CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 18 dicembre 2008 1(1)
Causa C‑394/07
Marco Gambazzi
contro
Daimler Chrysler Canada Inc.
e CIBC Mellon Trust Company
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte d’Appello di Milano)
«Convenzione di Bruxelles – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi del diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Esclusione del convenuto da un procedimento per mancata esecuzione di un ordine giudiziale»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento verte sull’interpretazione dell’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») (2). Costituisce oggetto della causa principale il riconoscimento di una sentenza inglese emessa dopo che il convenuto era stato escluso dal procedimento per mancata esecuzione di un ordine giudiziale. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di sviluppare ulteriormente i principi di ordine pubblico processuale stabiliti, segnatamente, nella sentenza Krombach (3).
II – Contesto normativo
2. L’art. 25 della Convenzione di Bruxelles così recita:
«Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali».
3. L’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, dispone che una decisione non viene riconosciuta «se il riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto».
III – Fatti, domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
4. La causa principale verte sul riconoscimento e l’esecuzione in Italia di una sentenza inglese che la Daimler Chrysler Canada Inc. (in prosieguo: la «Daimler Chrysler») e la CIBC Mellon Trust Company (in prosieguo: la «CIBC») hanno ottenuto nei confronti del sig. Gambazzi.
5. Il procedimento inglese verteva in sostanza su una richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla Daimler Chrysler e dalla CIBC contro il sig. Gambazzi, cittadino svizzero residente a Lugano.
6. Dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e nelle difese delle parti emerge che il procedimento inglese si è svolto, a grandi linee, come illustrato di seguito.
7. Prima dell’inizio del procedimento principale, il giudice inglese ha emesso nel luglio del 1996, a titolo di provvedimento provvisorio, un divieto di disporre del patrimonio [ordine di congelamento dei beni (freezing order), altresì noto come Mareva injunctiont (4)] contro il sig. Gambazzi, in accoglimento delle domande proposte dalla Daimler Crysler e dalla CIBC. Il freezing order vietava al sig. Gambazzi di disporre del suo patrimonio al fine di garantire l’esecuzione di una futura sentenza.
8. Il 26 febbraio 1997, su domanda delle società Daimler Chrysler e CIBC, il giudice inglese ha emesso una nuova versione del freezing order, ora integrata da vari ordini giudiziali con cui si ingiungeva al sig. Gambazzi di rendere nota la sua situazione patrimoniale e di esibire determinati documenti, anch’essi rilevanti ai fini del procedimento principale (disclosure order).
9. Poiché il sig. Gambazzi non si è conformato, o in ogni caso non completamente, agli obblighi di cui ai disclosure order, il giudice inglese ha emesso un ulteriore ordine giudiziale (unless order), su domanda della Daimler Chrysler e della CIBC. Con tale ordine informava il sig. Gambazzi che se non avesse adempiuto agli ordini giudiziali non gli sarebbe stato possibile svolgere alcuna difesa e che se non avesse reso note le informazioni richieste entro i termini ivi menzionati sarebbe stato escluso dal processo.
10. I ricorsi in opposizione al freezing order, al disclosure order e all’unless order esperiti dal sig. Gambazzi non sono stati accolti.
11. Il sig. Gambazzi non si è nemmeno pienamente conformato agli obblighi impostigli da un nuovo unless order. Il giudice inglese ha ravvisato in tale comportamento un’ipotesi di «contempt of Court» e ha escluso il sig. Gambazzi dal procedimento (debarment), come del resto già preannunciato negli unless order.
12. Nella causa principale il sig. Gambazzi, a seguito di tali fatti, è stato pertanto considerato come un convenuto contumace. La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, lo ha condannato, con sentenza resa in contumacia (default judgment) 10 dicembre 1998, integrata da un ordine 17 marzo 1999, al pagamento di quanto richiesto nel ricorso dalla Daimler Chrysler e dalla CIBC, per un ammontare pari a CAD 169 752 058 e a CAD 71 595 530 oltre a USD 129 974 770.
13. La Daimler Chrysler e la CIBC intendono far eseguire tale sentenza in Italia. Con ordinanza 17 dicembre 2004, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’esecutività in Italia della sentenza inglese e dell’ordine di condanna del sig. Gambazzi al pagamento dei predetti importi. Avverso tale ordinanza, il sig. Gambazzi ha proposto opposizione.
14. Con ordinanza 27 giugno 2007 la Corte d’Appello di Milano investita dell’impugnazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«se, sulla base della clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, il Giudice dello Stato richiesto del provvedimento di esecutività possa tenere conto del fatto che il Giudice dello Stato che ha emesso il provvedimento ha negato alla parte soccombente, costituitasi in giudizio, di svolgere qualsiasi difesa successivamente all’adozione di un provvedimento di esclusione (debarment) nei termini sopra riferiti;
ovvero se l’interpretazione di detta disposizione, unitamente ai principi ricavabili dagli artt. 26 e segg. della Convenzione, circa il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in ambito comunitario, osti a che il Giudice nazionale possa considerare lesivo dell’ordine pubblico, nell’accezione di cui all’art. 27 punto (...) 1, lo svolgimento di un processo civile in cui una parte sia impedita nell’esercizio del diritto di difesa, in virtù di un provvedimento di esclusione del Giudice, a ragione del mancato adempimento di un suo ordine».
