, in prosieguo: la «decisione controversa»).
4 – Regolamento 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 13, pag. 204), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 10 giugno 1999, n. 1216 (GU L 148, pag. 5, in prosieguo: il «regolamento n. 17»). Occorre rilevare che tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
5 – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).
6 – GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione».
7 – GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE».
8 – Sentenza 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I‑3111, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
9 – Sentenza 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punto 114 e giurisprudenza ivi citata).
10 – V., in particolare, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
11 – Sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
12 – Sentenze JCB Service/Commissione, cit. (punti 106 e 107, e giurisprudenza ivi citata) e 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I‑3921, punto 41, e giurisprudenza ivi citata).
13 – V., in particolare, citate sentenze JCB Service/Commissione (punto 106 e giurisprudenza ivi citata) e SGL Carbon/Commissione (punto 41, e giurisprudenza ivi citata).
14 – V. sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 128); 29 aprile 2004, causa C‑359/01 P, British Sugar/Commissione (Racc. pag. I‑4933, punto 47); 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I‑5425, punto 244), e 8 febbraio 2007, C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione (Racc. pag. I‑1331, punto 69).
15 – V., segnatamente, citate sentenze Baustahlgewebe/Commissione (punto 129); British Sugar/Commissione (punto 48), e Dansk Rørindustri e a./Commissione (punto 245).
16 – V. sentenza PKK e KNK/Consiglio, cit. (punto 35).
17 – V., in particolare, citate sentenze JCB Service/Commissione (punto 108 e giurisprudenza ivi citata) e PKK e KNK/Consiglio (punto 37, e giurisprudenza ivi citata).
18 – V., segnatamente, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 19, e giurisprudenza ivi citata).
19 – Ibidem (punto 21, e giurisprudenza ivi citata).
20 – Sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione (Racc. pag. II‑3275, punto 196). V. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T‑86/95, Compagnie générale maritime e a./Commissione (Racc. pag. II‑1011, punto 447).
21 – V., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/Commissione (Racc. pag. II‑1989, punto 74).
22 – V., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione (Racc. pag. II‑2427, punto 49) e 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione (Racc. pag. II‑5527, punto 49).
23 – V. anche, in tal senso, sentenze della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1 (Racc. pag. I‑5603, punti 26-29) e del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/Commissione (Racc. pag. II‑3745, punto 144).
24 – A tale proposito, la Bolloré fa riferimento alle pronunce della Corte nelle cause Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (sentenza 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C-129/85, Racc. pag. I‑1307); Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (sentenza 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, Racc. pag. I‑1365), e ARBED/Commissione (sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, Racc. pag. I‑10687) nonché sentenze del Tribunale nelle cause CB e Europay/Commissione (sentenza 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92, Racc. pag. II‑49) e Schneider Electric/Commissione (sentenza 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, Racc. pag. II‑4071).
25 – Sentenza 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach (Racc. pag. I‑1935, punti 25 e 26).
26 – V., segnatamente, sentenza 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (Racc. pag. I‑729, punto 115 e giurisprudenza ivi citata).
27 – L’art. 6, n. 2, UE ha sancito questa giurisprudenza poiché, ai sensi di tale disposizione, l’«Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU], e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».
28 – La Corte ha dichiarato che la Commissione deve garantire il rispetto dei diritti della difesa nello svolgimento delle sue funzioni e, segnatamente, nei procedimenti amministrativi con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora [v., in particolare, sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffman‑La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 9); 9 novembre 1983, causa 322/81, Niederlandisch-Industria/Michelin (Racc. pag. 3461, punto 7); 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione (Racc. pag. 2859, punto 15); 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione, causa 374/87, Racc. pag. 3283, punti 32 e 33); Krombach, cit. (punti 25 e 26), e ARBED/Commissione, cit. (punto 19)]. Tali diritti devono essere rispettati durante l’intero procedimento amministrativo e fin dalla fase dell’indagine previa, in quanto essa può essere determinante per la costituzione delle prove attestanti l’illegittimità del comportamento di un’impresa [v., segnatamente, citate sentenze Hoechst/Commissione (punto 15) e Orkem/Commissione (punto 33)].
