CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 17 luglio 2008 (1)
Cause riunite C‑362/07 e C‑363/07
Kip Europe SA
Kip (UK) Ltd
Caretrex Logistiek BV
Utax GmbH
contro
Administration des douanes − Direction Générale des douanes et droits indirects
e
Hewlett Packard International SARL
contro
Administration des douanes − Direction Générale des douanes et droits indirects
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris (Francia)]
«Classificazione tariffaria – Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione – Macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione – Apparecchi multifunzione»
I – Introduzione
1. Nella presente causa il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare talune disposizioni della nomenclatura tariffaria. Le questioni specifiche sollevate riguardano gli apparecchi cosiddetti «multifunzione»: in tale contesto, tuttavia, la Corte è chiamata a fornire alcuni chiarimenti di portata più generale.
II – Contesto normativo
A – Le disposizioni della nomenclatura combinata
2. La nomenclatura combinata applicabile ai fatti oggetto della presente controversia è quella per l’anno 2006, contenuta nel regolamento n. 1719/2005 (2) (in prosieguo: la «NC 2006»).
3. Il Titolo I della Parte prima della NC 2006, rubricato «Regole generali», prevede quanto segue:
«1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3. Qualora (…) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (…)
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(…)».
4. La Sezione XVI della NC 2006, rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi», è introdotta dalle seguenti «Note»:
«1. Questa sezione non comprende:
(…)
m) gli oggetti del capitolo 90;
(…)
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
(…)».
5. All’interno della Sezione XVI si trova il capitolo 84, rubricato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi», introdotto dalle seguenti «Note»:
«(…)
5.
(…)
B) Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E qui di seguito, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma − codici o segnali − utilizzabili dal sistema.
(…)
D) Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d’entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
E) Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
(…)».
6. La voce doganale 8471 della NC 2006 è così strutturata:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(…)
8471 60 − Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
8471 60 20 − − Stampanti
8471 60 60 − − Tastiere
8471 60 80 − − Altre
(…)».
7. La Sezione XVIII della NC 2006, rubricata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», contiene al capitolo 90 le seguenti voci:
«9009 Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia:
− Apparecchi di fotocopia elettrostatici:
(…)
9009 12 00 − − riproducenti l’immagine dell’originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)».
B – Il regolamento n. 400/2006
8. Il regolamento n. 400/2006 (3), mediante il quale la Commissione ha preso posizione relativamente alle voci della nomenclatura combinata in cui classificare talune merci, ha, nella parte che qui interessa, classificato alla posizione 9009 12 00 un prodotto definito come segue:
«4. Apparecchio multifunzionale in grado di svolgere le seguenti funzioni:
− scansione,
− stampa laser,
− copia laser (procedimento indiretto).
L’apparecchio, fornito di vari cassetti per la carta, è in grado di fotocopiare fino a 40 pagine A4 al minuto.
L’apparecchio funziona in maniera autonoma (come fotocopiatrice) o collegato a un computer o a una rete di computer (come stampante, scanner e fotocopiatrice)».
9. La motivazione indicata per tale scelta è la seguente:
«Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 E) del capitolo 84 e del testo dei codici NC 9009 e 9009 12 00.
L’apparecchio ha diverse funzioni, nessuna delle quali si ritiene conferisca al prodotto il suo carattere essenziale».
III – Causa principale e questioni pregiudiziali
10. Le due cause principali in cui sono state sollevate le questioni pregiudiziali che la Corte è chiamata a risolvere riguardano l’una l’apparecchio «KIP 3000», l’altra tre diversi modelli di stampanti multifunzione Hewlett-Packard (in prosieguo: «HP») (laserjet CM 1015 MFP, laserjet M 1017 MFP e laserjet M 1005 MFP).
11. Si tratta di prodotti piuttosto diversi. In particolare, la KIP 3000 è una stampante/scanner di grande formato indirizzata essenzialmente ad un pubblico professionale di architetti e ingegneri, che contiene al suo interno anche un intero computer Windows. I prodotti HP, invece, sono destinati principalmente ad un uso in ambito familiare o in piccoli uffici.
12. Ciò che accomuna i prodotti appena citati è il fatto che gli stessi possiedono sia un modulo di stampa che un modulo di scansione: tale combinazione di una stampante e di uno scanner permette ai prodotti di svolgere, oltre alle funzioni di stampa e di scansione, anche funzioni di copia. In particolare, le funzioni di copia possono essere svolte senza necessità di collegare gli apparecchi ad un computer.
13. Le autorità doganali francesi hanno classificato gli apparecchi in esame alla posizione 9009 12 00 della NC, considerandoli in sostanza vere e proprie fotocopiatrici. Va osservato in proposito che tale classificazione comporta la riscossione di un dazio del 6%. Viceversa, una classificazione nella posizione 8471 60, suggerita dalle società importatrici, non comporta alcun dazio doganale. L’eliminazione dei dazi doganali sui prodotti «informatici» è la conseguenza di un accordo in tal senso raggiunto in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e risultante dalla dichiarazione ministeriale del 13 dicembre 1996 sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione. Tale accordo è stato recepito dal Consiglio con decisione 24 marzo 1997, 97/359/CE, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (4).
14. Investito del problema, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali (5):
«1) Se la funzione di copia di un apparecchio multifunzione come quello descritto nel presente procedimento, concepito per funzionare collegato direttamente o via rete con uno o più computer, ma in grado, per la sola funzione di copia, di funzionare in modo autonomo, costituisca una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC.
2) In caso di risposta positiva alla prima questione, se l’esistenza di tale funzione specifica, espressamente riconosciuta non conferire al prodotto il suo carattere essenziale, sia tale da escludere la classificazione nel capitolo 84, in applicazione della nota 5 E, nonostante l’esistenza delle funzioni di stampante e di scanner che rientrano nell’elaborazione dell’informazione.
3) In tale caso, se, trattandosi di un materiale composto dall’assemblaggio di tre unità materialmente distinte (stampante, scanner e computer), la classificazione non debba essere effettuata sulla base della regola generale 3 b).
4) Più in generale, se una corretta interpretazione del sistema armonizzato e della [NC] debba portare a classificare stampanti come quelle descritte negli atti alla voce 8471 60 o alla voce 9009 12 00.
