Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2008 –
Commissione / Spagna
(causa C‑196/07)
«Inadempimento di uno Stato – Politica della concorrenza – Concentrazioni – Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione – E.ON/Endesa»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte –Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25‑26)
2. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione ad opera del parere motivato – Termine impartito allo Stato membro – Cessazione posteriore dell’inadempimento – Interesse al proseguimento dell’azione – Eventuale responsabilità dello Stato membro (Art. 226 CE) (v. punti 27‑28)
3. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione – Difficoltà di esecuzione – Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punto 30)
4. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione – Mezzi difensivi – Contestazione della legittimità della decisione – Irricevibilità – Limiti – Atto inesistente (Artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 34‑38)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M. 4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 4279 def.] e dell’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 (caso COMP/M. 4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 7039 def.)
Dispositivo
1)
Non avendo soppresso:
– le condizioni nn. 1‑6, 8 e 17 imposte dalla decisione della Commissione nazionale per l’energia, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M.4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 4279 def.], e
– le condizioni modificate nn. 1, 10, 11 e 15, imposte dalla decisione del Ministro dell’Industria, del Turismo e del Commercio, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 [caso COMP/M.4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 7039 def.], entro i termini stabiliti,
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2 di entrambe tali decisioni.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy