CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 4 settembre 2008 1(1)
Causa C‑375/07
Staatssecretaris van Financiën
contro
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden [Paesi Bassi])
«Regolamento (CEE) n. 2913/92– Codice doganale comunitario – Art. 220 e art. 239 – Recupero di dazi – Contabilizzazione a posteriori – Sgravio di dazi all’importazione – Motivi di equità – Procedimenti paralleli dinanzi ai giudici nazionali e ai giudici comunitari – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Interpretazione e validità del regolamento (CE) n. 1196/97– Carta di riso/pasta di riso in sfoglie»
I – Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) si situa nell’ambito di una controversia fra lo Staatssecretaris van Financiën (segretario di Stato alle Finanze) e la Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (in prosieguo: la «Heuschen & Schrouff») per recupero di dazi all’importazione.
2. Il rinvio pregiudiziale riguarda, da un lato, la classificazione doganale del prodotto indicato come «rice paper» (carta di riso ovvero pasta di riso in sfoglie; in prosieguo: «carta di riso») nonché la validità di un regolamento della Commissione concernente la classificazione doganale di tale prodotto.
3. Dall’altro, contemporaneamente alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, pende dinanzi alla Corte di giustizia una seconda causa, avente ad oggetto le medesime importazioni di carta di riso da parte della Heuschen & Schrouff e il loro trattamento doganale. La Heuschen & Schrouff cerca di ottenere l’annullamento della decisione REM 19/2002 della Commissione 17 giugno 2004. La sentenza 30 novembre 2006, pronunciata al riguardo dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (2), è oggetto di impugnazione con il numero di ruolo C‑38/07 P (3).
4. Nel contesto di tale causa contemporaneamente pendente fra la Heuschen & Schrouff e la Commissione, il giudice del rinvio solleva questioni concernenti le competenze dei giudici nazionali nel caso di procedimenti paralleli pendenti contemporaneamente a livello nazionale e comunitario, nonché le misure che garantiscono, in questa situazione, l’uniforme applicazione del diritto comunitario.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
1. Disposizioni in materia di classificazione doganale
5. La «nomenclatura combinata» (in prosieguo: la «NC»), introdotta nell’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4) si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, attualmente Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 approvata, unitamente al relativo protocollo di modifica 24 giugno 1986, per conto della Comunità, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (5). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari (6).
6. L’art. 9, n. 1 del regolamento n. 2658/87 autorizza la Commissione delle Comunità europee, assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, ad emettere misure per classificare le merci nella NC in base alla procedura fissata nell’art. 10 del regolamento n. 2658/87.
7. Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, parte A, del regolamento n. 2658/87, dispongono, inter alia, quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi. Determinante per la classificazione delle merci sono il testo delle voci, delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, le norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3. Qualora (...) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale (...)
(…)».
8. L’allegato I, parte II, sezione IV, capitolo 19, del regolamento n. 2658/87 contiene il codice NC per «Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria».
9. La voce 1901 NC raggruppa «Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di …, in peso, di cacao …; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 ((7))…», fra i quali anche la sottovoce 1901 90 99 NC, sotto la designazione «altri».
10. La voce 1905 NC contempla i «prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: …», fra i quali, alla sottovoce 1905 90 NC, «altri», l’ulteriore sottovoce 1905 90 20 NC «Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili».
11. Ai sensi del punto 1 dell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (8) (questo regolamento è fondato sul summenzionato art. 9 del regolamento n. 2658/87), i prodotti della seguente designazione devono essere classificati alla sottovoce 1905 90 20 NC:
«Preparazione alimentare, sotto forma di fogli essiccati, traslucidi, di varie dimensioni, fatti di farina di riso, sale e acqua.
Dopo essere stati immersi in acqua per essere resi flessibili, questi fogli vengono generalmente utilizzati come “involucri” per involtini primavera e prodotti simili».
12. Il punto 1 dell’allegato al regolamento n. 1196/97 contiene al riguardo la seguente motivazione:
«La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 1905, 1905 90 e 1905 90 20».
2. Disposizioni concernenti il non farsi luogo alla contabilizzazione ovvero concernenti lo sgravio/rimborso per motivi di equità nonché le relative competenze processuali degli organi nazionali e degli organi comunitari
13. L’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (9) (in prosieguo: il «CDC») contiene disposizioni in materia di contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione doganale per i casi in cui l’importo dei dazi risultante dall’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto.
14. L’art. 220, n. 2, CDC prevede, inter alia, quanto segue:
«(…) non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
(…)
b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;
(…)».
15. Quanto ad un eventuale rimborso di dazi all’importazione o all’esportazione in circostanze particolari, l’art. 239, n. 1, secondo trattino, CDC così recita:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni (…) dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato (…)».
16. Il procedimento amministrativo relativo alle decisioni concernenti gli artt. 220, n. 2, lett. b), e 239, n. 1, secondo trattino, CDC è disciplinato al capitolo «Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale» del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (10), modificato più volte. Il giudice del rinvio, nella sua terza questione pregiudiziale (11), fa riferimento al regolamento n. 2454/93 nella versione modificata (12) dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677 (13); a seguito di quest’ultima, sono state adottate, in relazione al procedimento amministrativo che qui interessa, modifiche concernenti la ripartizione delle competenze fra l’autorità doganale nazionale e la Commissione. Un’incisiva riforma delle disposizioni sulla ripartizione di competenze fra l’autorità doganale nazionale e la Commissione è avvenuta successivamente, con effetto a decorrere dal 1° agosto 2003, con la modifica del regolamento n. 2454/93 ad opera del regolamento (CE) della Commissione 25 luglio 2003, n. 1335 (14). Poiché sia la versione precedente come pure quella attuale, che ha fatto seguito alla modifica nel 2003, possono essere rilevanti, a seconda della decisione e del momento di cui di volta in volta trattasi, ci si deve occupare di entrambe le dette versioni.
17. Per quanto riguarda le decisioni relative all’art. 220, n. 2, lett. b), CDC, il procedimento amministrativo è disciplinato dagli artt. 869‑876, lett. a), del regolamento n. 2454/93, e per quanto riguarda le decisioni relative all’art. 239, n. 1, secondo trattino, CDC, dagli artt. 899 e 905 e segg. del regolamento n. 2454/93.
18. Sia in virtù dello stato del diritto vigente fino al 31 luglio 2003 sia di quello in essere a partire dal 1° agosto 2003 (15), l’autorità doganale nazionale decide comunque sempre essa stessa, qualora non ritenga soddisfatti i requisiti posti da tali disposizioni (16), sia nel caso di decisioni relative all’art. 220, n. 2, lett. b), CDC, come pure nel caso di decisioni relative all’art. 239, n. 1, secondo trattino.
