Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 gennaio 2009 – Commissione / Portogallo
(causa C‑150/07)
«Inadempimento di uno Stato – Ritardo nel versamento delle risorse proprie – Interessi di mora dovuti – Regole di contabilizzazione – Regime ATA»
1. Risorse proprie delle Comunità europee – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri (Regolamento del Consiglio n. 1552/89, artt. 2, 6, n. 2, e 10) (v. punti 61‑64)
2. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punti 65‑66, 68)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, 6, n. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) – Rifiuto di pagare interessi di mora in caso di ritardato versamento delle risorse proprie nell’ambito del regime ATA – Regole di contabilizzazione.
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese, rifiutandosi di pagare alla Commissione delle Comunità europee gli interessi di mora dovuti per il ritardato versamento di risorse proprie nell’ambito del regime ATA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 6, n. 2, e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica portoghese sopporta, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione delle Comunità europee.
4)
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese per la parte restante.
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