Causa C‑144/07 P
K-Swiss Inc.
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Termine di ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado — Decisione dell’UAMI — Notifica per mezzo di corriere espresso — Calcolo del termine di ricorso»
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Notifica
(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 61, n. 2, e 62, n. 1)
2. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Notifica
(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 68)
1. Una notifica per mezzo di corriere espresso non rappresenta una «notifica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno» ai sensi della regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.
(v. punti 20-22)
2. Qualora l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non sia in grado di provare che un documento è stato debitamente notificato ovvero qualora le disposizioni applicabili alla sua notifica non siano state rispettate, ma il documento in questione sia pervenuto al destinatario, risulta dalla regola 68 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che l’Ufficio ha la possibilità di produrre elementi di prova in merito alla data di tale ricezione e che il documento si considera notificato in tale data.
(v. punto 23)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 ottobre 2008 (*)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 2868/95 – Termine di ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado – Decisione dell’UAMI – Notifica per mezzo di corriere espresso – Calcolo del termine di ricorso»
Nel procedimento C‑144/07 P,
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta l’11 marzo 2007,
K-Swiss Inc., con sede a West Lake Village (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. H.E. Hübner, advocate,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e P. Kūris, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 aprile 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la società K‑Swiss Inc. (in prosieguo: la «K‑Swiss») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2006, T‑14/06, K‑Swiss/UAMI (Strisce parallele su una scarpa) (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2005 (procedimento R 1109/2004‑1; in prosieguo: la «decisione controversa») relativa alla registrazione come marchio comunitario di un marchio che si presenta in forma di cinque strisce parallele disposte sulla parte laterale della rappresentazione di una scarpa.
Contesto normativo
2 Ai sensi dell’art. 63, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), il ricorso contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.
3 Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, i termini processuali sono aumentati di un termine forfetario in ragione della distanza di dieci giorni.
4 Ai sensi della regola 61, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo il «regolamento n. 2868/95»):
«1. Nelle procedure dinnanzi all’[UAMI], le notifiche cui procede l’[UAMI] consistono nell’invio del documento originale, [di una copia non autenticata del documento originale] o di un tabulato secondo la regola 55, ovvero, per i documenti presentati dalle parti stesse, di duplicati o copie non autenticati.
2. La notifica avviene:
a) per posta, secondo la regola 62;
b) mediante consegna a mano, secondo la regola 63;
c) mediante deposito nella casella postale presso l’[UAMI], secondo la regola 64;
d) [mediante telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione], secondo la regola 65;
e) [mediante pubblicazione], secondo la regola 66».
5 La regola 62, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2868/95 prevede:
«1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’[UAMI] prescrive tale forma di notifica. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.
(…)
3. La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all’impostazione, salvo che la lettera non venga recapitata, o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione, spetta all’[UAMI] provare l’avvenuto recapito e, se del caso, la data dello stesso».
6 La regola 68 di questo stesso regolamento dispone infine:
«Se un documento è pervenuto al destinatario e l’[UAMI] non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’[UAMI] come data di ricezione».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata
7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 16 gennaio 2006, la K‑Swiss ha proposto un ricorso avverso la decisione controversa.
8 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 3 aprile 2006, l’UAMI ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, conformemente all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
9 Ritenendosi sufficientemente informato dai documenti versati agli atti, il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha statuito sulla domanda in oggetto senza proseguire il procedimento e ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla K‑Swiss.
10 Ai punti 22‑30 dell’ordinanza in questione, il Tribunale ha motivato la sua decisione come segue:
«22 Il Tribunale osserva che, come sostenuto dalla ricorrente, la consegna della decisione [controversa] tramite il servizio di corriere [espresso] di una società quale la società DHL non compare tra i modi di notifica previsti dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Inoltre, si deve constatare che né l’UAMI né la ricorrente, la quale afferma anzi espressamente che la consegna da parte della società DHL non costituisce una notifica per posta, sostengono che il plico DHL recapitato alla ricorrente in data 28 ottobre 2005 è stato inviato sotto forma di lettera raccomandata, né, peraltro, che la società DHL è autorizzata ad effettuare siffatti invii in Germania né, infine, che la decisione [controversa] è stata notificata alla ricorrente mediante uno degli altri modi previsti dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95, e dalle regole 62‑66 dello stesso regolamento. A tale riguardo, si deve del resto rilevare che la lettera di copertura del plico DHL recapitato alla ricorrente non indica in alcun modo che si tratta di una lettera raccomandata, ma soltanto che la corrispondenza in questione viene “notificata esclusivamente mediante DHL”.
