Causa C-136/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali — Professione di controllore del traffico aereo»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli
(Direttive del Consiglio 89/48 e 92/51)
Viola gli obblighi che gli incombono in forza delle direttive 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, uno Stato membro che non adotti un sistema di riconoscimento per quanto riguarda la professione di controllore del traffico aereo.
Infatti, tale professione deve essere qualificata come professione regolamentata nel senso di cui alle suddette direttive e rientra quindi nell’ambito di applicazione di queste ultime allorché l’esercizio dell’attività di controllore del traffico aereo è effettivamente disciplinato da disposizioni regolamentari che istituiscono un regime che ha l’effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano talune condizioni e di vietarne l’accesso a quelle che non le soddisfano. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che non esista una formazione sanzionata da un diploma unico che dia accesso all’esercizio della professione di cui trattasi. Poiché l’accesso alla professione di controllore del traffico aereo è subordinato al possesso di un diploma come definito dalla direttiva 89/48, ne consegue che incombe allo Stato membro interessato prevedere il riconoscimento dei diplomi che rientrano sia nella definizione contenuta nella direttiva 89/48, sia in quella che figura nella direttiva 92/51.
Poiché tali direttive non instaurano un sistema di riconoscimento automatico, il carattere specifico o locale di talune qualifiche che sono richieste in capo ad una persona che intenda esercitare la professione di controllore del traffico aereo nello Stato membro ospitante non osta a che siano confrontate, da un lato, le competenze certificate dai diplomi o dalle formazioni professionali acquisiti in uno Stato membro diverso da quello ospitante allo scopo di esercitare la medesima professione e, dall’altro lato, le nozioni e le qualifiche richieste per l’esercizio di essa in quest’ultimo Stato membro.
(v. punti 38-40, 45, 47, 53, 55, 57 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 ottobre 2008 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE –Riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali – Professione di controllore del traffico aereo»
Nella causa C‑136/07,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 7 marzo 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann (relatore), P. Kūris e L. Bay Larsen giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato, per quanto riguarda la professione di controllore del traffico aereo, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48 (GU L 209, pag. 25), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
La direttiva 89/48
2 L’art. 1 della direttiva 89/48 stabilisce quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
(…)
c) per professione regolamentata, l’attività o l’insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;
d) per attività professionale regolamentata, un’attività professionale per la quale l’accesso alla medesima o l’esercizio o una delle modalità di esercizio dell’attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma (…)
(...)».
3 L’art. 2 della medesima direttiva così dispone:
«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.
La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi».
4 L’art. 3, lett. a), della direttiva in parola prevede quanto segue:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, (…)».
5 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/48:
«L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
(…)
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:
– quando la formazione ricevuta conformemente all’articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante (…)
(...)».
La direttiva 92/51
6 Il termine «diploma» è così definito all’art. 1, lett. a), della direttiva 92/51:
«(…) qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali titoli:
– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di quest’ultimo,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo:
i) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello di cui al secondo trattino dell’articolo 1, lettera a) della direttiva 89/48/CEE, della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale in generale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre a questo ciclo di studi postsecondari,
ii) oppure uno dei cicli di formazione che figurano all’allegato C
e
– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita da tale titolo è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità, o fuori della Comunità in istituti di istruzione che impartiscono una formazione conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o quando il titolare del diploma ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto un titolo di formazione rilasciato in un paese terzo.
(…)».
7 L’art. 1, lett. e) ed f), della direttiva 92/51 contiene le seguenti definizioni:
«e) per “professione regolamentata”, l’attività o l’insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;
f) per “attività professionale regolamentata”, un’attività professionale, per la quale l’accesso o l’esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza. (...)».
8 L’art. 2, secondo comma, della direttiva 92/51 dispone che essa non si applica, in particolare, alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.
