SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 ottobre 2008
Causa C‑16/07 P
Marguerite Chetcuti
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso interno all’istituzione – Rigetto di una candidatura – Requisiti per l’ammissione»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 novembre 2006, causa T‑357/04, Chetcuti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑255 e II-A-2-1323).
Decisione: Rigetto dell’impugnazione.
Massime
1. Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo – Agente ausiliario – Criterio distintivo
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2 e 3)
2. Funzionari – Assunzione – Concorso interno all’istituzione – Partecipazione estesa agli agenti ausiliari – Obbligo – Insussistenza
1. Emerge dalle disposizioni dello Statuto e dal regime applicabile agli altri agenti che vi sono differenze tra lo status amministrativo, i requisiti di selezione e le condizioni di assunzione degli agenti ausiliari e quelli dei funzionari e degli agenti temporanei. Emerge da tali differenze che gli agenti ausiliari non sono assunti per svolgere un compito permanente presso le istituzioni comunitarie. Al contrario, la caratteristica che distingue il contratto di agente ausiliario è la precarietà quanto alla durata del suo impiego, dato che tale contratto può essere usato soltanto per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti. Gli agenti ausiliari costituiscono pertanto una categoria distinta di agenti che risponde a esigenze distinte delle istituzioni che li impiegano.
2. Conformemente alla struttura e all’obiettivo dello Statuto e del regime applicabile agli altri agenti, anche se l’autorità che ha il potere di nomina gode della facoltà di ammettere la partecipazione degli agenti ausiliari ad un concorso interno all’istituzione, essa non è però tenuta ad ammettere a ciascun concorso interno chiunque si trovi al suo servizio. Siffatto obbligo pregiudicherebbe l’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni comunitarie nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione, nell’interesse del servizio, delle modalità e delle condizioni di concorso.
3.
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