Causa C‑248/07
Trespa International BV
contro
Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen)
«Regolamento di attuazione del codice doganale comunitario — Artt. 291 e 297 — Trattamento tariffario favorevole — Destinazione particolare — Nozione di “persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica” — Nozione di “cessione di merci all’interno della Comunità” — Nozione di “cessionario”»
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale
(Art. 234 CE)
2. Tariffa doganale comune — Ammissione al beneficio di un regime tariffario favorevole a motivo della destinazione particolare delle merci — Persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica ai sensi dell’art. 291, n. 1, del regolamento n. 2454/93 — Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 5, n. 4, secondo comma; regolamenti della Commissione n. 2454/93, artt. 291, nn. 1 e 3, secondo comma, e 293, e n. 89/97)
3. Tariffa doganale comune — Ammissione al beneficio di un regime tariffario favorevole a motivo della destinazione particolare delle merci — Cessione delle merci all’interno della Comunità — Nozione
(Regolamenti della Commissione n. 2454/93, artt. 291, 297, n. 1, 298, nn. 4 e 5, e 300, secondo comma, e n. 89/97)
4. Tariffa doganale comune — Ammissione al beneficio di un regime tariffario favorevole a motivo della destinazione particolare delle merci — Cessione delle merci all’interno della Comunità — Cessionario ai sensi dell’art. 297 del regolamento n. 2454/93 — Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 5; regolamenti della Commissione n. 2454/93, artt. 291 e 297, n. 1, e n. 89/97)
1. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione in via pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte. Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di pertinenza. Tale presunzione di pertinenza può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte.
(v. punti 32-33)
2. L’art. 291, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «persona che importa o che fa importare la merce (…)» contenuta in tale articolo designa la persona cui la merce è destinata e che ha l’intenzione di utilizzarla per la destinazione particolare prevista, indipendentemente dal fatto che effettui essa stessa la dichiarazione doganale o che si faccia rappresentare a tal fine ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92. La suddetta nozione non designa il rappresentante di tale persona presso le autorità doganali, ad eccezione del caso in cui si ritenga che detta persona agisca in nome proprio e per proprio conto in forza dell’art. 5, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 2913/92 e debba quindi essere considerata come un importatore.
A tale riguardo, anche se è vero che il capitolo 2 del titolo I della parte II del regolamento di attuazione, che disciplina l’ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento doganale favorevole a causa della loro destinazione particolare, non definisce la nozione di «persona che importa o che fa importare la merce», cionondimeno tale normativa impone al titolare di detta autorizzazione taluni obblighi che consentono di stabilire chi sia la persona designata all’art. 291, n. 1, di tale regolamento. Infatti, tanto l’obbligo stabilito all’art. 291, n. 3, secondo comma, del regolamento suddetto, che prevede che l’interessato deve mettere l’autorità doganale in grado di seguire le merci, con soddisfazione della medesima, nello stabilimento o negli stabilimenti dell’impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione, quanto gli obblighi prescritti dall’art. 293 del medesimo regolamento, quali l’assegnazione della merce alla destinazione particolare prevista, la tenuta di una contabilità che consenta all’autorità doganale di effettuare i controlli che essa ritiene necessari e la conservazione di tale contabilità, provano che la persona che importa o che fa importare la merce, vale a dire la persona che deve essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 291 del regolamento di attuazione, è quella cui la merce è destinata e che ha l’intenzione di utilizzarla per la destinazione particolare prevista. Solo tale persona è in grado di adempiere agli obblighi previsti agli artt. 291 e 293 di tale regolamento.
La circostanza che l’art. 291, n. 1, del regolamento di attuazione utilizzi alternativamente le formule «la persona che importa» e «la persona che fa importare» indica che è ammissibile importare merci che hanno una destinazione particolare facendosi rappresentare presso le autorità doganali conformemente all’art. 5 del regolamento n. 2913/92. Ne risulta che il rappresentante che effettua le dichiarazioni doganali per conto terzi non è la persona designata nell’art. 291, n. 1, del regolamento di attuazione e non deve quindi essere titolare di un’autorizzazione ai sensi di tale articolo. Esclusivamente quando l’agente doganale non dichiara di agire in nome e per conto di un terzo o dichiara di agire in nome e per conto di un terzo senza detenere un potere di rappresentanza, tale agente viene considerato come se fosse lui stesso l’importatore e, di conseguenza, deve essere in possesso di un’autorizzazione scritta per poter beneficiare di un trattamento doganale favorevole per le merci importate.
(v. punti 46-51, 54, dispositivo 1)
3. L’art. 297, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che non vi è cessione di merci all’interno della Comunità europea in una situazione in cui le merci sono importate in uno Stato membro e successivamente trasportate in un altro Stato membro se la persona autorizzata agisce per conto dell’importatore finale, circostanza che deve essere accertata dal giudice nazionale. Il mero fatto che le merci siano state importate e sdoganate in uno Stato membro e quindi trasportate in un altro Stato membro è irrilevante per accertare l’esistenza di una cessione ai sensi di tale disposizione. In caso di cessione, il cessionario deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata in conformità dell’art. 291 di detto regolamento.