19. Laddove l’autorità doganale nazionale intenda adottare una decisione favorevole al debitore, si applicano, sia per quanto riguarda il procedimento amministrativo relativo alle decisioni concernenti l’art. 220, n. 2, lett. b), CDC sia per quanto riguarda il procedimento amministrativo relativo alle decisioni concernenti l’art. 239, n. 1, secondo trattino, CDC, determinate regole che disciplinano la ripartizione di competenza fra l’autorità doganale nazionale e la Commissione. La versione del regolamento n. 2454/93 cui fa riferimento il giudice del rinvio nella terza questione pregiudiziale, ossia lo stato del diritto vigente fino al 31 luglio 2003, era caratterizzata da una soglia di 50 000 Euro, al di sopra della quale il caso doveva essere sottoposto alla Commissione per la decisione, qualora fosse prevedibile una decisione favorevole. Al di sotto di questa soglia sussistevano possibilità di rinvio, per esempio nei casi dubbi. Per lo stato del diritto in essere a partire dal 1° agosto vale invece una soglia di 500 000 Euro nonché, del resto, un forte spostamento della prassi decisionale verso l’autorità doganale nazionale (17). Un rinvio alla Commissione viene preso in considerazione solo in un numero ridotto di ipotesi.
20. L’art. 869 del regolamento n. 2454/93, nella versione in vigore fino al 31 luglio 2003, cui fa riferimento il giudice del rinvio, così recita:
«Spetta all’autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:
(…)
b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice [doganale], sempre che l’importo non riscosso, per errore, da un operatore e riguardante, all’occorrenza, varie operazioni d’importazione o di esportazione sia inferiore a 50 000 [euro];
(…)».
21. L’art. 871, n. 1, del regolamento n. 2454/93, nella versione in vigore fino al 31 luglio 2003, cui fa parimenti riferimento il giudice del rinvio, così recita:
«Eccettuati i casi di cui all’articolo 869, quando l’autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice [doganale] o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 (…)».
B – Normativa nazionale
22. L’art. 8:72, n. 4 dell’Algemene Wet Bestuursrecht (legge generale sul diritto amministrativo) così recita:
«Qualora il giudice ritenga la domanda fondata, può ingiungere all’amministrazione di adottare una nuova decisione ovvero di compiere un altro atto, tenendo conto della sua pronuncia, oppure può disporre che la sua pronuncia subentri in luogo della decisione, o della parte di essa, annullata».
III – Fatti all’origine della causa principale e questioni pregiudiziali
23. La Heuschen & Schrouff, un importatore di alimenti e ingredienti alimentari, importa da molti anni carta di riso dal Vietnam.
24. Nel 1996 e negli anni successivi l’agente doganale operante a nome della Heuschen & Schrouff dichiarava, ai fini dell’immissione in libera pratica, la carta di riso importata sotto la sottovoce 1901 90 99 NC. La competente autorità doganale nazionale accettava ogni volta la dichiarazione, anche dopo che era stato analizzato un campione prelevato in occasione di una dichiarazione ai fini della sua classificazione doganale (18).
25. Il 16 marzo 1998, in occasione di una dichiarazione per l’immissione in libera pratica del 14 gennaio 1998, l’autorità doganale competente a Rotterdam, dopo aver effettuato una verifica, classificava la carta di riso sotto la sottovoce 1905 9020 NC (19).
26. Con lettera datata 22 novembre 2000 la Heuschen & Schrouff veniva invitata a pagare dazi doganali per complessivi 645 399,50 NLG (292 869,52 Euro (20)) per tutte le importazioni di carta di riso effettuate fra il 13 novembre 1997 e il 31 dicembre 1998. Facendo riferimento al regolamento n. 1196/97 l’autorità doganale dichiarava che, ai fini della classificazione, la sottovoce 1901 90 99 NC, indicata al momento della dichiarazione, non era esatta e che sarebbe pertanto stata necessaria una correzione degli avvisi di accertamento interessati.
27. A seguito di opposizione della Heuschen & Schrouff, gli avvisi di pagamento venivano confermati con decisione dell’ispettore del 9 marzo 2001; ad eccezione di un avviso dell’importo di 13 650,30 NLG (6 194,24 Euro (21)), relativo ad una dichiarazione doganale del 16 marzo 1998, che veniva annullato (22).
28. Il 29 marzo 2001 la Heuschen & Schrouff adiva la Tariefcommissie, ora Sezione doganale del Gerechtshof te Amsterdam (in prosieguo: il «Gerechtshof te Amsterdam») con un ricorso avverso la decisione dell’ispettore che respingeva la sua opposizione.
29. L’udienza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam aveva luogo il 17 dicembre 2002.
30. Nella sentenza pronunciata il 7 dicembre 2004 il Gerechtshof te Amsterdam constatava, in relazione alle proprietà della carta di riso, che si sarebbe trattato di un prodotto composto da farina di riso, acqua e sale. I tre ingredienti verrebbero mescolati e lavorati fino a formare una pasta dalla quale verrebbero formate delle piccole sfere. Tali sfere verrebbero appiattite fino a formarne sfoglie circolari e trasparenti, che verrebbero successivamente essiccate. Il prodotto in quanto tale non sarebbe adatto per il consumo diretto, ma dovrebbe essere prima sottoposto ad un trattamento termico.
31. Il Gerechtshof te Amsterdam decideva che tale prodotto ai fini della fissazione della tariffa doganale avrebbe dovuto essere stato classificato sotto la sottovoce 1905 90 20 NC. Non si sarebbe dovuto far luogo alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), CDC, in quanto la Heuschen & Schrouff avrebbe agito in buona fede e avrebbe osservato tutte le disposizioni applicabili alla dichiarazione doganale. Il Gerechtshof te Amsterdam riteneva fondata la domanda e annullava la decisione dell’ispettore nonché gli avvisi di pagamento.
32. Parallelamente al procedimento instaurato dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam, la Heuschen & Schrouff, il 13 settembre 2002 (23), presentava domanda di sgravio dinanzi all’autorità doganale ai sensi dell’art. 239, n. 1, CDC. Tale domanda veniva presentata alla Commissione delle Comunità europee il 19 settembre 2002, la quale la rigettava con decisione 17 giugno 2004, affermando che, pur trattandosi di una circostanza particolare ai sensi dell’art. 239 CDC, la Heuschen & Schrouff avrebbe tuttavia agito in maniera manifestamente negligente.
33. Al momento della decisione da parte del Gerechtshof te Amsterdam il 7 dicembre 2004, risultava pendente dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso avverso tale decisione della Commissione, depositato il 23 settembre 2004. Tale ricorso veniva respinto con sentenza 30 novembre 2006, avverso la quale veniva proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia (24).
34. Nell’ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gerechtshof te Amsterdam, lo Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza datata 13 luglio 2007, ha sottoposto alla Corte di giustizia le questione pregiudiziali oggetto del presente esame:
1) Se fogli, quali descritti nell’allegato al regolamento n. 1196/97, rientrino nella voce 1905 della nomenclatura combinata, allorché si tratta di fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico.
2) Se, alla luce della soluzione per la questione precedente, il citato regolamento sia valido.
3) Se l’art. 871 del regolamento [di applicazione] debba essere interpretato nel senso che, laddove, ai sensi del detto art. 871, n. 1, gravi sull’autorità doganale l’obbligo di sottoporre una fattispecie alla Commissione prima di poter decidere di rinunciare ad una contabilizzazione a posteriori nella detta fattispecie, il giudice nazionale – chiamato a decidere su un ricorso promosso dal debitore d’imposta avverso la decisione dell’autorità doganale di procedere alla contabilizzazione a posteriori – non ha il potere di annullare la contabilizzazione a posteriori in base alla propria conclusione che siano sussistenti le condizioni di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), [del codice doganale] per (dover) rinunciare alla contabilizzazione a posteriori, conclusione che non è suffragata dalla Commissione
4) Nel caso in cui la soluzione alla terza questione sia nel senso che la circostanza che sia riconosciuta alla Commissione una certa competenza decisionale in materia di recupero dei dazi doganali non comporta una limitazione della competenza del giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso relativo al recupero dei dazi doganali, se il diritto comunitario contenga un’altra procedura atta a garantire l’uniforme applicazione del diritto comunitario allorché, in un caso concreto, le valutazioni della Commissione e del giudice nazionale sono divergenti riguardo ai criteri che sono utilizzati nell’ambito dell’art. 220 del codice delle dogane per determinare se un errore dell’autorità doganale sia rilevabile dal debitore d’imposta.
