Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑263/07)
«Inadempimento di uno Stato – Trasposizione scorretta – Direttiva 96/61/CE – Art. 9, n. 4 – Art. 13, n. 1 – Allegato I – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Nozioni di “ricorso alle migliori tecniche disponibili” e di “riesame periodico delle condizioni dell’autorizzazione all’utilizzo degli impianti”»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 14)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Trasposizione scorretta degli artt. 9, n. 4, e 13, n. 1, nonché dell’allegato I, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26) – Nozioni di ricorso alle «migliori tecniche disponibili» e di «riesame periodico» delle condizioni di un’autorizzazione all’utilizzo degli impianti industriali
Dispositivo
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo correttamente recepito gli artt. 9, n. 4, e 13, n. 1, nonché l’allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy