CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 6 novembre 2008 (1)
Causa C‑466/07
Dietmar Klarenberg
contro
Ferrotron Technologies GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf)
«Trasferimento d’impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Cessione di una parte di stabilimento – Nozione − Autonomia organizzativa dopo la cessione»
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale il Landesarbeitsgericht Düsseldorf pone alla Corte un quesito vertente sull’interpretazione dell’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (2).
2. Tale quesito viene sollevato nell’ambito di una causa intentata dal sig. Dietmar Klarenberg contro la società Ferrotron Technologies GmbH (in prosieguo: «Ferrotron»), in merito alla prosecuzione con la convenuta del rapporto di lavoro che il ricorrente intratteneva con la società ET Electrotechnology GmbH (in prosieguo: «ET»).
I – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
3. Il primo, secondo e terzo ‘considerando’ della direttiva 2001/23 così recitano:
«La direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (3) è stata modificata in maniera sostanziale ed è, perciò, opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua codificazione.
L’evoluzione economica implica, sul piano nazionale e comunitario, modifiche delle strutture delle imprese effettuate, tra l’altro, con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni.
Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».
4. L’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23 così dispone:
«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».
5. In base all’art. 3, n. 1, della direttiva:
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».
B – Diritto nazionale
6. In diritto tedesco la direttiva 2001/23 e le direttive che l’hanno preceduta (4) sono state trasposte dall’art. 613a del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Il n. 1 di tale articolo dispone:
«Qualora un’azienda o parte di essa sia trasferita a un altro imprenditore mediante negozio giuridico, tale soggetto subentra nei diritti e nei doveri derivanti dai rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento».
II – Causa principale e questione pregiudiziale
7. Dal 1° gennaio 1989 il sig. Klarenberg, ricorrente nella causa principale, era impiegato presso ET, società attiva nel settore dell’automazione industriale e delle tecniche di misurazione e di controllo. Il 1° maggio 1992 è stato nominato responsabile del dipartimento F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS (Ricerca e sviluppo/Sistemi elettronici/Reti/Interfacce) di ET. Tale dipartimento si componeva di tre unità: F+E/ET Systeme (Ricerca e sviluppo sistemi elettronici), di cui era direttamente responsabile il sig. Klarenberg; EDV/Netzwerk/Serversysteme/Datensicherung (IT/Reti/Server/Sicurezza dei dati) e Produktion/Schaltschränke/Platinen (Produzione/Quadri di comando/Schede), di cui era responsabile il sig. Neumann, il quale era contemporaneamente vice responsabile dell’intero dipartimento.
8. Ferrotron, convenuta nella causa principale, è specializzata nella concezione e nella fabbricazione di prodotti nel settore delle tecnologie di misurazione e di controllo per l’industria siderurgica.
9. Il 22 novembre 2005 ET ha concluso con Ferrotron e con la società controllante di quest’ultima, avente sede negli Stati Uniti, un contratto denominato «Asset and Business Sale and Purchase Agreement», relativo alle seguenti linee di prodotti sviluppate da ET: ET-DecNT (controlli digitali per elettrodi per forni elettrici ad arco), FT7000, ET-TempNet ed ET-OxyNet (sistemi di misurazione per metallurgia). Tutti i prodotti in questione appartenevano all’unità F+E/ET Systeme. In base a tale contratto, la società controllante della convenuta ha acquisito tutti i diritti sul software, sui brevetti, sulle domande di brevetto e sulle invenzioni relativi ai prodotti in questione, nonché sui nomi degli stessi e sul know-how tecnico. La convenuta ha ricevuto l’hardware per lo sviluppo, un inventario del materiale relativo ai prodotti, un elenco dei fornitori e uno dei clienti. Sono stati inoltre trasferiti alla convenuta alcuni dipendenti di ET, vale a dire il sig. Neumann, vice responsabile del dipartimento F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS, e tre ingegneri dell’unità F+E/ET-Systeme, i sigg. Heck, Thiessen e Pavlina.
10. I prodotti oggetto del contratto sono stati inseriti nella gamma dei prodotti già offerti da Ferrotron e gli ex dipendenti di ET sono stati integrati nella struttura organizzativa esistente della convenuta. Essi svolgono funzioni connesse anche a prodotti non acquistati da ET.