35. Facendo riferimento agli accertamenti del Gerechtshof te Amsterdam in relazione alle proprietà della carta di riso, il giudice del rinvio sottolinea, con riguardo alle sue due prime questioni, l’esistenza di due interpretazioni estremamente diverse circa l’individuazione della caratteristica decisiva di un prodotto come la carta di riso nell’ottica della sua classificazione sotto i codici NC 1901 e 1905. Incertezze risultano in particolare dalla sentenza Uelzena Milchwerke (25) in relazione ad una classificazione sotto la voce 1905 NC. Qualora la voce 1905 NC non si riveli corretta, si porrebbe la questione della validità del regolamento n. 1196/97.
36. Il giudice del rinvio solleva la terza e la quarta questione nell’ottica dell’uniforme interpretazione del diritto comunitario, nella specie degli artt. 220, n. 2, e 239, n. 1, secondo trattino, CDC, nonché del pericolo di decisioni divergenti, sussistente nel caso di procedimenti paralleli dinanzi alla Commissione e alla giurisdizione comunitaria da un lato, e all’autorità doganale e giudiziaria nazionali dall’altro.
37. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (26), infatti, nel valutare la questione dell’imputabilità al debitore di una manifesta negligenza ai sensi dell’art. 239, n. 1, secondo trattino, CDC, risultano applicabili i medesimi criteri che dovrebbero essere applicati nell’ambito dell’art. 220 CDC in sede di accertamento della sussistenza o meno di un errore dell’autorità doganale non riconoscibile dal debitore.
38. In tale contesto, la terza questione mira in modo speciale ad accertare se un giudice la cui decisione è suscettibile di impugnazione in sede di appello o di ricorso per cassazione, e che non sottopone alcuna questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, possa pronunciare una sentenza che, aggirando la Commissione, neghi il recupero, ovvero possa al massimo pronunciare una sentenza che annulli la decisione dell’autorità doganale nazionale di non sottoporre la questione alla Commissione, insita nella decisione sul recupero.
39. A conclusione della fase scritta del procedimento, il 22 maggio 2008, si è tenuta la fase orale. Hanno partecipato all’udienza la Heuschen & Schrouff, la Commissione, nonché i governi olandese, greco e italiano. In udienza non sono emersi nuovi elementi.
IV – Valutazione giuridica
A – Sulla classificazione doganale della carta di riso
40. La prima questione del giudice del rinvio attiene ai criteri (27) della corretta classificazione della carta di riso nella NC. In relazione ai codici NC 1901 e 1905 si pone la questione di quale sia la caratteristica del prodotto rilevante ai fini della classificazione. Nell’elaborare tale questione, il giudice del rinvio analizza in particolare, con riguardo alla voce 1905 NC, l’aspetto dell’assenza di trattamento termico. Alla soluzione della prima questione è pertanto legata la seconda questione, concernente la validità del regolamento n. 1196/97.
41. Prima di affrontare i principi di classificazione concernenti la NC, occorre analizzare più da vicino il prodotto oggetto di classificazione: la carta di riso asiatica (e rispettivamente pasta di riso in sfoglie) commestibile (28) viene usata come confezione (commestibile) di generi alimentari. Come constatato dal Gerechtshof te Amsterdam, si tratta, nel caso in questione, di un prodotto composto da farina di riso, acqua e sale. A seguito della mescolazione e della lavorazione degli ingredienti vengono formate delle piccole sfere le quali vengono appiattite fino a formarne sfoglie circolari e trasparenti, che vengono successivamente essiccate. Il Gerechtshof te Amsterdam ha spiegato poi che il prodotto in quanto tale non è adatto per il consumo diretto, ma viene prima sottoposto ad un trattamento termico. A ciò si deve aggiungere che, prima di un qualsiasi impiego, trattamento termico incluso, queste finissime sfoglie di pasta di riso devono essere ammorbidite nell’acqua. Esse vengono poi cotte, arrostite o fritte insieme al loro ripieno (per esempio come involtini primavera); tuttavia, a seconda della ricetta, le stesse possono evidentemente essere consumate anche non cotte, con il loro contenuto, come involtini ripieni.
42. In relazione al punto 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC (29), in sede di classificazione rileva, in particolare, il testo delle voci e delle sottovoci della NC (30). La costante giurisprudenza della Corte di giustizia precisa che, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci dev’essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (31).
43. Si deve concordare con il giudice del rinvio sul fatto che dal testo della voce 1905 NC non è dato ricavare espressamente, come caratteristica, che i prodotti ivi menzionati sono cotti. È vero che in essa rientrano, come primo gruppo di prodotti, i «prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao». Separato in modo univoco da un punto e virgola segue tuttavia un ulteriore gruppo di prodotti in relazione ai quali la caratteristica «essere cotti» non viene menzionata espressamente: «ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili». Siffatto gruppo di prodotti è classificato esplicitamente, esattamente con questo testo, alla sottovoce 1905 90 20 NC. Non è rinvenibile alcuna menzione testuale del termine «essere cotto». Caratteristiche comuni spesso ricorrenti in tale sottovoce sono piuttosto la forma di sfoglia e l’essere secchi, il che viene ottenuto con diversi metodi (essiccamento con o senza trattamento termico).
44. Ciò viene confermato del resto anche dalle diverse versioni linguistiche (32). In alcune versioni, anche se non in quella olandese (33), sono menzionati espressamente prodotti «essiccati», e addirittura le «sfoglie in pasta di farina essiccate» (34). Ciò vale per il prodotto oggetto della presente classificazione. In alcune versioni linguistiche, come per esempio in quella inglese e slovena, si legge addirittura esplicitamente il termine «carta di riso» (35).
45. A quanto finora accertato in relazione alla classificazione nella sottovoce 1905 90 20 NC non osta la sentenza Uelzena Milchwerke (36). È vero che la Heuschen & Schrouff, nelle osservazioni presentate nel presente procedimento, ha sottolineato, facendo riferimento a tale sentenza, che l’aspetto della «cottura» sarebbe un requisito la cui soddisfazione è necessaria in relazione alla voce 1905 NC. A ciò si deve tuttavia eccepire che questa sentenza attiene solo al primo gruppo di prodotti della voce 1905 NC, le cui caratteristiche e proprietà sono date dai «prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao». La sentenza Uelzena Milchwerke riguarda in concreto la sottovoce 1905 30 NC, «Biscotti (…)». Questa sentenza, poiché non concerne dunque il gruppo di prodotti «ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili» non può, nel presente contesto, fornire un contributo ai fini dell’interpretazione.