5) Se il regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, non sia invalido, in particolare in quanto in contrasto con il sistema armonizzato, con la [NC] e con i nn. 1 e 3 b) delle regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata, poiché nella motivazione viene fatto riferimento alla nozione di “funzione che conferisce all’apparecchio il suo carattere essenziale” e poiché esso porterebbe a classificare nella voce 9009 12 00 stampanti come quelle descritte».
IV – Sulle questioni pregiudiziali
A – Osservazioni preliminari
15. Va osservato che, in concreto, la classificazione doganale di apparecchi multifunzione come quelli oggetto del presente procedimento pregiudiziale non dovrebbe in futuro più porre problemi, dal momento che la versione 2007 della NC non contiene più la posizione 9009, e i prodotti in questione dovrebbero essere classificati nella posizione 8443, che comprende ora «[m]acchine e apparecchi per stampare (…); altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro». In particolare, la posizione 8443 31 include, nella versione per il 2008 attualmente in vigore (6), «[m]acchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete».
16. Si deve tuttavia rilevare che uno dei problemi essenziali al centro della presente causa, vale a dire l’interpretazione della nota 5 E del capitolo 84 della NC, resta di attualità, dal momento che tale disposizione è tuttora presente nel testo della NC.
B – Sulle prime quattro questioni, relative all’interpretazione della NC
1. Considerazioni introduttive
17. Ritengo che le prime quattro questioni proposte dal giudice del rinvio possano essere considerate insieme. Con esse, infatti, tale giudice chiede alla Corte di interpretare le disposizioni della NC rilevanti nel caso di specie, così da consentirgli di classificare gli apparecchi più sopra descritti.
18. Più specificamente, il problema consiste nel determinare in primo luogo quali disposizioni interpretative della NC debbano trovare applicazione nel caso in esame, e in secondo luogo il modo in cui le stesse vadano intese.
2. Argomenti delle parti
19. Le società Kip Europe e Hewlett-Packard, ricorrenti nelle cause principali, rappresentate dagli stessi avvocati, hanno presentato osservazioni identiche, tendenti a dimostrare che gli apparecchi in esame dovrebbero essere classificati nell’ambito della posizione 8471 60.
20. Le società ricorrenti sostengono innanzitutto che la classificazione nella posizione 8471 60 dovrebbe essere effettuata sulla base della regola generale 3 b), considerando che il modulo di stampa (o, in subordine, l’insieme dei due moduli di stampa e di scansione) è quello che conferisce a tali apparecchi il loro «carattere essenziale».
21. Non potrebbe essere viceversa presa in considerazione, secondo tali parti, la «funzione» svolta dagli apparecchi, dal momento che detto elemento non è indicato nel testo della regola generale 3 b). Il criterio relativo alla «funzione principale» è infatti previsto soltanto alla nota 3 della Sezione XVI, e tale nota non sarebbe applicabile qualora la classificazione dei prodotti possa avvenire, in astratto, anche nell’ambito di voci esterne alla Sezione XVI (come è il caso qui) (7).
22. Le società ricorrenti ritengono in proposito che, nella sentenza Xerox (8), la Corte abbia commesso un errore utilizzando il criterio della «funzione», anziché quello della «materia» o dell’«oggetto», per applicare la regola generale 3 b) (9).
23. Per quanto poi riguarda la nota 5 E del capitolo 84 della NC, che è stata alla base del ragionamento dell’amministrazione doganale francese, essa sarebbe stata erroneamente applicata. Tale disposizione avrebbe infatti semplicemente lo scopo di escludere che possano essere classificati come prodotti informatici apparecchi del tutto diversi, che non sono destinati al trattamento dell’informazione ma che, per ragioni costruttive o di uso, contengono al loro interno un computer o possono collegarsi ad un computer (10).
24. Applicare tale nota 5 E nel caso in esame significherebbe considerare determinante la sola funzione di copia, trascurando quelle di stampa e di scansione, che sono invece pacificamente funzioni di elaborazione dell’informazione. A giudizio delle società ricorrenti nelle cause principali, la nota 5 E sarebbe stata elaborata soltanto con riferimento ad apparecchi che svolgono una sola funzione (11).
25. Applicando la logica seguita dalle autorità doganali francesi, a giudizio delle società ricorrenti si potrebbe arrivare, per assurdo, a classificare un computer come un apparecchio di orologeria, dal momento che lo stesso svolge anche la funzione di orologio (12).
26. Le società ricorrenti osservano peraltro che la stessa funzione di copia potrebbe essere considerata una forma di elaborazione dell’informazione, escludendo così automaticamente la possibilità di applicare la nota 5 E del capitolo 84 (13).
27. Il governo francese, il governo olandese e il governo polacco, nonché la Commissione, si pronunciano invece in favore di una classificazione nella posizione 9009 12 00.
28. Pur nella diversità delle argomentazioni espresse, il ragionamento di fondo di tali parti può essere ricostruito come segue.
29. La classificazione nella posizione 9009 12 00 deriverebbe in primo luogo dall’applicazione della nota 5 E del capitolo 84 della NC. Il fatto che gli apparecchi multifunzione in esame possano svolgere autonomamente funzioni di copia anche senza essere connessi ad un computer sarebbe sufficiente per far operare la disposizione citata, e dunque per condurre a classificare i prodotti nella posizione corrispondente a tale specifica funzione (cioè, appunto, la posizione 9009 12 00 della NC 2006) (14).
30. In subordine, la medesima classificazione potrebbe essere fatta derivare dalla regola generale 3 c), dal momento che la regola 3 b) non sarebbe applicabile a causa dell’impossibilità di determinare un elemento che conferisca ai prodotti il loro «carattere essenziale» (15).
3. Valutazione
a) Osservazioni generali
31. Ritengo che l’interesse peculiare della presente causa risieda nel fatto che la Corte è qui chiamata, più che a fornire un’indicazione concreta sul modo di classificare uno specifico prodotto, ad esprimersi sull’interpretazione di alcune norme fondamentali in materia di classificazione doganale. Mi riferisco in particolare, come risulterà evidente nello svolgimento delle argomentazioni qui di seguito, alla nota 5 del capitolo 84 della NC, nonché alla regola generale n. 3 della stessa.
32. Osservo anche che, com’è noto, il diritto applicabile nel caso di specie è, in parte, derivante da accordi internazionali sottoscritti dalle Comunità.