9 Ai sensi dell’art. 3 di detta direttiva:
«Fatt[a] salva l’applicazione delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a tale professione o l’esercizio della stessa, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso a questa stessa professione o l’esercizio della stessa sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro;
(…)».
10 L’art. 4, n. 1, della direttiva 92/51 è redatto nei termini seguenti:
«L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
(…)
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:
– quando la formazione ricevuta conformemente all’articolo 3, primo comma, lettere a) o b), verte su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE e prescritto nello Stato membro ospitante
(…)».
La direttiva 2006/23/CE
11 Il 17 maggio 2006 è entrata in vigore la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/23/CE, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (GU L 114, pag. 22), diretta ad aumentare i livelli di sicurezza e a migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo nella Comunità tramite il rilascio di una licenza comunitaria di controllore del traffico aereo.
Normativa nazionale
12 Le direttive 89/48 e 92/51 sono state trasposte nell’ordinamento giuridico spagnolo, rispettivamente, dal regio decreto 25 ottobre 1991, n. 1665 (BOE n. 280 del 22 novembre 1991, pag. 37916), e dal regio decreto 4 agosto 1995, n. 1396 (BOE n. 197 del 18 agosto 1995, pag. 25657). La professione di controllore del traffico aereo non rientra tra le professioni regolamentate in Spagna, come elencate negli allegati dei summenzionati regi decreti.
13 L’esercizio di tale professione in Spagna è specificamente disciplinato dal regio decreto 9 gennaio 1998, n. 3, relativo al titolo professionale civile e alla licenza di controllore del traffico aereo (BOE n. 17 del 20 gennaio 1998, pag. 1968).
14 Ai sensi dell’art. 1 del regio decreto n. 3/1998:
«Per esercitare professionalmente le funzioni di controllore del traffico aereo nel settore civile, è necessario essere in possesso del titolo professionale aeronautico civile di controllore del traffico aereo, nonché della licenza e delle qualifiche corrispondenti, conformemente ai requisiti previsti dal presente regio decreto».
15 L’art. 2 del summenzionato regio decreto così dispone:
«Ai fini del presente regio decreto, si intende per titolo professionale aeronautico civile di controllore del traffico aereo: il documento rilasciato dalla direzione generale dell’aviazione civile che certifica che il titolare di esso ha svolto con successo la formazione di base di controllore del traffico aereo.
Si intende per licenza: il documento rilasciato dalla direzione generale dell’aviazione civile che certifica che il titolare del titolo professionale aeronautico civile di controllore del traffico aereo può esercitare le funzioni ad esso inerenti per cui è qualificato. Le qualifiche del titolare, come pure le eventuali restrizioni e il certificato di idoneità fisica e psicologica necessario alla loro attuazione, sono contenuti in un documento allegato.
Si intende per qualifica: il documento rilasciato dalla direzione generale dell’aviazione civile e collegato alla licenza, in cui sono precisate le circostanze, le condizioni ed eventualmente le restrizioni relative all’esercizio di talune funzioni dei controllori del traffico aereo».
16 L’art. 3 del medesimo regio decreto stabilisce le seguenti condizioni per il rilascio del titolo di controllore del traffico aereo:
«1. L’ottenimento del titolo professionale aeronautico civile di controllore del traffico aereo è subordinato al compimento di una formazione di base di controllore del traffico aereo che si svolge secondo i programmi ufficiali, che comprendono una conoscenza teorica e pratica del diritto aeronautico, nonché delle regole della circolazione aerea, degli strumenti del controllo aereo, una conoscenza generale dell’aeronautica, dei fattori umani, della meteorologia, della navigazione e delle procedure operative.
2. Per seguire la formazione di base, i candidati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) Livello di studi richiesto: essere in possesso di un diploma universitario ufficiale di primo o di secondo ciclo, o aver terminato il primo ciclo completo di studi universitari di livello superiore.
b) Parlare e scrivere correntemente lo spagnolo e l’inglese senza che l’espressione orale consenta di rilevare difficoltà che possono nuocere alle comunicazioni radiotelefoniche.
c) Ottenere il corrispondente certificato di idoneità psicotecnica, fisica e psicologica».