46. Uno sguardo comparatistico alle descrizioni dei prodotti della voce 1901 NC mostra inoltre che nel suo testo nonché in particolare anche nel testo della sottovoce 1901 90 99 KN («altri»), ritenuta corretta dalla Heuschen & Schrouff, non è contenuto alcun elemento atto a costituire una voce più specifica ai sensi del punto 3, lett. a), delle regole generali per l’interpretazione della NC (37).
47. A mio avviso, in una situazione chiara quale quella presente, caratterizzata dalla classificazione secondo il codice NC, non è più necessario prendere in considerazione le note esplicative dell’Organizzazione mondiale delle dogane (38), richiamate dalla Heuschen & Schrouff (39).
48. La prima questione del giudice del rinvio deve dunque essere risolta affermativamente, come de resto suggerito anche dai governi olandese, greco e italiano. Di conseguenza i fogli, quali descritti nell’allegato al regolamento n. 1196/97, devono essere classificati alla voce 1905 NC – e precisamente nella sottovoce 1905 90 20 KN – allorché si tratta di fogli composti di farina di riso, sale e acqua, che sono stati essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico.
49. Poiché, dopo tutto, la classificazione della pasta di riso in sfoglie ai sensi del regolamento n. 1196/97 coincide con il modo in cui tale prodotto deve essere classificato secondo il testo della NC, non sussistono dubbi in ordine alla validità del regolamento.
B – Sul non luogo alla contabilizzazione a posteriori ovvero allo sgravio/rimborso per motivi di equità nonché sulle corrispondenti competenze procedurali degli organi nazionali e degli organi comunitari
50. Con la terza e la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, attraverso quali misure sia possibile assicurare l’applicazione uniforme degli artt. 220, n. 2 e 239, n. 1, secondo trattino, CDC, qualora, in una situazione quale quella presente, sia chiamato a decidere un giudice la cui sentenza è suscettibile di impugnazione mediante appello o ricorso per cassazione.
51. Al fine di risolvere tali questioni occorre innanzi tutto chiarire se, in relazione agli artt. 220, n. 2, e 239, n. 1, secondo trattino, CDC, i quali contengono entrambi regole ispirate a motivi di equità, sussista la necessità di un’uniforme interpretazione e applicazione. A ciò si dovrebbe rispondere affermativamente qualora i criteri rispettivamente applicabili siano in tutto, o perlomeno in parte, identici.
52. Al riguardo, occorre osservare preliminarmente, quanto alla collocazione di entrambe le disposizioni qui interessate, che le stesse trovano applicazione in momenti diversi. Entrambe fanno parte del titolo VII CDC («Obbligazione doganale»), ma sono collocate in capitoli diversi. L’art. 220, n. 2, fa parte del capitolo 3 («Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale»). In tale capitolo sono disciplinati il principio della contabilizzazione a posteriori – ossia il calcolo e l’iscrizione «nei registri contabili» degli importi dei dazi (40) ‑ nonché le questioni particolari legate a tale procedura, come, per esempio, all’art. 220, la contabilizzazione a posteriori, ossia casi in cui la contabilizzazione è stata in un primo tempo omessa. In tale momento ciò che rileva, nell’ambito dell’art. 220, n. 2, CDC, è l’eventuale non luogo, per motivi di equità, ad una contabilizzazione a posteriori. L’art. 239, n. 1, secondo trattino, CDC fa invece parte del capitolo 5 («Rimborso e sgravio dei dazi»). Il momento rilevante al riguardo è successivo alla contabilizzazione, e rispettivamente alla contabilizzazione a posteriori. L’art. 239, n. 1, secondo trattino, CDC disciplina una tra più possibilità di rettifica di importi di dazi già contabilizzati, ossia già iscritti, attraverso il rimborso o lo sgravio. Questa disposizione contiene una clausola generale di equità (41) intesa ad abbracciare la situazione eccezionale nella quale venga a trovarsi il dichiarante rispetto ad altri operatori che esercitano la stessa attività (42). Siffatta clausola generale trova applicazione soprattutto allorché le circostanze che contraddistinguono il rapporto tra l’operatore economico e l’amministrazione sono tali da rendere iniquo l’imporre a questo operatore un pregiudizio che normalmente egli non avrebbe subito in caso di corretto andamento delle cose (43).
53. Così come l’art. 220, n. 2, CDC, anche l’art. 239, n. 1, CDC lascia spazio ai motivi di equità. Entrambe le previsioni perseguono il medesimo scopo (44), vale a dire, precisamente, quello di limitare il pagamento a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione ai casi in cui siffatto pagamento è giustificato ed è compatibile con un principio fondamentale quale il principio del legittimo affidamento (45). Esse sono pertanto legate a riflessioni di equità e in particolare al principio del legittimo affidamento. Tali previsioni talvolta si sovrappongono (come si vedrà di seguito) ma non coincidono completamente (46), cosicché l’art. 239, n. 1, CDC risulta avere un ambito di applicazione più esteso rispetto all’art. 220, n. 2, CDC.
54. Quanto alla questione dell’identità di determinati criteri previsti dagli artt. 220, n. 2, e 239, n. 1, secondo trattino, CDC la giurisprudenza ha già preso posizione (47). Nelle sentenze Hewlett Packard France (48), Söhlke & Söhlke (49) e Paesi Bassi/Commissione (50) la Corte di giustizia ha dichiarato esplicitamente che, per la nozione di «negligenza manifesta», ai sensi dell’art. 239, n. 1, secondo trattino, CDC, rilevante nel caso presente, si devono applicare per analogia i criteri utilizzati per verificare la riconoscibilità per un operatore economico di un errore nel quale l’autorità doganale è incorsa.
55. Poiché, dunque, i criteri qui interessati presentano un elevato grado di identità mentre le decisioni interessate non sempre vengono adottate dalla medesima autorità, l’applicazione uniforme del diritto comunitario può, nel caso di procedimenti paralleli, come nel caso in oggetto, essere messa in pericolo.
56. A garanzia dell’applicazione uniforme degli elementi comuni ad entrambe le disposizioni qui interessate e al fine di evitare il pericolo di decisioni differenti, insito nella sussistenza di procedimenti paralleli dinanzi alla Commissione e alla giurisdizione comunitaria da una parte, e dinanzi all’autorità doganale e alla giurisdizione nazionali dall’altra, la giurisprudenza elaborata finora dalla Corte di giustizia fornisce già degli orientamenti sostanziali. Come il governo greco, vorrei richiamare le sentenze in materia di diritto doganale Deutsche Fernsprecher (51), Mecanarte (52), Faroe Seafood e a. (53) e Conseil général de la Vienne (54), le quali, pur non essendo state pronunciate in una situazione di procedimenti paralleli, riguardano tuttavia la ripartizione di competenze fra l’autorità nazionale e la Commissione nell’ambito del recupero dei dazi. Partendo dagli orientamenti tracciati da queste sentenze, dalla sentenza Masterfoods (55), pronunciata in materia di diritto della concorrenza, la quale riguardava procedimenti paralleli dinanzi ai giudici nazionali e alla giurisdizione comunitaria, si possono ricavare principi suscettibili di trasposizione; a questa possibilità ha del resto fatto riferimento anche il governo olandese. A mio avviso, gli orientamenti giurisprudenziali summenzionati si muovono nella medesima direzione.
