CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 2 aprile 2009 1(1)
Causa C‑416/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato – Art. 226 CE – Direttiva 91/628/CEE –Regolamento n. 1/2005 – Protezione degli animali durante il trasporto – Identificazione e autorizzazioni dei trasportatori – Verifica dei ruolini di marcia – Punti di sosta nei porti – Controllo dei mezzi di trasporto e degli animali – Garanzia dell’applicazione di sanzioni in caso di infrazioni ripetute – Direttiva 93/119/CE – Protezione degli animali durante la macellazione – Stordimento degli animali durante la macellazione – Ispezione e sorveglianza dei macelli»
Indice
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – Protezione degli animali durante il trasporto
1. Direttiva 91/628
2. Regolamento n. 1/2005
B – Protezione degli animali durante la macellazione
III – Procedimento precontenzioso e ricorso della Commissione
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – Analisi dell’avvocato generale
A – Introduzione
B – Analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante il trasporto
1. Analisi preliminare sull’ammissibilità
2. Sul motivo di ricorso vertente sull’identificazione e sulle autorizzazioni dei trasportatori
a) Argomenti delle parti
b) Ammissibilità
i) Identificazione dei trasportatori
ii) Autorizzazioni dei trasportatori
c) Valutazione giuridica
i) Identificazione dei trasportatori
ii) Autorizzazioni dei trasportatori
d) Risultato dell’analisi
3. Sul motivo di ricorso relativo alla verifica dei ruolini di marcia
a) Argomenti delle parti
b) Ammissibilità
c) Valutazione giuridica
d) Risultato dell’analisi
4. Sul motivo di ricorso vertente sulla mancanza di punti di sosta nei porti
a) Argomenti delle parti
b) Ammissibilità
c) Valutazione giuridica
d) Risultato dell’analisi
5. Sul motivo di ricorso relativo ad un insufficiente controllo dei mezzi di trasporto e degli animali
a) Argomenti delle parti
b) Ammissibilità
c) Valutazione giuridica
d) Risultato dell’analisi
6. Sul motivo di ricorso vertente sull’insufficienza delle sanzioni inflitte in caso di ripetute infrazioni alle norme relative alla protezione degli animali
a) Argomenti delle parti
b) Ammissibilità
c) Valutazione giuridica
d) Risultato dell’analisi
7. Risultato dell'analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante il trasporto
C – Analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante la macellazione
1. Introduzione
2. Sul motivo di ricorso vertente sullo stordimento degli animali durante la macellazione
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione giuridica
c) Risultato dell’analisi
3. Sul motivo di ricorso vertente sulla realizzazione delle ispezioni e dei controlli necessari nei macelli
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione giuridica
c) Risultato dell’analisi
4. Risultato dell'analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante la macellazione
D – Sulle spese
VI – Conclusione
I – Introduzione
1. Con ricorso proposto in base all’art. 226 CE la Commissione chiede alla Corte, nella causa in esame, di dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno ad una serie di obblighi imposti dalla normativa comunitaria nel settore della protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione e, più precisamente, derivanti dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 91/425/CEE e 91/496/CE (in prosieguo: la «direttiva 91/628») (2), dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 1/2005») (3), nonché dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (in prosieguo: la «direttiva 93/119») (4).
2. La Commissione contesta alla Repubblica ellenica l’inadempimento di una serie di obblighi relativi alle autorizzazioni per il trasporto degli animali, ai controlli sui ruolini di marcia, alla predisposizione di punti di sosta per gli animali nei porti, ai controlli dei mezzi di trasporto e degli animali, all’applicazione di sanzioni efficaci nei casi di ripetute infrazioni alla legge, a varie irregolarità attinenti allo stordimento degli animali durante la macellazione, nonché all’omissione delle necessarie ispezioni e della necessaria sorveglianza nei macelli. La Commissione documenta tali inadempimenti riferendosi agli accertamenti svolti dall’Ufficio alimentare e veterinario (in prosieguo: l’«UAV») della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea nell’ambito delle missioni da esso condotte nella Repubblica ellenica negli anni dal 2002 al 2006.
II – Contesto normativo
A – Protezione degli animali durante il trasporto
3. La protezione degli animali durante il trasporto è disciplinata in ambito comunitario dalla direttiva 91/628, che è stata abrogata dal regolamento n. 1/2005 a far data dal 5 gennaio 2007.
1. Direttiva 91/628
4. L’art. 5, parte A, nn. 1 e 2, della direttiva 91/628 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché:
1) ogni trasportatore:
a) sia stato:
i) registrato in modo da permettere alla competente autorità di individuarlo rapidamente in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente direttiva;
ii) oggetto di un’autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell’allegato I della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui detta persona è stabilita ovvero, qualora si tratti di un’impresa stabilita in un paese terzo, da un’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione, purché il responsabile dell’impresa di trasporto abbia sottoscritto l’impegno di rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria vigente.
(...)
2) il trasportatore:
(...)
b) stabilisca, [per] gli animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) destinati a scambi fra Stati membri ovvero ad essere esportati verso paesi terzi, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a 8 ore, un ruolino di marcia conforme al modello che figura al capitolo VIII dell’allegato, che è allegato al certificato sanitario durante il viaggio, e precisi inoltre [gli eventuali] punti di sosta e di (...) trasferimento.
(...)
d) si accerti che:
i) l’originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b):
– sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno,
– sia unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
(...)».
5. L’art. 8 della direttiva 91/628 così recita:
«Gli Stati membri si assicurano che, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d’accompagnamento.
I controlli devono riguardare un campione adeguato di animali trasportati all’interno di ciascuno Stato membro ogni anno e possono essere effettuati contemporaneamente ai controlli per altri scopi.
L’autorità competente di ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale che riporti il numero di controlli effettuati nell’anno civile precedente per ciascuna delle lettere a), b), c) e d), ivi compresi i particolari delle infrazioni constatate e le azioni conseguenti promosse dall’autorità competente.
L’autorità competente dello Stato membro potrà, inoltre, durante il trasporto degli animali sul proprio territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essa disponga di informazioni che le consentano di presumere un’infrazione.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell’applicazione generale delle leggi in uno Stato membro, nell’esercizio delle loro funzioni».
6. L’art. 9 della direttiva 91/628 così dispone:
«Qualora si constati, durante il trasporto, che le disposizioni della presente direttiva non sono o non sono state rispettate, l’autorità competente del luogo presso il quale ha luogo tale constatazione chiede alla persona responsabile del mezzo di trasporto di adottare i provvedimenti che l’autorità competente ritiene necessarie perché sia salvaguardato il benessere degli animali interessati.
In funzione delle circostanze, dette misure possono prevedere:
a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;
c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili. La destinazione e l’uso delle carcasse di tali animali sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla direttiva 64/433/CEE.
Qualsiasi disposizione adottata a norma del secondo comma è notificata all’autorità competente mediante la rete ANIMO, secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 17.
2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell’autorità competente, quest’ultima rende immediatamente esecutive le misure prese e provvede a recuperare, secondo la procedura adeguata, le spese derivanti dall’esecuzione di tali misure.
3. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità.
Le decisioni adottate delle competenti autorità degli Stati membri devono essere comunicate, con l’indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.
A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l’indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.
Tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d’accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri in un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione.
L’esperto deve esprimere il proprio parere entro il termine massimo di settantadue ore. Le parti si conformano al parere dell’esperto nel rispetto della legislazione veterinaria comunitaria».
7. L’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628 così recita:
«In caso di infrazioni ripetute alla presente direttiva o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali, uno Stato membro adotta, fatte salve altre sanzioni previste, i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate, che possono condurre alla sospensione ed al ritiro dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, punto A, paragrafo 1, lettera a) ii).
Gli Stati membri, all’atto del recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale, prevedono le misure da adottare per ovviare alle mancanze constatate».
8. Al capitolo VII dell’allegato alla direttiva 91/628 si stabilisce quanto segue:
«1. Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo I, lettera E, punti da 27 a 29.
2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.
3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:
– strame sufficiente sul pavimento del veicolo,
– il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio,
– accesso diretto agli animali,
– possibilità di un’adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna),
– pannelli mobili per creare compartimenti separati,
– presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l’erogazione di acqua durante le soste,
– in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l’abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un’alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati [e, se necessario, alimentati]. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore.
b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all’acqua.
c) I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogno otto ore.
d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
(...)
7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente [e direttamente] due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo [possa essere integrato nel] piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4».
2. Regolamento n. 1/2005
9. L’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1/2005 così recita:
«Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II».
10. L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1/2005 dispone quanto segue:
«Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell’articolo 11, paragrafo 1. Copia dell’autorizzazione è esibita all’autorità competente allorché si trasportano animali».
11. Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1/2005:
«L’autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori purché:
a) i richiedenti siano stabiliti o, nel caso di richiedenti stabiliti in un paese terzo, siano rappresentati nello Stato membro in cui chiedono l’autorizzazione;
b) i richiedenti abbiano dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate per consentire loro di adempiere alle disposizioni del presente regolamento, incluse se del caso guide delle buone pratiche;
c) i richiedenti o i loro rappresentanti non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della richiesta. La presente disposizione non si applica qualora il richiedente dimostri all’autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni».
12. L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1/2005 dispone quanto segue:
«L’autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che:
a) essi ottemperino alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1;
b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione:
i) certificati di idoneità [professionale] validi per i conducenti e i guardiani, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, per tutti i conducenti e i guardiani destinati a effettuare lunghi viaggi;
ii) certificati di omologazione validi, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi;
iii) dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
iv) piani d’emergenza in caso di emergenza».
13. Ai sensi dell’art. 13, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1/2005:
«3. L’autorità competente registra le autorizzazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o all’articolo 11, paragrafo 1, così che l’autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.
4. L’autorità competente registra in una base di dati elettronica [le] autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1. Il nome e il numero di autorizzazione del trasportatore sono resi disponibili al pubblico nel periodo di validità dell’autorizzazione. Fatta salva la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di tutela della vita privata, gli Stati membri rendono accessibili al pubblico altri dati in relazione alle autorizzazioni dei trasportatori. La base di dati comprende anche le decisioni notificate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, lettera c) e dell’articolo 26, paragrafo 6».
14. L’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1/2005 così dispone:
«L’autorità competente effettua, in qualsiasi momento del lungo viaggio, appropriati controlli estemporanei o mirati per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e il viaggio sia in linea con il presente regolamento e in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all’allegato I, capo V».
15. L’art. 25 del regolamento n. 1/2005, dal titolo «Sanzioni», così recita:
«Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni, come anche le disposizioni per l’applicazione dell’articolo 26, entro il 5 luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche che le riguardano».
16. L’art. 26 del regolamento n. 1/2005, recante il titolo «Violazioni e notifica di violazioni», dispone:
«1. In caso di violazione del presente regolamento, l’autorità competente prende le misure specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Un’autorità competente, allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, lo notifica senza indugio all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto e, qualora il conducente sia coinvolto nell’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, all’autorità che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
3. Un’autorità competente del luogo di destinazione, allorché riscontra che il viaggio si è svolto in violazione del presente regolamento, ne informa senza indugio l’autorità competente del luogo di partenza. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
4. Allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme, al presente regolamento o allorché riceve una notifica ai sensi del paragrafo 2 o 3, ove necessario un’autorità competente:
a) intima al trasportatore in questione di porre rimedio alle irregolarità riscontrate e stabilire sistemi per evitare che esse si ripresentino;
b) sottopone il trasportatore in questione a controlli addizionali che in particolare richiedono la presenza di un veterinario allorché si procede al carico degli animali;
c) sospende o revoca l’autorizzazione del trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione.
5. In caso di violazione del presente regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all’articolo 17, paragrafo 2, l’autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente o il guardiano è sprovvisto di conoscenze sufficienti o non è adeguatamente sensibilizzato a trasportare animali conformemente al presente regolamento.
6. In caso di infrazione grave o ripetuta al presente regolamento, uno Stato membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall’assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 24.
7. Gli Stati membri assicurano che tutti i punti di contatto di cui all’articolo 24, paragrafo 2 siano informati senza indugio delle decisioni prese ai sensi del paragrafo 4, lettera c) o dei paragrafi 5 o 6 del presente articolo».
17. Ai sensi dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005:
«L’autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d’accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La percentuale delle ispezioni aumenta ove si accerti che le disposizioni del presente regolamento non sono state rispettate. Le percentuali di cui sopra sono determinate secondo le procedure di cui all’articolo 31, paragrafo 2».
18. L’art. 33 del regolamento n. 1/2005 stabilisce quanto segue:
«La direttiva 91/628/CEE e il regolamento (CE) n. 411/98 sono abrogati a decorrere dal 5 gennaio 2007. I riferimenti alla direttiva e al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento».
19. Il capo V dell’allegato I del regolamento n. 1/2005 così dispone:
«1.1 Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto degli equidi domestici[, esclusi gli] equidi registrati[,] e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina, fatta eccezione per il trasporto aereo.
1.2 La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1.1 non deve essere superiore a 8 ore.
1.3 La durata massima del viaggio di cui al punto 1.2 può essere prolungata se si soddisfano le disposizioni addizionali di cui al capo VI.
1.4 Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
a) i vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un’alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore;
b) i suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all’acqua;
c) gli equidi domestici possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore;
d) tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1.1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
(...)
1.7 a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 1.2, salvo che le condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente [e direttamente] due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo [possa essere integrato nel] piano generale di cui ai punti da 1.2 a 1.4».
B – Protezione degli animali durante la macellazione
20. La protezione degli animali durante la macellazione è disciplinata dalla direttiva 93/119.
21. Ai sensi dell’art. 3 della direttiva 93/119:
«Durante il trasferimento, la stabulazione, l’immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione e l’abbattimento, agli animali devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili».
22. L’art. 5, n. 1, della direttiva 93/119 così recita:
«I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:
(...)
d) dissanguati conformemente alle indicazioni dell’allegato D».
23. L’art. 6, n. 1, della direttiva 93/119 stabilisce quanto segue:
«Gli strumenti, il materiale per l’immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l’abbattimento devono essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l’abbattimento rapido ed efficace, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. La competente autorità verifica la conformità degli strumenti, del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l’abbattimento con i principi sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l’idoneità a conseguire l’obiettivo anzidetto».
24. L’art. 8 della direttiva 93/119 così dispone:
«L’ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni della presente direttiva sono rispettate. Tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad altri fini».
25. L’allegato D della direttiva 93/119 contiene norme più dettagliate sul dissanguamento degli animali. Il punto 1 di detto allegato così recita:
«Per gli animali che sono stati storditi, l’operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. [In ogni caso, i]l dissanguamento deve essere effettuato prima che l’animale riprenda coscienza».
III – Procedimento precontenzioso e ricorso della Commissione
26. A partire dal 1998 l’UAV ha svolto talune missioni nella Repubblica ellenica allo scopo di verificare l’efficacia dell’attuazione della legislazione comunitaria nel settore della protezione degli animali, in particolare della protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione. L’UAV ha svolto, negli anni dal 2002 al 2004 incluso, le seguenti missioni:
– missione n. 8729/2002, dal 18 al 20 novembre 2002;
– missione n. 9002/2003, dal 13 al 17 gennaio 2003;
– missione n. 9176/2003, dal 21 al 25 luglio 2003;
– missione n. 9211/2003, dal 15 al 19 settembre 2003;
– missione n. 7273/2004, dal 4 all’8 ottobre 2004.
27. Poiché gli ispettori dell’UAV hanno rilevato irregolarità nel corso delle varie missioni nella Repubblica ellenica, in data 13 luglio 2005 la Commissione ha inviato a quest’ultima una lettera di diffida, invitandola a porre rimedio alle violazioni accertate. La Repubblica ellenica ha risposto a tale lettera di diffida il 20 settembre 2005, contestando in tal sede le violazioni che le erano state addebitate.
28. A seguito di uno scambio di informazioni con la Repubblica ellenica e dopo la missione n. 8042/2006, svoltasi nel periodo dal 21 febbraio al 1° marzo 2006, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica ellenica non avesse ancora posto rimedio alle violazioni contestate. Essa le ha quindi inviato, in data 4 luglio 2006, un parere motivato, pervenuto al detto Stato membro il 5 luglio 2006. La Repubblica ellenica ha risposto al parere con lettera 4 settembre 2006, contestando quanto ivi affermato dalla Commissione. La Commissione, dopo la scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi impartito con il parere motivato, ossia il 5 settembre 2006, e a seguito dell’ulteriore missione n. 8167/2006, svoltasi dal 4 al 15 settembre 2006, ritenendo che la Repubblica ellenica non avesse ancora ottemperato ai propri obblighi, ha proposto ricorso avverso quest’ultima l’11 settembre 2007.
