CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 10 settembre 2008 (1)
Causa C‑376/07
Staatssecretaris van Financiën
contro
Kamino International Logistics BV
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]
«Classificazione doganale – Monitor a cristalli liquidi»
I – Introduzione
1. La Corte è chiamata, nella presente causa, a risolvere tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione dei Paesi Bassi), relativamente a talune disposizioni della nomenclatura combinata. Il giudice nazionale deve pronunciarsi sulle modalità di classificazione di un monitor a cristalli liquidi (in prosieguo: «LCD») importato dalla società Kamino International Logistics BV (in prosieguo: «Kamino»): in tale contesto, detto giudice chiede alla Corte di fornire l’interpretazione di talune disposizioni della nomenclatura.
II – Contesto normativo
A – Le disposizioni della nomenclatura combinata
2. La nomenclatura combinata applicabile ai fatti oggetto della presente controversia è quella per l’anno 2004, contenuta nel regolamento n. 1789/2003 (2) (in prosieguo: la «NC 2004»).
3. Il Titolo I della Parte prima della NC 2004, rubricato «Regole generali», prevede:
«(…)
La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3. Qualora (…) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (…)
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia».
4. La Sezione XVI della NC 2004 è rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». Essa contiene il capitolo 84, «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi», e il capitolo 85, «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».
5. Il capitolo 84 è preceduto dalle seguenti «Note»:
«(…)
5.
(…)
B. Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma − codici o segnali − utilizzabili dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
D. Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d’entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
(…)».
6. Il capitolo 84 della NC 2004 contiene, tra l’altro, le seguenti voci:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove.
(…)
8471 60 − Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
(…)
8471 60 90 − − altre».
7. Nel capitolo 85 della NC 2004 sono invece collocate le voci seguenti:
«8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):
(…)
− Videomonitor:
8528 21 − − a colori
− − − con tubo catodico
(…)
8528 21 90 − − − altri».
B – Le note esplicative del sistema armonizzato
8. Il sistema armonizzato, elaborato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane, costituisce il punto di partenza per la redazione della nomenclatura combinata (3). Il sistema armonizzato è corredato di note esplicative. In particolare, nell’ambito delle note esplicative alla posizione 8471 applicabili all’epoca dei fatti di cui alla causa principale si leggeva quanto segue:
«Tra le unità che fanno parte [di un sistema per l’elaborazione dell’informazione] sono compresi gli schermi per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, i quali rappresentano graficamente le informazioni elaborate. Essi si distinguono dai videomonitor e dai ricevitori televisivi di cui alla posizione 85.28 sotto vari profili, tra i quali i seguenti:
1) Gli schermi per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione sono in grado di ricevere un segnale soltanto dall’unità centrale di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, e non sono pertanto in grado di riprodurre un’immagine a colori partendo da un segnale video composito avente una forma d’onda conforme a uno standard di trasmissione (NTSC, SECAM, PAL, D‑MAC, ecc.). Essi sono dotati di connettori tipici dei sistemi per l’elaborazione dell’informazione (ad esempio un’interfaccia RS‑232 o connettori DIN o SUB‑D) e non dispongono di un circuito audio. (…)
2) Tali schermi sono caratterizzati da ridotte emissioni elettromagnetiche. Hanno un dot pitch che parte da 0,41 mm per le medie risoluzioni, riducendosi ulteriormente mano a mano che la risoluzione aumenta.
3) Al fine di rappresentare immagini piccole ma ben definite, gli schermi classificati in questa posizione impiegano pixel di dimensioni inferiori e standard di convergenza più elevati rispetto a quelli applicabili ai videomonitor e ai ricevitori televisivi della posizione 85.28 (…)»(4).
C – Le note esplicative della NC
9. Le note esplicative della NC applicabili all’epoca dei fatti, elaborate dalla Commissione (5), dispongono, in relazione alla posizione 8471 60 90, quanto segue:
«Rientrano specialmente in questa sottovoce gli apparecchi di visualizzazione che sono utilizzati soltanto come unità di uscita delle macchine automatiche per il trattamento dell’informazione.
Questi apparecchi non sono in grado di riprodurre immagini partendo da un segnale codificato denominato segnale video composito».
D – Il regolamento n. 754/2004
10. Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata(6), ha classificato nella posizione 8258 21 90 due prodotti descritti come segue:
«1. Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 104 x 64,8 x 9,5 cm) e configurazione pixel 852 x 480.
Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:
− un connettore RGB;
− un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);
− un connettore di controllo.
Il connettore RGB consente al dispositivo di visualizzare i dati direttamente da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.
Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.
2. Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 103 x 63,6 x 9,5 cm), configurazione pixel 1024 x 1024 e altoparlanti staccabili.
Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:
− un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);
− un connettore di controllo.
Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box».
11. La motivazione indicata per la predetta classificazione, identica per i due prodotti in esame, è del seguente tenore:
«La classificazione è determinata dalle norme delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.
La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo unicamente o principalmente utilizzato in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione (cfr. la nota 5 al capitolo 84).
Inoltre, il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 perché la funzione del prodotto non è quella di dare un segnale visivo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8531, punto D)».
III – Causa principale e questioni pregiudiziali
12. Kamino ha importato nell’agosto 2004 una partita di monitor a colori, modello BenQ FP231W, aventi le seguenti caratteristiche: diagonale di 23 pollici (58,42 cm), risoluzione massima di 1920 x 1200 pixel, formato 16:10, luminosità 250 cd/m2, contrasto 500:1, 16,7 milioni di colori, dimensione pixel 0,258 mm. Il monitor è dotato di porte D-sub (VGA), DVI-D, USB, S-video e video composito, oltre che di un’uscita audio (7).