33. Mi riferisco in primo luogo, evidentemente, al sistema armonizzato elaborato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane, sul quale si fonda la NC (16). Non si può d’altra parte neppure ignorare il possibile rilievo, nel caso di specie, dell’accordo OMC relativo al commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (17). Il possibile rilievo di tali disposizioni internazionali nel caso in esame sarà discusso più avanti (18).
34. Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la classificazione doganale delle merci deve essere compiuta utilizzando criteri quanto più possibile obiettivi, facendo riferimento al testo delle voci della NC e alle caratteristiche e proprietà oggettive delle merci da classificare (19). Dal canto loro, le note esplicative fornite dal consiglio di cooperazione doganale e dalla Commissione costituiscono elementi di grande importanza ai fini dell’interpretazione, pur non essendo giuridicamente vincolanti (20).
35. Nella presente causa il giudice nazionale è chiamato a decidere se gli apparecchi multifunzione sopra descritti debbano essere classificati nella posizione 8471 della NC (che si trova nel capitolo 84, nella Sezione XVI) o nella posizione 9009 della stessa (collocata nel capitolo 90, nella Sezione XVIII).
36. In generale, le disposizioni contenute nella NC mostrano in modo chiaro che l’interprete è tenuto ad esaminare prioritariamente le norme specifiche e di dettaglio, ricorrendo a quelle più generali soltanto qualora una classificazione sulla base delle prime non sia possibile. Ciò risulta, in particolare, dalla regola generale n. 1 per l’interpretazione della NC, la quale prevede, in particolare, che le stesse regole generali si applichino solo in caso di necessità, e comunque fatto salvo quanto previsto dalle singole voci della NC e dalle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Inoltre, la successiva regola generale n. 3 dispone, alla lettera a), che «[l]a voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale».
37. Seguendo tale logica, ritengo che nella presente causa sia dunque necessario esaminare in primo luogo la nota 5 premessa al capitolo 84 della NC, al fine di determinarne la portata e l’eventuale applicabilità nel caso di specie. Si dovrà quindi ricorrere, se necessario, alla nota 3 premessa alla Sezione XVI e infine, eventualmente, alla regola generale n. 3.
b) Sulla nota 5 del capitolo 84 della NC
38. Come si è visto, la nota 5 E del capitolo 84 prevede che «[l]e macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
39. Nella presente causa sono in particolare i governi francese e olandese ad avere sostenuto che, in applicazione della norma citata, i prodotti in esame fuoriuscirebbero dal capitolo 84, poiché la capacità degli stessi di realizzare fotocopie senza bisogno del collegamento ad un computer porterebbe a classificarli nel capitolo 90.
40. La valutazione relativa all’applicabilità di tale disposizione nel caso in esame deve essere svolta in tre passaggi successivi. Ci si deve chiedere, in primo luogo, se la citata nota 5 E possa, astrattamente, essere utilizzata al fine di classificare uno specifico prodotto al di fuori del capitolo a cui tale nota è premessa, vale a dire al di fuori del capitolo 84. In caso di risposta affermativa dovrà poi essere verificato se la funzione di fotocopia dei prodotti qui in esame costituisca una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione». Infine, qualora anche a tale domanda sia data risposta in senso affermativo, rimarrà da valutare se detta nota possa concretamente trovare applicazione nel caso di specie.
i) Sull’astratta applicabilità della nota 5 E
41. Ci si deve in primo luogo interrogare sulla possibilità di utilizzare la nota 5 E al fine di classificare un prodotto al di fuori del capitolo 84, al quale tale nota è premessa.
42. A tale riguardo si può osservare che, generalmente, le note premesse alle varie suddivisioni della NC sono applicabili solo nell’ambito della parte nella quale le stesse sono inserite (21).
43. Ritengo tuttavia che la citata argomentazione non sia sufficiente per escludere l’astratta applicabilità, nel caso di specie, della nota 5 E.
44. Da un lato, infatti, tale nota non ha la funzione di indicare una specifica classificazione per determinati prodotti, ma semplicemente quella di escludere una determinata classificazione. In particolare, l’obiettivo della nota è quello di evitare che un prodotto possa essere qualificato come prodotto «informatico» per il solo fatto di contenere al suo interno un computer, o di lavorare in collegamento con un computer, pur svolgendo il prodotto stesso funzioni completamente diverse. È evidente che una classificazione di tipo «informatico» dei prodotti in questione avverrebbe nell’ambito del capitolo 84 della NC 2006, poiché è in tale capitolo che i prodotti informatici sono inseriti. Di conseguenza, una nota tendente ad escludere in questi casi una classificazione «informatica» non potrebbe avere trovato altra collocazione che quella che è stata scelta, in apertura del capitolo 84. Del resto, dal momento che i prodotti che incorporano un computer o lavorano in connessione con un computer, ma che svolgono funzioni «non informatiche», potrebbero dover essere classificati in qualunque altro capitolo della NC, l’alternativa alla collocazione della nota in esame in apertura del capitolo 84 sarebbe stata quella di porla tra le regole generali per la classificazione: il che, considerando la natura molto astratta di queste ultime, apparirebbe francamente poco opportuno.
45. Dall’altro lato, osservo anche che, nell’unico caso di cui si ha conoscenza in cui la Corte ha ritenuto che sussistessero le condizioni per applicare la citata nota 5 E, la possibile classificazione dei prodotti alternativa a quella nel capitolo 84 era nell’ambito di un capitolo diverso, il capitolo 85 (22). Se la Corte avesse ritenuto la nota 5 E applicabile soltanto per consentire una classificazione «non informatica» interna al capitolo 84 avrebbe dovuto, nel caso in questione, esimersi dall’applicare la nota stessa.
46. Di conseguenza, la nota 5 E è, a mio avviso, astrattamente applicabile nel caso in esame.
ii) Sull’esistenza di una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione»
47. Occorre ora verificare se la funzione di fotocopia dei prodotti multifunzione oggetto della presente controversia possa essere qualificata come «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» ai sensi della citata nota 5 E.