11. Il 17 luglio 2006 è stata aperta una procedura fallimentare nei confronti di ET.
12. Con ricorso presentato all’Arbeitsgericht Wesel, il sig. Klarenberg ha chiesto che fosse riconosciuta la continuazione con Ferrotron del suo rapporto di lavoro con ET. Avendo l’Arbeitsgericht respinto la sua domanda, il sig. Klarenberg ha interposto appello al Landesarbeitsgericht Düsseldorf, chiedendo, in via principale, che la convenuta fosse condannata a reintegrarlo quale responsabile di sezione alle condizioni del contratto di lavoro concluso con ET il 1° gennaio 1989 e, in via subordinata, che fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro con la convenuta a partire dal 9 dicembre 2005.
13. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione della direttiva 2001/23, il Landesarbeitsgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sussista un trasferimento di una parte di impresa o di stabilimento ad un altro imprenditore, ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. a e b), della direttiva 2001/23, soltanto nel caso in cui la parte di impresa o di stabilimento continui a essere utilizzata da parte del nuovo imprenditore quale parte di impresa o di stabilimento organizzativamente autonoma».
III – Valutazione
A – Osservazioni preliminari sulla ricevibilità e sull’oggetto della questione pregiudiziale
14. Ferrotron contesta la rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia a quo invocando tre ordini di motivi.
15. In primo luogo, essa sostiene che l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva è esclusa, poiché non è stato dimostrato che gli elementi acquisiti da Ferrotron costituivano un’entità idonea a formare l’oggetto di un siffatto trasferimento. In secondo luogo, essa rileva che, anche qualora si dovesse ritenere che vi è stato trasferimento in base alla direttiva, ciò non comporterebbe il trasferimento del contratto di lavoro del ricorrente, poiché le mansioni di quest’ultimo presso ET erano in gran parte svolte in unità diverse dalla F+E/ET-Systeme e non potevano dunque considerarsi a essa collegate (5). In terzo luogo, la convenuta ritiene che il ricorrente sia decaduto dal diritto di far valere il trasferimento del suo contratto, poiché, pur essendo a conoscenza dell’accordo intervenuto tra Ferrotron e ET, ha nondimeno atteso che si manifestasse lo stato di insolvenza di quest’ultima prima di avanzare pretese nei confronti della convenuta.
16. Attraverso le suesposte argomentazioni la convenuta sollecita dunque la Corte a verificare la ricevibilità della questione pregiudiziale sotto il profilo della sua utilità ai fini della soluzione della controversia principale. A tale proposito, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, spetta, in linea di principio, ai soli giudici nazionali valutare, tenuto conto della peculiarità del singolo caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di statuire nel merito della causa, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte (6). Ne discende che le questioni proposte dal giudice nazionale, nel contesto che esso definisce sotto la propria responsabilità sia in diritto sia in fatto e della cui esattezza non spetta alla Corte giudicare, godono di una presunzione di rilevanza (7). Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è dunque possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia della causa principale (8).
17. Orbene, gli argomenti della convenuta non appaiono tali da superare la presunzione di rilevanza di cui beneficia, in base alla giurisprudenza della Corte, la questione oggetto del presente giudizio.
18. Per quanto concerne in particolare l’asserzione di Ferrotron secondo cui non sarebbe provata l’esistenza di un’entità idonea a costituire oggetto di trasferimento, rilevo inoltre che il giudice di rinvio muove chiaramente dalla premessa opposta, ritenendo che l’unità F+E/ET-Systeme, interessata dall’accordo concluso tra ET e Ferrotron, costituisca «una parte di azienda ai sensi dell’art. 613a, n. 1, prima frase, BGB, trasferita alla convenuta mediante l’acquisizione da parte di questa dei fondamentali elementi materiali dell’azienda nonché dei relativi elenchi di clienti e fornitori, oltre che con il trasferimento di una parte dei titolari di know-how impiegati nella parte di azienda e con l’acquisto dei diritti relativi ai principali prodotti e tecnologie da parte della società controllante della convenuta» (9). Il giudice di rinvio solleva invece dubbi circa la possibilità di qualificare l’operazione in questione come trasferimento ai sensi della normativa nazionale di trasposizione della direttiva riguardo alla circostanza che l’entità ceduta non ha mantenuto presso il cessionario la sua autonomia organizzativa.
19. Fuoriesce dunque dall’oggetto del rinvio pregiudiziale la questione dell’esistenza, al momento della cessione, di un’entità idonea al trasferimento.
