CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 19 febbraio 2009 1(1)
Causa C‑520/07 P
Commissione delle Comunità europee
contro
MTU Friedrichshafen
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile – Art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999 – Decisione in base alle informazioni disponibili – Ipotesi – Motori per navi»
1. La presente impugnazione della Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, nella causa T-196/02, MTU Friedrichshafen/Commissione (Racc. pag. II-2889; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). In tale sentenza il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 9 aprile 2002, 2002/898/CE (in prosieguo: la «decisione impugnata»), relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della SKL Motoren und Systembautechnik GmbH (in prosieguo: la «SKL‑M»).
2. Nella decisione impugnata la Commissione ha anzitutto disposto il recupero dell’aiuto concesso alla SKL-M, dell’importo di 34,26 milioni di euro. L’annullamento parziale riguarda l’art. 3, n. 2, della decisione impugnata, in cui la Commissione aveva imposto il recupero congiunto e solidale di una parte, pari a 2,71 milioni di euro, dell’aiuto accordato alla SKL-M a carico della MTU Friedrichshafen GmbH (in prosieguo: la «convenuta»).
3. Oggetto principale della presente impugnazione sono l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (divenuto art. 86 CE) (2). Secondo tale disposizione la Commissione, nell’ambito di un procedimento in materia di aiuti di Stato, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro dell’ingiunzione di fornire informazioni, adotta una decisione in base alle informazioni disponibili.
I – Contesto normativo
4. Ai sensi dell’ art. 87, n. 1, CE sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
5. Il regolamento n. 659/1999 definisce il procedimento in materia di aiuti di Stato. Gli artt. da 10 a 15 di tale regolamento disciplinano la procedura relativa agli aiuti illegali. Ai sensi dell’art. 10 dello stesso regolamento, la Commissione esamina senza indugio le informazioni in merito a presunti aiuti illegali (3) e chiede, se necessario, informazioni allo Stato membro interessato (4). Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (5), nella quale specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite (6).
6. Ai sensi dell’art. 13, n. 1, prima frase, in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, la Commissione, dopo aver effettuato un esame preliminare sulla sussistenza di dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento d’indagine formale. Secondo l’art. 13, n. 1, seconda frase, in combinato disposto con l’art. 7, n. 5, di tale regolamento, la Commissione adotta una decisione negativa se constata, nell’ambito del procedimento d’indagine formale, che l’aiuto non è compatibile con il mercato comune. L’art. 13, n. 1, terza frase, di tale regolamento dispone che in caso di mancato rispetto dell’ingiunzione di fornire informazioni, la decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.
7. Secondo l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative ad aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.
II – Fatti all’origine della controversia, decisione e sentenza impugnate
8. La SKL-M è un’impresa che sviluppa e produce motori per navi e per il settore dell’energia. Essa faceva parte di un gruppo di imprese della Germania dell’est che erano state privatizzate nel 1994. A seguito del fallimento del piano di ristrutturazione iniziale, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in prosieguo: la «BvS»), decideva di procedere nella ristrutturazione della SKL-M in previsione di una futura vendita.
9. La convenuta è un’impresa che produce, tra l’altro, motori Diesel di rilevante potenza. Il 5 novembre 1997, per il tramite della BvS, venivano pattuiti, tra la SKL-M e la convenuta, nella prospettiva del rilevamento da parte di quest’ultima della SKL-M, i seguenti accordi contrattuali.
10. Il primo accordo concedeva alla convenuta un’opzione di acquisto della totalità delle quote della SKL-M, con la facoltà di acquisirle per un marco simbolico fino al 1° dicembre 1999, e successivamente ad un «prezzo ragionevole» fino al 31 dicembre 2001.
11. Il secondo accordo tra la SKL-M e la convenuta era un contratto di licenza e cooperazione bilaterale (wechselseitiger Lizenz und Kooperationsvertrag; in prosieguo: il «WLKV»), relativo alla creazione di un’impresa comune. Esso stabiliva le modalità dell’uso comune del know‑how esistente delle due imprese, nonché dello sviluppo, della fabbricazione e della vendita di due nuovi tipi di motori.