13. Le autorità doganali olandesi hanno ritenuto che il monitor in questione dovesse essere classificato nella posizione 8528 21 90 della NC 2004. Kamino, da parte sua, ritiene invece che il prodotto in esame debba essere classificato nell’ambito della posizione 8471 della NC 2004.
14. Il giudice del rinvio, investito in ultima istanza della controversia, ha ritenuto in proposito necessario sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nota 5 del capitolo 84 della NC, nella versione di cui all’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, debba essere interpretata nel senso che un monitor a colori, che può riprodurre tanto segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ai sensi della voce 8471 della NC, quanto segnali provenienti da altre fonti, sia escluso dalla classificazione nella voce 8471 della NC.
2) Nel caso in cui non sia esclusa la classificazione nella voce 8471 della NC del monitor di cui alla questione sub 1), quali siano le circostanze in base alle quali si può stabilire se il suddetto monitor sia un’unità del tipo che viene utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione.
3) Se il monitor controverso rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, e, in caso affermativo, se tale regolamento sia valido alla luce delle soluzioni fornite per le prime due questioni».
IV – Sulla prima questione pregiudiziale
15. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se la nota 5 del capitolo 84 della NC 2004 debba condurre ad escludere la classificazione nella posizione 8471, all’interno del medesimo capitolo 84, di un monitor che è in grado di riprodurre, oltre ai segnali provenienti da un computer, anche segnali provenienti da altre fonti. Sebbene il giudice nazionale non lo indichi esplicitamente nel testo della questione, è chiaro, anche sulla base della motivazione della decisione di rinvio, che il riferimento deve essere inteso, più precisamente, alla nota 5 B.
A – Argomenti delle parti
16. Kamino sostiene che, in generale, non esistono e non sono mai esistiti monitor in grado di funzionare esclusivamente in connessione con un computer, dal momento che, utilizzando gli opportuni collegamenti, qualunque monitor consente di rappresentare immagini provenienti da svariate fonti (8).
17. Di conseguenza, la posizione della Commissione e delle autorità doganali olandesi, secondo cui la possibilità di collegare un monitor ad un apparecchio diverso da un computer escluderebbe la possibilità di classificare il monitor stesso nella posizione 8471, finirebbe per escludere qualunque monitor da una classificazione in tale posizione doganale, producendo quindi un risultato assurdo.
18. D’altra parte, la classificazione dei monitor in esame nella posizione 8471 non sarebbe neppure esclusa sulla base della nota 5 E del capitolo 84, dal momento che i monitor in esame non avrebbero una funzione specifica diversa dall’elaborazione dell’informazione (9).
19. Dal canto suo, la nota 5 B del capitolo 84 non richiederebbe, al fine di una classificazione tra gli apparecchi informatici, che le periferiche di un computer siano destinate in via esclusiva all’uso in un contesto informatico. Infatti, poiché la norma in questione richiede che le periferiche siano «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione», la possibilità di un uso diverso da quello nell’ambito di un sistema di trattamento dell’informazione non sarebbe in linea di principio incompatibile con una classificazione nel capitolo 84 (10).
20. La Commissione avrebbe del resto esplicitamente ammesso, in altra occasione, la possibilità di classificare nella posizione 8471 taluni monitor in grado, astrattamente, di riprodurre segnali audio e video non provenienti da un computer. Ciò sarebbe avvenuto, in particolare, nell’ambito del regolamento di classificazione n. 2171/2005 (11).
21. Di conseguenza, la nota 5 del capitolo 84 della NC 2004 non escluderebbe la classificazione nella posizione 8471 di un monitor a colori in grado di rappresentare sia segnali provenienti da un computer che segnali provenienti da altre fonti.
22. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che, in generale, un monitor in grado di riprodurre sia immagini provenienti da un computer che immagini provenienti da altre fonti, come un lettore DVD o una console per giochi, non può essere classificato nella posizione 8471, ma deve invece trovare collocazione nella posizione 8528 della NC 2004 (12).
23. D’altra parte, un monitor come quello in esame, il quale dispone di connessioni D-sub, DVI-D, USB, S-video e video composito, nonché di un’uscita audio, non potrebbe rientrare nella posizione 8471, in quanto non si potrebbe considerare esclusivamente o principalmente utilizzabile in un sistema automatico di trattamento dell’informazione (13).
24. La Commissione si sofferma a sua volta innanzitutto sulle caratteristiche dei monitor in esame, escludendo che gli stessi possano considerarsi destinati ad essere utilizzati «esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione», dal momento che, per le loro caratteristiche tecniche, essi si presterebbero agevolmente ad utilizzi diversi (14).
25. La classificazione dei monitor in esame nel capitolo 84 della NC 2004 sarebbe peraltro esclusa anche ai sensi della nota 5 E del capitolo stesso, poiché i monitor svolgerebbero altresì una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» (15).
26. Più in generale, la Commissione ritiene che la possibilità di riprodurre segnali provenienti anche da fonti diverse da un computer escluda la classificazione di un monitor nella posizione 8471 della NC 2004 (16).
B – Valutazione
1. Osservazioni preliminari
27. Sia il governo dei Paesi Bassi che la Commissione hanno sviluppato, trattando della prima questione pregiudiziale, ampie considerazioni relative agli specifici caratteri dei monitor in esame, al fine di sostenere che gli stessi non possiederebbero le caratteristiche necessarie per poter essere classificati nella voce 8471 della NC 2004.
28. Rilevo tuttavia che il giudice del rinvio, con la sua prima questione, non chiede alla Corte di indicare la posizione tariffaria in cui i prodotti in esame dovrebbero essere classificati. La questione verte invece, più in generale, sul modo di interpretare la nota 5 del capitolo 84 della NC 2004.