A tale proposito, per stabilire se vi sia una cessione all’interno della Comunità ai sensi dell’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione, risulta dall’obiettivo del regolamento che ciò che è importante è il trasferimento al cessionario degli obblighi riguardanti le merci che sono oggetto della cessione. Per tale motivo, il cessionario deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata conformemente all’art. 291 di tale regolamento. Quindi, gli artt. 298, nn. 4 e 5, e 300, secondo comma, del regolamento di attuazione prevedono che, a partire dalla data di cessione delle merci, gli obblighi che discendono dagli artt. 291-304 del regolamento di attuazione si trasferiscono dal cedente al cessionario e che quest’ultimo deve registrare le merci cedute nella sua contabilità. Ne risulta che una cessione delle merci, ai sensi dell’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione, può esclusivamente avvenire tra le persone che sono titolari dell’autorizzazione di destinazione particolare, cioè le persone che hanno o avevano l’intenzione di utilizzare le merci oggetto della cessione per la destinazione particolare prevista.
(v. punti 65-69, dispositivo 2)
4. L’art. 297, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «cessionario» che vi figura non designa un agente doganale che effettua le formalità doganali per conto dell’importatore.
Infatti, il cessionario è la persona che acquista dal cedente il diritto o il bene ceduto. Quindi, la nozione di «cessionario» ai sensi dell’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione riguarda la persona che acquista dal cedente le merci che hanno beneficiato, al momento della messa in libera pratica, di un trattamento doganale favorevole a motivo della loro destinazione particolare, ma che non hanno ancora ricevuto tale destinazione alla data della cessione. Orbene, un agente doganale che sdogana merci non comunitarie per conto dell’importatore è il rappresentante di quest’ultimo presso le autorità doganali ai sensi dell’art. 5 del regolamento 2913/92, mentre l’importatore è la persona che fa importare le merci per la messa in libera pratica ai sensi dell’art. 291 del regolamento di attuazione.
(v. punti 72-74, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 novembre 2008 (*)
«Regolamento di attuazione del codice doganale comunitario – Artt. 291 e 297 – Trattamento tariffario favorevole – Destinazione particolare – Nozione di “persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica” – Nozione di “cessione di merci all’interno della Comunità” – Nozione di “cessionario”»
Nel procedimento C‑248/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) con decisione 8 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2007, nella causa
Trespa International BV
contro
Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’ 8 maggio 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Trespa International BV, dagli avv.ti S. D’Hoine, A. Jansen e K. Van den Bosch, advocaten;
– per la Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV, dagli avv.ti J. Stevens e B. Delbaere, advocaten;
– per il governo belga, dalle L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. S. Schønberg e H. van Vliet, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 1 bis, 291 e 297 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 89 (GU L 17, pag. 28; in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Trespa International BV (in prosieguo: la «Trespa») e la Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV (in prosieguo: la «Nova»), in merito ad una domanda della Trespa diretta ad ottenere talune indennità e il rimborso delle spese amministrative derivanti da presunti illeciti commessi dalla Nova.
Contesto normativo
Il codice doganale comunitario
3 Ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»):
«1.Alle condizioni previste all’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell’articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
2. La rappresentanza può essere:
– diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi,
oppure
– indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:
– la modalità della rappresentanza diretta, oppure
– la modalità della rappresentanza indiretta,
di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione.
(…)
4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.
La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.
5. L’autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un’altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza».
4 L’art. 21, n. 1, del codice doganale è formulato nel modo seguente:
«Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta l’autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87».
5 L’art. 29, n. 1, di detto codice così recita:
«1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:
(…)
c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica ai sensi dell’articolo 32
(…)».
6 Ai sensi dell’art. 86 del codice doganale:
«Fatte salve le condizioni particolari vigenti nell’ambito del regime considerato, l’autorizzazione di cui all’articolo 85 nonché quella di cui all’articolo 100, paragrafo 1 è concessa esclusivamente:
– alle persone che offrono tutte le garanzie necessarie per l’ordinato svolgimento delle operazioni,
e
– se l’autorità doganale può garantire la sorveglianza e il controllo del regime senza oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle necessità economiche del regime stesso».
Il regolamento di attuazione
7 L’art. 1 bis del regolamento di attuazione così recita:
«Ai fini dell’applicazione degli articoli da 16 a 34 e da 291 a 308, i paesi che formano l’[U]nione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro».
8 Le disposizioni del regolamento di attuazione rilevanti per la causa principale, cioè gli artt. 291‑304, sono contenute nella seconda parte, intitolata «Destinazioni doganali», titolo I, intitolato «Immissione in libera pratica», capitolo 2, intitolato «Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario», sezione I, intitolata «Merci diverse dai cavalli destinati alla macellazione» di tale regolamento.