12. Il 5 novembre 1997 veniva anche concluso tra la BvS, il Land di Sassonia‑Anhalt e la SKL-M un accordo che regolava il versamento a quest’ultima dell’aiuto alla ristrutturazione.
13. Con lettera 9 aprile 1998, le autorità tedesche notificavano alla Commissione le misure di sostegno della BvS a favore della SKL-M. Essendo già stata concessa una parte di questi aiuti, il fascicolo veniva registrato come aiuto non notificato, con il riferimento NN 56/98. A causa dell’incertezza giuridica relativa alla valutazione degli aiuti alla SKL-M, la convenuta rinunciava al suo rilevamento. Le due imprese continuavano tuttavia la loro cooperazione nell’ambito del WLKV.
14. Il 15 giugno 2000, la convenuta si avvaleva dell’art. 5 del WLKV, secondo cui era autorizzata ad utilizzare a titolo esclusivo nei confronti dei terzi il know‑how cui si riferiva il WLKV. La SKL-M otteneva una remunerazione sotto forma di versamento unico, destinato a coprire le spese di sviluppo da essa sostenute. L’importo di questo versamento era collegato a quello del budget convenuto all’allegato I del WLKV, ossia un totale di 3,43 milioni di euro. Nel luglio 2000, il know‑how di cui all’art. 5 del WLKV veniva verificato e messo a disposizione della convenuta, la quale procedeva, in cambio, ad effettuare il versamento unico previsto in favore della SKL-M.
15. La Commissione, in seguito ad un esame preliminare delle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche, riteneva che le misure controverse sollevassero seri dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune. Con lettera 8 agosto 2000, essa comunicava alle autorità tedesche la sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale. Essa pubblicava tale decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(7) e invitava gli interessati a presentarle le loro osservazioni. In tale occasione, la Commissione chiedeva anche alle autorità tedesche se la convenuta avesse beneficiato degli aiuti concessi alla SKL‑M o se avesse potuto beneficiarne(8).
16. Il 1° settembre 2000 veniva avviata una procedura di fallimento nei confronti della SKL‑M.
17. Il 16 ottobre 2000, il 6 aprile e il 17 ottobre 2001, la Repubblica federale di Germania presentava le proprie osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale. Nessun terzo interessato presentava direttamente osservazioni alla Commissione.
18. Con lettera 19 settembre 2001, la Commissione sollecitava le autorità tedesche affinché trasmettessero le informazioni necessarie alla valutazione degli aiuti concessi alla SKL‑M, in applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 659/1999. In tale lettera, la Commissione chiedeva nuovamente se una parte degli aiuti concessi alla SKL‑M fosse stata utilizzata piuttosto in favore della convenuta che nell’interesse della SKL‑M. Le informazioni di cui essa disponeva non le consentivano di chiarire tale punto. In particolare, essa chiedeva di sapere se il prezzo pagato dalla convenuta per acquisire il know‑how riflettesse il suo valore di mercato attuale o previsto. La Commissione faceva presente che, in assenza di queste informazioni, avrebbe adottato una decisione in base alle informazioni disponibili. Essa invitava le autorità tedesche a trasmettere la lettera di ingiunzione anche alla convenuta.
19. Il 9 novembre 2001, la Commissione rammentava alle autorità tedesche che avrebbe adottato una decisione in base alle informazioni disponibili, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, nel caso in cui esse non avessero risposto al sollecito e non avessero fornito le informazioni richieste.
20. Con lettere 23 gennaio, 26 febbraio e 11 marzo 2002, le autorità tedesche rispondevano all’ingiunzione di fornire informazioni. Con lettera 5 marzo 2002, esse trasmettevano alla Commissione anche le osservazioni della convenuta relativamente alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo del know‑how e il versamento unico effettuato dalla convenuta alla SKL‑M.
A – La decisione impugnata
21. Il 9 aprile 2002, la Commissione adottava la decisione impugnata, in cui considerava che la Repubblica federale di Germania, nonostante l’ingiunzione di fornire informazioni, non aveva trasmesso indicazioni sufficienti che consentissero di escludere che la convenuta avesse beneficiato indirettamente, tramite il WLKV, dell’aiuto concesso alla SKL-M. La Commissione aveva dunque dovuto adottare una decisione in base alle informazioni disponibili (9).