B – Sulla nozione di trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23
20. Com’è noto, la direttiva 77/187 (10) non conteneva originariamente una definizione della nozione di trasferimento. È solo con la direttiva 98/50 (11) che tale definizione è stata introdotta nel testo della direttiva 77/187, mediante una modifica del suo art. 1. In merito a tale modifica, il quarto ‘considerando’ della direttiva 98/50 esponeva che esigenze di sicurezza e trasparenza rendevano necessario «un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia» e precisava che tale chiarimento non avrebbe modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187 quale interpretata dalla Corte.
21. La medesima definizione della nozione di trasferimento introdotta dalla direttiva 98/50 figura all’art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2001/23 che ha abrogato la direttiva 77/187. L’ottavo ‘considerando’ della direttiva 2001/23 riproduce il contenuto del quarto ‘considerando’ della direttiva 98/50, confermando dunque l’esistenza di una continuità non solo normativa ma anche interpretativa con la direttiva 77/187, di cui la direttiva 2001/23 costituisce la codificazione (12).
22. Al fine di chiarire la nozione di trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 è dunque necessario riferirsi alla giurisprudenza elaborata dalla Corte in sede di interpretazione della direttiva 77/187.
23. La sfera di applicazione materiale della direttiva è stata fin dall’inizio definita in termini particolarmente ampi; vi rientrano «tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell’esercizio dell’impresa che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa» (13).
24. Nella sentenza Spijkers (14) del 1986, la Corte, interrogata dalla Corte di cassazione dei Paesi Bassi circa gli elementi da prendere in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva, forniva una definizione della nozione di trasferimento utilizzando formule che saranno riprese in modo costante in tutta la giurisprudenza posteriore.
25. In tale sentenza la Corte affermava anzitutto che, tenuto conto della finalità della direttiva, che è di «garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’entità economica, indipendentemente da un cambiamento del titolare», il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva, e non una semplice alienazione di beni aziendali, «consiste nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità» (15). Essa proseguiva precisando che, in un caso come quello sottoposto all’esame dello Hooge Raad, in cui, al momento della cessione, il cedente non svolgeva più alcuna attività d’impresa, occorreva verificare «se [fosse] stata alienata un’entità economica ancora esistente, il che risulta[va] in particolare dal fatto che la sua gestione [era] stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe» (16). Inoltre, la Corte precisava che per determinare se [fossero] soddisfatte queste condizioni «si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività» (17). Tutti questi elementi, chiariva la Corte, «sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente» (18). Infine, essa indicava che le valutazioni di fatto necessarie per determinare se vi sia trasferimento ai sensi della direttiva rientrano nella competenza del giudice nazionale, alla luce dei criteri interpretativi dettati dalla Corte.
26. Nella sentenza Spijkers, come in gran parte della giurisprudenza posteriore (19), quanto meno fino verso la fine degli anni 90, la Corte ha conferito particolare rilievo alla circostanza che l’attività d’impresa del cedente, o un’attività analoga, sia stata proseguita o ripresa dal cessionario. L’attitudine dell’entità economica trasferita a non perdere la propria identità sembrava in sostanza coincidere con la sua capacità a «restare operante e vitale» (20) dopo il trasferimento. Tale interpretazione risultava corroborata dalla circostanza che le sole ipotesi nelle quali la Corte aveva escluso l’esistenza di un trasferimento riguardavano i casi di fallimento o di messa in stato di liquidazione dell’impresa (21). Peraltro, anche nell’ambito di tale giurisprudenza, la Corte distingueva tra procedure concorsuali che miravano alla liquidazione dei beni e quelle che prevedevano il proseguimento dell’attività di impresa: in quest’ultimo caso, la direttiva restava applicabile (22).
27. La sentenza Süzen (23) segna tuttavia un mutamento di orientamento rispetto alle decisioni precedenti.
28. In tale occasione, la Corte era stata chiamata a precisare se la direttiva 77/187 fosse applicabile anche in una fattispecie in cui un committente che abbia affidato i lavori di pulizia dei propri locali ad un primo imprenditore risolva il contratto con quest’ultimo e concluda, ai fini dell’esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, senza che l’operazione sia accompagnata dalla cessione di elementi patrimoniali, materiali o immateriali e senza che vi sia assunzione, da parte del nuovo imprenditore, di una parte sostanziale del personale già destinato dal predecessore all’esecuzione del contratto. Dopo aver definito la nozione di entità economica come «un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo» (24), la Corte affermava che «la mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appaltatore [siano] analoghi non consente di concludere nel senso che sussist[e] il trasferimento di un’entità economica». Infatti, prosegue le Corte, «un’entità non può essere ridotta all’attività che le era affidata», ma «la sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la compone, il suo inquadramento, l’organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione e ancora, all’occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione» (25).
