Causa C‑221/07
Krystyna Zablocka-Weyhermüller
contro
Land Baden-Württemberg
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart)
«Prestazioni assegnate ai coniugi superstiti delle vittime di guerra — Requisito della residenza nel territorio nazionale — Art. 18, n. 1, CE»
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale
(Art. 234 CE)
2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale
(Art. 234 CE)
3. Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Vantaggi sociali
(Art. 18 CE)
1. Nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, spetta soltanto al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi.
(v. punto 20)
2. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte.
(v. punto 20)
3. L’art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro in base alla quale quest’ultimo neghi l’erogazione di talune prestazioni concesse ai familiari superstiti delle vittime di guerra, per la sola ragione che essi sono domiciliati nel territorio di alcuni Stati membri determinati.
Sicuramente, tanto la volontà di fornire una prestazione appropriata ai beneficiari domiciliati fuori dello Stato in questione, tenendo conto delle differenze attuali tra il costo della vita, il reddito e l’importo medio delle prestazioni sociali erogate in tale Stato membro e quelli dello Stato nel quale risiede l’avente diritto, quanto l’esigenza di permettere un controllo adeguato della situazione professionale e sociale degli aventi diritto e, in particolare, del loro reddito, costituiscono considerazioni obiettive di interesse generale idonee a giustificare che le condizioni o le modalità di versamento delle dette prestazioni possano influire sulla libertà di circolazione.
Tuttavia, un simile requisito di residenza non può essere ritenuto proporzionato agli obiettivi perseguiti laddove circoscrive espressamente l’applicazione della sospensione delle dette prestazioni agli aventi diritto domiciliati o residenti nel territorio di alcuni Stati membri, senza tener conto dell’esistenza degli Stati non menzionati nella normativa nazionale nei quali il costo della vita è inferiore a quello di alcuni tra gli Stati membri in essa contemplati. Del pari, l’esigenza di permettere un controllo adeguato della situazione professionale e sociale degli aventi diritto dovrebbe essere soddisfatta in modo identico in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi siano o no elencati nella normativa nazionale.
Inoltre, nei limiti in cui tale normativa si limita a sospendere l’erogazione delle prestazioni da essa previste, non si può validamente sostenere che essa costituisca un mezzo idoneo per adeguare tali prestazioni tenendo conto delle differenze attuali esistenti tra lo Stato in questione e lo Stato di residenza dell’avente diritto relativamente al costo della vita, al reddito ed all’importo medio delle prestazioni a carattere sociale.
Infine, se è pur vero che, con riferimento alle prestazioni concesse in funzione del reddito, può rivelarsi necessario un controllo della situazione professionale e sociale degli aventi diritto, è innegabile che la sospensione delle stesse costituisce una misura che eccede quanto necessario per realizzare siffatto controllo.
(v. punti 38-39, 41-44, 46-48 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 dicembre 2008 (*)
«Prestazioni assegnate ai coniugi superstiti delle vittime di guerra – Requisito della residenza nel territorio nazionale – Art. 18, n. 1, CE»
Nel procedimento C‑221/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sozialgericht Stuttgart (Germania) con decisione 26 aprile 2007, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2007, nella causa
Krystyna Zablocka-Weyhermüller
contro
Land Baden-Württemberg,
con l’intervento di:
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Land Baden-Württemberg, dal sig. H. Sprau, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. J. Möller e dal sig. M. Lumma, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 18, n. 1, CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la sig.ra Zablocka-Weyhermüller ed il Land Baden‑Württemberg, avente ad oggetto il rifiuto di quest’ultimo di versare alla predetta determinati assegni che essa ritiene esserle dovuti nella sua qualità di coniuge superstite di una vittima di guerra.
Normativa nazionale
3 La normativa nazionale è costituita dalla legge federale sull’assistenza alle vittime di guerra (Bundesversorgungsgesetz) del 20 dicembre 1950, nel testo pubblicato il 22 gennaio 1982 (BGBl. 1982 I, pag. 21), come modificata da ultimo dalla legge 19 giugno 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1305; in prosieguo: il «BVG»), e dal regolamento relativo alle prestazioni sociali all’estero (Auslandsversorgungsverordnung) del 30 giugno 1990 (BGBl. 1990 I, pag. 1321) (in prosieguo: l’«AuslVersV»), recante applicazione di detta legge.
4 In forza dell’art. 9, punto 5, del BVG, i superstiti di vittime di guerra hanno essenzialmente i diritti alla pensione di reversibilità previsti dagli artt. 38‑52 della stessa legge. Fatta salva la pensione di base, che peraltro non è indicizzata, esiste, a condizione che ricorrano determinati presupposti supplementari, il diritto a una compensazione in caso di perdita di reddito da parte della vittima di guerra provocata dall’invalidità (calcolato rispetto al reddito teorico che sarebbe stato percepito in assenza di invalidità) (art. 40 a del BVG), nonché, eventualmente, il diritto ad un’indennità di cura (art. 40 b del BVG) e/o il diritto ad una pensione compensativa (art. 41 del BVG). Inoltre, il coniuge superstite, che abbia l’età di 45 anni compiuti, può pretendere, sul fondamento dell’art. 41, nn. 1, lett. b), e 2, del BVG, una pensione compensativa completa, fatta salva la detrazione di eventuali redditi personali.
5 A tali prestazioni si aggiungono, in linea di principio, in conformità agli artt. 9, punto 1, e 10, n. 4, prima frase, lett. c), del BVG, il diritto a cure mediche e quello ad altre prestazioni previste dagli artt. 9, punto 2, e 25‑27 j del BVG, nel contesto dell’aiuto sociale prestato alle vittime di guerra. Queste prestazioni vengono tuttavia concesse in più stretta correlazione con i bisogni.
6 I richiedenti aventi il loro domicilio o la loro residenza abituale al di fuori della Germania sono soggetti al regime derogatorio previsto dagli artt. 64 a‑64 f del BVG.
7 L’art. 64 e del BVG così prevede:
«1. Le vittime di guerra aventi il loro domicilio o la loro residenza abituale in uno Stato indicato mediante regolamento ai sensi del paragrafo 5 percepiscono una prestazione parziale in conformità ai paragrafi 2‑4. Per il resto, il diritto a prestazione è sospeso.
2. La prestazione parziale include la pensione di base, inclusa l’indennità prevista dall’art. 44, n. 1, la maggiorazione per i grandi invalidi, la maggiorazione per le persone che necessitano di un aiuto domestico quotidiano, la pensione per gli ascendenti e l’assegno per le spese funebri per l’ammontare di un terzo delle somme risultanti dagli artt. 31, 35, 36, 40, 46, 51 e 53, nonché l’assegno per il caso di decesso previsto all’art. 37. La pensione di base è maggiorata per gli invalidi per l’ammontare di un terzo dell’importo indicato all’art. 31, n. 1, prima frase, quale pensione di base per un invalido la cui percentuale di inabilità al lavoro sia stata fissata al 40%. Per quanto riguarda le pensioni, i redditi esteri sono presi in considerazione soltanto nei casi elencati all’art. 48. Per quanto riguarda l’aiuto finanziario concesso alla vedova e quello concesso all’orfano, si prende in considerazione in ogni caso la totalità dell’importo della pensione di vedova o d’orfano corrispondente e si assume come base un terzo dell’importo di riferimento menzionato all’art. 33, n. 1, lett. a). Per calcolare l’assegno per le spese funebri, si assume in ogni caso come base l’importo più elevato menzionato agli artt. 36, n. 1, seconda frase, e 53, seconda frase.
