Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 dicembre 2008 – Commissione / Paesi Bassi
(causa C‑249/07)
«Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 e 30 CE – Direttiva 92/43/CE – Misura di effetto equivalente – Previa autorizzazione per l’impianto di ostriche e cozze provenienti da altri Stati membri e appartenenti a specie indigene – Giustificazione – Tutela della vita degli animali – Mantenimento della biodiversità e conservazione delle specie ittiche nell’interesse della pesca»
1. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Tutela delle specie [Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12, n. 1, e 22, lett. b)] (v. punti 31, 34-37)
2. Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE) (v. punti 25-28, 43-46, 51-56)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 28 e 30 CE – Regime di previa autorizzazione dell’impianto di ostriche e di cozze provenienti da altri Stati membri nelle acque costiere olandesi.
Dispositivo
1)
Il Regno dei Paesi Bassi, instaurando un sistema di previa autorizzazione per l’impianto, nelle acque costiere olandesi, di ostriche e cozze legalmente provenienti da altri Stati membri e appartenenti a specie indigene dei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 e 30 CE.
2)
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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