29. Tale orientamento è mantenuto nelle sentenze successive (26), in cui si attenua la centralità del fattore costituito dalla prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario e si accentua l’importanza di una valutazione d’insieme delle circostanze che caratterizzano l’operazione di cessione. Nell’ambito di tale valutazione, peraltro, la rilevanza dei singoli elementi considerati varia a seconda delle caratteristiche del caso di specie (27), senza che sia possibile individuare un elemento che assuma in astratto un maggior peso rispetto agli altri. A tale proposito, la Corte ha anzi chiarito che «il mantenimento dei diritti dei lavoratori che costituisce lo scopo della direttiva (…) non può dipendere unicamente dalla rilevanza di un fattore» (28), anche se annoverato tra quelli in base ai quali tale valutazione deve essere effettuata.
30. Così, ad esempio, la Corte ha considerato circostanza rilevante, ma non decisiva, il fatto che l’impresa, al momento del trasferimento, fosse temporaneamente chiusa e non avesse quindi dipendenti in servizio, in particolare nel caso di imprese stagionali (29). Allo stesso modo, pur essendo il trasferimento di elementi patrimoniali annoverato tra i criteri in base ai quali deve essere effettuata la valutazione globale dell’operazione, la sua assenza non vale, secondo la Corte, a escludere tale operazione dall’ambito di applicazione della direttiva (30), a meno che non siano interessate imprese operanti in settori «in cui gli elementi materiali contribuiscono in maniera importante all’esercizio dell’attività» (31). Inoltre, se la riassunzione di una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale impiegato presso il precedente imprenditore, unitamente alla prosecuzione dell’attività d’impresa, può essere sufficiente a delineare un trasferimento ai sensi della direttiva in settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera (32), tale circostanza può non essere determinante in altri casi (33). Infine, nella sentenza Mayeur (34) la Corte ha affermato che «non può escludersi che, in determinate circostanze, elementi come l’organizzazione, il funzionamento, il finanziamento, la gestione e le norme giuridiche applicabili caratterizzino un’entità economica in maniera tale che una modifica di questi elementi, per via del trasferimento di tale entità, comporterebbe un mutamento della sua identità» (35). Essa ha tuttavia escluso che ricorresse una tale ipotesi nel caso di specie, in cui si trattava della «ripresa, ad opera di un [c]omune, persona giuridica di diritto pubblico operante nell’ambito delle specifiche norme del diritto amministrativo, delle attività di pubblicità e informazione sui servizi da questo offerti al pubblico, e fino a quel momento esercitate nell’interesse di questo [c]omune da un’associazione senza scopo di lucro, persona giuridica di diritto privato» (36). Giova tuttavia rilevare che in tale sentenza, tra i diversi fattori considerati, la Corte ha conferito una particolare rilevanza alla circostanza della prosecuzione da parte del comune dell’attività precedentemente svolta dall’associazione e, in particolare, della parte di tale attività cui si ricollegavano le funzioni del ricorrente nella causa principale (37).
31. La breve disamina che precede consente di evidenziare che, nell’accertare l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/178, la Corte ha seguito un approccio essenzialmente basato su una valutazione caso per caso.
32. Privilegiando tale approccio la Corte ha senza dubbio, come già rilevato in passato dall’avvocato generale La Pergola, mantenuto «un’opportuna flessibilità di criteri di fronte alle varie situazioni che possono verificarsi nel contesto dell’economia comunitaria» (38), ma ha al contempo rinunciato a definire il nucleo essenziale della nozione di trasferimento d’impresa, vale a dire il suo contenuto minimo − ciò che consente in concreto di distinguere un tale trasferimento da una semplice cessione di beni aziendali − rendendo così più fluidi, ma anche meno chiari, i confini della tutela prevista dalla direttiva.
33. Premesso tutto quanto precede, passo ora a esaminare la questione posta dal giudice di rinvio.
C – Sulla questione pregiudiziale
34. Il giudice di rinvio chiede in sostanza alla Corte se, ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23, ricorra la fattispecie del trasferimento di una parte d’impresa o di stabilimento qualora il nuovo imprenditore non conservi agli elementi acquisiti una loro autonomia organizzativa, bensì li integri nella propria preesistente struttura organizzativa. Secondo quanto esposto nella decisione di rinvio, una recente giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht tenderebbe a ravvisare in tali circostanze una semplice cessione di beni aziendali e a escludere un trasferimento ai sensi della normativa nazionale di trasposizione della direttiva.
