Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 febbraio 2008 – Commissione / Irlanda
(causa C‑211/07)
«Inadempimento di uno Stato – Trasposizione non corretta – Direttiva 84/5/CEE – Art. 1, n. 4 – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli – Condizioni di esclusione dall’indennizzo dei passeggeri di un autoveicolo non assicurato»
Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 84/5 (Direttiva del Consiglio 84/5, art. 1, n. 4, terzo comma) (v. punto 14)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 1, n. 4, della direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17) – Risarcimento del danno provocato da veicoli non assicurati adeguatamente – Condizioni di esclusione che vanno oltre quelle sancite dalla direttiva
Dispositivo
Mantenendo in vigore l’art. 5, nn. 2 e 3, dell’accordo in materia di assicurazione degli autoveicoli (Motor Insurance Agreement), concluso il 31 maggio 2004 tra il Ministro dei Trasporti irlandese ed il Motor Insurers' Bureau of Ireland, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 1, n. 4, terzo comma, della direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
L’Irlanda è condannata alle spese.
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