Cause riunite C‑362/07 e C‑363/07
Kip Europe SA e altri
e
Hewlett Packard International SARL
contro
Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione tariffaria — Apparecchi multifunzione — Apparecchi costituiti da un modulo di stampa laser e da un modulo di scansione, con funzione di fotocopiatrice — Voce 8471 — Voce 9009»
Massime della sentenza
1. Tariffa doganale comune — Voci doganali — Macchine che esercitano una «specifica funzione» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata — Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1719/2005)
2. Tariffa doganale comune — Voci doganali — Apparecchi multifunzione, costituiti da un modulo di stampa laser e da un modulo di scansione, con funzione di fotocopiatrice
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1719/2005)
3. Tariffa doganale comune — Voci doganali — Apparecchi multifunzione atti ad effettuare le operazioni di stampa, di scansione e di reprografia, ai sensi della voce 9009 della nomenclatura combinata
(Regolamento della Commissione n. 400/2006)
1. La nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento n. 1719/2005, deve essere interpretata nel senso che svolgono una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o operano in collegamento con siffatta macchina, la cui funzione non rientra nell’elaborazione dell’informazione. Ne consegue che apparecchi costituiti dall’assemblaggio, in un unico involucro, di un modulo stampante laser e di un modulo scanner che svolgono, oltre la funzione di fotocopiatrice, che non rientra nell’elaborazione dell’informazione, funzioni di stampa e di scansione non esercitano una simile «specifica funzione».
(v. punti 35-36, dispositivo 1)
2. Apparecchi caratterizzati dal fatto che, da un lato, possiedono funzioni di stampa e di scansione in collegamento, direttamente o via rete, con macchine automatiche di elaborazione dell’informazione e, dall’altro, che la funzione di fotocopiatrice di cui sono dotati viene utilizzata in maniera autonoma, sono idonei a soddisfare simultaneamente i tre requisiti stabiliti dalla nota 5 B, lett. a)-c), del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento n. 1719/2005, per essere considerati unità facenti parte di un sistema di elaborazione automatica dell’informazione, cioè essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, essere collegabili all’unità centrale di elaborazione ed essere atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile da tale sistema.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio giudicare, alla luce delle caratteristiche oggettive di tali apparecchi, quali la velocità di stampa e di reprografia, l’esistenza di un’alimentazione automatica degli originali da fotocopiare o il numero di cassetti per la carta, se la funzione di fotocopiatrice sia secondaria rispetto alle altre due funzioni o se essa rivesta, al contrario, un’importanza equivalente.
Se la funzione di fotocopiatrice è secondaria rispetto alle funzioni di stampa e di scansione, detti apparecchi devono considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata, unità che, in applicazione della nota 5 C di tale capitolo, se presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471 di detta nomenclatura. In tale ipotesi, la sottovoce pertinente deve essere determinata in applicazione della nota 3 della Sezione XVI della suddetta nomenclatura.
Per contro, se detta funzione di fotocopiatrice riveste un’importanza equivalente a quella delle altre due funzioni, detti apparecchi non potrebbero considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione, giacché non soddisfarebbero il requisito di cui alla nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, ossia «essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione». Pertanto, gli apparecchi di cui trattasi dovranno essere classificati, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione di tale nomenclatura, nella voce corrispondente al modulo che conferisce ai predetti apparecchi il loro carattere essenziale, laddove una simile determinazione risulti possibile. Ove questa si riveli impossibile, essi dovranno essere classificati nella voce 9009, in applicazione del punto 3, lett. c), delle regole generali.
(v. punti 40-41, 46-48, 56, dispositivo 2)
3. Per determinare, nell’ambito dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest’ultimo, si deve tener conto, tra l’altro, della sua motivazione. Per quanto riguarda il punto 4 dell’allegato del regolamento n. 400/2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, dal secondo comma della motivazione di tale punto risulta che quest’ultimo si applica soltanto nell’ipotesi in cui nessuna delle funzioni svolte dall’apparecchio da classificare gli conferisca il suo carattere essenziale.
