CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO Mengozzi
presentate il 27 novembre 2008 (1)
Causa C‑425/07 P
AEPI
Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione avverso una sentenza del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Rigetto da parte della Commissione di una denuncia per mancanza di interesse comunitario»
Antecedenti, procedimento e conclusioni delle parti
1. Il 22 marzo 2001 la AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (in prosieguo: l’«AEPI» o la «ricorrente»), società di diritto greco incaricata della gestione collettiva dei diritti di autore sulle opere musicali, ha presentato alla Commissione una denuncia contro la Repubblica greca e contro tre organismi greci di gestione collettiva dei diritti vicini ai diritti di autore, di cui sono titolari, rispettivamente, i cantanti interpreti, i musicisti esecutori e i produttori di supporti materiali di suoni e/o immagini (Erato, Apollon e Grammo; in prosieguo: gli «organismi di gestione dei diritti vicini»).
2. In tale denuncia l’AEPI ha sostenuto, da un lato, che detti organismi avevano violato gli artt. 81 CE e 82 CE fissando a un livello eccessivamente elevato, fino al 5% degli introiti lordi delle emittenti radio e televisive greche, la remunerazione dei diritti vicini e, dall’altro, che la Repubblica greca aveva violato l’art. 81 CE permettendo loro di porre in essere intese e pratiche concordate al riguardo. L’AEPI lamentava danni gravi e irreparabili in conseguenza di detti comportamenti, i quali, gravando di oneri eccessivi le imprese che utilizzano opere musicali, avrebbero impedito a queste ultime di assolvere i diritti d’autore che essa richiedeva loro.
3. Con due distinte decisioni del 18 e del 20 aprile 2005 la Commissione ha, rispettivamente, respinto la denuncia presentata contro gli organismi di gestione dei diritti vicini e archiviato la denuncia presentata contro la Repubblica greca (2).
4. La decisione del 18 aprile 2005 (in prosieguo: la «decisione controversa») si fonda, in particolare, sulle seguenti considerazioni:
«Nel caso di specie, l’allegata infrazione non è tale da provocare importanti disfunzioni del mercato comune, dato che tutte le parti coinvolte hanno sede in Grecia ed ivi soltanto esercitano la loro attività. Non è prevedibile che questa situazione muti, cioè che i tre organismi [di gestione dei diritti vicini] comincino a breve ad esercitare le loro attività in altri paesi, vista la struttura dei mercati dei servizi per la tutela dei diritti vicini e le difficoltà pratiche di siffatta impresa. Inoltre, gli effetti delle allegate pratiche si producono unicamente nel contesto del mercato greco. I contratti per l’utilizzazione della musica si concludono soltanto con emittenti radio e televisive nonché altri utilizzatori che si trovano in Grecia. I tre organismi [di gestione dei diritti vicini] hanno competenza unicamente per la tutela dei diritti vicini in Grecia e non hanno la possibilità pratica di esercitare tale competenza al di fuori di questo paese.
D’altra parte, per provare un’eventuale infrazione la Commissione dovrebbe impegnarsi in un’indagine complessa sulle condizioni che prevalgono nel mercato di cui si tratta e sulle alternative disponibili. In primo luogo, visto che, da una parte, la legge greca (in conformità alla direttiva 92/100/CEE) prevede che una remunerazione unica sia corrisposta per tutti i diritti vicini e che, dall’altra, l’allegata infrazione discenderebbe dal fatto che i tre organismi si presentano in comune agli utilizzatori per richiedere detta remunerazione, la Commissione dovrebbe provare l’eventuale esistenza ed efficacia di metodi che consentano di richiedere separatamente il pagamento della remunerazione unica. In secondo luogo, la Commissione dovrebbe non solo dimostrare la detenzione di una posizione dominante collettiva da parte dei tre organismi, ma, secondo le sentenze della Corte Tournier e Lucazeau [e a.] [(3)], anche indagare sui livelli relativi dei prezzi dei diritti d’autore e dei diritti vicini in tutti i paesi dell’Unione, sulle rispettive basi di calcolo, sui criteri impiegati e sulle condizioni che prevalgono nel mercato greco rispetto [ai mercati degli] altri paesi europei.
Inoltre, occorre evidenziare che la vostra società ha la possibilità di esporre le proprie doglianze alle autorità nazionali. In particolare, può adire del caso l’autorità greca della concorrenza. [Quest’ultima] sarebbe, grazie alla conoscenza approfondita delle condizioni del mercato nazionale di cui dispone, perfettamente in grado di trattare la vostra denuncia. Il fatto che tutte le parti coinvolte e tutti gli utilizzatori di musica interessati hanno sede ed esercitano le loro attività nel mercato greco conferisce ulteriore importanza alla conoscenza dettagliata delle condizioni del mercato locale. D’altronde, detta autorità ha competenza ad applicare gli artt. [81 CE e 82 CE] a pari titolo della Commissione europea.
Si deve perciò concludere che la portata e la complessità delle misure di indagine richieste per accertare se il comportamento dei tre organismi di gestione (…) dei diritti vicini sia o meno conforme alle regole del diritto comunitario della concorrenza sono sproporzionate rispetto all’importanza assai limitata di un’eventuale infrazione per il funzionamento del mercato comune. La vicenda non presenta dunque il grado di interesse comunitario richiesto ai fini dell’apertura di un’indagine da parte della Commissione». (4)
5. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: il «Tribunale») il 15 giugno 2005 l’AEPI ha chiesto l’annullamento della decisione controversa. Detto ricorso, con il quale la ricorrente denunciava un errore manifesto nella valutazione dell’interesse comunitario e una violazione dell’obbligo di motivazione, è stato respinto dal Tribunale con sentenza 12 luglio 2007, causa T‑229/05, AEPI/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale la ricorrente è stata condannata alle spese.