15. Nel procedimento dinanzi alla Corte, oltre alle parti del procedimento principale, hanno presentato osservazioni scritte e orali i governi greco e italiano, il governo del Regno Unito, nonché la Commissione delle Comunità europee.
IV – Valutazione
16. Le due questioni pregiudiziali possono essere considerate contestualmente. Formulano aspetti diversi della questione se il giudice dello Stato richiesto possa, invocando l’ordine pubblico, negare il riconoscimento di una sentenza civile pronunciata dopo l’esclusione della parte convenuta per inadempimento di un ordine giudiziale. Si esaminano di seguito, quindi, i presupposti di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.
17. Le prescrizioni della Convenzione di Bruxelles applicabili al caso di specie sono state, nel frattempo, sostituite dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5). Le considerazioni qui svolte restano tuttavia valide anche per la nuova situazione giuridica, giacché l’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles viene ripreso integralmente dall’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che lo sostituisce.
18. In primo luogo, occorre tuttavia chiarire la questione preliminare diretta a stabilire se la sentenza del giudice inglese oggetto della presente controversia rientri nella nozione di decisione prevista dalla Convenzione di Bruxelles. Se, infatti, la sentenza non rientrasse sostanzialmente nella nozione di decisione di cui all’art. 25 della Convenzione, cui in linea di principio deve essere dato riconoscimento ai sensi dell’art. 26 della medesima, non si porrebbe la questione di un diniego in via eccezionale del suo riconoscimento ai sensi delle riserve formulate dall’art. 27.
19. Sebbene il giudice del rinvio non abbia, in effetti, espressamente chiesto di interpretare l’art. 25 della Convenzione, ai sensi dell’art. 234 CE la Corte è, tuttavia, chiamata a dare una risposta utile circa la questione pregiudiziale formulata dal giudice del rinvio (6). Nella fattispecie, una risposta utile non può prescindere dall’esame di questa considerazione preliminare.
A – Decisione ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles
20. Ai sensi dell’art. 25 della Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale un decreto, una sentenza, un’ordinanza o un mandato di esecuzione, inclusa la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.
21. Il sig. Gambazzi ritiene che la sentenza del giudice inglese non rientri in tale nozione di decisione già per il fatto di essere stata resa, a motivo di una situazione di contumacia forzata, in assenza di contraddittorio.
22. Si tratta, tuttavia, di un rilievo infondato. Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, infatti, la Corte ha stabilito che l’art. 25 della Convenzione impone un procedimento contraddittorio. Essa ritiene tuttavia sufficiente che il procedimento preliminare alla decisione abbia carattere contraddittorio e che presupponga in via di principio una decisione altresì in contraddittorio (7). Se la decisione è stata emessa con procedimento svolto in contraddittorio, essa rientrerà nell’ambito di applicazione dell’art. 25 della Convenzione, anche nel caso in cui nella concreta fattispecie il procedimento, ad esempio per la contumacia di una delle parti, rimanga unilaterale. Lo svolgimento concreto del giudizio non inficia, infatti, la natura contraddittoria del procedimento.
23. Alla luce delle precedenti considerazioni, è chiaro che le sentenze rese in contumacia sono, a tutti gli effetti, sentenze ai sensi dell’art. 25 della Convenzione, in quanto originate da procedimenti svolti nel rispetto del contraddittorio. Che la Convenzione di Bruxelles consideri le sentenze rese in contumacia come decisioni ai sensi dell’art. 25 risulta, peraltro, anche dallo speciale regime di cui all’art. 27, punto 2, che prevede uno speciale motivo per il rifiuto del riconoscimento delle sentenze rese in contumacia.
24. La decisione controversa del giudice inglese è stata resa in contumacia all’interno di un procedimento civile svolto, sostanzialmente, nel rispetto del contraddittorio. E come tale soddisfa i presupposti di cui all’art. 25 della Convenzione. Il fatto che la fattispecie si configuri come un caso atipico di forzata contumacia, non ne determina una riqualificazione, in quanto non modifica la natura essenzialmente contraddittoria del procedimento. Il fatto che nel presente procedimento la contumacia è forzata rileva semmai solo nell’ambito dell’art. 27, punto 1.
25. Vi è, tuttavia, una seconda ragione che potrebbe far dubitare del fatto che la sentenza controversa si qualifichi come decisione ai sensi dell’art. 25 della Convenzione. Vi sono posizioni dottrinali che escludono in linea di principio tale possibilità con riferimento a una sentenza in contumacia inglese (default judgment) (8). Secondo tali posizioni, nella fattispecie del default judgment la sentenza sarebbe emessa senza alcuna verifica giudiziale relativa alla concludenza della domanda. Un controllo giudiziale a quest’ultimo riguardo sarebbe invece necessario perché si possa parlare di una decisione nel senso dell’art. 25. Tale tesi si fonda sulla giurisprudenza della Corte nella sentenza Solo Kleinmotoren (9).
26. A mio giudizio la sentenza Solo Kleinmotoren non impone tale conclusione. In essa, la Corte indica come presupposti per l’esistenza di una decisione ai sensi della Convenzione il fatto che tale decisione sia pronunciata da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che «statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti» (10). Il presupposto non viene soddisfatto nel caso di una mera transazione giudiziaria, avendo questa una natura sostanzialmente contrattuale e caratterizzandosi, pertanto, come espressione della volontà delle parti e non del giudice.
27. Per contro, una sentenza resa in contumacia, che il giudice emani senza procedere ad un previo esame della fondatezza delle allegazioni dalla parte ricorrente, si caratterizza, invece, per il suo carattere decisionale. Il fatto che il tenore della decisione, in quanto conseguenza giuridica della contumacia, sia determinato dalle conclusioni della parte ricorrente non fa apparire la sentenza in contumacia come una mera trascrizione della volontà di una parte. Al contrario, il contenuto della decisione dipende dalla volontà del giudice, in quanto quest’ultimo, sebbene non verifichi la concludenza della domanda nel caso in cui sussistano i presupposti di una decisione in contumacia, tuttavia, quando verifica l’esistenza di tali presupposti, decide autonomamente se riconoscere o meno in tal modo la pretesa avanzata dalla parte ricorrente.
28. Inoltre, la necessità di muovere da un concetto assai esteso di decisione è ribadita dallo stesso tenore dell’art. 25 della Convenzione, ai sensi del quale per decisione si intende «a prescindere dalla denominazione usata (…) qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente». È chiaro, pertanto, che l’art. 25, più che attribuire importanza all’aspetto formale della decisione, quale può essere la sua denominazione o adozione, ne considera meramente gli effetti materiali. L’assenza di una verifica della concludenza della domanda ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione ai sensi della Convenzione rileva maggiormente ed ha più senso nel contesto dell’esame dell’eccezionale rifiuto del riconoscimento ai sensi dell’art. 27.
29. Sulla base di tali premesse, rientra nella nozione di decisione ai sensi dell’art. 25 della Convenzione anche una sentenza resa in contumacia la cui pronuncia non è stata preceduta da un esame della concludenza della domanda e siffatta decisione produrrà gli stessi effetti materiali generalmente attribuibili ad una sentenza: avrà effetto di cosa giudicata e costituirà un titolo esecutivo.
30. Alla luce delle osservazioni formulate, occorre considerare la sentenza oggetto della presente controversia quale decisione ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles.
B – Ordine pubblico, art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles
1. Interpretazione dell’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles
31. L’art. 27, punto 1, della Convenzione stabilisce che le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto.
32. La Corte ha esposto in diverse sentenze gli indirizzi di massima per l’interpretazione della riserva dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.
33. Ai fini dell’interpretazione, la Corte considera gli scopi e lo spirito della Convenzione. Quest’ultima mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze, prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido (11). L’art. 27, per il fatto di costituire un ostacolo alla realizzazione di tale fondamentale obiettivo della Convenzione, dovrà essere, pertanto, interpretato restrittivamente (12). In particolare, la clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione, sarà da applicarsi solo in casi eccezionali (13).
34. La Corte precisa al riguardo che, sebbene gli Stati contraenti restino, in linea di principio, liberi di determinare le esigenze del loro ordine pubblico conformemente alle rispettive concezioni nazionali, in forza della riserva di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione, i limiti di tale nozione rientrano nell’interpretazione della Convenzione (14). Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente (15).
35. Un primo limite viene definito dagli artt. 29 e 34, terzo comma, della Convenzione, i quali ostano a che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione straniera siano negati per il solo motivo che esista una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato d’origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se gli fosse stata sottoposta la controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato d’origine.
36. A questo proposito, la Corte di giustizia ha limitato il ricorso alla riserva di ordine pubblico, nel senso che il ricorso a tale riserva è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto leda un principio fondamentale (16).
37. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (17).
38. Dalla sentenza della Corte nella causa Krombach emerge, infine, che i limiti entro i quali lo Stato richiesto può invocare l’ordine pubblico non sono, in ogni caso, superati se sussiste una violazione manifesta di un diritto fondamentale comunitario (18).
39. Secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. Particolare significato riveste, in merito, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), siglata a Roma il 4 novembre 1950 (19).
40. Poiché i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, un giudice ha il potere di negare il riconoscimento a qualsiasi sentenza adottata in palese violazione dei medesimi diritti fondamentali.
41. Il diritto a un equo processo, sancito dall’art. 6, n. 1, prima frase, CEDU e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (20), costituisce un diritto fondamentale che è parte integrante dei principi generali di diritto comunitario (21).
42. Specialmente in merito all’ordine pubblico processuale, nella sentenza Krombach la Corte ha statuito che il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico deve essere ammesso nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall’ordinamento dello Stato d’origine e dalla Convenzione stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d’origine, come sancito dalla CEDU (22).
43. La questione se i giudici non solo abbiano il potere ma addirittura l’obbligo di negare il riconoscimento di una sentenza estera resa in palese violazione dei diritti fondamentali non è stata ancora definitivamente chiarita (23). Un obbligo in tal senso è da rinvenire nel fatto che i giudici nazionali, per giurisprudenza costante, sono vincolati ai diritti fondamentali comunitari allorché la situazione nazionale di cui trattasi nella causa principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario (24).
44. Per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, potrebbe porsi – rispetto al regolamento n. 44/2001 – l’ulteriore questione se essa possa ritenersi come diritto comunitario ai sensi di tale giurisprudenza. In tal senso deporrebbe il fatto che la Convenzione è stata conclusa sulla base dell’art. 220 del Trattato CE (divenuto l’art. 293 CE).