Pertanto, poiché classifica nella sottovoce 9009 12 00 gli apparecchi atti ad effettuare le operazioni di stampa, di scansione e di reprografia, in applicazione dei punti 1, 3, lett. c), e 6 delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata nonché del testo della voce 9009 e della sottovoce 9009 12 00, per il fatto che nessuna delle funzioni corrispondenti a tali operazioni può ritenersi conferire a detti apparecchi il loro carattere essenziale, senza enunciare come principio che tutti gli apparecchi che riuniscono le tre funzioni suddette debbano essere classificati come fotocopiatrici, il regolamento n. 400/2006 è valido.
(v. punti 60-62, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
11 dicembre 2008 (*)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione tariffaria – Apparecchi multifunzione – Apparecchi costituiti da un modulo di stampa laser e da un modulo di scansione, aventi funzione di fotocopiatrice – Voce 8471 – Voce 9009»
Nei procedimenti riuniti C‑362/07 e C‑363/07,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal d’instance du VIIe arrondissement (Tribunale di primo grado) di Parigi (Francia) con decisioni 24 luglio 2007, pervenute in cancelleria il 2 agosto 2007, nelle cause
Kip Europe SA e altri (C‑362/07),
Hewlett Packard International SARL (C‑363/07)
contro
Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Kip Europe SA e altri, dagli avv.ti F. Goguel e F. Foucault, avocats;
– per la Hewlett Packard International SARL, dagli avv.ti F. Goguel e F. Foucault, avocats;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti;
– per il governo olandese, dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Wilms, in qualità di agente, assistito dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), e sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 70, pag. 9).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposte, in un caso, la Kip Europe SA e a. (in prosieguo: la «Kip e a.») e, nell’altro, la Hewlett Packard International SARL (in prosieguo: la «Hewlett Packard») all’Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects (Amministrazione delle dogane – Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette; in prosieguo: l’«Amministrazione delle dogane») in merito alla classificazione tariffaria, a partire dal mese di luglio 2006, di apparecchi multifunzione importati all’interno della Comunità europea con diverse denominazioni commerciali.
Contesto normativo
3 La nomenclatura combinata, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e introdotto mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata per conto della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La nomenclatura combinata riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.
4 In conformità del suo art. 2, primo comma, il regolamento n. 1719/2005, che ha introdotto una nuova versione della nomenclatura combinata, è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Esso è stato implicitamente abrogato, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007, dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 301, pag. 1).
5 La Parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al Titolo primo, dedicato alle disposizioni generali, la Sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]» (in prosieguo: le «regole generali»), dispone quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
«1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) (…)
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(…)».
6 La seconda parte della NC, che include la tabella dei dazi doganali, contiene la Sezione XVI, rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».
7 Ai termini della nota 3 della Sezione XVI:
«Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
8 La Sezione XVI contiene i capitoli 84 e 85. Il primo comprende i reattori nucleari, le caldaie, le macchine, gli apparecchi e congegni meccanici nonché le parti di queste macchine o apparecchi. Il secondo è dedicato alle macchine, agli apparecchi e al materiale elettrico e loro parti, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione nonché alle parti ed agli accessori di questi apparecchi.
9 La nota 5 del capitolo 84 prevede quanto segue:
«A. Ai sensi della voce 8471 per “macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione” si intendono:
(…)
B. Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E qui di seguito, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma − codici o segnali − utilizzabil[e] dal sistema.
C) Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471 [della NC (in prosieguo: la “voce 8471”)].
D) Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d’entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella [voce 8471].
E) Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
10 La voce 8471 è formulata come segue:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(…)
8471 60 – Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
8471 60 20 − − Stampanti
(...)
8471 60 80 − − Altre
(…)».
11 La Sezione XVIII della NC include tra l’altro il capitolo 90, che riguarda gli strumenti e gli apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, gli strumenti e gli apparecchi medico-chirurgici, nonché le parti e gli accessori di questi strumenti o apparecchi.
12 La voce 9009 della NC (in prosieguo: la «voce 9009») ha il seguente tenore letterale:
«9009 Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia:
(…)
9009 12 00 − − riproducenti l’immagine dell’originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)
(...)».