6. Nell’ambito dell’esame del motivo relativo al preteso errore manifesto di valutazione il Tribunale (5) ha ricordato che, «[p]er valutare l’interesse comunitario a proseguire l’esame di una pratica, la Commissione (…) deve, in particolare, soppesare l’[incidenza] dell’allegata infrazione sul funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari, al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE» (punto 40 della sentenza impugnata) (6).
7. Il Tribunale ha quindi ricordato, riguardo al «pregiudizio al funzionamento del mercato comune», che, secondo costante giurisprudenza, «per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, un accordo tra imprese deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati» (punto 42 della sentenza impugnata) (7). Esso ha aggiunto che «qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri, in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune, rientrano nell’ambito del diritto comunitario», mentre «i comportamenti i cui effetti siano limitati al territorio di un solo Stato membro rientrano nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale» (punto 43 della sentenza impugnata) (8).
8. Il Tribunale ha poi proseguito rilevando che, «[p]iù in particolare, nel settore dei diritti di autore (…), secondo costante giurisprudenza, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e i giudici e le autorità amministrative competenti di detto Stato membro sono stati aditi di controversie tra il denunciante e l’ente denunciato, la Commissione ha il diritto di respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell’esame della pratica, purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente, in particolare dai giudici nazionali» (9) (punto 44 della sentenza impugnata).
9. Inoltre, il Tribunale ha constatato che nel corso della fase scritta del procedimento la ricorrente aveva contestato solo il primo dei tre motivi sui quali la Commissione si era basata nella decisione controversa per escludere la sussistenza nella fattispecie di un interesse comunitario sufficiente, il motivo cioè relativo all’inidoneità delle pratiche denunciate a provocare importanti disfunzioni del mercato comune. Il Tribunale ha perciò ritenuto di poter limitare la sua analisi «agli argomenti con i quali [la ricorrente] contesta[va] la mancanza di pregiudizio al commercio tra Stati membri facendo valere che l’imposizione di contributi di importo eccessivo a titolo di diritti vicini costitui[va] una pratica idonea a pregiudicare il mercato comune ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, anche se limitata al territorio greco» (punti 45‑47 della sentenza impugnata).
10. «A questo proposito», ha proseguito il Tribunale, «la Commissione ha considerato (…) che tutte le parti coinvolte nella vicenda avevano sede ed esercitavano la loro attività in Grecia, (…), che era improbabile che le attività dei tre organismi di gestione [dei diritti vicini] potessero estendersi ad altri paesi (…), che gli utilizzatori di musica avevano nazionalità greca e che i [suddetti] organismi avevano una competenza limitata al territorio greco» (punto 48 della sentenza impugnata).
11. Secondo il Tribunale, gli elementi di fatto e di diritto addotti dalla ricorrente non erano tali da «dimostrare che le pratiche denunciate esercitano un’influenza sulle correnti commerciali fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico». La ricorrente, infatti, si sarebbe limitata a «richiamare le difficoltà finanziarie patite dalle società di gestione dei diritti di autore e dagli utilizzatori di musica in Grecia e in tutti gli Stati membri», senza riuscire a dimostrare le proprie affermazioni e nemmeno a presentare elementi idonei a tal fine (punto 49 della sentenza impugnata).
12. Al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale ha poi constatato, riguardo all’«argomento della ricorrente secondo cui importanti disfunzioni del mercato comune discenderebbero dal fatto che i diritti degli autori greci e stranieri sono riversati a società stabilite nell’Unione europea», che «la competenza dei tre organismi di gestione [dei diritti vicini] è limitata al territorio greco e che, di conseguenza, sono essenzialmente gli utilizzatori di musica sul territorio greco e gli autori greci a subire i pretesi pregiudizi derivanti dalle pratiche denunciate».
13. Il Tribunale ha concluso il suo ragionamento con le seguenti considerazioni:
«54. Alla luce di quanto precede, va constatato che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto che dimostri l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune.
55. Di conseguenza, la ricorrente non dimostra che nella decisione controversa la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione considerando che le pratiche denunciate dalla ricorrente producevano i loro effetti in larga misura o finanche integralmente nel mercato greco e che pertanto non erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE».
14. Il motivo di annullamento relativo ad un errore manifesto nella valutazione dell’interesse comunitario è stato perciò respinto dal Tribunale.
15. Infine, quest’ultimo ha respinto altresì il motivo di annullamento relativo alla pretesa violazione dell’obbligo di motivazione, ritenendo che la Commissione avesse chiaramente esposto nella decisione controversa le ragioni specifiche che avevano determinato la propria valutazione e condotto al rigetto della denuncia (punto 63 della sentenza impugnata).
16. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 14 settembre 2007, l’AEPI ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni da essa formulate nel giudizio di primo grado o rinviare la causa al Tribunale, e condannare la Commissione alla totalità delle spese.
17. La Commissione ha concluso per il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
18. I rappresentanti delle parti sono stati sentiti dalla Corte all’udienza tenutasi il 15 ottobre 2008.
Analisi giuridica
Sull’impugnazione
19. La ricorrente deduce cinque motivi d’impugnazione. Con il primo si lamenta un difetto di motivazione quanto alla questione del rispetto da parte della Commissione dei limiti posti all’esercizio del suo potere discrezionale in materia. Il secondo, terzo e quarto motivo sono tutti in sostanza diretti a far constatare che la sentenza impugnata è viziata da errori di valutazione o difetto di motivazione per quanto riguarda l’accertata assenza di pregiudizio al commercio intracomunitario. Con il quinto motivo si contesta al Tribunale un’erronea interpretazione degli artt. 81 CE e 82 CE per il fatto di aver considerato come necessario, ai fini dell’applicabilità di tali articoli, un pregiudizio attuale al commercio intracomunitario.