2. Conclusioni parziali
45. Si può sin d’ora dichiarare, a titolo di conclusioni parziali, che il giudice del rinvio può negare in ogni caso il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza invocando l’ordine pubblico se il procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine è inficiato dal vizio di manifesta violazione del diritto fondamentale ad un equo processo.
3. Applicazione al caso di specie
46. Nella causa Krombach la Corte stessa ha potuto constatare che il procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine era in palese violazione del diritto ad un equo processo (25). Si trattava, in quel caso, di un’azione civile promossa nell’ambito di un procedimento penale. Il giudice aveva negato alla parte convenuta il diritto di essere difesa da un avvocato, non avendo essa ottemperato all’ordine giudiziale di comparizione personale. Se la parte convenuta avesse, tuttavia, adempiuto all’ordine di comparizione personale, avrebbe rischiato l’arresto per un reato. Gli elementi di fatto e di diritto emersi nella causa Krombach erano chiari e non equivoci. La parte convenuta non è stata mai sentita, non aveva mai avuto la possibilità di difendersi e non disponeva di alcun rimedio giurisdizionale.
47. Nella fattispecie, invece, il procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine è caratterizzato da una notevole complessità. Il convenuto è stato ripetutamente ascoltato durante i vari stadi del procedimento e, a quanto risulta, diversi erano i mezzi di impugnazione cui poteva ricorrere. Inoltre, i vari provvedimenti cautelari (freezing order, disclosure order, unless order) risultano essere indissolubilmente collegati al procedimento principale e, pertanto, alla sentenza resa in contumacia (default judgment). La loro funzione consiste essenzialmente nel garantire l’esecuzione della sentenza per l’ipotesi in cui la parte ricorrente dovesse risultare vittoriosa. Sarebbe pertanto riduttivo considerare isolatamente la sentenza resa in contumacia, senza includere nell’esame dell’ordine pubblico le precedenti fasi del procedimento. Occorre, piuttosto, considerare il procedimento nel suo complesso (26) e valutare la questione in considerazione di tutte le circostanze applicabili (27).
48. La domanda di pronuncia pregiudiziale, tuttavia, non descrive in maniera sufficientemente dettagliata aspetti determinanti del procedimento svoltosi dinanzi al giudice dello Stato di origine. Ad esempio, non sono stati completamente chiariti l’oggetto e la portata delle audizioni svolte. In particolare, non è chiaro se anche il sig. Gambazzi sia stato ascoltato in merito a quanto rivendicato nella causa principale. Nel provvedimento di rinvio non è nemmeno indicato se prima dell’adozione del freezing order il giudice abbia verificato la concludenza della pretesa di cui alla causa principale e se nelle successive fasi del procedimento, e segnatamente prima della pronuncia della sentenza nella causa principale, tale verifica sia stata ripetuta. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio il compito di esaminare i fatti e pronunciarsi in via definitiva sull’eventuale sussistenza di una manifesta violazione del diritto fondamentale all’equo processo.
49. La Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale alcuni principi e criteri da considerare ai fini dell’esame da svolgere. Prima di entrare nel merito, tuttavia, occorre esaminare un’altra obiezione sollevata dalle parti nella causa principale.
a) Pertinenza della giurisprudenza relativa alla Convenzione di Lugano
50. Nel procedimento dinanzi alla Corte le parti della causa principale si sono richiamate ad una sentenza del Tribunale federale svizzero (28). Tale sentenza verteva sulla questione del riconoscimento e dell’esecuzione della medesima sentenza inglese in Svizzera.
51. Nel corso della fase scritta il sig. Gambazzi ha sottolineato che la Corte doveva tener conto del fatto che la predetta decisione aveva qualificato la sentenza inglese come contraria all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 27, punto 1, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (29).
52. La Daimler Chrysler e la CIBS si sono richiamate alla medesima sentenza, affermando che la Corte e il giudice del rinvio sono vincolati dal fatto il Tribunale federale svizzero non ha ritenuto che la sentenza pronunciata dal giudice inglese fosse contraria all’ordine pubblico a causa dell’esclusione dal procedimento.
53. La Convenzione di Lugano è diretta a far applicare un regime che, con qualche eccezione, è pressoché identico a quello istituito dalla Convenzione di Bruxelles (30). La formulazione della riserva di ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione di Lugano è identica a quella dell’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.
54. Nella menzionata decisione il Tribunale federale svizzero ha effettivamente concluso che il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza inglese sono da ritenersi contrari all’ordine pubblico. Tuttavia, esso ha fondato il suo ragionamento su un presupposto diverso da quello alla base della domanda del giudice del rinvio. In merito all’esclusione del sig. Gambazzi dal procedimento inglese (debarment) il Tribunale federale svizzero ha concluso che ciò non risulta contrario all’ordine pubblico elvetico. Detto Tribunale ravvisa invece in definitiva una violazione dell’ordine pubblico in un altro aspetto del procedimento, precedente all’esclusione dal giudizio. Infatti, dopo che il sig. Gambazzi aveva affidato il mandato a nuovi avvocati, i suoi ex legali gli avevano negato l’accesso al fascicolo sino al pagamento della parcella e anche il giudice inglese, per non pregiudicare il diritto di ritenzione degli avvocati, gli aveva negato il diritto di esaminare gli atti del procedimento.