13 All’epoca dei fatti della causa principale, l’aliquota dei dazi doganali all’importazione applicabile alla sottovoce 9009 12 00 era del 6%, laddove gli apparecchi di cui alla sottovoce 8471 60 20 beneficiavano dell’esenzione dai dazi.
14 La Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento n. 400/2006 al fine di assicurare l’applicazione uniforme della NC per quanto attiene alle merci alle quali esso si riferisce.
15 Il punto 4 dell’allegato di tale regolamento è formulato nei seguenti termini:
Apparecchio multifunzionale in grado di svolgere le seguenti funzioni:
– scansione,
– stampa laser,
– copia laser (procedimento indiretto).
L’apparecchio, fornito di vari cassetti per la carta, è in grado di fotocopiare fino a 40 pagine A4 al minuto.
L’apparecchio funziona in maniera autonoma (come fotocopiatrice) o collegato a un computer o a una rete di computer (come stampante, scanner e fotocopiatrice).
9009 12 00
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 E) del capitolo 84 e del testo dei codici NC 9009 e 9009 12 00.
L’apparecchio ha diverse funzioni, nessuna delle quali si ritiene conferisca al prodotto il suo carattere essenziale.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑362/07
16 La Kip e a. hanno importato in Francia apparecchi costituiti dall’assemblaggio, in un unico involucro, di un modulo stampante laser per documenti di grande formato, di un modulo di scansione (in prosieguo: il «modulo scanner») di grande formato e di un computer funzionante con il sistema Windows, collegabile a qualsiasi tipo di ambiente di rete. Ciascun apparecchio è dotato di tutti gli elementi hardware e software che consentono di svolgere le diverse funzioni possibili, che possono essere acquistate in tutto o in parte dall’acquirente, cui viene attribuito un codice in base all’opzione scelta, opzione che egli può ampliare in qualsiasi momento mediante l’attribuzione di un diverso codice.
17 Dalle osservazioni della Kip e a. risulta che gli apparecchi in parola sono destinati ad imprese che realizzano progetti, come gli uffici studi, gli architetti o i geometri. Essi consentirebbero a tali imprese, che lavorano avvalendosi di programmi specifici, di stampare i progetti con la stampante collegata al loro computer mediante la loro rete locale o di digitalizzare progetti esistenti per inserirli nei computer collegati alla loro rete locale ed elaborarli. Invece, solo in ipotesi del tutto marginali i suddetti apparecchi sarebbero impiegati autonomamente come fotocopiatrici.
Causa C‑363/07
18 La Hewlett Packard ha importato in Francia svariati modelli di stampanti multifunzione a colori e monocromatiche costituite dall’assemblaggio, in un unico involucro, di un modulo stampante laser e di un modulo scanner aventi le funzioni di stampa, scansione e copia. Tali apparecchi sono collegabili a computer e ricevono ed elaborano dati, codici e segnali utilizzati nell’ambito dell’elaborazione dell’informazione.
19 Dalle osservazioni della Hewlett Packard risulta che dette stampanti multifunzione sono destinate ad un uso familiare nonché a piccole e medie imprese e che sono fondamentalmente concepite per funzionare in collegamento diretto o via rete con uno o più computer.
Elementi di fatto comuni ad entrambe le cause
20 Con sei informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») emesse, rispettivamente, il 21 luglio 2006 su richiesta della Kip e a. e il 30 ottobre 2006 su richiesta della Hewlett Packard, l’amministrazione delle dogane ha ritenuto che i diversi apparecchi summenzionati costituissero apparecchi di fotocopia elettrostatica funzionanti mediante riproduzione dell’immagine dall’originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio, da classificare nella sottovoce 9009 12 00. L’aliquota dei dazi doganali all’importazione applicabile a tale sottovoce era del 6%.