3. La prestazione parziale comprende anche le prestazioni mediche ai sensi dell’art. 64 a, n. 1. Gli aiuti finanziari elencati all’art. 11, n. 3, non vengono corrisposti; il Ministero federale del Lavoro e della Previdenza sociale può autorizzare determinate deroghe. Talune prestazioni mediche previste all’art. 64 a, n. 2, possono essere fornite nel corso di un soggiorno temporaneo al di fuori degli Stati designati mediante regolamento in conformità al paragrafo 5, quando un trattamento immediato sia prescritto da un medico. Le domande di prestazioni proposte ai sensi delle frasi prima, seconda e terza del presente paragrafo vengono respinte quando un diritto a prestazioni equivalenti può essere invocato dinanzi ad organismi assicurativi pubblici o privati o dinanzi ad enti analoghi.
4. Le prestazioni assistenziali alle vittime di guerra, menzionate all’art. 64 b, n. 1, possono essere erogate con l’accordo del Ministero federale del Lavoro e della Previdenza sociale. L’art. 27 b, n. 3, prima frase, non è applicabile.
5. Il governo federale è autorizzato a determinare mediante regolamento, con l’accordo del Bundesrat [Consiglio federale], quali siano gli Stati in cui, per circostanze particolari e, segnatamente, per l’entità mediamente inferiore delle prestazioni sociali corrispondenti rispetto a quelle della Repubblica federale di Germania, nonché in ragione della situazione e dell’evoluzione successive alla seconda guerra mondiale, può essere erogata, in applicazione del paragrafo 1, una prestazione parziale. In tale regolamento è possibile:
a) fissare il tasso della prestazione parziale corrispondente ad un terzo, come indicato al paragrafo 2, prima frase, ad un altro livello per determinate prestazioni e stabilire con maggiore precisione le modalità di calcolo delle prestazioni;
b) in caso di modifica sostanziale della situazione presa in esame ai fini della concessione della prestazione parziale (prima frase), modificare conseguentemente i tassi della prestazione parziale prevista dal paragrafo 2, prima e seconda frase.
6. In casi particolari, la prestazione parziale definita al paragrafo 2, prima e seconda frase, e al paragrafo 5, seconda frase, può essere estesa con l’accordo del Ministero federale del lavoro e della previdenza sociale.
7. Con l’accordo del Ministero federale del lavoro e della previdenza sociale, è possibile concedere, per la durata di un soggiorno temporaneo di almeno una settimana al di fuori degli Stati determinati con regolamento ai sensi del paragrafo 5, le prestazioni pensionistiche enumerate al paragrafo 2, prima frase, nei limiti in cui superano gli importi fissati al paragrafo 2, prima e seconda frase, nonché un terzo della pensione compensativa; si applica il paragrafo 2, terza frase. I periodi di ospedalizzazione ai sensi della presente legge nonché quelli di convalescenza autorizzata [Erholungsmaßnahmen] di cui all’art. 27 b vengono presi in considerazione soltanto per l’ammontare di un terzo».
8 L’art. 1 dell’AuslVersV, adottato in applicazione dell’art. 64 e del BVG, dispone, con il titolo «Ambito di applicazione», quanto segue:
«La prestazione parziale definita all’art. 64 e del [BVG] viene concessa ai cittadini tedeschi e alle persone di origine tedesca aventi il loro domicilio o la loro residenza abituale in Albania, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Cechia e negli altri Stati che si trovano sul territorio dell’ex Jugoslavia e dell’ex Unione Sovietica».
9 Ai sensi dell’art. 2 dell’AuslVersV, che reca il titolo «Tassi riguardanti la prestazione parziale»:
«1°) Il tasso ridotto di cui all’art. 64 e, n. 2, prima frase, del [BVG] corrisponde al 60%. Tale tasso ridotto è pari al 45% per quanto riguarda l’assegno per le spese funebri.
2°) Il tasso ridotto applicabile alla maggiorazione prevista all’art. 64 e, n. 2, seconda frase, del [BVG] è pari al 40% dell’importo della pensione di base corrispondente, come risultante dall’art. 31, n. 1, prima frase, del [BVG].
3°) Gli orfani di padre e madre percepiscono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 64 e, n. 2, prima frase, del [BVG], tre quarti della pensione di base.