57. Al punto 33 della sentenza Mecanarte, la Corte di giustizia, come già in precedenza nella sentenza Deutsche Fernsprecher, ha evidenziato in modo univoco, quanto alla ripartizione di competenze fra l’autorità nazionale e la Commissione nel recupero dei dazi all’importazione e all’esportazione, che in una situazione come quella in oggetto «l’uniformità del diritto comunitario (…) [può] essere assicurata dalla Corte di giustizia nel contesto del procedimento pregiudiziale». Qualora dunque l’interessato si opponga alla decisione avente ad oggetto il recupero dinanzi ai giudici nazionali, la garanzia dell’applicazione uniforme del diritto comunitario verrà in ogni caso assicurata attraverso il rinvio pregiudiziale.
58. Nella fattispecie alla base della sentenza Mecanarte non risultava necessario, alla luce delle questioni pregiudiziali allora sollevate, affrontare più da vicino gli aspetti di questa problematica qui rilevanti.
59. Per la fattispecie che deve essere ora esaminata, in relazione alla quale riveste anche interesse, per esempio, la questione se possa sussistere o meno, in via eccezionale, un obbligo di rinvio (56) in capo ad un giudice non tenutovi ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE, il quale non voglia sospendere il procedimento dinanzi a lui pendente e attendere, la sentenza Masterfoods presenta una continuità dell’approccio già risultante dalle sentenze Deutsche Fernsprecher, Mecanarte, Faroe Seafood e a. e Conseil général de la Vienne.
60. La fattispecie alla base della sentenza Masterfoods (57) riguardava anch’essa procedimenti paralleli dinanzi ai giudici nazionali e comunitari, anche se in relazione agli artt. 85 e 86 Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 81 CE e 82 CE). Un’ulteriore differenza rispetto alla fattispecie in oggetto risiede inoltre nel fatto che, in quel caso, la decisione della causa pendente dinanzi al giudice nazionale dipendeva dalla validità della decisione della Commissione, mentre nel caso presente ciò che rileva è l’identità dei criteri di valutazione.
61. Nel punto 51 della sentenza Masterfoods la Corte di giustizia, facendo riferimento al punto 47 della sentenza Delimitis (58), ha affermato, in relazione all’applicazione degli artt. 85, n. 1, 86 nonché 85, n. 3, Trattato CE, che i giudici nazionali, quando si pronunciano su accordi o pratiche che possono costituire ancora oggetto di decisione da parte della Commissione, devono evitare di adottare decisioni incompatibili con una decisione che la Commissione intende adottare.
62. La Corte di giustizia, inoltre, al punto 52 della sentenza Masterfoods, ha ritenuto che i giudici nazionali, quando si pronunciano su accordi o pratiche che sono già oggetto di decisione da parte della Commissione, non possono adottare decisioni in contrasto con quella della Commissione, anche se quest’ultima è in contrasto con la decisione pronunciata da un giudice nazionale di primo grado.
63. Nella sentenza Masterfoods gli accertamenti della Corte di giustizia sono formulati in modo estremamente generali e non sono improntati in modo specifico alle fattispecie tipiche del diritto della concorrenza. Non vedo alcun ostacolo alla trasposizione di tali principi al settore del diritto doganale, nel quale, come nel caso presente, sussiste il pericolo di un’applicazione non uniforme e di decisioni divergenti in ordine ad elementi giuridici uniformi caratterizzanti procedimenti paralleli.
64. La soluzione offerta dalla sentenza Masterfoods alla questione del modo di procedere di un giudice nazionale nel caso di una fattispecie caratterizzata da un parallelismo, come è quella in oggetto, segue due strade distinte: al fine di evitare di emettere una decisione incompatibile con quella della Commissione, questi dovrebbe sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva sul ricorso di annullamento da parte dei giudici comunitari, a meno che non ritenga che, nelle circostanze del caso di specie, sia giustificato sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione (59).
65. In siffatta soluzione vi è un’evidente preferenza per la sospensione fino ad una decisione definitiva sul ricorso di annullamento, senza tuttavia escludere il procedimento pregiudiziale. Tale preferenza per la previa decisione sul ricorso di annullamento è, per fattispecie come quella in oggetto, del tutto comprensibile laddove si abbiano presenti i modi di procedere estremamente diversi che caratterizzano il ricorso di annullamento e il procedimento pregiudiziale (60).
66. D’altra parte, per ragioni particolari, per esempio in una fattispecie come quella presente, può essere anche estremamente sensato non attendere bensì effettuare il rinvio alla Corte di giustizia. Infatti, in una fattispecie come quella in oggetto, la decisione della Commissione concerne la questione, in realtà secondaria, dello sgravio di dazi all’importazione, la quale dovrebbe essere preceduta dalla soluzione della questione principale (recupero dei dazi all’importazione). Al fine di risolvere quest’ultima era necessario analizzare, nella causa in oggetto, la corretta classificazione doganale della carta di riso (61). In essa può risiedere un particolare motivo di rinvio, ferma restando la possibilità di decidere limitatamente a tale aspetto a livello nazionale mediante una sentenza non definitiva.
67. Alla constatazione della trasponibilità della giurisprudenza Masterfoods non ostano sentenze quali la Sportgoods (62) e la Sommer (63), in quanto attinenti ad una fattispecie diversa da quella presente. In entrambi i casi la decisione della Corte di giustizia, diversamente che nella causa in oggetto, riguardava una fattispecie in cui la decisione della Commissione non conteneva alcun elemento di diritto o di fatto sulla questione dell’esistenza o meno di un fondamento giuridico, nel regolamento controverso, per il recupero dei dazi all’importazione interessati; alla decisione della Commissione mancava in tal modo, sotto questo aspetto, un effetto vincolante per gli organi dello Stato destinatario, compresi i suoi giudici. (64).
68. Alla luce di tutte queste considerazioni è necessario, a mio avviso, per tutte le fattispecie come quella presente, caratterizzate da procedimenti paralleli, che i giudici nazionali osservino la competenza decisionale della Commissione, la quale si è manifestata in modo particolare nel procedimento fissato dal regolamento n. 2454/93.
69. Nel caso di decisioni della Commissione già emesse, la cui nullità è stata fatta valere in un altro procedimento, ciò può essere garantito in via prioritaria attraverso la sospensione del procedimento dinanzi alla giurisdizione nazionale fino alla pronuncia definitiva sul ricorso di annullamento, e precisamente anche già all’inizio del procedimento di impugnazione. Qualora motivi particolari ostino alla prima possibilità sussiste, in questa situazione, l’ulteriore possibilità del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE (65), tuttavia quale alternativa secondaria.
70. Qualora la decisione della Commissione non sia stata ancora emessa, si è in presenza di un caso particolare, come ha evidenziato anche la Commissione nelle sue osservazioni. Questo aspetto riveste, al momento, natura ipotetica, in quanto va oltre le questioni sollevate dal giudice del rinvio. Poiché tuttavia nell’addivenire ad una decisione costituisce un vantaggio considerare anche situazioni ipotetiche alla luce delle quali poi verificare la soluzione prospettata, occorre affrontare brevemente tali situazioni: come la Commissione, ritengo che il rispetto della competenza decisionale della medesima in un siffatto caso imporrebbe la sospensione del procedimento da parte del giudice nazionale fino ad una pronuncia di questa decisione (66). Altrimenti sussisterebbe infatti il pericolo che la decisione giudiziaria anticipi la decisione della Commissione, sostituendosi così ad essa.
