Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 maggio 2008 – Commissione / Belgio
(causa C‑271/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/61/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Trasposizione incompleta e non corretta»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Trasposizione parziale, non corretta o inesistente dell’art. 2, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, dell’art. 3, dell’art. 5, dell’art. 6, n. 1, dell’art. 8, dell’art. 9, nn. 3, 4, 5 e 6, dell’art. 10, dell’art. 12, n. 2, dell’art. 13, nn. 1 e 2, dell’art. 14, dell’art. 17, n. 2, nonché degli allegati I e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26) – Mancata corrispondenza tra l’ambito di applicazione ratione materiae delle misure di trasposizione e quello della direttiva – Potere discrezionale troppo ampio riconosciuto alle autorità regionali riguardo alle autorizzazioni di esercizio e alle circostanze nelle quali devono essere effettuati un riesame e/o un aggiornamento delle condizioni di autorizzazione
Dispositivo
1) Avendo trasposto parzialmente o in modo non corretto gli artt. 2, punti 2‑7 e 9‑11, 3, 5, 6, n. 1, 8, 9, nn. 3‑6, 10, 12, n. 2, 13, nn. 1 e 2, e 14, nonché gli allegati I e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy