Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007 –
Commissione / Belgio
(causa C‑93/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/35/CE – Ambiente – Partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 8)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione nel termine impartito delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17)
Dispositivo
Non avendo adottato, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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