CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO Mengozzi
presentate il 5 febbraio 2009 (1)
Causa C‑369/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato − Sentenza della Corte che constata l’inadempimento da parte della Repubblica ellenica dell’obbligo di ripetizione degli aiuti concessi alla compagnia Olympic Airways − Mancata esecuzione − Ricorso ex art. 228 CE – Sanzioni pecuniarie»
I – Introduzione
1. Il presente giudizio verte su un ricorso introdotto dalla Commissione contro la Repubblica ellenica conformemente all’art. 228 CE. L’istituzione ricorrente contesta a tale Stato membro la mancata esecuzione della sentenza del 12 maggio 2005 (2) (in prosieguo: la «sentenza del 2005»), con la quale la Corte ha constatato l’inadempimento da parte della convenuta degli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione della Commissione dell’11 dicembre 2002 (in prosieguo: la «decisione del 2002») (3), relativa all’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (in prosieguo: «OA»). La Commissione chiede alla Corte, oltre alla constatazione dell’inadempimento, la condanna della convenuta al pagamento di una penalità e di una somma forfettaria.
II – Antecedenti del ricorso
A – Interventi della Commissione anteriori alla decisione del 2002
2. Nel 1994 la Commissione autorizzava, sulla base dell’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto art. 87, n. 3, lett. c), CE], alcune misure di aiuto in favore di OA, per lo più rientranti in un piano di ristrutturazione e di ricapitalizzazione della compagnia (4). La compatibilità dell’aiuto veniva subordinata alla condizione del rispetto da parte della Grecia di un certo numero di impegni.
3. Ritenendo che alcuni di tali impegni non fossero stati rispettati, il 30 aprile 1996 la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) in relazione agli aiuti già autorizzati, nonché in relazione ad aiuti nuovi non notificati di cui era venuta a conoscenza. Tale procedimento sfociava nella decisione 1999/332/CE del 14 agosto 1998 (5), con cui la Commissione dava nuovamente il via libera agli aiuti autorizzati nel 1994, come nel frattempo modificati dalle autorità elleniche. Come nel 1994, la concessione di tali aiuti era accompagnata da un piano di ristrutturazione e subordinata a specifiche condizioni.
4. Con una successiva decisione del 2000, la Commissione autorizzava una nuova modifica degli interventi finanziari autorizzati.
B – La decisione del 2002
5. A seguito di denunce relative all’erogazione di aiuti in favore di OA, il 6 marzo 2002 la Commissione avviava un nuovo procedimento ex art. 88, n. 2, CE, e l’11 dicembre 2002 approvava la decisione 2003/372, fondata, in particolare, sul rilievo che la maggior parte degli obiettivi del piano di ristrutturazione della compagnia non erano stati raggiunti, che le condizioni che accompagnavano la decisione di autorizzazione del 1998 non erano state pienamente rispettate e che quest’ultima decisione era stata applicata in modo illegittimo. Veniva inoltre rilevata la sussistenza di nuovi aiuti operativi, consistenti essenzialmente nel fatto che lo Stato ellenico aveva tollerato il protrarsi del mancato versamento di contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto sui carburanti e sui pezzi di ricambio, dei canoni dovuti a vari aeroporti, dei diritti aeroportuali nonché di una tassa versata dai passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti greci, denominata «spatosimo».
6. Gli artt. 1‑3 del dispositivo della decisione così recitano:
«Articolo 1
L’aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Grecia all’Olympic Airways sotto forma di:
a) garanzie sui prestiti concessi alla società fino al 7 ottobre 1994 a norma dell’articolo 6 della legge n. 96/75 del 26 giugno 1975;
b) nuove garanzie su prestiti per complessivi 378 milioni di USD da stipulare anteriormente al 31 marzo 2001 per l’acquisto di nuovi aeromobili e per gli investimenti necessari al trasferimento di OA nel nuovo aeroporto di Spata;
c) riduzione dell’indebitamento della società per un importo di 427 miliardi di GRD;
d) capitalizzazione del debito della società per un importo di 64 miliardi di GRD;
e) conferimento di capitale di 54 miliardi di GRD, ridotto a 40,8 miliardi di GRD, in tre quote di 19, 14 e 7,8 miliardi di GRD rispettivamente nel 1995, 1998 e 1999
è considerato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (…).
Articolo 2
L’aiuto di Stato che la Grecia ha attuato tollerando il protrarsi del mancato versamento dei contributi previdenziali, dell’IVA sui carburanti e sui pezzi di ricambio dovuta dall’Olympic Aviation, dei canoni da corrispondere a vari aeroporti, dei diritti aeroportuali all’Aeroporto internazionale di Atene e ad altri aeroporti e della tassa “spatosimo” non è compatibile con il mercato comune.
Articolo 3
1. La Grecia adotta i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di 14 miliardi di GRD (41 milioni di euro) (6) di cui all’articolo 1, che non è compatibile con il trattato, nonché l’aiuto di cui all’articolo 2, illegittimamente messo a disposizione del beneficiario.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale».
7. Il 24 febbraio 2003 OA introduceva contro tale decisione un ricorso in annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale»).
C – Avvenimenti posteriori alla decisione del 2002
8. Nel marzo 2003 le autorità greche informavano la Commissione della loro intenzione di privatizzare OA. In settembre la Commissione ingiungeva alla Repubblica ellenica di comunicare tutte le informazioni necessarie all’esame della compatibilità con l’art. 87 CE delle misure di ristrutturazione e di privatizzazione di OA. In dicembre una nuova compagnia, Olympic Airlines (in prosieguo: «NOA»), entrava in servizio.
9. Il 16 marzo 2004 la Commissione notificava alla Repubblica ellenica la sua decisione di aprire la procedura prevista all’art. 88, n. 2, CE. Il 14 settembre 2005, al termine di tale procedura, la Commissione adottava una decisione con la quale accertava l’esistenza di nuovi aiuti illegittimi e incompatibili a favore di OA e di NOA (7) (in prosieguo: la «decisione del 2005»). Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale dalla Repubblica ellenica, da NOA e da OA (8).
10. Il 4 ottobre 2006 la Commissione adiva la Corte, conformemente all’art. 88, n. 2, CE al fine di far constatare la mancata esecuzione, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi derivanti dalla suddetta decisione. Il 14 febbraio 2008 la Corte rendeva la propria sentenza constatando l’inadempimento della Grecia (9).
D – La sentenza del 2005
11. Il 25 settembre 2003, ritenendo insufficienti le informazioni ottenute nel corso della procedura precontenziosa circa lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero degli aiuti oggetto della decisione del 2002, la Commissione proponeva un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Essa chiedeva alla Corte di dichiarare che «la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie ai fini della restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune – ad eccezione di quelli relativi ai contributi versati all’ente nazionale di previdenza sociale (…) –, a termini dell’art. 3 della decisione [del 2002], e, in ogni caso, non avendo comunicato all’istituzione medesima le misure adottate ai sensi dell’art. 4 di detta decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4 della menzionata decisione nonché del Trattato CE».
12. Circa l’obbligo di recupero dell’importo di 41 milioni di euro di cui all’art. 1 di tale decisione, la Corte constatava preliminarmente che «il trasferimento di tutti gli attivi [di OA], liberi da qualsiasi passività, alla nuova società [NOA]», «concepit[o] in modo tale da rendere impossibile, sulla base della normativa nazionale, il recupero dei debiti della vecchia compagnia [OA] presso la nuova società [NOA]», aveva «creato un ostacolo all’effettiva esecuzione della decisione [del 2002] e al recupero degli aiuti», con la conseguenza che «l’obiettivo di detta decisione, consistente nel ripristino di una situazione concorrenziale non falsata nel settore dell’aviazione civile, [era] stato seriamente compromesso» (10). La Corte aggiungeva che «le azioni avviate dalle autorità greche, vale a dire l’emanazione di una decisione che dispone il recupero del debito di (…) 41 milioni di euro [di OA], non [avevano] prodotto alcun effetto concreto quanto al rimborso effettivo della somma da parte di detta compagnia» (11) e concludeva che la Repubblica ellenica era venuta meno all’obbligo di procedere al suo recupero.
13. Quanto alla ripetizione delle somme indicate all’art. 2 della decisione del 2002, la Corte respingeva anzitutto l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui la decisione non sarebbe stata eseguibile sul punto in assenza di indicazioni precise quanto alle somme da recuperare. Al riguardo la Corte rammentava che «nessuna norma di diritto comunitario impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire», essendo «sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo» (12). Inoltre, la Corte rilevava che le somme da rimborsare potevano «essere dedotte dalla lettura del combinato disposto dell’art. 2 e dei punti 206-208 della motivazione della decisione medesima» (13). Infine, la Corte rilevava che le autorità elleniche si erano «limitate a compiere taluni passi procedurali e amministrativi, a concludere accordi parziali di ripianamento dei debiti nonché ad operazioni di compensazione»; tali iniziative, che peraltro erano state «tardive o incomplete ovvero sprovviste di forza vincolante e che, in ogni caso, non [avevano] condotto ad un’effettiva ripetizione delle somme dovute [da OA], non [potevano] essere considerate conformi agli obblighi degli Stati membri in materia di recupero di aiuti di Stato» (14).
14. Sulla base di tali motivi, nel dispositivo della sentenza, la Corte dichiarava che «la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune – ad eccezione di quelli relativi ai contributi versati all’ente previdenziale nazionale –, a termini dell’art. 3 della decisione [del 2002], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 3 della decisione medesima».
E – La procedura precontenziosa
15. Con lettera datata 18 maggio 2005 la Commissione esortava la Repubblica ellenica a informarla delle misure adottate per dare esecuzione alla sentenza del 2005.