29. Con il suo ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia:
1) dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di assumere i provvedimenti necessari:
– affinché ogni trasportatore di animali ottenga un’autorizzazione dall’autorità competente e sia iscritto in un registro per poter essere rapidamente individuato dall’autorità competente, tra l’altro in caso di mancato rispetto delle norme relative al benessere degli animali durante il trasporto,
– affinché le competenti autorità controllino i ruolini di marcia/giornali di viaggio,
– affinché siano previsti punti di sosta per gli animali nei porti o in prossimità dei porti dopo che gli animali stessi sono stati scaricati,
– affinché sia garantito lo svolgimento di controlli dei mezzi di trasporto e degli animali, e
– affinché siano inflitte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di ripetute o gravi infrazioni alle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto,
è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i) e ii), 5, parte A, n. 2, lett. b), 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, 8, 9 e 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 91/425/CEE e 91/496/CEE, e dal punto [48], n. 7, lett. b) (5), del capitolo VII dell’allegato della direttiva in questione, nonché, dopo il 5 gennaio 2007, agli obblighi imposti dagli artt. 5, n. 4, 6, n. 1, 13, nn. 3 e 4, 15, n. 1, 25, 26 e 27, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
2) dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di assumere i provvedimenti necessari:
– per garantire l’osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e
– per garantire il regolare svolgimento delle ispezioni e della sorveglianza dei macelli,
è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento;
e che voglia altresì condannare la Repubblica ellenica alle spese.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
30. Il ricorso della Commissione è stato depositato nella cancelleria della Corte il 4 settembre 2007, mentre il controricorso è stato depositato in data 26 novembre 2007. La Commissione ha quindi presentato una replica, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2008, che è stata seguita dalla controreplica del governo greco, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 marzo 2008. All’udienza, tenutasi il 22 gennaio 2009, la Commissione e il governo greco hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti della Corte.
V – Analisi dell’avvocato generale
A – Introduzione
31. La causa in esame è rilevante sotto il profilo della garanzia, a livello comunitario, di un’adeguata protezione degli animali durante il trasporto e al momento della macellazione (6). Una congrua disciplina di questo settore nonché il rispetto della legislazione vigente in tale ambito sono importanti per risparmiare inutili sofferenze agli animali. Nel contempo, una condotta conforme alla legislazione in parola contribuisce a prevenire lo sviluppo di malattie (7), che possono derivare da irregolarità nel trasporto o nella macellazione, cosicché in tal modo si tutela indirettamente anche la salute delle persone che consumeranno la carne di detti animali. Negli ultimi anni il settore della protezione degli animali, nel suo complesso, è stato oggetto nella Comunità di ampi dibattiti pubblici (8), sulla cui base la Commissione ha elaborato un programma d’azione per la protezione e il benessere degli animali stessi, che prevede taluni orientamenti per il futuro sviluppo della legislazione comunitaria nel settore in questione (9). La Comunità si sforza dunque incessantemente di accrescere la protezione degli animali (10).
32. Con il suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi che derivano dalla legislazione comunitaria in materia di protezione degli animali durante il trasporto nonché durante la macellazione, segnatamente agli obblighi imposti dalla direttiva 91/628, dal regolamento n. 1/2005 nonché dalla direttiva 93/119. A tale riguardo la Commissione non lamenta una trasposizione intempestiva o erronea delle direttive comunitarie, bensì piuttosto un inadempimento nella prassi degli obblighi che derivano da tale normativa. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, infatti, anche se la normativa nazionale vigente è di per sé compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento agli obblighi derivanti dal diritto comunitario può derivare anche da una prassi amministrativa (11). In tal caso la Commissione deve dimostrare che una siffatta prassi amministrativa presenta un certo grado di continuità e generalità (12). Quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti a far risultare che le autorità dello Stato membro hanno posto in essere una prassi reiterata e persistente contraria al diritto comunitario, spetta a tale Stato membro confutare in modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti, nonché le conseguenze che ne derivano (13).
B – Analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante il trasporto
1. Analisi preliminare sull’ammissibilità
33. Con riferimento ai motivi di ricorso riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto, la Commissione adduce un inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/628 e dal regolamento n. 1/2005, che sostituisce e abroga, a decorrere dal 5 gennaio 2007, la direttiva 91/628 (14). Occorre a tale proposito sottolineare che il regolamento n. 1/2005 ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/628 solo dopo la scadenza del termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere motivato, termine entro il quale lo Stato membro è tenuto ad adempiere ai propri obblighi. La Repubblica ellenica ha infatti ricevuto il parere motivato della Commissione in data 5 luglio 2006, così che il termine di due mesi per l’adempimento dei relativi obblighi, impartito nel parere motivato, è scaduto il 5 settembre 2006 (15). Il regolamento n. 1/2005 è entrato in vigore il 5 gennaio 2007, mentre la Commissione ha proposto ricorso l’11 settembre 2007.
34. Come emerge da una giurisprudenza consolidata, l’esistenza di un inadempimento nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE va valutata alla luce della legislazione comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (16).
35. Anche se le conclusioni formulate nel ricorso non possono in via di principio essere estese fino a contemplare inadempimenti diversi da quelli fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, la Commissione è però legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che sono stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto comunitario (17). Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi stabiliti da nuove disposizioni che non hanno equivalenti nella versione iniziale dell’atto considerato, a pena di incorrere nella violazione di forme prescritte ad substantiam per la regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento dell’obbligo (18).
36. Emerge quindi dalla giurisprudenza che il criterio per la valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso fondati su una normativa di nuova vigenza attiene al piano giuridico‑sostanziale, e non a quello giuridico‑formale. Se il nuovo atto normativo, entrato in vigore successivamente alla scadenza del termine imposto nel parere motivato e prima della proposizione del ricorso, contiene, dal punto di vista giuridico sostanziale, obblighi identici a quelli previsti dall’atto normativo che esso sostituisce, i motivi di ricorso basati sul nuovo atto normativo sono ammissibili solo qualora questo imponga allo Stato membro gli stessi obblighi che imponeva l’atto precedentemente in vigore. Nella causa in esame è perciò necessario verificare se gli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva 91/628, cui si riferisce la Commissione nel ricorso, abbiano un equivalente nelle disposizioni del regolamento n. 1/2005. Per una maggiore chiarezza delle presenti conclusioni, valuterò l’ammissibilità del riferimento alle singole disposizioni del regolamento n. 1/2005 nell’ambito di ciascun motivo di ricorso.
2. Sul motivo di ricorso vertente sull’identificazione e sulle autorizzazioni dei trasportatori
a) Argomenti delle parti
37. Sulla base degli accertamenti svolti dall’UAV nell’ambito delle missioni nn. 7273/2004 e 8042/2006 la Commissione ritiene che il governo greco non abbia adottato le misure necessarie per garantire che ciascun trasportatore sia debitamente autorizzato al trasporto di animali e debitamente registrato in modo da permettere alla competente autorità di accertare rapidamente se un determinato trasportatore soddisfi le prescrizioni dettate ai fini della protezione degli animali durante il trasporto. La Commissione sostiene che la Repubblica ellenica si è resa in tal modo inadempiente agli obblighi derivanti dagli artt. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i) e ii), e 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628, nonché dagli artt. 6, n. 1, e 13, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1/2005.
38. La Commissione afferma che nel corso della missione n. 7273/2004 (punti 5.3 e 6.3 della relazione sulla missione) gli ispettori dell’UAV hanno constatato che determinati trasportatori erano privi di autorizzazione o avevano un’autorizzazione scaduta. Nell’ambito della missione n. 8042/2006 (punti 5.3 e 6.3 della relazione sulla missione) è stato inoltre accertato che, nonostante taluni miglioramenti, le norme relative alle autorizzazioni e all’identificazione dei trasportatori non erano sufficientemente rispettate. La Commissione sottolinea che, benché fossero effettivamente disponibili taluni elenchi dei trasportatori, essi non erano tuttavia sempre aggiornati.
39. Il governo greco afferma nel suo controricorso che l’individuazione di una sola autorizzazione non valida nel corso della missione n. 7273/2004 è stata un caso isolato che non dimostra l’inadempimento degli obblighi comunitari; oltretutto tale autorizzazione invalida sarebbe già stata individuata dalle autorità nazionali competenti. Il governo greco afferma inoltre di aver adottato misure intese a garantire l’osservanza del diritto comunitario. Detto governo sostiene di avere informato le autorità competenti nei singoli dipartimenti greci in merito alle raccomandazioni degli ispettori dell’UAV e di aver organizzato seminari per trasportatori e veterinari, il che dimostrerebbe lo sforzo continuo delle autorità greche per una corretta applicazione del diritto comunitario.
40. La Commissione afferma a tale proposito nella sua replica che l’organizzazione di siffatti seminari rappresenta certamente un provvedimento positivo, ma che non può in alcun caso supplire alle misure ufficiali che le competenti autorità nazionali avrebbero dovuto adottare con riferimento alle autorizzazioni dei trasportatori.
b) Ammissibilità
41. Nell’ambito del motivo di ricorso riguardante l’identificazione e le autorizzazioni dei trasportatori la Commissione deduce una violazione dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i) e ii), della direttiva 91/628. Essa sostiene nel ricorso che un identico obbligo è sancito dagli artt. 6, n. 1, e 13, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1/2005. In prosieguo intendo quindi verificare la fondatezza di tale affermazione della Commissione.
i) Identificazione dei trasportatori
42. L’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i), della direttiva 91/628 stabilisce che ogni trasportatore dev’essere registrato in modo da permettere alla competente autorità di individuare rapidamente tale soggetto qualora non osservi le prescrizioni della direttiva stessa. Secondo la Commissione, i nn. 3 e 4 dell’art. 13 del regolamento n. 1/2005 rappresentano gli equivalenti della suddetta disposizione della direttiva. Ai sensi dell’art. 13, n. 3 del regolamento n. 1/2005, l’autorità competente deve registrare le autorizzazioni (19) così che quest’ultima può identificare rapidamente i trasportatori, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni di tale regolamento. A mio parere è possibile affermare che l’obbligo di cui all’art. 13, n. 3, del regolamento n. 1/2005 è identico all’obbligo sancito dall’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i), della direttiva 91/628. Lo scopo dell’obbligo previsto da entrambi gli articoli è di introdurre un registro dei trasportatori che consenta una rapida identificazione del trasportatore quando quest’ultimo non osservi le disposizioni della direttiva o del regolamento. Pertanto è, a mio parere, ammissibile il riferimento all’art. 13, n. 3, del regolamento n. 1/2005 svolto dalla Commissione nel ricorso.
43. Ritengo debba invece concludersi diversamente per quanto riguarda l’art. 13, n. 4, del regolamento n. 1/2005. Emerge da tale disposizione l’obbligo, per l’autorità competente, di registrare le autorizzazioni in una base di dati elettronica (20). L’obbligo di registrazione delle autorizzazioni in una base di dati elettronica rappresenta un nuovo obbligo, non previsto dalla direttiva 91/628. Pertanto, a mio parere, il riferimento operato dalla Commissione all’art. 13, n. 4, del regolamento n. 1/2005 non è ammissibile.
ii) Autorizzazioni dei trasportatori
44. Ai sensi dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub ii), della direttiva 91/628, ogni trasportatore deve avere un’autorizzazione valida rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui esso è stabilito ovvero, qualora si tratti di un’impresa stabilita in un paese terzo, da un’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione, purché il responsabile dell’impresa di trasporto abbia sottoscritto l’impegno di rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria vigente. La Commissione ravvisa l’equivalente di tale disposizione nell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1/2005, da cui risulta che nessuno può operare come trasportatore se non detiene un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi dell’art. 10, n. 1, o, per i viaggi di lunga durata, dell’art. 11, n. 1, del detto regolamento, e che una copia dell’autorizzazione dev’essere esibita all’autorità competente allorché si trasportano animali.
45. È vero che da entrambi gli articoli – ossia dall’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub ii), della direttiva 91/628 e dall’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1/2005 – deriva l’obbligo per ogni trasportatore di avere un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente. Si deve tuttavia sottolineare che al suo art. 6, n. 1, il regolamento n. 1/2005, oltre a richiedere che ogni trasportatore detenga un’autorizzazione, stabilisce altresì che tale autorizzazione dev’essere rilasciata ai sensi dell’art. 10, n. 1, o dell’art. 11, n. 1, del regolamento medesimo. L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1/2005 stabilisce i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori (21), mentre l’art. 11, n. 1, fissa le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori che fanno viaggi di lunga durata (22). È necessario rilevare che la direttiva 91/628 non prevede simili requisiti dettagliati con riferimento alle autorizzazioni ai trasportatori. Posto che gli obblighi derivanti dal regolamento n. 1/2005 sono più dettagliati rispetto agli obblighi imposti dalla direttiva 91/628, la Commissione non può, a mio parere, riferirsi nel ricorso all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1/2005. Non è quindi ammissibile, a mio avviso, il riferimento effettuato nel ricorso dalla Commissione all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1/2005.
c) Valutazione giuridica
46. Quanto alla ripartizione processuale dell’onere di allegazione e di prova, nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 226 CE spetta alla Commissione provare la violazione dello Stato membro (23). Incombe invece allo Stato membro convenuto confutare in modo sostanziale e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano (24). A sostegno del motivo vertente sull’identificazione e sulle autorizzazioni dei trasportatori la Commissione si richiama agli accertamenti dell’UAV nell’ambito della missione n. 7273/2004 (punti 5.3 e 6.3 della relazione sulla missione) e della missione n. 8042/2006 (punti 5.3 e 6.3 della relazione sulla missione); è perciò necessario verificare se i fatti accertati dall’UAV nel corso di dette missioni e ai quali la Commissione si riferisce nel ricorso siano idonei a dimostrare la fondatezza del motivo di ricorso in esame.
i) Identificazione dei trasportatori
47. Dal punto 5.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 emerge che il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha chiesto alle competenti autorità locali di trasmettergli gli elenchi dei trasportatori dotati di autorizzazione (25). Dalla citata relazione risulta che a livello ministeriale era disponibile un elenco di tutti i trasportatori, che era in corso di revisione. Dalla relazione emerge altresì che presso tutte le competenti autorità locali visitate erano disponibili detti elenchi.
48. Al punto 5.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 si afferma altresì che i dati relativi alla superficie di carico dei veicoli richiesti dal Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione non erano disponibili per ciascun trasportatore; nel dipartimento di Serres tali dati mancavano per tutti i trasportatori, nel dipartimento di Kilkis mancavano per uno dei tre trasportatori e nel dipartimento di Messinia mancavano per entrambi i maggiori trasportatori di bovini.
49. Al punto 6.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 si sottolinea altresì che le misure proposte dal Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione sono state attuate in misura limitata e incompleta. Gli elenchi dei trasportatori erano effettivamente disponibili, tuttavia non sempre erano aggiornati e non sempre contenevano tutti i dati, ad esempio i dati riguardanti la superficie di carico o i dati sulla dichiarazione scritta con cui il trasportatore si impegna ad adempiere gli obblighi di cui alla direttiva 91/628.
50. A mio avviso, i fatti di cui ai punti 5.3 e 6.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 sono insufficienti, per varie ragioni, a dimostrare che la Repubblica ellenica abbia violato il proprio obbligo di garantire la possibilità di una rapida identificazione dei trasportatori.
51. In primo luogo, dai fatti sopra riportati emerge che gli elenchi dei trasportatori erano disponibili sia presso il Ministero per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione sia presso ciascuna autorità locale competente visitata dagli ispettori dell’UAV.
52. In secondo luogo, per quanto concerne le asserzioni della Commissione secondo cui gli elenchi dei trasportatori non sono aggiornati, si deve rilevare – come affermato dal governo greco nel suo controricorso (26) e nella sua controreplica (27) – che tali affermazioni sono assai imprecise. La Commissione si basa sulle generiche affermazioni contenute al punto 6.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006, secondo cui, ad esempio, gli elenchi dei trasportatori «non sempre erano aggiornati» e «non contenevano tutti i dati», senza addurre elementi concreti e precisi per specificare in quanti casi i suddetti elenchi non erano stati aggiornati (28).
53. In terzo luogo, quanto all’asserzione secondo cui gli elenchi dei trasportatori sono incompleti poiché non contengono i dati riguardanti la superficie di carico, si deve rilevare che né dalla direttiva 91/628 né dal regolamento n. 1/2005 emerge l’obbligo di inserire tali dati nell’ambito della registrazione dei trasportatori. Inoltre, la dichiarazione scritta con cui il responsabile dell’impresa di trasporto si impegna a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria vigente è necessaria, ai sensi dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub ii), della direttiva 91/628, solamente ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione all’impresa stabilita in un paese terzo; non è invece previsto da tale articolo alcun obbligo secondo cui tale dichiarazione scritta debba essere allegata all’elenco dei trasportatori. Neppure il regolamento n. 1/2005 contiene alcuna specifica disposizione quanto all’obbligo di indicare i dati riguardanti la superficie di carico.