9 L’art. 291 del regolamento di attuazione dispone quanto segue:
«1. L’ammissione di una merce, all’atto dell’immissione in libera pratica, al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della sua destinazione particolare è soggetta ad autorizzazione scritta concessa alla persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica.
2. Quest’autorizzazione è rilasciata, su domanda scritta dell’interessato, dall’autorità doganale dello Stato membro in cui la merce è dichiarata per l’immissione in libera pratica.
3. (…)
L’interessato deve inoltre mettere l’autorità doganale in grado di seguire le merci, con soddisfazione della medesima, nello stabilimento o negli stabilimenti dell’impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione».
10 L’art. 293 di tale regolamento è formulato come segue:
«Il titolare dell’autorizzazione è tenuto:
a) ad assegnare la merce alla destinazione particolare prevista;
b) a tenere una contabilità che consenta all’autorità doganale di effettuare i controlli che essa ritiene necessari per accertare l’effettiva utilizzazione della merce per la destinazione particolare prevista e a conservare tale contabilità».
11 Ai sensi dell’art. 295, n. 1, di detto regolamento:
«Le merci sono considerate assegnate alla destinazione particolare in causa:
(…)
2) quando trattasi di merci che possono avere un’utilizzazione ripetuta: due anni dopo la prima assegnazione all’utilizzazione prevista; la data della prima assegnazione deve figurare nella contabilità di cui all’articolo 293, lettera b); tuttavia,
(…)
c) quando trattasi di merci di cui all’allegato 40/1 destinate a talune categorie di aeromobili per la loro costruzione, manutenzione, trasformazione e armamento: al momento della cessione dell’aeromobile ad una persona diversa dal titolare dell’autorizzazione o al momento della sua rimessa a disposizione del proprietario, in particolare, dopo la manutenzione, la riparazione o la trasformazione;
d) quando trattasi di merci di cui all’allegato 40/2 destinate rispettivamente a talune categorie di navi o piattaforme di perforazione o di sfruttamento per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, armamento o equipaggiamento: al momento della cessione della nave o della piattaforma di perforazione o al momento della rimessa a disposizione del proprietario della nave o della piattaforma in particolare dopo la manutenzione, la riparazione o la trasformazione;
(…)».
12 L’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione recita:
«In caso di cessione delle merci all’interno della Comunità, il cessionario deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata conformemente all’articolo 291».
13 L’art. 298, nn. 4 e 5, di tale regolamento prevede quanto segue:
«4. Appena ricevuta la merce, il cessionario-destinatario la registra nella contabilità di cui all’articolo 293, lettera b), cui allega l’originale e trasmette immediatamente la quarta copia, nelle condizioni da questo determinate, all’ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione, indicandovi la data di arrivo. In caso di eccedenze, mancanze, sostituzioni o di altre irregolarità, egli avverte immediatamente detto ufficio. Inoltre, egli rinvia la quinta copia al cedente-speditore.
5. A decorrere dalla data indicata al paragrafo 4, gli obblighi risultanti dal presente capitolo passano dal cedente-speditore al cessionario-destinatario. Fino a quel momento, tali obblighi incombono al cedente-speditore».
14 Secondo il testo dell’art. 300 del medesimo regolamento:
«Le cessioni di merci all’interno di uno stesso Stato membro devono essere notificate alle autorità doganali. La forma, il termine e le altre condizioni della notificazione sono fissate da dette autorità. Nella notificazione si deve indicare chiaramente la data di cessione delle merci.
A decorrere da tale data, il cessionario assume, in ordine alle merci oggetto della cessione, gli obblighi che risultano dalla presente sezione».
15 Ai sensi dell’art. 302 di detto regolamento:
«1. L’utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta per il trattamento tariffario favorevole di cui all’articolo 291 è ammessa dall’autorità doganale solo se il titolare dell’autorizzazione dimostra, con soddisfazione della stessa autorità, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti a lui stesso ovvero alla merce in causa.
(…)
3. Il beneficio della disposizione di cui ai paragrafi precedenti è subordinato al pagamento, da parte del titolare dell’autorizzazione, dell’importo dei dazi all’importazione stabilito conformemente all’articolo 208 del codice [doganale]».
Causa principale e questioni pregiudiziali
16 Dal 1° gennaio 1995 la Trespa importa dagli Stati Uniti nei Paesi Bassi cartone Kraft impiegato nella fabbricazione di materiali da costruzione. La Trespa acquista tale merce dalla società americana Westvaco, secondo condizioni di vendita dette «reso non sdoganato» («delivered duty unpaid»). In base a tali condizioni il venditore sostiene le spese di immagazzinaggio e la Trespa può attingere alle scorte di cui trattasi secondo i suoi bisogni.