48. In proposito, ritengo non possano esservi dubbi sulla necessità di rispondere affermativamente a tale interrogativo.
49. Infatti, almeno nell’ambito della NC 2006, la funzione di fotocopiatrice era certamente una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione», dal momento che la stessa era inquadrata in un diverso capitolo (e in una diversa sezione) della NC. Mi riferisco, come è evidente, al capitolo 90, in cui la Commissione e gli Stati membri intervenuti intendono classificare i prodotti in esame.
iii) Sulla concreta applicabilità della nota 5 E nel caso di specie
50. Il fatto che la nota 5 E sia potenzialmente applicabile e che la funzione di copia sia una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» non significa tuttavia, a mio avviso, che la nota 5 E debba trovare applicazione nel caso di specie.
51. Ritengo infatti che, da un lato, la citata disposizione possa essere senz’altro applicata, senza bisogno di compiere ulteriori verifiche, nel caso in cui la «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» sia, in concreto, l’unica funzione svolta dai prodotti che devono essere classificati.
52. Dall’altro lato, invece, qualora un medesimo prodotto combini funzioni di elaborazione dell’informazione con funzioni differenti, la possibilità di applicare la disposizione in esame appare molto più dubbia.
53. Tale è la situazione nel presente caso.
54. Siamo infatti in presenza di apparecchi che combinano funzioni di elaborazione dell’informazione − che certamente rientrano nel relativo capitolo della NC (in questo caso, le funzioni di stampante e quelle di scanner) − e funzioni che invece fuoriescono da tale ambito (in questo caso, le funzioni di fotocopiatrice).
55. Se la semplice esistenza di una singola funzione estranea all’elaborazione dell’informazione fosse sufficiente per escludere in modo assoluto, per i prodotti in esame, una classificazione quali prodotti «informatici» nel capitolo 84 della NC, ci si ritroverebbe nella situazione, a mio avviso paradossale, di un prodotto classificato sulla base di una funzione dello stesso che potrebbe anche essere del tutto secondaria, se non irrilevante.
56. Tra l’altro, risulterebbe anche difficile classificare prodotti in cui le funzioni diverse dall’elaborazione dell’informazione siano più di una: si pensi al caso, tutt’altro che teorico, di prodotti multifunzione che, oltre alle funzioni di stampa, di scansione e di copia, svolgano anche funzioni di fax.
57. Non mi sembra che la giurisprudenza della Corte relativa alla nota 5 E sia contrastante con l’interpretazione che intendo proporre.
58. Da un lato, infatti, la Corte ha affermato l’applicabilità della nota 5 E, ritenendo che il prodotto esaminato svolgesse una «funzione specifica» diversa dall’elaborazione dell’informazione, in un caso in cui il prodotto stesso, pur comprendendo al suo interno un computer, era configurato e presentato come un apparecchio di sorveglianza mediante videocamere. In altri termini, si trattava di prodotto la cui unica funzione pratica non costituiva un’elaborazione dell’informazione (23).
59. Dall’altro lato, in svariate sentenze la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per ritenere che un apparecchio svolgesse una «funzione specifica» diversa dall’elaborazione dell’informazione (24).
60. Relativamente ad una fattispecie particolarmente prossima a quella in esame nella presente causa, invece, con riferimento ad apparecchi multifunzione che combinavano una stampante, uno scanner e un fax, la Corte non è stata purtroppo chiamata a pronunciarsi sull’esatta classificazione dei prodotti in esame, poiché la questione pregiudiziale che le era stata sottoposta riguardava unicamente la validità di un regolamento di classificazione (25).
61. Nel presente caso, invece, è pacifico che la funzione di copia costituisce soltanto una delle funzioni riconducibili agli apparecchi in esame, e in effetti neppure la funzione prevalente: escluderne in via preliminare ed assoluta la classificazione tra le apparecchiature informatiche sulla base del fatto che tali apparecchi possono anche effettuare fotocopie comporterebbe il rischio di un vero e proprio snaturamento della NC.
62. Ritengo dunque che, al fine di evitare evidenti distorsioni nella classificazione doganale, la citata nota 5 E del capitolo 84 della NC si debba applicare soltanto con riferimento ad una funzione specifica di un prodotto la quale sia l’unica funzione svolta dal prodotto stesso. Negli altri casi, saranno le altre disposizioni della NC che consentiranno di determinare la classificazione.
63. Osservo che, naturalmente, il fatto che in un caso specifico la nota 5 E non si applichi non comporta per forza di cose una classificazione tra i prodotti informatici, dal momento che l’applicazione delle altre norme di classificazione potrà condurre anche a risultati differenti.
64. Poiché le funzioni di copia non sono le sole dei prodotti in esame, e del resto neppure le principali, non si può dunque qui ricorrere alla nota 5 E del capitolo 84: non si può pertanto escludere in via preliminare ed assoluta la possibilità di classificare gli stessi tra le apparecchiature «informatiche» nel capitolo 84 della NC 2006.
65. Quanto ho rilevato più sopra mi sembra peraltro confermato dalla nota 5 B del medesimo capitolo 84, nella quale, pur facendo salvo quanto previsto dalla successiva nota 5 E, si rileva esplicitamente che deve essere considerata parte di un sistema per l’elaborazione dell’informazione ogni unità che, tra l’altro, sia «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione» (il corsivo è mio). In altri termini, lo stesso legislatore parte dal presupposto che possono essere considerate come parti di un sistema informatico anche componenti in grado di svolgere, sia pure in misura secondaria, funzioni estranee rispetto all’elaborazione dell’informazione. Qualora la nota 5 E dovesse essere interpretata, come propongono la Commissione e i governi intervenuti, nel senso che anche una minima funzione «non informatica» di un prodotto ne precluderebbe inderogabilmente una classificazione «informatica», la presenza dell’avverbio «principalmente» sarebbe del tutto inutile, in quanto la nota 5 B sarebbe applicabile soltanto a prodotti destinati in modo esclusivo all’utilizzo nell’ambito di un sistema informatico.
66. Né si può trascurare il fatto, sebbene non determinante, che nelle versioni più recenti della NC gli apparecchi multifunzione come quelli oggetto della presente controversia rientrano nel capitolo 84, e più precisamente nella posizione 8443 31 (26).
67. Ritengo infine che l’interpretazione restrittiva che propongo per la nota 5 E del capitolo 84 trovi ulteriore conferma alla luce dell’accordo OMC relativo al commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione.