22. Il prezzo di cessione del know‑how, versato dalla convenuta alla SKL-M, sarebbe stato di 2,71 milioni di euro inferiore ai costi effettivi di sviluppo sostenuti dalla SKL-M (10).
23. Al punto 85 della decisione impugnata la Commissione constatava che l’aiuto a favore della SKL-M, volto a compensare le perdite causate dallo sviluppo del know‑how, avrebbe potuto essere utilizzato piuttosto nell’interesse della convenuta che a vantaggio della SKL-M.
24. Al punto 86 della decisione impugnata la Commissione sosteneva che l’attribuzione del rischio finanziario all’impresa SKL-M, controllata dallo Stato, non era conforme al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato e che la partecipazione della convenuta non si era basata su una procedura conforme ad un appalto pubblico. Ne risultava che il trasferimento di know‑how sarebbe potuto equivalere ad un trasferimento di risorse pubbliche alla convenuta fino a 2,71 milioni di euro.
25. Nelle sue conclusioni, ai punti 87 e 88, la Commissione aveva anzitutto rilevato che la Germania aveva concesso un aiuto in violazione dell’art. 88, n. 3, CE (11). Dunque si doveva procedere al recupero di 34,26 milioni di euro dalla SKL-M. Dato che, in base alle informazioni disponibili, non si poteva escludere che la convenuta avesse beneficiato del trasferimento di know‑how, si doveva esigere il recupero di 2,71 milioni di euro dalla SKL-M e dalla convenuta in responsabilità solidale. Sulla base di tali conclusioni, la Commissione disponeva, all’art. 3, n. 2, della decisione impugnata, che le autorità tedesche dovevano recuperare l’importo totale di 34,26 milioni di euro dalla SKL-M, di cui 2,71 milioni dalla SKL-M e dalla convenuta in solido.
B – La sentenza impugnata
26. Il 28 giugno 2002, la convenuta proponeva un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE avverso la decisione impugnata. Nel suo ricorso concludeva per l’annullamento dell’art. 3, n. 2, della decisione impugnata, nella parte in cui esso imponeva la restituzione in solido a suo carico di una parte, pari a 2,71 milioni di euro, dell’aiuto concesso alla SKL-M. A fondamento del suo ricorso sollevava in particolare che la Commissione aveva commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999.
27. Nella sentenza impugnata il Tribunale accoglieva il ricorso. Il Tribunale fondava in sostanza la sua motivazione sul fatto che l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 non consente alla Commissione di imporre ad una determinata impresa un obbligo di restituzione, allorché il trasferimento di risorse statali a detta impresa costituisce un’ipotesi (12).
III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
28. L’impugnazione della Commissione del 21 novembre 2007 è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 23 novembre 2007. Nella fase scritta del procedimento la convenuta e la Commissione hanno presentato osservazioni. Non si è tenuta udienza.
29. La Commissione conclude che la Corte voglia:
– annullare integralmente la sentenza impugnata;
– statuire definitivamente sulla causa e respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare la convenuta alle spese del procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento di primo grado nella causa T 196/02;
30. La convenuta conclude che la Corte voglia:
– respingere integralmente il ricorso proposto dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale 12 settembre 2007 nella causa T-196/02;
– condannare la Commissione alle spese.
Peraltro, essa conferma le conclusioni formulate in primo grado.
IV – Argomenti delle parti
31. L’impugnazione della Commissione ha ad oggetto la motivazione del Tribunale esposta ai punti 46 e segg. della sentenza impugnata. Al punto 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto stabilito che l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 non consente alla Commissione di imporre, anche in solido, ad una certa impresa un obbligo di restituzione di una parte determinata dell’importo di un aiuto dichiarato incompatibile, allorché il trasferimento di risorse statali a detta impresa costituisce un’ipotesi.
32. Da un lato, la Commissione si è limitata a constatare che, in base alle informazioni disponibili, non si può escludere che la convenuta abbia beneficiato di un trasferimento di risorse da parte dell’impresa sovvenzionata SKL-M, in occasione dell’acquisizione di un know‑how a condizioni ritenute vantaggiose. Ne deriva che l’obbligo di restituzione in solido, contenuto nella decisione impugnata, è sancito sulla base di ipotesi che le informazioni a disposizione della Commissione non consentono né di confermare né di confutare (punti 47 e segg. della sentenza impugnata).
