Causa C‑240/07
Sony Music Entertainment (Germany) GmbH
contro
Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Diritti connessi al diritto d’autore — Diritti dei produttori di fonogrammi — Diritto di riproduzione — Diritto di distribuzione — Durata di protezione — Direttiva 2006/116/CE — Diritti dei cittadini di paesi terzi»
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Durata di protezione — Direttiva 2006/116 — Ambito di applicazione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/116, terzo ‘considerando’ e art. 10, n. 2)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Durata di protezione — Direttiva 2006/116 — Ambito di applicazione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/116, terzo e diciassettesimo ‘considerando’ e art. 10, n. 2)
1. La durata della protezione prevista dalla direttiva 2006/116, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, si applica, in forza dell’art. 10, n. 2, di tale direttiva, anche quando il bene in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione.
Infatti, dalla lettera di tale disposizione emerge che la prima condizione alternativa prevista da tale disposizione riguarda la previa esistenza di una protezione del bene in questione almeno in uno Stato membro. Detta norma non richiede che tale Stato membro sia quello in cui è chiesta la protezione prevista dalla direttiva.
Inoltre, il terzo ‘considerando’ della direttiva 2006/116 indica che, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, tale direttiva è diretta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità.
Ciò premesso, un’interpretazione dell’art 10, n. 2, della direttiva 2006/116 secondo la quale l’applicazione della prima condizione alternativa prevista da tale articolo sarebbe subordinata alla previa esistenza di una protezione garantita dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è chiesta la protezione prevista dalla direttiva in questione, anche qualora una siffatta previa protezione sia stata concessa in un altro Stato membro, non è conforme né alla lettera stessa della disposizione di cui trattasi né alla finalità di tale direttiva.
(v. punti 22‑25, dispositivo 1)
2. L’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva si applicano in una situazione in cui l’opera o il soggetto in questione, alla data del 1° luglio 1995, era protetto, in quanto tale, almeno in uno Stato membro in applicazione delle disposizioni nazionali di quest’ultimo in materia di diritto d’autore o di diritti connessi e in cui il titolare di siffatti diritti su tale opera o soggetto, cittadino di un paese terzo, beneficiava, a quella data, della protezione prevista da dette disposizioni nazionali.
Infatti, la questione, nel contesto di tale disposizione, se un titolare di diritti connessi al diritto d’autore su un’opera o un soggetto, cittadino di un paese terzo, disponesse di protezione, alla data del 1° luglio 1995, almeno in uno Stato membro deve essere valutata alla luce delle disposizioni nazionali di tale Stato membro e non di quelle dello Stato membro nel quale è chiesta la protezione prevista da tale direttiva. Una siffatta conclusione è inoltre suffragata dal terzo e dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva in questione, che indicano l’obiettivo di armonizzazione perseguito, in particolare quello di prevedere uno stesso punto d’inizio per il calcolo della durata di protezione dei diritti connessi al diritto d’autore e le stesse durate di protezione di tali diritti in tutta la Comunità, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno.
Ne consegue che, per un’opera o un soggetto protetto, alla data del 1° luglio 1995, almeno in uno Stato membro ai sensi delle disposizioni nazionali di tale Stato membro, il fatto che il titolare di tale protezione sia cittadino di un paese terzo e non disponga, nello Stato membro in cui è chiesta la durata di protezione prevista dalla direttiva 2006/116, di una protezione in forza del diritto nazionale di quest’ultimo Stato membro non è determinante ai fini dell’applicazione dell’art. 10, n. 2, di detta direttiva. Ciò che rileva è, infatti, appurare se l’opera o il soggetto in questione disponesse di una protezione alla data del 1° luglio 1995, in forza delle disposizioni nazionali di almeno uno Stato membro.
