CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. POIARES MADURO
presentate il 19 novembre 2008 1(1)
Causa C‑348/07
Turgay Semen
contro
Deutsche Tamoil GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania)]
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg verte sull’attuazione dell’art. 17 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (in prosieguo: la «direttiva») (2). Il Landgericht chiede alla Corte di interpretare l’art. 17, in particolare per stabilire se e a quali condizioni il diritto all’indennità dell’agente commerciale possa essere limitato alle commissioni perse. Il giudice nazionale necessita di tale interpretazione per stabilire se la pertinente normativa nazionale, quale interpretata dai giudici tedeschi, sia incompatibile con l’approccio definito dalla direttiva per il calcolo dell’indennità cui l’agente ha diritto dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il preponente.
I – Fatti, contesto normativo, questioni pregiudiziali e questioni preliminari
2. La domanda pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Turgay Semen, che ha lavorato come agente commerciale della Deutsche Tamoil GmbH, e tale società. Tra il 1° novembre 2001 e il 31 dicembre 2005 il sig. Semen ha gestito, in qualità di agente commerciale, una stazione di servizio di proprietà della convenuta. La società convenuta fa parte di una società più grande, il gruppo petrolifero libico Oilinvest, il quale, oltre a gestire un’ampia rete di stazioni di servizio in Germania, è attivo nell’estrazione e raffinazione del petrolio in vari paesi del mondo.
3. Nell’ambito del rapporto contrattuale con la convenuta il ricorrente percepiva una provvigione commisurata ai quantitativi di carburante venduti. L’entità della sua provvigione variava a seconda che i clienti della stazione acquistassero il carburante mediante carte fornite dalla convenuta, con le quali essa accordava riduzioni di prezzo, oppure utilizzassero metodi di pagamento normali.
4. L’art. 17 della direttiva consente agli Stati membri di scegliere fra due regimi che prevedono una compensazione a favore degli agenti commerciali a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il preponente. Tale compensazione può assumere la forma di un risarcimento dei danni (art. 17, n. 3) o di un’indennità (art. 17, n. 2).
5. Le autorità tedesche hanno optato per il regime indennitario di cui all’art. 17, n. 2. Tale articolo e la pertinente normativa tedesca (art. 89b dell’Handelsgesetzbuch [codice di commercio]; in prosieguo: l’«HGB») stabiliscono che, se sussistono talune condizioni, gli agenti come il ricorrente hanno diritto a ricevere un’indennità dal preponente a seguito della cessazione del loro rapporto contrattuale. Le parti controvertono sull’ammontare dell’indennità dovuta nel caso di specie e più specificamente sulla questione se il metodo di calcolo dell’indennità previsto dalla legge tedesca sia conforme a quanto prescritto dalla direttiva.
6. L’art. 17, n. 2, definisce nei seguenti termini le condizioni in cui dev’essere concessa l’indennità e il metodo da utilizzare per calcolarla:
«a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.
b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
c) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni».
7. L’art. 89b, n. 1, dell’HGB, cui si ispira il sistema di indennità della direttiva (3), è formulato in maniera sostanzialmente analoga all’art. 17, n. 2, disponendo quanto segue:
«1. Dopo l’estinzione del contratto di agenzia con l’imprenditore preponente l’agente commerciale può chiedere un’indennità equa se e nella misura in cui:
i) il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l’agente commerciale, tragga ancora sostanziali vantaggi dalle relazioni commerciali con clienti procurati dal detto agente;
ii) in seguito all’estinzione del contratto di agenzia l’agente commerciale perda il diritto alla provvigione che gli sarebbe spettata, se il rapporto contrattuale fosse proseguito, per contratti già conclusi o da concludere in futuro con i clienti da lui procurati; e
iii) il pagamento di un’indennità appaia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
2. Si ritiene che abbia procacciato un cliente l’agente che abbia sviluppato le relazioni commerciali con un cliente preesistente in misura così rilevante da poter considerare tale ampliamento economicamente equivalente all’acquisizione di un nuovo cliente».