17 Sino al maggio 1997 il cartone Kraft era consegnato alla società Moerdijk Marine Services a Moerdijk (Paesi Bassi) dove veniva poi immagazzinato. Nel corso del mese di maggio 1997 la parte europea della società Westvaco, la Westvaco Europe NV, informava la Trespa della sua intenzione di trasferire le proprie scorte da Moerdijk ad Anversa (Belgio) e di utilizzare i servizi della Nova per le operazioni di sdoganamento, di immagazzinaggio e di uscita dal magazzino.
18 Contemporaneamente al trasferimento del deposito della Westvaco Europe NV ad Anversa, la Trespa chiedeva alla Commissione delle Comunità europee di porre il cartone kraft in regime di sospensione in modo da non dover pagare dazi all’importazione. Tale richiesta si fondava sulla circostanza che l’Unione europea non produceva cartone kraft in quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno della Trespa.
19 Il 27 giugno 1997 il Consiglio dell’Unione europea adottava il regolamento (CE) n. 1291/97 che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1996) (GU L 176, pag. 17), ai sensi del quale il dazio doganale applicabile era dello 0% per un volume contingentale di 8 000 tonnellate di cartone kraft classificato alla voce doganale NC 4804 4191 10 e di 7 000 tonnellate di cartone kraft classificato alla voce doganale NC 4804 5190 10.
20 Ai sensi del regolamento n. 1291/97, il beneficio di questi due contingenti tariffari era limitato all’importazione di cartone kraft utlizzato per una destinazione particolare, segnatamente alla fabbricazione di taluni prodotti.
21 Tra il luglio 1997 e il gennaio 1998 la Nova sdoganava merci della Trespa in esenzione dai dazi all’importazione, senza che le autorità doganali di Anversa facessero alcuna obiezione. Nel gennaio 1998 tali autorità effettuavano un controllo contabile esterno dei documenti di sdoganamento e comunicavano alla Nova che tali contingenti tariffari non erano incondizionati, ma subordinati alla condizione che le merci importate fossero assegnate alla destinazione particolare per cui era necessaria un’autorizzazione.
22 Avendo ricevuto tale informazione dalla Nova, il 26 gennaio 1998 la Trespa depositava presso le autorità doganali olandesi una domanda per ottenere un’autorizzazione di destinazione particolare, al fine di poter importare cartone Kraft dagli Stati Uniti in esenzione dai dazi all’importazione per la produzione dei pannelli Trespa. Il 17 giugno 1998 le autorità doganali olandesi le rilasciavano tale autorizzazione, indicando che essa sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1998.
23 La Nova presentava un’analoga domanda di autorizzazione alle autorità doganali belghe e il 17 febbraio 1998 le veniva concessa l’autorizzazione di destinazione particolare per le merci rientranti nella voce doganale NC 4804 4199 10. La Nova presentava successivamente una domanda complementare e tale autorizzazione veniva estesa, a partire dall’11 giugno 1998, alle voci doganali NC 4804 4191 10 e NC 4804 5190 10
24 Il 2 dicembre 1999 le autorità doganali belghe inviavano alla Nova un avviso di recupero dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), relativamente alle merci importate per conto della Trespa. La Nova, dopo aver avvertito la Trespa dell’esistenza dell’avviso di recupero e averle chiesto di rimborsare gli importi che essa doveva pagare, effettuava essa stessa un pagamento di circa EUR 508 400 a titolo di dazi doganali e di IVA.
25 Inoltre, la Trespa chiedeva alle autorità doganali olandesi di effettuare un controllo amministrativo per provare che, dal 1° gennaio 1998, le merci importate erano state assegnate all’uso previsto nella descrizione delle rispettive voci doganali.
26 A parte un ridotto quantitativo di merci importate, la Trespa riusciva a provare che le merci di cui trattasi erano effettivamente state assegnate alla destinazione particolare prevista, per cui le autorità doganali belghe rimborsavano alla Nova, tra il 30 novembre e il 15 dicembre 2003, la quasi totalità dei dazi pagati da quest’ultima, cioè circa EUR 507 200.
27 Tuttavia, già dal 18 gennaio 2000, la Nova aveva emesso una fattura a nome della Trespa per un importo corrispondente ai dazi doganali e all’IVA che aveva pagato. Il 7 novembre 2001 la Nova proponeva un ricorso dinanzi al Rechbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale di commercio di Anversa), per ottenere la condanna della Trespa a rimborsarle un importo di circa EUR 203 100, maggiorato degli interessi e di un indennizzo forfettario del 10% dell’importo di tale fattura per spese amministrative. Dopo aver ricevuto ulteriori rimborsi dalle autorità doganali belghe, la Nova modificava tale domanda, ma non la ritirava completamente. La Trespa, da parte sua, proponeva delle domande riconvenzionali per ottenere indennizzi e il rimborso delle spese amministrative che essa avrebbe sostenuto.