35. La convenuta nella causa principale, rinviando alla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, fa valere che l’entità ceduta non conserva la propria identità ove perda la sua autonomia organizzativa a seguito della cessione, come avverrebbe nel caso in cui le risorse acquisite siano integrate dal cessionario in una struttura organizzativa interamente nuova. Nella specie, l’organizzazione del lavoro di Ferrotron si baserebbe su una suddivisione per settori di attività e non per gamme di prodotti, come quella di ET. I dipendenti di quest’ultima, così come i diversi elementi ripresi da Ferrotron, sarebbero dunque stati integrati nella struttura della cessionaria in base a una nuova organizzazione del lavoro.
36. Di diverso avviso sono invece il governo tedesco e la Commissione. Rinviando alla giurisprudenza della Corte, essi sostengono che l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva deve essere accertata nel quadro di una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti. La conservazione dell’autonomia organizzativa dell’entità ceduta sarebbe solo uno dei criteri in base al quale tale valutazione deve essere condotta.
37. Condivido quest’ultimo punto di vista.
38. Esso è anzitutto coerente con l’approccio casuistico fin qui seguito dalla Corte e con l’accento da essa posto sull’importanza di valutare ciascuna operazione alla luce dell’insieme delle circostanze che la caratterizzano. Tale approccio appare metodologicamente incompatibile con l’esclusione di un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva cui si pervenga in considerazione di un unico elemento, isolato dal contesto di un giudizio globale (39).
39. Non v’è dubbio che, in via generale, il fattore organizzativo concorre a definire l’«identità» dell’entità economica ceduta (40), e che, come riconosciuto dalla Corte nella sentenza Mayeur (41), in determinati casi, al pari di altri fattori quali il funzionamento, il finanziamento, la gestione e le norme giuridiche applicabili, esso può caratterizzare detta entità in maniera tale che una sua modifica a causa del trasferimento comporterebbe un mutamento dell’identità dell’entità (42).
40. Tuttavia, nella giurisprudenza si ritrovano diversi esempi di precedenti nei quali la Corte ha escluso che un cambiamento nella struttura organizzativa dell’entità ceduta (43), o un mutamento dell’organizzazione del lavoro (44) fossero tali da far venir meno l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva, anche quando tali modifiche comportavano una trasformazione radicale delle modalità di gestione dell’entità ceduta, con riflessi sulla stessa possibilità di prosecuzione con il cessionario del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti (45).
41. A sostegno della propria posizione, la convenuta rinvia alla nozione di entità economica elaborata dalla giurisprudenza e ripresa all’art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2001/23, affermando che solo ove sia mantenuto presso il cessionario il legame organizzativo che unisce l’insieme degli elementi personali e materiali che compongono l’entità trasferita quest’ultima conserva la propria identità.
42. In base all’art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2001/23, è considerato come trasferimento ai sensi della stessa quello di un’entità economica intesa come «insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria», la quale conservi, nonostante il trasferimento, la propria identità. Tale disposizione contiene in effetti un richiamo al fattore organizzativo quale elemento qualificante della nozione di «entità economica» e distintivo della sua identità. Siffatto richiamo deve intendersi, a mio avviso, come riferito non tanto alla specifica organizzazione imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione quanto al nesso di interdipendenza e di complementarietà che esiste tra questi ultimi e che fa sì che essi concorrano insieme all’esercizio di una determinata attività economica.
43. Orbene, contrariamente a quanto sembra affermare la convenuta, tale nesso non viene necessariamente meno con l’integrazione dell’entità ceduta nella struttura del cessionario, per ipotesi diversa, quanto a dimensioni e/o modalità organizzative, da quella del cedente.
44. In altri termini, la conservazione dell’identità dell’entità ceduta non postula che sia mantenuta la sua «autonomia organizzativa», intesa nel senso voluto dalla convenuta come autonomia strutturale, bensì che sia mantenuto il nesso funzionale e finalistico esistente tra i diversi fattori trasferiti, che consente al nuovo imprenditore di utilizzare questi ultimi, seppur integrati in una diversa struttura organizzativa, al fine di svolgere una specifica attività economica.