33. Dall’altro, la decisione impugnata pone a carico delle autorità nazionali il recupero dalla convenuta di una parte dell’aiuto di cui la SKL-M non è in grado di assicurare la restituzione. Esse non possono, tuttavia, valutare la fondatezza di tale obbligo solidale. Una tale situazione non costituisce la necessaria conseguenza dell’applicazione della procedura prevista dal Trattato CE in materia di aiuti di Stato. Ogni Stato membro erogatore dell’aiuto di cui è stato disposto il recupero è, in ogni caso, tenuto a richiederne la restituzione dai beneficiari effettivi sotto il controllo della Commissione, senza che sia indispensabile menzionare esplicitamente questi ultimi nella decisione di recupero e, a fortiori, precisare l’importo delle somme alla cui restituzione è tenuto ciascun beneficiario (punti 49 e segg. della sentenza impugnata).
A – Sul primo motivo
34. Con il suo primo motivo la Commissione deduce in sostanza che il Tribunale, ai punti 49 e segg. della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto presupponendo che la determinazione del beneficiario di un aiuto non può aver luogo, ai sensi dell’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999, in base alle informazioni disponibili. Un’applicazione talmente restrittiva di tale disposizione non può essere dedotta dalla sua formulazione. Inoltre, ai fini dell’efficace controllo degli aiuti comunitari, è necessario procedere alla determinazione dei beneficiari di detti aiuti in base alle informazioni disponibili. Il fatto che la Commissione non debba obbligatoriamente determinare il beneficiario in una decisione negativa non implica che tale valutazione sia ostacolata dall’assenza di collaborazione di uno Stato membro.
35. La convenuta ritiene che il primo motivo sia ininfluente. Il Tribunale non sarebbe giunto alla conclusione indicata dalla Commissione. Esso si sarebbe limitato a constatare, nella sentenza impugnata, che la Commissione ha fondato su una mera ipotesi la sua decisione secondo cui la convenuta è stata favorita. Nei limiti in cui il Tribunale ha sottolineato che non è necessario che il vero beneficiario degli aiuti sia citato nella decisione della Commissione, tale riferimento ha avuto luogo unicamente per ragioni di chiarezza.
36. Inoltre, il primo motivo sarebbe inoperante. La decisione impugnata sarebbe già stata annullata per tale motivo, in quanto la Commissione avrebbe basato su un’ipotesi la sua decisione di recupero a carico della convenuta.
37. Del resto, tale motivo sarebbe anche infondato. La Commissione non potrebbe basare le decisioni di recupero su ipotesi. Essa dovrebbe procedere nel verificare i fatti nell’ambito del procedimento d’indagine formale oppure effettuare accertamenti sul beneficiario in collaborazione con gli Stati membri nell’ambito della procedura di recupero.
B – Sul secondo motivo
38. Con il suo secondo motivo, la Commissione contesta in primo luogo il fatto che il Tribunale non abbia preso in considerazione, ai punti 46 e segg. della sentenza impugnata, le condizioni alle quali l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 assoggetta una decisione in base alle informazioni disponibili. A seguito di un’ingiunzione di fornire informazioni rimasta infruttuosa, la Commissione può adottare una decisione in base alle informazioni disponibili. In tal caso non può essere pretesa alcuna certezza assoluta, altrimenti si priverebbe l’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999 della sua rilevanza.
39. In secondo luogo l’affermazione del Tribunale, secondo cui la Commissione si sarebbe basata su un’ipotesi, sarebbe errata. Tale censura sarebbe ricevibile, in quanto relativa ad una qualificazione giuridica dei fatti da esaminare nell’ambito dell’impugnazione. Essa sarebbe anche fondata, in quanto la Commissione avrebbe correttamente interpretato e preso in considerazione le informazioni disponibili, in particolare quelle fornite dal curatore fallimentare della SKL-M. Sarebbe unicamente rimasto incerto il valore di mercato del know‑how acquisito dalla convenuta.