29. Nell’esaminare la presente questione mi asterrò pertanto dal considerare gli argomenti forniti dalle parti relativamente alle peculiarità dei prodotti in esame, limitandomi all’interpretazione della citata nota 5. In ogni caso, gli argomenti delle parti relativi alle specifiche caratteristiche dei prodotti da classificare potranno essere presi in considerazione nell’ambito della discussione della seconda questione pregiudiziale, sebbene anche in essa, come si vedrà, il giudice nazionale non chieda alla Corte di pronunciarsi sulle concrete modalità di classificazione dei prodotti, ma soltanto, ancora una volta, di fornire alcune indicazioni generali.
2. Sul merito della questione
30. La posizione assunta dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione nella presente causa, all’evidente scopo di chiudere la controversia già soltanto con la risposta alla prima questione, consiste nell’affermare che la semplice capacità di un monitor di rappresentare immagini provenienti da fonti diverse da un computer implica la necessità di escludere tale monitor da una classificazione nell’ambito del capitolo 84 della NC 2004 (17).
31. Tale posizione non mi sembra tuttavia meritevole di accoglimento.
32. Il tenore letterale della nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004 è infatti chiaro: al fine di poter considerare una periferica (e quindi anche un monitor) quale parte integrante di un sistema per l’elaborazione dell’informazione, da classificare pertanto nell’ambito del capitolo 84, non è richiesto che la detta periferica si presti, in astratto, ad essere utilizzata soltanto come parte di un tale sistema. Ciò che si richiede è infatti che la stessa sia «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione» (il corsivo è mio).
33. L’interpretazione proposta dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione equivarrebbe a rimuovere dal testo della norma l’inciso «o principalmente», e non è pertanto accettabile. Anche un’unità destinata ad essere utilizzata «principalmente», sebbene non in modo esclusivo, in connessione con un computer può dunque essere classificata quale prodotto informatico.
34. L’idea alla base della posizione sostenuta dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione è, con ogni probabilità, legata alle difficoltà pratiche di determinare la portata specifica dell’avverbio «principalmente», soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte, fortemente orientata nel senso di privilegiare, ai fini della classificazione doganale, le caratteristiche concrete e oggettivamente valutabili dei prodotti (18).
35. Tuttavia, i possibili problemi di applicazione pratica della disposizione citata non possono condurre ad ignorare un elemento sostanziale della stessa. La risoluzione di tali problemi si pone in realtà ad un livello ulteriore, e potrà essere discussa, nei limiti in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in questa sede, nell’ambito dell’esame della seconda questione pregiudiziale.
3. Sul possibile rilievo della nota 5 E del capitolo 84
36. Ritengo che meriti soltanto un breve accenno l’argomento della Commissione secondo il quale la classificazione dei monitor in esame nell’ambito del capitolo 84 della NC 2004 sarebbe esclusa anche sulla base della nota 5 E del capitolo stesso.
37. Rilevo in proposito, innanzitutto, che il giudice del rinvio non chiede alla Corte di valutare l’applicabilità nel caso di specie della disposizione in esame.
38. In ogni caso, ritengo che la citata nota 5 E possa escludere la classificazione di un apparecchio nel capitolo 84 della NC solo qualora la «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» sia l’unica svolta dall’apparecchio in questione. In caso contrario, taluni prodotti rischierebbero di essere classificati sulla base di una funzione degli stessi del tutto secondaria, se non irrilevante (19).
39. Non mi sembra dunque che, nella vicenda in esame, la nota 5 E possa trovare applicazione. Da un lato, infatti, la Corte ha già affermato che l’attività di un monitor consistente nella riproduzione di immagini provenienti da un computer non può costituire una «funzione specifica» nei sensi sopra indicati (20). Dall’altro lato, sebbene le parti controvertano circa gli usi a cui i monitor in esame possono essere destinati, nessuna di esse sostiene che gli usi estranei al contesto dell’elaborazione delle informazioni (ovvero, in altri termini, gli usi «non informatici») sarebbero i soli possibili.
4. Sulle note esplicative del sistema armonizzato e della NC
40. Rimane da verificare se, nel caso in esame, una classificazione dei monitor in questione nell’ambito del capitolo 84 della NC 2004 debba essere esclusa sulla base delle note esplicative del sistema armonizzato e della NC.
a) Sulla nota esplicativa alla posizione 84.71 del sistema armonizzato
41. Va innnanzitutto ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, le note esplicative, per quanto importanti, non hanno in ogni caso natura giuridicamente vincolante, e non possono porsi in contrasto con il contenuto del sistema armonizzato e della NC (21).
42. Per quanto riguarda la nota esplicativa della posizione 84.71 del sistema armonizzato, osservo che la stessa, risalente peraltro a più di due anni prima dei fatti della causa principale (un tempo sufficiente, nell’ambito delle tecnologie informatiche, per modificare anche in modo significativo il quadro dei prodotti commercializzati), potrebbe anche essere interpretata nel senso che essa non indicherebbe tutti i monitor che ricadono nella posizione 84.71, ma solo una parte di essi. In tal senso deporrebbe l’inizio della nota stessa, secondo cui «[t]ra le unità che fanno parte» di un sistema per l’elaborazione dell’informazione «sono compresi gli schermi per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione». In tal caso, potrebbero esistere altri schermi che, pur non essendo definibili «schermi per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione», potrebbero comunque essere classificati nella posizione 84.71.
