Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 dicembre 2007 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑244/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/50/CE – Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2. Ricorso per inadempimento – Natura obiettiva (Art. 226 CE) (v. punto 10)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164, pag. 114)
Dispositivo
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine assegnato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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