55. Occorre chiedersi quale sia la portata e la rilevanza della sentenza del Tribunale federale svizzero per il presente rinvio pregiudiziale. La Corte non è competente ad interpretare la Convenzione di Lugano (31). Tuttavia, il protocollo n. 2, relativo all’interpretazione uniforme della Convenzione, ha istituito un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le decisioni giurisdizionali emesse in applicazione di tale Convenzione e gli Stati membri dell’Unione europea così come gli Stati non membri della stessa hanno sottoscritto dichiarazioni per assicurare un’interpretazione quanto più possibile uniforme di tale Convenzione e delle disposizioni equivalenti a quelle di quest’ultima nella Convenzione di Bruxelles (32).
56. In una di tali dichiarazioni, i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee hanno «dichiarato di considerare appropriato che la Corte di giustizia delle Comunità europee nell’interpretare la Convenzione di Bruxelles tenga debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza risultante dalla Convenzione di Lugano» (33).
57. La predetta dichiarazione non permette tuttavia di concludere che la Corte sia formalmente vincolata alle singole decisioni emesse ai sensi della Convenzione di Lugano. In definitiva, lo stesso tenore della dichiarazione fa riferimento solo al fatto di dover tenere «debitamente conto» dei «principi» contenuti nella giurisprudenza. Nel contesto della riserva di ordine pubblico ciò significa quindi che occorre prendere atto e tenere debitamente conto dei principi della disposizione e dei limiti per l’ordine pubblico nazionale. Molti dei summenzionati criteri di cui si deve tener conto per determinare la contrarietà all’ordine pubblico si rinvengono anche nella decisione del Tribunale federale svizzero.
58. La Corte e il giudice del rinvio non possono, tuttavia, essere vincolati dalla valutazione concreta della violazione dell’ordine pubblico operata da un altro organo giurisdizionale di uno Stato contraente della Convenzione di Lugano. Ciò consegue tra l’altro al fatto che, come sottolineato dalla Corte, per ordine pubblico ai sensi dell’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles si intende il rispettivo ordine pubblico nazionale. Quest’ultimo dovrà essere valutato in modo autonomo dal singolo giudice nazionale, come giustamente sottolineato dal governo italiano. Si deve tener conto soltanto dei principi generali sviluppati dagli organi giurisdizionali degli Stati contraenti in sede di interpretazione dell’ordine pubblico nell’ambito della Convenzione di Lugano e non delle varie qualificazioni da essi effettuate caso per caso in merito alla contrarietà o alla conformità all’ordine pubblico di una determinata fattispecie.
b) Il diritto fondamentale all’equo processo
59. Il diritto fondamentale ad un processo equo richiede che l’interessato possa tutelare la sua situazione giuridica in modo efficace (34). Il diritto ad essere sentiti durante lo svolgimento di un processo occupa un posto preminente nell’organizzazione e nello svolgimento di un processo equo (35). Include il diritto di potersi esprimere in sufficiente misura in merito a tutti gli elementi di fatto e alle questioni di diritto rilevanti, nonché a fornire elementi di prova.
60. Non tutte le restrizioni del diritto ad essere sentiti devono essere tuttavia inevitabilmente qualificate come violazione del diritto fondamentale ad un equo processo. Come rilevato dalla Corte in un altro contesto, i diritti della difesa possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (36).
61. Con la sentenza pronunciata nella causa Eurofood la Corte ha statuito che, in relazione ai provvedimenti adottati in via d’urgenza, le concrete modalità del diritto di essere sentiti possono variare in funzione della possibile urgenza della decisione. Ogni restrizione all’esercizio di tale diritto deve essere tuttavia adeguatamente giustificata e corredata di garanzie procedurali che assicurino ai soggetti interessati da una tale procedura l’effettiva possibilità di contestare i provvedimenti adottati in via di urgenza (37).
62. In particolare, la restrizione del diritto fondamentale ad un equo processo può essere motivata da un serio interesse a che siano garantiti il funzionamento dell’amministrazione della giustizia pubblica e una giustizia effettiva.
63. Gli ordinamenti di tutti gli Stati membri prevedono, infatti, sanzioni per la mancata esecuzione degli ordini giudiziali emessi nell’ambito di un procedimento civile. Su tale aspetto richiamano giustamente l’attenzione tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni nel procedimento. Quindi, ad esempio, l’inosservanza dei termini fissati dal giudice può determinare l’esclusione delle allegazioni tardive, la mancata reazione ad un’azione giudiziaria o la mancata comparizione a un’udienza possono comportare una decisione resa in contumacia e, infine, la mancata esibizione della documentazione può essere all’origine di conclusioni sfavorevoli in sede di valutazione delle prove.
64. Inoltre, è stato già sottolineato come il mero fatto che la sanzione applicata dal giudice dello Stato di origine non sia prevista con questa forma specifica dal diritto processuale nazionale non implichi, di per sé, che si possa parlare di violazione dell’ordine pubblico (38).
65. Invece, dovrà attribuirsi una particolare rilevanza alla questione se la sanzione in esame, costituita dalla forzata contumacia, sia in definitiva proporzionata ovvero se la gravità della sanzione in oggetto risulti, valutate tutte le particolarità del procedimento nel suo complesso, manifestamente sproporzionata rispetto al sanzionato rifiuto di conformarsi agli ordini giudiziali (39).