8. Nell’ordinanza di rinvio il giudice a quo afferma che, secondo la giurisprudenza tedesca relativa all’art. 89b, i criteri indicati in tale disposizione (ossia il permanere di vantaggi sostanziali per il preponente, la perdita di provvigioni da parte dell’agente e il carattere equo delle indennità) sono cumulativi e si pongono in un rapporto di reciproca limitazione. Il Tribunale di Amburgo nutre dubbi che la limitazione dell’indennità inerente a tale approccio sia senz’altro compatibile con l’art. 17, n. 2, e sottopone alla Corte le due questioni seguenti:
«1) Se sia compatibile con l’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva limitare l’indennità dovuta all’agente commerciale all’importo delle provvigioni da questi perse a seguito dell’estinzione del contratto di agenzia, particolarmente quando i vantaggi che permangono al preponente siano superiori alla stima analitica di dette provvigioni.
2) Nel caso in cui il preponente faccia parte di un gruppo societario, se tra i detti vantaggi rientrino anche quelli che pervengono alle società del gruppo».
9. Prima di esaminare questi due quesiti occorre risolvere una questione preliminare. In udienza il legale della convenuta ha fatto valere che i mutamenti intervenuti nella giurisprudenza tedesca dopo il rinvio pregiudiziale rendevano privo di oggetto il procedimento dinanzi alla Corte. Ha sostenuto in particolare che le variazioni della giurisprudenza relativa alla definizione di «cliente fisso» implicherebbero che l’importo risultante dal calcolo delle provvigioni perse sia quasi sempre superiore al limite massimo previsto dall’art. 17, n. 2, lett. b), per cui la questione relativa alla possibilità di tener conto degli ulteriori vantaggi che pervengano al preponente diventerebbe ipotetica.
10. La Corte ha già dichiarato che il compito affidatole dall’art. 234 CE non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo (4) o nel risolvere questioni ipotetiche (5). Inoltre, nella sentenza Zabala (6) essa ha rifiutato di pronunciarsi su un rinvio effettuato nell’ambito di un procedimento nazionale che si era estinto a seguito dell’acquiescenza di una parte alle domande dell’altra, in quanto tale pronuncia non era più necessaria per dirimere concretamente la controversia (7).
11. Tuttavia, la Corte ha ripetutamente sottolineato che «spetta unicamente ai giudici nazionali aditi (…) valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte» (8) e che «[i]l rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario chiesta da detto giudice non ha alcuna relazione con l’effettività o l’oggetto della controversia nella causa principale» (9).
12. Le variazioni intervenute nel diritto interno dopo il rinvio pregiudiziale non sono state ritenute tali da determinare per se stesse il rigetto della domanda; nella sentenza CIA (10) la Corte ha sottolineato che non è lecito ritenere che una domanda pregiudiziale sia divenuta priva d’oggetto per il fatto che la normativa nazionale controversa è stata abrogata e sostituita da un’altra. Lo è ancor meno in circostanze come quelle di specie, in cui le asserite variazioni sono intervenute nella giurisprudenza dei tribunali nazionali e le loro conseguenze non sono ancora del tutto certe. Ritengo, pertanto, che la Corte non debba rifiutare di pronunciarsi sulle questioni sottopostele, giacché spetta al giudice remittente valutare le conseguenze della nuova giurisprudenza nazionale sulla pertinenza delle questioni e delle soluzioni fornite dalla Corte per dirimere la controversia principale.
II – Analisi
Sulla prima questione
13. Per come interpretata dai giudici nazionali, la normativa tedesca ancora l’indennità dovuta all’agente ad una nozione definitiva di «equo» che esclude come non eque le indennità superiori al valore delle provvigioni perse dall’agente. La compatibilità di tale approccio con la direttiva presuppone che siano conciliati due principi potenzialmente in conflitto individuati in precedenti controversie relative all’art. 17.
14. Nelle sentenze Ingmar (11) e Honyvem (12) la Corte ha dichiarato che il regime istituito dall’art. 17 ha carattere imperativo. Ha inoltre sottolineato che l’art. 17 opera come una tutela minima per gli agenti commerciali e che gli Stati membri non possono stabilire norme che attribuiscano a tali agenti un’indennità di livello inferiore a quello risultante dall’art. 17 (13).
15. Sempre nelle sentenze Ingmar e Honyvem la Corte ha dichiarato, d’altro lato, che l’art. 17 «non fornisce tuttavia indicazioni dettagliate per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto» (14) e che, all’interno dell’ambito fissato dall’art. 17, «gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell’indennità» (15). Un potere discrezionale esercitabile, «in particolare, con riferimento al criterio dell’equità» (16).