17 L’art. 4 del regio decreto n. 3/1998, che fissa le condizioni per il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo, è formulato nei termini seguenti:
«La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata ai candidati che soddisfino le seguenti condizioni:
a) aver 21 anni compiuti;
b) essere in possesso di un titolo professionale aeronautico civile di controllore del traffico aereo;
c) aver seguito la formazione teorica e pratica richiesta per il rilascio di una delle qualifiche menzionate all’art. 7 del presente regio decreto;
d) aver svolto, in modo soddisfacente e sotto il controllo di un controllore qualificato a tal fine designato, un tirocinio di tre mesi consistente nel controllare in pratica il traffico aereo. La condizione di cui alla lett. c) del presente articolo può essere soddisfatta nel corso del periodo indicato in questa lettera;
e) essere in possesso di un certificato valido di idoneità fisica e psicologica che deve essere periodicamente rinnovato».
18 L’art. 7 di detto regio decreto, che elenca le qualifiche cui fa riferimento l’art. 4, lett. c), del medesimo decreto, così dispone:
«Sono previste le seguenti qualifiche:
a) controllo di aerodromo;
b) controllo di avvicinamento;
c) controllo radar di avvicinamento;
d) controllo regionale;
e) controllo radar regionale».
19 L’art. 6 del summenzionato regio decreto recita:
«Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo ha il diritto di svolgere a titolo professionale tutte le funzioni collegate al controllo del traffico aereo per cui è qualificato.
Tuttavia, le attribuzioni conferite possono essere oggetto di restrizioni da parte della direzione generale dell’aviazione civile per motivi collegati all’idoneità fisica e psicologica o alle circostanze tecniche e operative che riguardano la sicurezza aerea».
Procedimento precontenzioso
20 L’8 novembre 2000, la Commissione inviava al Regno di Spagna una lettera di messa in mora, in cui rilevava che le condizioni di accesso e di esercizio della professione di controllore del traffico aereo, come prescritte dal regio decreto n. 3/1998, erano incompatibili con le direttiva 89/48 e 92/51.
21 Ritenendo la risposta del Regno di Spagna in data 8 febbraio 2001 insoddisfacente, il 26 luglio 2001 la Commissione emetteva un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarsi a dette direttive.
22 L’11 febbraio 2003, la Commissione presentava un primo ricorso per inadempimento, ritenendo che il Regno di Spagna non avesse adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivantigli da tali direttive.
23 La Corte, con sentenza 14 ottobre 2004, causa C‑55/03, Commissione/Spagna, ha respinto tale ricorso come irricevibile, in quanto la formulazione delle censure e la definizione dell’oggetto della controversia, come esposte dalla Commissione nel suo ricorso, mancavano di chiarezza e di coerenza, impedendo in tal modo alla Corte di pronunciarsi utilmente sul ricorso.
24 In seguito ad una serie di scambi di lettere avvenuti tra la Commissione e il Regno di Spagna successivamente alla pronuncia della citata sentenza Commissione/Spagna – tra le quali sono comprese, in particolare, la lettera di messa in mora complementare del 21 marzo 2005, la risposta del Regno di Spagna del 23 maggio seguente, la seconda lettera di messa in mora complementare in data 19 dicembre 2005 e la risposta del Regno di Spagna del 20 febbraio 2006 –, la Commissione ha emesso, il 4 luglio 2006, un parere motivato complementare in cui invitava tale Stato membro a conformarsi alle direttive 89/48 e 92/51 entro un termine di due mesi a partire dal ricevimento di tale parere.
25 Ritenendo che la risposta della Repubblica francese al detto parere motivato complementare non fosse soddisfacente, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
26 La Commissione fa valere la violazione sia della direttiva 89/48 sia della direttiva 92/51, in quanto il diploma ottenuto in uno Stato membro e di cui viene richiesto il riconoscimento in Spagna può rientrare nell’ambito di applicazione di entrambe le direttive.
27 La Commissione constata che la professione di controllore del traffico aereo non rientra nell’elenco delle professioni regolamentate in Spagna che si trova negli allegati ai regi decreti 1665/1991 e 1396/1995. Orbene, risulterebbe evidente che tale professione è una «professione regolamentata» nel senso di cui alle direttive 89/48 e 92/51, poiché l’insieme dei titoli richiesti per esercitare tale professione in Spagna costituisce un «diploma» ai sensi di ognuna di tali direttive. Di conseguenza, la Commissione ritiene illegittima l’esclusione di tale professione dal meccanismo di riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali acquisiti negli altri Stati membri, previsto nei summenzionati regi decreti.
28 Secondo la Commissione, la circostanza che la direttiva 2006/23 possa essere considerata come una «direttiva specifica», nel senso di cui all’art. 2 delle direttive 89/48 e 92/51, non è pertinente ai fini del presente ricorso per inadempimento. Poiché il termine di trasposizione della direttiva 2006/23 è fissato al 17 maggio 2008 dall’art. 20, primo comma, della medesima, gli Stati membri devono riconoscere, anteriormente a tale data, i diplomi rilasciati negli altri Stati membri, in conformità delle disposizioni delle direttive 89/48 e 92/51.
29 Il Regno di Spagna replica che queste ultime direttive non sono applicabili alla professione di controllore del traffico aereo, in quanto in Spagna non esiste un «diploma» ai sensi di tale direttiva, che da solo abiliti a esercitare tale professione. Essa potrebbe essere esercitata solo sulla base dell’ottenimento di un insieme di titoli determinati.
30 Per quanto riguarda la direttiva 2006/23, il Regno di Spagna afferma che l’adozione di tale direttiva specifica prova che in precedenza il diritto comunitario non offriva strumenti adeguati a garantire la libera circolazione dei controllori del traffico aereo e non imponeva agli Stati membri il riconoscimento delle qualifiche professionali in tale settore. Di conseguenza, le condizioni richieste da questi ultimi per esercitare l’attività di controllore del traffico aereo non potevano essere riconosciute dagli Stati membri in base alle direttiva 89/48 e 92/51.
31 Inoltre, tale Stato membro sostiene che l’esercizio effettivo dell’attività di controllore del traffico aereo in Spagna è assoggettato, tra le altre condizioni, all’ottenimento di una qualifica a carattere locale, collegata al settore concreto in cui tale attività sarà esercitata (controllo di aerodromo, controllo regionale, ecc.). Così, persino le persone che hanno ottenuto in Spagna la formazione professionale corrispondente all’attività di controllore del traffico aereo non potranno esercitarla in qualsiasi parte del territorio nazionale, ma avranno bisogno di ottenere detta qualifica locale. A causa dell’esistenza di tale qualifica specifica, è a fortiori impossibile che una persona che ha ottenuto una formazione in un altro Stato membro possa essere autorizzata ad esercitare tale attività in Spagna.
32 Per quanto riguarda quest’ultimo argomento, la Commissione fa valere che il carattere «locale» o «specifico» di talune qualifiche non comporta che la professione di cui trattasi debba essere considerata come regolamentata e, di conseguenza, esclusa dall’ambito di applicazione delle direttive 89/48 e 92/51. Secondo la Commissione, lo Stato membro ospitante può richiedere il compimento di un tirocinio di adattamento o il superamento di una prova attitudinale prima di attribuire tale qualifica al titolare di un diploma rilasciato da un altro Stato membro, in conformità delle disposizioni di tali direttive.