23 Consegue da quanto esposto che la decisione [controversa] non è stata notificata alla ricorrente in conformità di quanto richiesto dall’applicazione delle regole 61 e 62 del regolamento n. 2868/95.
24 Questa circostanza, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è tale da indurre a concludere che il presente ricorso sia stato presentato nei termini.
25 In effetti, è necessario ricordare che, ai sensi della regola 68 del regolamento n. 2868/95, intitolata “Correzione di irregolarità della notifica”, “[s]e un documento è pervenuto al destinatario e l’[UAMI] non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’[UAMI] come data di ricezione”.
26 Tale disposizione, letta nel suo complesso, deve essere intesa nel senso che si riconosce all’UAMI la possibilità di stabilire la data in cui un documento è pervenuto al suo destinatario, quando questo non è in grado di provare che il documento è stato debitamente notificato o quando le disposizioni applicabili alla notifica non sono state osservate, e annette a tale prova gli effetti giuridici di una notifica regolare [sentenza del Tribunale 19 aprile 2005, cause riunite T‑380/02 e T‑128/03, Success‑Marketing/UAMI – Chipita (PAN & CO), Racc. pag. II‑1233, punto 64].
27 Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la ricorrente ha ricevuto il plico DHL in data 28 ottobre 2005, come dimostra, peraltro, la scheda di spedizione di cui dispone la cancelleria delle commissioni di ricorso.
28 Ai sensi della regola 68 del regolamento n. 2868/95, la decisione [controversa] si ritiene notificata alla ricorrente in data 28 ottobre 2005, per cui la presunzione prevista dalla regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 non può trovare applicazione nel caso di specie. Ciò è peraltro conforme alla regola 70, n. 2, del regolamento n. 2868/95, secondo cui: “[s]alvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato”. Analogamente, secondo una giurisprudenza costante relativa all’art. 230, quinto comma, CE, nell’ipotesi che l’atto impugnato sia stato notificato al suo destinatario, il dies a quo del termine iniziale di ricorso corrisponde al giorno di ricezione da parte del suddetto destinatario (si veda, in questo senso, sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II‑219, punto 19, confermata, a seguito di ricorso, dalla sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619).
29 Così stando le cose, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94, il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso, aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, in virtù dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, è giocoforza constatare che il termine di ricorso contro la decisione [controversa] è giunto a scadenza il 9 gennaio 2006.
30 Il presente ricorso, depositato in data 16 gennaio 2006, è pertanto tardivo e deve essere respinto in quanto irricevibile».
Conclusioni delle parti
11 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte:
– di annullare l’ordinanza impugnata;
– di condannare l’UAMI alle spese.
12 L’UAMI chiede alla Corte:
– di respingere l’impugnazione in quanto non fondata;
– di condannare la K‑Swiss alle spese.
Sull’impugnazione
13 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo attinente alla violazione delle regole 61, 62 e 68 del regolamento n. 2868/95.
Argomenti delle parti
14 La K‑Swiss ha riconosciuto che la decisione controversa le è stata recapitata tramite il servizio di corriere espresso della società DHL in data 28 ottobre 2005, ma ritiene, tuttavia, necessario stabilire se detto recapito sia da considerare come effettuato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in conformità alla regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95.
15 In proposito, la ricorrente sottolinea che, dal punto di vista della funzione svolta, la prova del recapito del documento fornita dal titolare di un servizio di corriere espresso quale DHL, è identica alla prova connessa ad una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dato che l’unica differenza che sussiste è che il servizio della DHL non prevede la restituzione di un avviso di ricevimento allo speditore.