16. Pertanto, anche se all’art. 17 mira ad istituire una tutela minima per gli agenti, la direttiva sembra mettere in conto che il livello di tale tutela possa variare da Stato a Stato in funzione dell’interpretazione data dai singoli Stati membri alla nozione di equità in tale contesto. Il potere discrezionale non può essere assoluto, tuttavia, in quanto ciò pregiudicherebbe gli scopi della direttiva, ossia l’armonizzazione delle prassi degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali e la realizzazione di un livello minimo di tutela per tali agenti (17).
17. Inoltre, secondo il tenore letterale dell’art. 17, l’agente commerciale «ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui» sussistano determinate condizioni (il corsivo è mio). L’impiego dell’espressione «ha diritto» e le decisioni della Corte nelle cause Ingmar e Honyvem evidenziano la natura vincolante del sistema e implicano che gli Stati membri non possono adottare provvedimenti tali da negare l’indennità agli agenti commerciali laddove sussistano le condizioni stabilite nella menzionata disposizione.
18. Infatti, come ho rilevato nella causa Honyvem, l’art. 17, n. 2, «prevede non soltanto le condizioni per il riconoscimento dell’indennità (…), ma anche gli elementi stessi necessari al calcolo di tale indennità» (18). I provvedimenti con i quali gli Stati membri adempiono gli obblighi loro imposti dalla direttiva devono quindi rispettare tali condizioni di ammissibilità e attenersi all’elenco degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’indennità.
19. È evidente, pertanto, che il potere discrezionale accordato agli Stati membri va esercitato nei limiti del sistema istituito dall’art. 17, n. 2, cui gli Stati membri non possono derogare.
20. In cosa consistono, ebbene, i limiti imposti dal sistema istituito dall’art. 17, n. 2? Nella sentenza Honyvem la Corte ha dichiarato che un regime italiano nel quale l’indennità veniva calcolata solo in base a percentuali fisse delle provvigioni percepite negli anni precedenti era in contrasto con la direttiva, in quanto gli agenti, che avrebbero ricevuto un trattamento economico migliore qualora si fosse applicato un metodo che tenesse conto dei vantaggi pervenuti al preponente, non potevano ottenere un’indennità superiore a dette percentuali fisse (19). Alla luce di tale decisione e del tenore letterale dell’art. 17, n. 2, lett. a), primo trattino, è evidente che uno di tali limiti è una logica di merito che commisura l’importo dell’indennità dovuta ai vantaggi che derivano al preponente dal lavoro dell’agente dopo l’estinzione del contratto.
21. Dal tenore letterale della direttiva si evince inoltre chiaramente che nel calcolo dell’indennità si deve avere riguardo alla nozione di equità e che tale processo deve tenere conto delle provvigioni perse dall’agente a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il preponente.
22. Le parti sono in disaccordo sulla questione se la nozione di equità possa essere utilizzata tanto per aumentare quanto per ridurre il livello dell’indennità dovuta all’agente. Il ricorrente ritiene che l’elemento determinante ai fini del calcolo dell’indennità sia costituito dall’entità dei vantaggi ottenuti dal preponente e che il livello delle provvigioni perse debba essere considerato solo come uno dei fattori di verifica dell’equità dell’importo così ottenuto, da cui può derivare vuoi un aumento vuoi una riduzione dello stesso. Anche il governo italiano afferma che la nozione di equità opera sia come «minimo» atto ad elevare il livello dell’indennità, sia come «tetto» atto a ridurlo. La convenuta, dall’altro lato, sostiene che i criteri indicati all’art. 17, n. 2, lett. a), sono cumulativi e in rapporto di reciproca limitazione e che ciascuno di essi opera come «tetto» che limita l’importo dell’indennità dovuta alla meno elevata fra le tre cifre.