54. In quarto luogo, allorché la Commissione sostiene che l’inadempimento di un obbligo imposto dal diritto comunitario deriva da una prassi amministrativa, essa è tenuta a dimostrare che tale prassi presenta un certo grado di continuità e generalità (29). La Commissione deve dunque dimostrare che le autorità dello Stato membro hanno sviluppato una prassi costante e di lunga durata che si pone in contrasto con il diritto comunitario. Nella causa in esame, tuttavia, dalle prove fornite non emerge l’esistenza di una prassi reiterata e persistente; gli elementi probatori forniti dalla Commissione fanno riferimento soltanto ad accertamenti dell’anno 2006 e non ad accertamenti riguardanti un periodo più ampio nel quale si sarebbe sviluppata una prassi costante.
55. Perciò si deve, a mio avviso, respingere in quanto infondata la parte del motivo di ricorso relativa all’identificazione dei trasportatori con la quale la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi imposti dall’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i), della direttiva 91/628 e dall’art. 13, n. 3, del regolamento n. 1/2005.
ii) Autorizzazioni dei trasportatori
56. Dal punto 5.3 della relazione sulla missione n. 7273/2004 risulta che nel 2004 le autorità competenti hanno scoperto trasportatori senza autorizzazione o con un’autorizzazione scaduta. Dal punto 6.3. della medesima relazione emerge inoltre che vi sono stati taluni progressi nel garantire che i trasportatori siano titolari di un’autorizzazione, tuttavia la legislazione che avrebbe dovuto migliorare il sistema non è stata adottata, a differenza di quanto inizialmente previsto. Dal punto citato della relazione emerge altresì che l’obbligo di esaminare i tempi di trasporto nel caso di trasporti di lunga durata è stato violato in tre dei quattro dipartimenti ispezionati.
57. Dal punto 5.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 risulta che il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione, allo scopo di perfezionare il sistema delle autorizzazioni, ha chiesto alle autorità locali competenti di informare per iscritto tutti i trasportatori del fatto che sono responsabili della proroga della propria autorizzazione, che sono tenuti a chiedere la proroga stessa un mese prima della scadenza e che sono tenuti a comunicare qualsiasi modifica riguardante i conducenti o i mezzi di trasporto. Nella relazione si afferma che 49 autorità locali competenti su 54 hanno risposto di avere informato i trasportatori dei loro obblighi; anche in ciascuno dei dipartimenti visitati dagli ispettori dell’UAV le autorità competenti hanno provveduto ad inviare tali informazioni. Dal detto punto della relazione sulla missione emerge poi che nel dipartimento di Laconia i trasportatori cui era scaduta l’autorizzazione sono stati generalmente invitati, con apposito avviso, a richiedere la proroga della propria autorizzazione, senza però che venissero inviati avvisi ad ogni singolo trasportatore.
58. Al punto 5.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 si afferma inoltre che al Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione non è stata segnalata alcuna violazione riguardante le autorizzazioni dei trasportatori. Nel dipartimento di Laconia è stata concessa un’autorizzazione ad un trasportatore nonostante questi non avesse presentato la dichiarazione scritta ai sensi dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub ii), della direttiva 91/628; alcuni rappresentanti delle autorità locali competenti hanno asserito che taluni trasportatori provenienti da paesi terzi avevano autorizzazioni invalide, ma che dette autorizzazioni non erano state rilasciate dalle competenti autorità greche.
59. Dal punto 6.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 emerge che le misure proposte dal Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione sono state attuate in maniera limitata e incompleta. Vi si afferma altresì che detto Ministero non ha garantito che i trasportatori provenienti da paesi terzi avessero una valida autorizzazione ai sensi dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub ii), della direttiva 91/628.
60. I fatti sopra indicati non valgono a comprovare, a mio avviso, la tesi della Commissione secondo cui la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi derivanti dall’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub ii), della direttiva 91/628 in merito alle autorizzazioni dei trasportatori.
61. È vero che al punto 5.3 della relazione sulla missione n. 7273/2004 si dichiara che le autorità competenti hanno scoperto trasportatori privi di autorizzazione o con un’autorizzazione scaduta, tuttavia in tale relazione non si precisa né quanti trasportatori siano stati controllati in quali e quanti dipartimenti, né quanti, tra i trasportatori controllati, fossero privi di autorizzazione o avessero un’autorizzazione scaduta. La Commissione sostiene infatti nel ricorso che non si trattava qui di un «caso isolato» (30), come asserito dal governo greco, ma piuttosto di un «numero rilevante di casi specifici» (31); essa tuttavia non precisa quanti siano stati tali casi ovvero in che percentuale di casi i trasportatori controllati siano risultati privi di autorizzazione o in possesso di un’autorizzazione scaduta. Anche le asserzioni di cui al punto 6.3 della relazione citata risultano, a mio modo di vedere, troppo generiche per poter comprovare quanto sostenuto dalla Commissione; del pari, dalla relazione sulla missione n. 8042/2006 non risulta chiaramente quanti trasportatori fossero privi di un’autorizzazione valida o avessero un’autorizzazione scaduta. Al contrario, al Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione non è stata segnalata alcuna violazione riguardante le autorizzazioni dei trasportatori e la relazione sulla missione n. 8042/2006 riporta solo alcuni casi isolati di violazioni.
62. Gli accertamenti sopra indicati non possono, a mio avviso, in alcun caso dimostrare l’esistenza di una prassi amministrativa costante e generale, in virtù della quale le autorità greche avrebbero violato gli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
63. Pertanto, ritengo si debba respingere in quanto infondata la parte del motivo di ricorso relativa alle autorizzazioni dei trasportatori con la quale la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi che le derivano dall’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub ii), della direttiva 91/628.
d) Risultato dell’analisi
64. A mio avviso, il motivo di ricorso vertente sull’identificazione e sulle autorizzazioni dei trasportatori, con il quale la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi che le derivano dall’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub i) e ii), della direttiva 91/628, nonché dall’art. 13, n. 3, del regolamento n. 1/2005, deve respingersi in quanto infondato.
3. Sul motivo di ricorso relativo alla verifica dei ruolini di marcia
a) Argomenti delle parti
65. La Commissione contesta alla Repubblica ellenica il fatto di non aver adottato le misure necessarie per garantire che le autorità competenti effettuassero i controlli obbligatori dei ruolini di marcia relativi al trasporto degli animali. La Commissione afferma che la Repubblica ellenica si è resa in tal modo inadempiente agli obblighi che le derivano dagli artt. 5, parte A, n. 2, lett. b), 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, 8, primo comma, lett. b) e d), e 9 della direttiva 91/628. La Commissione deduce inoltre un inadempimento degli obblighi derivanti dagli artt. 5, n. 4, e 15, n. 1, del regolamento n. 1/2005.
66. La Commissione rileva che gli ispettori dell’UAV hanno accertato delle irregolarità in determinati ruolini di marcia nell’ambito delle missioni n. 9002/2003 (punto 5.4.2 della relazione sulla missione), n. 7273/2004 (punti 5.3 e 6.4 della relazione sulla missione) nonché n. 8042/2006 (punti 5.4.2 e 6.4 della relazione sulla missione). Tali irregolarità consistevano, in particolare, nell’eccessiva durata del trasporto nella maggior parte dei ruolini di marcia controllati, relativi ad animali trasportati a partire da altri Stati membri e destinati alla macellazione nella Repubblica ellenica.
67. Il governo greco sostiene che nel 2003 è stato introdotto con una circolare un adeguato sistema di controllo delle informazioni contenute nei ruolini di marcia. Inoltre tale governo afferma che nel caso in cui i ruolini di marcia siano stati redatti dalle autorità competenti di altri Stati membri, le autorità greche non possono verificare i dati indicati in tali ruolini, né i criteri presi in considerazione dalle dette autorità di altri Stati membri. Ad avviso del governo greco, le autorità greche possono verificare unicamente il rispetto di tali ruolini di marcia.
68. La Commissione replica a tale argomento del governo greco affermando che lo scopo del controllo dei ruolini di marcia è quello di garantire l’osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628. A suo avviso, il controllo non può essere limitato semplicemente al controllo dell’esistenza del ruolino ovvero al controllo dei dati in esso contenuti, bensì implica anche la verifica che il trasporto degli animali avvenga in maniera conforme alla normativa comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto. La Commissione aggiunge che tale tesi risulta altresì confermata dall’art. 9, n. 1, della direttiva 91/628, il quale prevede le misure che devono essere adottate qualora si constati, durante il trasporto, che le disposizioni della direttiva in esame non sono state rispettate. La Commissione ritiene quindi che, all’evidenza, il mero controllo dei dati indicati nei ruolini di marcia non valga a soddisfare gli obblighi derivanti dalla direttiva 91/628. Per quanto concerne l’asserzione del governo greco secondo cui nel 2003 sarebbe stato introdotto con una circolare un sistema adeguato per il controllo delle informazioni contenute nei ruolini di marcia, la Commissione afferma che gli ispettori dell’UAV hanno accertato in occasione di specifiche verifiche che detti controlli non sono stati svolti in maniera soddisfacente.
b) Ammissibilità
69. Con riferimento al motivo di ricorso riguardante il controllo dei ruolini di marcia, la Commissione deduce l’inadempimento degli obblighi derivanti dagli artt. 5, parte A, n. 2, lett. b), 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, 8, primo comma, lett. b) e d), e 9 della direttiva 91/628. La Commissione sostiene altresì che sono stati violati gli artt. 5, n. 4, e 15, n. 1, del regolamento n. 1/2005, i quali costituirebbero l’equivalente delle citate disposizioni della direttiva.
70. Ai sensi dell’art. 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628, gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore rediga per gli animali destinati a scambi fra Stati membri ovvero ad essere esportati verso paesi terzi, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a 8 ore, un ruolino di marcia, che è allegato al certificato sanitario durante il viaggio, e precisi inoltre gli eventuali punti di sosta e di trasferimento. Tale ruolino di marcia è redatto in maniera conforme al modello che figura al capitolo VIII dell’allegato di tale direttiva. Detto capitolo disciplina nel dettaglio il contenuto del ruolino di marcia, che deve contenere i dati riguardanti il trasportatore, il mezzo di trasporto, la specie e il numero degli animali, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, l’itinerario e la durata del percorso, i numeri del certificato sanitario o del documento di accompagnamento, la stampigliatura del veterinario del luogo di partenza, la stampigliatura dell’autorità competente del posto di uscita, la data e l’ora di partenza, la data e l’ora di arrivo, il nome e la firma del responsabile del trasporto durante il viaggio, nonché i dati riguardanti i punti di sosta o di trasferimento. L’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, della direttiva 91/628 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore si accerti che l’originale del ruolino di marcia sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno.
71. Quale norma equivalente alle disposizioni della direttiva 91/628 relative all’obbligo del trasportatore di compilare i ruolini di marcia, la Commissione individua l’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1/2005. Tale disposizione stabilisce che, per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II di detto regolamento. Dal punto 2 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 risulta che il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni: pianificazione, luogo di partenza, luogo di destinazione, dichiarazione del trasportatore e modello per la relazione sulle anomalie. L’allegato II del regolamento n. 1/2005 disciplina in dettaglio, in specifiche sezioni, il contenuto delle singole sezioni del giornale di viaggio.
72. Le disposizioni della direttiva 91/628 richiedono quindi al trasportatore di compilare un ruolino di marcia, mentre le disposizioni del regolamento n. 1/2005 impongono al medesimo l’obbligo di redigere un giornale di viaggio. Dal raffronto tra i due testi normativi emerge che al ruolino di marcia di cui alla direttiva 91/628 corrisponde in gran parte la sezione 1 del giornale di viaggio, relativa alla pianificazione del viaggio. Le restanti parti del giornale di viaggio di cui al regolamento n. 1/2005 contengono invece informazioni più dettagliate rispetto al ruolino di marcia di cui alla direttiva 91/628. Infatti, ad esempio, la sezione 2 del giornale di viaggio, che si riferisce al luogo di partenza, contiene il nome e l’indirizzo del detentore nel luogo di partenza; la sezione 3 del giornale di viaggio, che si riferisce al luogo di destinazione, contiene dati riguardanti il detentore nel luogo di destinazione o il veterinario ufficiale, nonché dati sui controlli eseguiti; la sezione 4 contiene una specifica dichiarazione del trasportatore; la sezione 5, infine, contiene uno specifico modello per la relazione sulle anomalie. Da un punto di vista strettamente formale, è certamente vero che all’obbligo di compilare il ruolino di marcia corrisponde l’obbligo di compilare la sezione 1 del giornale di viaggio, la quale si riferisce alla pianificazione; tuttavia, è necessario tener conto del fatto che il giornale di viaggio costituisce un insieme unitario e che con la mera compilazione della sezione 1 del giornale di viaggio il trasportatore non adempie ancora i propri obblighi derivanti dall’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1/2005, cui fa riferimento la Commissione. Ritengo pertanto che il riferimento effettuato dalla Commissione all’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1/2005 nell’ambito del motivo di ricorso vertente sul controllo dei ruolini di marcia sia inammissibile.
73. Nell’ambito di tale motivo di ricorso la Commissione si riferisce altresì all’art. 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della direttiva stessa senza discriminazioni, controllando i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione [lett. b)], nonché le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento [lett. d)]. L’equivalente di tale norma sarebbe, ad avviso della Commissione, l’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1/2005, a mente del quale l’autorità competente effettua, in qualsiasi momento del viaggio di lunga durata, appropriati controlli estemporanei o mirati per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e il viaggio sia in linea con il regolamento, in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all’allegato I, capo V, del regolamento stesso.
74. Riguardo agli obblighi di controllo si può constatare che l’obbligo derivante dall’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1/2005 non corrisponde in toto all’obbligo di cui all’art. 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628. Mentre gli obblighi derivanti dalla direttiva 91/628 vertono sul controllo dei mezzi di trasporto e degli animali, nonché, in generale, sul controllo delle indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento, gli obblighi di cui al regolamento n. 1/2005 vertono sul controllo dei tempi di viaggio e dei periodi di riposo, nonché, in generale, se il viaggio sia in linea con il regolamento. Inoltre, l’obbligo di controllo di cui all’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1/2005 si riferisce esclusivamente ai controlli in caso di viaggi di lunga durata, mentre invece l’art. 8, primo comma, della direttiva 91/628 non si limita ai controlli sui viaggi di questo tipo. Un’ulteriore divergenza tra le due disposizioni si riscontra in quanto, sulla base dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1/2005, l’autorità competente effettua controlli estemporanei o mirati in qualsiasi momento del viaggio di lunga durata, mentre invece l’art. 8, primo comma, lett. b), della direttiva 91/628 si riferisce esclusivamente ai controlli dei mezzi di trasporto e degli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione (32). Ritengo pertanto che il riferimento della Commissione all’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1/2005 sia inammissibile.
75. L’art. 9 della direttiva 91/628 indica come ci si debba comportare qualora si constati che le disposizioni della direttiva stessa non sono state rispettate. Detto articolo dispone, al suo n. 1, che qualora si constati, durante il trasporto, che le disposizioni della direttiva non sono o non sono state rispettate, l’autorità locale competente presso la quale ha luogo tale constatazione chiede alla persona responsabile del mezzo di trasporto di adottare i provvedimenti che l’autorità competente ritiene necessari perché sia salvaguardato il benessere degli animali interessati. In funzione delle circostanze, dette misure possono prevedere: a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali; b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema; c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili (33). I restanti paragrafi dell’art. 9 della direttiva 91/628 contengono disposizioni su quali siano le conseguenze qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell’autorità competente, nonché disposizioni relative ai procedimenti dinanzi alle autorità nazionali. In merito a tale obbligo la Commissione non fa riferimento ad alcuna disposizione del regolamento n. 1/2005.
c) Valutazione giuridica
76. A sostegno del motivo di ricorso riguardante la verifica dei ruolini di marcia, la Commissione fa anzitutto riferimento al punto 5.4.2 della relazione sulla missione n. 9002/2003, da cui emerge che la documentazione che accompagnava gli animali durante il trasporto all’interno della Repubblica ellenica non conteneva indicazioni riguardo al momento della partenza. Dal punto citato emerge altresì che gli ispettori dell’UAV hanno individuato anche irregolarità in taluni documenti che erano già stati esaminati dalle competenti autorità nazionali. Le copie dei certificati sanitari e dei ruolini di marcia che accompagnavano animali provenienti dalla Spagna, dalla Francia e dai Paesi Bassi e destinati alla macellazione nella Repubblica ellenica erano infatti imprecise e omettevano talune importanti informazioni. I tempi di viaggio indicati nella maggior parte dei ruolini di marcia erano illogici e impossibili. Il riposo intermedio (tra la stazione intermedia nell’Italia meridionale e la destinazione finale nella Repubblica ellenica) non era stato registrato nel ruolino di marcia.
