SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
31 gennaio 2008
Causa C-103/07 P
Angel Angelidis
contro
Parlamento europeo
«Impugnazione – Funzionari – Rapporto informativo – Valutatore unico – Presupposti – Consultazione del superiore gerarchico diretto precedente – Mancato trasferimento – Motivazione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 dicembre 2006, causa T‑416/03, Angelidis/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-2-317 e II-A-2-1607), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento del suo rapporto informativo per il periodo tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2001 e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa tanto di asserite irregolarità del rapporto informativo contestato, quanto dell’asserito ritardo nella redazione dello stesso.
Decisione Il ricorso è respinto. Il sig. Angelidis sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal Parlamento europeo.
Massime
1. Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Sistema istituito dal Parlamento
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
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