28 Il Rechtbank van koophandel te Antwerpen si pronunciava il 26 novembre 2004. Tale giudice ha dichiarato che non è provato che la Nova abbia commesso un illecito che avrebbe causato l’avviso di recupero da parte delle autorità doganali belghe e non è provato neppure che la Nova dovesse essa stessa disporre di un’autorizzazione di destinazione particolare. La Trespa e la Nova sono state infine condannate entrambe a versare l’una all’altra talune somme. La Trespa ha interposto appello contro tale sentenza il 1° febbraio 2005.
29 Secondo la Trespa, il recupero dei dazi doganali può solo essere la conseguenza di illeciti commessi dalla Nova che, al momento della dichiarazione delle merci all’amministrazione belga delle dogane e accise, avrebbe dovuto essere in possesso di un’autorizzazione di destinazione particolare, ma ne era priva. Secondo la Nova, avrebbe dovuto essere titolare di tale autorizzazione solo il suo mandante, cioè la Trespa.
30 Pertanto, lo Hof van beroep te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 291 [del regolamento di attuazione], con il termine “persona che importa o che fa importare la merce (…)”, intenda anche l’agente di dogana che fa la denuncia in proprio nome e per proprio conto oppure solo l’importatore a cui sono destinate le merci.
2) Se sussista una cessione all’interno della Comunità ai sensi dell’art. 297 e dell’art. 1bis [del regolamento di attuazione], allorché le merci vengono importate nella Comunità (…) ad Anversa e successivamente nei Paesi Bassi, oppure se la persona di cui all’art. 291 [di tale regolamento] in tal caso debba essere in possesso dell’autorizzazione menzionata in tale articolo.
3. Se con il termine “cessionario” di cui all’art. 297 [del regolamento di attuazione] si intenda l’agente doganale che provvede allo sdoganamento delle merci provenienti dall’esterno della Comunità in uno Stato membro dell’Unione europea per conto dell’importatore finale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
31 La Commissione esprime dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale. Essa sostiene che la controversia di cui alla causa principale riguarda il rapporto di diritto privato tra le parti nella causa principale, disciplinato dal codice civile belga, e che la pertinenza delle questioni per la soluzione di tale controversia non è evidente. Pur ammettendo che le suddette questioni possono avere una certa importanza nell’ambito della controversia principale, la Commissione non è convinta che la risposta da fornire a tali questioni sia sufficiente a risolvere detta controversia.
32 A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali quale prevista dall’art. 234 CE, spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione in via pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte (v., in particolare, sentenze 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold, Racc. pag. I‑9981, punto 34; 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I‑11987, punto 16, e 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini, Racc. pag. I‑6199, punto 43).
33 Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di pertinenza (v. sentenze 15 maggio 2003, causa C‑300/01, Salzmann, Racc. pag. I‑4899, punto 31, nonché 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I‑11421, punto 25). Tale presunzione di pertinenza può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenze 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, Racc. pag. I‑5285, punto 30, e 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’Orto, Racc. pag. I‑5557, punto 40).
34 Nella fattispecie, l’interpretazione della disciplina doganale comunitaria permetterà di stabilire se un agente doganale debba, nelle circostanze di cui alla causa principale, essere titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare. Dal fascicolo risulta che tale informazione è necessaria per decidere se la Nova abbia commesso un errore nei suoi rapporti con la Trespa e per stabilire chi debba pagare le spese sostenute a causa del recupero dei dazi doganali di cui trattasi. Non si tratta quindi né di un problema ipotetico né di una questione che non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale.
35 Di sicuro occorre ammettere che la decisione di rinvio non indica con certezza se l’agente doganale, cioè la Nova, abbia effettuato le dichiarazioni doganali per conto proprio o per conto della Trespa. La prima e la terza questione pregiudiziale fanno sorgere un’incertezza a tale riguardo, cui si aggiungono gli argomenti contrastanti esposti dalle parti nella causa principale nelle loro osservazioni scritte e orali.
36 È importante ricordare che, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 234 CE, la Corte non può decidere su una controversia relativa ad una situazione di fatto. Una controversia siffatta, come del resto qualsiasi valutazione dei fatti di causa, rientra tra le competenze del giudice nazionale (v. sentenza 11 settembre 2008, causa C‑279/06, CEPSA, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).
37 Tuttavia, nella fattispecie la Corte dispone di elementi sufficienti ad interpretare le norme comunitarie di cui trattasi e a fornire risposte utili, eventualmente distinguendo tra diverse ipotesi.
38 Quindi, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
Sulla prima questione
39 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 291, n. 1, del regolamento di attuazione debba essere interpretato nel senso che la nozione di «persona che importa o che fa importare la merce» ivi contenuta comprende, oltre all’importatore cui le merci sono destinate, l’agente doganale che effettua la dichiarazione doganale.
40 In via preliminare, occorre rilevare che né il codice doganale né il regolamento di attuazione definiscono la nozione di «agente doganale» nel loro testo. L’art. 5 del codice doganale menziona lo «spedizioniere doganale» come rappresentante presso le autorità doganali.
