Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 – Antartica / UAMI
(causa C‑320/07 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5 – Diniego di registrazione – Marchio anteriore notorio NASDAQ – Segno figurativo “nasdaq” – Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Pubblico pertinente»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 48‑51)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 maggio 2007, causa T‑47/06, Antartica/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto infondato il ricorso presentato dal richiedente il marchio figurativo «nasdaq», per prodotti appartenenti alle classi 9, 12, 14, 25 e 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2005, R752/2004‑2, di annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «NASDAQ», per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 – Interpretazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Antartica Srl è condannata alle spese.
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