16. La Repubblica ellenica rispondeva con lettera datata 2 giugno 2005, nella quale indicava che il recupero degli aiuti sarebbe avvenuto, da un lato, utilizzando i proventi della vendita di attivi e dell’alienazione di partecipazioni del gruppo OA e, dall’altro, ricorrendo all’art. 27 della legge n. 3185/2003, in base al quale erano automaticamente accreditati allo Stato tutti i ricavi della vendita di NOA e dei settori di attività diversi dalle attività di volo. Le autorità elleniche comunicavano inoltre alla Commissione che, qualora le risorse di OA non fossero bastate, era loro intenzione proseguire la procedura di recupero attraverso la messa in liquidazione della società. Se anche tale misura si fosse rivelata insufficiente, esse si sarebbero rivolte, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza comunitaria, a NOA, in quanto cessionaria delle attività di volo di OA. Nella medesima lettera la Repubblica ellenica informava altresì la Commissione sullo stato di avanzamento della procedura di recupero. Per quanto concerne l’aiuto di cui all’art. 1 della decisione del 2002, essa ricordava alla Commissione che il provvedimento di recupero, adottato al termine delle operazioni di accertamento dell’ammontare del credito e dei relativi interessi, era stato impugnato da OA dinanzi al tribunale amministrativo di Atene e che, il 26 gennaio 2004, la sua esecutività era stata sospesa da detto tribunale in attesa della decisione sull’impugnazione. Circa l’aiuto di cui all’art. 2 della decisione del 2002, la Repubblica ellenica comunicava alla Commissione che erano in corso le procedure di quantificazione, di accertamento e di imputazione degli ammontari soggetti a ripetizione. Richiamando il punto 41 della sentenza del 2005, le autorità elleniche precisavano che, conformemente all’art. 2 e ai ‘considerando’ 206‑208 della decisione del 2002, le somme da recuperare riguardavano il mancato pagamento da parte di OA: i) dell’IVA sul carburante per i periodi da gennaio a maggio 2001 e da novembre a dicembre 2001 (‘considerando’ 206); ii) dell’IVA sui pezzi di ricambio per i periodi da gennaio a maggio 2001 e da novembre a dicembre 2001 (‘considerando’ 206); iii) dei canoni dovuti agli aeroporti regionali (‘considerando’ 206); iv) dei diritti dovuti all’aeroporto internazionale di Atene (‘considerando’ 207); v) della tassa detta ‘spatosimo’ per il periodo da dicembre 2000 a febbraio 2002 e per il mese di marzo 1999 (‘considerando’ 208). L’ammontare totale da recuperare presso OA era calcolato approssimativamente a 111 milioni di euro, compresi gli interessi.
17. Dopo un altro scambio di corrispondenza, il 18 ottobre 2005 la Commissione inviava alla Repubblica ellenica una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 228 CE.
18. La Repubblica ellenica rispondeva con lettera datata 19 dicembre 2005. Essa ribadiva che il ritardo nelle operazioni di recupero dell’aiuto di cui all’art. 1 della decisione del 2002 era da addebitare al ricorso presentato da OA contro il provvedimento di ingiunzione di pagamento, affermava di aver esaurito tutte le misure a sua disposizione conformemente al diritto greco e si dichiarava intenzionata ad attendere l’esito del procedimento giudiziario prima di intraprendere ogni altra azione. Quanto all’aiuto di cui all’art. 2 della decisione del 2002, essa confermava di aver proceduto all’accertamento delle somme dovute e alla notifica dei relativi ordini di pagamento. Più in generale, le autorità elleniche osservavano che l’adozione della decisione del 2005 avrebbe ritardato il completamento delle operazioni di recupero, poiché ostacolava la conclusione dell’accordo per la vendita di NOA, impedendo a OA di ottenere le risorse necessarie a effettuare i pagamenti (15).
19. Ritenendo di non avere ricevuto alcuna informazione circa l’effettivo recupero degli aiuti, il 10 aprile 2006 (16) la Commissione notificava alla Repubblica ellenica un parere motivato nel quale concludeva che quest’ultima, non avendo adottato le misure necessarie all’esecuzione della sentenza del 2005, aveva disatteso gli obblighi che le incombevano in forza dell’art. 228, n. 1, CE e la invitava a conformarsi a tali obblighi nel termine di due mesi dalla ricezione del parere motivato. La Commissione informava inoltre le autorità elleniche che, in caso di ricorso alla Corte di giustizia ex art. 228 CE, avrebbe chiesto la condanna della Grecia al pagamento di una penalità e di una somma forfettaria, delle quali si riservava di precisare l’ammontare.
20. La Repubblica ellenica rispondeva al parere motivato con lettera datata 9 giugno 2006. Circa l’aiuto di cui all’art. 1 della decisione del 2002, essa ribadiva che la procedura di recupero era sospesa in attesa della decisione del tribunale amministrativo di Atene sul ricorso presentato da OA. Allo scopo di evitare ulteriori ritardi, essa chiedeva l’assistenza della Commissione e proponeva di accelerare le procedure di alienazione degli attivi di OA. Pur non essendo in linea di principio contrario alla possibilità della liquidazione della compagnia in assenza di altre soluzioni, il governo ellenico riteneva tuttavia che disporla al solo scopo di ottenere il recupero dell’aiuto, come proposto dalla Commissione nel parere motivato, avrebbe violato il diritto costituzionalmente garantito di OA a una tutela giurisdizionale e sarebbe stato contrario al principio di proporzionalità.
21. Per quanto concerne l’aiuto di cui all’art. 2 della decisione del 2002, la Repubblica ellenica chiedeva anzitutto alla Commissione di indicare il lasso di tempo di cui avrebbe disposto OA nel caso in cui il recupero di tale aiuto fosse avvenuto usufruendo di una disposizione del diritto nazionale che consente di estinguere i debiti nei confronti di entità pubbliche attraverso pagamenti regolari dilazionati su un periodo massimo di dieci anni. La Repubblica ellenica forniva infine informazioni circa i progressi compiuti nella procedura di recupero dell’aiuto. Con riferimento alla tassa detta «spatosimo», le autorità elleniche sostenevano che la somma inizialmente da recuperare, vale a dire 60,9 milioni di euro, si era ridotta in conseguenza del pagamento da parte di OA degli ammontari relativi al mese di marzo 1999 e al periodo compreso tra dicembre 2000 e maggio 2001. Esse invocavano nuovamente la cooperazione della Commissione per la definizione delle modalità di restituzione degli importi restanti. Per quanto riguarda i canoni aeroportuali dovuti alla direzione dell’aviazione civile (in prosieguo: la «DAC»), le autorità elleniche facevano valere che i debiti relativi al mancato pagamento di tali canoni da parte di OA erano stati in parte compensati, per un importo di circa 2,3 milioni di euro, e in parte annullati. Il saldo di 176 082,17 euro, relativo a una fattura contestata da OA, sarebbe stato pagato quanto prima.
22. Le autorità elleniche concludevano che, dato lo stadio avanzato della procedura di recupero e tenuto conto della richiesta di assistenza avanzata da dette autorità alla Commissione nonché del fatto che il ricorso di annullamento della decisione del 2002 era ancora pendente dinanzi al Tribunale, l’eventuale decisione della Commissione di adire la Corte con un ricorso ex art. 228 CE si sarebbe posta in contrasto con il principio di leale cooperazione sancito dall’art. 10 CE.
III – Procedura dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
23. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 3 agosto 2007 la Commissione ha introdotto il ricorso oggetto del presente giudizio, chiedendo alla Corte di:
– constatare che, non avendo adottato le misure di esecuzione della sentenza del 2005, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza della decisione del 2002 e dell’art. 228 CE;
– ingiungere alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità di 53 611 euro per giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 2005, a partire dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente giudizio fino al giorno in cui sarà eseguita la sentenza del 2005;
– ingiungere alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un ammontare giornaliero di 10 512 euro per il numero dei giorni di persistenza dell’infrazione dalla data di pronuncia della sentenza del 2005 alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente giudizio.
– condannare la Repubblica ellenica alle spese.
24. La Repubblica ellenica chiede che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la Commissione alle spese. I rappresentanti delle parti sono stati sentiti all’udienza tenutasi l’11 novembre 2008.
IV – Analisi
A – Sull’inadempimento contestato
1. Osservazioni preliminari
25. Nel controricorso la Repubblica ellenica informa la Corte di aver dato piena esecuzione agli obblighi a essa incombenti in forza della decisione del 2002 e di aver a tal fine proceduto, tra agosto e ottobre 2007, al completo recupero degli aiuti di cui agli artt. 1 e 2 di tale decisione. In base a una giurisprudenza costante la data di riferimento per valutare l’inadempimento contestato ai sensi dell’art. 228 CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione (17), ossia, nel nostro caso, due mesi dopo la notifica di quest’ultimo alla Repubblica ellenica il 10 aprile 2006.
26. È dunque giocoforza costatare che lo Stato membro convenuto, non avendo adottato in tempo utile tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2005, è venuto meno agli obblighi che a esso incombono in forza dell’art. 228 CE e deve pertanto essere dichiarato inadempiente.
27. Dato che però la Commissione ha chiesto, parallelamente alla declaratoria di inadempimento, anche la condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una penalità, oltre che di una somma forfettaria, occorre altresì accertare se la trasgressione contestata sia perdurata sino all’esame dei fatti da parte della Corte (18). Tale verifica implica la presa in considerazione di misure adottate dallo Stato membro convenuto posteriormente all’introduzione del ricorso, sulle quali la Commissione non ha potuto prendere posizione se non nell’ambito del presente giudizio.
28. In particolare, le memorie depositate dal governo convenuto nel corso della procedura scritta e le risposte di quest’ultimo ai quesiti scritti posti conformemente all’art. 54 bis del regolamento di procedura della Corte si riferiscono a una serie di compensazioni tra debiti e crediti reciproci di OA e dello Stato greco mediante le quali si sarebbe provveduto al recupero della maggior parte degli importi degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione del 2002.