4°) Gli invalidi percepiscono una pensione di base pari alla somma che è stata loro finora erogata, se ed in quanto ciò comporti un trattamento più favorevole».
Causa principale e questione pregiudiziale
10 La sig.ra Zablocka-Weyhermüller, cittadina polacca, nata nel 1952, ha sposato il sig. Weyhermüller il 7 settembre 2002. Quest’ultimo, riconosciuto da molti anni grande mutilato di guerra avente diritto ad una pensione di invalidità, è deceduto il 12 gennaio 2004. Fino a tale data, egli è stato domiciliato nella circoscrizione del Versorgungsamt Münster (Ufficio per l’assistenza agli ex combattenti ed alle vittime di guerra di Münster), in Germania, percependo la sua pensione e diverse maggiorazioni ad essa relative nonché varie indennità. Gli ultimi versamenti relativi alla sua pensione ammontavano ad EUR 1 419 mensili.
11 Il 20 aprile 2004 la sig.ra Zablocka-Weyhermüller ha chiesto al Versorgungsamt Münster che le fosse concesso, in applicazione delle disposizioni del BVG, il beneficio di una pensione di reversibilità integrale nella sua qualità di vedova di guerra. In tale domanda essa invocava il suo status di cittadina polacca e comunicava il suo desiderio di trasferire presto il suo domicilio in Polonia.
12 Con decisione del 27 maggio 2004, l’organismo competente a erogare prestazioni all’estero ha accolto la domanda della sig.ra Zablocka‑Weyhermüller, dichiarando nel contempo che il decesso del coniuge era dovuto ad una ferita di guerra. La pensione vedovile è stata fissata a EUR 224 mensili a titolo della prestazione parziale stabilita in base agli artt. 40 e 64 e del BVG, per il periodo decorrente dal 1º febbraio 2004.
13 La sig.ra Zablocka-Weyhermüller ha chiesto una maggiorazione della prestazione pecuniaria concessale, in base alla constatazione che le prestazioni anteriormente percepite da suo marito erano nettamente più elevate. Tale domanda è stata respinta con decisione dell’organismo competente del 19 gennaio 2005, decisione che ha costituito l’oggetto del ricorso proposto al giudice del rinvio. Il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente nella causa principale, basato in particolare sul fatto che l’ex domicilio comune degli sposi si trovava in Germania, nonché sull’attuale appartenenza della Repubblica di Polonia all’Unione europea, è stato del pari respinto.
14 Il 20 marzo 2007, nel corso del procedimento principale, il Land Baden‑Württenberg ha accettato di riconoscere alla sig.ra Zablocka‑Weyhermüller una prestazione parziale maggiorata dell’importo della pensione di base in parola con effetto retroattivo alla data in cui il diritto a pensione dell’interessata aveva iniziato a decorrere, in conformità all’art. 64 e, n. 6, del BVG. La pensione mensile che ne deriva ammonta a EUR 372.
15 Il Sozialgericht Stuttgart ha deciso, in tale contesto, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«(…) se le limitazioni delle prestazioni stabilite dalla normativa tedesca sulle indennità sociali ai sensi dell’art. 64 e del [BVG] nei confronti degli aventi diritto all’assistenza con residenza o domicilio abituale in Polonia, quale nuovo Stato membro aderente all’Unione europea, siano conformi alle norme di diritto comunitario di rango superiore, in particolare sotto il profilo della libera circolazione».
Sulla questione pregiudiziale
16 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 18, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro in base alla quale quest’ultimo nega l’erogazione di talune prestazioni concesse ai coniugi superstiti delle vittime di guerra, per la sola ragione che essi sono domiciliati nel territorio di alcuni Stati membri determinati.
Sulla ricevibilità
17 Tanto il Land Baden-Württenberg quanto il governo tedesco ritengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile.
18 Per quanto riguarda la pensione vedovile di base, parzialmente ridotta in applicazione dell’art. 64 e, n. 1, prima frase, del BVG, essi osservano che, poiché nella causa principale tale pensione viene maggiorata con effetto retroattivo fino al 100% della prestazione, la questione presentata perde qualsiasi pertinenza ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio. Per di più, secondo il governo tedesco, sarebbe in corso una modifica legislativa finalizzata ad aumentare l’attuale tasso della prestazione parziale dal 60% al 100% a partire dal 1º gennaio 2008.
19 Rispetto alle altre prestazioni, concesse in funzione dei redditi e la cui erogazione è sospesa in conformità all’art. 64 e, n. 1, seconda frase, del BVG, il governo tedesco fa anche valere che la pertinenza della questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia oggetto della causa principale non è dimostrata. La parte ricorrente in tale controversia avrebbe proposto, nel corso dell’udienza dinanzi al giudice del rinvio, una domanda aggiuntiva modificativa per quanto riguarda dette prestazioni senza tuttavia indicare alcun argomento a sostegno della sua domanda.
20 Si deve rammentare a tale proposito che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, spetta soltanto al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., segnatamente, sentenze 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini, Racc. pag. I‑6199, punto 43, e 15 novembre 2007, causa C‑162/06, International Mail Spain, Racc. pag. I‑9911, punto 23). Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 39; 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I‑11421, punto 25; 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I‑4233, punto 22, nonché 8 novembre 2007, causa C‑379/05, Amurta, Racc. pag. I‑9569, punto 64).
21 Nel caso di specie è giocoforza constatare che, come risulta dall’ordinanza di rinvio, il giudice nazionale ha fornito alla Corte una dettagliata esposizione del contesto fattuale e normativo della controversia principale, nonché dei motivi per i quali esso ha considerato che fosse necessaria una risposta alla questione sollevata per pronunciare la sentenza.
22 Il giudice del rinvio ha precisato, inoltre, nella sua risposta ad una domanda di chiarimenti formulata dalla Corte, che, fatta eccezione per la prestazione parziale maggiorata, menzionata al punto 14 della presente sentenza, riguardante la pensione vedovile di base, il diritto eventuale alle prestazioni previste agli artt. 40 a, 40 b e 41 del BVG permane controverso tra le parti della causa principale.
23 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.
Sull’applicabilità dell’art. 18, n. 1, CE
24 A tale riguardo occorre, preliminarmente, stabilire se una situazione quale quella di cui alla causa principale rientri nell’ambito di applicazione del diritto comunitario e, in particolare, dell’art. 18, n. 1, CE.
25 Per quanto riguarda, da una parte, l’ambito di applicazione ratione personae di detta disposizione, basta constatare che, ai sensi dell’art. 17, n. 1, CE, è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Inoltre, il paragrafo 2 del medesimo art. 17 collega a tale status i diritti e i doveri previsti dal Trattato CE, tra i quali figurano quelli menzionati all’art. 18, n. 1, CE (sentenze 26 ottobre 2006, causa C‑192/05, Tas-Hagen e Tas, Racc. pag. I‑10451, punto 18, nonché 22 maggio 2008, causa C‑499/06, Nerkowska, Racc. pag. I‑3993, punto 21).
26 In ragione della sua nazionalità polacca, la sig.ra Zablocka‑Weyhermüller gode dello status di cittadino dell’Unione istituito dall’art. 17, n. 1, CE e può quindi avvalersi eventualmente dei diritti ad esso afferenti, in particolare dei diritti alla libera circolazione e al libero soggiorno previsti dall’art. 18, n. 1, CE (sentenza Nerkowska, cit., punto 22).
27 D’altra parte, quanto all’ambito di applicazione ratione materiae dell’art. 18, n. 1, CE, occorre rilevare che, allo stadio attuale dello sviluppo del diritto comunitario, una prestazione come quella in questione nella causa principale, che ha lo scopo di risarcire i coniugi superstiti delle vittime della guerra, rientra nella competenza degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze citate Tas‑Hagen e Tas, punto 21, nonché Nerkowska, punto 23).
