Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 febbraio 2008 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑328/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte –Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 11)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45 e – rettifica – L 195, pag. 16)
Dispositivo
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva.
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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