29. Al riguardo ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, in assenza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di ripetizione delle somme indebitamente versate, il recupero degli aiuti illegittimi dev’essere effettuato, in via di principio, secondo le modalità previste dal diritto nazionale (19). Tale giurisprudenza è stata codificata nell’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (20), il quale prevede che il recupero venga effettuato «senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».
30. Lo Stato membro che, sulla base di una decisione della Commissione, sia obbligato a recuperare gli aiuti illegittimi è dunque libero di scegliere tra le modalità offerte dal proprio ordinamento giuridico quelle con cui adempirà tale obbligo, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e l’efficacia del diritto comunitario (21). Ne consegue che, in linea di principio, anche la compensazione, ove prevista dall’ordinamento nazionale quale modalità di estinzione delle obbligazioni, può costituire un mezzo mediante il quale effettuare il recupero di aiuti illegittimamente concessi. Tale conclusione non è contestata dalla Commissione, la quale censura invece il valore probatorio dei documenti prodotti dalla Repubblica ellenica e le condizioni alle quali le asserite compensazioni hanno avuto luogo.
31. Ciò premesso, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta alla Commissione, nell’ambito del procedimento ex art. 228 CE, fornire alla Corte gli elementi necessari per stabilire il livello di esecuzione da parte di uno Stato membro di una sentenza di condanna per inadempimento (22). Qualora la Commissione abbia fornito sufficienti elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento, «spetta allo Stato membro interessato contestare in modo approfondito e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano» (23).
32. Gli Stati membri sono inoltre tenuti, ai sensi dell’art. 10 CE, a cooperare con la Commissione per facilitare l’assolvimento dei compiti di vigilanza che le competono (24). Per quanto riguarda, in particolare, l’esecuzione di una decisione che impone il recupero di aiuti illegittimi, la Corte ha già avuto modo di affermare che «uno Stato membro che preveda il recupero (…) con un mezzo diverso dal pagamento in denaro è tenuto a fornire alla Commissione ogni informazione che consenta a quest’ultima di verificare se il mezzo scelto costituisca un’attuazione idonea di tale decisione». In effetti, secondo la Corte, «a differenza di un recupero a mezzo di pagamento in denaro, che per sua natura si presta al controllo della Commissione sull’esecuzione di tale decisione, altri sistemi proposti da uno Stato membro per adempiere l’obbligo di assicurare il recupero degli aiuti illegittimi potrebbero richiedere una valutazione di elementi complessi». Orbene, «perché possa procedere ad una tale verifica, alla Commissione occorrono informazioni che essa non può ottenere senza una stretta cooperazione da parte dello Stato membro interessato» (25).
33. È alla luce di tali principi che devono essere esaminate le diverse misure adottate dalla Repubblica ellenica per dare esecuzione alla decisione del 2002.
2. Sul recupero dell’aiuto di cui all’art. 1 della decisione del 2002
a) Argomenti delle parti
34. Nel ricorso la Commissione afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa il recupero effettivo dell’aiuto di 41 milioni di euro di cui all’art. 1 della decisione del 2002.
35. Dal canto suo, la Repubblica ellenica fa valere che l’aiuto in questione è stato oggetto di ripetizione e rinvia a una dichiarazione dell’autorità fiscale greca datata 18 ottobre 2007, allegata al controricorso, in cui si attesta, tra l’altro, che un importo di 73 363 107 euro, comprensivo di capitale e interessi calcolati secondo il tasso comunitario (26), è stato rimborsato da OA allo Stato greco il 31 agosto 2007. In risposta a un quesito scritto posto conformemente all’art. 54 bis del regolamento di procedura, le autorità elleniche hanno precisato che la ripetizione della somma in questione è avvenuta mediante compensazione con le somme riconosciute a OA da alcuni lodi arbitrali del 2006 e del 2007 a titolo di risarcimento del danno. Dalle indicazioni fornite da dette autorità emerge che, in base all’art. 27 del decreto legislativo n. 3560/1956, che ha ripreso i termini dell’«accordo sui trasporti aerei» concluso tra lo Stato greco e Aristotele Onassis, le controversie tra OA e lo Stato sono rimesse a tribunali arbitrali. Nel 2006 e nel 2007 OA avrebbe introdotto in tutto sette ricorsi nei confronti dello Stato: quattro per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito a causa della chiusura anticipata dell’aeroporto di Elliniko e dell’obbligo di trasferirsi nell’aeroporto internazionale di Spata e tre relativi al pregiudizio subito per aver fornito servizi di interesse generale senza contropartita nel periodo 1993-1999, nel 2000 e nel 2001. In esito a tali ricorsi, i tribunali arbitrali hanno condannato lo Stato a versare a OA circa 846 milioni di euro a titolo di risarcimento del pregiudizio subito a causa del trasferimento all’aeroporto di Spata e circa 25 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno conseguente all’obbligo imposto alla compagnia di prestare servizi di interesse generale. In particolare, la somma di 41 milioni di euro dovuta da OA in forza degli artt. 2 e 3 della decisione del 2002 sarebbe stata compensata con l’ordine di pagamento di 601 289 003,97 euro, emesso a seguito del lodo arbitrale n. 57/2006 del 6 dicembre 2006 (27).
36. Nella replica, la Commissione fa valere che, in una lettera datata 16 luglio 2006, essa aveva prospettato alla Repubblica ellenica la possibilità che i lodi arbitrali sopra menzionati contenessero elementi di aiuto e aveva auspicato che le fossero formalmente notificati prima che si procedesse a qualunque pagamento. Tale notifica non è tuttavia avvenuta. La Commissione ricorda anche che, reagendo ad alcune denunce e informazioni ricevute dalla Grecia, essa ha avviato un procedimento ex art. 88, n. 2, CE (28), avente ad oggetto, tra l’altro, i risarcimenti accordati a OA dai tribunali arbitrali. Sul merito dei lodi, la Commissione afferma di non disporre di informazioni sufficienti a determinare in quale misura OA avesse un obbligo giuridico di effettuare voli in perdita, ma che non può escludere che ci sia stata una sopravvalutazione della compensazione riconosciuta a tale titolo a OA, costitutiva di un aiuto illegale. Circa il risarcimento del pregiudizio subito a causa del trasferimento all’aeroporto internazionale di Atene, la Commissione ricorda che tale questione era già stata affrontata nelle sue decisioni del 1998, 2000 e 2002, ma che le informazioni trasmesse dal governo greco nel quadro del procedimento amministrativo in corso non le hanno permesso di comparare le cifre considerate in tali decisioni con quelle accordate dai lodi arbitrali. La Commissione esprime il timore che il medesimo pregiudizio sia stato compensato due volte. Più in generale, la Commissione ritiene che il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili dalla decisione del 2002, ove avvenuto, sia stato reso possibile solo grazie alla concessione di nuovi aiuti. Essa sottolinea che accettare un recupero realizzato in tali condizioni significa consentire a uno Stato membro, inadempiente all’obbligo di recuperare aiuti dichiarati incompatibili da una decisione della Commissione, di sottrarsi all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 228 CE concedendo nuovi aiuti per consentire il rimborso di quelli vecchi.
37. Nella controreplica e nella risposta ai quesiti posti conformemente all’art. 54 bis del regolamento di procedura la Repubblica ellenica sostiene che i risarcimenti ottenuti da OA per via arbitrale non costituiscono aiuti di Stato e che il procedimento avviato dalla Commissione nel dicembre del 2007 non ha ragione di essere. Riguardo al lodo n. 57/2006, in base al quale è stato emesso l’ordine di pagamento utilizzato in sede di compensazione, la Repubblica ellenica precisa che, nel liquidare l’indennizzo dovuto dallo Stato a OA, il tribunale arbitrale ha provveduto a dedurre 146 100 000 euro, corrispondenti agli importi già versati a riparazione del medesimo pregiudizio prima dell’adozione della decisione del 2002. Il governo greco fa infine osservare che, anche ove la Commissione dovesse provare che vi è stata sopravvalutazione del danno lamentato da OA, ciò non avrebbe alcuna incidenza sulla validità dell’operazione di recupero, poiché, in totale, l’importo degli aiuti che dovevano ancora essere restituiti da OA, e che costituivano il debito più risalente della compagnia nei confronti dello Stato, era di gran lunga inferiore a quello dell’indennizzo fissato dal tribunale arbitrale.
b) Valutazione
38. Come si è già avuto modo di osservare, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Commissione, nell’ambito del procedimento ex art. 228 CE, fornire alla Corte gli elementi necessari per stabilire il livello di esecuzione da parte di uno Stato membro di una sentenza di condanna per inadempimento. Qualora la Commissione abbia fornito sufficienti elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento, spetta allo Stato membro interessato contestare in modo approfondito e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano.
39. Nella specie, la ricorrente sostiene di non disporre delle informazioni sufficienti a provare che i lodi arbitrali su cui si controverte comportano nuovi elementi di aiuto in favore di OA, ma suppone che tale sia il caso. Un procedimento ex art. 88, n. 2, CE è stato avviato al riguardo e, stando alle informazioni fornite alla Corte, è tuttora pendente (29). Per parte sua, la Repubblica ellenica ha chiarito le circostanze che hanno condotto al recupero dell’aiuto di cui all’art. 1 della decisione del 2002 e ha prodotto dinanzi alla Corte sia il lodo arbitrale che ha liquidato gli importi considerati ai fini della compensazione ‑ adottato in applicazione di una clausola arbitrale approvata per legge ‑ sia l’ordine di pagamento emesso in esecuzione di tale lodo. Essa ha infine prodotto un’attestazione dell’autorità fiscale nella quale si certifica l’avvenuta compensazione.