66. Nel contesto della valutazione della proporzionalità tra l’obiettivo perseguito dalla sanzione, ossia garantire un procedimento efficace, e i provvedimenti sanzionatori adottati, rilevano in particolare l’oggetto dell’ordine giudiziale la cui inosservanza è stata sanzionata e il procedimento che ne ha determinato l’emissione, la gravità della sanzione rispetto all’importanza di detta inosservanza, nonché i tipi di ricorso esistenti.
67. La completa esclusione dal procedimento è la sanzione più grave per non aver ottemperato ad un ordine giudiziale e rappresenta pertanto la limitazione più grave possibile al diritto di difesa della parte convenuta. La giustificazione di tale restrizione deve, pertanto, rispondere a requisiti assai rigorosi.
68. Prima di tutto occorre considerare il tenore e la natura degli ordini giudiziali il cui mancato adempimento è stato sanzionato con l’esclusione dal processo nel caso di specie. Che cosa si richiedeva al convenuto con gli ordini giudiziali? Esistevano misure per tener conto di tutti gli impedimenti di fatto e di diritto all’adempimento di detti ordini? Il sig. Gambazzi sostiene, infatti, di non aver ottemperato ai disclosure order sopratutto perché, così facendo, avrebbe violato il segreto professionale cui era tenuto in quanto avvocato e si sarebbe reso perseguibile penalmente. La giustificazione da lui addotta per non esibire la documentazione richiesta non è stata, tuttavia, ritenuta fondata dal giudice inglese. Per contro, il governo del Regno Unito osserva che il giudice inglese ha esaminato a fondo i motivi di giustificazione dal sig. Gambazzi e che ha escluso dall’obbligo di esibizione quei documenti che comporterebbero per quest’ultimo l’autoincriminazione in merito alla commissione di determinati reati.
69. Ulteriori o rilevanti circostanze sono se al convenuto sia stato concesso il diritto di essere sentito prima dell’adozione dell’ordine giudiziale e di quali possibilità di difesa e di tutela giuridica abbia potuto disporre.
70. Inoltre, occorre considerare nello specifico il contenuto e la natura dell’esclusione dal processo (debarment), nonché della sentenza resa in contumacia. In sede di esclusione si è tenuto conto dell’eventuale natura colposa dell’inosservanza degli ordini giudiziali? Non è stato preso in considerazione alcun mezzo di difesa avverso la pretesa avanzata nella causa principale o in una precedente fase del procedimento al convenuto è stato consentito di presentare allegazioni sulla controversia principale o si è tenuto conto di tali allegazioni anche successivamente? È stato concesso alla parte convenuta di esprimersi perlomeno in merito all’entità della pretesa? È stata eseguita una valutazione in ordine alla concludenza della domanda prima che fosse emessa la sentenza in contumacia ovvero quanto meno in una fase precedente del procedimento (prima che fosse emesso il freezing order)? È stata prospettata al convenuto l’eventualità di una sanzione?
71. Come giustamente afferma la Commissione, rilevano in particolare le garanzie procedurali esperibili dal sig. Gambazzi nello Stato di origine per denunciare la violazione del suo diritto di essere sentito. L’importanza delle garanzie procedurali nel caso si giustifichi una restrizione del diritto di essere sentiti è già stata sottolineata dalla Corte di giustizia nella causa Eurofood (40). Il giudice del rinvio è pertanto tenuto a valutare se vi fossero rimedi giudiziari esperibili avverso l’esclusione dal processo e avverso la sentenza pronunciata in seguito.
72. Resta aperta la discussione sulla questione se sia possibile supporre una violazione dell’ordine pubblico solamente quando la parte in questione ha esperito tutti i rimedi giudiziari a sua disposizione nello Stato di origine per contrastare la violazione denunciata . Ovviamente, il fatto che non si faccia valere un rimedio giudiziario non osta a che sia supposta una violazione dell’ordine pubblico se tale rimedio non sembra promettere successo. Tale supposizione sarà tanto più valida quanto più la lesione dell’ordine pubblico lamentata è radicata in una norma essenziale del diritto procedurale dello Stato di origine, diritto, questo, che informa le decisioni anche nelle successive istanze.
73. Se, dalle considerazioni svolte, soprattutto in merito alle questioni pregiudiziali in oggetto, il giudice del rinvio rinviene la sussistenza di una sanzione, nel suo complesso, sproporzionata, egli potrà supporre una violazione manifesta del diritto fondamentale all’equo processo e negare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza dello Stato di origine.
74. Il sig. Gambazzi, nelle osservazioni presentate nell’ambito della questione pregiudiziale, fa peraltro valere che il giudice italiano dovrebbe applicare la riserva di ordine pubblico anche per un secondo motivo. Nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice inglese, infatti, gli sarebbe stato negato il diritto di ispezione degli atti. Nel corso del procedimento, egli ha affidato la sua difesa ad un nuovo avvocato, fatto per cui lo studio precedentemente incaricato della sua difesa, invocando un diritto di ritenzione per parcella inevasa, gli ha negato l’ispezione del fascicolo processuale. Il giudice inglese, per non pregiudicare il diritto di ritenzione degli avvocati, gli ha a sua volta negato il diritto di ispezione del fascicolo processuale. Secondo il sig. Gambazzi, le predette circostanze rappresenterebbero un secondo motivo per cui il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza inglese successivamente pronunciata nella causa principale sarebbero lesivi dell’ordine pubblico.