(v. punti 34‑35, 37, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
20 gennaio 2009 (*)
«Diritti connessi al diritto d’autore – Diritti dei produttori di fonogrammi – Diritto di riproduzione – Diritto di distribuzione – Durata di protezione – Direttiva 2006/116/CE – Diritti dei cittadini di paesi terzi»
Nel procedimento C‑240/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 29 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2007, nella causa
Sony Music Entertainment (Germany) GmbH
contro
Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Sony Music Entertainment (Germany) GmbH, dall’avv. M. Schaefer, Rechtsanwalt;
– per la Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH, dagli avv.ti R. Nirk e E. Schott, Rechtsanwälte;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Wils e H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sony Music Entertainment (Germany) GmbH (in prosieguo: la «Sony») e la Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH (in prosieguo: la «Falcon») in merito alla protezione di determinati diritti connessi al diritto d’autore.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 12 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), così disponeva:
«Fatta salva un’ulteriore armonizzazione, la protezione accordata dalla presente direttiva ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non ha una durata inferiore a quelle rispettivamente stabilite dalla convenzione [internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, adottata a Roma il 26 ottobre 1961]. I diritti che questa direttiva riconosce ai produttori delle prime fissazioni di pellicole si esauriscono soltanto dopo che siano trascorsi vent’anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata la fissazione».
4 La durata di protezione di cui all’art. 12 della direttiva 92/100 è stata estesa a cinquant’anni dall’art. 3 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9).
5 La direttiva 2006/116 ha codificato la direttiva 93/98. L’art. 3, n. 2, della direttiva 2006/116 prevede quanto segue:
«I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant’anni dopo la fissazione. (…)
Tuttavia, il presente paragrafo non produce l’effetto di proteggere nuovamente i diritti dei produttori di fonogrammi, che, per effetto della scadenza della durata della protezione loro riconosciuta in forza dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE nella versione precedente alla modifica operata dalla direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001 (GU L 167, pag. 10)] 2001/29, alla data del 22 dicembre 2002 non erano più protetti».
6 L’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 2006/116, nn. 1 e 2, dispone quanto segue:
«1. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971)] sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell’opera e non può comunque superare la durata prevista dall’articolo 1.
2. Le durate di protezione di cui all’articolo 3 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista dall’articolo 3».
7 L’art. 10, nn. 1-3, della direttiva 2006/116, intitolato «Applicazione nel tempo», è così redatto:
«1. Qualora in uno Stato membro, alla data del 1° luglio 1995, fosse già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest’ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato membro.
2. Le durate di protezione di cui alla presente direttiva si applicano a qualsiasi opera e soggetto protetti in almeno uno Stato membro alla data di cui al paragrafo 1, secondo le disposizioni nazionali sul diritto d’autore o sui diritti connessi, o che soddisfano i criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100 (...).
3. La presente direttiva lascia impregiudicata l’utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi».
La normativa nazionale
8 L’art. 137 f della legge 9 settembre 1965, sul diritto d’autore e sui diritti connessi (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte) (BGBl. 1965 I, pag. 1273), come modificata dalla legge 23 giugno 1995 (BGBl. 1995 I, pag. 842; in prosieguo: l’«UrhG»), rappresenta la disposizione transitoria nell’ambito della trasposizione della direttiva 93/98.
9 L’art. 137 f, nn. 2 e 3, dell’UrhG è così formulato:
«2) Le disposizioni della presente legge, nella versione vigente dal 1º luglio 1995, si applicano anche ad opere la cui protezione è scaduta, ai sensi di questa legge, anteriormente al 1º luglio 1995, ma continua a sussistere a tale data in forza della legge di un altro Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. La prima frase si applica per analogia ai diritti connessi dell’editore di opere postume (art. 71), degli artisti interpreti o esecutori (art. 73), dei produttori di fonogrammi (art. 85), degli organismi di radiodiffusione (art. 87) e dei produttori di pellicole cinematografiche (artt. 94 e 95).
3) Qualora, ai sensi del n. 2, venga nuovamente accordata protezione ad un’opera nell’ambito di applicazione della presente legge, l’autore viene reintegrato nei propri diritti. Tuttavia, qualsiasi attività di utilizzazione iniziata anteriormente al 1º luglio 1995 può continuare secondo le regole previste. Per quanto riguarda l’utilizzazione a partire dal 1º luglio 1995 si deve corrispondere un compenso adeguato. La prima, la seconda e la terza frase si applicano per analogia ai diritti connessi».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Secondo quanto emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la Falcon distribuisce due fonogrammi in cui sono registrate esecuzioni dell’artista Bob Dylan. Il primo CD è intitolato «Bob Dylan – Blowin’ in the Wind» e il secondo «Bob Dylan – Gates of Eden».
11 Questi fonogrammi contengono brani musicali tratti dagli album «Bob Dylan – Bringing It All Back Home», «The Times They Are A‑Changin’» e «Highway 61 Revisited». Tali album sono stati pubblicati negli Stati Uniti prima del 1° gennaio 1966.
12 La Sony, ricorrente nella causa principale, è la controllata tedesca dell’omonima multinazionale giapponese.
13 La Sony ha chiesto dinanzi al Landgericht competente di vietare alla Falcon di riprodurre e/o far riprodurre nonché diffondere e/o far diffondere i fonogrammi «Bob Dylan – Blowin’ in the Wind» e «Bob Dylan – Gates of Eden». Essa ha inoltre chiesto la condanna della Falcon a fornire informazioni, nonché l’accertamento dell’obbligo di risarcimento dei danni incombente a quest’ultima.
14 La Falcon ha sostenuto che sugli album di Bob Dylan incisi prima del 1° gennaio 1966 nessun produttore fonografico possiede diritti nel territorio nazionale.
15 Il Landgericht ha respinto la domanda della Sony. Il giudice d’appello, adito da quest’ultima, ha ammesso che i diritti del produttore fonografico sui beni in questione nella causa principale sono stati incontrovertibilmente e validamente ceduti alla Sony. Tuttavia, tale giudice ha respinto il ricorso della Sony reputando che, in base alla Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, adottata a Ginevra il 29 ottobre 1971, vigente in Germania e negli Stati Uniti, i produttori di fonogrammi beneficerebbero della protezione dei diritti di autore conferiti dall’art. 85 dell’UrhG soltanto sulle prestazioni successive al 1° gennaio 1966. Inoltre, il giudice d’appello ha affermato che le registrazioni musicali anteriori a tale data non trovano protezione neppure ai sensi dell’art. 137 f dell’UrhG, che è una disposizione transitoria per la trasposizione della direttiva 93/98 nel diritto nazionale. Infatti, il n. 2 di tale articolo non si applicherebbe ai fonogrammi registrati anteriormente al 1º gennaio 1966, poiché in Germania non è mai esistita una protezione in tal senso.
16 In tale contesto la Sony ha proposto, contro la sentenza del giudice d’appello, ricorso per cassazione («Revision»)» dinanzi al Bundesgerichtshof il quale, osservando che l’esito del ricorso di cui è investito dipende dall’interpretazione dell’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la durata di protezione di cui alla direttiva 2006/116 (...) si applichi, alle condizioni fissate dall’art. 10, n. 2, di quest’ultima, anche qualora il bene in questione non sia mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
a) se per disposizioni nazionali ai sensi dell’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 si intendano anche le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione a favore di titolari di diritti che non sono cittadini comunitari;
b) se la durata di protezione di cui all’art. 10, n. 2, della suddetta direttiva si applichi anche a beni i quali, alla data del 1º luglio 1995, erano conformi ai requisiti di protezione previsti dalla direttiva (...) 92/100 (...), ma i cui titolari non sono cittadini comunitari».
Sulle questioni pregiudiziali
17 In via preliminare, occorre constatare che i diritti connessi al diritto d’autore di cui trattasi nella causa principale riguardano diritti relativi alla riproduzione e alla distribuzione di fonogrammi. Non sussiste contestazione sul fatto che tali diritti sono stati validamente ceduti alla Sony.
18 Dalla decisione di rinvio emerge altresì che, in forza dell’art. 126 dell’UrhG, le imprese aventi sede negli Stati Uniti possono beneficiare, in Germania, della protezione prevista dalla Convenzione menzionata al punto 15 della presente sentenza esclusivamente sulle prestazioni fornite a partire dal 1° gennaio 1966, tra cui non rientrano i fonogrammi oggetto della causa principale. Neanche l’applicazione dell’art. 137 f, n. 2, dell’UrhG comporta la concessione di una protezione di questi fonogrammi nel territorio tedesco, dal momento che tale disposizione presuppone che l’opera di cui trattasi sia stata protetta in quel territorio anteriormente al 1° luglio 1995, il che non si è mai verificato nel caso di tali fonogrammi.
19 Occorre parimenti evidenziare che, come emerge dalla sua stessa formulazione, la domanda di pronuncia pregiudiziale si fonda sull’affermazione secondo cui la protezione prevista dalla legislazione britannica si applica ai fonogrammi prodotti anteriormente al 1° gennaio 1966 e tale protezione è stata estesa ai fonogrammi dei produttori americani pubblicati negli Stati Uniti.