Giudizio della Corte
33 Per quanto riguarda l’argomento invocato dal Regno di Spagna secondo cui la professione di controllore del traffico aereo non rientrerebbe nell’ambito di applicazione delle direttive 89/48 e 92/51, poiché non si tratta di una «professione regolamentata», tenuto conto dell’assenza di un «diploma», nel senso di cui alle summenzionate direttive, che abiliterebbe a esercitare tale attività, occorre constatare che la nozione di professione regolamentata ai sensi di tali direttive è compresa nel diritto comunitario e che risulta dalle definizioni contenute agli artt. 1, lett.c) e d), della direttiva 89/48 e 1, lett. e) ed f), della direttiva 92/51, che una professione deve essere considerata regolamentata qualora l’accesso all’attività professionale che la caratterizza o il suo esercizio sia disciplinato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che istituiscono un regime che produce l’effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano talune condizioni e di vietare l’accesso a quelle che non le soddisfano (v., in tal senso, sentenza 13 novembre 2003, causa C‑313/01, Morgenbesser, Racc. pag. I‑13467, punto 49).
34 Nella fattispecie, dal fascicolo presentato alla Corte risulta che l’esercizio della professione di controllore del traffico aereo in Spagna è disciplinato specificamente dal regio decreto n. 3/1998 ed è riservato alle persone in possesso di taluni titoli rilasciati dalla direzione generale dell’aviazione civile.
35 Tale regio decreto esige, in particolare, per l’esercizio di tale professione, il possesso di un titolo professionale aeronautico civile di controllore del traffico aereo che attesti che il suo titolare ha seguito con successo una formazione di base e che, tra le altre condizioni, è in possesso di un diploma universitario ufficiale di primo o di secondo ciclo o ha terminato il primo ciclo completo di studi universitari di livello superiore in Spagna.
36 D’altronde, l’accesso alla professione di controllore del traffico aereo in Spagna richiede, in conformità del regio decreto n. 3/1998, l’ottenimento di una licenza di controllore del traffico aereo che attesti che il titolare del titolo professionale aeronautico civile di controllore può esercitare le funzioni ad esso inerenti per cui è qualificato. Inoltre, l’ottenimento di tale licenza è subordinato al compimento di un tirocinio di tre mesi consistente nel controllare in pratica il traffico aereo.
37 Infine, tale regio decreto prevede che è necessario ottenere le «qualifiche» che abilitino all’esercizio di specifiche funzioni. Si tratta di un documento collegato alla licenza che precisa le circostanze, le condizioni e, eventualmente, le restrizioni relative all’esercizio di talune funzioni dei controllori del traffico aereo. Tali qualifiche possono, in particolare, riguardare il controllo di aerodromo, il controllo di avvicinamento, il controllo radar di avvicinamento, il controllo regionale nonché il controllo radar regionale e sono ottenute in seguito ad una formazione teorica e pratica.
38 Ne risulta che l’esercizio dell’attività di controllore del traffico aereo in Spagna è effettivamente disciplinato da disposizioni regolamentari che istituiscono un regime che ha l’effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano talune condizioni e di vietarne l’accesso a quelle che non le soddisfano.
39 Di conseguenza, la professione di controllore del traffico aereo in Spagna deve essere qualificata come una professione regolamentata nel senso di cui alle direttive 89/48 e 92/51 e rientra quindi nel loro ambito di applicazione.
40 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che non esiste in Spagna una formazione sanzionata da un diploma unico che dia accesso all’esercizio della professione di cui trattasi.
41 Infatti, risulta dagli artt. 1, lett. a), delle direttive 89/48 e 92/51 che la nozione di diploma include «qualsiasi insieme di diplomi», di certificati o di altri titoli di formazione.
