SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
17 luglio 2008
Causa C‑71/07 P
Franco Campoli
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzionari – Retribuzione – Pensione – Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza – Regime transitorio istituito dal regolamento che ha modificato lo Statuto dei funzionari – Eccezione di illegittimità»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 novembre 2006, causa T-135/05, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑297 e II-A-2-1527). Impugnazione incidentale proposta dalla Commissione.
Decisione: Rigetto dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale.
Massime
1. Impugnazione – Impugnazione incidentale – Oggetto – Dichiarazione di irricevibilità dell’impugnazione principale – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, secondo comma, e 61)
2. Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore
(Statuto dei funzionari, art. 82, nn. 1 e 3; allegato XIII, artt. 20, n. 1, e 24, n. 2; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
3. Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore
(Statuto dei funzionari, art. 83, n. 1, primo comma; allegato XIII, art. 20; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
1. Si evince dall’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia che ogni impugnazione deve essere volta all’annullamento totale o parziale di una decisione del Tribunale; in caso di annullamento, la Corte potrà statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
È quindi irricevibile un’impugnazione incidentale volta ad ottenere non l’annullamento della decisione impugnata, ma una dichiarazione d’irricevibilità dell’impugnazione principale.
2. Un coefficiente correttore unico per paese applicato alle pensioni dei funzionari può rappresentare un indice appropriato per rispecchiare, in modo inevitabilmente approssimativo, il costo della vita all’interno di uno Stato membro.
Alla luce del carattere inevitabilmente approssimativo di un coefficiente correttore unico per paese, lo scopo di garantire una certa equivalenza del potere di acquisto tra gli ex funzionari residenti nei diversi Stati membri deve infatti ritenersi raggiunto ove tale coefficiente correttore unico sia stabilito sulla base di criteri che ne garantiscano la rappresentatività. Orbene, il meccanismo di calcolo di questi coefficienti correttori in base al rapporto tra il costo della vita nello Stato membro di residenza e il costo della vita in Belgio (metodo «paese») riflette il costo della vita all’interno di uno Stato in modo almeno altrettanto rappresentativo del calcolo di tali coefficienti correttori in base al rapporto tra il costo della vita nella capitale del paese di residenza e il costo della vita a Bruxelles (metodo «capitale»).
Pertanto, poiché il metodo «paese» costituisce un metodo di calcolo adatto ad assicurare, nella misura del possibile, l’equivalenza del potere di acquisto tra i pensionati, il legislatore comunitario non ha violato il principio della parità di trattamento allorché, adottando il regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, ha sostituito il metodo «capitale» con il metodo «paese» per determinare i coefficienti correttori nell’ambito del regime transitorio delle pensioni.
3. La decisione del legislatore comunitario di riformare il regime pensionistico sopprimendo i coefficienti correttori per i diritti a pensione maturati a decorrere dal 1° maggio 2004, sancita dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, non è incompatibile con il principio della parità di trattamento. Se è vero che il precedente regime pensionistico, fondato su un sistema di coefficienti correttori e, di conseguenza, su una certa compensazione del potere di acquisto a seconda dello Stato membro di residenza del pensionato, costituiva un mezzo adeguato per attuare il suddetto principio, ciò non significa che ogni altro sistema sia incompatibile con questo stesso principio.
Un regime pensionistico che mira all’equivalenza del potere di acquisto è, infatti, solo uno dei possibili mezzi per garantire il principio della parità di trattamento. Tale principio è ugualmente rispettato da un sistema in base al quale i pensionati percepiscono, a parità di contribuzione, una pensione nominale uguale.
L’introduzione, nell’ambito del regime transitorio, di un coefficiente correttore minimo del 100% semplicemente anticipa, per una parte dei pensionati, la soppressione dei coefficienti correttori prevista dal regime definitivo.
Pertanto, dal momento che il regime pensionistico definitivo risultante dallo Statuto modificato, non essendo più finalizzato a garantire una certa equivalenza del potere di acquisto tra i pensionati indipendentemente dal loro luogo di residenza, è compatibile con il principio della parità di trattamento, il regime transitorio, che si limita ad anticipare il principio di una pensione ad importo «unico» a favore dei pensionati per i quali tale principio risulta vantaggioso, non è discriminatorio.
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