43. Ammettendo comunque che la nota esplicativa in questione intenda in realtà fornire un’indicazione esaustiva dei monitor da far rientrare nella posizione 84.71, si deve osservare quanto segue. Così interpretata, la nota esplicativa muove dal presupposto, che ho già indicato come errato, che possono essere classificati nella posizione 84.71 solo i monitor in grado di essere collegati esclusivamente ad un computer. La nota esplicativa, in altri termini, non considera neppure la possibilità, prevista invece chiaramente nel testo del sistema armonizzato, di un monitor classificabile nella posizione 84.71 pur essendo anche utilizzabile, sia pure non in via principale, in contesti diversi da quello «informatico» (22). Di conseguenza, se interpretata in tal modo la nota non potrebbe essere applicata, in quanto contrastante con la lettera del sistema armonizzato stesso.
44. Rilevo peraltro che, per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche che la nota esplicativa in questione indica per i monitor della posizione 84.71, il prodotto in esame nella presente causa appare conformarsi pienamente alle stesse.
b) Sulla nota esplicativa alla posizione 8471 60 90 della NC
45. Nemmeno la nota esplicativa applicabile alla posizione 8471 60 90 della NC 2004 consente di escludere la classificazione dei monitor in esame nella posizione stessa.
46. Infatti, la nota esplicativa in questione ha un carattere esemplificativo/inclusivo, e non esaustivo. In altri termini, la stessa individua uno specifico gruppo di prodotti che rientrerebbero nella posizione in questione, ma non esclude che altri prodotti, diversi da quelli così individuati, possano altresì essere classificati nella medesima posizione. Ciò risulta in modo piuttosto evidente dalla formulazione della nota stessa (23).
5. Sul ruolo dell’accordo OMC sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione
47. Le osservazioni fin qui svolte trovano un’ulteriore conferma alla luce dell’accordo OMC sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione.
48. Non si deve dimenticare che, in ultima analisi, il nucleo centrale del problema della classificazione dei prodotti in esame risiede nel fatto che, a seconda della posizione della NC in cui gli stessi sono classificati, tali prodotti possono essere soggetti o meno ad un dazio all’importazione.
49. In particolare, i prodotti informatici sono generalmente esclusi dall’applicazione di dazi, ai sensi di un accordo in tal senso raggiunto in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e risultante dalla dichiarazione ministeriale del 13 dicembre 1996 sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione. Tale accordo è stato recepito dal Consiglio con decisione 24 marzo 1997, 97/359/CE, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (24).
50. In generale, la Commissione e taluni Stati membri mostrano una tendenza ad interpretare l’accordo in questione in modo restrittivo, limitando al massimo l’area dei prodotti a cui lo stesso garantisce l’esenzione dai dazi.
51. Tuttavia, sebbene la diretta applicabilità nel diritto comunitario degli accordi OMC sia assai problematica (25), ritengo che, ai sensi dell’obbligo di interpretazione conforme (26), il chiaro favore, contenuto in tale accordo, per la libera circolazione non gravata da dazi dei prodotti informatici debba essere tenuto in debito conto nell’interpretazione della NC (27).
6. La volontaria sospensione unilaterale dei dazi su taluni tipi di monitor
52. La difficoltà di classificare in modo univoco i monitor a cristalli liquidi è stata riconosciuta dallo stesso legislatore comunitario. A partire dal 2005, infatti, tutti i monitor a colori a cristalli liquidi aventi una diagonale non superiore a 48,5 cm (circa 19 pollici) e un formato 4:3 o 5:4 sono esenti da dazi (28). Tale scelta, avente carattere unilaterale, è stata adottata a seguito delle difficoltà pratiche di determinare la destinazione principale dei prodotti in questione, nonché sulla base della constatazione che «[i] dati commerciali indicano che attualmente i videomonitor a cristalli liquidi con schermo la cui diagonale misura 48,5 cm o meno e di formato 4:3 o 5:4 vengono principalmente impiegati come unità di output di macchine automatiche per l’elaborazione dei dati» (29).
53. Tale sospensione volontaria non era ancora entrata in vigore all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, e in ogni caso le caratteristiche tecniche dei monitor in esame nel presente procedimento non corrispondono a quelle dei prodotti che beneficiano di tale sospensione (hanno infatti dimensioni leggermente superiori e un formato differente).
54. Rilevo tuttavia che il regolamento n. 493/2005 mostra chiaramente come sia impossibile procedere alla classificazione dei monitor in modo semplicistico e anche, soprattutto, come sia necessario accettare il dato di fatto che taluni schermi potenzialmente in grado di riprodurre segnali provenienti da fonti diverse rispetto ad un computer possono comunque essere, in concreto, utilizzati in modo del tutto prevalente in un contesto «informatico».
7. Conclusione sulla prima questione
55. In conclusione, ritengo che la prima questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che la nota 5 del capitolo 84 della NC 2004 deve essere interpretata nel senso che un monitor a colori, che può riprodurre sia segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, sia segnali provenienti da altre fonti, non è per questa sola ragione escluso dalla classificazione nella voce 8471 della NC 2004.
V – Sulla seconda questione pregiudiziale
56. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, per il caso in cui la classificazione del monitor in esame nella voce 8471 della NC 2004 non sia esclusa, quali siano gli elementi sulla base dei quali è possibile determinare se tale monitor soddisfi i requisiti indicati nella nota 5 B per una classificazione tra i prodotti informatici.
A – Argomenti delle parti
57. Kamino sostiene che, per determinare se un monitor sia del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, è necessario considerare l’uso al quale il prodotto è destinato, in via esclusiva o principale.
58. Nel caso di specie, svariati fattori oggettivi consentirebbero di ritenere che i monitor in esame devono essere classificati nell’ambito del capitolo 84 della NC 2004. Si tratterebbe, in particolare, della dimensione dei pixel («dot pitch»), della risoluzione, del formato 16:10, della presenza di connettori VGA e DVI, della mancanza di un telecomando, di un connettore SCART, di un sintonizzatore TV, di pulsanti per il cambio di canale (30).
59. Dal canto loro, sia il governo dei Paesi Bassi che la Commissione ritengono invece che, in considerazione della soluzione che essi propongono di dare alla prima questione, non sia necessario rispondere alla seconda.
60. Nonostante tale posizione di principio, peraltro, tali parti hanno altresì proposto, nell’ambito della discussione della prima questione pregiudiziale, alcune considerazioni che appaiono logicamente connesse, piuttosto, con la seconda questione.
61. In particolare, il governo dei Paesi Bassi ha rilevato che, a suo giudizio, un monitor con le specifiche caratteristiche di quelli qui in esame non si può considerare del tipo destinato ad essere utilizzato in modo esclusivo o principale nell’ambito di un sistema automatico di trattamento dell’informazione: ciò, in particolare, in considerazione delle connessioni di cui tale apparecchio dispone (D‑sub, DVI‑D, USB, S‑video, video composito, uscita audio) (31).
62. Secondo il governo dei Paesi Bassi che si è pronunciato in tal senso rispondendo ai quesiti posti dalla Corte, i possibili usi «non informatici» di un monitor devono essere, per consentire che lo stesso sia classificato nella posizione 8471, «puramente teorici».
63. La Commissione, da parte sua, ha osservato che la frase «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione», contenuta nella nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004, deve considerarsi riferita non al tipo di utilizzo dell’apparecchio, ma alle funzioni che lo stesso svolge (32). Inoltre, le caratteristiche tecniche del monitor in esame, e in particolare le sue dimensioni, la sua risoluzione e la sua luminosità, si presterebbero del tutto adeguatamente ad un utilizzo in contesti diversi da quello informatico, così da escludere la sussistenza della condizione di cui alla lett. a) della citata nota 5 B (33).
B – Valutazione
64. Anche la presente questione, che è probabilmente la più delicata delle tre sollevate, richiede che la Corte fornisca talune indicazioni generali sul modo di interpretare la nomenclatura combinata. In particolare, la Corte è chiamata a indicare quale sia l’esatto significato della disposizione di cui alla lett. a) della nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004 e, più specificamente, quali siano gli elementi di cui è necessario tenere conto al fine di determinare se un prodotto soddisfi o meno le condizioni previste dalla citata norma.
65. Poiché non viene richiesto alla Corte di indicare l’esatta posizione della nomenclatura combinata in cui i monitor in esame devono essere classificati, tale specifica decisione rimane di competenza del giudice del rinvio, il quale dovrà pronunciarsi seguendo le indicazioni della Corte.
66. Il problema centrale che viene sollevato nella presente questione consiste nel definire un avverbio: «principalmente» (34). Mentre infatti il precedente avverbio «esclusivamente» non presta il fianco a particolari dubbi interpretativi, il termine «principalmente» è assai meno univoco nel suo significato.
67. Essendo del tutto evidente che non è possibile fornire un’interpretazione di tale avverbio in termini matematico/percentuali (indicando, ad esempio, una percentuale di utilizzo in connessione con un computer pari all’80% dell’utilizzo totale), propongo alla Corte di interpretare la nozione di «utilizzo principale» come equivalente a quella di «uso normale».
68. Mi sembra infatti che il concetto di «uso normale» possa essere applicato ai casi concreti con minore rischio di ambiguità.
69. Del resto, ritengo che l’espressione «principalmente», contenuta nella norma, non faccia riferimento ad una ripartizione dei tempi di uso del prodotto, ma, piuttosto, a quella che è la più frequente destinazione dello stesso. In altri termini, ciò che l’interprete è chiamato ad accertare non è la percentuale di ciascun diverso uso del prodotto nel caso di un utilizzo dello stesso in differenti contesti, ma, più semplicemente, l’uso «tipico» o «normale» del prodotto stesso.
70. Sarà dunque necessario che l’interprete, nel caso concreto, verifichi quale sia, per il prodotto di volta in volta in esame, l’utilizzo al quale lo stesso deve intendersi ragionevolmente destinato.
71. Peraltro, anche seguendo l’interpretazione che ho proposto, e volendo quindi considerare l’uso normale del prodotto in esame, si pone comunque il problema di determinare quali siano in concreto gli elementi utilizzabili ai fini di tale esame.
72. Ritengo non sussistano dubbi sul fatto che l’elemento essenziale da tenere in considerazione a tale proposito sia costituito dalle caratteristiche tecniche del prodotto. Nel caso dei monitor in esame, saranno evidentemente caratteristiche quali la risoluzione, il formato (rapporto tra larghezza e altezza dello schermo), le connessioni disponibili (35), la possibilità di regolazioni in altezza e inclinazione, la presenza di specifiche caratteristiche ergonomiche tese a facilitare un utilizzo ravvicinato «da scrivania», etc. a dover essere analizzate dal giudice del rinvio al fine di determinare se l’uso normale del prodotto sia o meno un uso nell’ambito di un sistema automatico di trattamento dell’informazione.
73. Più problematica appare la possibilità di ricorrere, ai fini della determinazione dell’uso normale di un prodotto, alla destinazione dello stesso sotto il profilo commerciale, ovvero, in altri termini, al «target» del prodotto stesso. A mio avviso, tale possibilità deve essere esclusa.
74. È infatti evidente che, riconoscendo importanza ad elementi quali lo scopo dichiarato del prodotto, indicato sulla confezione dello stesso o nell’ambito di informazioni pubblicitarie, il rischio di abusi aumenta. Sono infatti tutt’altro che infrequenti, in vari ambiti, i casi di prodotti che, ad esempio al fine di aggirare divieti di vendita o di escludere la responsabilità del produttore, sono surrettiziamente presentati come destinati a finalità diverse da quelle effettive: ciò sebbene, in concreto, il pubblico rilevante conosca perfettamente la reale destinazione d’uso dei prodotti stessi.