23. Sono del parere che l’espressione «se e nella misura in cui» suggerisca che la nozione di equità è intesa ad operare come un limite all’importo dell’indennità, più che come fattore idoneo anche a determinarne un aumento al di là dell’importo risultante dal calcolo dei vantaggi pervenuti al preponente. Comunque sia, accertare se a tale riguardo la nozione di equità operi solo come «tetto» oppure anche come «minimo» non è decisivo ai fini delle questioni sottoposte alla Corte nel caso di specie. La direttiva stabilisce chiaramente che un’indennità non può eccedere quanto viene ritenuto equo. Il punto nodale della controversia è se il potere discrezionale di cui, secondo la Corte, dispongono gli Stati membri nel calcolo dell’indennità, in particolare con riferimento alla nozione di equità, comprenda il diritto di definire l’equità nel senso che consente una limitazione del livello dell’indennità a quello delle provvigioni perse. È questione di contenuto della nozione di equità, di metodo di calcolo, per così dire, del «tetto» equo. La circostanza che la nozione di equità possa operare anche come «minimo» è, sotto tale profilo, irrilevante.
24. Ebbene, il metodo tedesco, che limita in questo modo la definizione di equità, come si concilia con gli elementi imperativi della direttiva sopra descritti? Come si è rilevato, l’HGB, quale interpretato dai giudici tedeschi, non considera eque le indennità superiori alle provvigioni perse dall’agente. Come osserva la convenuta, tale approccio si basa sull’assunto che l’indennità non deve collocare l’agente in una posizione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se il rapporto contrattuale fosse proseguito. Il ricorrente e il governo italiano ritengono che tale metodo privi l’agente di un diritto conferitogli dalla direttiva, ossia quello di ottenere un’indennità equa considerate tutte le circostanze del caso e non solamente le provvigioni perse. È inoltre evidente che l’applicazione di un criterio di equità non deve operare in modo da privare di qualsiasi effetto utile la logica di merito stabilita dalla direttiva e risultante in particolare dall’art. 17, n. 2, lett. a), primo trattino.
25. Tuttavia, perché il potere discrezionale degli Stati membri ai fini della verifica dell’equità abbia senso, occorre che essi possano utilizzare tale nozione per fissare il livello delle indennità conformemente alla loro concezione nazionale di cosa sia equo, purché nel fare questo non contravvengano agli elementi imperativi del regime istituito dall’art. 17, n. 2, sopra descritti.
26. È del tutto evidente che l’interpretazione della nozione di equità nel senso che osta al riconoscimento di indennità superiori al livello delle provvigioni perse non è in contrasto con l’obbligo di tener conto del livello delle provvigioni perse dall’agente. Certo, la direttiva stabilisce chiaramente che nel calcolo dell’equità occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso; fissare il limite massimo dell’indennità al livello delle provvigioni perse costituisce, tuttavia, solo il riflesso di un giudizio di relatività delle altre circostanze, più che una decisione di ignorare elementi che andrebbero presi in considerazione, e in linea di massima non dovrebbe essere ritenuto incompatibile con la direttiva.
27. Né tale approccio viola di per sé il principio meritocratico, secondo cui l’indennità deve essere commisurata ai futuri vantaggi ottenuti dal preponente, purché la nozione di provvigione persa venga interpretata in modo che si possa tenere conto di tali vantaggi. In molti casi il livello delle provvigioni perse dall’agente nel corso del rapporto contrattuale rispecchia i vantaggi del preponente. Non sempre è così, però. Secondo la Relazione della Commissione relativa al funzionamento dell’art. 17, e come ha confermato il legale della convenuta in udienza, ai fini dell’indennità il sistema tedesco calcola le provvigioni perse dall’agente in base alle provvigioni percepite dallo stesso negli ultimi 12 mesi del rapporto contrattuale. Di regola, le provvigioni ottenute nell’ultimo periodo del rapporto contrattuale costituiscono un valido indizio dei vantaggi ottenuti dal preponente e delle provvigioni perse dall’agente nel periodo successivo all’estinzione del contratto. Tuttavia, conformemente al sistema istituito dall’art. 17, n. 2, l’indennità dev’essere calcolata tenendo conto dei futuri vantaggi del preponente e delle future perdite dell’agente. Dal tenore letterale dell’art. 17, n. 2, si evince chiaramente che tale orientamento al futuro è imperativo. Le provvigioni percepite in passato possono valere solo come prova di tali futuri guadagni e perdite.