45. Nella fattispecie oggetto della causa principale, Ferrotron ha acquisito un insieme di fattori preordinati alla fabbricazione e alla commercializzazione di determinati prodotti e, contrariamente a quanto affermato in udienza dal rappresentante della convenuta, tale operazione non si è limitata a potenziare gli effettivi di Ferrotron, ma ha consentito a quest’ultima di affiancare una nuova gamma di prodotti a quelli già offerti dall’impresa. Inoltre, è pacifico che Ferrotron ha continuato l’attività precedentemente svolta da ET utilizzando l’insieme organizzato di elementi personali, materiali e immateriali acquisiti da quest’ultima, sebbene i dipendenti trasferiti siano stati integrati nella struttura della convenuta e svolgano le proprie funzioni in un contesto organizzativo completamente diverso da quello precedente.
46. In tali circostanze, è plausibile ritenere che, nonostante i mutamenti nell’organizzazione del lavoro, non sia venuto meno, a seguito del trasferimento, quel nesso esistente tra i diversi elementi acquisiti da Ferrotron che li caratterizzava come «insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica». D’altro canto, la circostanza che con un’apposita pattuizione contrattuale sia stato previsto che, nei due anni successivi alla cessione, ET avrebbe messo a disposizione di Ferrotron dell’altro personale qualificato in caso di indisponibilità di quello già trasferito o, in alternativa, avrebbe provveduto alla formazione del personale di Ferrotron mostra chiaramente come la stessa cessionaria riconoscesse la relazione d’interdipendenza esistente tra i diversi fattori produttivi acquisiti e la necessità di mantenere tale relazione nella prospettiva della prosecuzione dell’attività rilevata.
47. Spetta comunque al giudice nazionale procedere ai necessari accertamenti allo scopo di stabilire, tenendo conto dell’insieme delle circostanze che caratterizzano l’operazione in causa e dei diversi fattori pertinenti, tra i quali anche quello organizzativo inteso nel senso sopra precisato (46), se, nella specie, l’entità ceduta ha mantenuto la propria identità a seguito del trasferimento, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
48. La convenuta sostiene infine che, in caso di perdita dell’autonomia organizzativa dell’entità economica a seguito di trasferimento, l’obiettivo perseguito dalla direttiva, vale a dire la conservazione del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati dal trasferimento, non sarebbe in ogni caso raggiungibile. A tale riguardo, essa sottolinea che, nella nuova organizzazione del lavoro voluta da Ferrotron, non esiste una funzione corrispondente al posto occupato dal sig. Klarenberg presso ET.
49. Un argomento per certi versi analogo a quello sollevato da Ferrotron era stato avanzato dalla Repubblica francese nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Mayeur (47). Nel tentativo di escludere nella specie un trasferimento ai sensi della direttiva 78/187, il governo francese rilevava, tra l’altro, che, in base al diritto nazionale, l’ente pubblico che riprende un’attività precedentemente esercitata da una persona giuridica di diritto privato è tenuto a porre fine ai contratti di lavoro stipulati da quest’ultima. La Corte ha considerato che l’impossibilità di una prosecuzione dei contratti di lavoro con il cessionario fosse ininfluente ai fini di accertare l’esistenza di un trasferimento. Essa ha ritenuto che l’obbligo di porre termine ai contratti di lavoro integrasse, in forza dell’art. 4, n. 2, della direttiva, una modifica delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore, direttamente derivante dal trasferimento, con la conseguenza che la cessazione di tali contratti doveva considerarsi intervenuta per fatto imputabile al datore di lavoro (48).
50. Nel concludere la mia analisi desidero svolgere un’ultima riflessione. L’ipotesi di un trasferimento avente ad oggetto non l’impresa nella sua interezza ma una parte di essa è espressamente contemplata dalla direttiva 2001/23, che estende ai lavoratori coinvolti in tali operazioni la specifica tutela in essa prevista. È proprio in tali ipotesi che la linea di demarcazione tra trasferimento e semplice alienazione di fattori produttivi rischia di assottigliarsi, rendendo più delicato l’individuare i criteri che consentono di distinguere tra le due ipotesi e aumentando il rischio di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva fattispecie che invece avrebbero vocazione a rientrarvi. Orbene, ove l’avvenuta integrazione degli elementi ceduti nella struttura organizzativa dell’impresa cessionaria fosse di per sé sufficiente a escludere un trasferimento ai sensi della direttiva, risulterebbe particolarmente difficile ravvisare l’applicabilità di quest’ultima in ipotesi di cessione di una parte di impresa o di stabilimento, qualora l’operazione in causa abbia ad oggetto, come nel caso di specie, la cessione di un ramo di attività tra imprese operanti sul medesimo mercato ed entrambe dotate di una propria struttura organizzativa.