29 – V., in particolare, sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. (punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
30 – V., a tale riguardo, regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 127, pag. 2268), che è stato sostituito in seguito all’adozione del regolamento, n. 1/2003, dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).
31 – V., segnatamente, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. (punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
32 – Ai sensi di tale disposizione, «prima di ogni decisione prevista dagli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 16 [di detto regolamento], la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa».
33 – Sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punti 10 e 14).
34 – V., in particolare, citate sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione (punti 14 e 15); ARBED/Commissione (punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata), e Aalborg Portland e a./Commissione (punti 142-146).
35 – V., in tal senso, sentenza 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, British American Tobacco e Reynolds Industries/Commissione (Racc. pag. 4487, punto 70).
36 – L’art. 2, n. 1, di tale regolamento precisa che «[l]a Commissione comunica per iscritto alle imprese e associazioni di imprese gli addebiti ch’essa loro contesta. La comunicazione è diretta ad ogni impresa o associazione di imprese ovvero al rappresentante comune da esse designato». Ai sensi dell’art. 2, n. 3, di detto regolamento, «[a]mmende o penalità di mora possono essere inflitte alle imprese ed associazioni di imprese soltanto quando gli addebiti sono stati comunicati nella forma prevista dal paragrafo 1». L’art. 4 del regolamento n. 99/63 dispone che «[l]a Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese ed associazioni di imprese, contro cui la decisione è diretta, hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista».
37 – Il Tribunale fa riferimento alle citate sentenze della Corte, Commissione e Francia/TF1 (punti 26-29) e del Tribunale, EDP/Commissione (punto 144).
38 – Il corsivo è mio.
39 – V., in particolare, sentenza 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint Association/Commissione (Racc. pag. 1063, punto 21).
40 – Sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. (punto 30). V., inoltre, sentenza 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/Commissione (Racc. pag. 3151, punto 30).
41 – Punti 15 e 16.
42 – Sentenza del Tribunale 8 ottobre 1996, cause riunite da T‑24/93 a T‑26/93 e T‑28/93, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (Racc. pag. II‑1201, punto 35).
43 – Sentenza della Corte, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, cit. (punti 141-150).
44 – Sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑137/94, ARBED/Commissione (Racc. pag. II‑303).
45 – Sentenza della Corte ARBED/Commissione, cit. (punti 22-25).
46 – Sentenze 20 settembre 2001, causa C‑453/99, Courage e Crehan (Racc. pag. I‑6297, punti 24-28) e 13 luglio 2006, cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a. (Racc. pag. I‑6619, punti 39 e 58-61 e giurisprudenza ivi citata). In tali sentenze, la Corte ha ricordato che l’art. 81, n. 1, CE, come l’art. 82 CE, produce effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuisce loro, direttamente, diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Secondo la Corte, ciò include il diritto, per i cittadini, di essere tutelati contro gli effetti pregiudizievoli che ha potuto ingenerare un’intesa nulla di pieno diritto.
47 – Tali ipotesi saranno, a mio avviso, piuttosto rare e riguarderanno soltanto il caso di intese verticali, nell’ambito delle quali l’impresa che svolge il ruolo di leader adotta prassi unilaterali come la diffusione di una circolare che impone un prezzo minimo di rivendita da parte del fornitore.
48 – COM(2008) 165 definitivo. Il Libro bianco fa seguito al Libro verde in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie [COM(2005) 672 definitivo], e ad una risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 sul suddetto Libro verde.
49 – Il corsivo è mio.
50 – V. Corte eur. D. U., sentenza Grecu c. Romania del 28 febbraio 2007, punto 62 e giurisprudenza ivi citata. Tali insegnamenti discendono dalla giurisprudenza della Corte eur. D.U., sentenze König c. Germania del 28 giugno 1978, serie A, n. 27; Le Compte, Van Leuven e De Meyere del 18 ottobre 1982, serie A, n. 54, e Albert e Le Compte c. Belgio del 24 ottobre 1983, serie A, n. 68. Ciò vale a maggior ragione in materia penale, essendo l’art. 6 della CEDU meno esigente riguardo alle controversie relative a diritti di carattere civile che non rispetto alle accuse in materia penale.