28. Possono sussistere circostanze nelle quali un calcolo basato sulle provvigioni percepite in passato non rispecchi la realtà dei futuri guadagni e delle future perdite, ad esempio quando l’agente realizzi con successo una vasta campagna commerciale poco prima dell’estinzione del contratto o quando il prezzo del prodotto venduto per conto del preponente aumenti drasticamente poco prima o poco dopo la cessazione del suo rapporto (20). In tali circostanze il calcolo dell’indennità basato sul periodo finale del contratto dev’essere adattato in modo da rispecchiare la realtà dei futuri guadagni e delle future perdite. La definizione di «provvigioni perse» deve perciò essere sufficientemente flessibile onde permettere di garantire che l’indennità riconosciuta rispecchi effettivamente i futuri guadagni e le future perdite rispettivamente del preponente e dell’agente e tale, quindi, da poter tenere conto dei mutamenti che si sono prodotti prima e che potranno prodursi dopo l’estinzione del contratto. Spetta al giudice nazionale stabilire se, tenuto conto dell’obbligo di calcolare l’indennità in questa prospettiva futura, il metodo adottato in Germania per tale calcolo, e in particolare l’approccio alla definizione di «provvigioni perse», sia al riguardo sufficientemente flessibile.
Sulla seconda questione
29. Il punto della seconda questione è se, qualora il preponente faccia parte di un gruppo societario, si debba ritenere che i vantaggi ottenuti dalle società del gruppo rientrino tra quelli rilevanti per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 17 della direttiva.
30. Il ricorrente sostiene che occorre guardare anche ai vantaggi che la società controllante libica riceve dalla sua controllata, il preponente, vantaggi che essa utilizza per incrementare il fatturato, ridurre gli oneri fiscali e aumentare i propri profitti.
31. Il governo tedesco osserva che né l’art. 89b dell’HGB né l’art. 17 della direttiva si interessano ai rapporti tra società controllate e controllanti. Tali rapporti possono essere pertinenti alla questione dell’equità, ma spetta alle autorità nazionali stabilire, nell’esercizio del loro potere discrezionale, se e come si possano prendere in considerazione gli utili di altre società del gruppo cui appartiene il preponente.
32. La Commissione ritiene che nel calcolo dei vantaggi ottenuti dal preponente ai fini dell’art. 17 non si debba, in linea di principio, tener conto di altre società dello stesso proprietario, a meno che tra gli obblighi contrattuali dell’agente vi fosse anche quello di creare o sviluppare i rapporti commerciali avviati da terzi con altre società dello stesso gruppo. Essa rileva che i vantaggi pertinenti ai fini del calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), sono quelli collegati alle transazioni con clienti procurati dall’agente o risultanti dallo sviluppo delle attività dell’agente con i clienti già esistenti. Ciò dimostra che l’art. 17, n. 2, lett. a), si incentra sull’elemento contrattuale. Poiché l’indennità è correlata a tali processi di acquisizione di nuovi clienti per conto del preponente o di incremento delle relazioni di affari con clienti preesistenti di quest’ultimo, non vi è motivo di prendere in considerazione vantaggi diversi da quelli ottenuti dallo stesso preponente, salvo che le obbligazioni dell’agente comprendessero anche l’esecuzione di un’attività analoga per altre società appartenenti alla società madre del preponente.
33. La convenuta sostiene inoltre che consentire all’agente di avanzare pretese sui profitti di imprese con le quali egli non ha alcun rapporto contrattuale rischierebbe di avere effetti incontrollabili e aberranti e afferma che non vi è alcun motivo per cui il gestore di una stazione di rifornimento in Germania dovrebbe avere accesso agli utili di una società madre operante nel settore petrolifero in Libia.
34. Il governo italiano osserva che, sebbene in generale il calcolo dei vantaggi rilevanti ai fini dell’art. 17 debba tener conto solo dei vantaggi ottenuti dal preponente, l’esigenza di garantire i principi di lealtà e buona fede imposti dall’art. 4 della direttiva implica che vi siano motivi per suggerire che, quando il preponente tenti di limitare l’indennità dovuta all’agente dirottando profitti derivanti dall’attività di quest’ultimo verso altre società del gruppo, devono essere disponibili azioni specifiche per opporsi a tali violazioni della lealtà e della buona fede. Tuttavia, come constata lo stesso governo, in tale ipotesi la soluzione sarebbe un ricorso per il risarcimento dei danni.
35. È chiaro che l’art. 17, n. 2, lett. a), è incentrato principalmente sulle attività a vantaggio del preponente intraprese dall’agente in base ad un contratto intercorso tra di loro. Il testo della direttiva fa espressamente riferimento ai clienti del preponente e ai vantaggi ottenuti da quest’ultimo, senza menzionare altri vantaggi di cui possa tenersi conto. Il legislatore comunitario avrebbe potuto decidere di includere i vantaggi ottenuti da altre società collegate al preponente ma, a quanto pare, non lo ha fatto. Inoltre, l’origine contrattuale del diritto all’indennità depone contro il riconoscimento di un’indennità a carico di soggetti con i quali l’agente non aveva alcun rapporto contrattuale.
36. D’altro canto, gli Stati membri devono tenere conto di «tutte le circostanze del caso» nella valutazione del carattere equo dell’indennità dovuta. Tuttavia, nella fattispecie la nozione di «circostanze del caso» non può includere qualunque fatto, ma deve limitarsi ai fattori pertinenti al rapporto contrattuale tra l’agente e il preponente. Entro quali limiti possa ritenersi che l’agente di una società controllata abbia rapporti con la società controllante in virtù del contratto che lo lega al preponente è una questione che va risolta in base al diritto nazionale e tenendo conto, caso per caso, dello specifico rapporto contrattuale tra l’agente e il preponente e dei suoi possibili collegamenti con la società madre. Se il giudice nazionale non accerta tale rapporto tra l’agente e la società madre del preponente, i vantaggi ottenuti da tale società non possono essere considerati una circostanza del caso ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a).
37. Tutto ciò depone contro la conclusione secondo cui la direttiva prescrive che nel calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), si tenga conto dei vantaggi ottenuti da altre società dello stesso gruppo cui appartiene il preponente.
III – Conclusione
38. Alla luce delle suesposte considerazioni propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal giudice del rinvio:
1) Una normativa nazionale che limita l’indennità dovuta agli agenti commerciali all’importo delle provvigioni da essi perse a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il preponente non è incompatibile di per sé con l’approccio meritocratico e orientato al futuro risultante dal sistema dell’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, purché il metodo di calcolo delle provvigioni perse sia in grado di rispecchiare la reale entità delle provvigioni perse a seguito della cessazione del rapporto contrattuale e di tener conto, così, dei vantaggi derivanti al preponente dall’attività dell’agente.
2) L’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva 86/653/CEE non prescrive che nel calcolo dell’indennità si tenga conto dei vantaggi ottenuti da società diverse da quella con la quale l’agente aveva un rapporto contrattuale, ma appartenenti allo stesso – più ampio – gruppo societario.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – GU L 382, pag. 17.
3 – V. la Relazione della Commissione delle Comunità europee sull’applicazione dell’articolo 17 della direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (86/653/CEE), Bruxelles, 23.07.1996, COM(96) 364 def., pagg. 1‑3.
4 – Sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia II (Racc. pag. 3045, punto 18).
5 – Sentenza 28 settembre 2006, causa C‑467/04, Gasparini e a. (Racc. pag. I‑9199).
6 – Sentenza 15 giugno 1995, cause riunite da C‑422/93 a C‑424/93, Zabala e a. (Racc. pag. I‑1567).
7 – Ibidem (punti 28 e 29).
8 – Sentenza 16 luglio 1998, causa C‑264/96, ICI (Racc. pag. I‑4695, punto 15).
9 – Ibidem.
10 – Sentenza 30 aprile 1996, causa C‑194/94, CIA Security International (Racc. pag. I‑2201).
11 – Sentenza 9 novembre 2000, causa C‑381/98, Ingmar (Racc. pag. I‑9305, punti 21 e 22).
12 – Sentenza 23 marzo 2006, causa C‑465/04, Honyvem Informazioni Commerciali (Racc. pag. I‑2879).
13 – Ibidem (punto 28).
14 – Ibidem (punto 34).
15 – Sentenza Ingmar (punto 21).
16 – Sentenza Honyvem (punto 36).
17 – Sono questi gli obiettivi menzionati nel preambolo della direttiva.
18 – V. le mie conclusioni nella causa Honyvem (paragrafo 41).
19 – Sentenza Honyvem (punto 29).
20 – Non tenerne conto potrebbe addirittura incoraggiare comportamenti opportunistici da parte del preponente per quanto riguarda il momento in cui recedere dal contratto.
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