Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 – Commissione / Portogallo
(causa C‑307/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica – Omessa trasposizione»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 20)
2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Ambito di applicazione della direttiva 89/48 (Direttiva del Consiglio 89/48) (v. punti 18, 22 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa trasposizione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in analisi cliniche.
Dispositivo
1)
Non avendo adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in biologia medica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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