Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 marzo 2008 –
Commissione / Lussemburgo
(causa C‑340/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/73/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali – Condizioni di lavoro – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, pag. 15)
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, di tale direttiva.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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