51 – Sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Landewyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125). In tale causa, la Corte ha statuito che la «Commissione, pur essendo obbligata ad osservare le garanzie procedurali contemplate dal diritto comunitario […] non può per questo essere qualificata di ‘giudice’ ai sensi dell’art. 6 della [CEDU]».
52 – Causa C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287.
53 – Punto 150. La Corte europea dei diritti dell’uomo riporta tre criteri per determinare se un’accusa rientri nella materia penale, ossia la qualifica data dal diritto interno dello Stato in questione, il carattere repressivo e dissuasivo della sanzione nonché la gravità della sanzione applicata (v. Corte eur. D. U., sentenze Engel e a. c. Paesi Bassi del 23 novembre 1976, serie A, n. 22). Più specificamente, la Corte ha adottato questo ragionamento relativamente alle sanzioni amministrative tra cui figurano le sanzioni imposte dalle autorità nazionali di concorrenza (v. Corte eur. D. U., sentenza società Stenuit c. Francia del 27 febbraio 1992, serie A, n. 232‑A).
54 – Punto 29. V., parimenti, sentenze Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, cit. (punto 116 e giurisprudenza ivi citata) e 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione (Racc. 2008, pag. I‑6513, punto 212 e giurisprudenza ivi citata).
55 – V. sentenze 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punto 188); 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, (Racc. pag. I‑10821, punto 156) e Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, cit. (punti 117-122).
56 – V. sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 58) e 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I‑4125, punto 86).
57 – V. sentenze Limburgse Vinyl Maatschappj e a./Commisione, cit. (punti 513-523) e del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione (Racc. pag. II‑2501, punti 179 e 180 e giurisprudenza ivi citata).
58 – Punti 55-57.
59 – V. citata sentenza Orkem/Commissione.
60 Dal punto 181 della sentenza impugnata risulta che il sig. B.G., che lavorava per conto della Unipagel, era l’agente della Sappi in Portogallo.
61 – Punti 83-89 dell’atto introduttivo del ricorso della Koehler.
62 – Questo aspetto è esaminato nell’ambito del secondo motivo, basato su una violazione del diritto di accesso al fascicolo a causa della mancata comunicazione di documenti non compresi nel fascicolo istruttorio comunicato su CD‑ROM.
63 – Sentenza 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I‑5977, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
64 – Idem.
65 – La Commissione può fondarsi sui diversi fattori indicati dalla stessa Corte nella sua giurisprudenza. Essa può valutare la gravità dell’infrazione in funzione delle circostanze proprie del caso di specie e del contesto economico e normativo del comportamento addebitato. La Commissione, nell’esaminare la natura delle restrizioni provocate alla concorrenza, può prendere in considerazione il contenuto, la durata, il numero, l’intensità e l’estensione geografica dell’accordo nonché il valore delle merci alle quali esso si applica. Essa può anche tenere in considerazione il numero e l’importanza relativa delle parti dell’accordo sul mercato di cui trattasi, esaminando in particolare la loro quota di mercato, le loro dimensioni, il loro comportamento e il loro ruolo nella conclusione dell’accordo. La Commissione può anche esaminare la situazione del mercato all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione e prendere in considerazione il deterioramento subito dall’ordine pubblico economico. Infine, essa può tener conto del rischio che l’accordo in questione costituisce per gli scopi della Comunità [v. sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 176; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 612; 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I‑4411, punto 38, nonché citate sentenze Aalborg Portland e a./Commissione (punti 90 e 91 nonché giurisprudenza ivi citata) e Dansk Rørindustri e a./Commissione (punti 241 e 242 nonché giurisprudenza ivi citata)].
66 – Sentenza JCB Service/Commissione, cit. (punti 207 e 208 nonché giurisprudenza ivi citata).
67 – Sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/Commissione, Racc. pag. II‑3435, punto 238.
68 – Idem.
69 – V. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 278.
70 – V., in particolare, sentenze del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione (Racc. pag. II‑755, punto 240 e giurisprudenza ivi citata) e 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 1215.
71 – V. punto 48 del suo atto di ricorso.
72 – V. tabelle di cui ai punti 56 e 57 del suo ricorso.
73 – Il corsivo è mio.
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