51. Discende dall’insieme delle considerazioni che precedono che la circostanza che la parte di impresa o di stabilimento ceduta non continui ad essere utilizzata da parte del nuovo imprenditore quale parte di impresa o di stabilimento organizzativamente autonoma non è di per sé sufficiente a escludere l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23.
IV – Conclusioni
52. Per i motivi sopra esposti suggerisco alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottoposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf:
«L’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23 del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta al riconoscimento di un trasferimento la circostanza che la parte di impresa o di stabilimento ceduta non continui ad essere utilizzata da parte del nuovo imprenditore quale parte di impresa o di stabilimento organizzativamente autonoma, sempreché l’entità ceduta conservi la propria identità».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 82, pag. 16.
3 – GU L 61, pag. 26.
4 – Direttiva 77/187/CEE, citata supra, paragrafo 3, e direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88).
5 – Osservo per inciso che nella sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83, Botzen e a. (Racc. pag. 519), la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su un quesito pregiudiziale che sollevava una questione analoga a quella posta da Ferrotron in questa seconda branca della sua argomentazione. In tale sentenza la Corte ha precisato che nel caso in cui il trasferimento riguardi solo uno stabilimento o una parte di stabilimento, cioè una parte dell'impresa, la tutela concessa dalla direttiva si estende ai lavoratori addetti a questa parte dell'impresa, poiché «il rapporto di lavoro è essenzialmente caratterizzato dal vincolo esistente fra il lavoratore e la parte dell'impresa alla quale egli è addetto per svolgere il suo compito» (punto 15). Inoltre, nella sentenza 24 gennaio 2002, causa C-51/00, Temco (Racc. pag. I‑969), la Corte ha chiarito che nel caso di cessione di una parte di stabilimento «è senza effetto sulla qualificazione del trasferimento secondo la direttiva il fatto che l'impresa cedente continui ad esistere dopo che una delle sue attività sia stata rilevata da un'altra impresa ed essa abbia conservato una parte del personale che era assegnato a questa attività, in quanto l'attività da cui si è separata costituisce di per sé stessa un'entità economica» (punto 29).
6 – V. sentenze 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont (Racc. pag. I-10663, punto 22); 5 marzo 2002, cause riunite C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, Reisch e a. (Racc. pag. I‑2157, punto 25).
7 – V. sentenza 1° dicembre 2005, causa C‑213/04, Burtscher (Racc. pag. I‑10309, punto 35).
8 – V. sentenza 6 giugno 2000, causa C-281/98, Angonese (Racc. pag. I-4139, punto 18).
9 – V. parte II, n. 3, della decisione di rinvio.
10 – V. supra, paragrafo 3.
11 – V. supra, nota 4.
12 – V. primo ‘considerando’ della direttiva 2001/23.
13 – V. sentenze 17 dicembre 1987, causa 287/86, Ny Mølle Kro (Racc. pag. 5465, punto 12); 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, Berg (Racc. pag. 2559, punto 17), e 15 giugno 1988, causa 101/87, Bork International e a. (Racc. pag. 3057, punto 13).
14 – V. sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85 (Racc. pag. 1119).
15 – Punto 11, il corsivo è mio.
16 – Punti 12 e 15.
17 – Punto 13.
18 – Punto 13.
19 – V., inter alia, sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, (Racc. pag. 739, punto 10); Bork International e a. (citata supra, nota 13), punto 14; 19 maggio 1992, causa C‑29/91, Redmond Stichting (Racc. pag. I‑3189, punto 31); 12 novembre 1992, causa C‑209/91, Watson Rask et Christensen (Racc. pag. I‑5755, punto 19) e 7 marzo 1996, cause riunite C‑171/94 e C‑172/94, Merckx e Neuhuys (Racc. pag. I‑1253, punto 16).
20 – L'espressione è ripresa dalle conclusioni dell'avvocato generale Mancini relative alla sentenza Berg (citata supra, nota 13), Racc. pag. 2573.
21 – V. sentenze 7 febbraio 1985, causa 135/83, Abels (Racc. pag. 469), e 11 luglio 1985, causa 105/84, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark (Racc. pag. 2639).