16 La K‑Swiss indica, inoltre, che l’UAMI ha modificato la propria prassi in merito alla notifica delle decisioni delle commissioni di ricorso e che risulta da un’istruzione del presidium delle suddette commissioni, datata 10 maggio 2006, indirizzata alla cancelleria dell’UAMI, che, in caso di notifica di queste decisioni per posta, la stessa viene effettuata per lettera raccomandata, o tramite servizio di corriere. Dunque, non sarebbe possibile ritenere che l’UAMI abbia adottato deliberatamente una prassi di notifica destinata a creare irregolarità della notifica ai sensi della regola 68 del regolamento n. 2868/95.
17 Pur concludendo per il rigetto dell’impugnazione, l’UAMI precisa che il Tribunale non avrebbe potuto applicare la regola 68 del regolamento n. 2868/95 dato che la notifica tramite corriere espresso non costituisce una notifica irregolare. Secondo l’UAMI, infatti, la notifica delle decisioni delle commissioni di ricorso con tale mezzo dovrebbe essere assimilata ad una notifica per posta ai sensi delle disposizioni della regola 62 di tale regolamento.
18 Per contro, l’UAMI ritiene che la presunzione stabilita al n. 3 della regola in questione, ai termini della quale la notifica per posta si considera effettuata nei confronti del suo destinatario il decimo giorno dopo l’invio per posta, può essere superata nel caso in cui sia provata la data reale del ricevimento della notifica. Pertanto, l’UAMI rileva che, nel caso di specie, il termine per presentare un ricorso avverso la decisione controversa è scaduto il 9 gennaio 2006. Di conseguenza, il Tribunale sarebbe giunto ad una soluzione accettabile respingendo il ricorso in quanto irricevibile, ma avrebbe applicato erroneamente le disposizioni pertinenti del regolamento n. 2868/95.
Giudizio della Corte
19 Occorre osservare che la regola 61 del regolamento n. 2868/95, recante «disposizioni generali sulle notifiche», elenca in via tassativa le modalità con cui l’UAMI notifica, in particolare, le sue decisioni. Così, al n. 2 di tale regola, si precisa che la notifica può essere fatta per posta, per consegna a mano, mediante deposito nella casella postale presso l’UAMI, mediante telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione o mediante pubblicazione.
20 Inoltre, nel caso di una notifica per posta, risulta dalla regola 62, n. 1, del regolamento in oggetto che, nel caso di una decisione che fa decorrere un termine, quale la decisione controversa, tale notifica deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
21 Orbene, al punto 22 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che le parti non sostengono né che il corriere espresso inoltrato dalla società DHL e recapitato alla ricorrente sia stato inviato sotto forma di lettera raccomandata, né che tale società sia autorizzata ad effettuare spedizioni raccomandate in Germania, e ha inoltre appurato che la lettera di copertura del plico non indicava che si trattasse di una lettera raccomandata, ma sottolineava che la corrispondenza in questione veniva «notificata esclusivamente mediante DHL».
22 Pertanto, il Tribunale ne ha giustamente dedotto che una tale notifica non rappresenta una «notifica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno» ai sensi della regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95.
23 Tuttavia, e contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI, qualora quest’ultimo non sia in grado di provare che un documento è stato debitamente notificato ovvero qualora le disposizioni applicabili alla sua notifica non siano state rispettate, ma il documento in questione sia pervenuto al destinatario, risulta dalla regola 68 del regolamento n. 2868/95, legittimamente applicata dal Tribunale, che l’UAMI ha la possibilità di produrre elementi di prova in merito alla data di tale ricezione e che il documento si considera notificato in tale data.
24 Il Tribunale ha anche ritenuto correttamente che il ricorso proposto dalla K‑Swiss in data 16 gennaio 2006 fosse tardivo e dovesse essere dichiarato irricevibile.
25 Infatti, il Tribunale, dopo aver osservato, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, che era pacifico tra le parti che la ricorrente avesse ricevuto il corriere espresso inoltrato da DHL in data 28 ottobre 2005, ha constatato, al punto 29 dell’ordinanza che, in considerazione delle disposizioni del suo regolamento di procedura e dell’articolo 63, n. 5, del regolamento n. 40/94, il termine di ricorso avverso la decisione controversa era scaduto il 9 gennaio 2006.
26 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.
Sulle spese
27 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La K‑Swiss Inc. è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
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