75. Si deve innanzitutto constatare che il giudice del rinvio non ha interrogato la Corte su tale questione. Il sig. Gambazzi sostiene tuttavia che la Corte dovrebbe prendere posizione anche in merito a tale punto. In linea di principio la Corte è però tenuta ad esaminare solo le questioni oggetto del rinvio e sollevate dal giudice a quo nell’ordinanza di rinvio. Di norma le parti del procedimento non hanno facoltà di sottoporre alla Corte questioni che non siano già state sollevate dal giudice nazionale (41).
76. Qualora la Corte volesse comunque esaminare tale questione, potrà attingere a quanto detto circa la questione pregiudiziale. Anche in merito a tale aspetto, il giudice del rinvio potrà negare il riconoscimento se vi rinviene una violazione di una norma di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico. Il rifiuto di riconoscere una sentenza estera sarà pertanto conforme con i termini dell’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles se il diniego del diritto di ispezione degli atti processuali costituisce una violazione manifesta del diritto ad un equo processo.
V – Conclusione
77. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sollevate dalla Corte d’Appello di Milano:
l’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato di esecuzione può negare il riconoscimento di una decisione adottata in un altro Stato membro se tale decisione è stata emessa in manifesta violazione del diritto fondamentale ad un equo processo.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299, pag. 32) come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – versione modificata – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1). V. anche la versione consolidata del 26 gennaio 1998 (GU C 27, pag. 1).
3 – Sentenza 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach (Racc. pag. I-1935).
4 – Istituto giuridico del diritto processuale sviluppato dalla giurisprudenza, nel frattempo codificato dalla Rule 25.1(1), lett. f) delle Civil Procedure Rules 1998: «The court may grant the following interim remedies (…) (f) an order (referred to as a “freezing injunction (GL)”) – (i) restraining a party from removing from the jurisdiction assets located there; or (ii) restraining a party from dealing with any assets whether located within the jurisdiction or not».
5 – GU L 12, pag. 1.
6 – V. segnatamente sentenze 28 novembre 2000, causa C‑88/99, Roquette Frères (Racc. pag. I‑10465, punto 18), 20 maggio 2003, causa C‑469/00, Ravil (Racc. pag. I-5053, punto 27), 4 maggio 2006, causa C‑286/05, Haug (Racc. pag. I-4121, punto 17), 4 ottobre 2007, causa C‑429/05, Rampion und Godard (Racc. pag. I-8017, punto 27) e 13 marzo 2008, cause riunite da C‑383/06 a C‑385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (Racc. pag. I-1561, punto 42).
7 – Sentenza 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler (Racc. pag. 1553, punto 13).
8 – V. Patrick Wautelet, in: Ulrich Magnus / Peter Mankowski, Brussels I Regulation, Monaco di Baviera 2007, art. 32, punto 8, con riferimento a Gilles Cuniberti, Commentaire sur la décision de la Cour de Cassation du 17 novembre 1999, Rev. crit. dr. internat. privé, 1989 (2000), pag. 786, in particolare pagg. 788 e segg.; v., in senso contrario, Alexander Layton / Hugh Mercer (General Editors), European Civil Practice, seconda edizione, Londra 2004, volume 1, punto 25.005.
9 – Sentenza 2 giugno 1994, causa C‑414/92, Solo Kleinmotoren (Racc. pag. I-2237).
10 – Sentenza Solo Kleinmotoren (cit. alla nota 9, punto 17).
11 – V. segnatamente sentenze Solo Kleinmotoren (cit. alla nota 9, punto 20), 29 aprile 1999, causa C‑267/97, Coursier (Racc. pag. I-2543, punto 25) e Krombach (cit. alla nota 3, punto 19).
12 – Sentenze Solo Kleinmotoren (cit. alla nota 9, punto 20), Krombach (cit. alla nota 3, punto 21) e 11 maggio 2000, causa C‑38/98, Renault (Racc. pag. I-2973, punto 26).
13 – V. sentenze 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann (Racc. pag. 645, punto 21), 10 ottobre 1996, causa C‑78/95, Hendrikman e Feyen (Racc. pag. I-4943, punto 23), Krombach (cit. alla nota 3, punto 21) e Renault (cit. alla nota 12, punto 26).
14 – Sentenze Krombach (cit. alla nota 3, punto 22) e Renault (cit. alla nota 12, punto 27).
15 – Sentenze Krombach (cit. alla nota 3, punto 23) e Renault (cit. alla nota 12, punto 28).
16 – Sentenze Krombach (cit. alla nota 3, punto 37) e Renault (cit. alla nota 12, punto 30).
17 – Sentenze Krombach (cit. alla nota 3, punto 37) e Renault (cit. alla nota 12, punto 30). Il requisito che la lesione sia manifesta è stato ripreso dalla lettera del regolamento n. 44/2001 (cit. alla nota 5), che all'art. 34, punto 1, prevede che una decisione non viene riconosciuta se «il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto». V. anche, in merito all'interpretazione dell'art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), sentenza 2 maggio 2006, causa C‑341/04, Eurofood IFSC (Racc. pag. I-3813, punto 63).