Sulla ricevibilità
20. Nel suo controricorso la Commissione, prima di addentrarsi nell’esame dei singoli motivi d’impugnazione, ha sostenuto che quest’ultima è irricevibile in quanto non comporterebbe argomenti volti a identificare un errore di diritto da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, ma si limiterebbe a riprodurre i motivi e gli argomenti già proposti dinanzi al Tribunale.
21. Ritengo che tale eccezione sia infondata. Pur nell’ambito di una presentazione piuttosto disordinata e spesso ripetitiva dei suoi argomenti, la ricorrente, a mio avviso, come risulta dall’esposizione dei motivi d’impugnazione che segue in appresso, ha individuato specifiche statuizioni della sentenza contro le quali ha formulato le sue critiche, esponendo le ragioni di tali critiche. L’eccezione d’irricevibilità dell’impugnazione dovrebbe pertanto essere respinta.
Sul merito
– Sul primo motivo
22. Con il primo motivo si rimprovera al Tribunale di aver omesso di indicare se la Commissione nel caso di specie abbia rispettato o oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale. La sentenza impugnata sarebbe per questo viziata da totale difetto di motivazione.
23. Come rilevato dalla Commissione, detto motivo è palesemente infondato.
24. Il Tribunale ha anzitutto ricordato che, da un lato, la valutazione dell’interesse comunitario rappresentato da una denuncia varia in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, le quali possono differire notevolmente da un caso all’altro, e non si svolge secondo criteri predeterminati di applicazione obbligatoria e, dall’altro, che la Commissione, investita dall’art. 85, n. 1, CE del compito di vigilare sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce (10). Esso ha poi osservato che la Commissione, quando, nell’esercizio di tale potere, fissa determinate priorità nell’esame delle denunce che le pervengono, può legittimamente far riferimento all’interesse comunitario di una determinata pratica come criterio di priorità (11). Tali considerazioni sono perfettamente in linea con quanto la Corte ha rilevato nella sentenza Ufex e a./Commissione (12).
25. Il Tribunale ha poi evidenziato che, per valutare l’interesse comunitario a proseguire l’esame di una pratica, la Commissione deve, in particolare, soppesare l’incidenza dell’allegata infrazione sul funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari (13). Esso ha constatato che nella decisione controversa la Commissione si era fondata su tre motivi per concludere nel senso della mancanza di interesse comunitario alla prosecuzione dell’esame della denuncia da parte sua e che solo su uno di tali motivi, quello relativo all’inidoneità dei comportamenti denunciati a creare importanti disfunzioni del mercato comune, si appuntavano le censure della ricorrente (14).
26. Il Tribunale si è quindi concentrato sull’esame di dette censure e le ha ritenute infondate, con valutazioni che costituiscono oggetto di specifica contestazione nei quattro successivi motivi d’impugnazione.
27. Così facendo, il Tribunale ha chiaramente considerato che non erano stati addotti dalla ricorrente elementi che dimostrassero che nel caso di specie la Commissione aveva oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.
28. Il primo motivo deve perciò, a mio giudizio, essere respinto.
– Sui restanti motivi d’impugnazione
29. Con il secondo e il terzo motivo d’impugnazione si denunciano errori di valutazione o difetto di motivazione in riferimento al punto 44 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che, quando gli effetti di un’infrazione si risentono unicamente nel territorio di un solo Stato membro, la Commissione sia autorizzata a rigettare la denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente, stante la mancanza di pregiudizio al commercio interstatale. Il Tribunale avrebbe oltretutto fondato tale constatazione su una giurisprudenza che, contrariamente a quanto da esso affermato, non riguarda la materia dei diritti di autore, omettendo invece di considerare una serie di sentenze del giudice comunitario, molte delle quali rese proprio in quella materia, dalle quali si evincerebbe che si può avere infrazione alle regole di cui agli artt. 81 CE e 82 CE anche se il comportamento incriminato ha luogo esclusivamente sul territorio di uno Stato membro (15). Con il terzo motivo la ricorrente deduce inoltre che il richiamo contenuto a più riprese nella decisione controversa e nella sentenza impugnata alla sentenza Automec/Commissione è privo di rilevanza e inappropriato, in quanto tale sentenza riguarderebbe, contrariamente al caso di specie, «non un’infrazione effettiva, ma un’infrazione ipotetica», dato che la circolare oggetto di denuncia, inviata dalla BMW Italia ai suoi concessionari ed esaminata in quella sentenza, non era stata mai stata applicata.
30. Con il quarto motivo d’impugnazione si propongono censure relative ad errori di valutazione o a difetto di motivazione quanto alle considerazioni esposte ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, secondo le quali, per un verso, la ricorrente non avrebbe avanzato elementi idonei a dimostrare che le pratiche denunciate esercitassero un’influenza sulle correnti di scambio tra Stati membri in un senso che potesse nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico e, per altro verso, i pregiudizi pretesamente causati da dette pratiche sarebbero subiti essenzialmente dagli utilizzatori di musica sul territorio greco e dagli autori greci. La ricorrente avanza una serie di elementi che dimostrerebbero che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le pratiche denunciate non solo sono tali da poter recare pregiudizio al commercio intracomunitario nel prossimo futuro, ma lo hanno già pregiudicato.