40. La convenuta ritiene che il secondo motivo sia irricevibile, poiché la Commissione affronta sostanzialmente una questione di fatto. Gli argomenti della Commissione sarebbero di natura generale e irrilevanti per il caso di cui trattasi. Inoltre, tale motivo sarebbe anche infondato, in quanto la Commissione non può basare una decisione recante pregiudizio su un’ipotesi, cosa che essa ha tuttavia fatto, non solo per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio per la convenuta, ma anche relativamente all’ammontare di quest’ultimo.
V – Valutazione giuridica
41. Esaminerò di seguito prima il secondo motivo (A) e poi il primo (B). Tale approccio corrisponde alla struttura della sentenza, dato che il secondo motivo si riferisce ai punti 46-48 della sentenza impugnata, mentre il primo ai punti 49 e segg. della stessa. Esso mi sembra inoltre appropriato in quanto, a mio parere, la motivazione del Tribunale nei punti 49 e segg. contiene considerazioni meramente accessorie.
A – Sul secondo motivo
42. Il secondo motivo comprende due censure: la prima ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (1), la seconda la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione si sarebbe basata su una mera ipotesi (2). A mio avviso entrambe le censure devono essere respinte.
1. Sull’interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999
43. A mio parere, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell’interpretare l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Il Tribunale ha indicato correttamente che una decisione di recupero a carico di una determinata impresa, anche in considerazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 e in presenza delle circostanze in esso indicate, non può basarsi unicamente sull’ipotesi che l’impresa interessata sia stata favorita.
44. Si deve anzitutto evidenziare che l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 dev’essere interpretato in considerazione delle condizioni e dei precetti imposti dal diritto primario per le decisioni della Commissione nei procedimenti in materia di aiuti di Stato. Secondo l’art. 87, n. 1, CE, una decisione di recupero a carico di una determinata impresa può essere adottata se l’impresa interessata ha ricevuto aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che, favorendo detta impresa, falsino o minaccino di falsare la concorrenza tra Stati membri. Complessivamente, i requisiti posti dall’art. 87, n. 1, CE indicano che si deve accertare concretamente che l’impresa sia stata favorita, mentre per quanto riguarda la distorsione della concorrenza, è sufficiente constatarne la minaccia.
45. In applicazione del diritto primario mi sembra appurato che la Commissione, almeno nelle sue conclusioni, debba accertare concretamente il fatto che un’impresa sia stata favorita, qualora intenda adottare una decisione di recupero a carico di tale impresa. Tale obbligo derivante dal diritto primario non è messo in discussione dalla disposizione dell’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999, e ciò si deduce, a mio parere, già dal fatto che tale regolamento è un regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 89 CE.
46. Inoltre, dalla disciplina dell’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999, non si evince alcun elemento che consenta alla Commissione, in caso di mancata collaborazione di uno Stato membro, di basare una decisione di recupero sull’ipotesi che l’impresa interessata sia stata favorita.
47. Con la disciplina dell’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999 il legislatore comunitario ha recepito la giurisprudenza consolidata, secondo cui la Commissione può adottare una decisione in base alle informazioni disponibili allorché lo Stato membro omette di rispettare un’ingiunzione di fornire informazioni (13). Con tale disposizione si offre alla Commissione un ulteriore strumento per ottenere le informazioni necessarie anche in materia di decisioni su aiuti illegali, qualora uno Stato membro si rifiuti di collaborare, al fine di impedire o ostacolare una decisione (14).
48. A mio avviso tale disposizione disciplina anzitutto l’ambito entro cui la Commissione deve esaminare i fatti. Essa bilancia il principio del rispetto dei diritti della difesa e l’interesse della Commissione ad agire il più rapidamente possibile contro gli aiuti comunitari illegali. In linea di principio, la Commissione, nella procedura di aiuto, è tenuta – in virtù del principio del rispetto dei diritti della difesa – a indurre lo Stato membro interessato a fornirle tutte le informazioni necessarie (15). Qualora un’ingiunzione della Commissione in tal senso resti tuttavia infruttuosa, essa può adottare una decisione in base alle informazioni disponibili.