68. A prescindere dalle questioni relative all’applicabilità nel caso di specie di tale accordo, che non è stato invocato dalle parti (27), è chiaro che lo stesso, considerato alla luce dell’obbligo di interpretazione conforme (28), non pare compatibile con interpretazioni che, come quella proposta dalla Commissione e dai governi intervenuti, tendano a limitare al massimo l’area di applicazione dell’esenzione dai dazi doganali.
69. Il citato accordo, infatti, mostra un evidente favor per la libera circolazione, non gravata da dazi, dei prodotti informatici, ai quali è riconosciuto un «ruolo chiave (…) nello sviluppo delle industrie dell’informazione e nell’espansione dinamica dell’economia mondiale».
c) Sulla nota 3 della Sezione XVI
70. Esclusa dunque la possibilità di applicare la nota 5 E del capitolo 84, seguendo la logica che ho indicato più sopra quale caratteristica delle disposizioni interpretative della NC (29) ci si deve interrogare sulla possibilità di applicare, ai fini della classificazione doganale dei prodotti in esame, la nota 3 della Sezione XVI, ai sensi della quale le «combinazioni di macchine di specie diversa (…) nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse (…) sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso» (il corsivo è mio).
71. Mi sembra tuttavia evidente che, in questo caso, la citata disposizione non è applicabile.
72. Infatti, come ho già avuto modo di indicare, le classificazioni possibili per gli apparecchi in esame sono, rispettivamente, nell’ambito del capitolo 84 o del capitolo 90. Poiché tali due capitoli si trovano in diverse sezioni (rispettivamente la XVI e la XVIII), una nota contenuta in una soltanto di queste ultime non potrà trovare qui applicazione (30). Anche le parti, in udienza, si sono dimostrate tutte d’accordo sul punto.
73. Osservo peraltro che, quasi a marcare una netta distinzione tra tali due parti della NC, la nota 1 della Sezione XVI prevede che «[q]uesta sezione non comprende: (…) m) gli oggetti del capitolo 90 (…)» (31).
d) Sulla regola generale n. 3
i) Osservazioni generali
74. Sulla base di quanto ho appena osservato è dunque necessario ricorrere, nel caso in esame, alle regole generali per l’interpretazione della NC, contenute nel Titolo I della stessa. In particolare, la regola applicata per classificare prodotti che possono rientrare in due o più voci è la regola generale n. 3.
75. La prima delle tre lettere in cui si suddivide tale regola prevede che la voce più specifica debba prevalere sulle voci di portata più generale. Tale principio, che è in armonia con le caratteristiche generali del sistema di classificazione della NC, non è tuttavia utile nel nostro caso, dal momento che le possibili diverse classificazioni dei prodotti in esame sono entrambe ugualmente specifiche e si trovano all’interno di capitoli e di sezioni differenti.
76. La lettera b) della regola generale n. 3 prevede invece che i prodotti «misti» siano classificati «secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
77. Come si è visto riepilogando le posizioni delle parti, i governi intervenuti e la Commissione ritengono che la norma appena citata non sia applicabile, non essendo possibile individuare, nel caso in esame, un elemento che conferisca agli apparecchi multifunzione oggetto della controversia uno specifico carattere essenziale (32). Di conseguenza, si dovrebbe procedere ad applicare la successiva lettera c) della medesima regola generale.
78. Da parte loro, le società ricorrenti nella causa principale insistono sulla differenza che sussisterebbe fra la lettera b) della regola generale n. 3, da un lato, e, dall’altro, la nota 3 della Sezione XVI. In particolare, il concetto di «funzione principale» contenuto in quest’ultima norma dovrebbe essere accuratamente distinto da quelli di «materia» e di «oggetto» caratterizzanti un prodotto ai sensi della regola generale n. 3 b).
79. La posizione delle società ricorrenti si spiega considerando che la capacità degli apparecchi in esame di realizzare in modo autonomo fotocopie può costituire una «funzione», ma certamente non può essere identificata in una componente materiale dei prodotti stessi. Gli apparecchi multifunzione in esame sono infatti la somma di un modulo stampante e un modulo scanner, i quali costituiscono gli unici due elementi fisicamente individuabili. La capacità di fotocopiare è, per così dire, semplicemente un «effetto collaterale» della combinazione dei due moduli citati.
80. Seguendo dunque la linea argomentativa delle società ricorrenti, la capacità di realizzare fotocopie, in quanto semplice «funzione», non dovrebbe poter essere considerata ai fini della classificazione ai sensi della regola generale n. 3 b). Poiché il ragionamento dovrebbe fondarsi esclusivamente sulle componenti materiali del prodotto, e poiché le stesse sarebbero classificabili soltanto nell’ambito del capitolo 84 della NC, la classificazione nel capitolo 90 sarebbe impossibile.
81. Non mi sembra tuttavia che tale posizione possa essere condivisa. Così come infatti il ragionamento dei governi intervenuti e della Commissione relativamente alla possibilità di applicare la nota 5 E della Sezione XVI nel caso di specie condurrebbe ad una forzatura del tessuto normativo della NC, allo stesso modo l’interpretazione rigorosamente letterale della regola generale n. 3 b) proposta dalle parti ricorrenti rischia di condurre a risultati altrettanto inaccettabili.
82. Considerare infatti soltanto gli elementi materiali che compongono un prodotto polivalente come gli apparecchi multifunzione in esame nella presente causa, ignorando completamente le funzioni che tali prodotti svolgono, mi sembra costituisca un approccio interpretativo piuttosto miope. Ciò tanto più in un’epoca in cui, con il continuo aumento degli apparecchi elettronici, della miniaturizzazione e della tendenza a realizzare prodotti che combinano funzioni diverse, in nome della c.d. «convergenza tecnologica», la possibilità di considerare soltanto gli elementi esteriori o materiali di un prodotto da classificare appare sempre meno soddisfacente.
83. Mi sembra pertanto che, lungi dall’essere il risultato di un errore redazionale, come suggerito in udienza dalle parti ricorrenti nella causa principale, l’interpretazione accolta dalla Corte nella sentenza Xerox resti pienamente valida, e che le critiche ad essa proposte (33) non possano essere accolte.