41 Detto art. 5 dispone inoltre che chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta, a seconda che il rappresentante agisca in nome e per conto di terzi o che agisca in nome proprio, ma per conto di terzi.
42 Come si è esposto al punto 35 della presente sentenza, la Corte non può stabilire in quale veste la Nova, operando come agente doganale, abbia effettuato le dichiarazioni doganali di cui trattasi nella causa principale. È compito del giudice del rinvio chiarire tale circostanza di fatto.
43 Supponendo che la Nova abbia agito come rappresentante, ai sensi dell’art. 5 del codice doganale, è verosimile che essa abbia effettuato tali dichiarazioni per conto della Trespa in base alle modalità della rappresentanza indiretta poiché, secondo i chiarimenti forniti dalla Nova e dal governo belga dinanzi alla Corte, la normativa belga in materia doganale non prevede una rappresentanza diretta.
44 Tuttavia non è neanche escluso che la Nova non abbia dichiarato di agire per conto della Trespa o che non disponesse del potere di rappresentanza. Dall’art. 5, n. 4, secondo comma, del codice doganale risulta che, in tal caso, la persona che ha effettuato le dichiarazioni doganali è considerata agire a suo nome e per proprio conto. In tal caso si dovrebbe considerare tale persona come un importatore e non come un rappresentante.
45 Inoltre, occorre stabilire se, in queste due ipotesi, un agente doganale come la Nova debba essere titolare di un’autorizzazione scritta ai sensi dell’art. 291 del regolamento di attuazione.
46 Anche se è vero che il capitolo 2 del titolo I della parte II del regolamento di attuazione, che disciplina l’ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento doganale favorevole a causa della loro destinazione particolare, non definisce la nozione di «persona che importa o che fa importare la merce», cionondimeno tale normativa impone al titolare di detta autorizzazione taluni obblighi che consentono di stabilire chi sia la persona designata all’art. 291, n. 1, di tale regolamento.
47 Infatti, l’art. 291, n. 3, secondo comma, del regolamento di attuazione precisa che l’interessato deve mettere l’autorità doganale in grado di seguire le merci, con soddisfazione della medesima, nello stabilimento o negli stabilimenti dell’impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione. Dall’art. 293 di tale regolamento risulta altresì che il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad assegnare la merce alla destinazione particolare prevista, a tenere una contabilità che consenta all’autorità doganale di effettuare i controlli che essa ritiene necessari e a conservare tale contabilità.
48 Detti obblighi provano, come giustamente fa valere la Commissione, che la persona che importa o che fa importare la merce, vale a dire la persona che deve essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 291 del regolamento di attuazione, è quella cui la merce è destinata e che ha l’intenzione di utilizzarla per la destinazione particolare prevista. Solo tale persona è in grado di adempiere agli obblighi previsti agli artt. 291 e 293 di tale regolamento.
49 La circostanza che l’art. 291, n. 1, del regolamento di attuazione utilizzi alternativamente le formule «la persona che importa» e «la persona che fa importare» indica che è ammissibile importare merci che hanno una destinazione particolare facendosi rappresentare presso le autorità doganali conformemente all’art. 5 del codice doganale.
50 Ne risulta che il rappresentante che effettua le dichiarazioni doganali per conto terzi non è la persona designata nell’art. 291, n. 1, del regolamento di attuazione e non deve quindi essere titolare di un’autorizzazione ai sensi di tale articolo.
51 Esclusivamente nell’ipotesi menzionata al punto 44 della presente sentenza, cioè quando l’agente doganale non dichiara di agire in nome e per conto di un terzo o dichiara di agire in nome e per conto di un terzo senza detenere un potere di rappresentanza, tale agente viene considerato come se fosse lui stesso l’importatore e, di conseguenza, deve essere in possesso di un’autorizzazione scritta per poter beneficiare di un trattamento doganale favorevole per le merci importate.
52 A tale proposito occorre ricordare come risulti dagli artt. 21 e 86 del codice doganale che l’autorizzazione è concessa solo alle persone che offrono tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni. Se l’autorizzazione viene comunque accordata, ma il suo titolare non può successivamente provare che le merci sono state assegnate nella loro totalità alla destinazione particolare prevista, egli è obbligato, ai sensi dell’art. 302 del regolamento di attuazione, a pagare l’importo dei dazi all’importazione stabilito in base al codice doganale.
53 Deve essere respinto l’argomento del governo belga secondo cui l’agente doganale deve anche essere titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare quando immagazzina nei propri depositi le merci per conto del suo mandante per garantire la sorveglianza doganale. Infatti, non risulta dagli artt. 291-304 del regolamento di attuazione che le merci che hanno una destinazione particolare debbano restare continuamente sotto la sorveglianza doganale. Al contrario, tali merci sono messe in libera pratica e le autorità doganali devono potere effettuare dei controlli nello stabilimento dell’impresa dell’importatore nel corso del processo tecnico di lavorazione di tali merci o sulla base della contabilità dell’importatore per verificare, a posteriori, l’utilizzazione effettiva delle merci di cui trattasi per la destinazione particolare prevista.
