Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 novembre 2007 – Commissione / Belgio(causa C‑3/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/110/CE – Assistenza durante il transito – Provvedimenti di espulsione per via aerea – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Insufficienza della trasposizione di una direttiva in assenza di attività legislativa (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 2003/110, art. 5, n. 2) (v. punti 6-7)
2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 11)
3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321, pag. 26)
Dispositivo
Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, ad eccezione dell’art. 5, n. 2, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest’ultima.
Il ricorso è respinto per quanto riguarda la mancata attuazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 2003/110.
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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