77. La Commissione si riferisce altresì al punto 5.4 della relazione sulla missione n. 7273/2004 (34), da cui risulta che il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha richiesto alle autorità competenti di determinati dipartimenti di presentare un programma di controlli per il 2003; tale programma è stato presentato solamente da 6 dei 54 dipartimenti, quindi dall’11,1% dei dipartimenti. Da tale punto emerge inoltre che nel dipartimento di Fthiotida nel secondo trimestre dell’anno 2003 è stato controllato il 92% dei carichi nel luogo di destinazione, mentre nel terzo trimestre dello stesso anno tale percentuale è stata dell’83%. Nel dipartimento di Karditsa sono stati effettuati controlli nel luogo di partenza, mentre nel dipartimento di Larissa ogni trimestre sono stati eseguiti da tre a cinque controlli senza preavviso presso i macelli, tuttavia non sono stati inclusi nel controllo i trasporti di lunga durata. Nel dipartimento di Trikala sono stati svolti controlli al momento dello scarico dopo trasporti di lunga durata. Inoltre, dal citato punto della relazione emerge che nel 2003 le autorità nazionali hanno ispezionato 6 808 veicoli, accertando 3 violazioni e 24 irregolarità riguardanti i documenti di accompagnamento. Nel corso della missione gli ispettori dell’UAV hanno individuato talune ulteriori irregolarità che erano sfuggite alle competenti autorità nazionali (35).
78. Il punto 6.4 della relazione sulla missione n. 7273/2004 si riferisce invece al fatto che la maggior parte dei dipartimenti non ha presentato un programma di controllo e che nei dipartimenti visitati non vi era chiarezza sulle modalità e, in generale, sulla necessità di effettuare controlli sui ruolini di marcia (36).
79. La Commissione richiama altresì i punti 5.4.2 e 6.4 della relazione sulla missione n. 8042/2006. Dal punto 5.4.2 di tale relazione emerge che nel dipartimento di Kilkis l’autorità nazionale competente ha precisato di non aver svolto alcun controllo sui ruolini di marcia. Nei dipartimenti di Messinia, Laconia, Tesprotia e Ilia le autorità nazionali competenti durante il controllo non hanno rinvenuto ruolini di marcia che indicassero tempi di trasporto eccessivamente lunghi o che contenessero irregolarità. Nel dipartimento di Tesprotia le competenti autorità locali hanno trattenuto gli originali dei ruolini di marcia anziché restituirli ai trasportatori, i quali avrebbero dovuto consegnarli all’autorità competente del luogo di provenienza. Nel dipartimento di Patrasso le autorità nazionali competenti hanno controllato i ruolini di marcia solo fino al porto, ma non per la parte rimanente del viaggio fino a destinazione; le autorità nazionali competenti non si sono quindi accorte che i tempi di viaggio in numerosi trasporti destinati alle isole di Lesbo e Chio erano più lunghi di quanto consentito. Al punto 6.4 della relazione sulla missione n. 8042/2006 si afferma inoltre che anche le autorità locali competenti che avevano elaborato un programma di controllo sui ruolini di marcia non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, dal momento che esse si sono basate in generale sui controlli effettuati nei macelli, effettuando tuttavia a volte controlli non particolarmente utili.
80. Dalle disposizioni cui fa riferimento la Commissione nell’ambito del presente motivo emerge che quest’ultima fa valere l’inadempimento di cinque distinti obblighi gravanti sulla Repubblica ellenica:
– l’obbligo di provvedere affinché i trasportatori abbiano un ruolino di marcia [art. 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628];
– l’obbligo di provvedere affinché i ruolini di marcia dei trasportatori siano regolari e conformi [art. 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, della direttiva 91/628];
– l’obbligo di controllare i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione [art. 8, primo comma, lett. b), della direttiva 91/628];
– l’obbligo di controllare le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento [art. 8, primo comma, lett. d), della direttiva 91/628];
– l’obbligo di adottare provvedimenti in caso di irregolarità (art. 9 della direttiva 91/628).
81. Dagli elementi probatori forniti dalla Commissione non è possibile, a mio avviso, concludere che la Repubblica ellenica non abbia ottemperato al proprio obbligo di provvedere affinché i trasportatori abbiano un ruolino di marcia [art. 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628]. Non vi è alcuna relazione sulle missioni da cui risulti che i trasportatori fossero privi dei ruolini di marcia. Pertanto, a mio parere, si deve respingere in quanto infondata la parte del motivo di ricorso con cui la Commissione deduce un inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628.
82. L’obbligo di provvedere affinché i ruolini di marcia dei trasportatori siano regolari e conformi [art. 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, della direttiva 91/628] implica la necessità che i ruolini di marcia contengano tutti i dati necessari e che tali dati siano corretti e congrui (ad esempio si richiede che i tempi di viaggio non siano eccessivamente lunghi). Quanto all’inadempimento di tale obbligo, benché la Commissione abbia fornito prove da cui risulta che dai ruolini di marcia sono emerse talune irregolarità, tuttavia a mio avviso dette prove non sono sufficientemente precise per dimostrare una violazione costante e generale degli obblighi gravanti sulle autorità greche. Infatti, ad esempio, gli ispettori dell’UAV hanno riscontrato che «in taluni documenti» vi erano irregolarità, che i tempi di viaggio «nella maggior parte dei ruolini di marcia» erano illogici e inverosimili e che in «numerosi trasporti» il tempo di trasporto era stato più lungo di quanto consentito. Non vi è alcun dubbio sul fatto che nella Repubblica ellenica si siano verificate talune irregolarità per quanto concerne i ruolini di marcia, ma dagli elementi probatori forniti dalla Commissione non emerge quale percentuale tali irregolarità rappresentino rispetto ai casi controllati. La Commissione non ha fornito, a mio avviso, elementi sufficientemente precisi per dimostrare un inadempimento dell’obbligo di garantire l’adeguatezza dei ruolini di marcia. Si deve quindi, a mio modo di vedere, respingere in quanto infondata la parte del motivo di ricorso con cui la Commissione deduce un inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, della direttiva 91/628.
83. Quanto all’obbligo di controllare i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione [art. 8, primo comma, lett. b), della direttiva 91/628], la Commissione non ha fornito, a mio parere, alcuna prova. Nelle relazioni indicate non vi è alcun passaggio in cui si affermi espressamente che i mezzi di trasporto non sono stati controllati nel luogo di destinazione. Al contrario, dagli elementi probatori forniti emerge il dato (37) secondo cui nel dipartimento di Fthiotida nel secondo e nel terzo trimestre del 2003 è stato controllato rispettivamente il 92% e l’83% dei carichi nel luogo di destinazione. Si deve quindi respingere in quanto infondata la parte del motivo di ricorso con la quale la Commissione deduce un inadempimento dell’art. 8, primo comma, lett. b), della direttiva 91/628.
84. Anche la parte del motivo con la quale la Commissione deduce un inadempimento dell’obbligo di controllare le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento [art. 8, primo comma, lett. d), della direttiva 91/628] è, a mio avviso, infondata. Benché le autorità nazionali competenti in determinati dipartimenti non abbiano presentato, nel 2003, alcun programma di controlli, risulta tuttavia dal punto 5.4. della relazione sulla missione n. 7273/2004 che nei dipartimenti visitati dagli ispettori dell’UAV tali controlli sono stati comunque effettuati. È vero che le autorità nazionali competenti non hanno in taluni casi riscontrato le irregolarità esistenti, tuttavia hanno comunque svolto controlli: per l’anno 2003, ad esempio, emerge chiaramente il dato secondo cui sono stati effettuati 6 808 controlli. Ritengo pertanto che si debba respingere in quanto infondata la parte del motivo di ricorso con la quale la Commissione deduce un inadempimento dell’art. 8, primo comma, lett. d), della direttiva 91/628.
85. Per quanto concerne l’obbligo di adottare provvedimenti in caso di irregolarità (art. 9 della direttiva 91/628), ritengo che la Commissione non abbia fornito alcuna prova in merito a tale parte del motivo di ricorso. La constatazione di un inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo indicato esigerebbe la prova del fatto che le competenti autorità greche non hanno assunto una condotta adeguata in sede di accertamento delle violazioni. Tuttavia, la Commissione non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare in quanti casi e in quali dipartimenti le autorità nazionali competenti abbiano accertato violazioni senza poi assumere provvedimenti adeguati. Ritengo perciò necessario respingere in quanto infondata la parte del motivo di ricorso con la quale la Commissione deduce un inadempimento dell’art. 9 della direttiva 91/628.
d) Risultato dell’analisi
86. Ritengo che si debba respingere in quanto infondato il motivo di ricorso vertente sulla verifica dei ruolini di marcia con il quale la Commissione deduce un inadempimento degli obblighi derivanti dagli artt. 5, parte A, n. 2, lett. b), 5, parte A, n. 2, lett. d), sub i), primo trattino, 8, primo comma, lett. b) e d), nonché 9 della direttiva 91/628.
4. Sul motivo di ricorso vertente sulla mancanza di punti di sosta nei porti
a) Argomenti delle parti
87. La Commissione contesta alla Repubblica ellenica il fatto che dalle missioni n. 9211/2003 (punto 5.2.2. della relazione sulla missione) e n. 8042/2006 (punto 5.4.2 della relazione sulla missione) risulta che nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze essa non ha previsto i punti di sosta in cui gli animali possono riposare per 12 ore dopo lo scarico dalla nave, qualora la durata del trasporto marittimo sia superiore a 29 ore. In proposito la Commissione fa valere, nella motivazione del ricorso, un inadempimento dell’obbligo di cui al punto 48, n. 7, lett. b) (38), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 ovvero un inadempimento dell’obbligo di cui al punto 1.7, lett. b), del capitolo V dell’allegato I del regolamento n. 1/2005. Nelle conclusioni del ricorso essa chiede tuttavia solo l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di cui al punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
88. Con riferimento ad uno dei porti (Igoumenitsa), la Commissione constata che esistono spazi che potrebbero essere impiegati come punti di sosta, ma ciò non risulta possibile in quanto le autorità competenti non ne hanno autorizzato l’impiego a tale scopo. La Commissione sostiene che il governo greco ha sì affermato, nella sua risposta al parere motivato, di aver adottato le misure necessarie per assicurare i punti di sosta in tale porto; tuttavia, a suo parere, il detto governo non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale asserzione.
89. Il governo greco afferma che la Commissione non ha fornito alcun esempio concreto in cui il trasporto marittimo tra due porti comunitari possa superare le 29 ore di durata. Esso sostiene che il punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 non obbliga gli Stati membri a garantire l’esistenza di punti di sosta nei porti; a suo parere, tale disposizione impone ai trasportatori l’obbligo di prevedere nell’ambito dei loro ruolini di marcia – che includono anche il trasporto marittimo – soste in adeguati punti di sosta. Il governo greco rileva inoltre che in pratica nessun trasporto tra un qualsiasi porto per traghetti greco e un altro porto per traghetti comunitario supera le 29 ore. Il governo greco osserva in proposito che la durata del trasporto tra il porto italiano di Bari e il porto greco di Igoumenitsa, che rappresenta il principale porto di transito greco, non supera le 10-11 ore, mentre la durata del trasporto tra il porto di Bari e quello di Patrasso non supera le 15 ore.
90. La Commissione contesta, nella sua replica, gli argomenti del governo greco. Essa osserva che dal tenore letterale del punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 risulta chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a garantire punti di sosta nei porti o nelle loro immediate vicinanze. La Commissione ritiene inoltre che non sia esatta l’asserzione del governo greco secondo cui nessun trasporto tra un qualsivoglia porto per traghetti greco e un altro porto per traghetti comunitario supererebbe le 29 ore di durata.
b) Ammissibilità
91. Con riferimento al motivo di ricorso vertente sulla mancanza di punti di sosta, la Commissione fa valere un inadempimento dell’obbligo di cui al punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, ovvero una violazione dell’obbligo di cui al punto 1.7, lett. b), del capitolo V dell’allegato I del regolamento n. 1/2005. Devo tuttavia rilevare che la Commissione deduce l’inadempimento degli obblighi previsti dalle citate disposizioni dei due atti normativi suddetti solamente nell’ambito della motivazione del ricorso, mentre nelle conclusioni vere e proprie dello stesso deduce soltanto l’inadempimento dell’obbligo di cui al punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, e non anche un inadempimento dell’obbligo derivante dal punto 1.7, lett. b), del capitolo V dell’allegato I del regolamento n. 1/2005.
92. Il punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 stabilisce che in caso di trasporto marittimo che colleghi regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo possa essere integrato nel piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4 di detto allegato.
93. A sua volta, il punto 1.7, lett. b), del capitolo V dell’allegato I del regolamento n. 1/2005 stabilisce che in caso di trasporto marittimo che colleghi regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo possa essere integrato nel piano generale di cui ai punti da 1.2 a 1.4 di tale capitolo dell’allegato I.
94. Dal raffronto di queste due disposizioni emerge che esse prevedono il medesimo obbligo di riposo per 12 ore degli animali in caso di trasporto marittimo nell’ambito di un regolare collegamento, con veicoli caricati sulle navi, senza che gli animali siano scaricati (39). Perciò il riferimento effettuato dalla Commissione al punto 1.7, lett. b), del capitolo V dell’allegato I del regolamento n. 1/2005 potrebbe essere, in linea di principio, ammissibile. Tuttavia la Commissione non chiede, nell’ambito delle conclusioni vere e proprie del ricorso, di constatare l’inadempimento dell’obbligo derivante da tale punto dell’allegato del regolamento n. 1/2005. La Commissione ha inoltre chiarito all’udienza che le disposizioni della direttiva 91/628 sono sufficienti ai fini della constatazione dell’inadempimento degli obblighi nella causa in esame e che essa si riferisce alle disposizioni del regolamento n. 1/2005 solo per dimostrare che l’inadempimento della Repubblica ellenica ha carattere duraturo. Perciò nell’ambito del presente motivo di ricorso intendo esaminare solo se la Repubblica ellenica sia venuta meno all’obbligo imposto dal punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
c) Valutazione giuridica
95. Nell’ambito dell’analisi del motivo vertente sull’assenza di punti di sosta nei porti si deve anzitutto chiarire quali obblighi derivino per lo Stato membro dal punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
96. Anzitutto, sebbene in tale disposizione non si affermi espressamente che gli Stati membri sono tenuti a garantire punti di sosta per gli animali nei porti, tale obbligo scaturisce tuttavia, a mio avviso, dall’esigenza che gli animali beneficino di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze. Ritengo che non si possa condividere l’argomento del governo greco secondo cui dalle citate disposizioni deriva solo un obbligo per i trasportatori di prevedere nell’ambito dei loro ruolini di marcia – che includono anche il trasporto marittimo – soste in adeguati punti di sosta. Se i tempi di trasporto non rientrano nei tempi indicati dai punti 2 e 4 del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 (40), gli animali devono poter riposare nei porti, e non altrove durante il tragitto.
97. In secondo luogo, desidero sottolineare l’erroneità della tesi della Commissione secondo cui i punti di sosta sono necessari quando il trasporto superi le 29 ore. Dai punti 2, 3 e 4 del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 risulta che i tempi massimi consentiti per il trasporto sono diversi e dipendono dall’attrezzatura del veicolo impiegato per il trasporto degli animali, nonché dalla specie degli animali trasportati (41). I tempi di trasporto dei solipedi domestici e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina non possono in linea di principio superare le otto ore (42). Questa durata massima del viaggio può essere prolungata se i veicoli con cui si effettua il trasporto rispondono a determinati requisiti, come ad esempio la presenza a bordo di strame sufficiente, di una adeguata quantità di foraggio e di acqua, di aerazione, nonché di pannelli mobili per creare compartimenti separati (43). Se i veicoli soddisfano tali requisiti, la durata massima del trasporto per gli animali non svezzati è di nove ore, dopodiché essi devono beneficiare di un riposo di almeno un’ora, quindi possono riprendere il viaggio per altre nove ore. La durata massima del trasporto dei suini e dei solipedi domestici è di 24 ore (44). Tutte le altre specie animali possono essere trasportate per 14 ore, dopodiché devono beneficiare di un’ora di riposo durante la quale sono abbeverate e, se necessario, alimentate, quindi possono riprendere il viaggio per altre 14 ore (45).
98. Da quanto indicato al paragrafo 97 di queste conclusioni è evidente che in taluni casi gli animali devono riposare anche qualora il trasporto marittimo sia più breve e che anche in tali ipotesi è necessario garantire punti di sosta nei porti (46). Anche per questo motivo non è possibile condividere l’argomento del governo greco secondo il quale i punti di sosta non sono necessari dal momento che il trasporto tra un qualsiasi porto per traghetti greco e un altro porto per traghetti comunitario non potrebbe superare le 29 ore.
99. Occorre inoltre sottolineare che la Commissione, sostenendo che è necessario garantire punti di sosta nei porti o nelle immediate vicinanze qualora la durata del trasporto superi le 29 ore, tiene evidentemente conto della durata del trasporto di tutte le altre specie animali non nominativamente individuate, e non delle disposizioni specifiche che riguardano i tempi di trasporto degli animali non svezzati o dei suini e dei solipedi domestici, per i quali la durata massima del trasporto si calcola secondo la formula «14 + 1 + 14» (14 ore di trasporto + 1 ora di riposo + 14 ore di trasporto). Tuttavia tale calcolo è erroneo, come risulta dalla sentenza della Corte nella causa Interboves (47). La Corte ha dichiarato in tale sede che non è assolutamente possibile rispettare, in pratica, un periodo di riposo di un’ora in mare aperto dal momento che questo presupporrebbe che la nave attracchi dopo 14 ore di navigazione in mare per almeno un’ora prima di riprendere il mare per un nuovo periodo di 14 ore (48). Essa ha pertanto stabilito che in tal caso il tempo massimo di trasporto marittimo è pari a 28 ore (49).