28 Tuttavia, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, in particolare delle disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (sentenze citate Tas‑Hagen e Tas, punto 22, nonché Nerkowska, punto 24).
29 A questo proposito, la Corte ha già stabilito che le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario comprendono, in particolare, quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e quelle rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’art. 18 CE (sentenze 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar, Racc. pag. I‑2119, punto 33; 12 luglio 2005, causa C‑403/03, Schempp, Racc. pag. I‑6421, punti 17 e 18, e Nerkowska, cit., punto 26).
30 Nella fattispecie occorre constatare che una situazione come quella della sig.ra Zablocka-Weyhermüller rientra nel diritto alla libera circolazione e al libero soggiorno dei cittadini dell’Unione negli Stati membri. La ricorrente nella causa principale, infatti, stabilendo la sua residenza in Polonia, ha esercitato il diritto riconosciuto dall’art. 18, n. 1, CE ad ogni cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
31 Inoltre, dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio emerge chiaramente che la sospensione, ai sensi dell’art. 64 e, nn. 1, seconda frase, e 5, del BVG, nonché dell’art. 1 dell’AuslVersV, delle prestazioni erogate alla sig.ra Zablocka-Weyhermüller dipende unicamente dal fatto che quest’ultima ha stabilito la sua residenza in Polonia.
32 Risulta da quanto precede che una situazione in cui l’esercizio da parte della sig.ra Zablocka-Weyhermüller di una libertà riconosciuta dall’ordinamento giuridico comunitario pregiudica il suo diritto di ottenere prestazioni previste dalla legislazione nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario e, in particolare, dell’art. 18, n. 1, CE.
33 Occorre dunque esaminare se l’art. 18, n. 1, CE, debba essere interpretato nel senso che osta ad una legislazione nazionale che, per il pagamento di talune prestazioni concesse ai coniugi superstiti di vittime di guerra, esiga che il beneficiario abbia la sua residenza nel territorio dello Stato membro che concede siffatte prestazioni oppure in quello di un altro Stato membro non compreso in un elenco stabilito mediante regolamento del governo del primo Stato.
Sull’imposizione di un requisito di residenza
34 Per quanto riguarda la portata dell’art. 18, n. 1, CE, la Corte ha già stabilito che le facilitazioni previste dal Trattato in materia di libera circolazione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dal farne uso dagli ostacoli posti al suo soggiorno nello Stato membro ospitante a causa di una normativa di un altro Stato membro che penalizzi il fatto che egli ne abbia usufruito (v., in tal senso, sentenze 29 aprile 2004, causa C‑224/02, Pusa, Racc. pag. I‑5763, punto 19; Tas-Hagen e Tas, cit., punto 30, nonché Nerkowska, cit., punto 31).
35 Una normativa nazionale che penalizza taluni cittadini comunitari per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute a tutti i cittadini dell’Unione dall’art. 18, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenze 18 luglio 2006, causa C‑406/04, De Cuyper, Racc. pag. I‑6947, punto 39; Tas-Hagen e Tas, cit., punto 31, nonché Nerkowska, cit., punto 32).
36 Orbene, il BVG e l’AuslVersV costituiscono una restrizione di tal genere. Infatti, subordinando il pagamento di talune prestazioni previste a vantaggio dei coniugi superstiti delle vittime di guerra alla condizione che essi abbiano la loro residenza nel territorio nazionale o in quello di un altro Stato membro non compreso in un elenco di Stati membri stabilito mediante regolamento del governo dello Stato membro che eroga dette prestazioni, tale normativa è idonea a dissuadere i cittadini comunitari che si trovano in una situazione analoga a quella della ricorrente nella causa principale dall’esercitare la loro libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro incluso in detto elenco.
37 Una normativa nazionale che impone una siffatta restrizione all’esercizio delle libertà da parte dei cittadini comunitari può essere giustificata, con riferimento al diritto comunitario, solo se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze citate De Cuyper, punto 40; Tas-Hagen e Tas, punto 33, nonché Nerkowska, punto 34).