22 – V. sentenze 25 luglio 1991, causa C‑362/89, d'Urso e a. (Racc. pag. I‑4105); 7 dicembre 1995, causa C‑472/93, Spano e a. (Racc. pag. I‑4321, punti 24‑29), e 12 marzo 1998, causa C‑319/94, Dethier Équipement (Racc. pag. I‑1061, punti 31 e 32).
23 – Sentenza 11 marzo 1997, causa C‑13/95 (Racc. pag. I‑1259).
24 – Punto 13. Già nella sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, Rygaard (Racc. pag. I‑2745, punto 20), la Corte aveva precisato che ai fini dell'applicazione della direttiva «occorre che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata».
25 – Punto 15. Il corsivo è mio. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale La Pergola aveva sollecitato la Corte ad abbandonare il criterio della prosecuzione dell'attività d'impresa in favore di quello della cessione di beni patrimoniali tra cedente e cessionario.
26 – V. sentenze 10 dicembre 1998, cause riunite C‑127/96, C‑229/96 e C‑74/97, Hernández Vidal e a. (Racc. pag. I‑8179, punto 30); 10 dicembre 1998, cause riunite C‑173/96 e C‑247/96, Hidalgo e a. (Racc. pag. I‑8237, punto 30); 25 gennaio 2001, causa C‑172/99, Liikenne (Racc. pag. I‑745, punto 34), e 20 novembre 2003, causa C‑340/01, Abler e a. (Racc. pag. I‑14023, punto 35).
27 – V. in questo senso le sentenze Süzen (citata supra, nota 23), punto 18, e Hernández Vidal e a, (citata alla nota precedente), punto 31; Temco (citata supra, nota 5), punto 25; 9 dicembre 2004, causa C‑460/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑11547, punto 41); 15 dicembre 2005, cause riunite C‑232/04 e C‑233/04, Güney-Görres e Demir (Racc. pag. I‑11237, punto 35), e Liikenne (citata alla nota precedente), punto 35.
28 – V. sentenza 14 aprile 1994, causa C‑392/92, Schmidt (Racc. pag. I‑1311, punto 16). Il corsivo è mio
29 – V. sentenza Ny Mølle Kro (citata supra, nota 13), punti 19 e 20.
30 – V. sentenze Schmidt (citata supra, nota 28), punto 16; Merckx e Neuhuys (citata supra, nota 19), punto 21; Süzen (citata supra, nota 23), punto 17, e Temco (citata supra, nota 5), punto 25.
31 – V. Liikenne (citata supra, nota 26), punti 39‑42. In tale sentenza, la Corte ha escluso l'applicazione della direttiva alla successione in un appalto pubblico di servizi nel settore del trasporto pubblico di linea con autobus, nonostante il nuovo appaltatore avesse ripreso una parte essenziale del personale del precedente appaltatore e vi fosse stata cessione della clientela.
32 – V. sentenze Süzen (citata supra, nota 23), punto 21; Hernández Vidal e a. (citata supra, nota 26), punto 32; Hidalgo e a. (citata supra, nota 26), punto 32, e Temco (citata supra, nota 5), punto 26.
33 – V., ad esempio, le sentenze Liikenne (citata supra, nota 26) e Abler e a. (citata supra, nota 26), punto 37.
34 – Sentenza 26 settembre 2000, causa C‑175/99, Mayeur (Racc. pag. I‑7755, punto 49).
35 – Punto 53.
36 – Dispositivo della sentenza.
37 – V. punto 54.
38 – Conclusioni presentate nella causa Süzen, citata, supra, alla nota 23.
39 – In tal senso, v. sentenza Schmidt, citata supra, nota 28.
40 – V. sentenza Süzen, citata supra, nota 23, e giurisprudenza citata alla nota 26.
41 – Citata supra, nota 34.
42 – Punto 53.
43 – V., ad esempio, sentenze Merckx e Neuhuys (citata alla nota 19), e 13 settembre 2007, causa C-458/05, Jouini e a. (Racc. pag. I‑7301).
44 – Così, ad esempio, la decisione di assumere in proprio la pulizia dei locali con proprio personale determina un mutamento dell'organizzazione del lavoro, ma non fa venir meno l'esistenza di un trasferimento (v., inter alia, sentenza Hernández Vidal e a., citata supra, nota 26).
45 – V. sentenza Mayeur, citata supra, nota 34.
46 – V. paragrafi 42−44.
47 – Citata supra, nota 34.
48 – Punto 56.
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