21 Le società importatrici hanno citato in giudizio l’amministrazione delle dogane per ottenere l’annullamento delle suddette ITV. Esse sostengono, in via principale, che gli apparecchi controversi devono essere classificati nella sottovoce 8471 60, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali, poiché il modulo stampante o, quanto meno, tale modulo stampante e il modulo scanner conferiscono ad essi le loro caratteristiche essenziali. In subordine, tali società affermano che la funzione di fotocopiatrice, fungendo essenzialmente da unità di entrata e di uscita di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, rientra in quanto tale nella sottovoce 8471 60 e che il criterio dell’utilizzazione principale dell’apparecchio induce a considerare principale la funzione di stampa e secondaria la funzione di unità di entrata e di uscita di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, che in quanto tale rientra nella sottovoce 8471 60, la quale beneficia dell’esenzione dai dazi. D’altro canto, le suddette società ritengono che il regolamento n. 400/2006 sia illegittimo là dove motiva la classificazione effettuata al punto 4 del suo allegato in base al fatto che nessuna funzione conferisce all’apparecchio di cui trattasi il suo carattere essenziale.
22 L’amministrazione delle dogane è dell’avviso che la nota 5 E del capitolo 84 della NC escluda ogni possibilità di classificare i prodotti oggetto della causa principale nella voce 8471, in quanto tali prodotti svolgono una funzione specifica diversa dall’elaborazione dell’informazione. Essa sostiene che il punto 3, lett. b), delle regole generali è inconferente ai fini della classificazione tariffaria dei prodotti in esame, in quanto non è possibile determinare se una materia o un componente di tali prodotti conferisca ad essi il loro «carattere essenziale» ai sensi del punto citato. Essa rileva inoltre che la Commissione si è pronunciata in questo stesso senso nel regolamento n. 400/2006, relativo alla classificazione di una merce analoga. La suddetta amministrazione si sarebbe basata in particolare su tale regolamento per adottare le ITV di cui alla causa principale, classificando gli apparecchi interessati nella sottovoce 9009 12 00.
23 In tale contesto il Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, per quanto attiene alla causa C‑362/07, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la funzione di copia di un apparecchio multifunzione come quello descritto nel presente procedimento, concepito per funzionare collegato direttamente o via rete con uno o più computer, ma in grado, per la sola funzione di copia, di funzionare in modo autonomo, costituisca una “specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione” ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della [NC].
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’esistenza di tale funzione specifica, di cui è espressamente riconosciuto che non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, sia tale da escludere la classificazione nel capitolo 84, in applicazione della nota 5 E, nonostante l’esistenza delle funzioni di stampante e di scanner che rientrano nell’elaborazione dell’informazione.
3) In tale caso, se, trattandosi di un materiale composto dall’assemblaggio di tre unità materialmente distinte (stampante, scanner e computer), la classificazione non debba essere effettuata sulla base della regola generale 3 b).
4) Più in generale, se una corretta interpretazione del [SA] e della [NC] debba portare a classificare stampanti come quelle descritte negli atti alla voce 8471 60 o alla voce 90 09 12 00.
5) Se il regolamento (...) n. 400/2006 (...) non sia invalido, in particolare in quanto in contrasto con il [SA], con la [NC] e con i nn. 1 e 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione del [SA] e della [NC] poiché nella motivazione viene fatto riferimento alla nozione di “funzione che conferisce all’apparecchio il suo carattere essenziale” e poiché esso porterebbe a classificare nella voce 9009 12 00 stampanti come quelle descritte».
24 Quanto alla causa C‑363/07, il Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris ha del pari deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte talune questioni pregiudiziali identiche a quelle summenzionate, ad eccezione della terza questione, formulata come segue:
«3) In tale caso, se, trattandosi di un materiale composto dall’assemblaggio di due unità materialmente distinte (stampante e scanner), la classificazione non debba essere effettuata sulla base [del punto] 3, lett. b), [delle regole generali]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime questioni
25 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede in sostanza se la nota 5 E del capitolo 84 della NC vada interpretata nel senso che si debba ritenere che apparecchi come quelli oggetto della causa principale svolgano una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» ai sensi di detta nota, per il fatto che, oltre alle funzioni di stampa e di scansione che essi assolvono in collegamento con una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, gli stessi sono anche dotati di una funzione autonoma di fotocopiatrice.
26 È d’uopo rammentare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci dev’essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom, Racc. pag. I‑6675, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
27 Le note ai capitoli della tariffa doganale comune, così come, peraltro, le note esplicative del SA, costituiscono, infatti, mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme di questa tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994, causa C‑11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I‑1945, punto 12; 18 dicembre 1997, causa C‑382/95, Techex, Racc. pag. I‑7363, punto 12; 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock, Racc. pag. I‑8947, punto 10, e Olicom, cit., punto 17).