54 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 291, n. 1, del regolamento di attuazione deve essere interpretato nel senso che la nozione di «persona che importa o che fa importare la merce (…)» contenuta in tale articolo designa la persona cui la merce è destinata e che ha l’intenzione di utilizzarla per la destinazione particolare prevista, indipendentemente dal fatto che effettui essa stessa la dichiarazione doganale o che si faccia rappresentare a tal fine ai sensi dell’art. 5 del codice doganale. La suddetta nozione non designa il rappresentante di tale persona presso le autorità doganali, ad eccezione del caso in cui si ritenga che detta persona agisca in nome proprio e per proprio conto in forza dell’art. 5, n. 4, secondo comma, del detto codice e debba quindi essere considerata come un importatore.
Sulla seconda questione
55 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 297, n. 1, del regolamento di applicazione, in combinato disposto con l’art. 1 bis del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che sussiste una cessione di merci all’interno della Comunità in una situazione in cui le merci sono importate in Belgio e trasportate successivamente nei Paesi Bassi. Tale giudice desidera inoltre sapere se, in tal caso, la persona designata all’art. 291 del regolamento di attuazione debba essere in possesso dell’autorizzazione menzionata in tale articolo.
56 Occorre innanzitutto rilevare che gli artt. 291 e 297 del regolamento di attuazione disciplinano operazioni diverse. Il primo riguarda l’importazione di una merce con il beneficio di un trattamento doganale favorevole a motivo della sua destinazione particolare, mentre il secondo riguarda la cessione di tale merce all’interno della Comunità che avviene dopo la sua importazione, ma prima della sua utilizzazione per la destinazione particolare prevista.
57 Ne consegue che non è necessario che la Corte svolga un ragionamento diretto a risolvere la seconda parte della seconda questione, poiché, se si tratta di un’importazione, la soluzione emerge già dal punto 54 della presente sentenza. Per contro, nel caso in cui si trattasse di una cessione, la persona che deve essere in possesso di un’autorizzazione, vale a dire il cessionario, è indicato all’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione.
58 L’art. 297 del regolamento di attuazione dispone che, in caso di cessione di merci all’interno della Comunità, il cessionario deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 291 del medesimo regolamento. L’art. 1 bis di detto regolamento prevede che, ai fini dell’applicazione, in particolare, degli artt. 291-308 del medesimo regolamento, i paesi dell’Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.
59 Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Trespa sostiene che sussiste una cessione ai sensi dell’art. 297 del regolamento di attuazione ogniqualvolta viene trasferito il possesso delle merci importate.
60 La Commissione ritiene, al contrario, che tale cessione sussista solo in caso di trasferimento della proprietà delle merci di cui trattasi.
61 La Nova ipotizza che non vi sia una cessione all’interno della Comunità in quanto il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi devono essere considerati come un unico Stato membro ai sensi dell’art. 1 bis del regolamento di attuazione.
62 Quest’ultima ipotesi non può essere accolta. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte riguardante l’interpretazione di una disposizione che precedeva l’art. 297 del regolamento di attuazione, ma che utilizzava una formulazione identica, risulta che la cessione di merci all’interno della Comunità riguarda sia la cessione che avviene da uno Stato membro all’altro, sia quella che avviene all’interno di uno stesso Stato membro (v., in tal senso, sentenza 13 luglio 1989, cause riunite 248/88, 254/88– 258/88, 309/88 e 316/88, Racc. pag. 2867, dispositivo). Pertanto, l’art. 1 bis del regolamento di attuazione è irrilevante per la definizione della nozione di «cessione».
63 Per quanto riguarda la questione se la nozione di «cessione» di cui all’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione riguarda il trasferimento della proprietà delle merci o il trasferimento del possesso di queste, la risposta non risulta chiaramente dal testo di detto regolamento né da quello del codice doganale. Infatti, tale nozione è enumerata, insieme con la «rivendita» e «l’utilizzazione», all’art. 29, n. 1, lett. c), del codice doganale e menzionata come un’alternativa alla «rimessa a disposizione del proprietario» all’art. 295, n. 1, punto 2, lett. c) e d), del regolamento di attuazione.
64 Inoltre, neppure il confronto tra le diverse versioni linguistiche del regolamento di attuazione dimostra che il legislatore abbia inteso indicare con precisione se si tratti della cessione della proprietà o di quella del possesso delle merci. Infatti, tale nozione vi è espressa, in via esemplificativa, con le parole «cesión» in spagnolo, «Übertragung» in tedesco, «transfer» in inglese, «cessione» in italiano e «overdracht» in olandese.