71. Al fine di assicurare a livello pratico il tipo di cooperazione descritta fra giudici nazionali e comunitari è a mio avviso necessario che ogni giudice nazionale, il quale si confronti con tali elementi giuridici concorrenti di diritto comunitario, si accerti, mediante informazioni che devono essere assunte d’ufficio, se sia stata presentata ovvero possa ancora essere presentata tempestivamente un’istanza che debba essere decisa parallelamente (67), in merito alla quale la Commissione sia chiamata a pronunciarsi, e in quale fase (decisione, forza di giudicato) essa eventualmente si trovi (68).
72. Resta ancora da affrontare un aspetto particolare della terza questione sollevata dal giudice del rinvio. Tale questione è infatti intesa concretamente all’interpretazione dell’art. 871, n. 1, del regolamento n. 2454/93, il quale contiene prescrizioni di tipo procedurale per l’autorità doganale nazionale. All’origine di tale questione, come è dato ricavare dalle allegazioni del governo olandese con riferimento all’art. 8:72, n. 4 dell’Algemene Wet Bestuursrecht, vi è la circostanza che, ai sensi di tale disposizione, è possibile che, nella decisione di annullamento, vengano previste restrizioni e criteri in capo all’autorità doganale olandese in relazione al successivo procedimento. Un siffatto criterio potrebbe consistere, per esempio, nell’obbligo per l’autorità doganale nazionale di sottoporre alla Commissione l’istanza del debitore, in quanto viene in considerazione una decisione ad esso favorevole.
73. In tal modo viene evocata un’ulteriore possibilità di garantire un’interpretazione uniforme degli artt. 220, n. 2 e 239, n. 1, secondo trattino, CDC, e precisamente l’annullamento della decisione dell’autorità nazionale, senza con ciò pronunciarsi nel merito. Al riguardo occorre osservare che, laddove il diritto nazionale preveda esso stesso una siffatta possibilità di annullare la decisione dell’autorità nazionale e di redigerla nuovamente con restrizioni (69), è ravvisabile un modo di procedere compatibile con il diritto comunitario, fintantoché la competenza decisionale della Commissione venga rispettata.
V – Conclusione
74. In base alle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di risolvere nel seguente modo le questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden:
1) I fogli, quali descritti nell’allegato al regolamento n. 1196/97, devono essere classificati sotto la voce 1905 NC allorché si tratta di fogli composti di farina di riso, sale e acqua, essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico.
2) Avuto riguardo alla soluzione della precedente questione, il summenzionato regolamento n. 1196/97 è valido.
3) Ai fini dell’uniforme applicazione del diritto comunitario, i giudici nazionali, indipendentemente dalla loro rispettiva posizione nel procedimento d’impugnazione devono rispettare, in presenza di criteri identici sotto il profilo del contenuto previsti nel codice doganale, la competenza decisionale della Commissione. Al fine di evitare, in caso di procedimenti paralleli concernenti disposizioni (parzialmente) identiche, la pronuncia di una decisione incompatibile con la decisione della Commissione, il giudice nazionale dovrebbe sospendere il procedimento fintantoché i giudici comunitari non avranno emesso una pronuncia definitiva sul ricorso di annullamento, a meno che, alla luce delle circostanze del caso, ritenga giustificato sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la validità della decisione della Commissione. Viene anche presa in considerazione una nuova adizione dell’autorità doganale nazionale, a condizione che, nel procedimento di cooperazione amministrativa fra l’autorità doganale e la Commissione, la questione venga sottoposta a quest’ultima.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2006, causa T‑382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (Racc. pag. II‑94*).
3 – V., al riguardo, le mie conclusioni 4 settembre 2008 nella causa C‑38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione.
4 – GU L 256, pag. 1.
5 – GU L 198, pag. 1.
6 – V. i ‘considerando’ del regolamento n. 2658/87 (in particolare il terzo ‘considerando’), gli artt. 1 e 3 di questo regolamento nonché la sentenza 27 settembre 2007, cause riunite C‑208/06 e C‑209/06, Medion (Racc. pag. I‑7963, punto 3).
7 – Le voci da 0401 a 0404 raggruppano prodotti quali latte, crema di latte, siero di latte e derivati.
8 – GU L 170, pag. 13.
9 – GU L 302, pag. 1.
10 – GU L 253, pag. 1.
11 – V., infra, paragrafo 34 di queste conclusioni.
12 – Esso si riferisce invece, nella sua motivazione, in un punto alla «versione del 1° agosto», indicando tuttavia una soglia di 50 000 Euro, riferibile alla situazione di diritto valida fino al 31 luglio 2003.
13 – GU L 212, pag. 18. Mediante tale regolamento, per esempio, nell’art. 905, n. 1, è stato integrato, aggiungendo un secondo comma, il procedimento amministrativo relativo alle decisioni concernenti l’art. 239, n. 1, CDC.
14 – GU L 187, pag. 16. Secondo Berr/Trémeau, «Le droit douanier, Communautaire et national», 7a ed., 2006, pag. 232; tale incisiva nuova versione è stata redatta, inter alia, al fine di eliminare gli svantaggi del sistema della doppia competenza, in vigore fino a questo momento, di introdurre un sostanziale sgravio della Commissione e di ripristinare la responsabilità degli Stati membri per la gestione delle risorse proprie. V. al riguardo anche il secondo ‘considerando’, riportato alla nota 17, del regolamento n. 1335/2003.
15 – V., supra, paragrafo 16 di queste conclusioni in merito alla data della modifica.
16 – Quanto ad una precedente disciplina del procedimento amministrativo che qui interessa, la Corte di giustizia, nella sentenza 27 giugno 1991, causa C‑348/89, Mecanarte (Racc. pag. I‑3277, punto 33) ha affermato che l’applicazione uniforme del diritto comunitario, la quale deve essere garantita, rischia di essere compromessa qualora si dia corso ad una domanda volta ad ottenere la rinuncia al recupero, perché la valutazione sulla quale può basarsi uno Stato membro nell'adottare una decisione favorevole rischia, in concreto, data la probabile assenza di qualsiasi ricorso contenzioso, di sfuggire ad un controllo che consenta di assicurare l'applicazione uniforme delle condizioni poste dalla normativa comunitaria. Per contro, diversa è la situazione quando l’autorità nazionale procede al recupero, quale che sia l’importo considerato. In tal caso è senz'altro possibile per l'interessato impugnare la decisione dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza, l'uniformità del diritto comunitario potrà essere assicurata dalla Corte di giustizia nel contesto del procedimento pregiudiziale.
17 – V., al riguardo, i ‘considerando’ da 1 a 4 del regolamento n. 2454/93 nella versione del regolamento n. 1335/2003:
«(1) Ai sensi degli articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in taluni casi non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione o si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi per ragioni di equità.
(2) Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, gli Stati membri sono responsabili della riscossione delle risorse proprie iscritte nel bilancio, spetta di conseguenza alle autorità degli Stati membri in questione decidere, in modo autonomo, se i dazi all'importazione o all'esportazione debbano o meno essere contabilizzati a posteriori ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 220, paragrafo 2, lettera b), o formare oggetto di un rimborso o di uno sgravio dei dazi ai sensi del menzionato regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 239.