40. In tali circostanze, pur comprendendo le ragioni del disappunto della Commissione ‑ informata solo nel corso del presente giudizio dell’avvenuta compensazione e delle modalità di realizzazione della stessa ‑ non ritengo che si possa porre a carico dello Stato convenuto l’onere di provare, nell’ambito del presente procedimento per inadempimento, che il lodo in questione non ha dato luogo ad una sopravvalutazione del pregiudizio invocato da OA e non ha quindi comportato la concessione di nuovi aiuti alla compagnia.
41. D’altro canto, non spetta a mio avviso alla Corte, adita nel quadro di un ricorso per inadempimento, valutare se le misure proposte o adottate da uno Stato membro al fine di dare esecuzione all’obbligo di recupero di un aiuto imposto da una decisione della Commissione comportino nuovi elementi di aiuto. Ciò vale in particolare nelle circostanze del caso di specie in cui, da un lato, la questione di un recupero asseritamene attuato mediante la concessione di nuovi aiuti è stata posta per la prima volta dinanzi alla Corte senza essere stata quindi oggetto di esame nel corso della fase precontenziosa del procedimento, in cui i necessari elementi di valutazione potevano essere acquisiti ed esaminati dalla Commissione, e, dall’altro, quest’ultima ha avviato un procedimento amministrativo vertente, tra l’altro, sugli elementi di aiuto la cui esistenza è soltanto presunta dall’istituzione ricorrente nel presente giudizio.
42. Per tali motivi, suggerisco alla Corte di concludere che la Commissione non ha provato che la mancata esecuzione da parte della Repubblica ellenica dell’obbligo di recupero dell’aiuto menzionato all’art. 1 della decisione del 2002 si è protratta fino all’esame dei fatti da parte della Corte.
3. Sul recupero dell’aiuto di cui all’art. 2 della decisione del 2002
a) Sulla portata dell’obbligo di recupero
43. Come si è visto sopra, nella sentenza del 2005, la Corte escludeva espressamente dall’oggetto della declaratoria di inadempimento pronunciata nei confronti della Repubblica ellenica l’obbligo di recupero dell’elemento di aiuto menzionato all’art. 2 della decisione del 2002, consistente nel mancato versamento di contributi previdenziali. Inoltre, posteriormente all’introduzione del ricorso oggetto del presente giudizio, con sentenza 12 settembre 2007 (30) il Tribunale, statuendo sul ricorso introdotto da OA, ha annullato gli artt. 2 e 3 della decisione del 2002 «nella parte riguardante la tolleranza verso il protrarsi del mancato pagamento, da un lato, di diritti dovuti da [OA] all’Aeroporto internazionale di Atene e, dall’altro, dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dalla Olympic Aviation sul carburante e sui pezzi di ricambio» e ha respinto il ricorso per il resto (31).
44. Ne consegue che, al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, l’obbligo di restituzione che ancora incombe alla Repubblica ellenica in forza del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della decisione del 2002 comprende, senza che vi sia in proposito contestazione tra le parti, gli elementi costituiti dalla mancata corresponsione, da un lato, dei canoni aeroportuali e, dall’altro, della tassa detta «spatosimo».
45. È stato invece oggetto di dibattito dinanzi alla Corte se rientri nell’obbligo di recupero anche l’elemento di aiuto esaminato dalla Commissione al ‘considerando’ 209 della decisione del 2002, costituito dal «tollerato protrarsi del mancato pagamento di diritti aeroportuali». La Repubblica ellenica ritiene che non esista alcun obbligo di restituzione, poiché tale elemento di aiuto non è menzionato nella parte dispositiva della decisione.
46. Per parte sua, la Commissione, senza prendere posizione sugli argomenti avanzati dalla convenuta, indicava chiaramente, in sede di replica, che la somma menzionata al ‘considerando’ in questione rientrava nell’ingiunzione di recupero. Interrogata sul punto all’udienza e con due diversi quesiti scritti posti conformemente all’art. 54 bis del regolamento di procedura, essa ha tuttavia modificato la sua posizione iniziale, affermando che tale somma non è soggetta a recupero poiché non costituisce in sé un aiuto di Stato e che, per tale ragione, non è stata inserita nel dispositivo della decisione del 2002. Confesso che la tesi da ultimo sostenuta dalla Commissione non mi è del tutto chiara e, soprattutto, non mi sembra trovi conforto nella lettura dei passaggi pertinenti della decisione del 2002. In effetti, l’art. 2 della decisione del 2002 dichiara incompatibile con il mercato comune, tra l’altro, l’aiuto «attuato tollerando il protrarsi del mancato versamento (…) dei diritti aeroportuali all’Aeroporto internazionale di Atene e ad altri aeroporti» (32). Orbene, il riferimento ai diritti dovuti da OA ad aeroporti diversi dall’Aeroporto internazionale di Atene parrebbe un rinvio ai ‘considerando’ 151‑153 e 209 della decisione, in cui viene analizzato l’accordo di compensazione tra Stato e OA avente a oggetto i debiti di quest’ultima, per un ammontare di 28,9 milioni di euro dovuti a diversi aeroporti, relativi al mancato pagamento dei diritti aeroportuali per voli interni e internazionali effettuati nel periodo compreso tra novembre 1994 e dicembre 1998 (33). Tali ‘considerando’ sono peraltro gli unici in cui si prendono in esame i diritti in oggetto. La lettura della decisione sembra dunque piuttosto corroborare la tesi inizialmente sostenuta dalla Commissione secondo cui la somma di 28,9 milioni di euro menzionata al ‘considerando’ 209 rientra anch’essa nell’ingiunzione di recupero di cui all’art. 3 di tale decisione.
47. In ogni caso, a prescindere da qualunque considerazione circa l’interpretazione della decisione, la Corte non può, a mio avviso, non prendere atto della posizione da ultimo assunta dalla Commissione, la quale implica, in definitiva, la rinuncia a far valere nei confronti della convenuta il mancato recupero della somma in questione, inizialmente qualificato quale elemento dell’inadempimento contestato nel quadro del presente giudizio.
48. In conclusione, tenendo conto delle considerazioni che precedono, l’obbligo di recupero che, al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, incombe alla Repubblica ellenica in forza degli artt. 2 e 3 della decisione del 2002 riguarda gli elementi di aiuto costituiti dal mancato versamento: i) dei canoni dovuti a diversi aeroporti regionali, e ii) della tassa detta «spatosimo».
b) Sull’esecuzione dell’obbligo di recupero
i) Sui canoni dovuti a diversi aeroporti regionali
49. Il ‘considerando’ 206 della decisione del 2002 si riferisce al mancato pagamento da parte di OA di canoni aeroportuali relativi al periodo 1998-2001, per complessivi 2,46 milioni di euro. Nella risposta al parere motivato la Repubblica ellenica ha sostenuto che i debiti di OA nei confronti della DAC relativi al mancato pagamento di tali canoni erano stati in parte compensati, per un importo di circa 2,3 milioni di euro, e in parte annullati e che restavano ancora da pagare a tale titolo 176 082,17 euro, relativi a una fattura contestata da OA e 478 609,91 euro, corrispondenti a una fattura emessa nei confronti di Olympic Aviation, società del gruppo OA, anch’essa oggetto di reclamo. Nella controreplica il governo greco sostiene che la DAC ha proceduto a una nuova verifica della situazione debitoria di OA per il mancato pagamento dei canoni aeroportuali, dalla quale è risultato che solo 1 818 027 euro e non 2,3 milioni, come precedentemente indicato, erano stati effettivamente rimborsati. La differenza sarebbe dovuta al fatto che il reclamo di Olympic Aviation è stato respinto.
– Sul rimborso dell’importo di 1 818 027 euro
50. La Repubblica ellenica sostiene che tale importo è stato rimborsato nel giugno 2006. La Commissione sostiene, da un lato, che la documentazione allegata alla risposta della Grecia al parere motivato non forniva indicazioni circa le modalità di recupero di tale somma e, dall’altro, che le attestazioni prodotte per la prima volta dinanzi alla Corte non consentono di provarne l’effettivo rimborso.
51. Interrogata dalla Corte circa le modalità del recupero, la Repubblica ellenica ha rinviato, in primo luogo, alle informazioni già fornite in risposta al parere motivato, dalle quali emergerebbe che quattro fatture, per un importo complessivo di 1 087 141,43 euro, emesse dalla DAC erano state annullate con decisione di tale direzione del 3 dicembre 2003 a causa di errori nella tarifficazione e sostituite da una fattura dell’importo di 605 072,63 euro. In allegato alla lettera di riposta al parere motivato figura la decisione in parola, nella quale sono menzionate una serie di 14 fatture, tra cui le quattro in questione, per un totale di 2 690 281,91 euro. La suddetta decisione, oltre a riguardare un importo diverso da quello indicato dalle autorita elleniche sia nella risposta al parere motivato che nella risposta ai quesiti scritti posti dalla Corte, non specifica le ragioni che hanno condotto la DAC ad annullare e sostituire le fatture in oggetto. Inoltre, al ‘considerando’ 5 di tale decisione è indicato che l’insieme delle fatture annullate concerne la locazione di spazi del vecchio aeroporto di Atene per un periodo posteriore (34) a quello cui si riferisce il ‘considerando’ 206 della decisione del 2002 (1998-2001). Infine, rilevo che le prove prodotte per dimostrare il pagamento dell’importo di 605 072,63 euro, corrispondente alla nuova fattura emessa in sostituzione delle precedenti, consistono in tre attestazioni, una della DAC datata 28 settembre 2007 e due provenienti dalle autorità fiscali, dalle quali non emergono tuttavia le modalità di tale pagamento. In tali circostanze, è a giusto titolo che la Commissione contesta l’idoneità di tali dichiarazioni a dimostrare il carattere effettivo del recupero.
52. Il governo convenuto si è riferito, in secondo luogo, al decreto del Ministro delle Finanze e dell’Economia dell’8 febbraio 2005, allegato alla risposta delle autorità elleniche al parere motivato, con il quale è stata disposta una compesazione fra debiti e crediti reciproci di OA e della DAC per un importo complessivo di 1 073 371,93 euro. Tale compensazione avrebbe riguardato anche i debiti di OA corrispondenti al mancato pagamento di tre fatture inerenti a canoni aeroportuali per un importo complessivo di 349 081,73 euro (35). Oltre al fatto che dalla tabella che figura al punto 3.78 della risposta al parere motivato risulta che due delle tre fatture in questione (la n. 4082/01 e la n. 227/02) riguardano servizi prestati a OA tra gennaio e aprile 2002, vale a dire in un periodo posteriore a quello cui si riferisce il ‘considerando’ 206 della decisione del 2002, il governo convenuto non ha fornito alcuna indicazione circa i debiti della DAC nei confronti di OA che sarebbero stati compensati, né tali informazioni possono evincersi dal decreto ministeriale che ha disposto la compensazione o dalle dichiarazioni dell’autorità fiscale che sono state prodotte dinanzi alla Corte.
53. Come si è visto sopra (36), quest’ultima ha precisato che, qualora lo Stato membro proceda al recupero di un aiuto statale mediante un sistema diverso dal pagamento in denaro, esso è tenuto a fornire alla Commissione ogni informazione che le consenta di verificare se il mezzo scelto costituisca un’attuazione idonea dell’obbligo di recupero. Nella specie, la Commissione sostiene che le informazioni trasmesse dalla Repubblica ellenica non consentono di identificare i debiti dello Stato greco nei confronti di OA che sarebbero stati compensati.
54. Come suggerito dalla Commissione, ritengo che, nel caso in cui lo Stato membro decida di procedere al recupero dell’aiuto mediante compensazione, occorra quantomeno che dalla documentazione trasmessa risultino chiaramente identificati sia la natura dei crediti del beneficiario dell’aiuto nei confronti dello Stato considerati in sede di compensazione sia l’importo e il periodo cui tali crediti si riferiscono. Tali elementi devono essere forniti alla Commissione eventualmente anche producendo le pertinenti fatture. Non è invece, a mio avviso, sufficiente a provare che il recupero è stato correttamente effettuato tramite compensazione, come correttamente sostenuto dalla Commissione, la produzione di una dichiarazione ufficiale delle autorità dello Stato membro interessato da cui emerge unicamente che i debiti dell’impresa beneficiaria nei confronti dello Stato derivanti dalla concessione dell’aiuto sono stati compensati.
55. Nella specie, le informazioni trasmesse dal governo ellenico non appaiono, come sostenuto dalla Commissione, sufficienti a consentire di verificare l’effettivo recupero dell’importo di 349 081,73 euro corrispondente alle tre fatture menzionate al paragrafo 52 supra.
56. In conclusione, concordo con la Commissione nel ritenere che la documentazione prodotta dallo Stato membro convenuto sia insufficiente a provare il recupero della somma di 1 818 027 euro, asseritamene rimborsata da OA nel giugno 2006 come parte dell’elemento di aiuto menzionato al ‘considerando’ 206 della decisione del 2002.
– Sul rimborso di 176 082,18 euro, corrispondenti alla fattura della DAC n. 3307/98
57. Secondo quanto affermato dal governo greco nel controricorso, il saldo di quanto ancora dovuto da OA a titolo di canoni aeroportuali non versati ammontava, dopo l’asserito rimborso di 1 818 027 euro analizzato sopra, a 654 692 euro (176 082,18 euro + 478 606,91 euro). Di tale importo, 176 082,18 euro più interessi, per un totale di 352 808,78 euro, sarebbero stati rimborsati il 31 agosto 2007. In risposta a un quesito scritto posto conformemente all’art. 54 bis del regolamento di procedura, il governo greco ha precisato che tale importo è stato compensato con le somme riconosciute a OA a titolo di risarcimento del danno dal lodo arbitrale n. 57/2006 sopra menzionato. Riguardo alla prova dell’esecuzione dell’obbligo di recupero per quanto concerne detto importo valgono dunque le considerazioni svolte ai paragrafi 40‑41 supra.
– Sul rimborso di 478 606,91 euro corrispondenti alla fattura della DAC n. 4175/99, emessa nei confronti di Olympic Aviation
58. L’importo relativo a tale fattura più interessi, per una somma complessiva di 933 289,41 euro, sarebbe stato rimborsato il 2 ottobre 2007 mediante compensazione tra debiti e crediti reciproci di OA e della DAC. Quali elementi di prova, il governo greco ha allegato al controricorso il decreto del Ministro greco dell’Economia e delle Finanze con il quale è stata disposta la compensazione, nonché una lettera della DAC a OA, datata 17 ottobre 2007, alla quale è a sua volta allegato una distinta dettagliata delle somme oggetto della compensazione. Da tale distinta risulta che i crediti che OA vantava nei confronti della DAC riguardavano l’assistenza prestata dalla prima agli aerei della seconda nel periodo tra il 1° gennaio 2004 e il 31 luglio 2007. In allegato al controricorso figurano altre due lettere della DAC, indirizzate a OA: la prima, datata 2 ottobre 2007, nella quale si afferma che, per quanto riguarda i canoni aeroportuali dovuti per il perido 1998-2001, «tutti i debiti di OA sono stati pagati, annullati, compensati o trasmessi all’amministrazione fiscale competente per essere accertati e recuperati»; la seconda, datata 19 ottobre 2007, in cui si attesta che tra i debiti di OA che sono stati compensati con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2007 figurava anche la fattura di 478 606,91 euro in parola più i relativi interessi.
59. Le informazioni prodotte dal governo greco circa il recupero della somma in questione, in particolare quelle che figurano in allegato alla lettera della DAC del 17 ottobre 2007, sono nettamente più dettagliate e, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, consentono di individuare con sufficiente chiarezza la natura, l’importo e il periodo cui si riferiscono i crediti di OA nei confronti della DAC considerati in sede di compensazione.
– Conclusioni sull’esecuzione dell’obbligo di recuperare l’elemento di aiuto di cui al ‘considerando’ 206 della decisione del 2002
60. In base all’insieme delle valutazioni che precedono, ritengo che, al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, sia provata la mancata esecuzione dell’obbligo di recupero presso OA dell’elemento di aiuto menzionato al ‘considerando’ 206 della decisione del 2002, costituito dal protrarsi del mancato pagamento di canoni aeroportuali dovuti nel periodo 1998‑2001, per un importo complessivo di 2,46 milioni di euro, fatta eccezione per quanto concerne gli importi di 176 082,18 euro, corrispondente alla fattura della DAC n. 3307/98, e di 478 606,91 euro, corrispondente alla fattura della DAC n. 4175/99, per prestazioni effettuate a favore di Olympic Aviation.
ii) Sul rimborso della tassa detta «spatosimo»
61. Il ‘considerando’ 208 della decisione del 2002 menziona l’elemento di aiuto costituito dal tollerato protrarsi del mancato pagamento da parte di OA della tassa per la modernizzazione e lo sviluppo degli aeroporti, detta «spatosimo», per il periodo compreso tra dicembre 2000 e febbraio 2002 e per il mese di marzo 1999, per un importo complessivo di circa 60 999 156 euro.
62. Nel controricorso la Repubblica ellenica afferma di aver informato, a diverse riprese, la Commissione che una parte dell’importo della tassa dovuta per il periodo in questione era stata pagata prima dell’adozione della decisione del 2002. Le prove relative al pagamento, a tale titolo, di un importo complessivo di 22 806 158,87 euro sarebbero state inviate alla Commissione in allegato a una lettera del segretario generale ai trasporti dell’epoca, datata 26 giugno 2003; i passaggi rilevanti di tale lettera e i relativi allegati sono stati prodotti dinanzi alla Corte. Come rilevato dalla Commissione, i giustificativi di pagamento in questione consistono, da un lato, in una serie di bollettini emessi da OA, su nessuno dei quali figura, nella casella corrispondente, il timbro della banca che avrebbe ricevuto il pagamento (Trapeza tis Ellados) e, dall’altro, in un attestato relativo ai corrispondenti movimenti dal conto di OA che risulta illeggibile. In tali condizioni, concordo con l’istituzione ricorrente nel considerare la documentazione prodotta inidonea ad apportare la prova dell’effettivo versamento degli importi in questione.
63. Quanto alla lettera della DAC a OA datata 2 ottobre 2007, allegata al controricorso, in cui si attesta l’avvenuto versamento da parte di OA, il 24 settembre 1999 e il 29 giugno 2001, di un importo complessivo di 22 806 158,87 euro a titolo di pagamento della «spatosimo» rispettivamente per il mese di marzo 1999 e per il periodo da dicembre 2000 a maggio 2001, non ritengo che, in assenza delle relative pezze giustificative, essa costituisca prova certa dell’avvenuto pagamento. Lo stesso vale, a mio avviso, per l’attestazione della situazione fiscale di OA allegata alla controreplica, dalla quale risulta che la compagnia non ha, al 29 gennaio 2008, alcun debito scaduto nei confronti dello Stato.
64. Per quanto riguarda il saldo dell’importo dovuto a titolo della tassa «spatosimo», dopo il pagamento dei 22 806 158,87 euro sopra menzionati, quantificato in 38 192 997 euro, il governo greco, in risposta ai quesiti scritti posti conformemente all’art. 54 bis del regolamento di procedura, ha precisato che esso è stato compensato, unitamente agli interessi maturati al 31 agosto 2007, con le somme dovute dallo Stato a titolo di risarcimento del danno in base al lodo arbitrale n. 57/2006 più sopra menzionato. Riguardo alla prova dell’esecuzione dell’obbligo di recupero per quanto concerne tale importo valgono dunque le considerazioni svolte ai paragrafi 40‑41.
c) Conclusioni sull’esecuzione dell’obbligo di recuperare l’aiuto di cui all’art. 2 della decisione del 2002
65. Sulla base dell’insieme delle valutazioni svolte, ritengo provato il perdurare fino all’esame dei fatti da parte della Corte della mancata esecuzione da parte della Repubblica ellenica dell’obbligo a essa incombente in forza del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della decisione del 2002 per quanto riguarda: i) il recupero presso OA dell’elemento di aiuto menzionato al ‘considerando’ 206 della decisione del 2002, costituito dal protrarsi del mancato pagamento di canoni aeroportuali dovuti nel periodo 1998‑2001, per un importo complessivo di 2,46 milioni di euro, fatta eccezione per quanto concerne gli importi di 176 082,18 euro, corrispondente alla fattura della DAC n. 3307/98, e di 478 606,91 euro, corrispondente alla fattura della DAC n. 4175/99, per prestazioni effettuate a favore di Olympic Aviation, e ii) il recupero presso OA dell’elemento di aiuto menzionato al ‘considerando’ 208 della decisione del 2002, costituito dal protrarsi del mancato pagamento della tassa detta «spatosimo» per un ammontare complessivo di 60 999 156 euro, fatta eccezione per un importo di 38 192 997 euro.
B – Sulle sanzioni pecuniarie
66. Nel 2005 la Commissione ha adottato una nuova comunicazione sull’applicazione dell’art. 228 CE (in prosieguo: la «comunicazione del 2005») (37). Al punto 10 di tale comunicazione essa spiega che l’esigenza di evitare che regolarizzazioni tardive da parte degli Stati membri non comportino alcuna sanzione e non siano pertanto scoraggiate efficacemente l’ha condotta a modificare la prassi seguita sulla scorta delle due precedenti comunicazioni (38) e a includere ormai sistematicamente nei ricorsi ex art. 228 CE l’indicazione sia di una penalità che di una somma forfettaria. Nella specie, conformemente a tale orientamento, la Commissione propone alla Corte di irrogare alla Repubblica ellenica entrambe le sanzioni pecuniarie.
1. Sulla penalità
a) Argomenti delle parti
67. La Commissione ritiene che una penalità di 53 611 euro per giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 2005 a decorrere dalla pronuncia della sentenza nel presente giudizio rifletta correttamente la gravità e la durata dell’infrazione contestata e tenga conto dell’esigenza di assicurare alla sanzione un effetto coercitivo e dissuasivo. Conformemente al metodo di calcolo definito al punto 14 della comunicazione del 2005, tale importo è stato fissato moltiplicando un importo forfettario di base uniforme di 600 euro al giorno per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata e moltiplicando il risultato ottenuto per un fattore «n» che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro convenuto, calcolata sulla base del suo prodotto interno lordo e del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio, coefficiente che, per la Grecia, è stato fissato a 4,38. Per quanto concerne la gravità dell’infrazione, la Commissione ha applicato un coefficiente 12, su una scala da 1 a 20, in funzione sia dell’importanza della disposizione comunitaria che è stata oggetto di infrazione sia delle conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari. Per quanto concerne la durata dell’infrazione, la Commissione prende in considerazione il periodo di 17 mesi intercorso tra la data della sentenza del 2005 (12 maggio 2005) e la data della decisione di adire la Corte (18 ottobre 2006), applicando, conformemente al punto 17 della comunicazione del 2005, un coefficiente 1,7. La Commissione lascia tuttavia alla Corte la determinazione di un coefficiente eventualmente più elevato, che tenga conto del periodo intercorso tra la decisione dell’istituzione ricorrente di adire la Corte e l’esame dei fatti da parte di quest’ultima.
68. La Repubblica ellenica sostiene, in via principale, che la domanda della Commissione volta a condannarla al pagamento di una penalità deve essere rigettata in quanto priva di oggetto, dal momento che è stata data completa esecuzione alla sentenza del 2005. In via subordinata essa fa valere che l’importo proposto dalla Commissione è sproporzionato e deve essere ridotto in considerazione di tre elementi. In primo luogo, l’esecuzione della sentenza del 2005 sarebbe intervenuta in tempi brevi, nonostante la mancanza di cooperazione da parte della Commissione e l’assenza di chiarezza di taluni aspetti della decisione del 2002. In secondo luogo, il Tribunale ha parzialmente annullato detta decisione, con la conseguenza che nessun inadempimento può esserle contestato riguardo agli elementi di aiuto interessati dall’annullamento. In terzo luogo, il coefficiente di gravità fissato dalla Commissione sarebbe sproporzionato, sia rispetto ai coefficienti applicati in altri casi, nonostante la maggiore gravità dell’infrazione in questione, sia riguardo alle conseguenze concrete dell’inadempimento sugli interessi generali e particolari. A quest’ultimo proposito, il governo greco fa osservare, tra l’altro, che OA ha cessato ogni attività di volo e che, di conseguenza, il ritardo nel recupero degli aiuti in questione non ha continuato a falsare il gioco della concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
b) Valutazione
69. Per giurisprudenza costante l’eventuale imposizione di una penalità in forza dell’art. 228 CE, la cui natura coercitiva riguardo all’inadempimento in questione è stata sottolineata a più riprese dalla Corte (39), si giustifica in linea di principio soltanto se perdura l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte (40). Visto che, in base alle valutazioni sopra svolte, suggerisco alla Corte di dichiarare che l’inadempimento contestato nell’ambito del presente giudizio è in parte ancora in corso, la domanda della Commissione di infliggere una penalità allo Stato membro convenuto deve, a mio avviso, essere accolta.
70. L’importo della penalità proposto dalla Commissione è il risultato dell’applicazione del metodo di calcolo definito nella sua comunicazione del 2005. In proposito la Corte ha più volte sottolineato che orientamenti quali quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta da tale istituzione (41). Le proposte formulate dalla Commissione sulla base di tali orientamenti costituiscono dunque per la Corte soltanto un’utile base di riferimento (42).
71. Dato che la penalità è intesa a svolgere sullo Stato membro che non ottempera all’obbligo di esecuzione di una sentenza per inadempimento una pressione economica che lo spinga a porre fine all’inadempimento accertato, il suo importo deve essere deciso in funzione del grado di persuasione necessario affinché esso modifichi il suo comportamento (43). Spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare detto importo a un livello tale che la penalità, da un lato, sia adeguata alle circostanze e, dall’altro, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (44). In questa prospettiva, i criteri fondamentali da prendere in considerazione, in linea di principio, per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’uniforme ed efficace applicazione del diritto comunitario sono, secondo la Corte, il grado di gravità dell’infrazione, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi (45). In definitiva, tali criteri non si differenziano nella sostanza da quelli considerati dalla Commissione nelle sue comunicazioni sull’applicazione dell’art. 228 CE (46).
72. Nella specie, per quanto concerne, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, concordo con la Commissione nel considerare in linea di principio giustificata l’applicazione di un coefficiente elevato, data la centralità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato ai fini dell’istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; l’obbligo di recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune costituisce il logico corollario del divieto stabilito da tali disposizioni. Occorre inoltre ricordare che, dopo la decisione del 2002, la Commissione ha accertato l’erogazione di nuovi aiuti a OA (decisione del 2005) e che la Corte ha constatato, nel 2008, l’inadempimento da parte della Grecia dell’obbligo di recupero anche di tali aiuti.
73. Tuttavia, nel determinare il coefficiente che è opportuno applicare nella specie, si deve, a mio avviso, tener conto, anche dei seguenti elementi, che concorrono a mitigare la gravità connessa alla natura dell’infrazione. Anzitutto va considerata la circostanza che l’importo degli aiuti per i quali l’obbligo di recupero sussiste ancora e non risulta essere stato adempiuto è nettamente inferiore a quello considerato dalla Commissione nel valutare la gravità dell’infrazione (47). A tale scopo, occorre tener conto non solo dell’annullamento parziale della decisione del 2002 pronunciato dal Tribunale dopo l’introduzione del ricorso, ma altresì, da un lato, della circostanza che la Commissione contestava inizialmente allo Stato membro convenuto anche il mancato recupero dell’elemento di aiuto figurante al ‘considerando’ 209 di tale decisione e, dall’altro, ove si segua l’analisi da me proposta, degli elementi di tale infrazione la cui persistenza non è stata dimostrata dalla Commissione.
74. Inoltre, per quanto concerne le conseguenze dell’omessa esecuzione della sentenza del 2005 sugli interessi generali e particolari, occorre rilevare che non risulta dal fascicolo che, nel considerare tali conseguenze al fine di valutare la gravità dell’infrazione, la Commissione abbia specificamente esaminato l’impatto della cessione delle attività di volo da OA a NOA nel dicembre 2003. Orbene, se è vero che tale cessione può implicare il trasferimento alla nuova società operativa dei benefici degli aiuti ricevuti da OA, e il conseguente mantenimento della distorsione della concorrenza sul mercato dei trasporti aerei, la Commissione si è tuttavia limitata, nel presente procedimento, ad affermare in modo apodittico che un siffatto trasferimento è avvenuto (48). In tali condizioni, è difficile valutare appieno l’incidenza del perdurare dell’infrazione in causa sugli operatori attivi su tale mercato (49). Occorre tuttavia ricordare che, nella sentenza del 2005, la Corte ha dichiarato che il trasferimento di cui trattasi «ha creato un ostacolo all’effettiva esecuzione della decisione [del 2002] e al recupero degli aiuti per mezzo dei quali lo Stato greco aveva sostenuto le attività commerciali [di OA]» e che, «conseguentemente, l’obiettivo di detta decisione, consistente nel ripristino di una situazione concorrenziale non falsata nel settore dell’aviazione civile, è stato seriamente compromesso» (50).
75. Non mi sembra infine debba essere accolto l’argomento della Repubblica ellenica circa l’assenza di cooperazione da parte della Commissione nella fase di esecuzione dell’obbligo di recupero. Sebbene taluni elementi del fascicolo lascino trasparire una difficile comunicazione tra lo Stato membro convenuto e l’istituzione ricorrente, non mi sembra che, nel complesso, possa imputarsi all’una o all’altra parte un comportamento realmente contrario all’obbligo di leale cooperazione sancito dall’art. 10 CE, che giustifichi l’applicazione di una circostanza, secondo il caso, aggravante o attenuante.