84. Nella causa decisa con tale sentenza la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla classificazione doganale di un apparecchio multifunzione fax/fotocopiatrice. Nell’ambito del ragionamento che ha svolto, la Corte ha escluso la possibilità di applicare la regola generale n. 3 b), «in quanto gli apparecchi in questione non presentano alcuna funzione che consenta di determinare il loro carattere essenziale» (34) (il corsivo è mio). In altri termini, per la Corte, qualora ciò appaia necessario in considerazione delle caratteristiche tecniche dello specifico prodotto, è possibile avere riguardo alla funzione dello stesso anche ai fini dell’applicazione della regola generale n. 3, sebbene il testo di tale disposizione non parli di «funzione», ma solo di «materia» e di «oggetto».
ii) L’applicazione della regola generale n. 3 nel caso in esame
85. Passando all’applicazione della regola generale n. 3 ai prodotti oggetto di esame nella presente causa, osservo innanzitutto che, in linea di principio, il ricorso alla lettera b) o, invece, alla lettera c) della regola generale n. 3 non può che dipendere da una valutazione caso per caso.
86. Ciò, tuttavia, comporta qui un problema ulteriore.
87. Considerando infatti, come mi sembra verosimile, che le funzioni principali degli apparecchi multifunzione in esame siano la funzione di stampa e quella di scansione, e che la funzione di copia sia secondaria, si pone il problema di determinare se la classificazione debba avvenire ai sensi della lettera b) o della lettera c).
88. D’altra parte, anche ammettendo che le funzioni di stampa, di scansione e di copia rivestano un’importanza equivalente, rimarrebbe comunque il fatto che, insieme, le funzioni di stampa e scansione, entrambe qualificabili come funzioni «informatiche» ai sensi della NC 2006, costituirebbero la parte maggioritaria delle funzioni degli apparecchi in esame (due terzi delle funzioni svolte).
89. Qualora la funzione principale fosse soltanto una, non vi è dubbio che dovrebbe essere applicata la disposizione di cui alla lettera b). Qualora invece non fosse possibile individuare un elemento caratterizzante, si dovrebbe fare ricorso alla disposizione di cui alla lettera c). Nel caso in esame, però, siamo in presenza di una «funzione principale» duplice (stampa e scansione, entrambe funzioni del capitolo 84) e di una «funzione secondaria» unica (copia, funzione del capitolo 90). L’impossibilità di determinare un’unica funzione principale dovrebbe allora condurre all’applicazione della norma di cui alla lettera c), con conseguente classificazione dei prodotti in esame nel capitolo 90?
90. Ciò non mi pare accettabile, perché condurrebbe ad una classificazione determinata sulla base di un aspetto secondario e relativamente marginale del prodotto da classificare. Ritengo invece che, qualora l’unico prodotto abbia più «funzioni principali» (o, sotto il profilo materiale, più elementi distintivi), che ricadono tuttavia nell’ambito di un unico capitolo o di un’unica sezione della NC, sia necessario classificare il prodotto in questione in tale capitolo o in tale sezione, eventualmente applicando le note introduttive dell’uno o dell’altra per definire in modo esatto la posizione in cui classificarlo.
91. Ritengo pertanto che, sulla base degli elementi acquisiti anche nel corso dell’udienza, la posizione più indicata nella NC per la classificazione degli apparecchi in esame sia, nell’ambito del capitolo 84, quella della voce 8471 60, indicata pure dal giudice del rinvio.
e) Conclusioni parziali
92. Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere le prime quattro questioni pregiudiziali dichiarando che:
1. La funzione di copia di apparecchi multifunzione come quelli descritti nel presente procedimento costituisce una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC.
2. L’esistenza di tale funzione specifica esclude la classificazione quali prodotti informatici del capitolo 84, ai sensi della nota 5 E dello stesso, soltanto qualora detta funzione sia l’unica svolta dall’apparecchio da classificare.
3. Nell’ambito della NC 2006, la classificazione di apparecchi multifunzione che svolgono funzioni di stampa, scansione e copia deve essere effettuata sulla base della regola generale n. 3. Qualora sia possibile individuare una singola funzione prevalente, o un insieme di funzioni prevalenti inquadrabili nella medesima sezione o nel medesimo capitolo della NC, la classificazione dovrà avvenire sulla base della lettera b) della citata regola generale, eventualmente applicando le note che precedono la sezione o il capitolo interessati. In caso contrario si dovrà applicare la lettera c).
4. Apparecchi multifunzione come quelli oggetto del presente procedimento devono essere classificati nella voce 8471 60 della NC 2006.
C – Sulla validità del regolamento n. 400/2006
1. Argomenti delle parti
93. Le società ricorrenti insistono sulla necessità di dichiarare invalido il regolamento n. 400/2006. In tale regolamento, come si è visto, la Commissione ha classificato nella posizione 9009 12 00 un apparecchio multifunzione in grado di svolgere funzioni di scansione, stampa laser e copia. In particolare, tale classificazione è stata decisa, sulla base dell’applicazione delle norme più sopra esposte, in quanto «[l]’apparecchio ha diverse funzioni, nessuna delle quali si ritiene conferisca al prodotto il suo carattere essenziale».
94. Secondo tali società, invece, il prodotto considerato dalla Commissione nel citato regolamento andrebbe classificato nel capitolo 84 della NC, analogamente a quanto dette parti propongono per i prodotti oggetto di esame nella presente causa. Ciò deriverebbe dall’applicazione della medesima logica e del medesimo percorso interpretativo esposti più sopra.
95. La Commissione ritiene invece che, sulla base della soluzione che essa propone per le prime quattro questioni, non sia necessario risolvere la quinta (35).
96. Il governo francese e il governo olandese propongono da parte loro che la Corte dichiari, sulla base di ragioni sostanzialmente identiche, la validità del regolamento n. 400/2006 (36). Il governo polacco, il quale dedica alla questione una trattazione più approfondita, si pronuncia nello stesso senso (37), evidenziando peraltro l’opportunità che la Corte, qualora decida invece di annullare il regolamento in questione, adotti le opportune disposizioni per limitare nel tempo gli effetti della pronuncia (38).
2. Valutazione
97. Sebbene le varie parti nella presente causa sembrino dare per scontato un parallelismo fra, da un lato, la decisione della Corte relativamente alla classificazione degli apparecchi multifunzione in esame, e, dall’altro, la validità del regolamento n. 400/2006, mi sembra che le due questioni debbano essere tenute nettamente distinte.