28 Nella fattispecie in esame il testo della voce 8471, in cui, secondo la Kip e a. e la Hewlett Packard, rientrano gli apparecchi oggetto della causa principale, riguarda, inter alia, le macchine automatiche di elaborazione dell’informazione e loro unità, laddove il testo della voce 9009, in cui, secondo i governi francese, olandese e polacco nonché la Commissione, vanno classificati i suddetti apparecchi, attiene agli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e agli apparecchi di termocopia.
29 A tale proposito, i summenzionati governi e la Commissione ritengono che la classificazione degli apparecchi oggetto della causa principale nella voce 8471 sia da escludersi in virtù della nota 5 E del capitolo 84 della NC, atteso che, potendo essere utilizzati per effettuare fotocopie senza essere collegati ad una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, essi svolgono una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» ai sensi della suddetta nota.
30 Tale tesi non può tuttavia essere accolta.
31 Ai termini della nota 5 E del capitolo 84 della NC, «[l]e macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
32 Dal tenore letterale della nota in discorso risulta che la «specifica funzione» espletata da una macchina che opera con una macchina automatica di elaborazione dell’informazione deve essere una funzione «diversa dall’elaborazione dell’informazione» (v. sentenza Olicom, cit., punto 30).
33 Inoltre, dall’impianto generale e dalla finalità della detta nota risulta che la frase «sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione», che ivi figura, non mira a far prevalere una funzione su altre del pari svolte dall’apparecchio da classificare e che rientrerebbero nell’elaborazione dell’informazione, bensì ad impedire che apparecchi la cui funzione sia estranea all’elaborazione dell’informazione vengano classificati nella voce 8471 per il solo fatto che incorporano una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o lavorano in collegamento con siffatta macchina.
34 La Corte ha ribadito tale interpretazione nella sentenza 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami (Racc. pag. I‑2389, punti 25 e 26), ove ha dichiarato che si deve nondimeno ritenere che un apparecchio la cui dotazione di base consenta l’elaborazione automatica dell’informazione eserciti una funzione specifica ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC allorché esso, così com’è, se non viene integrato con software adeguati, può essere utilizzato solamente a fini di registrazione e di riproduzione d’immagini e di suoni nell’ambito della videosorveglianza.
35 Per contro, dai dati che emergono dal fascicolo sottoposto alla Corte nell’ambito dei presenti procedimenti risulta che gli apparecchi di cui alla causa principale, oltre alla loro funzione di fotocopiatrice, che non rientra nell’elaborazione dell’informazione, svolgono anche le funzioni di stampa e di scansione.
36 Di conseguenza, occorre risolvere le prime questioni sottoposte dichiarando che la nota 5 E del capitolo 84 della NC deve essere interpretata nel senso che svolgono una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o operano in collegamento con siffatta macchina, la cui funzione non rientra nell’elaborazione dell’informazione.
Sulle seconde questioni
37 Dalla formulazione di tali questioni si evince che esse sono sollevate per l’ipotesi in cui le prime questioni pregiudiziali venissero risolte nel senso che la funzione di fotocopiatrice di un apparecchio multifunzione come quelli in esame nella causa principale costituisca una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione», ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC. Non essendo così, non occorre risolvere le seconde questioni sollevate.
Sulle terze e quarte questioni
38 Con tali questioni, che è d’uopo esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se apparecchi come quelli oggetto della causa principale debbano essere classificati nella voce 8471, che riguarda tra l’altro le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, oppure se ricadano nella voce 9009, che concerne le fotocopiatrici. A tale riguardo detto giudice si chiede in particolare se la classificazione di cui trattasi debba essere effettuata in base all’applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali.
39 Per risolvere tali questioni occorre precisare, in via preliminare, che, come risulta dal tenore letterale del punto 1 delle regole generali, prima che vengano in rilievo le altre disposizioni delle regole generali, la classificazione delle merci nella NC è determinata legalmente dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Il punto 3 delle regole in discorso si applica solo qualora risulti che la merce debba essere classificata in varie voci.