100. Nella causa qui in esame la Commissione, a sostegno del motivo vertente sulla carenza di punti di sosta, si riferisce al punto 5.2.2 della relazione sulla missione n. 9211/2003 e al punto 5.4.2 della relazione sulla missione n. 8042/2006.
101. Dal punto 5.2.2. della relazione sulla missione n. 9211/2003 risulta che nei porti per traghetti greci non vi sono punti di sosta per gli animali. Le competenti autorità nazionali hanno tentato di giustificare tale circostanza con il fatto che il viaggio per mare può essere ricompreso nel tempo di viaggio complessivo consentito, tuttavia gli ispettori dell’UAV hanno affermato che ciò non è sempre possibile. In taluni casi di trasporto di animali dall’Italia meridionale alla Repubblica ellenica il trasporto marittimo è durato più a lungo del tempo massimo consentito per il trasporto, cosicché gli animali avrebbero dovuto beneficiare di punti di sosta.
102. Al punto 5.4.2 della relazione sulla missione n. 8042/2006 si afferma poi specificamente che negli stessi porti di Patrasso e del Pireo o nelle loro immediate vicinanze non vi sono punti di sosta per gli animali. Nelle vicinanze del porto di Igoumenitsa esiste invero un’area che potrebbe essere impiegata come punto di sosta per gli animali trasportati, tuttavia le autorità competenti non hanno autorizzato il suo impiego a tale scopo.
103. Dalle indicate relazioni sulle missioni risulta che la Repubblica ellenica non ha garantito in alcuno dei suoi porti punti di sosta per gli animali, sicché è a mio avviso fondato il motivo di ricorso vertente sulla mancanza di punti di sosta.
d) Risultato dell’analisi
104. A mio avviso la Repubblica ellenica, avendo omesso di assumere i provvedimenti necessari per garantire punti di sosta per gli animali nei porti o in prossimità dei porti dopo che gli animali stessi sono stati scaricati, non ha adempiuto all’obbligo che le deriva dal punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
5. Sul motivo di ricorso relativo ad un insufficiente controllo dei mezzi di trasporto e degli animali
a) Argomenti delle parti
105. La Commissione sostiene che dalle relazioni sulle missioni n. 9211/2003 (punto 5.2.1.), n. 7273/2004 (punto 5.5.) e n. 8042/2006 (punto 5.5.) risulta che la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per garantire il controllo dei mezzi di trasporto e degli animali in modo da prevenire forme illecite di trasporto stradale degli animali. Con riferimento a tale motivo la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le derivano dall’art. 8 della direttiva 91/628 e dall’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005.
106. La Commissione osserva in particolare che in determinati dipartimenti greci – Acaia, Kilkis e Serres – non è stato previsto lo svolgimento di alcun controllo dei mezzi di trasporto e degli animali, o per mancanza di personale, o in quanto tale controllo viene già effettuato nei porti greci. La Commissione avverte che il progetto pilota con cui sono stati previsti controlli supplementari non ha incluso tutte le regioni: non vi è stata inclusa, ad esempio, la Tessaglia, con riferimento alla quale sono state accertate irregolarità nell'ambito della missione n. 9211/2003.
107. Il governo greco sostiene che l’art. 8 della direttiva 91/628 e l’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005 devono essere interpretati nel senso che perché vi sia un'infrazione a tali disposizioni, è necessario dimostrare una totale assenza di controllo concernente la protezione degli animali durante il trasporto, e che le autorità competenti sono tenute a stabilire le modalità e il luogo dello svolgimento del controllo stesso. L’art. 8 della direttiva 91/628 prevede infatti varie forme di controllo, e non solo il controllo stradale cui fa riferimento la Commissione. Detto governo ritiene che l'esecuzione di un progetto pilota nel cui ambito sono state svolte ispezioni in determinati dipartimenti ad opera di squadre miste, come anche l'applicazione di sanzioni ai trasportatori nonché l’avvio di vari procedimenti di mutua assistenza con determinati Stati membri, valgano a dimostrare che le autorità greche provvedono ad effettuare il controllo richiesto dalle disposizioni comunitarie. A riprova di quanto sopra, il governo greco allega al controricorso dei documenti che dimostrano l'applicazione di sanzioni nonché l'avvio di procedimenti di mutua assistenza (50).
108. La Commissione replica a tale argomento affermando che il controllo dei mezzi di trasporto e degli animali, per essere conforme alle disposizioni comunitarie, deve essere congruo, soddisfacente ed efficace. Ad avviso della Commissione, i controlli sui ruolini di marcia svolti dalle autorità greche non sono stati efficaci e congrui, così da prevenire forme illecite di trasporto stradale degli animali.
b) Ammissibilità
109. Per quanto concerne il motivo vertente sull’insufficiente controllo dei mezzi di trasporto e degli animali, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le derivano dall’art. 8 della direttiva 91/628 e dall’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005.
110. L’art. 8 della direttiva 91/628 stabilisce al primo comma che gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della direttiva stessa (51), senza discriminazioni, controllando: a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale; b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione; c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento; d) le indicazioni riportate nei documenti d’accompagnamento. Al suo secondo comma detto articolo precisa che tali controlli devono riguardare un campione adeguato di animali e al suo terzo comma che l'autorità competente è tenuta a presentare alla Commissione una relazione annuale riguardante i controlli effettuati. Il quarto comma stabilisce che i controlli possono essere effettuati anche durante il trasporto degli animali, mentre dal quinto comma risulta che le disposizioni di tale articolo non pregiudicano i controlli effettuati dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro.
111. L’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005, che a parere della Commissione equivale all’art. 8 della direttiva 91/628, stabilisce invece alla sua prima frase che l’autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate, effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d’accompagnamento. Il medesimo art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005 stabilisce poi, alla seconda frase, che tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro, mentre la terza frase prevede che la percentuale delle ispezioni aumenti ove si accerti che le disposizioni del regolamento stesso non sono state rispettate (52).
112. Dal raffronto di queste due disposizioni emerge che l’art. 8, primo comma, della direttiva 91/628 stabilisce in dettaglio dove è necessario svolgere, senza discriminazioni, controlli dei mezzi di trasporto e degli animali: durante il trasporto stradale, nei luoghi di destinazione, nei mercati, nei luoghi di partenza, nonché nei punti di sosta e di trasferimento; esso dispone inoltre che le autorità competenti devono verificare le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento. La prima frase dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005 contiene invece una norma generale secondo cui l'autorità competente deve effettuare ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. In realtà si potrebbe forse affermare che le divergenze nella formulazione delle due disposizioni in questione non sono tali da modificare il contenuto degli obblighi delle autorità competenti e che in base a entrambe le norme citate le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. Devo tuttavia sottolineare che la prima frase dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005 attribuisce alle autorità competenti una maggiore discrezionalità nel decidere dove e in che modo svolgere tali ispezioni. I tipi di ispezione di cui all’art. 8, primo comma, della direttiva 91/628 sono previsti cumulativamente e l'autorità competente non può, con autonoma valutazione, stabilire quali tipi di ispezione svolgere e quali omettere. Pertanto, non può a mio avviso affermarsi che gli obblighi derivanti dall’art. 8, primo comma, della direttiva 91/628 e dalla prima frase dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005 siano assolutamente identici, sicché il riferimento della Commissione alla prima frase dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005 è inammissibile.
113. All’art. 8, secondo comma, della direttiva 91/628, il quale stabilisce che i controlli devono riguardare un campione adeguato di animali, corrisponde la seconda frase dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005, secondo cui le ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata di animali. Pertanto, il riferimento a tale disposizione del regolamento n. 1/2005 è ammissibile. L’art. 8, commi 3-5, della direttiva 91/628 non ha invece alcun equivalente nell'ambito dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2005 (53).
c) Valutazione giuridica
114. Nell'ambito di tale motivo la Commissione si riferisce agli accertamenti di cui al punto 5.2.1 della relazione sulla missione n. 9211/2003, al punto 5.5 della relazione sulla missione n. 7273/2004 e al punto 5.5 della relazione sulla missione n. 8042/2006.
115. Dal punto 5.2.1 della relazione sulla missione n. 9211/2003 risulta che nei dipartimenti greci si svolge un controllo solamente nei porti e al passaggio delle frontiere, mentre non si effettua alcun controllo altrove durante il viaggio. Inoltre le autorità competenti non hanno concluso alcun accordo con la polizia per facilitare i controlli stradali.
116. Dal punto 5.5 della relazione sulla missione n. 7273/2004 risulta che è stata convocata una riunione tra i rappresentanti del Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione e quelli del Ministero greco per l'Ordine pubblico allo scopo di organizzare controlli sulle strade; l’effettuazione di tali controlli avrebbe dovuto avere inizio solo dopo l'adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi (54). Il rappresentante del Ministero per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha ammesso che il trasporto illecito di animali in Grecia rappresenta ancora un problema molto diffuso.
117. Dal punto 5.5 della relazione sulla missione n. 8042/2006 risulta inoltre che il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha incaricato quattro dipartimenti (Kilkis, Serres, Tesprotia, Acaia) di svolgere, nell'ambito di un progetto pilota, controlli stradali con l'aiuto della polizia. Le autorità competenti del dipartimento di Serres hanno comunicato, a fronte di tale incarico, di non avere alcuna intenzione di iniziare un controllo siffatto; le autorità competenti del dipartimento di Kilkis hanno affermato di non avere personale disponibile per controlli di tal genere; nel dipartimento di Tesprotia un tale controllo è stato invece programmato per due volte, tuttavia non ha avuto luogo a causa di altri impegni imprevisti della polizia. Le autorità competenti del dipartimento di Acaia hanno affermato di concentrare i controlli nel porto di Patrasso e di non aver bisogno della collaborazione della polizia, dal momento che i veicoli vengono fermati dalle autorità portuali.
118. Dal punto 5.5 della relazione sulla missione n. 8042/2006 risulta altresì che il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha richiesto a tutti i 54 dipartimenti greci di introdurre altre misure per la prevenzione dei trasporti illegittimi. A tale richiesta hanno risposto solamente 21 dipartimenti, mentre 33 dipartimenti non hanno in alcun modo risposto a tale richiesta ministeriale. Su sette dipartimenti visitati dagli ispettori dell’UAV, cinque non hanno risposto a tale richiesta, due – Karditsa e Trikala – vi hanno invece risposto. Nel dipartimento di Karditsa a quattro trasportatori è stata inflitta una sanzione pecuniaria, e ad uno di essi è stata inflitta una sanzione anche nel dipartimento di Trikala.
119. In merito al presente motivo di ricorso è necessario anzitutto chiarire che sebbene nell’atto introduttivo del giudizio la Commissione si riferisca, da un punto di vista formale, all'intero art. 8 della direttiva 91/628, essa deduce tuttavia, propriamente, solo due esplicite violazioni.
120. Da un lato – come giustamente sostenuto dal governo greco (55) – nell'ambito di tale motivo la Commissione fornisce prove intese a dimostrare l'inadempimento dell’obbligo dettato dall’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628, che impone di prevedere un controllo dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale. Dall’altro lato, essa fornisce invece elementi probatori volti a dimostrare che non sono state adottate le «altre misure» (56) richieste dal Ministero per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione.
121. Per quanto concerne le «altre misure» che si sarebbero dovute adottare, dal materiale probatorio non risulta chiaro di che misure si tratti e se tali misure dovessero essere adottate nei luoghi di destinazione, nei luoghi di partenza, nei punti di sosta o se si trattasse tratti del controllo delle indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento. Tali elementi probatori non consentono a mio parere di accertare quali obblighi derivanti dall'art. 8 della direttiva 91/628 siano stati eventualmente violati dalla Repubblica ellenica. Mi permetto inoltre di segnalare che, nell'ambito del motivo di ricorso vertente sul controllo dei ruolini di marcia, ho già sottolineato come la Commissione non abbia dimostrato l'inadempimento da parte della Repubblica ellenica degli obblighi che le derivano dall’art. 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628 (57). Si deve pertanto respingere il motivo vertente sull'insufficiente controllo dei mezzi di trasporto e degli animali nella parte riguardante l'inadempimento dell'obbligo di adottare «altre misure» (58).
122. Concentrerò quindi l’analisi del presente motivo di ricorso sulla questione se la Repubblica ellenica abbia violato l’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628.
123. Ritengo che sulla base delle informazioni di cui sopra, tratte dalle relazioni sulle missioni, si possa affermare che il motivo vertente sull'insufficiente controllo dei mezzi di trasporto e degli animali, nella parte riguardante il controllo dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale, sia fondato. Dalle relazioni di cui sopra risulta infatti che dal 2003 al 2006 il controllo dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale è stato quasi inesistente. I controlli si sono svolti solamente nei porti e nel transito alle frontiere, mentre non vi è stato quasi nessun controllo sulle strade.
124. Sottolineo inoltre che il controllo durante il trasporto stradale – che rappresenta la forma più frequente di trasporto degli animali – riveste un'importanza tanto maggiore per il fatto che, in linea di principio, tale modalità di trasporto è per gli animali più faticosa delle altre e le condizioni nelle quali vengono trasportati gli animali destinati alla macellazione sono abitualmente le peggiori (59).
125. Quanto agli elementi probatori allegati al controricorso dal governo greco e dai quali risulta che, per un verso, sono state applicate sanzioni nei dipartimenti di Acaia, Attica occidentale, Tesprotia e Pella e che, per altro verso, le autorità greche hanno avviato vari procedimenti di mutua assistenza con autorità di altri Stati membri, rilevo che tutti i provvedimenti adottati, tranne due (60), sono stati eseguiti dopo la scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi impartito con il parere motivato, vale a dire dopo il 5 settembre 2006. Secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (61). Pertanto la Corte, nell'ambito di un procedimento ex art. 226 CE, non può prendere in considerazione le misure di uno Stato membro adottate nel periodo che intercorre tra il parere motivato e l'introduzione del ricorso, ma deve limitarsi ad esaminare la situazione esistente al momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato per porre rimedio all’infrazione. La Repubblica ellenica, per dimostrare di aver adempiuto i propri obblighi, ha fornito solamente due esempi di applicazione di sanzioni prima della scadenza di tale termine (62), il che tuttavia non è a mio avviso sufficiente a dimostrare che essa abbia ottemperato agli obblighi derivanti dall’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628 (63).
d) Risultato dell’analisi
126. La Repubblica ellenica, avendo omesso di assumere i provvedimenti necessari per garantire lo svolgimento dei controlli dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale, non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628. Per il resto, deve respingersi in quanto infondato il motivo di ricorso vertente sull'insufficiente controllo dei mezzi di trasporto e degli animali.
6. Sul motivo di ricorso vertente sull’insufficienza delle sanzioni inflitte in caso di ripetute infrazioni alle norme relative alla protezione degli animali
a) Argomenti delle parti
127. La Commissione sostiene che nell’ambito delle missioni n. 9002/2003 (punto 5.4.5 della relazione sulla missione), n. 9211/2003 (punto 5.4 della relazione sulla missione), n. 7273/2004 (punto 6.7 della relazione sulla missione) e n. 8042/2006 (punto 5.4.3 della relazione sulla missione) è stato accertato che la Repubblica ellenica non ha assunto i provvedimenti necessari affinché ai contravventori fossero inflitte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di ripetute o gravi infrazioni alle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto. Nell’ambito di tale motivo la Commissione sostiene che sono stati violati l’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628 e gli artt. 25 e 26, n. 6, del regolamento n. 1/2005.
128. Il governo greco ritiene che la Commissione non abbia addotto alcun fatto concreto a sostegno delle proprie affermazioni; sottolinea che le autorità competenti infliggono ai contravventori sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, e per dimostrarlo allega un elenco di decisioni con cui sono state inflitte sanzioni amministrative (64).
b) Ammissibilità
129. Nell’ambito del motivo di ricorso vertente sull’insufficienza delle sanzioni inflitte in caso di ripetute infrazioni alle norme relative alla protezione degli animali, la Commissione deduce una violazione dell’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628. Essa sostiene che sono ravvisabili equivalenti di tale disposizione nell’art. 25 del regolamento n. 1/2005 e, per quanto concerne in particolare le infrazioni ripetute, nell’art. 26, n. 6, dello stesso regolamento.
130. L’art. 18 n. 2, della direttiva 91/628 stabilisce che in caso di infrazioni ripetute alla direttiva stessa o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali uno Stato membro adotta, fatte salve altre sanzioni previste, i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate, che possono condurre alla sospensione ed al ritiro dell’autorizzazione di cui all’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), sub ii), della medesima direttiva. La disposizione suddetta stabilisce inoltre che gli Stati membri, all’atto del recepimento della direttiva in questione nella legislazione nazionale, prevedono le misure da adottare per ovviare alle mancanze constatate.