49. Tale disposizione incide sul controllo giurisdizionale della decisione della Commissione. Se lo Stato membro interessato non contesta gli elementi rilevati dalla Commissione sull’esistenza di un aiuto nonostante una relativa ingiunzione di fornire informazioni, non si può censurare la Commissione per essersi basata su tali elementi, anche qualora questi siano frammentari o incompleti (16). L’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999 disciplina in tal modo le condizioni in presenza delle quali la Commissione può ritenere provata una circostanza in base ad informazioni disponibili, eventualmente frammentarie (17).
50. Al contrario non posso dedurre né dalla lettera di tale disposizione (la «decisione è adottata in base alle informazioni disponibili») né dalla giurisprudenza in essa recepita (18), che la Commissione, in caso di mancato rispetto di una decisione d’ingiunzione di fornire informazioni, possa presupporre l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE. L’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999 non esime la Commissione dunque dall’obbligo di accertare concretamente l’esistenza di un vantaggio, di basare tale valutazione giuridica su fatti precisi e di rilevare che si sia in presenza di circostanze di fatto pertinenti. Esso riduce semplicemente il grado della prova, a partire dal quale la Commissione può concludere l’esistenza di circostanze da essa prese in considerazione (19). Ritengo che tale interpretazione dell'art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999, si imponga anche in considerazione dei diritti della difesa degli Stati membri, e in particolare di quelli delle persone interessate dalla decisione, che devono essere a conoscenza dei presupposti sui quali la Commissione fonda la sua decisione.
51. Una tale interpretazione dell’art. 13, n. 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999 non implica neanche, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, che l’imposizione del divieto di aiuto sia limitato in modo inaccettabile. Come sopra indicato, non si pretende che la Commissione proceda alla valutazione dei fatti con un grado della prova pari alla "certezza assoluta". In caso di decisione in base alle informazioni disponibili si mette piuttosto in conto che la Commissione non possiede tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la valutazione dei provvedimenti statali in esame.
52. Tuttavia, se la Commissione considera di non essere in condizioni di determinare l’esistenza di un vantaggio per un’impresa in base alle informazioni disponibili, essa non può basare una decisione di recupero a carico di tale impresa su una mera ipotesi. Come illustrato a giusto titolo dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, le autorità degli Stati membri sono implicate nella decisione di recupero. Ad esse spetta quindi effettuare il recupero dell’importo oggetto della decisione dalla SKL-M (insolvente), in solido con la convenuta, a prescindere dal fatto che la Commissione abbia solamente presupposto l’esistenza di un vantaggio in favore di quest’ultima (20).
53. Come giustamente sottolineato dal Tribunale, la Commissione, almeno in casi come quello in esame, può invece determinare il vero beneficiario e l’importo dell’aiuto che esso deve restituire nell’ambito della procedura di recupero, in collaborazione con lo Stato membro che, in tal caso, è tenuto a cooperare (21).
54. Devo infine concludere che la Commissione, alla luce delle considerazioni che precedono, non può basare una decisione di recupero, anche in presenza delle condizioni di cui all’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999, su una mera ipotesi. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dunque interpretato correttamente l’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999.
2. Sulla conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione si è basata su una mera ipotesi
55. La Commissione contesta al Tribunale di aver ingiustamente concluso che la Commissione si è basata su un’ipotesi nella decisione impugnata. Essa avrebbe piuttosto constatato che l’acquisizione del know‑how a condizioni non conformi al mercato costituisce un vantaggio per la convenuta.
56. A mio avviso, questa censura è ricevibile. Se è vero che nel procedimento d’impugnazione non si può, in linea di principio, rimettere in discussione l’accertamento dei fatti operato dal Tribunale, è pur vero che gli errori di diritto includono sia gli errori d’interpretazione di una norma, sia errori di valutazione giuridica dei fatti alla luce di una norma (22). Considero tale censura quindi ricevibile nei limiti in cui la Commissione sostiene che il Tribunale abbia definito erroneamente come ipotesi il contenuto (non controverso) della decisione impugnata.
57. Tuttavia tale censura è infondata. Il Tribunale ha correttamente affermato che la Commissione ha solo presunto e non concretamente accertato il trasferimento di risorse pubbliche alla convenuta.