40 Dall’esame delle caratteristiche degli apparecchi di cui alla causa principale come descritti dal giudice del rinvio risulta che essi sono tutti costituiti dall’assemblaggio, in un unico involucro, di un modulo stampante laser e di un modulo scanner. Inoltre, gli apparecchi importati dalla Kip e a. sono dotati di un computer funzionante con il sistema Windows e servono per l’elaborazione di documenti di grande formato, mentre quelli importati dalla Hewlett Packard sono destinati ad un utilizzo familiare nonché alle piccole e medie imprese. Tuttavia, indipendentemente dalla loro destinazione, tutti gli apparecchi di cui alla causa principale si caratterizzano per il fatto che, da un lato, possiedono funzioni di stampa e di scansione in collegamento, direttamente o via rete, con macchine automatiche di elaborazione dell’informazione e, dall’altro, la funzione di fotocopiatrice di cui sono dotati viene utilizzata in maniera autonoma.
41 Tali apparecchi sono pertanto idonei a soddisfare simultaneamente i tre requisiti stabiliti dalla nota 5 B, lett. a)-c), del capitolo 84 della NC per essere considerati unità facenti parte di un sistema di elaborazione automatica dell’informazione, cioè essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, essere collegabili all’unità centrale di elaborazione ed essere atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile da tale sistema.
42 Infatti, da un lato, il ricorso alla suddetta nota 5 B non può essere escluso nel caso di specie per il fatto che, in base alla lettera della stessa, essa si applica fatte salve le disposizioni di cui alla nota 5 E, in quanto, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, l’applicazione di tale ultima nota è esclusa qualora gli apparecchi di cui alla causa principale siano dotati, oltre che della funzione di fotocopiatrice, che non rientra nell’elaborazione dell’informazione, anche delle funzioni di stampa e di scansione.
43 D’altro lato, sebbene gli apparecchi di cui alla causa principale non siano del tipo utilizzato «esclusivamente (...) in un sistema automatico di trattamento dell’informazione» ai sensi della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC, rimane tuttavia il fatto che essi possono essere considerati del tipo utilizzato «principalmente» in un siffatto sistema, ai sensi della stessa nota.
44 Nella presente fattispecie, dalla descrizione delle caratteristiche degli apparecchi in esame risulta che la maggior parte delle funzioni da essi svolte, ossia la stampa e la scansione, può essere utilizzata soltanto in collegamento con una macchina automatica di elaborazione dell’informazione. Pertanto i suddetti apparecchi sono idonei ad appartenere al tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione.
45 La Corte non dispone tuttavia di elementi sufficienti per valutare l’importanza rivestita dalla funzione di fotocopiatrice svolta dagli apparecchi di cui alla causa principale rispetto alle altre due funzioni.
46 Spetta quindi al giudice del rinvio giudicare, alla luce delle caratteristiche oggettive di tali apparecchi, quali segnatamente la velocità di stampa e di reprografia, l’esistenza di un’alimentazione automatica degli originali da fotocopiare o il numero di cassetti per la carta, se la funzione di fotocopiatrice sia secondaria rispetto alle altre due funzioni o se essa rivesta, al contrario, un’importanza equivalente.
47 Se la funzione di fotocopiatrice fosse secondaria rispetto alle altre due, i suddetti apparecchi dovrebbero considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della NC, unità che, se presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471, in applicazione della nota 5 C dello stesso capitolo. In tale ipotesi, la sottovoce pertinente della voce 8471 dovrà identificarsi in base all’applicazione della nota 3 della Sezione XVI della NC, ai termini della quale «le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
48 Per contro, se la funzione di fotocopiatrice degli apparecchi oggetto della causa principale rivestisse importanza equivalente a quella delle altre due funzioni degli stessi, detti apparecchi non potrebbero considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione, giacché non soddisfarebbero il requisito di cui alla nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC, ossia «essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione».