76. In base alle considerazioni che precedono, il coefficiente di gravità 12 (su una scala da 1 a 20) proposto dalla Commissione appare, nella specie, eccessivo. Ritengo invece che il coefficiente 3 rifletta in modo più appropriato il grado di gravità dell’infrazione di cui trattasi.
77. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la durata dell’infrazione, occorre ricordare che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che il relativo coefficiente deve essere determinato «tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione, non essendo peraltro il libero apprezzamento della Corte limitato dalla scala da 1 a 3 proposta dalla Commissione» (51). Nella specie, più di tre anni e mezzo sono trascorsi dalla data di pronuncia della sentenza del 2005 (52). A fronte di un analogo lasso di tempo, la Corte ha recentemente considerato appropriato a rendere conto della durata dell’infrazione il coefficiente 2 (53). Ritengo opportuno applicare il medesimo coefficiente nel caso di specie.
78. Per quanto concerne, infine, la capacità finanziaria dello Stato membro interessato, la Corte ha riconosciuto adeguato il metodo di calcolo proposto dalla Commissione nelle sue comunicazioni, in quanto «consente di tener conto della capacità finanziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri» (54). Il coefficiente fissato per la Grecia nella comunicazione del 2005, che ritengo corretto applicare nella specie, è 4,38.
79. Moltiplicando l’importo di base di 600 euro per i coefficienti proposti, corrispondenti a 3, a titolo della gravità dell’infrazione, a 2, a titolo della durata di questa, e a 4,38, a titolo della capacità finanziaria dello Stato membro interessato, si giunge ad un importo di 15 768 euro per ogni giorno di ritardo. Tale importo mi sembra adeguato tenuto conto della finalità coercitiva della penalità.
2. Sulla somma forfettaria
a) Argomenti delle parti
80. Ai fini del calcolo dell’importo della somma forfettaria la Commissione propone di moltiplicare un ammontare giornaliero di 200 euro per i coefficienti 12 (gravità dell’infrazione) e 4,38 (capacità finanziaria dello Stato membro), già proposti ai fini del calcolo della penalità. L’importo di 10 512 euro al giorno che risulta da tale calcolo deve, secondo la Commissione, essere applicato per il lasso di tempo tra la data di pronuncia della sentenza del 2005 e quella dell’emananda sentenza nel presente giudizio.
81. La Repubblica ellenica fa valere, in via principale, che nessuna somma forfettaria dovrebbe esserle imposta dato che essa ha assicurato una rapida e completa esecuzione della sentenza del 2005. In via subordinata, ove la Corte dovesse decidere che tale esecuzione non è avvenuta, lo Stato membro convenuto ritiene che un eventuale cumulo delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 228 CE deve essere escluso, poiché entrambe le sanzioni perseguono il medesimo obiettivo. La Repubblica ellenica sottolinea anche che la Corte ha applicato cumulativamente penalità e somma forfettaria in un solo caso, caratterizzato da circostanze eccezionali, segnatamente quanto alla durata dell’infrazione. Infine, il governo greco fa valere che l’importo suggerito dalla Commissione è sproporzionato. Gli argomenti sui quali esso si basa sono in sostanza gli stessi utilizzati per contestare l’importo della penalità.
b) Valutazione
82. La tesi sostenuta in via principale dalla Repubblica ellenica, secondo cui nessuna sanzione ex art. 228 CE potrebbe essere imposta in assenza di un inadempimento in corso, è contraddetta da una recente sentenza della Corte, in cui lo Stato membro convenuto è stato condannato al pagamento di una somma forfettaria nonostante, alla data della pronuncia, la sentenza che aveva inizialmente accertato l’inadempimento fosse stata correttamente e integralmente eseguita (55). Ne consegue che, anche qualora la Corte, diversamente da quanto da me suggerito, concludesse che la Repubblica ellenica si è pienamente conformata alla sentenza del 2005, tale conclusione non sarebbe sufficiente a sottrarre tale Stato membro all’imposizione di una somma forfettaria.
83. Circa l’argomentazione avanzata dal governo convenuto in via subordinata, mi sembra anzitutto da respingere la tesi secondo cui il cumulo delle sanzioni previste dall’art. 228 CE è da escludere data l’identità di obiettivi da queste perseguiti. Anche volendo prescindere dalla circostanza che la Corte ha già applicato cumulativamente penalità e somma forfettaria, tale tesi non mi sembra condivisibile segnatamente alla luce della sentenza menzionata al paragrafo precedente. In tale pronuncia, infatti, confermando una tendenza che traspariva già dalla precedente giurisprudenza, la Corte ha chiaramente distinto le due sanzioni per funzione e presupposti di applicazione. La penalità svolge essenzialmente la funzione di «indurre uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere» (56), e, conseguentemente, presupposto per la sua applicazione è il perdurare dell’infrazione. La somma forfettaria, invece, mira piuttosto a sanzionare l’inadempimento per le conseguenze da esso prodotte e per la sua durata, nonché a prevenire la ripetizione di infrazioni analoghe: tale sanzione può dunque riguardare anche un’infrazione nel frattempo cessata. Stante la diversa funzione svolta, un eventuale cumulo delle due sanzioni non può essere escluso in via di principio, pur essendo l’obiettivo finale perseguito mediante la loro irrogazione il medesimo, vale a dire assicurare l’applicazione effettiva del diritto comunitario da parte degli Stati membri (57).
84. Ricordo inoltre che, nel procedere per la prima volta all’applicazione cumulativa di penalità e somma forfettaria, la Corte ha precisato che è suo compito, «in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto comunitario» (58). La Corte decide dunque di applicare l’una o l’altra sanzione o, eventualmente, di applicarle cumulativamente, unicamente in funzione delle circostanze del caso concreto e del grado di persuasione e di dissuasione richiesto, senza essere legata, nella scelta tra le possibili misure cui fare ricorso, a un particolare grado di gravità e di persistenza dell’infrazione. L’applicazione cumulativa di penalità e somma forfettaria potrebbe, ad esempio, rivelarsi particolarmente indicata nell’ipotesi in cui l’esecuzione tardiva della sentenza di constatazione dell’inadempimento sia stata solo parziale e la penalità sia dunque commisurata agli aspetti di tale inadempimento che ancora persistono. In tali casi, la contestuale condanna dello Stato membro al pagamento di una somma forfettaria permette di sanzionare quest’ultimo anche per i comportamenti infrazionali nel frattempo cessati.
85. Ciò premesso, ricordo che, secondo la Corte, l’imposizione di una somma forfettaria non ha il carattere automatico che suggerisce la Commissione nella comunicazione del 2005, ma, in ciascun caso di specie, «deve rimanere [funzione] dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 CE» (59). A tale riguardo, rilevo che, nella sentenza Commissione/Francia, citata sopra, la Corte ha conferito particolare rilievo alla circostanza che erano già state pronunciate a carico dello Stato membro convenuto diverse sentenze ai sensi dell’art. 226 CE di constatazione di inadempimento nel medesimo settore interessato dall’infrazione in causa (60).
86. Alla luce dei criteri summenzionati, ritengo che, nel caso di specie, l’imposizione di una somma forfettaria si giustifichi principalmente in base alle considerazioni circa la gravità dell’infrazione in causa esposte al paragrafo 72 supra, vale a dire l’importanza delle disposizioni violate e la circostanza che la Repubblica ellenica ha già fatto l’oggetto di due diverse constatazioni di inadempimento per l’omesso recupero di aiuti incompatibili erogati al medesimo beneficiario.
87. Per quanto concerne la durata di tale infrazione a decorrere dalla pronuncia della sentenza del 2005, occorre tener presente che le misure di esecuzione che, secondo le autorità elleniche, avrebbero assicurato l’effettivo recupero di una parte degli aiuti in questione sono state adottate solo tra agosto e ottobre 2007, e che taluni aspetti dell’infrazione perdurano a più di tre anni e mezzo dalla pronuncia di detta sentenza. L’esame del fascicolo non consente, a mio avviso, di giustificare un tale ritardo, in particolare considerato che la maggior parte delle misure comunicate alla Commissione nel corso della fase precontenziosa non differivano sostanzialmente da quelle che lo Stato membro convenuto aveva già adottato prima della sentenza del 2005 e che erano state giudicate dalla Corte come insufficienti ad assicurare l’effettivo recupero degli aiuti. Quanto alle difficoltà di ordine interno che la Repubblica ellenica avrebbe incontrato nell’adempimento degli obblighi ad essa incombenti, occorre ricordare, da un lato, che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto comunitario (61) e, dall’altro, che, in base a una giurisprudenza consolidata, l’applicazione delle procedure nazionali per il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili è, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, soggetta alla condizione che queste ultime consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (62). Inoltre, come fa osservare la Commissione, la Corte ha già avuto occasione di precisare che una procedura nazionale che prevede l’effetto sospensivo dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione emessi in vista del recupero di un aiuto concesso non consente l’esecuzione «immediata ed effettiva» della decisione che ha imposto il recupero e non soddisfa dunque i requisiti previsti dalla disposizione del regolamento n. 659/1999 sopra menzionata (63).
88. Nel fissare l’importo della somma forfettaria, ritengo si debba altresì tener conto delle considerazioni esposte ai paragrafi 73 e 74 supra, per quanto concerne, rispettivamente, la riduzione dell’ammontare complessivo degli aiuti inizialmente da recuperare e la valutazione delle conseguenze del perdurare dell’infrazione.
89. Alla luce di quanto precede, l’imposizione di una somma forfettaria di 2 milioni di euro mi sembra costituisca un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie.
3. Sulle spese
90. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va condannata alle spese.