(3) Al fine di agevolare un trattamento uniforme degli operatori ed assicurare la protezione degli interessi finanziari delle Comunità, occorre tuttavia che sia mantenuto l'obbligo di trasmettere le pratiche alla Commissione, per decisione, quando gli Stati membri ritengano che dovrebbe essere adottata una decisione favorevole e sia invocato un errore attivo o un'irregolarità commessa dalla Commissione, o le circostanze del caso siano connesse ad indagini comunitarie effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, oppure l'importo dei dazi in questione sia superiore o uguale a 500 000 EUR.
(4) Non è tuttavia necessario trasmettere le menzionate pratiche quando la Commissione abbia già adottato una decisione riguardante un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, e gli Stati membri sono in tal caso abilitati ad applicare la decisione più recente adottata dalla Commissione in un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, per prendere la loro decisione finale».
18 – Sentenza 7 dicembre 2004 del Gerechtshof te Amsterdam, Douanekamer, causa n. 01/900096 DK, pag. 2.
19 – Dalla sentenza del Tribunale di primo grado Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (cit. alla nota 2) nel procedimento parallelamente pendente diretto all’annullamento della decisione della Commissione REM 19/2002 del 17 giugno 2004 risulta quanto segue: dopo l’emanazione del regolamento n. 1196/97, il quale veniva pubblicato il 28 giugno 1997 ed entrava in vigore il 19 luglio 1997, la Heuschen & Schrouff continuava ad importare carta di riso dal Vietnam sotto la sottovoce 1901 90 99 NC, il che veniva accettato dall’autorità doganale olandese in relazione a 29 dichiarazioni durante un periodo di 6 mesi (previo controllo dei documenti e ‑ in un caso ‑ di un controllo del contenuto). Il 16 marzo 1998 l’autorità doganale olandese segnalava che la dichiarazione avrebbe dovuto essere fatta facendo riferimento alla sottovoce 1905 90 20 NC. In un momento successivo dello stesso giorno, tuttavia, la stessa autorità doganale confermava la correttezza di una dichiarazione che aveva utilizzato la sottovoce 1901 90 99 NC. A partire dal 17 marzo 1998, la Heuschen & Schrouff si serviva, per l’importazione di carta di riso, della sottovoce 1905 90 20 NC.
20 – V. sentenza del Gerechtshof te Amsterdam, Douanekamer, cit. alla nota 18, pagg. 1 e 3 nonché sentenza del Tribunale di primo grado Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (cit. alla nota 2), punto 12.
21 – V. sentenza del Gerechtshof te Amsterdam, Douanekamer, cit. alla nota 18, pag. 3.
22 – Secondo il punto 12 della sentenza del Tribunale di primo grado Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (cit. alla nota 2), si tratta in definitiva del pagamento di una somma pari a 636 518,40 NLG (282 645,21 Euro).
23 – V., per la data, il punto 13 della sentenza del Tribunale di primo grado Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione (cit. alla nota 2).
24 – V., supra, paragrafo 3 di queste conclusioni.
25 – Sentenza 11 agosto 1995, causa C‑12/94, Uelzena Milchwerke (Racc. pag. I‑2397).
26 – Sentenza 13 marzo 2003, causa C‑156/00, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑2527).
27 – Quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. In tal senso, il giudice nazionale si trova in ogni caso in una posizione migliore per farlo (sentenza 7 novembre 2002, cause da C‑260/00 a C‑263/00, Lohmann e Medi Bayreuth, Racc. pag. I‑10045, punto 26).
28 – La carta di riso asiatica può essere ricavata a partire da diverse fibre vegetali e si presta, per esempio in Cina e Giappone, a molteplici usi, fino all’arredamento (per esempio per pareti divisorie e lampade).
29 – V., supra, paragrafo 7 di queste conclusioni.
30 – Alla loro particolare importanza rimanda anche Lyons, EC Customs Law, Second Edition, 2008, pag. 142.
31 – V., inter alia, sentenze 26 settembre 2000, causa C‑42/99, Eru Portuguesa (Racc. pag. I‑7691, punto 13); 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports (Racc. pag. I‑8151, punto 47) nonché 27 settembre 2007, cause riunite C‑208/06 e C‑209/06, Medion (Racc. pag. I‑7963, punto 34).
32 – I regolamenti comunitari devono essere interpretati in modo uniforme. Ciò vieta, secondo una giurisprudenza costante, che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione venga considerato isolatamente, bensì impone che esso venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I‑7877, punto 46; v., sulla costante giurisprudenza, anche la sentenza 13 dicembre 2007, causa C‑408/06, Götz, Racc. pag. I-11295, punto 29 e la giurisprudenza citata).
33 – La versione olandese («dergelijke producten van meel of van zetmeel»), quella danese («lignende varer af mel eller stivelse») e quella svedese («liknande produkter») le quali, alla fine dell’enumerazione, rimandano più o meno dettagliatamente ad «altri prodotti», sono considerate meno complete di altre versioni, le quali, fra l’indicazione delle «ostie per sigilli» e gli «altri prodotti», contengono anche le nozioni indicate nella nota a piè di pagina successiva.
34 – Ciò vale, inter alia, per la versione tedesca («getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke»), per quella francese («pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles»), per quella spagnola («pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas») e per quella portoghese («pastas secas de farinha, amido ou fécula»).
35 – V. «rice paper» nella versione inglese e «rižev papir» in quella slovena.
36 – Già cit. alla nota 25 di queste conclusioni.
37 – V., supra, paragrafo 7 di queste conclusioni.
38 – Le note esplicative della NC elaborate, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane, con riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) forniscono, accanto alle note esplicative della NC elaborate dalla Commissione, un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami, Racc. pag. I‑2389, punto 17).
39 – Ciò era stato menzionato del resto anche dal giudice del rinvio, tuttavia con un altro obiettivo rispetto alla Heuschen & Schrouff.
40 – V., in dettaglio, sul principio della contabilizzazione, l’art. 217 CDC.
41 – V., inter alia, sentenza 3 aprile 2008, causa C‑230/06, Militzer & Münch (Racc. pag. I‑000, punto 50).
42 – V., inter alia, sentenze 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan (Racc. pag. I‑5003, punto 52) nonché 18 ottobre 2007, causa C‑62/05 P, Nordspedizionieri di Danielis Livio e a./Commissione (Racc. pag. I-8647, punto 41) sulle disposizioni antecedenti agli artt. 239, n. 1, secondo trattino, CDC e 905 del regolamento n. 2454/93.
43 – V. paragrafi 68 e 69 delle mie conclusioni 13 marzo 2008 nella causa C‑204/07 P, CAS SpA/Commissione, e la giurisprudenza citata.
44 – V. sentenza 1° aprile 1993, causa C‑250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I‑1819, punto 46); Alexander, «Vorbemerkungen zu Art. 220, 221», in: Witte, Zollkodex, Kommentar, 4a ed. 2006, punto 5; Huchatz, «Art. 239 – Erstattung oder Erlass in Sonderfällen», ibidem, punto 32.
45 – V. sentenza Hewlett Packard France, cit. alla nota 44, punto 46.