31. Con il quinto motivo d’impugnazione, infine, si rimprovera al Tribunale di aver erroneamente interpretato gli artt. 81 CE e 82 CE ritenendo che essi richiedano, ai fini della loro applicazione, un pregiudizio attuale al commercio intracomunitario, escludendo così la rilevanza, agli stessi fini, di un pregiudizio solo potenziale. Si censura, inoltre, la conclusione di cui al punto 54 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente non avrebbe prodotto alcun elemento concreto che dimostri l’esistenza attuale o potenziale, per effetto delle pratiche denunciate, di importanti disfunzioni del mercato comune. La ricorrente adduce una serie di argomenti volti a dimostrare che tali pratiche sono tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri.
32. La Commissione contesta la fondatezza di tutti i suddetti motivi, ritenendo che la sentenza impugnata sia esente da vizi di motivazione e da errori di valutazione.
33. Per parte mia, osservo che il dibattito processuale è stato caratterizzato da un’evidente confusione tra due nozioni che è bene tenere distinte, confusione in cui mi sembrano essere incorse sia la ricorrente che, a ruota, la Commissione. Si tratta, da un lato, del pregiudizio al commercio tra Stati membri quale condizione di applicabilità degli artt. 81 CE e 82 CE e, dall’altro, dell’esistenza di disfunzioni importanti del mercato comune quale criterio di valutazione della sussistenza di un sufficiente interesse comunitario all’istruzione di una denuncia da parte della Commissione.
34. Come è noto, per loro espressa previsione, gli artt. 81 CE e 82 CE sono applicabili alle intese restrittive della concorrenza e agli abusi di posizione dominante che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri. Secondo la giurisprudenza, tale condizione tende a delimitare il campo di applicazione delle norme comunitarie di tutela della concorrenza fra imprese rispetto a quello dei diritti nazionali della concorrenza. Proprio nella misura, infatti, in cui un’intesa restrittiva o un abuso di posizione dominante possono pregiudicare il commercio tra Stati membri, l’alterazione della concorrenza provocata da uno di tali comportamenti ricade sotto i divieti degli artt. 81 CE e 82 CE, mentre in caso contrario vi è sottratta (16).
35. A questo riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che un accordo fra imprese o un abuso di posizione dominante, per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati (17).
36. Siffatta influenza sugli scambi deve, secondo la giurisprudenza, essere «significativa»; «[un] accordo non ricade sotto il divieto dell’[art. 81 CE] qualora, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante» (18).
37. Nella decisione controversa la Commissione non ha rigettato la denuncia della ricorrente perché ha ritenuto che le pratiche che ne formavano oggetto non potessero arrecare un pregiudizio significativo al commercio tra Stati membri. La Commissione non si è proprio pronunciata sulla questione se dette pratiche fossero contrarie agli artt. 81 CE e 82 CE. Essa ha rigettato quella denuncia in quanto, esercitando il potere riconosciutole dalla giurisprudenza di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce che le pervengono (19), ha ritenuto che non sussistesse un sufficiente interesse comunitario a procedere all’esame della suddetta questione, dato, in particolare, che dette pratiche non le sembravano tali da «provocare importanti disfunzioni del mercato comune». Con ciò la Commissione non ha inteso evidentemente affermare che il pregiudizio che poteva in ipotesi derivare al commercio intracomunitario da quelle pratiche non superava il livello minimo di rilevanza che rendeva eventualmente applicabile l’art. 81 CE o l’art. 82 CE. Essa ha soltanto inteso sottolineare «l’importanza assai limitata di un’eventuale infrazione per il funzionamento del mercato comune», evidenziare cioè che, in ogni caso, non si trattava di pratiche tali da avere ripercussioni considerevoli sul funzionamento di quest’ultimo.
38. Risulta d’altronde dalla giurisprudenza della Corte che, quando stabilisce l’ordine di priorità nel trattamento delle denunce con cui è adita, la Commissione può legittimamente riferirsi all’interesse comunitario (20) e, in tale ambito, ha «l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e della persistenza dei loro effetti», obbligo che «implica segnatamente ch’essa tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nella Comunità» (21).
39. Quando la Commissione ha rilevato, nel passo della decisione controversa riportato al paragrafo 4 supra, che tutte le parti coinvolte hanno sede in Grecia ed ivi soltanto esercitano la loro attività, che gli effetti delle allegate pratiche si producono unicamente nel contesto del mercato greco, che i contratti per l’utilizzazione della musica si concludono soltanto con emittenti radio e televisive e altri utilizzatori che si trovano in Grecia e che i tre organismi di gestione dei diritti vicini hanno competenza unicamente per la tutela dei diritti vicini in Grecia e non hanno la possibilità pratica di esercitare tale competenza al di fuori di questo paese, essa non ha inteso negare l’esistenza di un pregiudizio attuale o potenziale al commercio intracomunitario, ma solo escludere che un siffatto pregiudizio, quand’anche potesse essere accertato e non essere trascurabile, avesse una considerevole incidenza su tale commercio.
40. Orbene, è palese che nella sentenza impugnata il Tribunale stesso ha confuso la questione dell’esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, e quindi dell’esistenza di un’infrazione agli artt. 81 CE e 82 CE, con quella del carattere sufficientemente grave, tale da giustificare un’inchiesta condotta dalla Commissione, di un’eventuale infrazione.
41. Ai punti 42-43 della sentenza impugnata il Tribunale comincia con il ricordare alcuni principi di elaborazione giurisprudenziale relativi al pregiudizio al commercio intracomunitario quale condizione di applicabilità degli artt. 81 CE e 82 CE e criterio di riparto di competenze tra diritto comunitario e diritto nazionale.