131. L’art. 25 del regolamento n. 1/2005 prevede che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento stesso e prendano tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano applicate. Ai sensi di tale articolo le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (65). In base a tale articolo gli Stati membri hanno quindi un obbligo generale di assicurare l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di detto regolamento, ma non invece l'obbligo di assicurare l'applicazione di sanzioni nel caso di infrazioni ripetute, quale previsto dall’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628. Pertanto, l’art. 25 del regolamento n. 1/2005 potrebbe al massimo rappresentare l'equivalente dell’art. 18, n. 1, della direttiva 91/628, che impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure appropriate affinché ogni infrazione alla direttiva stessa, commessa da persone fisiche o giuridiche, venga sanzionata. Tuttavia, nell’ambito del suo ricorso la Commissione non deduce una violazione dell’art. 18, n. 1, bensì dell’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628. Dal momento che l’art. 25 del regolamento n. 1/2005 non è l’equivalente di tale art. 18, n. 2, il riferimento alla citata disposizione del regolamento non è, a mio parere, ammissibile.
132. L’art. 26, n. 6, del regolamento n. 1/2005 stabilisce poi che in caso di infrazione grave o ripetuta al regolamento stesso, uno Stato membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasporti animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto è autorizzato da un altro Stato membro (66).
133. Risulta dunque dalla suddetta disposizione del regolamento che lo Stato membro ha soltanto la possibilità di proibire temporaneamente al trasportatore il trasporto di animali, mentre l’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628 consente in generale agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate, che possono condurre alla sospensione ed al ritiro dell’autorizzazione al trasporto. Le possibilità attribuite agli Stati membri di sanzionare le infrazioni ripetute sulla base dell’art. 26, n. 6, del regolamento n. 1/2005 sono quindi più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628; tuttavia, le più ampie possibilità sanzionatorie offerte da tale direttiva ricomprendono anche, a maiori ad minus, il temporaneo divieto di trasportare animali di cui al detto regolamento. Pertanto è ammissibile, a mio avviso, il riferimento della Commissione all’art. 26, n. 6, del regolamento n. 1/2005.
c) Valutazione giuridica
134. La Commissione sostiene la fondatezza del motivo di ricorso in esame riferendosi al punto 5.4.5 della relazione sulla missione n. 9002/2003, al punto 5.4. della relazione sulla missione n. 9211/2003, al punto 6.7 della relazione sulla missione n. 7273/2004 e al punto 5.4.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006.
135. Dal punto 5.4.5 della relazione sulla missione n. 9002/2003 risulta che il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha instaurato un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e durante la macellazione. Tale sistema si basa su elenchi di controllo per documentare le ispezioni durante il trasporto e la macellazione e sulla successiva redazione di sintesi dei risultati delle ispezioni stesse. Sulla base di questo sistema, la prima violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali è punibile con un avvertimento scritto, la seconda violazione con una sanzione amministrativa (67), mentre nell'ipotesi di una terza violazione verrebbe avviato un procedimento penale.
136. Dal punto 5.4.5 della relazione sulla missione n. 9002/2003 risulta altresì che sono stati esaminati taluni esempi di controlli svolti dalle autorità nazionali, nel cui ambito sono state riscontrate irregolarità (68).
137. Al punto 5.4 della relazione sulla missione n. 9211/2003 viene indicato che nel 2002 per 26 violazioni sono stati applicati 9 avvertimenti orali, 16 avvertimenti scritti e una sanzione amministrativa. Né nel 2001 né nel 2002 vi è stata alcuna sospensione o revoca dell'autorizzazione al trasporto. È stato accertato che in un dipartimento a fronte di talune violazioni sono state proposte quattro sanzioni pecuniarie per un importo di EUR 3 000, ma non è stato dato alcun seguito alle relative pratiche.
138. Al punto 6.7 della relazione sulla missione n. 7273/2004 si afferma che il sistema sanzionatorio è inefficace, dal momento che i controlli di base sono deboli, il numero degli avvertimenti scritti è ridotto e i procedimenti di applicazione delle sanzioni sono problematici.
139. Dal punto 5.4.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 risulta che il Ministero per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha incaricato le autorità competenti nell'ambito dei dipartimenti di infliggere, in caso di una prima violazione che non implichi una grave sofferenza per gli animali, un avvertimento scritto e, in caso di violazioni ripetute, una sanzione amministrativa. Il Ministero ha incaricato le dette autorità di revocare l'autorizzazione al trasportatore qualora questi dopo l'applicazione della sanzione amministrativa continui a violare le disposizioni comunitarie sulla protezione degli animali durante il trasporto. Esso ha inoltre chiesto loro di applicare immediatamente una sanzione amministrativa se risulta che si sono trasportati animali senza la necessaria autorizzazione o con un’autorizzazione scaduta. Nel verificare l'esecuzione di tali istruzioni del ministero è emerso che nel porto di Patrasso sono stati emanati, a fronte delle violazioni, solo avvertimenti orali e in nessun caso avvertimenti scritti, ovvero sono stati applicati altri tipi di sanzioni (69). Nell'ambito dei controlli alle frontiere sono stati emanati solo avvertimenti orali e a volte non sono state sanzionate violazioni che comportavano una grave sofferenza per gli animali.
140. Il motivo in esame è, a mio avviso, infondato.
141. In primo luogo, la Commissione sostiene nell'ambito di questo motivo l'inefficacia del sistema sanzionatorio delle violazioni ripetute e tenta di dimostrarla riferendosi alle varie relazioni sulle missioni svolte nella Repubblica ellenica. In tali elementi probatori, tuttavia, si mescolano dati relativi a semplici violazioni isolate con dati relativi a violazioni ripetute. La Commissione tenta quindi di dimostrare l'esistenza di violazioni ripetute richiamandosi altresì a casi di semplici violazioni isolate. In secondo luogo, i dati riferiti dalla Commissione nel ricorso e che emergono dalle relazioni sulle missioni sono imprecisi e generici. Non vi è alcun punto nelle relazioni sulle missioni in cui si indichi con precisione quante volte le violazioni si siano ripetute, se si sia trattato di infrazioni ripetute da parte dello stesso trasgressore e quanto gravi esse siano state. Inoltre, dal materiale probatorio fornito dalla Commissione risulta chiaramente che sono state inflitte talune sanzioni, in particolare avvertimenti scritti e orali.
d) Risultato dell’analisi
142. Stanti tali premesse, si deve a mio avviso respingere in quanto infondato il motivo di ricorso vertente sull’insufficienza delle sanzioni inflitte in caso di ripetute infrazioni alle norme relative alla protezione degli animali, nel cui ambito la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha adempiuto gli obblighi derivanti dall’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628 nonché dall’art. 26, n. 6, del regolamento n. 1/2005.
7. Risultato dell'analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante il trasporto
143. A mio avviso, alla luce di quanto sopra, la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari affinché siano previsti punti di sosta per gli animali nei porti o in prossimità dei porti dopo che gli animali stessi sono stati scaricati e affinché sia garantito lo svolgimento dei controlli dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale, non ha ottemperato agli obblighi derivanti dal punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato nonché dall’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva del Consiglio 91/628.
C – Analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante la macellazione
1. Introduzione
144. Nei macelli comunitari si macellano ogni anno circa 360 milioni di suini, bovini, ovini e caprini e circa 4 miliardi di volatili da cortile (70). Per evitare loro un’inutile sofferenza durante la macellazione, è necessaria un’azione ineccepibile e una regolare manutenzione degli impianti per lo stordimento degli animali e per la macellazione. Attualmente lo stordimento si effettua con vari metodi: elettronarcosi, commozione cerebrale, esposizione al biossido di carbonio o con pistola a proiettile captivo (71). Tuttavia, negli ultimi anni sono stati svolti in tale ambito molti studi (72) ed è stata introdotta una nuova tecnologia, cosicché taluni metodi indicati nella direttiva 93/119 sono già adesso obsoleti. Considerato che si prevede per il futuro la sostituzione di tale direttiva con un nuovo regolamento (73), che prenderà in considerazione le nuove scoperte scientifiche nell'ambito dei metodi di stordimento e di macellazione, è ancora più importante che gli Stati membri rispettino il livello di protezione degli animali durante la macellazione garantito dalla direttiva 93/119.
2. Sul motivo di ricorso vertente sullo stordimento degli animali durante la macellazione
a) Argomenti delle parti
145. La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver adottato i provvedimenti necessari per garantire l’osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, violando in tal modo gli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, della direttiva 93/119.
146. La Commissione sostiene che nell’ambito delle missioni n. 9002/2003 (punto 5.4.4 della relazione sulla missione), n. 7273/2004 (punto 5.6 della relazione sulla missione) e n. 8042/2006 (punto 5.7 della relazione sulla missione) l’UAV ha accertato che in determinati macelli il controllo sullo stordimento dei suini e degli ovini era insufficiente e che era di conseguenza possibile che gli animali non fossero stati storditi in maniera efficace. Del pari è stato rilevato che l’intervallo tra lo stordimento e il dissanguamento era troppo lungo, cosicché gli animali avrebbero potuto riprendere coscienza.
147. La Commissione sostiene inoltre che l’UAV ha nuovamente accertato irregolarità relative allo stordimento degli animali nell’ambito della missione n. 8042/2006. Gli ispettori dell’UAV hanno accertato in particolare la mancanza di manutenzione delle attrezzature di stordimento, il cattivo funzionamento di tali attrezzature, nonché intervalli eccessivi tra lo stordimento e il dissanguamento. La Commissione osserva inoltre che è suo onere verificare se le attrezzature per lo stordimento o l’abbattimento siano utilizzate in maniera rapida ed efficace per risparmiare agli animali eventuali sofferenze.
148. Il governo greco afferma che le asserzioni della Commissione sono imprecise e generiche e che a sostegno delle stesse essa non fornisce alcun esempio concreto di violazione della normativa comunitaria. Il governo greco rileva che le irregolarità accertate sono, in ogni caso, minime e si riferiscono unicamente a casi isolati, peraltro debitamente sanzionati. Detto governo ritiene inoltre di aver rimediato a tali irregolarità organizzando vari seminari formativi per i veterinari.
b) Valutazione giuridica
149. Ai sensi dell’art. 3 della direttiva 93/119, durante il trasferimento, la stabulazione, l’immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione e l’abbattimento, agli animali devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. L’art. 5, n. 1, lett. d), della direttiva 93/119 stabilisce che i solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione devono essere dissanguati conformemente alle indicazioni dell’allegato D della direttiva 93/119. Quest’ultimo contiene norme più dettagliate in ordine al dissanguamento degli animali; il suo punto 1 stabilisce che per gli animali che sono stati storditi l’operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo; in ogni caso, il dissanguamento deve essere effettuato prima che l’animale riprenda coscienza.
150. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 93/119, gli strumenti, il materiale per l’immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l’abbattimento devono essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l’abbattimento rapido ed efficace, in conformità delle disposizioni della direttiva stessa. La disposizione suddetta stabilisce inoltre che la competente autorità verifica la conformità degli strumenti, del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l’abbattimento con i principi sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l’idoneità a conseguire l’obiettivo anzidetto.
151. La Commissione sostiene quindi, nell’ambito del presente motivo, che vi è stato un inadempimento di tre obblighi:
– l’obbligo di risparmiare agli animali sofferenze prima e durante la macellazione (art. 3 della direttiva 93/119);
– l’obbligo di dissanguare gli animali in maniera rapida ed efficace [art. 5, n. 1, lett. d), in combinato disposto con l’allegato D della direttiva 93/119];
– l’obbligo di una corretta manutenzione e di un impiego efficace degli impianti per lo stordimento e l’abbattimento (art. 6, n. 1, della direttiva 93/119).
152. La Commissione dimostra le presunte violazioni richiamandosi agli accertamenti contenuti in varie relazioni sulle missioni.
153. Dal punto 5.4.4 della relazione sulla missione n. 9002/2003 risulta che in tre macelli visitati dagli ispettori dell’UAV l'attrezzatura per lo stordimento degli animali e la sua manutenzione erano essenzialmente conformi alle disposizioni comunitarie, fatta eccezione per un macello di suini, dove questi ultimi non venivano efficacemente storditi con l'apparecchio che provoca l'elettroshock. Si sono inoltre evidenziati problemi anche in sede di dimostrazione delle modalità di stordimento degli animali. In uno dei macelli l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento di sole tre mucche sono durati un’ora; inoltre l'intervallo tra lo stordimento e la macellazione di due bovini è stato di 120 secondi, per cui è possibile che l'animale abbia ripreso coscienza. Anche nella macellazione di ovini l'intervallo tra lo stordimento e la macellazione è stato così lungo (37 secondi) che è possibile che gli animali abbiano ripreso coscienza. Sulla base delle dimostrazioni di tali procedimenti di macellazione sarebbe stato possibile accertare che si sono verificate talune irregolarità durante tali procedimenti e che il loro svolgimento non è di routine.
154. Anche dal punto 5.6. della relazione sulla missione n. 7273/2004 emergono irregolarità nella macellazione degli animali in numerosi macelli. Nel dipartimento di Fthiotida, in un macello, mancava l'impianto per abbeverare gli animali nelle aree di stabulazione, inoltre i pavimenti non erano orizzontali. Nel dipartimento di Larissa è stato accertato che un macello indicato prima della missione come non operativo era in realtà operativo, e che gli impianti in tale macello erano inadeguati (74). In un secondo macello controllato non vi era corrente per lo stordimento elettrico degli animali. Nel dipartimento di Trikala, lo stordimento di suini nel macello visitato dagli ispettori dell’UAV è risultato inefficace e l'intervallo tra lo stordimento e la macellazione eccessivamente lungo. Anche lo stordimento dei bovini è risultato inefficace e mancava inoltre in tale contesto l’attrezzatura di riserva per lo stordimento.
155. Anche dal punto 5.7 della relazione sulla missione n. 8042/2006 emergono numerose irregolarità nell'ambito della macellazione degli animali. Infatti, gli ispettori dell’UAV hanno riscontrato numerose irregolarità nei macelli controllati nel dipartimento di Kilkis (75), come anche nei dipartimenti di Serres (76), Tesprotia (77), Messinia (78), Laconia (79) e Ilia (80).
156. Per quanto concerne l'inadempimento dell'obbligo di risparmiare sofferenze agli animali prima e durante la macellazione (art. 3 della direttiva 93/119), ritengo che la critica mossa dalla Commissione sia fondata. Dai paragrafi 153-155 delle presenti conclusioni emerge che nella maggioranza dei macelli controllati dagli ispettori dell’UAV sono emerse irregolarità nella procedura di stordimento degli animali tali da cagionare sofferenze agli stessi. Si può anche affermare che la prassi era consolidata, dal momento che si tratta di numerose violazioni accertate nel periodo che va dal 2003 al 2006. Inoltre le irregolarità accertate dagli ispettori dell’UAV risultano individuate in modo concreto; dalle relazioni risulta infatti chiaramente in quali dipartimenti sono state riscontrate irregolarità nei macelli visitati dagli ispettori. Nelle relazioni viene chiaramente indicato quanti macelli sono stati visitati e in quali dipartimenti, e si descrive inoltre dettagliatamente quali irregolarità sono state riscontrate in detti macelli. Pertanto non è possibile accogliere l'argomento del governo greco secondo cui le asserzioni della Commissione sono imprecise e generiche. Del pari, non è possibile a mio avviso accogliere la tesi del governo greco secondo cui tali irregolarità sono state eliminate mediante una formazione seminariale dei veterinari. Infatti, neppure una simile formazione dei veterinari, per quanto buona, garantisce che le disposizioni comunitarie in materia di protezione degli animali durante la macellazione verranno osservate anche nella prassi. Pertanto ritengo che la Repubblica ellenica non abbia ottemperato all'obbligo, risultante dall’art. 3 della direttiva 93/119, di risparmiare sofferenze agli animali prima e durante la macellazione.
157. Per quanto concerne l'inadempimento dell’obbligo di dissanguare gli animali in maniera rapida ed efficace [art. 5, n. 1, lett. d), in combinato disposto con l’allegato D della direttiva 93/119], la Commissione non ha a mio modo di vedere fornito alcuna prova. La maggior parte delle violazioni riportate nelle relazioni sulle missioni si riferisce ad irregolarità nello stordimento degli animali, ad irregolarità concernenti gli intervalli troppo lunghi tra lo stordimento e la macellazione, nonché ad un'inadeguata manutenzione delle attrezzature per lo stordimento e la macellazione. Non vi è invece alcun punto delle relazioni sulle missioni che documenti l’avvenuto accertamento di un dissanguamento degli animali effettuato con modalità improprie. Ritengo pertanto si debba respingere in quanto infondata la parte del motivo di ricorso con la quale la Commissione sostiene che vi è stata un'inosservanza degli obblighi della Repubblica ellenica sanciti dall’art. 5, n. 1, lett. d), in combinato disposto con l’allegato D della direttiva 93/119.