98. Come infatti la Corte ha chiaramente affermato, un regolamento di classificazione si applica soltanto qualora i prodotti da classificare nel caso concreto siano in effetti sovrapponibili a quelli considerati del regolamento stesso. Ciò, in particolare, implica la necessità che gli stessi abbiano non solo le stesse funzioni, ma anche, qualora svolgano più funzioni differenti, che la funzione principale dei medesimi sia la stessa (39).
99. A tal fine, una particolare importanza va riconosciuta alla motivazione indicata nel regolamento di classificazione stesso (40).
100. Ebbene, non mi sembra che gli apparecchi multifunzione oggetto della presente causa possano essere considerati analoghi all’apparecchio che è stato oggetto di considerazione nel regolamento n. 400/2006.
101. Osservo in primo luogo che, tra le ragioni che hanno spinto a classificare il prodotto considerato nel regolamento n. 400/2006 nella posizione 9009 12 00 della NC, un ruolo preminente è stato riconosciuto, da parte della stessa Commissione nella motivazione del regolamento, al fatto che nessuna delle funzioni svolte da tale prodotto poteva essere considerata prevalente. Nel nostro caso invece, come si è visto, sembra esistere una prevalenza delle funzioni di stampa e di scansione.
102. Va poi anche rilevato che, tra le caratteristiche tecniche dell’apparecchio oggetto di esame nel regolamento n. 400/2006, è indicato il fatto che «l’apparecchio, fornito di vari cassetti per la carta, è in grado di fotocopiare fino a 40 pagine A4 al minuto». Si tratta dunque con ogni evidenza di un prodotto le cui funzioni di fotocopiatrice sono particolarmente avanzate, con ogni probabilità in combinazione con un alimentatore automatico dei fogli da fotocopiare. Viceversa, gli apparecchi in esame nella presente causa appaiono da questo punto di vista radicalmente diversi, quantomeno per il fatto che, al confronto, le loro funzioni di copia sono del tutto rudimentali (41).
103. L’unico rilievo critico che potrebbe essere mosso al regolamento in questione, seguendo la linea interpretativa della nota 5 del capitolo 84 della NC 2006 che ho proposto più sopra, riguarda il fatto che detto regolamento ha indicato, tra le disposizioni applicate per classificare il prodotto, la nota 5 E. Tale nota appare infatti difficilmente applicabile, come si è visto, nel caso di apparecchi multifunzione stampante/scanner/fotocopiatrice. Mi sembra d’altra parte evidente che, anche rimuovendo tale riferimento normativo, la classificazione proposta nel regolamento n. 400/2006 si reggerebbe senza alcun problema sulle altre disposizioni indicate, e in particolare sulla regola generale n. 3 c).
104. Ritengo pertanto che non sussistano elementi per considerare invalido il regolamento n. 400/2006.
V – Conclusioni
105. Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dal Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris dichiarando che:
1. La funzione di copia di apparecchi multifunzione come quelli descritti nel presente procedimento costituisce una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata.
2. L’esistenza di tale funzione specifica esclude la classificazione quali prodotti informatici del capitolo 84, ai sensi della nota 5 E dello stesso, soltanto qualora detta funzione sia l’unica svolta dall’apparecchio da classificare.
3. Nell’ambito della nomenclatura combinata 2006, la classificazione di apparecchi multifunzione che svolgono funzioni di stampa, scansione e copia deve essere effettuata sulla base della regola generale n. 3. Qualora sia possibile individuare una singola funzione prevalente, o un insieme di funzioni prevalenti inquadrabili nella medesima sezione o nel medesimo capitolo della nomenclatura combinata, la classificazione dovrà avvenire sulla base della lettera b) della citata regola generale, eventualmente applicando le note che precedono la sezione o il capitolo interessati. In caso contrario si dovrà applicare la lettera c).
4. Apparecchi multifunzione come quelli oggetto del presente procedimento devono essere classificati nella voce 8471 60 della nomenclatura combinata 2006.
5. L’esame della questione posta non ha rivelato alcun elemento che possa incidere sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1).
3 – Regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 70, pag. 9).
4 – GU L 155, pag. 1. Nel mese di maggio 2008 gli Stati Uniti hanno adito formalmente l’OMC al fine di contestare la prassi doganale comunitaria relativa, tra l’altro, anche agli apparecchi multifunzione come quelli in esame nella presente causa. Al momento della redazione delle presenti conclusioni sono in proposito disponibili soltanto generici resoconti giornalistici, cosicché una valutazione precisa della questione non è ancora possibile.
5 – Il testo riportato è quello delle questioni proposte nell'ambito della causa C-362/07. Il testo delle questioni proposte nella causa C-363/07 è sostanzialmente identico, con una sola piccola variante nella terza questione, in cui è stata soppressa la menzione di un computer quale componente aggiuntivo degli apparecchi in esame, che comprendono dunque in tal caso soltanto due elementi, e non tre.
6 – Contenuta nel regolamento della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1).
7 – Osservazioni scritte delle società ricorrenti, punti 37‑38.
8 – Sentenza 9 ottobre 1997, causa C‑67/95, Rank Xerox Manufacturing (Racc. pag. I‑5401).
9 – Ibidem, punto 30. Viceversa, il Tribunale di primo grado avrebbe evitato tale errore nella sua sentenza 30 settembre 2003, causa T-243/01, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (Racc. pag. II‑4189, punto 124): cfr. le osservazioni scritte delle società ricorrenti, punti 41‑43.
10 – Osservazioni scritte delle società ricorrenti, punto 48.
11 – Ibidem, punti 66 e ss.
12 – Ibidem, punto 71.
13 – Ibidem, punti 56 e ss.
14 – Osservazioni della Commissione, punti 32‑37, del governo francese, punti 23‑27, del governo olandese, punti 27‑28, e del governo polacco, punto 25.
15 – V. le osservazioni della Commissione, punti 43 e ss., del governo francese, punti 51‑56, del governo olandese, punti 31‑39, e del governo polacco, punti 22‑24.
16 – Per una contestualizzazione delle disposizioni della NC nell'ambito del sistema armonizzato elaborato in seno all’Organizzazione mondiale delle dogane v. sentenza 12 gennaio 2006, causa C-311/04, ASAD (Racc. pag. I‑609, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
17 – V. più sopra, paragrafo 13.