49 In siffatta ipotesi, trattandosi di apparecchi costituiti dall’assemblaggio di differenti componenti, vale a dire di un modulo stampante ed un modulo scanner o di un modulo stampante, un modulo scanner ed un modulo computer, essi dovrebbero essere classificati, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali, in base a quello che, tra tali due o tre moduli, è identificabile come modulo che ne determina il carattere essenziale, nei limiti in cui una simile identificazione sia possibile. In caso contrario occorrerebbe classificarli, in applicazione del punto 3, lett. c), delle regole generali, nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
50 Ne discende che ciascuno degli apparecchi di cui alla causa principale dovrebbe essere classificato nella voce 9009 soltanto qualora risultasse, sulla base delle sue caratteristiche oggettive, che non è del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione, poiché la funzione di fotocopiatrice riveste un’importanza equivalente rispetto a quella delle altre due funzioni, e che è impossibile determinare quale, tra il modulo stampante o il modulo scanner, o ancora, eventualmente, il modulo computer, gli conferisca il suo carattere essenziale.
51 Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dalla tesi sostenuta a titolo subordinato dai governi francese e olandese nonché dalla Commissione, secondo cui, anche se è possibile classificare gli apparecchi di cui alla causa principale nella voce 8471, sarebbe ugualmente possibile classificarli nella voce 9009.
52 Infatti, tali soggetti interessati affermano che i predetti apparecchi dovrebbero essere classificati nella voce 9009 in applicazione del punto 3, lett. c), delle regole generali. Essi invocano, a tale riguardo, la sentenza 9 ottobre 1997, causa C‑67/95, Rank Xerox (Racc. pag. I‑5401), in cui la Corte ha dichiarato che, conformemente alla nomenclatura combinata nella sua versione applicabile nell’ambito della causa all’origine di tale sentenza, apparecchi composti di un dispositivo di scansione tipo scanner, di un dispositivo digitale e di un dispositivo per la stampa rientravano nella sottovoce 9009 12 00.
53 Tuttavia si deve osservare, da un lato, che, a differenza delle presenti cause principali, che riguardano apparecchi suscettibili di rientrare nella voce 8471, poiché a tal fine devono essere presi in considerazione i requisiti fissati nella nota 5 B del capitolo 84 della NC, gli apparecchi di cui alla causa all’origine della sentenza Rank Xerox, citata, avrebbero potuto essere classificati vuoi nella voce 8472 della NC in quanto macchine da ufficio, vuoi nella voce 8517 della NC in quanto apparecchi di telecomunicazione a corrente portante, vuoi ancora nella voce 9009 in quanto apparecchi di fotocopia.
54 Pertanto, dato che le funzioni svolte da questi ultimi apparecchi non ricadevano nel campo dell’elaborazione dell’informazione, le note del capitolo 84 della NC relative alla classificazione delle unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione non erano ad essi applicabili.
55 D’altro lato, dalla descrizione degli stessi apparecchi non risulta fossero costituiti, come quelli qui in discussione nella causa a qua, dall’assemblaggio di componenti differenti. Per tale ragione neppure il punto 3, lett. b), delle regole generali sarebbe stato applicabile ai fini della classificazione degli apparecchi di cui alla causa all’origine della citata sentenza Rank Xerox.
56 Di conseguenza occorre risolvere le terze e quarte questioni sottoposte dichiarando che, se la funzione di fotocopiatrice svolta dagli apparecchi di cui alla causa principale è secondaria rispetto alle funzioni di stampa e di scansione, i detti apparecchi devono considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della NC, unità che, in applicazione della nota 5 C di tale capitolo, se presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471. In tale ipotesi, la sottovoce pertinente deve essere determinata in applicazione della nota 3 della Sezione XVI della NC. Per contro, se detta funzione di fotocopiatrice riveste un’importanza equivalente a quella delle altre due funzioni, gli apparecchi di cui trattasi dovranno essere classificati, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali, nella voce corrispondente al modulo che conferisce ai predetti apparecchi il loro carattere essenziale. Ove non sia possibile operare tale determinazione, essi dovranno essere classificati nella voce 9009, in applicazione del punto 3, lett. c), delle regole generali.