42 Inoltre, la circostanza che un «diploma» non assuma la forma di un documento unico, ma sia composto da un insieme di titoli, certificati o altri documenti è priva di pertinenza in quanto la funzione essenziale di tale diploma, a prescindere dalla forma che assume, è di attestare che l’interessato ha effettuato con profitto un determinato ciclo di studi che fornisce le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata nello Stato membro di cui trattasi o di esercitarla (v., in tal senso, per quanto riguarda la qualifica come «diploma» nel senso della direttiva 89/48 dell’attestato di superamento di un esame di fine formazione, sentenza 9 settembre 2003, causa C‑285/01, Barbaud, Racc. pag. I‑8219, punto 52).
43 Poiché l’accesso alla professione di controllore del traffico è subordinato in Spagna al possesso di un «diploma» nel senso della direttiva 89/48, ne consegue, conformemente all’art. 3 di essa, che l’autorità competente di tale Stato membro non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a tale professione o il suo esercizio alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini, qualora le condizioni elencate al medesimo art. 3 siano soddisfatte.
44 Dal momento che una di tali condizioni è il possesso di un diploma nel senso di cui alla direttiva 89/48, gli interessati devono quindi aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni.
45 Inoltre, poiché l’accesso alla professione di controllore del traffico aereo è subordinato in Spagna al possesso di un diploma come definito dalla direttiva 89/48, ne consegue, in conformità dell’art. 3, della direttiva 92/51, che l’autorità competente di tale Stato non può rifiutare al cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a tale professione o il suo esercizio alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini, qualora le condizioni elencate in tale articolo siano soddisfatte.
46 Una di tali condizioni è il possesso di un diploma nel senso della direttiva 92/51. La definizione di diploma contenuta in tale direttiva è più ampia di quella della direttiva 89/48 e, in particolare, non richiede che gli interessati abbiano seguito con successo un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni.
47 Così, è compito degli Stati membri prevedere il riconoscimento dei diplomi che rientrano sia nella definizione contenuta nella direttiva 89/48, sia in quella che figura nella direttiva 92/51. Orbene, la normativa spagnola non prevede tale riconoscimento.
48 Per quanto riguarda l’argomento del Regno di Spagna con cui viene escluso tale obbligo di riconoscimento in base a tali direttive in considerazione dell’adozione di una direttiva specifica in materia, cioè la direttiva 2006/23, esso non può essere accolto.
49 Infatti, la direttiva 2006/23, adottata sulla base dell’art. 80, n. 2, CE, che fa parte del titolo V della terza parte del Trattato CE, relativo alla politica comune dei trasporti, si inserisce, come indica il suo primo ‘considerando’, nell’ambito dell’«attuazione della normativa sul cielo unico europeo». Per garantire il massimo livello di sicurezza tale direttiva è diretta, come risulta dal suo ottavo ‘considerando’, ad «armonizzare i requisiti in materia di qualifiche, competenza ed accesso alla professione di controllore del traffico aereo». Così, l’art. 1 della medesima direttiva enuncia che essa ha «l’obiettivo (…) [di] aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo nella Comunità tramite il rilascio di una licenza comunitaria di controllore del traffico aereo». In forza dell’art. 4 di detta direttiva, solo i controllori titolari di una licenza rilasciata in conformità delle disposizioni di essa potranno fornire i servizi di controllo del traffico aereo. Le condizioni di ottenimento di tale licenza sono definite all’art. 5 della direttiva 2006/23, mentre l’art. 15 di quest’ultima disciplina il riconoscimento reciproco delle licenze di controllore del traffico aereo.
50 Pertanto, occorre dichiarare che l’obiettivo essenziale della direttiva 2006/23 è di istituire regole comunitarie relative all’adozione e al mantenimento della licenza di controllore del traffico aereo, il che permette di considerare tale direttiva come una «direttiva specifica» nel senso di cui all’art. 2 delle direttive 89/48 e 92/51. Orbene, poiché il termine di trasposizione della direttiva 2006/23 è stato fissato al 17 maggio 2008, dall’art. 20, primo comma, della medesima, il riconoscimento da parte di uno Stato membro dei diplomi e delle formazioni professionali acquisiti in un altro Stato membro e che danno accesso alla professione di controllore del traffico aereo doveva essere effettuato, in linea di principio, prima di tale data, alle condizioni previste dalle direttive 89/48 e 92/51.