Sulla prima questione
20 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede se occorra concedere la durata di protezione prevista all’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 a beni che non sono mai stati protetti nello Stato membro in cui è chiesta tale protezione.
21 Ai sensi dell’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116, le durate di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi, previste all’art. 3, n. 2, della detta direttiva, si applicano al bene in questione se quest’ultimo, alla data del 1° luglio 1995, era protetto nel territorio di almeno uno Stato membro, nell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative al diritto d’autore o ai diritti connessi, o se tale bene soddisfaceva i criteri per la protezione di cui alla direttiva 92/100.
22 Pertanto, dalla lettera del citato art. 10, n. 2, emerge che la prima condizione alternativa prevista da tale disposizione riguarda la previa esistenza di una protezione del bene in questione almeno in uno Stato membro. Detta norma non richiede che tale Stato membro sia quello in cui è chiesta la protezione prevista dalla direttiva 2006/116.
23 Inoltre, si deve osservare come il terzo ‘considerando’ della direttiva 2006/116 indichi che tra le legislazioni nazionali sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. Nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, tale direttiva è diretta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità.
24 Ciò premesso, un’interpretazione dell’art 10, n. 2, della direttiva 2006/116 secondo la quale l’applicazione della prima condizione alternativa prevista da tale articolo sarebbe subordinata alla previa esistenza di una protezione garantita dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è chiesta la protezione prevista dalla direttiva in questione, anche qualora una siffatta previa protezione sia stata concessa in un altro Stato membro, non è conforme né alla lettera stessa della disposizione di cui trattasi né alla finalità di tale direttiva.
25 Pertanto, occorre risolvere la prima questione nel senso che la durata della protezione prevista dalla direttiva 2006/116 si applica, in forza dell’art. 10, n. 2, di tale direttiva, anche quando il bene in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione.
Sulla seconda questione, lett. a)
26 Con tale questione, il giudice nazionale chiede se per disposizioni nazionali ai sensi dell’art. 10, n. 2, prima condizione alternativa, della direttiva 2006/116 si intendano anche le disposizioni in materia di protezione a favore di titolari di diritti connessi al diritto d’autore che non sono cittadini comunitari.
27 Occorre osservare, come ha indicato l’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, che le disposizioni dell’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 vertono sull’oggetto della protezione e si applicano a qualsiasi opera e soggetto protetti, alla data del 1° luglio 1995, dalla normativa di almeno uno Stato membro in materia di diritto d’autore o di diritti connessi.
28 A tale riguardo, dalla lettera dell’art. 10, n. 2, non emerge che quest’ultimo riguarderebbe esclusivamente le disposizioni nazionali in materia di diritto d’autore o di diritti connessi relative alla protezione di titolari di siffatti diritti che sono cittadini comunitari. Infatti, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti a concedere le durate di protezione di cui alla direttiva 2006/16 a qualsiasi opera e soggetto protetti, in quanto tali, alla data del 1° luglio 1995, almeno in uno Stato membro.
29 Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116, si deve pertanto verificare se un’opera o un soggetto possa essere considerato protetto, alla data del 1° luglio 1995, almeno in uno Stato membro indipendentemente dalla cittadinanza del titolare dei diritti connessi al diritto d’autore relativi a tale opera o a tale soggetto.
30 Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che il Bundesgerichtshof nutre dubbi sull’eventuale compatibilità con l’art. 7, n. 2, della direttiva 2006/116 di un’interpretazione dell’art. 10, n. 2, di tale direttiva che attribuisca il beneficio di tale disposizione a titolari di diritti connessi al diritto d’autore che non sono cittadini comunitari.
31 Si deve, al riguardo, constatare che la finalità dell’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 è quella di precisare le condizioni in cui, in via transitoria, si applicano alle situazioni esistenti le durate di protezione dei diritti connessi al diritto d’autore previste da tale direttiva. Questa disposizione prevede l’applicazione di tali durate nei confronti di opere e soggetti che beneficiavano, alla data del 1° luglio 1995, della protezione accordata almeno in uno Stato membro da disposizioni nazionali in materia di diritto d’autore o di diritti connessi.