158. Quanto all’inadempimento dell’obbligo di una corretta manutenzione e di un impiego efficace degli impianti per lo stordimento e l’abbattimento (art. 6, n. 1, della direttiva 93/119), ritengo che l’addebito mosso dalla Commissione sia fondato. Dalle relazioni sulle missioni emergono numerose irregolarità riguardanti la manutenzione e l'impiego di tali impianti. Dalle citate relazioni sulle missioni si desume che sono state procurate sofferenze agli animali proprio a causa di una cattiva manutenzione, di un erroneo funzionamento o di un erroneo impiego delle attrezzature per lo stordimento e l'abbattimento. Anche queste violazioni hanno avuto una lunga durata, per il periodo che va dal 2003 al 2006. Ritengo pertanto che la Repubblica ellenica non abbia ottemperato all'obbligo di cui all’art. 6, n. 1, della direttiva 93/119.
c) Risultato dell’analisi
159. Alla luce di quanto sopra ritengo che la Repubblica ellenica, avendo omesso di assumere i provvedimenti necessari per garantire l’osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, sia venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 3 e 6, n. 1, della direttiva 93/119.
3. Sul motivo di ricorso vertente sulla realizzazione delle ispezioni e dei controlli necessari nei macelli
a) Argomenti delle parti
160. Con riferimento al motivo di ricorso vertente sulla realizzazione delle ispezioni e dei controlli necessari nei macelli, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha ottemperato all'obbligo di cui all’art. 8 della direttiva 93/119.
161. La Commissione sostiene che nell'ambito delle missioni n. 7273/2004 (punto 5.6. della relazione sulla missione) e n. 8042/2006 (punto 5.7. della relazione sulla missione) sono state accertate rilevanti irregolarità nei macelli e che la Repubblica ellenica non ha adottato le misure necessarie per garantire forme appropriate di ispezione e sorveglianza nei macelli. Essa rimprovera al governo greco soprattutto di non aver completamente attuato l’annunciato piano d'azione inteso a garantire ispezioni nei macelli. Tale piano prevedeva una nuova ispezione per tutti i macelli esistenti in tutti i dipartimenti greci entro la fine del 2001. La Commissione rimprovera inoltre alle autorità greche di non aver sufficientemente collaborato con gli ispettori dell’UAV. Essa si riferisce al caso di un macello che doveva essere visitato dagli ispettori e al quale non è stato possibile accedere dal momento che il servizio veterinario competente del dipartimento in questione ne aveva sospeso l'attività due settimane prima della missione dell’UAV. Essa riferisce inoltre che determinati macelli che avrebbero dovuto essere assoggettati a controllo sono divenuti inaccessibili a causa di scioperi indetti solamente un giorno prima della missione.
162. Il governo greco afferma di comprendere solo con difficoltà, nel dettaglio, di quali obblighi gli venga rimproverato l'inadempimento. In ogni caso ritiene che non gli si possa addebitare alcun inadempimento dell'obbligo di cui all’art. 8 della direttiva 93/119, dal momento che i veterinari competenti hanno svolto un controllo corretto, che sono stati organizzati seminari formativi e che tutti i macelli sono stati nuovamente ispezionati.
163. La Commissione non concorda con tale tesi del governo greco e afferma che l'organizzazione di seminari rappresenta certo una misura positiva, tuttavia tale elemento non può rappresentare l'unica soluzione a fronte della controversa prassi consolidata.
b) Valutazione giuridica
164. Nell'ambito del motivo in esame la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha adempiuto gli obblighi di cui all’art. 8 della direttiva 93/119, il quale stabilisce che l’ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente che può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni della direttiva stessa siano rispettate; tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad altri fini.
165. La Commissione documenta la violazione degli obblighi che gravano sulla Repubblica ellenica riguardo alle ispezioni e alla sorveglianza dei macelli riferendosi al punto 5.6. della relazione sulla missione n. 7273/2004, da cui risulta che in data 11 luglio 2001 il Ministero greco per lo sviluppo rurale e l’alimentazione ha richiesto alle autorità competenti dei singoli dipartimenti di ispezionare tutti i macelli per verificare se questi ultimi rispettassero le disposizioni della direttiva 93/119. Il primo termine per l'adempimento di tale obbligo è stato fissato per la fine del 2001. Dal momento che a tale data non era stato dato seguito a tale obbligo d’ispezione, nell'agosto del 2003 il Ministero ha inviato alle autorità competenti dei singoli dipartimenti un elenco completo dei controlli da svolgersi e un modello per sintetizzare i resoconti delle ispezioni, fissando un nuovo termine per lo svolgimento delle ispezioni alla fine di febbraio 2004. Nel settembre del 2004 il Ministero ha chiesto alle autorità competenti dei singoli dipartimenti di informarlo dei risultati delle ispezioni effettuate entro il 27 settembre 2004; tuttavia, alla fine della missione n. 7273/2004, che è durata dal 4 all'8 ottobre 2004, le autorità competenti nel 50% dei dipartimenti non avevano ancora presentato detti risultati.
166. Oltretutto, dal punto 5.7. della relazione sulla missione n. 8042/2006 emerge che i termini per la presentazione dei risultati delle ispezioni sono stati nuovamente prorogati e che infine il termine è stato fissato al 30 luglio 2005. All’epoca della missione n. 7273/2004, svoltasi dal 21 febbraio al 1° marzo 2006, il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha reso noto che le autorità competenti avevano svolto le ispezioni nei macelli in 38 dipartimenti su 54. Da tale relazione sulla missione emerge dunque con chiarezza che le ispezioni sono state effettuate nel 70,37% dei dipartimenti, mentre nel restante 29,63% non hanno avuto luogo.
167. Sulla base di tali dati è possibile, a mio avviso, dichiarare che il motivo di ricorso con il quale la Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver svolto ispezioni nei macelli, rendendosi in tal modo inadempiente agli obblighi di cui all’art. 8 della direttiva 93/119, è fondato.
168. Per un verso, dai dati riportati risulta evidente che la Repubblica ellenica non ha garantito efficaci ispezioni nei macelli, posto che i termini per lo svolgimento delle ispezioni stesse sono stati di volta in volta prorogati e le autorità competenti non le hanno svolte entro i termini impartiti. Per altro verso, anche dopo numerose proroghe dei termini ? ossia, più precisamente, a distanza dipiù di quattro anni dalla scadenza del termine originario fissato per la fine dell'anno 2001 ? le autorità competenti hanno svolto le ispezioni nel 70,37% appena dei dipartimenti. Tali circostanze dimostrano che le autorità greche hanno sviluppato una prassi consolidata di omissione delle ispezioni nei macelli.
169. Per quanto concerne la mancata cooperazione delle autorità greche con gli ispettori dell’UAV si deve invece rilevare che dall'art. 8 della direttiva 93/119 non risulta alcun obbligo di cooperazione delle autorità competenti con gli ispettori dell’UAV (81). Inoltre la Commissione ha affermato all'udienza che la mancata cooperazione delle autorità greche non vale come specifico motivo di ricorso (82).
170. Di conseguenza occorre a mio avviso dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire le ispezioni e la sorveglianza dei macelli, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall’art. 8 della direttiva del Consiglio 93/119.
c) Risultato dell’analisi
171. Alla luce degli argomenti sopra svolti ritengo che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire le ispezioni e la sorveglianza dei macelli, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall’art. 8 della direttiva del Consiglio 93/119.
4. Risultato dell'analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante la macellazione
172. Sulla base dell'analisi dei motivi di ricorso vertenti sulla protezione degli animali durante la macellazione ritengo che la Repubblica ellenica, avendo omesso di assumere i provvedimenti necessari per garantire l’osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione e per garantire le ispezioni e la sorveglianza dei macelli, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 3, 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 93/119/CE.
D – Sulle spese
173. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
174. Nella causa in esame, poiché il ricorso della Commissione è da accogliersi solo in parte, propongo alla Corte di stabilire che la Commissione e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese.
VI – Conclusione
175. Alla luce di quanto sopra propongo alla Corte di dichiarare che:
1) la Repubblica ellenica, avendo omesso di assumere i provvedimenti necessari:
– affinché siano previsti punti di sosta per gli animali nei porti o in prossimità dei porti dopo che gli animali stessi sono stati scaricati, e
– affinché sia garantito lo svolgimento dei controlli dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale,
non ha ottemperato agli obblighi derivanti dal punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato nonché dall’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 91/425/CEE e 91/496/CEE;
2) la Repubblica ellenica, avendo omesso di assumere i provvedimenti necessari:
– per garantire l’osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e
– per garantire le ispezioni e la sorveglianza dei macelli,
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 3, 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.
1 – Lingua originale: lo sloveno.
2 – GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 17.
3 – GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
4 – GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.
5 – La Commissione fa riferimento, nell’ambito delle conclusioni del ricorso e della parte motiva dello stesso, sempre al «punto 7, lett. b)», del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, tuttavia siffatto riferimento alla disposizione in esame non è propriamente esatto, dal momento che essa è inserita al punto 48 di tale allegato, dal titolo «Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e di riposo». È pertanto corretto riferirsi a tale disposizione come al «punto 48, n. 7, lett. b)», del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628. Una tale modalità di citazione dell’allegato di cui trattasi si riscontra altresì nella giurisprudenza della Corte; v. ad esempio sentenze 23 novembre 2006, causa C-300/05, ZVK (Racc. pag. I-11169, punto 1), e 9 ottobre 2008, causa C-277/06, Interboves (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 1). In queste conclusioni quindi, in luogo del riferimento al «punto 7, lett. b)», impiego il più esatto riferimento al «punto 48, n. 7, lett. b)», del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
6 – La protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione nell’ambito del diritto comunitario è un aspetto del generale sforzo della Comunità per la protezione e per il benessere degli animali. Infatti, dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali, introdotto dal Trattato di Amsterdam come allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, emerge che gli Stati membri, «desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti», hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata al Trattato CE: «Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell’agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Aggiungo che nell’ambito del suo sforzo per la protezione degli animali la Comunità ha aderito anche alla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa. La Comunità ha aderito a tale convenzione mediante decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 21).
7 – Wilkins, D. B. (a cura di), Animal Welfare in Europe. European Legislation and Concerns, Kluwer Law International, Londra, L’Aja, Boston, 1997, pag. 4, afferma che il trasporto di animali vivi da uno Stato membro ad un altro può influire sulla diffusione di malattie nella Comunità.
8 – A tale proposito vorrei aggiungere che nell’ambito dei dibattiti pubblici spesso si parla anche di «diritti degli animali» e non solo di protezione degli animali. V. in tal senso Brooman, S., e Legge, D., «Animal transportation», New Law Journal Practitioner, n. 6706/1995, pag. 1131.
9 – V. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010, COM(2006) 13 def. Il programma d’azione indica tra le principali aree di intervento l’aggiornamento degli standard minimi attuali in materia di protezione e benessere degli animali, come anche il sostegno e l’avvio di iniziative internazionali volte a sensibilizzare e creare maggiore consenso sulle tematiche relative al benessere degli animali.
10 – In dottrina, in tal senso, v. altresì, ad esempio, Marguenaud, J.-P., «Arrêt “Danske Svineproducenter”: la protection communautaire des animaux transportés», Journal de droit européen, n. 151/2008, pag. 206. Anche Nentwich, M., «Die Bedeutung des EG-Rechts für den Tierschutz», in Harrer, F., e Graf, G. (a cura di), Tierschutz und Recht, Orac, Vienna, 1994, pag. 87, sostiene che la Comunità è molto attiva nel settore della protezione degli animali, ove ha emanato numerose disposizioni. Caspar, J., Zur Stellung des Tieres im Gemeinschaftsrecht, Nomos, Baden-Baden, 2001, pag. 89, afferma che il diritto comunitario disciplina le questioni fondamentali della protezione degli animali. Bowles, D., e Fisher, C., «Trade Liberalisation in Agriculture: The Likely Implications for European Farm Animal Welfare», in Bilal, S., e Pezaros, P. (a cura di), Negotiating the Future of Agricultural Policies: Agricultural Trade and the Millenium WTO Round, Kluwer Law International, L’Aja, 2000, pag. 202, sostengono che gli standard di protezione degli animali nell’Unione europea sono normalmente più elevati di quelli vigenti nei paesi concorrenti.
11 – V. ad esempio sentenze 29 aprile 2004, causa C-387/99, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3751, punto 42); 26 aprile 2005, causa C-494/01, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-3331, punto 28); 12 maggio 2005, causa C‑278/03, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3747, punto 13), e 27 aprile 2006, causa C-441/02, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3449, punto 47). In dottrina v. ad esempio Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., e Bray, R., Procedural Law of the European Union, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2006, pag. 132, punto 5-008; Karpenstein, P., e Karpenstein, U., in Grabitz, E., Hilf, M., e Nettesheim, M. (a cura di), Das Recht der Europäischen Union, Beck, Monaco di Baviera, 2008, commento all’art. 226, punto 25.
12 – V. ad esempio sentenze, citate alla nota 11, 29 aprile 2004, Commissione/Germania (punto 42), 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda (punto 28), e 27 aprile 2006, Commissione/Germania (punto 50), nonché sentenze 12 maggio 2005, causa C‑287/03, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-3761, punto 29), e 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3475, punto 21).
13 – V., ad esempio, sentenze Commissione/Irlanda, citata alla nota 11 (punti 46 e 47), e Commissione/Italia, citata alla nota 12 (punto 32).
14 – V. art. 33 del regolamento n. 1/2005, il quale dispone tra l’altro che la direttiva 91/628 è abrogata a decorrere dal 5 gennaio 2007 e che i riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti al detto regolamento.
15 – V. punto 6 della replica della Commissione, ove quest’ultima chiarisce in dettaglio quando è scaduto il termine imposto nel parere motivato per l’adempimento dei relativi obblighi. Al punto 11 della sua replica la Commissione chiarisce altresì che il punto 39 del ricorso contiene un errore laddove indica che il termine per l’adempimento degli obblighi sanciti dal parere motivato è scaduto nel novembre 2006.
16 – V. sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3989, punto 42); 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia (Racc. pag. I-7773, punto 32); 5 ottobre 2006, causa C-377/03, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-9733, punto 33). In dottrina v. ad esempio Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., e Bray, R., Procedural Law of the European Union, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2006, pag. 159, punto 5-052; Rideau, J., e Picod, F., Code des procédures juridictionnelles de l’Union européenne, 2ª ed., Litec, Parigi, 2002, pag. 175; Karpenstein, P., e Karpenstein, U., in Grabitz, E., Hilf, M., e Nettesheim, M. (a cura di), Das Recht der Europäischen Union, Beck, Monaco di Baviera, 2008, commento all’art. 226, punto 17.
17 – V. sentenza 9 novembre 1999, Commissione/Italia, citata alla nota 16 (punto 36); sentenza 12 giugno 2003, causa C-363/00, Commissione/Italia (Racc. pag. I-5767, punto 22); sentenza 5 ottobre 2006, Commissione/Belgio, citata alla nota 16 (punto 34). V. anche le mie conclusioni presentate l’11 giugno 2008 nella causa C-275/07, Commissione/Italia (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafo 73). In dottrina v. ad esempio Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., e Bray, R., Procedural Law of the European Union, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2006, pag. 158, punto 5-048.
18 – V. sentenze 12 giugno 2003, Commissione/Italia, citata alla nota 17 (punto 22), e 5 ottobre 2006, Commissione/Belgio, citata alla nota 16 (punto 34). V. anche le conclusioni, citate alla nota 17, nella causa Commissione/Italia (paragrafo 73).
19 – L’art. 13, n. 3, del regolamento n. 1/2005 precisa inoltre che si tratta delle autorizzazioni di cui all’art. 10, n. 1, o all’art. 11, n. 1, di tale regolamento. L’art. 10, n. 1, del detto regolamento stabilisce i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori, mentre l’art. 11, n. 1, stabilisce i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori che effettuano viaggi di lunga durata.
20 – L’art. 13, n. 4, del regolamento n. 1/2005 stabilisce inoltre che il nome e il numero di autorizzazione del trasportatore siano resi disponibili al pubblico nel periodo di validità dell’autorizzazione. Fatta salva la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di tutela della vita privata, gli Stati membri rendono accessibili al pubblico altri dati in relazione alle autorizzazioni dei trasportatori. La base di dati comprende anche le decisioni notificate ai sensi degli artt. 26, nn. 4, lett. c), e 6.
21 – L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1/2005 stabilisce che l’autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori, purché i richiedenti: siano stabiliti o, nel caso di richiedenti stabiliti in un paese terzo, siano rappresentati nello Stato membro in cui chiedono l’autorizzazione; abbiano dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti; non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della richiesta, salvo che il richiedente dimostri all’autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.
22 – L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1/2005 stabilisce che l’autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori a patto che ottemperino alle disposizioni dell’art. 10, n. 1, e che abbiano presentato: certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani; certificati di omologazione validi per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi; dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi; nonché piani d’emergenza per i casi di emergenza.
23 – V. ad esempio sentenze 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-5699, punto 59); 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2387, punto 27); 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, citata alla nota 11 (punto 41); 18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania (Racc. pag. I-6095, punto 48), e 22 dicembre 2008, causa C-189/07, Commissione/Spagna (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 82).