75. La posizione appena esposta mi sembra del resto coerente con la giurisprudenza della Corte, la quale, pur ammettendo in linea di principio la possibilità di considerare la destinazione d’uso di un prodotto ai fini della sua classificazione doganale, ha tuttavia sottolineato che detta destinazione deve risultare da specifici elementi oggettivi (36).
76. Non ritengo fondato l’argomento, ribadito in particolare dalla Commissione in udienza, secondo il quale l’uso a cui è destinato il prodotto è irrilevante per la sua classificazione. Da un lato, osservo infatti che è la stessa nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004 a parlare di «utilizzo» del prodotto (laddove parla di prodotti «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione»; il corsivo è mio). Dall’altro, rilevo che quello di cui si sta parlando qui è l’utilizzo di un prodotto che interviene in ragione delle sue caratteristiche oggettive: un elemento a sua volta oggettivo, quindi, e non una variabile soggettiva o legata alle modalità di commercializzazione del prodotto stesso.
77. Propongo pertanto alla Corte di risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che, per poter accertare che un prodotto è «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione», ai sensi della lett. a) della nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004, è necessario verificare se l’uso normale del prodotto stesso sia nell’ambito di un sistema automatico di trattamento dell’informazione. A tal fine devono essere considerate, nell’ambito di una valutazione caso per caso, tutte le caratteristiche oggettive del prodotto in questione.
VI – Sulla terza questione pregiudiziale
78. Con la terza e ultima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se i monitor in esame rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004; in caso di risposta affermativa, detto giudice chiede altresì se tale regolamento sia valido.
A – Argomenti delle parti
79. Kamino, rovesciando l’ordine dei problemi posti dal giudice del rinvio, sostiene innanzitutto l’illegittimità del regolamento n. 754/2004, dal momento che lo stesso, indicando la chiara intenzione della Commissione di impedire in ogni caso la classificazione nella posizione 8471 della NC di qualunque monitor in grado di riprodurre segnali video provenienti da fonti diverse da un computer, si porrebbe in contrasto con la NC stessa e, più in generale, con il sistema armonizzato e gli obblighi assunti dalla Comunità in quanto parte dello stesso (37).
80. In ogni caso, anche se fosse legittimo, il regolamento in questione non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando esso prodotti di tipo completamente diverso da quelli in esame qui (38).
81. Il governo dei Paesi Bassi ritiene invece che il regolamento in questione sia valido e che possa applicarsi anche ai monitor in esame, direttamente o, al limite, per analogia (39).
82. Secondo la Commissione, invece, alla luce della risposta fornita alla prima questione non è necessario risolvere la terza.
B – Valutazione
83. Ritengo che il regolamento n. 754/2004 della Commissione non possa essere applicato ai monitor in esame, per le ragioni che seguono.
84. Innanzitutto, un’applicazione diretta del regolamento stesso è da escludere in considerazione delle notevoli differenze tecniche tra i monitor in esame qui e gli schermi oggetto di classificazione nel regolamento.
85. Nel regolamento n. 754/2004 sono stati infatti presi in considerazione, ai fini della loro classificazione doganale, due schermi al plasma aventi una diagonale di 106 cm (equivalenti a circa 42 pollici) e una risoluzione, rispettivamente, di 852 x 480 e di 1024 x 1024 pixel.
86. Già soltanto questi due elementi mostrano in modo chiaro che siamo in presenza di prodotti completamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento: va infatti ricordato che i monitor in esame nella presente causa possiedono, a fronte di una dimensione ben inferiore (23 pollici, vale a dire 58,42 cm), una risoluzione molto superiore (1920 x 1200 pixel). Ciò appare del resto coerente con la diversa tecnologia dei prodotti messi a confronto: mentre infatti uno schermo a cristalli liquidi può prestarsi ad usi diversi, a seconda delle caratteristiche tecniche dello stesso, gli schermi al plasma sono tipicamente utilizzati per riprodurre, con risoluzioni relativamente ridotte rispetto alle loro dimensioni, segnali televisivi, filmati, presentazioni.
87. Non può d’altra parte essere accolto l’argomento del governo dei Paesi Bassi, esposto in particolare al punto 41 delle sue osservazioni, secondo il quale la tecnologia al plasma che caratterizza i monitor di cui al regolamento n. 754/2004 non costituirebbe un elemento rilevante, e non ostacolerebbe l’applicabilità del regolamento stesso ai monitor in esame nella presente controversia. Ritengo infatti che a ciò si opponga la considerazione oggettiva delle differenze che esistono tra la tecnologia plasma e la tecnologia LCD, nonché il fatto, riconosciuto anche all’udienza dallo stesso governo dei Paesi Bassi, che gli schermi al plasma non sono di regola utilizzati quali periferiche di uscita di macchine per l’elaborazione dell’informazione. In altri termini, i prodotti in esame non sono fungibili.
88. Resta da verificare se, come il governo dei Paesi Bassi suggerisce nel medesimo punto 41 delle sue osservazioni, il regolamento n. 754/2004 sia, eventualmente, applicabile ai monitor qui in esame non in modo diretto, ma per analogia.
89. Anche in questo caso, tuttavia, ritengo che una risposta negativa si imponga.
90. Sebbene infatti la Corte abbia in generale ammesso la possibilità di applicare analogicamente un regolamento di classificazione, lo ha fatto precisando che ciò può avvenire in relazione a prodotti «equivalenti» a quelli indicati nel regolamento stesso, dal momento che ciò «favorisce un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori» (40). Nel presente caso, tuttavia, non si può ritenere, come si è visto, che i monitor a cristalli liquidi oggetto di esame siano in alcun modo equivalenti agli schermi al plasma di cui si è occupato il regolamento n. 754/2004.