Sulle quinte questioni
57 Con tali questioni, il giudice del rinvio interroga la Corte in merito alla validità della classificazione operata dal punto 4 dell’allegato del regolamento n. 400/2006, in particolare per quanto attiene ai punti 1 e 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione del SA e ai punti 1 e 3, lett. b), delle regole generali, là dove il menzionato punto 4 è motivato facendo riferimento alla nozione di «funzione che conferisce all’apparecchio il suo carattere essenziale» e la sua applicazione porterebbe a classificare gli apparecchi di cui alla causa principale nella sottovoce 9009 12 00.
58 Dai termini in cui le suddette questioni sono formulate risulta che il giudice del rinvio ritiene che, per quanto riguarda gli apparecchi multifunzione oggetto della causa principale, sia la funzione di stampante ad essere determinante ai fini della loro classificazione. Infatti, egli fa riferimento a «stampanti come quelle descritte [nei presenti procedimenti]». Ciò premesso, detto giudice esprime dubbi quanto alla validità del punto 4 dell’allegato del regolamento n. 400/2006, che ha classificato apparecchi aventi le funzioni di stampa, di scansione e di fotocopiatrice nella sottovoce 9009 12 00, relativa alle fotocopiatrici.
59 Dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che un regolamento di classificazione, quale il regolamento n. 400/2006, è adottato dalla Commissione ogniqualvolta la classificazione di un particolare prodotto nella NC possa porre difficoltà o essere oggetto di controversia e, dall’altro, che un simile regolamento ha una portata generale in quanto si applica non a un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione (v., in tal senso, sentenza 17 maggio 2001, causa C‑119/99, Hewlett Packard, Racc. pag. I‑3981, punti 18 e 19).
60 Dalla giurisprudenza risulta altresì che per determinare, nell’ambito dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest’ultimo, si deve tener contro, tra l’altro, della sua motivazione (v. sentenza Hewlett Packard, cit., punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
61 Per quanto riguarda il punto 4 dell’allegato del regolamento n. 400/2006, dal secondo comma della motivazione di tale punto risulta che quest’ultimo si applica soltanto nell’ipotesi in cui nessuna delle funzioni svolte dall’apparecchio da classificare gli conferisca il suo carattere essenziale.
62 Pertanto, poiché classifica nella sottovoce 9009 12 00 gli apparecchi atti ad effettuare le operazioni di stampa, di scansione e di reprografia, in applicazione dei punti 1, 3, lett. c), e 6 delle regole generali, della nota 5 E del capitolo 84 della NC nonché del testo della voce 9009 e della sottovoce 9009 12 00, per il fatto che nessuna delle funzioni corrispondenti a tali operazioni può ritenersi conferire a detti apparecchi il loro carattere essenziale, senza enunciare come principio che tutti gli apparecchi che riuniscono le tre funzioni suddette debbano essere classificati come fotocopiatrici, il regolamento n. 400/2006 è valido.
63 Di conseguenza si deve dichiarare che l’esame delle quinte questioni sottoposte non ha rilevato alcun elemento che possa incidere sulla validità del punto 4 dell’allegato del regolamento n. 400/2006.
Sulle spese
64 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) La nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, deve essere interpretata nel senso che svolgono una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o operano in collegamento con siffatta macchina, la cui funzione non rientra nell’elaborazione dell’informazione.
2) Se la funzione di fotocopiatrice svolta dagli apparecchi di cui alla causa principale è secondaria rispetto alle funzioni di stampa e di scansione, i detti apparecchi devono considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione di cui al regolamento n. 1719/2005, unità che, in applicazione della nota 5 C di tale capitolo, se presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471 di detta nomenclatura. In tale ipotesi, la sottovoce pertinente deve essere determinata in applicazione della nota 3 della Sezione XVI della suddetta nomenclatura. Per contro, se detta funzione di fotocopiatrice riveste un’importanza equivalente a quella delle altre due funzioni, gli apparecchi di cui trattasi dovranno essere classificati, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nella voce corrispondente al modulo che conferisce ai predetti apparecchi il loro carattere essenziale. Ove non sia possibile operare tale determinazione, essi dovranno essere classificati nella voce 9009, in applicazione del punto 3, lett. c), delle dette regole generali.
3) L’esame delle quinte questioni sottoposte non ha rilevato alcun elemento che possa incidere sulla validità del punto 4 dell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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