In dottrina, sull’onere della prova gravante sulla Commissione v. ad esempio Cremer, W., in Calliess, C., e Ruffert, M. (a cura di), EUV/EGV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 3ª ed., Beck, Monaco di Baviera, 2007, pag. 1991, punto 33, il quale sostiene che il ricorso è fondato se i fatti addotti dalla Commissione sono veritieri e se da tali fatti deriva una violazione del diritto comunitario addebitabile allo Stato membro convenuto; la sussistenza di tali fatti deve essere dimostrata dalla Commissione. Eberhard, G., e Riedl, E., in Mayer, H. (a cura di), Kommentar zu EU- und EG-Vertrag, Manz, Vienna, 2005, commento all’art. 226, punto 76, osservano che, conformemente ad una consolidata giurisprudenza, l’onere della prova in ordine alla violazione del diritto comunitario grava sulla Commissione.
24 – A tale proposito v. ad esempio sentenze 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia (Racc. pag. 4875, punto 21); 18 luglio 2006, causa C-119/04, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑6885, punto 41); 14 giugno 2007, causa C-82/06, Commissione/Italia (Racc. pag. I-83, punto 35); v. anche le mie conclusioni presentate in data 13 dicembre 2007 nella causa C-265/06, Commissione/Portogallo (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafo 35).
25 – Dal citato punto della relazione emerge altresì che il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha chiesto alle competenti autorità locali di trasmettergli gli elenchi in parola entro il 20 giugno 2005. Tuttavia dal prosieguo della relazione, ove si afferma che detti elenchi sono stati resi accessibili, non risulta chiaramente se le competenti autorità locali abbiano o meno adempiuto a tale obbligo.
26 – V. punto 8 del controricorso del governo greco.
27 – V. punto 8 della controreplica del governo greco.
28 – A tale proposito segnalo che la Corte, nell’accertare l’inosservanza di un obbligo derivante dal diritto comunitario alla luce di una prassi amministrativa in un determinato Stato membro, si basa su elementi assai concreti per stabilire quanti siano i casi in cui in pratica sono state violate le norme di diritto comunitario; v. ad esempio sentenze 6 ottobre 2005, causa C-502/03, Commissione/Grecia (non pubblicata nella Raccolta, punto 8), e 29 marzo 2007, causa C‑423/05, Commissione/Francia (Racc. pag. I-47, punto 12).
29 – V. in tal senso sentenze, citate alla nota 11, 29 aprile 2004, Commissione/Germania (punto 42), 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda (punto 28), e 27 aprile 2006, Commissione/Germania (punto 50), nonché sentenze, citate alla nota 12, 12 maggio 2005, Commissione/Belgio (punto 29), e 26 aprile 2007, Commissione/Italia (punto 21).
30 – V. punto 7 del controricorso.
31 – V. punto 43 del ricorso.
32 – È vero che l’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628 prevede l’obbligo di controllare i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale, tuttavia la Commissione si riferisce, nell’ambito di questo motivo di ricorso, esclusivamente all’art. 8, primo comma, lett. b) e d), della citata direttiva. V. punto 49 del ricorso della Commissione.
33 – L’art. 9, n. 1, della direttiva 91/628 stabilisce inoltre che la destinazione e l’uso delle carcasse di tali animali sono disciplinati dalle disposizioni della direttiva 64/433/CEE [direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012)]. Il medesimo art. 9, n. 1, stabilisce altresì, al terzo comma, che qualsiasi disposizione adottata a norma del suo secondo comma è notificata all’autorità competente mediante la rete ANIMO, secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinare secondo la procedura di cui all’art. 17 della medesima direttiva 91/628.
34 – La Commissione non si riferisce espressamente nel ricorso a tale punto della relazione sulla missione n. 7273/2004, tuttavia ne riporto il contenuto in quanto è rilevante nell’ambito di questo motivo di ricorso.
35 – Ad esempio il fatto che nel dipartimento di Larissa numerosi ruolini di marcia indicavano un’eccessiva durata del viaggio, o il fatto che nel dipartimento di Fthiotida i ruolini di marcia omettevano taluni dati rilevanti.
36 – La Commissione si riferisce altresì al punto 5.3 della relazione sulla missione n. 7273/2004, da cui emergerebbe che solo in uno dei quattro dipartimenti esaminati era stato svolto un controllo sui ruolini di marcia, vale a dire nel dipartimento di Fthiotida. Tuttavia, dal detto punto della relazione non emerge quanto sostenuto dalla Commissione, bensì piuttosto che nel dipartimento di Fthiotida sono state verificate le dichiarazioni giurate rese dai trasportatori con riferimento al loro percorso abituale; dal detto punto non risulta invece che questo sia stato l’unico dipartimento in cui è stato effettuato un controllo sui ruolini di marcia.
37 – V. paragrafo 77 di queste conclusioni.
38 – In merito alla corretta citazione del punto 48, n. 7, lett. b), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, v. la nota 5 di queste conclusioni.
39 – Nota riguardante unicamente la versione slovena delle presenti conclusioni.
40 – V. in proposito, più in dettaglio, il paragrafo 97 di queste conclusioni.
41 – In dottrina, con riferimento ai tempi massimi di trasporto degli animali, Radford, M., «Animal passions, animal welfare and European policy making», in Craig, P., e Harlow, C. (a cura di), Lawmaking in the European Union, Kluwer Law International, Londra, 1998, pag. 424, sottolinea che le posizioni assunte dagli Stati su tale questione all’epoca dell’adozione della direttiva 91/628 sono state assai diversificate.
42 – V. punto 2 del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
43 – Quanto alle precise disposizioni disciplinanti le condizioni supplementari che devono essere soddisfatte dai veicoli, v. punto 3 del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
44 – V. punto 4, lett. b) e c), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
45 – V. punto 4, lett. d), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628.
46 – Nella prassi si dovrà altresì tener conto del fatto che a volte è difficile garantire il riposo proprio quando sta per scadere il tempo massimo di trasporto consentito per la singola specie animale; se ad esempio il trasporto marittimo di suini dura 23 ore e lo scarico dura mezz’ora, si deve garantire il riposo degli animali nelle immediate vicinanze del porto. Si deve inoltre tener conto del fatto, come deciso dalla Corte nella sentenza 23 novembre 2006, causa C-300/05, ZVK (Racc. pag. I-11169), che il trasporto include il carico e lo scarico degli animali; in tal modo il tempo complessivo del trasporto si prolunga ulteriormente.
47 – Sentenza 9 ottobre 2008, causa C-277/06, Interboves (non ancora pubblicata nella Raccolta).
48 – V. sentenza Interboves, citata alla nota 47 (punto 30). V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi, presentate il 13 marzo 2008 nella causa C‑277/06, Interboves (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafo 33), da cui risulta che durante il trasporto marittimo il periodo di riposo di un’ora non ha alcun senso.
49 – V. sentenza Interboves, citata alla nota 47 (punto 32).
50 – Si tratta delle seguenti decisioni di applicazione di sanzioni: 17 marzo 2006, n. 1537; 19 aprile 2007, n. 2324; 24 settembre 2007, n. 5505; 23 agosto 2006, n. 1556; 8 gennaio 2007, n. 16, e 2 ottobre 2006, n. 2961. I documenti che attestano l’avvio di procedimenti di mutua assistenza con altri Stati membri sono invece i seguenti: 25 settembre 2006, n. 308252; 14 novembre 2006, n. 308313; 7 marzo 2007, n. 261133; 12 giugno 2007, n. 304840; 24 luglio 2007, n. 304908, e 25 giugno 2007, n. 304856.
51 – Detto articolo stabilisce inoltre che le autorità competenti effettuano tale verifica nel rispetto dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE (direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno; GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).
52 – L’art. 27, n. 1, stabilisce altresì che tali percentuali sono determinate secondo le procedure di cui all’art. 31, n. 2, del medesimo regolamento.
53 – L'equivalente dell'art. 8, terzo comma, della direttiva 91/628 sarebbe potuto essere l’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2005, ma la Commissione non fa alcun cenno a quest'ultimo.
54 – Dal punto 5.5 della relazione sulla missione n. 7273/2004 non emerge quali siano tali provvedimenti.
55 – V. punto 16 del controricorso del governo greco.
56 – V. paragrafo 118 di queste conclusioni.
57 – Sull'infondatezza della parte del motivo di ricorso che si riferisce all'inadempimento da parte della Repubblica ellenica degli obblighi che le derivano dall’art. 8, primo comma, lett. b), della direttiva 91/628, v. paragrafo 83 di queste conclusioni; sull'infondatezza della parte del motivo di ricorso che si riferisce all'inadempimento da parte della Repubblica ellenica degli obblighi che le derivano dall’art. 8, primo comma, lett. d), della direttiva 91/628, v. invece il paragrafo 84.
58 – Vorrei aggiungere a tale proposito che non è condivisibile l’argomento del governo greco secondo cui, affinché vi sia una violazione dell’art. 8, primo comma, della direttiva 91/628, è necessario dimostrare una totale assenza di controlli dei mezzi di trasporto e degli animali e secondo cui le autorità competenti hanno una piena discrezionalità nello stabilire le modalità e il luogo dello svolgimento dei controlli stessi. I tipi di controllo contemplati dalle lett. a)‑d) dell’art. 8, primo comma, della direttiva 91/628 hanno carattere cumulativo e non alternativo, sicché, svolgendo verifiche di un determinato tipo, gli Stati membri non adempiono tutti gli obblighi che derivano dall’art. 8, primo comma, della direttiva 91/628.
59 – V. Wilkins, D. B. (a cura di), Animal Welfare in Europe. European Legislation and Concerns, Kluwer Law International, Londra, L’Aja, Boston, 1997, pagg. 3 e 4.
60 – I casi indicati sono: 1) sanzione amministrativa di EUR 2 935 per violazione della direttiva 91/628, che è stata inflitta in data 17 marzo 2006 nel dipartimento di Acaia per sovraccarico del veicolo e per assenza di spazio sufficiente per permettere agli animali di restare nella loro posizione naturale; e 2) sanzione amministrativa di EUR 1 000 per violazione della direttiva 91/628, che è stata inflitta il 23 agosto 2006 a causa di un sistema di abbeveraggio inadeguato per bovini e a causa di un impianto difettoso per l'abbeveraggio degli ovini.
61 – V., in tal senso, sentenze 25 maggio 2000, causa C-384/97, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3823, punto 35); 10 maggio 2001, causa C-152/98, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑3463, punto 21); 17 gennaio 2002, causa C‑423/00, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-593, punto 14); 24 giugno 2004, causa C-350/02, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-6213, punto 31); 7 giugno 2007, causa C-254/05, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4269, punto 39); 17 gennaio 2008, causa C-152/05, Commissione/Germania (Racc. pag. I-39, punto 15), e 10 aprile 2008, causa C-265/06, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑2245, punto 25).
62 – V. nota 60 delle presenti conclusioni.
63 – La Repubblica ellenica ha sostenuto all'udienza che le violazioni sono state in realtà accertate prima della scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi impartito con il parere motivato, ma non ha fornito alcun elemento a sostegno di tale tesi, che dunque a mio avviso non può essere accolta.
64 – Il governo greco si richiama alle decisioni sanzionatorie indicate alla nota 50 delle presenti conclusioni.
65 – Tale articolo stabilisce inoltre che gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni, come anche le disposizioni per l’applicazione dell’art. 26, entro il 5 luglio 2006 e le comunicano altresì senza indugio qualsiasi successiva modifica ad esse attinente.
66 – Tale disposizione prevede inoltre che questo divieto è possibile solo a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall’assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 24 del regolamento stesso. Quest’ultimo articolo prevede, al suo n. 1, che si applichino ai fini del regolamento stesso le norme e le procedure d'informazione di cui alla direttiva 89/608/CEE del Consiglio (direttiva del Consiglio 21 novembre 1989, 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica; (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34); al suo n. 2 prevede poi che ciascuno Stato membro comunichi alla Commissione gli estremi di un punto di contatto ai fini del regolamento, compreso, ove disponibile, un indirizzo elettronico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, e trasmetta gli eventuali aggiornamenti di tali informazioni. La Commissione inoltra gli estremi del punto di contatto agli altri Stati membri nel quadro del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
67 – Per la violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto è prevista una sanzione pecuniaria che va da EUR 3 000 a EUR 15 000, nonché la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al trasporto; in caso di violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali durante la macellazione è invece prevista una sanzione pecuniaria che va da EUR 1 500 a EUR 3 000.
68 – Dette irregolarità comprendevano ad esempio un carico di 2 345 suini provenienti dai Paesi Bassi, al cui arrivo 184 animali erano morti, mentre 150 erano in cattivo stato. Le competenti autorità locali hanno informato di quanto sopra il Ministero greco per lo Sviluppo rurale e l'Alimentazione, che ha a sua volta informato le competenti autorità olandesi e la Commissione.
69 – In proposito, dal punto 5.4.3 della relazione sulla missione n. 8042/2006 non risulta di quale tipo di sanzioni si tratti.
70 – I dati sono tratti dalla relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento COM(2008)533 def., pag. 3.
71 – V. punto 1,(A), dell’allegato C della direttiva 93/119.
72 – Così ad esempio Wilkins, D. B. (a cura di), Animal Welfare in Europe. European Legislation and Concerns, Kluwer Law International, Londra, L’Aja, Boston, 1997, pag. 7, il quale afferma che sulla base degli studi effettuati sui metodi di stordimento si sa molto di più, ad esempio, sulla quantità di elettronarcosi necessaria a far perdere conoscenza all'animale, sulla costruzione di pistole a proiettile captivo e sull'impiego del biossido di carbonio per lo stordimento dei suini.
73 – Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento COM(2008)533 def., pag. 3.
74 – Più in dettaglio, in tale macello mancavano dispositivi di contenzione per lo stordimento degli animali, schermi indicatori del voltaggio o della corrente e attrezzature di riserva per lo stordimento, e le pinze per l’elettroshock non erano adeguatamente pulite.
75 – Fra tali irregolarità vi era un inefficace stordimento dei bovini, un'inadeguata manutenzione e pulizia dei dispositivi di contenzione, un'inadeguata manutenzione delle attrezzature per lo stordimento degli animali di ogni specie, un funzionamento difettoso della pistola a proiettile captivo e il mancato funzionamento dell’impianto elettrico per lo stordimento degli ovini, cui si aggiungeva la non disponibilità di attrezzature di riserva per lo stordimento.
76 – In uno dei tre macelli visitati nel dipartimento di Serres lo spazio per gli animali malati era inadeguato e in esso vi era un'apertura scoperta verso il canale; inoltre non funzionavano gli impianti per l’abbeveraggio. In un secondo macello l'attrezzatura per lo stordimento dei piccoli ruminanti era inadeguata. In un macello per volatili da cortile sono state scoperte attrezzature brutali e inadeguate per l’immobilizzazione dei volatili, mentre l’acqua nella vasca di stordimento dei volatili debordava dalla stessa. In fase di stordimento l’intensità della corrente era troppo bassa, sicché i volatili non venivano adeguatamente storditi.
77 – In due macelli visitati nel dipartimento di Thesprotia, gli ispettori dell’UAV hanno scoperto un impianto di stordimento inadeguato, la mancanza di attrezzature di riserva per lo stordimento, una cattiva manutenzione delle aree di riposo degli animali e la mancanza di impianti di abbeveraggio degli stessi. In uno dei macelli la macellazione è stata registrata più tardi rispetto a quando è stata effettivamente svolta, in quanto alla data del suo effettivo svolgimento la macellazione non era stata autorizzata.
78 – Nel dipartimento di Messinia gli ispettori dell’UAV hanno rilevato tempi troppo lunghi tra lo stordimento e la macellazione, nonché la mancanza di attrezzature di riserva per lo stordimento.
79 – Nel dipartimento di Laconia gli ispettori dell’UAV hanno rilevato, in un macello di nuova costruzione, tempi troppo lunghi tra lo stordimento e la macellazione dei suini, una manutenzione inadeguata della pistola a proiettile captivo e il mancato funzionamento del voltimetro per lo stordimento elettrico degli animali.
80 – Nel dipartimento di Ilia è stato accertato che in un macello l'intervallo tra lo stordimento e il dissanguamento era eccessivo e che lo schermo di misurazione della corrente indicava dati erronei.
81 – Un siffatto obbligo di cooperazione potrebbe risultare al massimo dall’art. 14, n. 3, della medesima direttiva, il quale prevede che lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presti tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti. Tuttavia, poiché la Commissione non deduce un inadempimento degli obblighi derivanti dall’art. 14, n. 3, della direttiva 93/119, non è possibile tener conto di tale norma nell'ambito dell'analisi dei motivi di ricorso.
82 – Desidero inoltre sottolineare che nel parere motivato la Commissione in effetti si riferisce ad una violazione dell'art. 10 CE in relazione alla mancata cooperazione dell'autorità greche, ma nel ricorso non deduce più alcuna violazione di tale articolo. Di conseguenza, si può concludere che la Commissione ha circoscritto il fondamento normativo del ricorso rispetto a quello del parere motivato. Pertanto, nell'ambito dell'analisi dei motivi del ricorso non è possibile tener conto anche dell'art. 10 CE.
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