51 Di conseguenza, l’argomento invocato dal Regno di Spagna sul fondamento della direttiva 2006/23 deve essere respinto.
52 Infine, occorre esaminare l’argomento enunciato da tale Stato membro, secondo cui la necessità di una «qualifica» che, in forza dell’art. 2 del regio decreto n. 3/1998, è un documento rilasciato dalla direzione generale dell’aviazione civile e collegato alla licenza, in cui sono precisate le circostanze, le condizioni e, eventualmente, le restrizioni relative all’esercizio di talune funzioni dei controllori del traffico aereo e che riguarda quindi talune materie specifiche, come il controllo di aerodromo, il controllo di avvicinamento, il controllo radar di avvicinamento, il controllo regionale e il controllo radar regionale. Una qualifica di tal genere, essendo di natura specifica o locale, impedirebbe, per definizione, il riconoscimento in Spagna delle qualifiche ottenute in un altro Stato membro.
53 A tale proposito è necessario rilevare che le direttive 89/48 e 92/51 non instaurano un sistema di riconoscimento automatico. Infatti, pur riconoscendo il diritto di accesso alle professioni regolamentate, tali direttive consentono, in forza del loro art. 4, n. 1, lett. b), allo Stato ospitante di sottoporre il richiedente, cittadino di un altro Stato membro, a un tirocinio di adattamento o ad una prova attitudinale, in particolare quando la formazione ricevuta verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure quando la professione regolamentata in quest’ultimo comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente oppure, infine, quando la differenza tra le attività professionali nei due Stati membri interessati è caratterizzata da una formazione specifica diversa (v., per quanto riguarda la direttiva 89/48, sentenza 8 maggio 2008, causa C‑39/07, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).
54 Il sistema di mutuo riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali istituito dalle direttive 89/48 e 92/51 non implica che i titoli rilasciati da altri Stati membri attestino una formazione analoga o comparabile a quella prescritta dallo Stato membro ospitante. Infatti, secondo il sistema creato dalle direttive, un diploma è riconosciuto non in ragione del valore intrinseco della formazione che sanziona, ma in quanto dà accesso, nello Stato membro in cui è stato rilasciato o riconosciuto, ad una professione regolamentata. Differenze nella durata o nel contenuto della formazione acquisita nello Stato membro di provenienza rispetto a quella impartita nello Stato membro ospitante non possono bastare a giustificare il rifiuto di riconoscimento della qualifica professionale di cui si tratta. Al massimo, se tali differenze sono di natura sostanziale, possono giustificare che lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente soddisfi l’una o l’altra misura di compensazione prevista dall’art. 4 di tali direttive (v., in tal senso, con riguardo alla direttiva 89/48, sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑330/03, Colegio, Racc. pag. I‑801, punto 19).
55 Ne consegue che il carattere specifico o locale di talune qualifiche che sono richieste, in conformità dell’art. 2 del regio decreto n. 3/1998, in capo a una persona che intenda esercitare la professione di controllore del traffico aereo in Spagna non osta a che siano confrontate, da un lato, le competenze certificate dai diplomi o dalle formazioni professionali acquisiti in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna allo scopo di esercitare la medesima professione e, dall’altro lato, le nozioni e le qualifiche richieste per l’esercizio di essa in quest’ultimo Stato membro.
56 Di conseguenza, l’argomento invocato dal Regno di Spagna deve essere respinto.
57 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che, non avendo adottato, per quanto riguarda la professione di controllore del traffico aereo, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 89/48 e 92/51, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive.
Sulle spese
58 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna, che è risultato soccombente, quest’ultimo dev’essere condannato alle spese
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, per quanto riguarda la professione di controllore del traffico aereo, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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