42. Al successivo punto 44, incongruamente introdotto dai termini «Più in particolare, nel settore dei diritti di autore», il Tribunale richiama una propria giurisprudenza che non riguarda però la questione, trattata ai punti precedenti, del pregiudizio al commercio intracomunitario, bensì quella della sussistenza di un sufficiente interesse comunitario al prosieguo dell’esame di una denuncia di una pratica i cui effetti si risentono essenzialmente sul territorio di un solo Stato membro.
43. Al punto 47 della sentenza impugnata il Tribunale precisa che limiterà la sua analisi agli argomenti della ricorrente con i quali essa ha contestato la mancanza di pregiudizio al commercio intracomunitario e fatto valere che «l’imposizione di contributi di importo eccessivo a titolo di diritti vicini costituisce una pratica idonea a pregiudicare il mercato comune ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, anche se limitata al territorio greco».
44. Il successivo punto 48, che si apre con i termini «A questo proposito», richiama le circostanze fattuali che la Commissione ha utilizzato nella decisione controversa non per negare la possibilità di un pregiudizio al commercio intracomunitario, ma per concludere nel senso della mancanza di importanti disfunzioni del mercato comune quando ha valutato la sussistenza di un interesse comunitario al prosieguo dell’esame della denuncia da parte sua.
45. Il continuo ondeggiare del Tribunale tra riferimenti al pregiudizio al commercio intracomunitario (o al mercato comune) e riferimenti alle importanti disfunzioni del mercato comune si manifesta ulteriormente nei punti seguenti della sentenza impugnata, talora consacrati al primo aspetto (punti 49 e 51), talaltra al secondo (punto 50), senza una consequenzialità logica adeguata, fino a sfociare nella manifesta incoerenza dei due punti conclusivi del ragionamento, nei quali il Tribunale dapprima constata che «la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto che dimostri l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune» (punto 54) e poi conclude che, «[d]i conseguenza, la ricorrente non dimostra che nella decisione controversa la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione considerando che le pratiche denunciate dalla ricorrente producevano i loro effetti per lo più o finanche integralmente nel mercato greco e che pertanto non erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE» (22).
46. Non può d’altronde ritenersi che, al di là dell’imperfezione redazionale, il Tribunale abbia voluto, in sostanza, affermare, inversamente all’ordine logico impresso ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, che, mancando nella specie qualsiasi pregiudizio al commercio intracomunitario, difettavano a fortiori importanti disfunzioni del mercato comune.
47. Una tale interpretazione della sentenza non solo contrasta con il tenore della medesima, ma la porrebbe in contraddizione con quelli che sono i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità che il giudice comunitario è chiamato a svolgere in virtù dell’art. 230 CE. In tale ambito, infatti, detto giudice è chiamato in particolare a verificare il carattere sufficiente e la correttezza dei motivi addotti dall’autore dell’atto impugnato e ad annullare tale atto nell’ipotesi in cui detta verifica, per uno di quei due aspetti, dà esito negativo. Egli non è invece abilitato, in questa stessa ipotesi, a proporre una nuova e diversa motivazione al dispositivo dell’atto impugnato, che ne giustifichi comunque il mantenimento in vigore. Ove ciò facesse, il giudice comunitario sostituirebbe la propria valutazione a quella dell’istituzione deputata ad adottare quell’atto, irrompendo nell’amministrazione attiva e rompendo l’equilibrio istituzionale voluto dal Trattato CE.
48. In questo senso, la Corte ha già rilevato, con riferimento ad una fattispecie in cui era stata impugnata dinanzi al Tribunale una decisione della Commissione con cui veniva rigettata una denuncia di violazione delle regole di concorrenza del Trattato CE, che, «[p]oiché il controllo di legittimità prescritto dall’art. 173 del Trattato [CE] [divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE] non conferisce al Tribunale, in una causa come quella in [questione], una competenza di merito, al contrario di quella che i giudici comunitari esercitano in base all’art. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) quanto, ad esempio, alle decisioni che infliggono sanzioni, il Tribunale, nel [caso di specie] non poteva sostituire alla decisione controversa un’altra decisione o procedere ad una riforma della stessa» (23). Nella stessa decisione la Corte ha considerato che, «nell’ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione [della Commissione] che non dichiara l’esistenza di un abuso di posizione dominante, non spetta al Tribunale accertare l’esistenza di tale abuso». Aggiungo che il Tribunale non è autorizzato nemmeno a escludere l’esistenza di un’infrazione quando la Commissione stessa si è astenuta dal farlo nella decisione di cui è chiesto l’annullamento.
49. Poiché la Commissione, nella decisione controversa, non aveva voluto escludere l’esistenza di un’infrazione agli artt. 81 CE e 82 CE, non avrebbe certo potuto farlo il Tribunale nell’ambito del controllo della legittimità di quella decisione.
50. Va sottolineato peraltro che, mentre nella decisione controversa la Commissione aveva evidenziato che l’AEPI aveva «la possibilità di esporre le proprie doglianze alle autorità nazionali», in particolare all’autorità greca della concorrenza, e che quest’ultima «ha competenza ad applicare gli artt. [81 CE e 82 CE]» a pari titolo della Commissione stessa, una constatazione da parte del Tribunale della mancanza nella fattispecie di un pregiudizio al commercio intracomunitario vincolerebbe dette autorità, che non potrebbero dunque più intervenire per applicare gli artt. 81 CE e 82 CE, ma, eventualmente, il solo diritto nazionale della concorrenza.
51. Ritengo che la confusione che caratterizza il ragionamento del Tribunale sia tale da configurare, prima e indipendentemente da eventuali errori di diritto in singoli punti della sentenza impugnata, un’evidente contraddittorietà della motivazione.
52. Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’eventuale contraddittorietà della motivazione di una sentenza del Tribunale rappresenta una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione (24).
53. Sebbene la ricorrente, pur deducendo nei primi quattro motivi d’impugnazione difetti di motivazione della sentenza impugnata, non abbia denunciato la contraddittorietà della motivazione che ho appena evidenziato, la Corte può, a mio avviso, constatare d’ufficio tale vizio, che le impedisce un adeguato controllo della legittimità di tale sentenza, oltre ad aver negativamente interferito sul pieno esercizio dei diritti della difesa della ricorrente rendendo eccessivamente difficile per quest’ultima la comprensione del ragionamento alla base della sentenza e quindi l’esame della sua fondatezza (25).
54. La sentenza impugnata deve pertanto, a mio giudizio, essere annullata, per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui respinge il motivo di annullamento della ricorrente relativo ad un errore manifesto nella valutazione dell’interesse comunitario.
Sul ricorso contro la decisione controversa
55. Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
56. Nel caso di specie, lo stato degli atti consente, a mio avviso, alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia.
57. Con il motivo di annullamento relativo ad un errore manifesto nella valutazione dell’interesse comunitario, esposto ai punti 1 e 3 dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente sosteneva che la Commissione non poteva concludere che «l’allegata infrazione era insignificante» soltanto perché aveva avuto luogo sul territorio di un solo Stato membro. Essa invocava in proposito alcune sentenze dei giudici comunitari, alcune delle quali rese proprio in materia di diritti di autore, da cui risulterebbe che può aversi infrazione alle regole di concorrenza del Trattato CE anche se l’infrazione è commessa sul territorio di un solo Stato membro (26); ricordava che gli artt. 81 CE e 82 CE richiedono, perché vi sia infrazione, che il comportamento in questione «possa essere pregiudizievole per il commercio tra Stati membri» e non che abbia già effettivamente recato pregiudizio a tale commercio, e indicava alcuni elementi idonei, a suo avviso, a dimostrare che le pratiche denunciate costituivano una grave infrazione ai suddetti articoli.
58. Tali elementi erano rappresentati, da un lato, dall’importanza economica dell’attività commerciale della ricorrente –, i cui incassi per diritti di autore nell’anno di presentazione della denuncia (2001) avevano superato i 30 milioni di euro – e dal fatto che, stante l’intensa utilizzazione in Grecia di musica straniera, una quota importante di detti incassi è devoluta ad organismi omologhi, siti principalmente negli altri Stati membri dell’Unione europea, che rappresentano gli interessi degli autori stabiliti in detti Stati; dall’altro, dal livello straordinariamente elevato delle somme riscosse dai tre organismi di gestione dei diritti vicini.
59. Sebbene molti degli argomenti avanzati dalla ricorrente in primo grado non siano esenti da ambiguità e confusione non dissimili da quelle che caratterizzano la sentenza impugnata, ritengo tuttavia che emerga in maniera sufficientemente chiara dal ricorso di primo grado l’idea secondo cui la Commissione non poteva escludere che le pratiche denunciate potessero creare gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato comune rilevando che esse erano limitate al territorio greco. Contestando, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che «l’infrazione allegata [fosse] insignificante», la ricorrente alludeva necessariamente non al problema dell’esistenza di un’infrazione, cioè di una pratica restrittiva idonea a pregiudicare in modo significativo (nel senso di non trascurabile) il commercio intracomunitario, ma al problema del grado di gravità dell’infrazione denunciata. Se ne trae conferma dai riferimenti alla gravità di tale infrazione contenuti al quarto e al sesto paragrafo del punto 1 del predetto atto.
60. L’esame del motivo di annullamento in questione si risolve pertanto nel verificare, alla luce delle critiche mosse dalla ricorrente, se la Commissione abbia potuto validamente escludere nella specie la sussistenza di importanti disfunzioni del mercato comune sulla base delle considerazioni esposte al riguardo nella decisione controversa (v. paragrafo 39 supra).
61. Prima di addentrarsi in tale verifica, occorre tuttavia interrogarsi sulla sua rilevanza ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento della decisione controversa formulata dalla ricorrente. In effetti, come constatato dal Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata, in quella decisione la Commissione ha escluso la sussistenza nella specie di un sufficiente interesse comunitario sulla base di tre elementi distinti: la mancanza di importanti disfunzioni del mercato comune, la complessità dell’indagine da svolgere per accertare l’allegata infrazione e la possibilità per le parti interessate di ottenere tutela presso le autorità nazionali. Orbene, come constatato dal Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, la ricorrente, con il presente motivo di annullamento, contesta unicamente le considerazioni svolte dalla Commissione riguardo al primo di tali elementi.
62. Mi pare evidente, però, che detto motivo non possa per questo essere considerato inoperante.
63. Non può infatti sostenersi che nell’economia della decisione controversa ciascuno di quei tre elementi si presentasse come di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della denuncia della ricorrente.
64. Dopo aver evidenziato separatamente quei tre elementi, la Commissione ha ritenuto di «concludere che la portata e la complessità delle misure di indagine richieste per accertare se il comportamento dei tre organismi di gestione (…) dei diritti vicini sia o meno conforme alle regole del diritto comunitario della concorrenza sono sproporzionate rispetto all’importanza assai limitata di un’eventuale infrazione per il funzionamento del mercato comune».
65. Ne discende che la Commissione ha escluso la sussistenza nella specie di un sufficiente interesse comunitario sulla base di una considerazione d’insieme di quegli elementi, operando in particolare un bilanciamento tra i primi due.