46 – V., sentenza De Haan, cit. alla nota 42, punto 42 in combinato disposto con il punto 41, sulle disposizioni anteriori agli artt. 220, n. 2 e 239, n. 1, secondo trattino, CDC. Alexander, «Vorbemerkungen zu Art. 220, 221» cit. alla nota 44, punto 2, rileva che l’art. 220, n. 2, CDC conterrebbe solo una disciplina parziale del principio del legittimo affidamento. Da una parte, quest’ultimo non sarebbe dunque determinato in via definitiva. Dall’altra, questa disposizione non consentirebbe di tenere conto in maniera differenziata della colpa reciproca dell’autorità doganale e del debitore. Per ovviare a tali mancanze, i dichiaranti sempre più spesso presenterebbero istanze di rimborso parallele o cause per danni. Alexander sottolinea quindi il pericolo di considerevoli fonti di errori a causa dello svolgimento di più procedimenti giuridicamente separati in relazione alla medesima fattispecie caratterizzati dai più diversi presupposti formali e sostanziali. A ciò sarebbero connessi, di regola, la necessità per il debitore di servirsi di una consulenza qualificata, ampia e quindi costosa nonché un onere amministrativo sproporzionatamente elevato, per l’autorità doganale coinvolta, fino alla Commissione. Per motivi di economia processuale, i procedimenti spesso non verrebbero quindi trattati parallelamente bensì, in parte, sospesi. Al fine di risolvere questa situazione, sarebbe fortemente necessaria un’ampia riforma della contabilizzazione a posteriori e del diritto allo sgravio e al rimborso. V. anche Lyons, cit. alla nota 30, pag. 496, il quale, in merito alla circostanza che entrambe le previsioni non coincidono, rimanda in aggiunta alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione (Racc. pag. II‑401, punti 135 e segg.) concernente le corrispondenti disposizioni anteriori agli artt. 220, n. 2 e 239, n. 1, secondo trattino, CDC.
47 – V. nota 46 di queste conclusioni in merito alla circostanza che le disposizioni interessate comunque non coincidono del tutto.
48 – Cit. alla nota 44, punto 46.
49 – Cit. alla nota 32, punti 55 e 56.
50 – Cit. alla nota 26, punto 92.
51 – Sentenza 26 giugno 1990, causa C‑64/89, Deutsche Fernsprecher (Racc. pag. I‑2535, punto 13).
52 – Cit. alla nota 16, punto 33.
53 – Sentenza 14 maggio 1996, cause riunite C‑153/94 e C‑204/94, Faroe Seafood e a. (Racc. pag. I‑2465, punto 80).
54 – Sentenza 22 giugno 2006, causa C‑419/04, Conseil général de la Vienne (Racc. pag. I‑5645, punto 42).
55 – Sentenza 14 dicembre 2000, causa C‑344/98, Masterfoods e HB (Racc. pag. I‑11369).
56 – Riconosciuto, per esempio, con riguardo all’accertamento dell’invalidità di un atto comunitario; v., inter alia, sentenze 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199, punto 20) nonché 21 marzo 2000, causa C‑6/99, Greenpeace Francia e a. (Racc. pag. I‑1651, punto 54). V. anche sentenza 21 febbraio 1991, cause riunite C‑143/88 e C‑92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (Racc. pag. I‑415, punto 24).
57 – Cit. alla nota 55.
58 – Sentenza 28 febbraio 1991, causa C‑234/89, Delimitis (Racc. pag. I‑935, punti 43‑54).
59 – Cit. alla nota 55, punti 57 e 59.
60 – L’avvocato generale Cosmas, nelle sue conclusioni 16 maggio 2000, Masterfoods (cit. alla nota 55, paragrafi 40‑55) si è occupato in modo dettagliato di questa problematica, la quale caratterizzava anche le memorie delle parti di quel procedimento. L’avvocato generale Cosmas considera, inter alia, la possibilità che le parti, ovvero una parte, possano tentare di scegliere il tipo di procedimento e, così facendo, scegliere il gravame di diritto comunitario. Inoltre il procedimento pregiudiziale, il quale non è concepito per valutare questioni di merito, non è adatto a verificare la validità di una decisione della Commissione nell’ambito della soluzione di una questione pregiudiziale, in quanto in relazione a siffatti atti aministrativi l’esercizio di un controllo di piena giurisdizione è essenziale per assicurare una efficace tutela giurisdizionale. A mio avviso si deve aggiungere che anche sotto il profilo dell’onere della prova sussistono seri problemi: esso riveste nel ricorso di annullamento un’importanza fondamentale, nel procedimento pregiudiziale invece no. A ciò si aggiunge la struttura relativamente rigida dei «motivi di diritto» in un ricorso diretto, la quale comporta che molto venga deciso già in sede di verifica della ricevibilità, senza che venga affrontata la questione della fondatezza e, d’altra parte, la struttura relativamente aperta del procedimento pregiudiziale, caratterizzato dalla valutazione sotto il profilo del contenuto degli argomenti di tutte le parti processuali (inclusi eventuali Stati membri coinvolti). In definitiva, tutte queste differenze possono condurre a considerevoli squilibri, a seconda del tipo di procedimento con cui la Corte di giustizia viene dapprima adita.
61 – V., al riguardo, il paragrafo 36 delle mie conclusioni 4 settembre 2008 nella causa C‑38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione.
62 – Sentenza 24 settembre 1998, causa C‑413/96, Sportgoods (Racc. pag. I‑5285, punti 41‑43).
63 – Sentenza 19 ottobre 2000, causa C‑15/99, Sommer (Racc. pag. I‑8989, punto 31).
64 – Sentenza Sportgoods, cit. alla nota 62, punto 41.
65 – Al riguardo occorre tuttavia osservare che quando il termine per proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE è scaduto e la corrispondente decisione della Commissione ha acquistato forza di giudicato nei confronti del suo destinatario, questo atto comunitario produttivo di effetti giuridici non può essere rimesso in discussione ad opera di un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali e dall’eventuale domanda di pronuncia pregiudiziale ad esso connessa (v. sentenze 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I‑833, punti 13‑26 nonché 30 gennaio 1997, causa C‑178/95, Wiljo, Racc. pag. I‑585, punti 20‑31).
66 – A favore depone anche il punto 48 della sentenza De Haan, cit. alla nota 42.
67 – Per l’istanza di cui all’art. 239, per esempio, l’art. 2 CDC prevede un termine di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione dei dazi, prolungabile solo in casi eccezionali.
68 – Per una siffatta informazione è sufficiente, in molti casi, poiché la questione ha ad oggetto istanze già presentate, un’informazione delle parti della rispettiva controversia. Altrimenti si deve sottolineare che sussiste eventualmente anche la possibilità di informarsi presso la Commissione sullo stato di un procedimento pendente dinanzi alla medesima. Questa è tenuta, ai sensi dell’art. 10 CE, ad un obbligo di leale collaborazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri; v. al riguardo la sentenza Delimitis, cit. alla nota 58, punto 53 e la giurisprudenza citata.
69 – Al riguardo occorre tenere presente, per un caso come quello di specie, che dopo la modifica dello stato del diritto, con effetto dal 1° agosto 2003 (v. supra, paragrafi 16‑19 di queste conclusioni), alla quale, in tale contesto, si è richiamato anche il governo italiano, la possibilità di rinvio alla Commissione è divenuta estremamente limitata. Il giudice chiamato a conoscere della causa dovrebbe cioè verificare ogni volta in concreto se sussista ancora o meno una possibilità di rinvio.
Full & Egal Universal Law Academy