V – Conclusioni
91. Per i motivi sopra esposti suggerisco alla Corte di statuire come segue nel presente procedimento:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, e comunque non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto nel parere motivato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia, relativa al mancato recupero degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune – ad eccezione di quelli relativi ai contributi versati all’ente previdenziale nazionale ‑, ai termini dell’art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea» una penalità di 15 768 euro per giorno di ritardo nell’adozione, e/o nella comunicazione alla Commissione, delle misure necessarie per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza sino all’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.
3) La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di 2 milioni di euro.
4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Causa C‑415/03, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3875).
3 – 2003/372/CE (GU L 132, pag. 1).
4 – Decisione 7 ottobre 1994, 94/696/CEE, sull'aiuto concesso dalla Grecia a Olympic Airways (GU L 273, pag. 22).
5 – GU L 128, pag. 1.
6 – Pari alla seconda rata dell'operazione di ricapitalizzazione, approvata nel 1998.
7 – C(2005) 2706, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a Olympic Airways e Olympic Airlines.
8 – Si tratta delle cause T‑415/05, Grecia/Commissione, T‑416/05, Olympic Airlines/Commissione e T‑423/05, Olympic Airways/Commissione, tuttora pendenti.
9 – Causa C‑419/06, Commissione/Grecia (non pubblicata nella Raccolta).
10 – Punti 33 e 34.
11 – Punto 35.
12 – Punto 39.
13 – Punto 41.
14 – Punto 44.
15 – La Repubblica ellenica sostiene che la conclusione del contratto di vendita di NOA, conformemente al «Memorandum of understanding» tra lo Stato greco e Olympic Investors/York Capital del 5 agosto 2005, notificato alla Commissione, era subordinata alla quantificazione degli aiuti dichiarati incompatibili nella decisione del 2005 e che le trattative sono naufragate proprio a causa dell'assenza di cooperazione da parte della Commissione su tale questione.
16 – Secondo la Repubblica ellenica il parere motivato sarebbe stato ricevuto dalla rappresentanza permanente di tale Stato il 14 aprile 2006.
17 – V. sentenze 12 luglio 2005, causa C‑304/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6263, punto 30), e 14 marzo 2006, causa C‑177/04, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑2461, punto 20).
18 – V. sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, citata alla nota precedente, punto 31, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, citata alla nota precedente, punto 21.
19 – Sentenza 12 dicembre 2002, causa C‑209/00, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑11695, punto 32). V. altresì sentenze 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland (Racc. pag. I-1591, punto 24); 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-959, punto 61), e 20 settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3437, punto 12).
20 – GU L 83, pag. 1.
21 – Sentenza 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, citata supra, nota 19, punto 34.
22 – Sentenza 4 luglio 2000, causa C‑387/97, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑5047, punto 73).
23 – V., in tal senso, sentenze 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia (Racc. pag. 4875, punto 21); 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑7773, punti 84‑87), e 12 luglio 2005, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 56.
24 – Sentenza 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 1791, punto 7).
25 – Sentenza 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, citata supra, nota 21, punti 40‑44.
26 – In particolare, 41 085 840 euro di capitale e 32 277 267 euro di interessi al 31 agosto 2007.
27 – Vale la pena ricordare che il ricorso oggetto di tale lodo è datato 20 marzo 2006 e che la Repubblica ellenica fa valere di aver tempestivamente informato la Commissione della sua introduzione. I lodi arbitrali sarebbero altresì stati oggetto di comunicazione alla Commissione, per informazione, il 29 gennaio 2008.
28 – 2007/2666/CE.
29 – Non risulta peraltro che i lodi in questione siano stati formalmente notificati nel quadro di tale procedimento, determinando la sospensione dei pagamenti dovuti in esecuzione degli stessi, né che sia stata emessa dalla Commissione un'ingiunzione di sospensione in tal senso, nel qual caso si sarebbe potuto eventualmente sostenere l'inesigibilità da parte di OA delle somme liquidate in suo favore e, conseguentemente, l'insussistenza delle condizioni per dar luogo alla compensazione.
30 – Causa T‑68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione (Racc. pag. II‑2911).
31 – Punti 1 e 2 del dispositivo.
32 – Il corsivo è mio.
33 – I ‘considerando’ 151‑153 sono inseriti nella parte della decisione consacrata alla descrizione dei nuovi aiuti illegittimi (punto 5.2), attuati sotto forma di «tolleranza della Grecia in relazione al mancato o ritardato pagamento o a qualsiasi altro trattamento di favore a norma del diritto fiscale e commerciale greco» (punto 5.2.2). Il ‘considerando’ 209 è collocato nella parte della decisione relativa alla valutazione dell'aiuto (punto 6), sotto il titolo «Il nuovo presunto aiuto in relazione alla tolleranza per il mancato pagamento di importi dovuti o per qualsiasi altro trattamento privilegiato a norma della legislazione greca in materia fiscale e commerciale» (punto 6.2.1.2). In tal senso v. anche la sentenza Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, citata supra, nota 30. Ricordo che l'Aeroporto internazionale di Atene è entrato in funzione il 28 marzo 2001; i diritti in questione non possono dunque riguardare tale aeroporto.
34 – Tra aprile 2001 e settembre 2003.
35 – Si tratta delle fatture n. 3513/01, per un importo di 116 833,81 euro, n. 4082/01, per un importo di 116 123,96, e n. 227/02, per un importo di 116 123,96 euro.
36 – V. supra, paragrafo 32.
37 – Comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2005 – applicazione dell'articolo 228 del trattato CE, SEC(2005) 1658.
38 – Rispettivamente del 1996 e del 1997.
39 – V., in particolare, sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, citata supra, nota 22, punti 90 e 92, e, da ultimo, sentenza 9 dicembre 2008, causa C-121/07, Commissione/Francia (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 27).
40 – V., in particolare, in tal senso, sentenze 18 luglio 2006, causa C‑119/04, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑6885, punti 45 e 46), e 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, citata supra, nota 39, punto 27.
41 – V., in tal senso, citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 85, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 70.
42 – V. sentenza 4 luglio 2002, Commissione/Grecia, citata supra, nota 22, punto 89.
43 – V., in tal senso, sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 91, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punti 59 e 60.
44 – V. sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 103 e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 61.
45 – V. sentenza 10 gennaio 2008, causa C‑70/06, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑1, punto 39).
46 – V. sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 104, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 62.
47 – In proposito non condivido l'argomento della Commissione secondo il quale l'importo degli aiuti da recuperare non avrebbe incidenza sulla gravità dell'infrazione. In effetti, da un lato, emerge dal ricorso che la stessa Commissione ha preso in considerazione tale importo ai fini di determinare il coefficiente di gravità, segnatamente al momento di valutare l'incidenza dell'infrazione sugli interessi generali e particolari, e, dall'altro, il punto 16.4 della menzionata comunicazione della Commissione del 2005 cita espressamente «gli importi finanziari implicati nell'infrazione» tra i fattori che, a titolo esemplificativo saranno presi in considerazione dall'istituzione allo scopo di valutare caso per caso gli effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari.
48 – Ricordo che nella decisione del 2005 la Commissione ha concluso che NOA è la società che è succeduta a OA, quanto meno ai fini del recupero degli aiuti di Stato prima della scissione. Tale conclusione è contestata da NOA nel ricorso introdotto contro detta decisione, oggetto della causa T-416/05 pendente dinanzi al Tribunale.
49 – In proposito, non mi sembra pertinente il riferimento contenuto nella replica alla circostanza che OA continua a svolgere attività di assistenza a terra, anch'esse liberalizzate. Con tale riferimento la Commissione sembra suggerire, senza apportare elementi di prova, il perdurare di un possibile effetto di distorsione della concorrenza su un mercato diverso da quello dell'aviazione civile, che peraltro presupporrebbe la dimostrazione che il beneficio degli aiuti ricevuti da OA non sia stato integralmente trasferito a NOA.
50 – Punto 34.
51 – V. sentenze 14 marzo 2006, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 71, e 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo, citata supra, nota 45, punto 44. La Corte non ha precisato quale data convenga prendere in considerazione per determinare «il momento in cui la Corte esamina i fatti»; tuttavia, dalla sentenza 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo, si evince che non si tratta della data d'udienza. Per ragioni di semplicità e di trasparenza mi sembra preferibile far coincidere tale data con quella della sentenza piuttosto che con quella della deliberazione, che non è resa pubblica.
52 – La giurisprudenza indica chiaramente che, ai fini del calcolo della durata dell'infrazione, il termine iniziale comincia a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza che ha dichiarato per la prima volta l'inadempimento (10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo, citata supra, nota 45, punto 46). L'argomento della Repubblica ellenica secondo il quale tale termine dovrebbe decorrere dalla scadenza del termine previsto dal parere motivato emesso nella procedura ex art. 228 CE va pertanto disatteso.
53 – Sentenza 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo, citata supra, nota 45, punto 46.
54 – V. sentenze 4 luglio 2002, Commissione/Grecia, citata supra, nota 22, punto 88, e 12 luglio 2005, Commissione/Francia, citata supra, nota 17, punto 109.
55 – Sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, citata supra, nota 39, punto 56.
56 – Punto 58.
57 – Sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, citata supra, nota 39, punto 57.
58 – Sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, citata supra, nota 39, punto 59.
59 – Sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, citata supra, nota 39, punto 62.
60 – Sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, citata supra, nota 39, punto 66.
61 – V., in particolare, sentenze 18 luglio 2006, causa C‑119/04, Commissione/Italia, (Racc. pag. I‑6885, punto 25), e 9 settembre 2004, causa C‑195/02, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑7857, punto 82).
62 – V. sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania (Racc. pag. 175, punto 12); Alcan Deutschland, citata supra, nota 19, punto 24, e 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, citata supra, nota 21, punti 32‑34.
63 – Sentenza 5 ottobre 2006, causa C‑232/05, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑10071, punto 49).
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