18 – Sentenza Krombach (cit. alla nota 3, punto 40), v. anche sentenza Eurofood (cit. alla nota 17, punti 65 segg.).
19 – V. sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder (Racc. pag. 419, punto 7), 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 37), 14 dicembre 2006, causa C‑283/05, ASML (Racc. pag. I-12041, punto 26), 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophones e a. (Racc. pag. I-5305, punto 29) e 3 settembre 2008, causa C‑402/05 P, Kadi/Rat e Commissione (Racc. pag. I-6351, punto 283).
20 – GU C 364, pag. 1. Ora, con adattamenti, nel testo della proclamazione solenne del 12 dicembre 2007 (GU C 303, pag. 1). Sebbene la Carta dei diritti fondamentali, in quanto tale, non abbia ancora effetti giuridici vincolanti equiparabili a quelli del diritto primario, essa fornisce, quantomeno come fonte giuridica di riferimento, indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario; v. sul punto anche la sentenza 27 giugno 2006, causa C‑540/03, Parlamento/Consiglio («ricongiungimento familiare», Racc. pag. I-5769, punto 38), e paragrafo 108 delle mie conclusioni in detta causa pronunciate l'8 settembre 2005 nonché sentenza 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet (Racc. pag. I‑2271, punto 37) e sentenza Kadi (cit. alla nota 19, punto 335).
21 – Sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punti 20 e segg.), 11 gennaio 2000, cause riunite C‑174/98 P e C‑189/98 P, Paesi Bassi e van der Wal/ Commissione (Racc. pag. I-1, punto 17), Krombach (cit. alla nota 3, punto 26) e Ordre des barreaux francophones et germanophones e a. (cit. alla nota 19, punto 29) e 1° luglio 2008, causa C‑341/06 P, Chronopost/UFEX e a. (Racc. pag. I‑8417, punto 44).
22 – Sentenza Krombach (cit. alla nota 3, punto 44), v. anche sentenza Eurofood (cit. alla nota 17), nel contesto del regolamento relativo alle procedure di insolvenza.
23 – V. sul punto anche le mie conclusioni nella causa C‑420/07, Apostolidis (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafo 108).
24 – V. sentenze 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a. (Racc. pagg. 8‑10), 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19), 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT (Racc. pag. I-2925, punti 42 e segg.), 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger (Racc. pag. I-5659, punto 75) e 11 luglio 2006, causa C‑13/05, Chacón Navas (Racc. pag. I-6467, punto 56). V., in questo senso, anche E. Jayme/C. Kohler, Europäisches Kollisionsrecht 2000: Interlokales Privatrecht oder universelles Gemeinschaftsrecht ?, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts – IPRax, 2000, pag. 454, in particolare pag. 460.
25 – Sentenza Krombach (cit. alla nota 3, punto 40).
26 – Anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 6, n. 1, CEDU risulta che il procedimento deve essere considerato nel suo complesso (v. esclusivamente Corte eur. D.U., sentenza Mantovanelli c. Francia del 18 marzo 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, §§ 34).
27 – V. sentenza Eurofood (cit. alla nota 17, punto 68).
28 – Sentenza del Tribunale federale 9 novembre 2003, causa 4P.82/2004, X. e Y. contro A., pubblicata in italiano nella Home page del sito Web del Tribunale federale accessibile all'indirizzo , consultato da ultimo il 5 novembre 2008.
29 – GU L 319, pag. 9 (in prosieguo: la «Convenzione di Lugano»).
30 – Parere 1/03 della Corte (seduta plenaria) 7 febbraio 2006 (Racc. pag. I-1145, punto 18).
31 – Parere 1/03 (cit. alla nota 30, punto 19).
32 – Parere 1/03 (cit. alla nota 30, punto 19).
33 – La Convenzione è corredata di un'ulteriore dichiarazione che prevede un obbligo simmetrico degli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio.
34 – V. sentenze ASML (cit. alla nota 19, punto 26), 8 maggio 2008, causa C‑14/07, Weiss e Partner (Racc. pag. I‑3367, punto 47).
35 – Eurofood (cit. alla nota 17, punto 66).
36 – Sentenza 15 giugno 2006, causa C‑28/05, Dokter e a. (Racc. pag. I‑5431, punto 75).
37 – Eurofood (cit. alla nota 17, punto 66).
38 – V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.
39 – Anche la CEDU procede ad un esame della proporzionalità quando deve decidere in merito a restrizioni del diritto a essere sentiti. Essa verifica se vi sia una violazione sostanziale del diritto, se la restrizione persegua una finalità legittima e se sia proporzionata. V. esclusivamente sentenza 28 ottobre 1998, causa Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 44.
40 – Sentenza Eurofood (cit. alla nota 17, punto 66).
41 – Sentenze 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer (Racc. pagg. 1268, 1275), 17 settembre 1998, causa C‑412/96, Kainuun Liikenne e Pohjolan Liikenne (Racc. pag. I‑5141, punto 23), 12 agosto 2008, causa C‑296/08 PPU, Santesteban Goicoechea (non ancora pubblicata nella Raccolta punto 46) e 9 ottobre 2008, causa C‑404/07, Katz (Racc. pag. I-7607, punto 37).
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