Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 – Commissione / Grecia
(causa C‑331/07)
«Inadempimento di uno Stato – Normativa in materia di mangimi e di alimenti – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Insufficienza del personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari»
1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento in seguito a modifica del diritto comunitario – Ammissibilità – Presupposti (Art. 226 CE) (v. punto 23)
2. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Oggetto (Art. 226 CE) (v. punti 26‑27)
3. Ricorso per inadempimento – Ricorso riguardante una prassi amministrativa contraria al diritto comunitario – Ammissibilità – Presupposti (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE) (v. punti 32‑36)
4. Ravvicinamento delle legislazioni – Controllo ufficiale dei mangimi e degli alimenti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004, art. 4, n. 2, lett. c)] (v. punti 45‑46)
5. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 47)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1) – Insufficienza del personale addetto ai servizi incaricati dei controlli veterinari.
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a sanare l’insufficienza di personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari in Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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