18 – V. più sotto, paragrafi 67 e ss.
19 – V., ad esempio, sentenze 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex (Racc. pag. I‑7363, punto 11); ASAD, cit. alla nota 16, punto 26; 4 marzo 2004, causa C‑130/02, Krings (Racc. pag. I‑2121, punto 28), e 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami (Racc. pag. I‑2389, punto 17).
20 – V. sentenze 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber (Racc. pag. 3363, punti 13‑14); 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I‑1945, punti 11‑12); Techex, cit. alla nota 19, punto 12; 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom (Racc. pag. I‑6675, punto 17), e 5 giugno 2008, causa C‑312/07, JVC France (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).
21 – Ciò si vedrà in particolare più sotto con riferimento alla nota 3 premessa alla sezione XVI della NC 2006: cfr. i paragrafi 70 e ss. delle presenti conclusioni.
22 – Sentenza Ikegami, cit. alla nota 19. Cfr. in particolare il punto 12.
23 – Sentenza Ikegami, cit. alla nota 19. Per le considerazioni relative alle modalità di commercializzazione e presentazione del prodotto, nonché ai destinatari a cui lo stesso si rivolge, cfr. in particolare i punti 21, 23 e 24 della sentenza. Nello stesso senso le osservazioni svolte dall’avvocato generale Kokott nella medesima causa, nelle sue conclusioni presentate il 20 gennaio 2005, paragrafo 55. Cfr. anche sentenza Olicom, cit. alla nota 20, punto 18 e giurisprudenza ivi citata.
24 – Sentenze Olicom, cit. alla nota 20, punto 30 (con riferimento a schede miste di rete/modem); Techex, cit. alla nota 20, punto 21 (schede grafiche per computer); 19 ottobre 2000, causa C‑339/98, Peacock (Racc. pag. I‑8947, punti 16‑17) (schede di rete); Siemens Nixdorf, cit. alla nota 20, punto 16 (monitor per computer); 10 maggio 2001, causa C‑463/98, Cabletron (Racc. pag. I‑3495, punto 27) (varie apparecchiature di rete), e 7 giugno 2001, causa C‑479/99, CBA (Racc. pag. I‑4391, punto 27) (schede sonore per computer).
25 – Sentenza 17 maggio 2001, causa C‑119/99, Hewlett Packard (Racc. pag. I‑3981). V. comunque le conclusioni dell’avvocato generale Mischo in tale causa, presentate il 18 gennaio 2001 (in particolare i paragrafi 13‑18), in cui si ipotizzava l’invalidità di un regolamento che, per tutti gli apparecchi multifunzione comprendenti un fax, prevedesse automaticamente la classificazione degli stessi sulla base della funzione fax.
26 – Ciò sebbene, come la Corte ha ricordato, l'evoluzione della tecnologia faccia sì che le istituzioni comunitarie debbano adeguare la NC, ma non consenta di interpretare la stessa, prima che sia modificata, in modo da alterarne il contenuto (sentenze 19 novembre 1981, causa 122/80, Analog Devices, Racc. pag. 2781, punto 12, e Rank Xerox Manufacturing, cit. alla nota 8, punto 22).
27 – È noto che la Corte ha ripetutamente affermato che la possibilità di utilizzare un accordo OMC quale parametro per valutare la legittimità di un atto comunitario è soggetta a condizioni assai rigorose, che non sembrano qui sussistenti: v., per tutte, sentenza 30 settembre 2003, causa C‑94/02 P, Biret & Cie/Consiglio (Racc. pag. I‑10565, punti 55‑56 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha in tale sede affermato che, per poter procedere all’esame della legittimità di un atto comunitario sulla base di un accordo OMC, è necessario che «la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero [che] l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC». Nessuna di tali condizioni sembra sussistere nel caso della NC.
28 – V. su tale obbligo, in generale, sentenze 24 novembre 1992, causa C‑286/90, Poulsen (Racc. pag. I‑6019, punto 9); 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3989, punto 52), e 14 luglio 1998, causa C‑341/95, Bettati (Racc. pag. I‑4355, punto 20). Con specifico riferimento all’accordo TRIPS, che si inquadra nel sistema dell’OMC e ne condivide le caratteristiche, v. sentenze 16 giugno 1998, causa C‑53/96, Hermès International (Racc. pag. I‑3603, punto 28); 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a. (Racc. pag. I‑11307, punto 47), e 16 novembre 2004, causa C‑245/02, Anheuser-Busch (Racc. pag. I‑10989, punto 55).
29 – Paragrafo 36.
30 – Cfr. sentenza Rank Xerox Manufacturing, cit. alla nota 8, punti 28‑29.
31 – Non ritengo peraltro fondato l’argomento, sostenuto in particolare dalla Commissione, secondo il quale tale nota 1 m) della sezione XVI escluderebbe la possibilità di classificare nella sezione stessa i prodotti qui in esame, dal momento che gli stessi potrebbero essere classificati anche nel capitolo 90. Rilevo infatti che la nota 1 m) marca la netta distinzione tra le due sezioni, ma non indica che, in caso di dubbio tra il capitolo 90 e un capitolo della sezione XVI, debba essere il primo a prevalere.
32 – V. più sopra, paragrafo 30.
33 – V. più sopra, paragrafo 22.
34 – Sentenza Rank Xerox Manufacturing, cit. alla nota 8, punto 30.
35 – Osservazioni della Commissione, punto 51.
36 – Osservazioni del governo francese, punto 58; osservazioni del governo olandese, punto 40.
37 – Osservazioni del governo polacco, punti 28-34.
38 – Ibidem, punti 35 e ss.
39 – Sentenza Hewlett Packard, cit. alla nota 25, punti 21‑22. Per quanto la Corte abbia ammesso in generale la possibilità di un’applicazione analogica di un regolamento di classificazione (sentenza Krings, cit. alla nota 19, punto 35), non mi sembra che, nel presente caso, ne ricorrano le condizioni.
40 – Sentenza Hewlett Packard, cit. alla nota 25, punto 20.
41 – Vale forse la pena osservare che, nelle versioni più recenti della NC, alla posizione 8443 31 la velocità di copia degli apparecchi multifunzione è determinante ai fini della loro classificazione e dell’eventuale applicazione di un dazio.
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