58. La Commissione ha stabilito, al punto 85 della decisione impugnata, che l’aiuto controverso può essere utilizzato piuttosto in favore della convenuta che nell’interesse della SKL-M. Al punto 86 ha indicato che il trasferimento di know‑how potrebbe corrispondere ad un trasferimento di risorse statali alla convenuta per un importo massimo di 2,71 milioni di euro. Neanche dal fatto che la Commissione, al punto 87, abbia concluso che la Germania, contravvenendo all’art. 88, n. 3, del trattato CE, ha concesso illegalmente l’aiuto in questione, si desume implicitamente l’esistenza di un vantaggio per la convenuta. Al punto 88 la Commissione ha infatti ribadito che non si può escludere il trasferimento di risorse statali. Essa ha pertanto chiarito che, relativamente al vantaggio della ricorrente, si è trattato solo di un’ipotesi.
59. L’argomento della Commissione nel procedimento d’impugnazione, secondo cui essa non si sarebbe basata su un’ipotesi, o lo avrebbe fatto unicamente nella quantificazione del vantaggio, non trova fondamento nella decisione impugnata. La Commissione ha piuttosto meramente ipotizzato il trasferimento di risorse statali lasciando in conseguenza aperta la questione se sussista un vantaggio.
60. Il Tribunale ha dunque statuito a ragione che la Commissione si è basata su una mera ipotesi relativamente al vantaggio della convenuta.
61. Nei limiti in cui la Commissione solleva argomenti sul perché essa avrebbe dovuto, nel caso di specie, accertare concretamente il vantaggio della ricorrente, o piuttosto la ricorrente rileva motivi per cui la Commissione non avrebbe dovuto procedere ad alcun accertamento, si tratta di interventi irrilevanti ai fini del presente procedimento d’impugnazione. Dato che il Tribunale non è competente a sostituire la sua motivazione a quella della Commissione (23), è rilevante unicamente la motivazione realmente addotta dalla Commissione e non quella che quest’ultima avrebbe potuto addurre.
3. Conclusione parziale
62. Occorre dunque respingere il secondo motivo di impugnazione perché infondato.
B – Sul primo motivo
63. Con il suo primo motivo la Commissione solleva che la conclusione del Tribunale ai punti 49 e segg. della sentenza impugnata, secondo cui una determinazione del beneficiario di un aiuto non può aver luogo, secondo l’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999, in base alle informazioni disponibili, è viziata.
64. Tale motivo è ininfluente. La sentenza impugnata deve essere mantenuta poiché il Tribunale ha annullato parzialmente, a giusto titolo, la decisione impugnata per i motivi succitati. La Commissione non poteva basare la sua decisione a carico della ricorrente su un’ipotesi (24).
65. Per il resto si deve, a mio avviso, respingere tale motivo anche perché ha ad oggetto una conclusione cui non è giunto il Tribunale. Contrariamente a quanto illustrato dalla Commissione, il Tribunale, ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, non ha affermato che la determinazione del beneficiario di un aiuto in base alle informazioni disponibili è esclusa in linea di principio.
66. Al punto 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 non consente alla Commissione di basare una decisione di recupero contro una determinata impresa sull’ipotesi di un trasferimento di risorse statali a quest’ultima. Nella sua considerazione accessoria, contenuta ai punti 49 e segg. della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che una decisione di recupero non può essere messa in discussione dalle autorità nazionali, neanche qualora si basi su una mera ipotesi e che tali autorità pertanto, in caso di insolvenza della SKL-M, avrebbero dovuto recuperare dalla convenuta la parte dell’importo stabilito. Esso ha inoltre illustrato che i principi di diritto primario della disciplina degli aiuti non impongono l’obbligo di determinare in ogni caso il beneficiario o l’importo dell’aiuto già nella decisione di recupero.
67. Non posso quindi dedurre da alcuno di questi argomenti la conclusione, censurata dalla Commissione, secondo cui, in linea di principio, non vi è la possibilità di adottare una decisione in base alle informazioni disponibili, ai sensi dell’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999, sull’identificazione del beneficiario dell’aiuto o del destinatario dell’obbligo di restituzione.
68. In tale contesto si pone la questione di sapere come trattare dal punto di vista processuale un motivo d’impugnazione che solleva l’errore di diritto di una conclusione cui il Tribunale non è giunto.