66. Un eventuale errore manifesto di valutazione che dovesse inficiare le conclusioni della Commissione quanto al primo di quegli elementi avrebbe pertanto necessariamente un’incidenza sulla legittimità della decisione controversa.
67. Venendo quindi all’esame della fondatezza del motivo di annullamento in questione, mi pare assumere decisivo rilievo la circostanza, richiamata dalla ricorrente, che, sulla base di convenzioni di rappresentanza reciproca stipulate con enti omologhi siti in altri Stati membri, essa riscuote in Grecia anche i diritti di autore connessi all’utilizzazione di musica di autori stabiliti in detti Stati e li riversa a tali organismi. Questa circostanza, già rappresentata dalla ricorrente nella sua denuncia, non è stata contestata dalla Commissione (se non blandamente e tardivamente all’udienza dinanzi alla Corte) e appare idonea a dimostrare che non soltanto gli interessi degli autori greci, ma anche quelli degli autori stabiliti in altri Stati membri (e degli organismi che li rappresentano) possono essere pregiudicati dalla contrazione degli introiti per diritti di autore in Grecia lamentata dalla ricorrente e da questa imputata alle pratiche denunciate.
68. La ricorrente ha addotto con ciò elementi che, già sottoposti alla Commissione prima dell’adozione della decisione controversa, mi paiono confutare le due constatazioni sulle quali la Commissione si è in sostanza basata per escludere la sussistenza nella specie di importanti disfunzioni del mercato comune: quelle cioè secondo cui «tutte le parti coinvolte hanno sede in Grecia ed ivi soltanto esercitano la loro attività» e secondo cui «gli effetti delle allegate pratiche si producono unicamente nel contesto del mercato greco».
69. Il fatto che «i contratti per l’utilizzazione della musica si concludono soltanto con emittenti radio e televisive e altri utilizzatori che si trovano in Grecia» e il fatto che i tre organismi di gestione dei diritti vicini «hanno competenza unicamente per la tutela dei diritti vicini in Grecia e non hanno la possibilità pratica di esercitare tale competenza al di fuori di questo paese» non autorizza affatto ad escludere la possibilità che gli effetti delle pratiche denunciate si spieghino al di fuori del territorio greco e in danno di autori e organismi stabiliti in altri Stati membri. Tali circostanze, richiamate nella decisione controversa, consentono solo di affermare che tra gli utilizzatori di musica sono solo quelli stabiliti in Grecia a subire gli effetti pregiudizievoli dell’allegata infrazione. Quanto invece alla cerchia dei titolari dei diritti di autore e degli organismi di tutela di tali diritti potenzialmente danneggiati, le stesse circostanze non consentono di circoscriverla a quelli stabiliti in Grecia (27).
70. È vero che la Commissione, nel suo controricorso depositato nel corso del giudizio di primo grado, ha osservato che «ciò che rileva è se la pratica dei tre organismi summenzionati, denunciata dalla ricorrente, produce i suoi effetti in larga misura o integralmente all’interno del mercato greco». Al riguardo, essa ha sottolineato che tutti gli elementi costitutivi della pretesa infrazione agli artt. 81 CE e 82 CE «intervengono in larga misura, se non esclusivamente, sul mercato greco» e ha ritenuto «logico considerare che il centro di gravità dell’infrazione denunciata si situ[i] all’interno del mercato greco, dal momento che è lì che dovrebbero essenzialmente risentirsi gli effetti della pretesa infrazione» (28).
71. Tale posizione sembra tuttavia introdurre un’importante variazione rispetto a quanto affermato nella decisione controversa, ove la Commissione ha chiaramente e inequivocabilmente escluso che le pratiche denunciate potessero spiegare effetti al di fuori del territorio greco. Nel controricorso di primo grado, con l’impiego dei termini «in larga misura» e «essenzialmente», la Commissione ha invece fatto salva la possibilità che alcuni effetti, sia pure minimi, dell’allegata infrazione si producessero al di fuori di quel territorio.
72. Con il ricorso di annullamento il giudice comunitario è però chiamato a pronunciarsi sulla conformità al diritto della decisione impugnata con il ricorso e non delle valutazioni che l’autore di quest’ultima avanzi davanti a lui a modifica, totale o parziale, delle valutazioni poste a fondamento della decisione stessa.
73. Orbene, nella decisione controversa la conclusione circa la mancanza nella specie di importanti disfunzioni del mercato comune è basata sulla constatazione, che la ricorrente ha dimostrato essere manifestamente erronea, della localizzazione nel solo territorio greco dei soggetti interessati e degli eventuali effetti dell’infrazione denunciata.
74. Anche ammesso, pertanto, che, come ipotizzato dalla Commissione nel suo controricorso di primo grado, gli effetti che l’infrazione denunciata spiegherebbe nel territorio di altri Stati membri siano minimi – cosa che peraltro non potrebbe, a mio avviso, essere presunta in base al mero fatto che la competenza degli organismi denunciati dalla ricorrente è limitata alla Grecia –, ciò nulla toglierebbe all’erroneità manifesta di quella constatazione e di conseguenza, per le ragioni esposte ai paragrafi 63‑66 supra, all’illegittimità della decisione controversa.
75. Non posso perciò che suggerire alla Corte di accogliere il presente motivo di annullamento e di annullare la decisione controversa.
Sulle spese
76. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Inoltre, ai sensi dell’art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile in virtù dell’art. 118 di quest’ultimo al procedimento d’impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una decisione del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
77. Poiché propongo alla Corte di accogliere tanto l’impugnazione quanto il ricorso di annullamento proposti dalla ricorrente, suggerisco anche di condannare la Commissione, che risulterebbe soccombente, alle spese dei due gradi di giudizio, conformemente alle conclusioni formulate dalla ricorrente.