32 L’art. 10, n. 2, di cui trattasi non intende escludere la soluzione prevista dall’art. 7, n. 2, della direttiva 2006/116 per tutte le ipotesi in cui le durate di protezione stabilite da tale direttiva vengano chieste da titolari di diritti connessi al diritto d’autore che non sono cittadini comunitari con riferimento a un’opera o a un soggetto che non soddisfaceva nessuna delle due condizioni alternative della disposizione transitoria costituita dall’art. 10, n. 2, di tale direttiva.
33 Infatti, il detto art. 7, n. 2, è finalizzato a disciplinare la protezione dei diritti connessi al diritto d’autore nei confronti dei titolari di siffatti diritti che non sono cittadini comunitari e dispone, a tale scopo, che le durate di protezione indicate all’art. 3 della direttiva si applicano nei riguardi di siffatti titolari, purché gli Stati membri accordino loro la protezione.
34 Tenuto conto di quanto precede, la questione, nel contesto dell’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116, se un titolare di diritti connessi al diritto d’autore su un’opera o un soggetto, cittadino di un paese terzo, disponesse di protezione, alla data del 1° luglio 1995, almeno in uno Stato membro deve essere valutata alla luce delle disposizioni nazionali di tale Stato membro e non di quelle dello Stato membro nel quale è chiesta la protezione prevista da tale direttiva. Una siffatta conclusione è inoltre suffragata dal terzo e dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva in questione, che indicano l’obiettivo di armonizzazione perseguito, in particolare quello di prevedere uno stesso punto d’inizio per il calcolo della durata di protezione dei diritti connessi al diritto d’autore e le stesse durate di protezione di tali diritti in tutta la Comunità, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno.
35 Ne consegue che, per un’opera o un soggetto protetto, alla data del 1° luglio 1995, almeno in uno Stato membro ai sensi delle disposizioni nazionali di tale Stato membro, il fatto che il titolare di tale protezione sia cittadino di un paese terzo e non disponga, nello Stato membro in cui è chiesta la durata di protezione prevista dalla direttiva 2006/116, di una protezione in forza del diritto nazionale di quest’ultimo Stato membro non è determinante ai fini dell’applicazione dell’art. 10, n. 2, di detta direttiva. Ciò che rileva è, infatti, appurare se l’opera o il soggetto in questione disponesse di una protezione alla data del 1° luglio 1995, in forza delle disposizioni nazionali di almeno uno Stato membro.
36 Dalla decisione di rinvio emerge che, nel Regno Unito, la protezione prevista dal diritto nazionale si applica ai fonogrammi prodotti anteriormente al 1° gennaio 1966 e che i fonogrammi in questione nella causa principale beneficiavano già di una protezione in questo Stato membro alla data del 1° luglio 1995. In tale contesto, l’art. 7, n. 2, della direttiva 2006/116 non può disciplinare la situazione di cui alla causa principale.
37 Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione, lett. a), dichiarando che l’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva si applicano in una situazione in cui l’opera o il soggetto in questione, alla data del 1° luglio 1995, era protetto, in quanto tale, almeno in uno Stato membro in applicazione delle disposizioni nazionali di quest’ultimo in materia di diritto d’autore o di diritti connessi e in cui il titolare di siffatti diritti su tale opera o soggetto, cittadino di un paese terzo, beneficiava, a quella data, della protezione prevista da dette disposizioni nazionali.
Sulla seconda questione, lett. b)
38 A fronte di questa soluzione e tenuto conto dell’affermazione sulla quale si fonda la decisione di rinvio, menzionata al punto 19 della presente sentenza, non è più necessario risolvere la seconda questione, lett. b).
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) La durata di protezione prevista dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, si applica, in forza dell’art. 10, n. 2, di tale direttiva, anche quando il bene in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione.
2) L’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva si applicano in una situazione in cui l’opera o il soggetto in questione, alla data del 1° luglio 1995, era protetto, in quanto tale, almeno in uno Stato membro in applicazione delle disposizioni nazionali di quest’ultimo in materia di diritto d’autore o di diritti connessi e in cui il titolare di siffatti diritti su tale opera o soggetto, cittadino di un paese terzo, beneficiava, a quella data, della protezione prevista da dette disposizioni nazionali.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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