38 Dalle osservazioni sottoposte alla Corte tanto dal Land Baden‑Württenberg quanto dal governo tedesco risulta che la restrizione prevista dal BVG ha lo scopo di fornire una prestazione appropriata ai beneficiari domiciliati fuori della Germania, tenendo conto delle differenze attuali tra il costo della vita, il reddito e l’importo medio delle prestazioni sociali erogate in tale Stato membro e quelli dello Stato nel quale risiede l’avente diritto. Inoltre, come esposto in tali osservazioni, anche l’esigenza di permettere un controllo adeguato della situazione professionale e sociale degli aventi diritto e, in particolare, del loro reddito sarebbe idonea a giustificare siffatta restrizione.
39 È vero che tanto la volontà di erogare una prestazione tenendo conto di dette differenze tra i due Stati membri interessati, quanto l’esigenza di permettere un controllo adeguato della situazione professionale e sociale degli aventi diritto costituiscono considerazioni obiettive di interesse generale idonee a giustificare che le condizioni o le modalità di versamento di prestazioni come quelle di cui trattasi nella causa principale possano influire sulla libertà di circolazione.
40 Se certo la restrizione di cui si è constatata l’esistenza al punto 36 della presente sentenza può essere giustificata facendo ricorso a considerazioni obiettive di interesse generale come quelle menzionate al punto precedente, occorre però anche verificare che essa non sia sproporzionata all’obiettivo perseguito. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (citate sentenze De Cuyper, punto 42, nonché Tas-Hagen e Tas, punto 35).
41 Tuttavia, un requisito di residenza come quello di cui trattasi nella causa principale non può essere ritenuto proporzionato agli obiettivi perseguiti.
42 Va infatti osservato che l’art. 1 dell’AuslVersV circoscrive espressamente l’applicazione dell’art. 64 e del BVG agli aventi diritto domiciliati o residenti nel territorio di uno dei dieci Stati membri menzionati in detto articolo o dell’Albania o, ancora, dell’ex Jugoslavia o dell’ex Unione sovietica.
43 Tuttavia, esistono Stati non menzionati nell’art. 1 dell’AuslVersV nei quali il costo della vita è inferiore a quello di alcuni tra gli Stati membri elencati in detto articolo. Inoltre, le differenze esistenti tra gli Stati menzionati in tale norma sono notevoli.
44 Del pari, l’esigenza di permettere un controllo adeguato della situazione professionale e sociale degli aventi diritto dovrebbe essere soddisfatta in modo identico in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi siano o no elencati nell’art. 1 dell’AuslVersV.
45 Ne consegue che una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale non risponde agli obiettivi invocati tanto dal Land Baden‑Württenberg quanto dal governo tedesco e menzionati al punto 38 della presente sentenza.
46 Inoltre, nei limiti in cui tale normativa si limita a sospendere l’erogazione delle prestazioni da essa previste, non si può validamente sostenere che essa costituisca un mezzo idoneo per adeguare tali prestazioni tenendo conto delle differenze attuali esistenti tra la Repubblica federale di Germania e lo Stato di residenza dell’avente diritto relativamente al costo della vita, al reddito ed all’importo medio delle prestazioni a carattere sociale.
47 Infine, se è pur vero che, con riferimento alle prestazioni concesse in funzione del reddito, può rivelarsi necessario un controllo della situazione professionale e sociale degli aventi diritto, è innegabile che la sospensione delle stesse costituisce una misura che eccede quanto necessario per realizzare siffatto controllo.
48 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest’ultimo neghi il versamento di talune prestazioni concesse ai coniugi superstiti delle vittime di guerra per il solo motivo che essi sono residenti nel territorio di alcuni Stati membri determinati.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest’ultimo neghi il versamento di talune prestazioni concesse ai coniugi superstiti delle vittime della guerra per il solo motivo che essi sono residenti nel territorio di alcuni Stati membri determinati.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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