91. Ritengo pertanto che la terza questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che i monitor in esame non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004. Di conseguenza, non sussistono neppure elementi in grado di far ritenere illegittimo tale regolamento.
VII – Conclusioni
92. Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dallo Hoge Raad dichiarando quanto segue:
1) La nota 5 del capitolo 84 della nomenclatura combinata per l’anno 2004 deve essere interpretata nel senso che un monitor a colori, che può riprodurre sia segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, sia segnali provenienti da altre fonti, non è per questa sola ragione escluso dalla classificazione nella voce 8471 della nomenclatura combinata per l’anno 2004.
2) Per poter accertare che un prodotto è «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione», ai sensi della lett. a) della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata per l’anno 2004, è necessario verificare se l’uso normale del prodotto stesso sia nell’ambito di un sistema automatico di trattamento dell’informazione. A tal fine devono essere considerate, nell’ambito di una valutazione caso per caso, tutte le caratteristiche oggettive del prodotto in questione.
3) I monitor in esame nella causa principale non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1).
3 – Per una contestualizzazione delle disposizioni della NC e del loro rapporto con il sistema armonizzato v. sentenza 12 gennaio 2006, causa C-311/04, ASAD (Racc. pag. I‑609, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
4 – Le citate note esplicative risalgono al febbraio 2002. Le stesse sono disponibili soltanto in lingua inglese e francese: la traduzione italiana non è pertanto ufficiale.
5 – Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (GU 23 ottobre 2002, C 256, pag. 1).
6 – GU L 118, pag. 32.
7 – Osservo peraltro che, sebbene la presenza di tale «uscita audio» appaia nella decisione di rinvio e non sia contestata dalle parti, consultando la documentazione disponibile sul sito Internet del produttore tale «uscita audio» sembra essere in realtà una presa a 12 V per alimentare due altoparlanti esterni che possono essere agganciati al monitor ma che vanno collegati, per quanto riguarda il segnale, ad una sorgente audio esterna. In altri termini, il prodotto non pare dotato di alcun circuito audio.
8 – Punto 41 delle osservazioni della società Kamino.
9 – Ibidem, punto 45.
10 – Ibidem, punto 55.
11 – Regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2005, n. 2171, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 346, pag. 7). In particolare, in tale regolamento è stato classificato nella posizione 8471 un monitor LCD avente una diagonale di 15 pollici, una risoluzione di 1024 x 768 pixel e una singola interfaccia D-sub. La classificazione è stata, tra l'altro, motivata dalla Commissione come segue: «In base all’utilizzazione prevista, il monitor riceve segnali dall'unità di elaborazione centrale di un sistema automatico per l’elaborazione dei dati. Il prodotto è anche in grado di riprodurre segnali audio e video. Tuttavia, date le sue dimensioni e la limitata capacità di ricevere segnali da una fonte diversa da un sistema automatico per l’elaborazione dei dati tramite una scheda priva della funzionalità di elaborazione video, è considerato del tipo da utilizzare unicamente o principalmente nei sistemi automatici di elaborazione dei dati».
12 – Osservazioni del governo dei Paesi Bassi, punto 34.
13 – Ibidem, punto 36.
14 – Osservazioni della Commissione, punti 28‑36.
15 – Ibidem, punto 37.
16 – Ibidem, punto 39.
17 – Ciò risulta in particolare, come ho già osservato più sopra, dal punto 34 delle osservazioni del governo dei Paesi Bassi e dal punto 39 delle osservazioni della Commissione. Rilevo peraltro che le stesse parti hanno tuttavia sviluppato anche argomenti i quali, pur senza indicarlo con chiarezza, muovono dal presupposto che la semplice possibilità di rappresentare segnali video non provenienti da un computer non sia sufficiente per escludere la classificazione nel capitolo 84, essendo a tal fine necessario che detta funzione «alternativa» o «ulteriore» non sia soltanto marginale o teorica (cfr., ad esempio, il punto 36 delle osservazioni del governo dei Paesi Bassi e il punto 36 delle osservazioni della Commissione). V. in proposito, per ulteriori dettagli, la discussione della seconda questione pregiudiziale.
18 – V., ad esempio, sentenze 26 settembre 2000, causa C‑42/99, Eru Portuguesa (Racc. pag. I‑7691, punto 13); 16 settembre 2004, causa C‑396/02, DFDS (Racc. pag. I‑8439, punto 27), e 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, Possehl Erzkontor (Racc. pag. I‑10721, punto 19). V. anche più avanti, paragrafo 75 delle presenti conclusioni.
19 – Mi sia consentito rinviare qui, per una trattazione più dettagliata del problema, alle mie conclusioni nelle cause riunite C‑362/07 e C‑363/07, Kip Europe e a., presentate il 17 luglio 2008 (paragrafi 50‑69).
20 – Sentenza 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I‑1945, punto 16).
21 – V., ad esempio, sentenze 19 aprile 2007, causa C‑229/06, Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft (Racc. pag. I‑3251, punto 27); 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom(Racc. pag. I‑6675, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), e 5 giugno 2008, causa C‑312/07, JVCFrance (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).
22 – La versione attuale delle note esplicative del sistema armonizzato, risalente all’anno 2007, si mostra invece più aperta. Nella nota relativa alla posizione 8528, in cui sono ora classificati tutti i monitor, si rileva infatti che tra i monitor destinati esclusivamente o essenzialmente ad essere utilizzati in connessione con un computer (da classificare nella sotto-posizione 8528.41) «sono compresi» quelli in grado di essere collegati soltanto ad un computer. Non si esclude quindi che anche altri monitor possano essere classificati in tale posizione.
23 – In alcune delle versioni linguistiche delle note esplicative la natura non esaustiva della nota citata è messa in evidenza dalla presenza di un avverbio. Nel testo italiano si indica, ad esempio, che rientrano «specialmente» in tale voce i monitor in grado di funzionare solo in collegamento ad un computer: il testo francese usa il termine «notamment», quello spagnolo «especialmente». L’avverbio è invece assente in altre versioni linguistiche, anche se la formulazione della frase appare comunque suggerire, pure in tali casi, che l’indicazione non esaurisce l’ambito dei prodotti che rientrano nella voce 8471 60 90. In particolare, la versione inglese afferma che «[t]his subheading includes visual display units which can only be used as output units for an automatic data-processing machine», quella tedesca che «[h]ierher gehören Datensichtgeräte, die nur als Ausgabeeinheiten von automatischen Daten-verarbeitungsmaschinen verwendet werden können» e quella olandese che «[d]eze onderverdeling omvat beeldschermeenheden die uitsluitend kunnen worden gebruikt als uitvoereenheid voor een automatische gegevensverwerkende machine» (i corsivi sono miei).
24 – GU L 155, pag. 1. Nel mese di maggio 2008 gli Stati Uniti hanno adito formalmente l’OMC al fine di contestare la prassi doganale comunitaria relativa, tra l’altro, anche ai monitor come quelli in esame nella presente causa. Al momento della redazione delle presenti conclusioni sono in proposito disponibili soltanto generici resoconti giornalistici, cosicché una valutazione precisa della questione non è ancora possibile. Sempre da fonti giornalistiche risulta che all’azione degli Stati Uniti hanno fatto seguito analoghi passi del Giappone e di Taiwan.
25 – La Corte ha ripetutamente affermato che la possibilità di utilizzare un accordo OMC quale parametro per valutare la legittimità di un atto comunitario è soggetta a condizioni molto rigorose: v., per tutte, sentenza 30 settembre 2003, causa C‑94/02 P, Biret & Cie/Consiglio (Racc. pag. I‑10565, punti 55‑56 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha in tale sede affermato che, per poter procedere all’esame della legittimità di un atto comunitario sulla base di un accordo OMC, è necessario che «la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero [che] l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC». Nessuna di tali condizioni sembra sussistere nel caso della NC.
26 – V. su tale obbligo, in generale, sentenze 24 novembre 1992, causa C‑286/90, Poulsen (Racc. pag. I‑6019, punto 9); 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3989, punto 52), e 14 luglio 1998, causa C‑341/95, Bettati (Racc. pag. I‑4355, punto 20). Con specifico riferimento all’accordo TRIPS, che si inquadra nel sistema dell’OMC e ne condivide le caratteristiche, v. sentenze 16 giugno 1998, causa C‑53/96, Hermès International (Racc. pag. I‑3603, punto 28); 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a. (Racc. pag. I‑11307, punto 47), e 16 novembre 2004, causa C‑245/02, Anheuser-Busch (Racc. pag. I‑10989, punto 55).
27 – V. anche le mie conclusioni nella causa Kip Europe e a. (cit. alla nota 19), paragrafi 67‑69.
28 – Ciò a partire dal regolamento (CE) del Consiglio 16 marzo 2005, n. 493, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 82, pag. 1). La previsione si è quindi mantenuta nelle successive versioni della NC: nella versione in vigore per l’anno 2008, contenuta nel regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214 (GU L 286, pag. 1), la posizione di riferimento è la 8528 59 90.
29 – Terzo ‘considerando’ del regolamento n. 493/2005.
30 – Osservazioni Kamino, punti 81‑99.
31 – Osservazioni del governo dei Paesi Bassi, punto 36.
32 – Osservazioni della Commissione, punto 35.
33 – Osservazioni della Commissione, punto 36.
34 – Le diverse versioni linguistiche della nota 5 B non presentano differenze significative sul punto: all’italiano «esclusivamente o principalmente» corrispondono ad esempio il francese «exclusivement ou principalement», l’inglese «solely or principally», il tedesco «ausschließlich oder hauptsächlich», lo spagnolo «exclusiva o principalmente», l’olandese «uitsluitend of hoofdzakelijk».
35 – Osservo in proposito che, a mio avviso, la presenza di una connessione DVI non consente di per sé di escludere, a differenza di quanto sembrano sostenere il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, un uso prevalentemente «informatico» di un monitor. Ciò in quanto, negli ultimi anni, un numero sempre crescente e probabilmente ormai maggioritario di computer è equipaggiato proprio di un’uscita video DVI, che ha preso in effetti il posto dell’uscita VGA.
36 – V., ad esempio, sentenze 28 marzo 2000, causa C‑309/98, Holz Geenen (Racc. pag. I‑1975, punto 15); 5 aprile 2001, causa C‑201/99, Deutsche Nichimen (Racc. pag. I‑2701, punto 20); 4 marzo 2004, causa C‑130/02, Krings (Racc. pag. I‑2121, punto 30), e Olicom (cit. alla nota 21), punto 18. Osservo peraltro che, nella sentenza 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami (Racc. pag. I‑2389, punto 24), la Corte ha comunque accennato, sia pure ad adiuvandum, anche alle modalità di promozione commerciale di un prodotto.
37 – Osservazioni Kamino, punti 100‑106.
38 – Ibidem, punto 107.
39 – Osservazioni del governo dei Paesi Bassi, punti 38‑42.
40 – Sentenza Krings (cit. alla nota 36), punto 35.
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