Conclusioni
78. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2007, causa T‑229/05, AEPI/Commissione, è annullata.
2) La decisione della Commissione delle Comunità europee 18 aprile 2005, che rigetta una denuncia riguardante una pretesa infrazione agli artt. 81 CE e 82 CE da parte degli organismi greci di gestione collettiva dei diritti vicini ai diritti di autore nel campo della musica, è annullata.
3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione».
1 – Lingua originale: l’italiano.
2 – La decisione del 20 aprile 2005 è stata impugnata dall’AEPI dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con ricorso di annullamento che è stato respinto con sentenza 5 settembre 2006, causa T‑242/05, AEPI/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), confermata dalla Corte con ordinanza 10 luglio 2007, causa C‑461/06 P, AEPI/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
3 – Sentenze 13 luglio 1989, rispettivamente causa 395/87 (Racc. pag. 2521) e cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88 (Racc. pag. 2811).
4 – Traduzione non ufficiale di un estratto della versione originale in lingua francese della decisione controversa.
5 – Tutti i passi della sentenza impugnata riportati tra virgolette nel testo delle presenti conclusioni costituiscono una traduzione non ufficiale.
6 – Il Tribunale cita, al riguardo, le proprie sentenze 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/Commissione (Racc. pag. II‑2223, punto 86); 24 gennaio 1995, causa T‑5/93, Tremblay e a./Commissione (Racc. pag. II‑185, punto 62), e 14 febbraio 2001, causa T‑62/99, Sodima/Commissione (Racc. pag. II‑655, punto 46).
7 – Il Tribunale cita al riguardo le sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione (Racc. pag. 2545, punto 22), e 28 febbraio 2002, causa T‑395/94, Atlantic Container Line e a./Commissione (Racc. pag. II‑875, punto 90).
8 – Il Tribunale cita al riguardo, in particolare, la sentenza 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin/Commissione (Racc. pag. 1869, punto 17).
9 – Il Tribunale cita al riguardo le sue sentenze Automec/Commissione, cit. (punti 89‑90); Tremblay e a./Commissione, cit. (punti 65 e 74), e 24 gennaio 1995, causa T‑114/92, BEMIM/Commissione (Racc. pag. II‑147, punto 86).
10 – Sentenza impugnata, punto 38.
11 – Sentenza impugnata, punto 39.
12 – Sentenza 4 marzo 1999, causa C‑119/97 P (Racc. pag. I‑1341, in particolare punti 79‑81, 88‑89 e 92).
13 – Sentenza impugnata, punto 40.
14 – Sentenza impugnata, punti 45‑46.
15 – La ricorrente menziona le citate sentenze Hugin/Commissione, Lucazeau e a. e Tournier, nonché le sentenze 23 aprile 1991, causa C‑41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I‑1979); 10 dicembre 1991, causa C‑179/90, Merci convenzionali porto di Genova (Racc. pag. I‑5889); 17 maggio 1994, causa C‑18/93, Corsica Ferries (Racc. pag. I‑1783); 6 aprile 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/Commissione (Racc. pag. I‑743); Tremblay e a./Commissione, cit., e 7 ottobre 1999, causa T‑228/97, Irish Sugar/Commissione (Racc. pag. II‑2969).
16 – V. sentenze 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione (Racc. pag. 457, in particolare pag. 519), e 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Commercial Solvents/Commissione (Racc. pag. 223, punto 31).
17 – V. sentenze Remia e a./Commissione, cit. (punto 22), e 21 gennaio 1999, cause riunite C‑215/96 e C‑216/96, Bagnasco e a. (Racc. pag. I‑135, punto 47).
18 – Sentenza 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk (Racc. pag. 295, punto 7). V. anche sentenze 25 novembre 1971, causa 22/71, Béguelin (Racc. pag. 949, punto 16), e 28 aprile 1998, causa C‑306/96, Javico (Racc. pag. I‑1983, punto 16).
19 – Sentenze citate Ufex e a./Commissione (punto 88) e Automec/Commissione (punto 83).
20 – V., implicitamente, sentenze Ufex e a./Commissione, cit. (punti 52, 79 e 95‑96); 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3875, punto 46), e causa C‑450/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3947, punti 54 e 58); ordinanza 13 dicembre 2000, causa C‑39/00 P, SGA/Commissione (Racc. pag. I‑11201, punto 67).
21 – Sentenza Ufex e a./Commissione, cit. (punti 92‑93). Il corsivo è mio.
22 – Il corsivo è mio.
23 – Ordinanza della Corte 11 maggio 2000, causa C‑428/98 P, Deutsche Post/IECC e Commissione (Racc. pag. I‑3061, punto 28).
24 – V. sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I‑2587, punto 53); 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. pag. I‑10315, punto 20), e 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, GroupeDanone/Commissione (Racc. pag. I‑1331, punto 45).
25 – V., per analogia, sentenze 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità (Racc. pag. 85, in particolare pag. 109); 1° luglio 1986, causa 185/85, Usinor/Commissione (Racc. pag. 2079, punti 20‑21), e 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix (Racc. pag. I‑983, punti 23‑24).
26 – Si tratta delle citate sentenze Tournier; Lucazeau e a.; Merci convenzionali porto di Genova; Corsica Ferries; RTE e ITP/Commissione e Irish Sugar/Commissione, richiamate anche nell’atto d’impugnazione, nonché della sentenza 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/Commissione (Racc. pag. 483).
27 – In questo senso, appare inadeguata l’analisi svolta dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, contestato con il quarto motivo d’impugnazione.
28 – Controricorso, punti 29‑30 (il corsivo è mio).
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