69. La convenuta chiede che il primo motivo sia respinto in quanto ininfluente. A sostegno della sua conclusione si potrebbe rilevare, nel caso di specie, che la seconda censura è diretta contro una motivazione sulla quale non è realmente fondata la sentenza impugnata. Ritengo tuttavia che un motivo possa essere respinto in quanto ininfluente unicamente qualora non sussista un interesse legittimo al suo esame dal momento che anche se fosse accolto non condurrebbe all’annullamento della sentenza impugnata. Il fatto che un ricorrente si basi su una falsa premessa non compromette di per sé il suo interesse all’esame del motivo. Occorre chiarire piuttosto la questione, riguardante la fondatezza del motivo, se il Tribunale, nella sentenza impugnata, sia giunto o no alla conclusione sollevata dalla ricorrente (25).
70. Il primo motivo deve essere dunque dichiarato ininfluente alla luce degli argomenti citati al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, e deve essere peraltro respinto in quanto infondato, per i motivi indicati ai paragrafi 65-69 delle presenti conclusioni.
C – Conclusione parziale
71. Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado deve, pertanto, essere respinto in tutte le sue parti.
VI – Sulle spese
72. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
VII – Conclusione
73. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
– respingere il ricorso;
– condannare la Commissione alle spese del presente grado di giudizio.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 83, pag. 1.
3 – Art. 10, n. 1, del regolamento n. 659/1999.
4 – Art. 10, n. 2, prima frase, del regolamento n. 659/1999.
5 – Art. 10, n. 3, prima frase, del regolamento n. 659/1999.
6 – Art. 10, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 659/1999.
7 – GU 2001, C 27, pag. 5.
8 – Punto 103 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale.
9 – Punti 77 e 78 della decisione impugnata.
10 – Punto 81 della decisione impugnata.
11 – La Commissione ha ritenuto l'aiuto alla SKL-M incompatibile con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12).
12 – Punto 46 della sentenza impugnata.
13 – V., in particolare, sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione (Racc. pag. I-307, punto 22); 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑1433, punto 47); 13 aprile 1994, cause riunite C-324/90 e C-342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione (Racc. pag. I-1173, punto 29).
14 – A. Sinnaeve in M. Heidenhain: «Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts», Beck, 2003, par. 34, punto 6.
15 – Sentenza Germania e Pleuger Worthington/Commissione (cit., nota 13, punto 29).
16 – Sentenze della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑4551, punti 36 e 37) e 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-5163, punto 76); sentenza del Tribunale 19 ottobre 2005, causa T-318/00, Freistaat Thüringen/Commissione (Racc. pag. II-4179, punto 88).
17 – La norma incide dunque sul grado della prova. Secondo A. Sinnaeve , cit., nota 14, par. 34, punto 6, si tratta di una gestione semplificata della prova. V. comunque J.-P. Keppenne: «Une vue d’ensemble des règles de procédure de l’article 88 CE et commentaires sur leur application depuis l’entrée en vigueur du règlement 659/1999», European competition law, 2001, pagg. 205 e segg., 234, il quale considera che si tratti di una norma che inverte l'onere della prova.
18 – V., in particolare, sentenze Francia/Commissione (cit., nota 16, punto 22); Italia/Commissione (cit., nota 16, punto 47), nonché Germania e Pleuger Worthington/Commissione (cit., nota 16, punto 29).
19 – In tal senso anche A. Sinnaeve, cit., nota 14, par. 34, e nota 15, punto 6, che attira l'attenzione sul fatto che la Commissione, anche in questo caso, deve motivare la propria decisione, tuttavia in modo semplificato.
20 – Punto 49 della sentenza impugnata.
21 – Punto 50 della sentenza impugnata.
22 – Sentenza della Corte 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 49). V. anche, a tale proposito, par. 3 delle conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven 26 giugno 1991, nella causa C-145/90 P, Costacurta/Commissione (Racc. pag. I-5449).
23 – Sentenza della Corte 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. I-447, punti 44-48).
24 – V. sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C-302/99 P e C-308/99 P, Commissione e Francia/TF1 (Racc. pag. I-5603, punti 26-29).
25 – In tal senso, anche ordinanza della Corte 6 marzo 1997, causa C-150/96 P, Galtieri/Parlamento (Racc. pag. I-1229, punti 15 e segg.).
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