65 In ogni caso, la questione se si tratta di un trasferimento della proprietà o di un trasferimento del possesso non è decisiva per stabilire se vi sia una cessione all’interno della Comunità ai sensi dell’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione. Per contro, dall’obiettivo del regolamento risulta che ciò che è importante è il trasferimento al cessionario degli obblighi riguardanti le merci che sono oggetto della cessione. Per tale motivo, il cessionario deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata conformemente all’art. 291 di tale regolamento.
66 Quindi, gli artt. 298, nn. 4 e 5, e 300, secondo comma, del regolamento di attuazione prevedono che, a partire dalla data di cessione delle merci, gli obblighi che discendono dagli artt. 291-304 del regolamento di attuazione si trasferiscono dal cedente al cessionario e che quest’ultimo deve registrare le merci cedute nella sua contabilità.
67 Ne risulta che una cessione delle merci, ai sensi dell’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione, può esclusivamente avvenire tra le persone che sono titolari dell’autorizzazione di destinazione particolare, cioè le persone che hanno o avevano l’intenzione di utilizzare le merci oggetto della cessione per la destinazione particolare prevista.
68 In una situazione come quella di cui alla causa principale, vale a dire quando le formalità doganali sono effettuate in Belgio e le merci sono successivamente trasportate nei Paesi Bassi, non può considerarsi avvenuta una cessione di merci all’interno della Comunità, ai sensi dell’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione, nel caso in cui la persona autorizzata agisca per conto dell’importatore finale, circostanza che deve essere accertata dal giudice del rinvio. Il mero fatto che le merci siano state importate e sdoganate in Belgio e quindi trasportate nei Paesi Bassi è irrilevante per accertare l’esistenza di una cessione ai sensi di tale disposizione.
69 Da quanto precede risulta che occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione deve essere interpretato nel senso che non vi è cessione delle merci all’interno della Comunità in una situazione in cui le merci sono importate in Belgio e successivamente trasportate nei Paesi Bassi se la persona autorizzata agisce per conto dell’importatore finale, circostanza che deve essere accertata dal giudice del rinvio. Il mero fatto che le merci siano state importate e sdoganate in Belgio e quindi trasportate nei Paesi Bassi è irrilevante per accertare l’esistenza di una cessione ai sensi di tale disposizione. In caso di cessione, il cessionario deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata in conformità dell’art. 291 di detto regolamento.
Sulla terza questione
70 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione debba essere interpretato nel senso che la nozione di «cessionario» che vi figura riguarda un agente doganale che effettua le formalità doganali per conto dell’importatore.
71 Come giustamente fanno valere le parti nella causa principale, il governo belga e la Commissione, la risposta a tale questione deve essere negativa.
72 Infatti, il cessionario è la persona che acquista dal cedente il diritto o il bene ceduto. Quindi, la nozione di «cessionario» ai sensi dell’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione riguarda la persona che acquista dal cedente le merci che hanno beneficiato, al momento della messa in libera pratica, di un trattamento doganale favorevole a motivo della loro destinazione particolare, ma che non avevano ancora ricevuto tale destinazione alla data della cessione.
73 Orbene, un agente doganale, come quello di cui trattasi nella causa principale, che sdogana merci non comunitarie per conto dell’importatore è il rappresentante di quest’ultimo presso le autorità doganali ai sensi dell’art. 5 del codice doganale, mentre l’importatore è la persona che fa importare le merci per la messa in libera pratica ai sensi dell’art. 291 del regolamento di attuazione.
74 Da quanto precede risulta che occorre risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 297, n. 1, del regolamento di attuazione deve essere interpretato nel senso che la nozione di «cessionario» che vi figura non designa un agente doganale che effettua le formalità doganali per conto dell’importatore.
Sulle spese
75 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 291, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 89, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «persona che importa o che fa importare la merce (…)» contenuta in tale articolo designa la persona cui la merce è destinata e che ha l’intenzione di utilizzarla per la destinazione particolare prevista, indipendentemente dal fatto che effettui essa stessa la dichiarazione doganale o che si faccia rappresentare a tal fine ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario. La suddetta nozione non designa il rappresentante di tale persona presso le autorità doganali, ad eccezione del caso in cui si ritenga che detta persona agisca in nome proprio e per proprio conto in forza dell’art. 5, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 2913/92 e debba quindi essere considerata come un importatore.
2) L’art. 297, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che non vi è cessione di merci all’interno della Comunità europea in una situazione in cui le merci sono importate in Belgio e successivamente trasportate nei Paesi Bassi se la persona autorizzata agisce per conto dell’importatore finale, circostanza che deve essere accertata dal giudice del rinvio. Il mero fatto che le merci siano state importate e sdoganate in Belgio e quindi trasportate nei Paesi Bassi è irrilevante per accertare l’esistenza di una cessione ai sensi di tale disposizione. In caso di cessione, il cessionario deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata in conformità dell’art. 291 di detto regolamento.
3) L’art. 297, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «cessionario» che vi figura non designa un agente doganale che effettua le formalità doganali per conto dell’importatore.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.
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